Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 389/2023, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Danilo Consorti, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Appellante- Appellata in via incidentale
CONTRO
(c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Saccuti, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellato-Appellante in via incidentale
OGGETTO: Appello per la riforma della Sentenza del Tribunale di Teramo n.
230/2023, pubblicata il 15.03.2023 e notificata in data 17.03.2023.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante-appellata in via incidentale in sede di p.c.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
e per l'effetto in riforma della sentenza n. 230/2023 del Tribunale di Teramo, depositata in data 16.03.2023 e notificata in data 17.03.2023, accogliere le conclusioni spiegate in primo grado in ordine a tutti i punti specificatamente impugnati ovvero:
In via principale,
1) Accertarsi e dichiararsi, stante l'inesistenza della società la CP_2
nullità del contratto di appalto ripassato con la predetta società, concretizzatosi in data 05/04/2017, con la deliberazione condominiale in pari data, di approvazione del relativo preventivo del 05/04/2017, nonché le altre nullità dedotte in giudizio, con conseguente accertamento e dichiarazione della nullità delle delibere condominiali del 05/04/2017, dell'8/08/2017 e del 13/12/2017 con i relativi riparti di spesa;
2) Accertarsi e dichiararsi conseguentemente, l'inesistenza del preteso credito azionato dal , disponendosi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la CP_1
condanna della parte appellata alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio con la loro distrazione in favore del difensore;
In via secondaria e subordinata
Accertarsi e dichiararsi la mancata effettiva costituzione del fondo spese, anche a stati di avanzamento, la mancata esibizione della “contabilità finale dei lavori” e, in ogni caso, la realizzazione di lavori eseguiti in misura inferiore a quella programmata, anche per intervenuta risoluzione del contratto di appalto, implicante riduzione del costo complessivo ed individuale, la nullità delle delibere del
05/04/2017, dell'8/08/2017 e del 13/12/2017 con i relativi riparti di spesa, la conseguente revoca del decreto ingiuntivo con statuizione del dovuto da parte opponente in € 6.529,45 (somma dovuta in base ai lavori effettivamente eseguiti €.
11.253,23 meno acconti per €. 4.723,78, come provato in giudizio); revocarsi o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto, anche per le altre motivazioni indicate in narrativa, con accoglimento delle relative richieste;
3) Accogliersi la domanda riconvenzionale, accertandosi e dichiarandosi il risarcimento richiesto in €. 24.014,33 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, con conseguente condanna dell'appellata al relativo pagamento;
4) In costanza della predetta nullità, determinata da evidente colpa grave, condannarsi parte ricorrente al risarcimento danni ex art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa;
5) Dichiararsi la compensazione delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio
o imputarsi e ripartirsi tali oneri tra le parti, in ragione delle domande accolte e/o rigettate.”
Si insiste, altresì, per l'acquisizione al corredo probatorio di causa della documentazione allegata alla comparsa di nuovo procuratore depositata telematicamente il 13.11.2023, trattandosi di documenti nuovi e sopraggiunti ex art.
345 cpc III comma, in quanto di formazione successiva all'atto di gravame.”.
Per l' appellato- appellante in via incidentale, in sede di p.c.:
“L'Avv. Valeria Saccuti per il conclude Controparte_1
in via preliminare
- per la declaratoria di inammissibilità della produzione documentale effettuata dal nuovo procuratore costituito della controparte, in quanto tardiva ed in ogni caso irrilevante;
nel merito
- in via principale, per il rigetto dell'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
;
[...]
- in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarata la violazione dell'art. 91 cpc e del D.M. n. 55 del 2014, per avere il Tribunale liquidato le spese di lite in favore del
, parte totalmente vittoriosa, in misura inferiore rispetto Controparte_1
ai minimi tariffari, disporre la condanna della sig.ra alla Parte_1 refusione in favore del pari ad € 43,00 e dei compensi Controparte_3
professionali da liquidarsi ai sensi del DM n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal DM n. 147/2022.
Con vittoria di spese di lite”. In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 230/23, pubblicata in data 15.03.2023 il Tribunale di Teramo decideva sulla opposizione a decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso in favore del con il quale era stato ingiunto alla sig.ra Controparte_1 [...]
