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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1534/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1534/2024 promossa da
BI (c.f: , nato a [...] il [...], Residente Parte_1 C.F._1
in San Giuliano Milanese (MI) in via Fedor Michajlovic Dostoevskij n. 5/L rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Dalla Casa del Foro di Milano
- Ricorrente -
Nei confronti di
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Residente Controparte_1 C.F._2 in San Giuliano Milanese (MI) in via L. Settembrini nr. 53 rappresenta e difesa dall'Avv. Nicoletta
Gatti Rocco di Torrepadula del foro di Milano
- Resistente -
Pubblico Ministero
- Intervenuto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza del 14.02.2025 concordando le seguenti condizioni:
1.Revocare l'obbligo di mantenimento in capo al sig. della IA a far data da marzo Pt_1 Per_1
2025;
1 Per_ 2.Confermare il contributo paterno al mantenimento della IA in euro 650,00, oltre a rivalutazione Istat e oltre al 100% delle spese straordinarie come previste dalle Linee Guida del
Tribunale di Milano, che saranno concordate direttamente tra padre e IA;
3.le parti si impegnano a verificare presso l'Università Statale di Milano - Facoltà di Infermieristica il genitore che deve procedere alla presentazione dell'Isee ai fini della determinazione delle tasse e della retta universitaria e il reddito rilevante per la compilazione dell'Isee in caso di genitori divorziati con collocamento prevalente presso un genitore e spese straordinarie interamente a carico del genitore non collocatario;
4.la sig.ra si impegna a presentare l'Isee ai fini sopra indicati qualora risultasse che a tale CP_1
adempimento debba procedere il genitore collocatario;
5.Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP_1
6.spese compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 31/07/2024 ha convenuto in giudizio Parte_2
domandando la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza Controparte_1
n. 266/011 emessa il 22.04.2021 e depositata il 17.05.2021 dal Tribunale di Lodi e chiedendo di Per_ disporre la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della IA o in subordine la riduzione, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la restituzione delle somme indebitamente percepite
Per_ dalla SI la conferma del contributo paterno al mantenimento della IA per un CP_1
importo pari a 650,00 euro (corrispondendo 325,00 euro direttamente alla IA e 325,00 euro alla SI;
l'attribuzione dell'Assegno Unico Universale nella misura del 50% a ciascun CP_1 genitore;
confermare l'assegnazione della casa coniugale alla SI CP_1
Per_ A sostegno delle proprie domande la parte ha allegato che nel 2022 la IA ha concluso gli studi e ha in seguito iniziato a lavorare come veterinaria raggiungendo l'indipendenza economica;
Per_ che stante la maggiore età della IA , non economicamente autosufficiente, è opportuno versare direttamente alla IA la metà dell'importo che il ricorrente corrisponde a titolo di mantenimento;
che la resistente percepisce integralmente l'assegno unico avendo presentato domanda all'Inps senza indicare le coordinate bancarie del padre;
che il reddito da lavoro del ricorrente è diminuito nel corso del 2022; di essere comproprietario della casa familiare assegnata alla ex moglie e, per quota, di due immobili a lui pervenuti per successione, ma di vivere nella casa di proprietà della compagna con la quale condivide le spese di vitto e alloggio.
2. Con comparsa di risposta depositata il 30/01/2025 si è costituita domandando Controparte_1
2 Per_ la conferma delle spese straordinarie della IA a carico esclusivo del sig. e il rigetto Pt_1
Per_ delle altre domande avversarie. Parte resistente ha allegato che si è laureata nel 2022 e nell'anno
2023 è rimasta a Parma, dove aveva frequentato l'università, collaborando a vario titolo con l'Università senza percepire reddito per poi a fine gennaio 2024 lasciare Parma e l'Università tornando nella casa familiare per iniziare la libera professione;
che i rapporti tra il sig. e le Pt_1
Per_ figlie sono difficili;
che la riduzione alla metà del contributo al mantenimento di non è sufficiente e la resistente non ha intenzione di chiedere alla IA di aiutarla;
che il ricorrente percepisce comunque un reddito da lavoro di 5.570 euro netti mensili, mentre la resistente, che, oltre ad essere impegnata con il proprio lavoro part- time, si è sempre occupata di accudire le figlie impegnate con gli studi, percepisce 13.607,02 euro lordi.
3. Le parti sono stati sentite all'udienza del 14/02/2025 e, all'esito, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni sopra riportate.
All'esito il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 266/011 emessa il 22.04.2021 e depositata il
17.05.2021 dal Tribunale di Lodi.
Ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970 il Tribunale può disporre la revisione delle disposizioni relative alla misura e alla modalità dei contribuiti al mantenimento dei figli “qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio”; pertanto, presupposto per le modifiche richieste da parte ricorrente è l'allegazione di fatti nuovi rispetto alla pronuncia della sentenza di divorzio.
Nel caso che riguarda la domanda formulata da parte ricorrente alla quale parte resistente ha aderito, va ritenuta ammissibile e fondata.
Parte ricorrente domanda, infatti, che il Tribunale modifichi il contenuto della sentenza di divorzio,
Per_ disponendo la revoca del contributo al mantenimento della IA , rappresentando come la stessa sia divenuta economicamente indipendente.
Parte resistente ha dichiarato che lavora dal 2024 e dalla metà di novembre 2024 Parte_3
convive con il fidanzato.
Tali circostanze, ad avviso di questo Tribunale, vanno ritenute idonee e sufficienti a corroborare la
Per_ sopravvenuta indipendenza economica della IA ed a giustificare, dunque, la revoca dell'onere, gravante sul padre, di concorrere al suo mantenimento nei termini di cui alle conclusioni concordate tra le parti.
3 Valutata quindi la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse della prole e ravvisato che le
Per_ clausole relative alla IA , maggiorenne non economicamente autosufficiente, non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, a modifica delle condizioni pronunciate dal Tribunale di Lodi con sentenza n. 266/011 emessa il 22.04.2021 e depositata il 17.05.2021, così provvede:
1)revoca, con decorrenza dal mese di marzo 2025, l'assegno mensile dovuto da Parte_2
a favore di a titolo di mantenimento della IA , Controparte_1 Parte_3
2) conferma l'obbligo a carico di di corrispondere ad Parte_2 Controparte_1
a titolo di mantenimento della IA la somma di euro 650,00 mensili, rivalutabili Persona_3
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie di cui ai criteri e modalità in uso presso il protocollo del Tribunale di Milano, prendendo atto che per accordo delle parti le spese saranno concordate direttamente tra il padre e la IA;
3) conferma l'assegnazione della casa coniugale ad CP_1 CP_1
4) prende atto degli ulteriori accordi assunti tra le parti, come meglio indicati ai punti 3) e 4) delle conclusioni sopra richiamate;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1534/2024 promossa da
BI (c.f: , nato a [...] il [...], Residente Parte_1 C.F._1
in San Giuliano Milanese (MI) in via Fedor Michajlovic Dostoevskij n. 5/L rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Dalla Casa del Foro di Milano
- Ricorrente -
Nei confronti di
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Residente Controparte_1 C.F._2 in San Giuliano Milanese (MI) in via L. Settembrini nr. 53 rappresenta e difesa dall'Avv. Nicoletta
Gatti Rocco di Torrepadula del foro di Milano
- Resistente -
Pubblico Ministero
- Intervenuto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza del 14.02.2025 concordando le seguenti condizioni:
1.Revocare l'obbligo di mantenimento in capo al sig. della IA a far data da marzo Pt_1 Per_1
2025;
1 Per_ 2.Confermare il contributo paterno al mantenimento della IA in euro 650,00, oltre a rivalutazione Istat e oltre al 100% delle spese straordinarie come previste dalle Linee Guida del
Tribunale di Milano, che saranno concordate direttamente tra padre e IA;
3.le parti si impegnano a verificare presso l'Università Statale di Milano - Facoltà di Infermieristica il genitore che deve procedere alla presentazione dell'Isee ai fini della determinazione delle tasse e della retta universitaria e il reddito rilevante per la compilazione dell'Isee in caso di genitori divorziati con collocamento prevalente presso un genitore e spese straordinarie interamente a carico del genitore non collocatario;
4.la sig.ra si impegna a presentare l'Isee ai fini sopra indicati qualora risultasse che a tale CP_1
adempimento debba procedere il genitore collocatario;
5.Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP_1
6.spese compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 31/07/2024 ha convenuto in giudizio Parte_2
domandando la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza Controparte_1
n. 266/011 emessa il 22.04.2021 e depositata il 17.05.2021 dal Tribunale di Lodi e chiedendo di Per_ disporre la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della IA o in subordine la riduzione, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la restituzione delle somme indebitamente percepite
Per_ dalla SI la conferma del contributo paterno al mantenimento della IA per un CP_1
importo pari a 650,00 euro (corrispondendo 325,00 euro direttamente alla IA e 325,00 euro alla SI;
l'attribuzione dell'Assegno Unico Universale nella misura del 50% a ciascun CP_1 genitore;
confermare l'assegnazione della casa coniugale alla SI CP_1
Per_ A sostegno delle proprie domande la parte ha allegato che nel 2022 la IA ha concluso gli studi e ha in seguito iniziato a lavorare come veterinaria raggiungendo l'indipendenza economica;
Per_ che stante la maggiore età della IA , non economicamente autosufficiente, è opportuno versare direttamente alla IA la metà dell'importo che il ricorrente corrisponde a titolo di mantenimento;
che la resistente percepisce integralmente l'assegno unico avendo presentato domanda all'Inps senza indicare le coordinate bancarie del padre;
che il reddito da lavoro del ricorrente è diminuito nel corso del 2022; di essere comproprietario della casa familiare assegnata alla ex moglie e, per quota, di due immobili a lui pervenuti per successione, ma di vivere nella casa di proprietà della compagna con la quale condivide le spese di vitto e alloggio.
