Sentenza 20 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/05/2021, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2021
N. 00676/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01302/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1302 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Scuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Galleria G. Berchet n. 8;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Cartia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, sull'istanza di accesso proposta ai sensi degli articoli 22 e ss. della medesima legge, presentata via pec dal ricorrente, tramite il proprio legale, in data-OMISSIS- e ricevuta in pari data dal -OMISSIS-;
per la conseguente declaratoria
- del diritto di accesso ai documenti amministrativi oggetto dell’istanza datata-OMISSIS-;
nonché per la condanna
del -OMISSIS-, a provvedere entro 30 giorni sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi, con indicazione delle relative modalità e con contestuale nomina, per il caso di inottemperanza nel termine predetto, di un Commissario ad acta ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Viste le note d’udienza del -OMISSIS-, con le quali parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che in data-OMISSIS-intimato ha provveduto a rilasciare al ricorrente la documentazione oggetto dell’istanza;
Ritenuto che, conformemente alla dichiarazione di quest’ultimo (pag. 3 delle note d’udienza del -OMISSIS-), deve essere dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Ritenuto che può perciò prescindersi dall’esame dell’eccezione, formulata dal ricorrente, di tardività della memoria di costituzione prodotta dall’Amministrazione (eccezione da circoscrivere alla sola esposizione delle difese), trattandosi di questione che non influisce sulla pronuncia di estinzione del giudizio, fermo restando che, in base al principio della ragione più liquida, il giudice amministrativo può prescindere dall’analisi dei diversi rilievi prospettati dalle parti, purché siano state preventivamente assodate, dallo stesso giudice, la giurisdizione e la competenza (così T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 marzo 2016, n. 455), nel caso di specie entrambe pienamente sussistenti;
Ritenuto che, pur potendosi apprezzare, nell’ambito del giudizio di soccombenza virtuale, taluni profili di fondatezza del ricorso introduttivo (avvalorati dall’intervenuto rilascio, da parte dell’Amministrazione intimata, della documentazione richiesta), sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la particolarità della vicenda sottostante alla richiesta di accesso, salvo porre a carico del Comune la sola rifusione, a favore del ricorrente, del contributo unificato da quest’ultimo corrisposto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il -OMISSIS- a rifondere al ricorrente il contributo unificato, nell’importo da quest’ultimo corrisposto, e compensa le restanti spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.