, il pagamento della somma di € 27.007,38, a titolo di oneri Parte_1
condominiali, rigettando la proposta opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'allora opponente al pagamento della somma di €
1.078,24 in accoglimento della domanda dell'opposto a titolo di CP_1
ulteriori oneri condominiali, e alla refusione delle spese di lite nonché al pagamento di € 1.000,00 in favore del in applicazione dell'art. 96 c.p.c.. CP_1
2. Il Tribunale di Teramo rigettava, come già rappresentato, l'opposizione a decreto ingiuntivo ponendo a fondamento della propria decisione le seguenti argomentazioni.
2.1 Premettendo il Tribunale i principi generali da applicare nell'ambito dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevava che, in relazione alle tre delibere assembleari impugnate, l'attrice era presente alla prima e alla seconda assemblea del 5.04.2017 e 8.08.2017 mentre in riferimento a quella del 13.12.2017 la stessa aveva delegato in sua vece altro condomino.
Il Giudice di prime cure proseguiva nella disamina delle delibere assembleari rilevando che nell'ambito delle delibere relative alla ripartizione delle spese comuni era necessario distinguere tra le delibere con le quali si stabiliscono i criteri di ripartizione ex art. 1123 c.c., nello specifico quelle con le quali vengono modificati i criteri precedentemente fissati, per le quali è necessaria l'unanimità dei condomini a pena di nullità della delibera stessa, da quelle con le quali nell'ambito delle attribuzioni assembleari ex art. 1135 n. 2 e 3 c.c. vengono ripartite le spese, delibere che possono essere annullate se prese in difformità con i criteri stabiliti, la cui azione di annullamento deve essere esperita entro i trenta giorni ai sensi dell'art. 1137 c. 2
c.c..
In tale contesto, facendo riferimento il Tribunale al criterio distintivo tra nullità e annullabilità delle delibere condominiali, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, proseguiva nella ricognizione della tipologia dei vizi: vizi di sostanza, comportanti la nullità della delibera in quanto relativi al contenuto della deliberazione, e vizi di forma, comportanti l'annullabilità della delibera in quanto relativi al difetto di osservanza delle forme prescritte dall'art. 1136 c.c., rimedio che la allora opponente non aveva azionato.
2.2 Il Giudice di prime cure passava alla disamina della dedotta nullità del contratto di appalto con la rappresentando che la opponente aveva Controparte_2
promosso un altro giudizio avanti al medesimo Tribunale diretto a ottenere la risoluzione del medesimo contratto di appalto con la conseguenza che l'opponente aveva ammesso l'esistenza e validità del contratto stesso.
2.3 Sulle domande riconvenzionali proposte dall'allora opponente, il Tribunale osservava che ai sensi dell'art. 10 del regolamento condominiale in punto di obbligo dei condomini di sostenere le spese per la conservazione e il godimento dei beni comuni, i condomini non potevano esimersi dal pagamento dei contributi stessi anche nel caso di danni subiti. Per cui:
- in relazione alla richiesta risarcitoria, il Giudice a quo riteneva che l'appartamento oggetto di locazione non era stato interessato dai lavori in quanto non sovrastato dal lastrico tanto da non essere incluso nella ripartizione delle spese;
- in relazione alla richiesta di pagamento in proprio favore della somma di € 1331,00
a titolo di retribuzione per la pulizia delle scale, l'assemblea condominiale aveva approvato nel preventivo della gestione giugno 2017/giugno 2018 la spesa per la pulizia senza alcun riconoscimento di debito in favore dell'opponente, somma per la quale la stessa opponente aveva incardinato altro giudizio di lavoro conclusosi con il rigetto.
- la richiesta di risarcimento danni per la caduta dipesa dalla omissione della manutenzione luci delle scale, la domanda non era stata provata dall'opponente;
- in relazione alle richieste risarcitorie per mancata contabilizzazione (d ed e), le stesse erano infondate e le relative delibere sulle risultanze contabili non erano state impugnate dall'opponente.
2.4 Il Tribunale riteneva di accogliere la domanda riconvenzionale svolta dal diretta a ottenere il pagamento degli ulteriori oneri condominiali CP_1
maturati riportati nel riparto approvato il 12.12.2018.
2.5 Da ultimo, il Giudice di prime cure riteneva di procedere alla condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 1.000,00 determinata equitativamente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
3. Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo ha proposto appello la sig.ra
[...]
sulla base di 11 motivi, raggruppati per argomento, che si vanno a Parte_1
compendiare.