2. Con comparsa di risposta depositata il 30/01/2025 si è costituita domandando Controparte_1
2 Per_ la conferma delle spese straordinarie della IA a carico esclusivo del sig. e il rigetto Pt_1
Per_ delle altre domande avversarie. Parte resistente ha allegato che si è laureata nel 2022 e nell'anno
2023 è rimasta a Parma, dove aveva frequentato l'università, collaborando a vario titolo con l'Università senza percepire reddito per poi a fine gennaio 2024 lasciare Parma e l'Università tornando nella casa familiare per iniziare la libera professione;
che i rapporti tra il sig. e le Pt_1
Per_ figlie sono difficili;
che la riduzione alla metà del contributo al mantenimento di non è sufficiente e la resistente non ha intenzione di chiedere alla IA di aiutarla;
che il ricorrente percepisce comunque un reddito da lavoro di 5.570 euro netti mensili, mentre la resistente, che, oltre ad essere impegnata con il proprio lavoro part- time, si è sempre occupata di accudire le figlie impegnate con gli studi, percepisce 13.607,02 euro lordi.
3. Le parti sono stati sentite all'udienza del 14/02/2025 e, all'esito, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni sopra riportate.
All'esito il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 266/011 emessa il 22.04.2021 e depositata il
17.05.2021 dal Tribunale di Lodi.
Ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970 il Tribunale può disporre la revisione delle disposizioni relative alla misura e alla modalità dei contribuiti al mantenimento dei figli “qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio”; pertanto, presupposto per le modifiche richieste da parte ricorrente è l'allegazione di fatti nuovi rispetto alla pronuncia della sentenza di divorzio.
Nel caso che riguarda la domanda formulata da parte ricorrente alla quale parte resistente ha aderito, va ritenuta ammissibile e fondata.
Parte ricorrente domanda, infatti, che il Tribunale modifichi il contenuto della sentenza di divorzio,
Per_ disponendo la revoca del contributo al mantenimento della IA , rappresentando come la stessa sia divenuta economicamente indipendente.
Parte resistente ha dichiarato che lavora dal 2024 e dalla metà di novembre 2024 Parte_3
convive con il fidanzato.
Tali circostanze, ad avviso di questo Tribunale, vanno ritenute idonee e sufficienti a corroborare la
Per_ sopravvenuta indipendenza economica della IA ed a giustificare, dunque, la revoca dell'onere, gravante sul padre, di concorrere al suo mantenimento nei termini di cui alle conclusioni concordate tra le parti.
3 Valutata quindi la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse della prole e ravvisato che le
Per_ clausole relative alla IA , maggiorenne non economicamente autosufficiente, non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, a modifica delle condizioni pronunciate dal Tribunale di Lodi con sentenza n. 266/011 emessa il 22.04.2021 e depositata il 17.05.2021, così provvede:
1)revoca, con decorrenza dal mese di marzo 2025, l'assegno mensile dovuto da Parte_2
a favore di a titolo di mantenimento della IA , Controparte_1 Parte_3
2) conferma l'obbligo a carico di di corrispondere ad Parte_2 Controparte_1
a titolo di mantenimento della IA la somma di euro 650,00 mensili, rivalutabili Persona_3
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie di cui ai criteri e modalità in uso presso il protocollo del Tribunale di Milano, prendendo atto che per accordo delle parti le spese saranno concordate direttamente tra il padre e la IA;
3) conferma l'assegnazione della casa coniugale ad CP_1 CP_1
4) prende atto degli ulteriori accordi assunti tra le parti, come meglio indicati ai punti 3) e 4) delle conclusioni sopra richiamate;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
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