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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/07/2025, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12984/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 10.6.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 12984/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. , CUI 04SPT81; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Alberto RAIMONDI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 23.2.2023, cittadino indiano nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 20.5.2024 (notificato all'istante in data 27.8.2024). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione.
Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello
Pag. 1 di 6 internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 24.10.2024 tardivo ricorso. Il ricorrente ha, innanzitutto, formulato istanza di rimessione in termini per la presentazione del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., sostenendo di non aver rispettato il termine decadenziale di cui all'art. 19-ter, comma 4, d.lgs. 150/2011 per causa a lui non imputabile: egli avrebbe fatto incolpevole affidamento nella correttezza di quanto riportato dall'amministrazione resistente nel provvedimento impugnato, là dove si indica erroneamente quale termine per presentare ricorso al Tribunale ordinario quello di sessanta giorni anziché quello di trenta giorni dalla notifica dell'atto; per tale ragione, si sarebbe rivolto al legale di fiducia solo in data 22.10.2024 (oltre il termine di trenta giorni, ma entro il termine di sessanta giorni), apprendendo solo in tale sede l'erroneità dell'indicazione contenuta in calce al provvedimento.
Quanto al merito, il ricorrente ha dato atto della propria situazione personale sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa intrapreso (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: estratto conto previdenziale aggiornato al 16.10.2024 e CP_2
Mod. C2 storico;
documentazione negoziale e comunicazioni UNILAV relative ai rapporti di lavoro stipulati nel corso del tempo, con annesse buste paga e CU).
Sulla scorta di quanto sopra, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 28.12.2024, chiedendo il rigetto dell'istanza di rimessione in termini (siccome fondata su una mera allegazione di parte priva di qualsiasi supporto probatorio), con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. In subordine, nel merito, ha ribadito la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato e ha, pertanto, invocato il rigetto della domanda avversaria. Il tutto con vittoria di spese.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata il 13.12.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione CP_1 personale del ricorrente, corredata della documentazione acquisita nel procedimento amministrativo, del provvedimento di rigetto in data 8.6.2021 di una precedente istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di nei confronti di il 13.6.2022 (e a lui notificato in pari data con l'imposizione di CP_1 Parte_1 misure alternative al trattenimento, convalidate dal competente Giudice di pace).
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 9.12025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 31.12.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha insistito per l'accoglimento dell'istanza ex art. 153, comma 2, c.p.c. e per l'accoglimento nel merito del ricorso. Contestualmente ha prodotto le ultime buste paga (relative alle mensilità di settembre, ottobre e novembre 2024).
5. Il Giudice designato ha fissato udienza davanti a sé per la discussione della causa il 10.4.2025, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali. In data 9.4.2025 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
6. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Ritenuto in diritto
1. Preliminarmente ritiene il Collegio che l'istanza di rimessione in termini presentata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. sia fondata.
contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione resistente, ha provato di aver Parte_1 ricevuto l'erroneo avvertimento, vergato in calce al provvedimento notificatogli il 27.8.2024, di poter
Pag. 2 di 6 impugnare lo stesso avanti al giudice ordinario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica come previsto dall'art. 6, comma 10, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Tale avviso ha verosimilmente indotto in errore il destinatario dell'atto sia in ragione delle caratteristiche personali di quest'ultimo (soggetto straniero, privo di competenze professionali in àmbito giuridico e sprovvisto di difesa tecnica all'epoca della notifica e fino a ben oltre il decorso del termine di trenta giorni per l'impugnazione del provvedimento) sia alla luce della fonte qualificata di provenienza (la stessa pubblica amministrazione che aveva emesso l'atto).
Dagli atti risulta, peraltro, che il ricorrente ha conferito al difensore la procura alle liti solo in data 22.10.2024, dunque oltre il termine di trenta giorni, ma entro il termine di sessanta giorni erroneamente indicato sul provvedimento notificatogli, circostanza che – da un lato – costituisce riprova ulteriore dell'affidamento da lui riposto nella correttezza dell'indicazione contenuta in calce all'atto e – dall'altro lato – dimostra come si sia trovato nell'oggettiva impossibilità, per causa addebitabile interamente Pt_1 alla stessa resistente, di conoscere il termine esatto per proporre ricorso (il primo contatto documentato con il legale risale, infatti, a molti giorni dopo la scadenza del termine per impugnare).
Avendo dato prova di essere incorso nella decadenza dal termine di cui all'art. 19-ter, comma 4, d.lgs. 150/2011 per causa a lui non imputabile, egli deve, quindi, essere rimesso in termini, come richiesto, per presentare il ricorso.