- Motivi di impugnazione in ordine alla ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria.
3.1 Sulla nullità del contratto per inesistenza della società e nullità delle delibere del 4/05/2017, 08/08/2017 e 13/12/2017.
Con tale motivo di impugnazione, parte appellante contesta la parte della sentenza nella quale il Tribunale ha ritenuto che le delibere sopra richiamate fossero annullabili e non nulle in quanto afferenti la ripartizione delle spese e non modificative dei criteri di riparto;
che non fosse nullo il contratto di appalto del
5/04/2017 dal momento che in altro procedimento l'odierna appellante aveva introdotto un giudizio diretto a ottenere la risoluzione del medesimo contratto implicando così la validità del contratto stesso;
deduce che il primo giudice ha omesso di pronunciare o ha pronunciato in maniera incompleta sulla eccezione di nullità del contratto di appalto per inesistenza della società al momento CP_2
della stipula dello stesso, con conseguente nullità derivata delle delibere assembleari.
A sostegno delle proprie ragioni, l'appellante rappresenta che il procedimento rubricato al N. 2133/2018 RG aveva ad oggetto la nullità del contratto di appalto e che solo in via subordinata era stata avanzata domanda di risoluzione del contratto e che in ogni caso il Giudice può rilevare anche d'ufficio la causa di nullità del contratto anche se sono proposte altre domande.
La Condomina evidenzia, in relazione alla invocata nullità del contratto di appalto per inesistenza della al momento della sottoscrizione dell'atto, che Controparte_2 l'allora opponente aveva sostenuto la validità dello stesso in forza del CP_1 disposto di cui all'art. 2331, comma 2, c.c. quindi a partire dalla costituzione della società stessa mentre, a parere dell'appellante, la fonte contrattuale -stipula del contratto di appalto- risaliva a un momento anteriore alla sua costituzione avvenuta il
27.04.2017, con iscrizione nel Registro delle Imprese in data 2.05.2017.
L'appellante nell'affermare la dedotta nullità pone a fondamento la giurisprudenza di legittimità venutasi a creare successivamente alla novella del d.lgs. n. 6/2003 di modifica dell'art. 2331c.c. (Cass. Civ. n. 27335/2005 e n. 4263/2017) con la conseguenza che la fonte negoziale -contratto di appalto del 5.04.2017 – poteva esplicare i propri effetti sono tra il sig. persona fisica, e il Controparte_4
Condominio in quanto nullo nei confronti della società inesistente al Controparte_2
momento della stipula.
Inoltre, sulla base del presupposto che gli effetti del contratto di appalto non sono frazionabili, anche se le prestazioni potrebbero esserle, e come tale deve essere considerato come un tutt'uno, l'appellante ritiene la non applicabilità dell'art. 2331
c.c. nelle ipotesi in cui il contratto sia sottoscritto da un falsus procurator in un periodo antecedente alla costituzione della società dal momento che l'effetto della ratifica avrebbe efficacia solamente nell'arco temporale tra la costituzione della società e l'iscrizione al registro delle imprese, rimanendo esclusi dalla possibilità della ratifica gli atti posti in essere prima della costituzione della società.
In conclusione, parte appellante invoca la nullità del contratto di appalto, non potendo essere ratificato, con conseguente nullità delle delibere da esso derivanti per impossibilità materiale o giuridica dell'oggetto.
3.2 Violazione dell'art. 112 cpc in relazione alla eccepita nullità della delibera del 05/04/2017 per mancata costituzione anche contabile del fondo speciale e nullità delle delibere 08/08/2017 e 01/09/2017, rilevabile anche d'ufficio. Nullità delle delibere dell'11/02/2017, punto 5, dell'8/08/2018, punto 3 e del punto
“pagamenti” del preventivo spesa-contratto di appalto del 05/04/2017.
Con tale motivo di appello, l'appellante lamenta l'omissione in cui sarebbe incorso il
Giudice di prime cure nel pronunciarsi sulla dedotta nullità della delibera del 5.04.2017, con nullità per derivazione delle successive, per mancata costituzione del fondo speciale (nullità rappresentate in primo grado dall'opponente con istanza del
17.06.2021), fondo che sarebbe stato fittiziamente costituito ma non effettivo, ponendosi in contrasto con l'art. 1135 c.1 n. 4 c.c..
