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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CESTONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7173/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732189172125986050 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732189172125986050 TARI 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732189172125986050 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732189172125986050 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3001/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di Municipia Spa e del Comune di Cosenza, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe relativa ad omesso versamento Tari anni 2014,
2015, 2016 e 2017 in favore del Comune di Cosenza.
Con il ricorso è stata denunciata l'omessa notifica degli atti presupposti ed è stata eccepita la prescrizione quinquennale della pretesa azionata.
Gli enti convenuti si sono costituiti concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria datata 14.11.25 la ricorrente ha evidenziato che in corso di causa le è stato notificato pignoramento presso terzi avente ad oggetto la medesima pretesa di cui alla intimazione di pagamento opposta, documentando di aver provveduto al pagamento del dovuto in data 4.6.25 con conseguente richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
In data 9.12.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il processo deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere avendo la stessa ricorrente dedotto e documentato di aver provveduto al pagamento in corso di causa di quanto richiestole con l'intimazione di pagamento opposta.
Spese di lite compensate stante il tenore della decisione e in ragione della mancata opposizione sul punto da parte dei due enti convenuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione monocratica: 1) dichiara estinto il processo;
2) compensa le spese di lite. Così deciso il 9.12.25 Il Giudice Antonio
Cestone
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CESTONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7173/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732189172125986050 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732189172125986050 TARI 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732189172125986050 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732189172125986050 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3001/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di Municipia Spa e del Comune di Cosenza, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe relativa ad omesso versamento Tari anni 2014,
2015, 2016 e 2017 in favore del Comune di Cosenza.
Con il ricorso è stata denunciata l'omessa notifica degli atti presupposti ed è stata eccepita la prescrizione quinquennale della pretesa azionata.
Gli enti convenuti si sono costituiti concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria datata 14.11.25 la ricorrente ha evidenziato che in corso di causa le è stato notificato pignoramento presso terzi avente ad oggetto la medesima pretesa di cui alla intimazione di pagamento opposta, documentando di aver provveduto al pagamento del dovuto in data 4.6.25 con conseguente richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
In data 9.12.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il processo deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere avendo la stessa ricorrente dedotto e documentato di aver provveduto al pagamento in corso di causa di quanto richiestole con l'intimazione di pagamento opposta.
Spese di lite compensate stante il tenore della decisione e in ragione della mancata opposizione sul punto da parte dei due enti convenuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione monocratica: 1) dichiara estinto il processo;
2) compensa le spese di lite. Così deciso il 9.12.25 Il Giudice Antonio
Cestone