2. Volgendo la disamina al merito del ricorso, è opportuno riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1,
Pag. 3 di 6 comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che l'istanza di protezione speciale è stata presentata da in sede amministrativa il Parte_1
23.2.2023, deve qui trovare applicazione la disciplina previgente, come novellata nel 2020.
3. Tanto chiarito in ordine alla normativa applicabile, si evidenzia innanzitutto che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 , ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa.
4. Stima, inoltre, il Collegio che non ricorrano nemmeno i presupposti dell'ipotesi di non-refoulement prevista dall'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
L'istante – proveniente da NA ID nello stato indiano di HA – non risulta, innanzitutto, appartenere alle categorie di persone classificate dalle fonti disponibili (cfr., per tutte, EUAA, India. Scheda Paese, aprile 2024) come maggiormente vulnerabili alle violazioni dei diritti umani in India (donne, minoranze religiose, popolazioni indigene, detenuti, ecc.).
Quanto poi alla situazione in tema di sicurezza nello Stato indiano di HA (che conta più di 25 milioni di abitanti), ha registrato solo 101 eventi rilevanti nell'anno 2024, di cui 81 rivolte e 20 episodi di Pt_2 violenza contro i civili (i quali hanno causato, nel loro complesso, 10 decessi). Nei primi tre mesi del 2025, la stessa fonte ha riportato un totale di 25 eventi rilevanti in tema di sicurezza (20 rivolte, 4 episodi di violenza contro i civili e una battaglia), dai quali sono derivati 5 morti.
Come si vede, dai dati aggiornati acquisiti – attestanti un numero tutto sommato modesto di incidenti mortali, o comunque violenti, che hanno interessato la zona di provenienza del ricorrente rispetto ad altre aree del Paese, nonché una generale capacità di controllo del territorio da parte delle autorità – emerge che lo stato indiano di HA (vicino alla capitale Nuova Delhi) non è particolarmente interessato da conflittualità o forme di violenza tali da determinare marcati fenomeni di instabilità o insicurezza.
Non risultano, inoltre, sfollamenti legati a conflitti e violenze (cfr. IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre, India, https://www.internal-displacement.org/countries/india).
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19,
Pag. 4 di 6 commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
5. Ciò posto, il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente può, però, trovare fondamento nel disposto dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998, norma ratione temporis applicabile.
È, in proposito, da considerare positivamente l'integrazione raggiunta da (giunto in Italia Parte_1 nel 2011) sotto il profilo socio-lavorativo: dopo aver prestato attività come collaboratore familiare presso dal 2012 al 2014, in data 16.12.2015 l'istante è stato assunto come autotrasportatore Controparte_3 dall'impresa individuale “Razia” di HU Wasaq, per la quale ha lavorato sino al 31.8.2016; dopo un periodo come operaio di banchina presso la C.L.S. s.r.l.s. (che lo ha assunto dall'11.10.2017 con contratto a tempo parziale e indeterminato, rimasto in esecuzione almeno sino al gennaio successivo), il 18.5.2018 egli è passato alle dipendenze della ditta “Free Work” di GH Hardeep, per cui ha operato come addetto al volantinaggio sino al 18.10.2018; dopo aver brevemente lavorato per la ditta individuale di SA MU (nei mesi di marzo e di aprile 2019), per l'impresa individuale di AR (dal CP_4
22.6.2019 almeno sino al mese di settembre), per la ditta “Mega Pizzeria” di GH AR (dall'11.6.2021 al 31.8.2021) e per la Bar Pizzeria Ristorante Royal s.n.c. di RA J. (dall'11.9.2021 al 10.12.2021), in data 13.3.2023 egli è stato assunto dalla in forza di contratto a tempo Parte_3 parziale (21 ore settimanali) e a termine, più volte prorogato e da ultimo trasformato – a decorrere dal 1.7.2024 – in contratto a tempo indeterminato.
Tali attività lavorative hanno, peraltro, consentito a di percepire retribuzioni crescenti nel Parte_1 tempo e idonee ad assicurargli, specie negli ultimi anni, un tenore di vita dignitoso in Italia (come si evince, a tacer d'altro, dal reddito da lavoro conseguito nel 2023, pari a 19.037,21 euro: v. la CU 2024 e le buste paga in atti).
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998.
6. Parte resistente è soccombente formale e totale. In mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essa deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali (art. 91, comma 1, c.p.c.), da liquidarsi secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definita senza lo svolgimento di attività istruttoria, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime due fasi, in quanto le difese successive a quella introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: visto l'art. 153, comma 2, c.p.c., rimette nato in [...] il [...] (c.f. , , nel Parte_1 C.F._1 C.F._2 termine per la presentazione del ricorso;
accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a sopra generalizzato, il diritto alla Parte_1
Pag. 5 di 6 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998; visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida Controparte_1 in euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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