L'appellante rappresenta l'obbligo in capo all'amministratore di costituire il fondo, con accantonamento delle somme necessarie per il pagamento dei lavori, prima dell'inizio degli stessi con conseguente impossibilità per questo di ordinare l'esecuzione degli stessi, eventualità che si era verificata invece nella vicenda.
La invoca anche la nullità delle delibere de 11.02.2017 e 8.08.2017 dal Parte_2 momento che, ferma la mancata costituzione dell'intero fondo, non era stata predisposta nemmeno la costituzione del fondo in relazione ai singoli pagamenti, possibilità contemplata dall'art. 1135 n. 5 c.c., lamentando in tal modo la mancata valutazione a opera del Giudice di prime cure del materiale probatorio.
3.3 Violazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'eccepita risoluzione del contratto per abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore costituente grave inadempimento e mancata rettifica delle somme da riscuotere dai condomini sia per effetto della risoluzione anticipata sia, anche, per intervenuta approvazione in data 12/12/2018 del rendiconto consuntivo ed, in ogni caso, per omessa redazione nei 180 gg (data termine 30/06/2018) del bilancio consuntivo in violazione dell'art. 1130 cc n. 10 o mancata esibizione della contabilità finale dei lavori.
Con tale motivo di doglianza, parte appellante lamenta l'omesso esame da parte del
Tribunale dell'eccezione della risoluzione anticipata del contratto di appalto per abbandono del cantiere e la mancata rettifica delle somme dovute dall'allora opponente Parte_2
Dopo aver trascritto pedissequamente quanto argomentato sul punto in primo grado, parte appellante rappresenta la necessità della ratifica dei conteggi sia a seguito della risoluzione anticipata sia a seguito dell'approvazione del rendiconto consuntivo effettuata il 12.12.2018, con la conseguenza che la avrebbe dovuto Parte_2
versare un importo inferiore a quello ingiunto.
3.4 Violazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'eccezione (in via subordinata) del mancato riconoscimento delle spese sostenute in via d'urgenza e indifferibilità dalla per lavori effettuati sul lastrico di proprietà Parte_1
esclusiva. Duplicazione della voce di spesa. Omissione di un acconto di €
1.000,00 (come successivamente indicato al punto 5). Nullità punto 5) delibera dell'08/08/2017.
Anche con tale motivo, l'appellante si duole della omessa pronuncia da parte del
Tribunale sulla eccezione proposta in via subordinata circa il mancato riconoscimento delle spese sostenute in via d'urgenza per i lavori effettuati sul lastrico di proprietà esclusiva a causa dell'interruzione dei lavori da parte della per un importo di € 1.666,67, lavori contestati dall'amministratore di Controparte_2
CP_1
Ritenendo parte appellante la sussistenza dei requisiti dell'urgenza e dell'indifferibilità dei lavori, l'amministratore, nella sua prospettazione, avrebbe dovuto tenere conto dei lavori fatti eseguire dalla nel riparto dell'intera Parte_2 spesa giungendo l'amministratore in riferimento alla posa in opera della guaina a una duplicazione della voce di spesa con conseguente nullità della delibera per lesione del diritto dei singoli.
Ulteriore asserito errore compiuto dall'amministratore sarebbe costituito a parere dell'appellante dalla mancata contabilizzazione, in relazione al riparto del preventivo della gestione straordinaria del lastrico piano terra, dell'acconto pari ad € 1.000,00 versato dalla Parte_2
3.5 Violazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'eccezione di pagamento e di compensazione propria (giudiziale), relativa ai lavori straordinari eseguiti.
Parte appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure sulla eccezione di compensazione propria giudiziale, formulata con istanza del
17.06.2021, rappresentando che l'importo per lavori straordinari effettivamente dovuto era pari ad € 11.253,23 da cui dovevano essere detratte le somme di €
2.098,38 (derivante dalle somme già versate pari ad € 1.000,00 con assegno postale ed € 1.098,38 derivante da pignoramento presso terzi). Parte appellante invoca la compensazione giudiziale sulla somma rimanente con €
2.625,78 quale credito, quest'ultimo, vantato nei confronti della (per CP_2
spese di lite liquidate in altro procedimento oltre a altro titolo di credito); somme che la Condomina riduceva come controcredito residuando solo un debito pari ad €
6.529,45.
