Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3228/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 3228/2018 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 05/03/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA G. SANFELICE 24, NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. GIGLIO
ILARIA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA G. GARIBALDI 23 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. GUERRIERO TOMMASO (c.f.: ), dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso;
APPELLATO
; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del GdP di Nocera Inferiore n. 5231/2017 depositata il
1.12.2017.
Conclusioni: come in atti.
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Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza sopra epigrafata con la quale il giudice di primo grado aveva accolto la domanda proposta da e aveva dichiarato non Controparte_1 dovute le somme di cui alla cartella di pagamento posta alla base dell'estratto di ruolo impugnato.
In particolare, evidenziava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile l'impugnativa avverso l'estratto di ruolo, attesa la carenza di interesse ad agire e nel merito, l'erroneità della valutazione del GdP nel considerare l'inesistenza delle notificazioni delle cartelle di pagamento.
Si costituiva in giudizio l'appellato eccependo Controparte_1
l'inammissibilità ed infondatezza dell'atto di appello.
Dopo vari rinvii per acquisizione del fascicolo d'ufficio di I grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 5.3.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e note di replica.
***
Va dichiarata la contumacia della non costituitasi in giudizio Controparte_2
sebbene ritualmente citata.
L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
Pagina 2 di 4 n. 602, introdotto dall'art.
3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, dispone che l'estratto di ruolo non è impugnabile (primo periodo).
Il legislatore puntualizza che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Tale previsione seleziona specifiche ipotesi, in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, e concorre così a plasmare l'interesse ad agire, che si atteggia come una condizione dell'azione provvista di natura "dinamica" e perciò, come tale, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283).
Pertanto, la disposizione menzionata si applica anche ai processi pendenti, in quanto specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
Nei processi pendenti, dev'essere dunque dimostrato lo specifico interesse ad agire tipizzato dalla previsione in esame.
In virtù delle enunciazioni delle sezioni unite della S.C., si deve dichiarare l'inammissibilità dell'azione che ha instaurato. Controparte_1
Come traspare dalla sentenza impugnata e dalle puntuali deduzioni dell'atto di appello, tale azione si configura nella sua interezza come impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, come tale inammissibile in difetto dell'allegazione di uno specifico pregiudizio, nei termini enucleati dal novellato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973.
La sentenza del GdP non delinea un pregiudizio conforme al paradigma normativo.
Né il contribuente ha allegato un particolare vulnus, idoneo a sostanziare l'interesse ad agire e il bisogno di una tutela giurisdizionale immediata, secondo tratti distintivi che ricalchino le ipotesi definite dalla legge o siano contraddistinti da caratteristiche affini.
Pagina 3 di 4 Pertanto, la domanda proposta in primo grado da va Controparte_1
dichiarata inammissibile.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno interamente compensate tra le parti, stante l'esistenza, al momento dell'introduzione del giudizio di I grado, di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, risolto di recente con la pronuncia a sezioni unite della S.C. sopra richiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado dichiara inammissibile l'azione proposta da;
Controparte_1
2) Compensa interamente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, 16/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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