- motivi di impugnazione in ordine alla ripartizione delle spese ordinarie.
3.6 Violazione dell'art. 112 cpc, in relazione alla nullità della delibera condominiale dell'08/08/2017 di cui al punto 8, afferente l'esame ed approvazione preventivo di spesa gestione ordinaria 15/07/2017-14/06/2018 e relativo riparto, per violazione dell'art. 29 del regolamento condominiale.
Con tale motivo la lamenta l'omessa motivazione da parte del Giudice di Parte_2
prime cure il quale non si era pronunciato sulla eccepita nullità della delibera dell'8.08.2017, in particolare del punto 8 della stessa e relativa all'approvazione del preventivo di gestione ordinaria luglio 2017/giugno 2018, nullità derivante dalla violazione dell'art. 29 del regolamento condominiale nel quale è stabilita la chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.
Parte appellante rappresenta che per poter modificare l'esercizio contabile sarebbe stata necessaria l'unanimità dei condomini mentre la delibera dell'8.08.2017 al punto
8 (esercizio contabile dal 15.07.2017 al 14.07.2018) era stata assunta a maggioranza.
- motivi di impugnazione in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale.
3.7- Risarcimento danno da “perdita” dei canoni della locazione dell'appartamento int. 4 per € 16.800,00.
Con tale motivo di doglianza l'appellante principale contesta il decisum del Giudice di prime cure nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento danni relativa alla perdita dei canoni di locazione sul presupposto che l'immobile oggetto di locazione (int. 4) non era interessato dai lavori in quanto non sovrastato dal lastrico solare e in ogni caso il contratto di locazione non era stato registrato.
In relazione a tale ultimo aspetto, l'appellante rappresenta che la locazione veniva stipulata tra le parti per corrispondenza con registrazione solo in caso di uso e che la risoluzione del contratto di locazione del 1.09.2018 era avvenuta entro il termine di
20 giorni per la registrazione dello stesso.
A confutazione di quanto affermato dal Tribunale in ordine alla circostanza che l'int.
4 non era interessato dai lavori, l'appellante asserisce che lo stesso appartamento sebbene sovrastato in minima parte del lastrico solare era stato interessato da infiltrazioni di acqua e di umidità.
3.8 Pagamento di € 1.331,00 alla condomina per la pulizia Parte_1 scale relativa all'anno 2017.
In relazione al mancato riconoscimento da parte del Tribunale della somma di €
1.331,00 in favore della a titolo di pagamento della pulizia delle scale Parte_2
per l'esercizio di bilancio 2017 e deliberato nell'assemblea dell'8.08.2017 per €
1.400,00, rigetto fondato sulla circostanza che l'inserimento della somma non costituiva un riconoscimento di debito ma costituiva una voce nel preventivo di spesa, parte appellante rappresenta che la aveva svolto attività di donna Parte_1
delle pulizie nel per circa 20 anni fino al 31.12.2017 e che il CP_1
stesso aveva approvato il compenso rimodulato alla data del 31 CP_1
dicembre 2017.
A parere dell'appellante anche il riferimento effettuato dal Tribunale ad altro procedimento instaurato dalla avanti al medesimo Tribunale Sezione Parte_1 lavoro era fuorviante in considerazione che l'azione giudiziaria era stata incardinata al fine di vedersi accertato un rapporto di lavoro subordinato e riconoscimento delle differenze retributive (conclusosi con sentenza di rigetto) e, quindi, il pagamento della somma di € 1331,00 costituirebbe altra e distinta obbligazione relativa al lavoro autonomo nell'ambito del contratto d'opera.
3.9 Risarcimento danni per omissione da parte dell'amministratore di condominio della manutenzione delle luci delle scale condominiali pari ad €
3.000,00.
Parte appellante lamenta il mancato riconoscimento della prova in relazione al danno sofferto non avendo il Tribunale tenuto conto del materiale probatorio versato in atti asserendo la comprovata esistenza del nesso causale tra le lampadine fulminate nei pianerottoli degli interni 7 e 8 e la caduta occorsa alla in data Parte_2
12.07.2018.
A sostegno del proprio argomentare l'appellante riferisce l'esistenza del referto del
Pronto Soccorso dell'ospedale di Sant'Omero atto a fornire la prova della lesione subita e il richiesto danno biologico, esistenziale, morale da questa subito, costituendo il referto prova privilegiata quale atto pubblico con piena efficacia probatoria fino a querela di falso.
3.10 Risarcimento danno patrimoniale di € 1.000,00 per non aver
l'amministratore di condominio considerato un acconto di pari importo per i lavori straordinari.
L'appellante riferisce di aver versato un assegno postale di importo pari ad €
1.000,00 sul conto corrente postale del allo scopo di riversare l'importo CP_1
alla per i lavori straordinari lamentando la circostanza che in sede di CP_2 assemblea dell'8.08.2017 il non dava atto dell'avvenuto versamento, CP_1 rappresentando il nesso causale tra la colpa grave dell'amministratore e il danno patrimoniale di € 1.000,00 subito dall'appellante.
3.11 Riforma della sentenza in ordine alla condanna alle spese e per lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c.
Con tale ultimo motivo, l'appellante chiede la riforma della sentenza in ordine alla statuizione sulle spese di primo grado, poste a proprio carico, nonché la condanna al pagamento di € 1.000,00 per lite temeraria, ponendole a carico a seguito dell'accoglimento del proposto appello del CP_1
4. Si è costituito nel presente grado di giudizio l'allora opposto CP_1
contestando nel merito il proposto gravame, rilevando che alcuna contestazione era stata sollevata in relazione alla domanda riconvenzionale accolta in primo grado per cui si era formato il giudicato sul punto, e svolgendo appello incidentale con un unico motivo.
4.1 Regolamentazione delle spese di lite di primo grado.
Con l'unico motivo di doglianza, il lamenta la violazione dell'art. 91 CP_1
c.p.c. e del DM n. 55/2014 art. 4 avendo il Tribunale liquidato le spese di lite in misura inferiore ai minimi tariffari e non tenendo in considerazione le anticipazioni per il contributo unificato.
A parere dell'appellante in via incidentale lo scaglione di riferimento da applicare per la liquidazione delle competenze di lite era quello superiore rispetto a quello applicato, ovvero lo scaglione tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 in considerazione del fatto che il valore della controversia doveva essere determinato valutando:
- il valore del procedimento monitorio pari ad € 27.007,38;
- il valore delle domande riconvenzionali formulate dall'allora opponente per complessivi € 24.014,33;
- il valore della domanda riconvenzionale di € 1.078,24 formulata dall'opposto
Condominio.
5. Nel corso del presente grado di giudizio, con comparsa del 13 novembre 2023 si costituiva per l'appellante un nuovo difensore in sostituzione del precedente facendo proprie tutte le difese e eccezioni in precedenza svolte e depositando ulteriore documentazione.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata dalle parti e all'udienza del 12.11.2024, tenuta con le modalità della trattazione scritta, è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
*******
6. Preliminarmente la Corte ritiene di dover vagliare l'eccezione sollevata dall'appellato relativa all'inammissibilità ai sensi dell'art. 345, IIc., CP_1
c.p.c. della documentazione prodotta dall'appellante principale nel presente grado di giudizio, eccezione infondata in quanto la documentazione stessa, almeno per quanto attiene ai docc.2 e 3, si è venuta a formare in un momento successivo all'assunzione della causa in decisione in primo grado.
7. Il Collegio ritiene di dover trattare congiuntamente il primo e il terzo motivo con i quali l'appellante principale lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulle domande relative alla declaratoria di nullità del contratto del 4.05.2017 (primo motivo) e di risoluzione del medesimo atto (terzo motivo) ripassato tra il
Condominio e la società domande da considerarsi inammissibili. Controparte_2
Nella riconosciuta legittimazione del singolo condomino a introdurre azioni di nullità, risoluzione di contratti stipulati dall'Amministratore di Condominio nell'interesse dell'intero nel presente giudizio la ha omesso CP_1 Parte_2
in primo grado di evocare in giudizio la quale terzo soggetto nei Controparte_2
confronti del quale si sarebbero prodotti gli effetti di una possibile declaratoria di nullità o di risoluzione del contratto per i lavori straordinari, con le conseguenze diverse in termini restitutori e/o risarcitori.
La avrebbe dovuto, quindi, con l'atto di citazione in opposizione a Parte_2
decreto ingiuntivo chiedere di essere autorizzata a chiamare in giudizio la terza società, con conseguente differimento della prima udienza, secondo il meccanismo previsto dall'art. 269 c.p.c. – ratione temporis applicabile –, cosa che non è stata fatta con conseguente intervenuta decadenza da tale facoltà.
A parere del Collegio non si potrebbe procedere nemmeno a una declaratoria sul punto di nullità della sentenza di primo grado, con remissione della causa al primo
Giudice per integrazione necessaria del contraddittorio ex art. 354 c.p.c., in considerazione del fatto che nel caso di specie non si verte in una ipotesi di litisconsorzio necessario – art. 102 c.p.c. – ma nella diversa ipotesi di litisconsorzio facoltativo – art. 106 c.p.c. – ove le domande di nullità e risoluzione, seppure connesse a quelle di nullità della delibera assembleare del 4.05.2017 e successive delibere, risultano separate da esse, potendo costituire domande oggetto di autonomo giudizio, come del resto risulta agli atti di causa (RG 2133/2018 Tribunale di
Teramo, nel quale sono state formulate domande di nullità e, in via subordinata, di risoluzione del medesimo contratto di appalto ripassato tra la società e il CP_1
– come da doc. 20 fascicolo primo grado di parte appellante).
7.2. Anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Parte appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sull'invocata nullità della delibera assembleare del 5.04.2017 per mancata costituzione del fondo speciale, anche contabile, come risulterebbe comprovato dall'estratto del conto corrente postale intestato al CP_1
Il Collegio non condivide quanto argomentato da parte appellante in merito in considerazione del fatto che dalle stesse delibere assembleari emerge che il fondo spese era stato effettivamente costituito. Nello specifico:
- nel verbale del 5 aprile 2017, alla presenza dell'appellante, è stata deliberata la costituzione di un fondo speciale pari ad € 87.120,00;
- nel verbale del 15.06.2017, alla presenza dell'appellante, il nuovo amministratore è stato invitato a provvedere al pagamento dei lavori Versamenti già effettuati dai condomini, per poi procedere alle verifiche;
- nel verbale dell'8.08.2017, l'amministratore invita i condomini morosi a effettuare i versamenti per i lavori di riqualificazione sulla base delle risultanze dell'stratto conto postale.
A parere del Collegio risulta l'effettiva costituzione del fondo di cui all'art. 1135 c.c. come anche confermato dallo stesso estratto di conto corrente postale prodotto dall'appellante ove si registra il versamento di € 4.040,00 per spese di manutenzione straordinaria.
7.3 Le residuali doglianze di parte appellante in relazione ai dedotti motivi di nullità che andrebbero a inficiare le diverse delibere assembleari (approvazione del rendiconto consuntivo del 12.12.2018, delibera dell'8.08.2017 per: mancato riconoscimento dei lavori urgenti pagati dalla e violazione del preventivo Parte_2
di spesa gestione ordinaria luglio 2017/giugno 2018), a parere del Collegio non possono essere condivisibili in quanto ipotesi rientranti sotto l'alveo della
“annullabilità” delibere da impugnare dei termini di cui all'art. 1337 c.c..
Sovviene a riguardo quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Civ.
Sez. Un. n. 9839/2021) nel seguente principio di diritto: “In tema di condominio di edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n, 220 del
2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – quest'ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni” -, contenuto illecito, ossia contrario
a “norme imperative” o all' “ordine pubblico” o al “buon costume”. Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn 2 e 3, c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.”.
Dal tenore delle argomentazioni svolte dall'appellante sottese a far riconoscere profili di nullità delle delibere, queste si appalesano, come già rappresentato, afferenti a “rettifiche” di voci contenuti nei bilanci approvati, come quella inerente ai lavori definiti urgenti effettuati dalla nella sua proprietà esclusiva da Parte_2
detrarsi dal computo delle spese per i lavori straordinari e non riconosciuti dall'Amministratore per l'assenza dei requisiti di urgenza necessari.
Sul punto, inoltre, questo Collegio ritiene che in relazioni ai predetti lavori parte appellante non abbia fornito in giudizio la necessaria prova circa l'esistenza dei presupposti dell'urgenza e dell'indifferibilità degli stessi al di là di un generico riferimento agli stessi e, comunque trattasi di lavori che il aveva già CP_1
assegnato alla . CP_2
Del pari, a parere della Corte anche la doglianza circa la nullità della delibera dell'8.08.2017 per asserita violazione dell'art. 29 del regolamento condominiale è priva di fondamento in applicazione del principio richiamato in precedenza espresso dalla Corte di Cassazione, in quanto trattasi di deliberazione adottata nel rispetto dei poteri proprio dell'assemblea condominiale.
7.4 La Corte ritiene infondata in quanto non provata la domanda risarcitoria derivante dalla perdita dei canoni di locazione dell'appartamento int. 4 di proprietà dell'appellante seguito del recesso operato dal locatario e motivato sulla base delle condizioni in cui versava l'immobile.
A tale riguardo il Collegio rileva che parte appellante non fornito la prova effettiva del nesso causale tra le condizioni dell'immobile oggetto di locazione e le infiltrazioni dovute dal cattivo stato di manutenzione del lastrico solare in considerazione sia del fatto che l'immobile era già in condizioni “precarie” come risultante dalle dichiarazioni rese dal teste dell'allora opposta circa l'infiltrazione del
2016 all'udienza del 3.12.2020 sia della circostanza che la proprietà dell'int. 4 non era stata inclusa nel riparto dei lavori.
7.5 Il motivo sub b) – pagamento della somma di € 1331,00 per la pulizia delle scale- deve essere rigettato.
Parte appellante sostiene che l'assemblea in data 8.08.2017 aveva deliberato l'importo previsto per la pulizia delle scale pari ad € 1400,00 per l'anno 2017, rapporto interrotto verso la fine dell'anno con la nomina di una ditta addetta alle pulizie.
Sotto un profilo strettamente giuridico, come osservato dal Giudice di prime cure,
l'indicazione della somma portata in preventivo non costituisce un vero e proprio riconoscimento di debito né comporta la prova che l'attività sia stata effettivamente svolta dalla appellante.
7.6 Anche la doglianza contenuta al punto c) in relazione al rigetto della domanda risarcitoria di € 3.000,00 per danno biologico- esistenziale – morale quale asserita conseguenza della caduta occorsa all'appellante a causa delle lampadine fulminate del pianerottolo è priva di fondamento in considerazione della mancata prova sia del nesso causale tra la mancata sostituzione delle lampadine sia del quantum.
Sotto il primo aspetto, il referto del pronto soccorso del 13.08.2018 (doc. n. 33 fascicolo parte appellante) attestante “caduta accidentale in luogo chiuso” avulso da ogni altra prova diretta a fornire elementi utili alla ricostruzione dell'accadimento di per sé non è idonea a provare il nesso causale tra la asserita caduta e le lesioni riportate, rimanendo la circostanza della caduta solo affermata e non provata senza considerare che in primo grado l'appellante a seguito dell'ordinanza resa dal primo
Giudice di ammissione prove non ha contestato il rigetto della circostanza sul punto né in questa sede ha riproposto istanze istruttorie in tal senso.
7.8 A parere della Corte è del tutto dilatoria la richiesta risarcitoria del danno patrimoniale di € 1.000,00 per non avere inserito l'amministratore tale somma nella delibera dell'8.08.2017 quale acconto versato dalla per i lavori Parte_2
straordinari, dovendo tale aspetto essere fatto valere in sede di impugnazione ai sensi dell'art. 1136 c.c. in quanto afferente a eventuale errato conteggio delle somme versate (circostanza quella del versamento che va, in ogni caso, a provare l'esistenza effettiva del fondo spese per i lavori straordinari).
8. Parzialmente fondato, invece, risulta il proposto appello incidentale.
L'appellante in via incidentale con l'unico motivo di appello contesta la parte della sentenza in punto di liquidazione delle spese e competenze di lite per avere il
Tribunale errato nell'applicazione dei minimi tariffari dello scaglione di riferimento preso in considerazione, scaglione di riferimento che risulterebbe errato non avendo il Giudice di prime cure tenuto conto del valore delle domande riconvenzionali formulate in primo grado da sommarsi al valore della domanda del monitorio.
In tema di liquidazione dei compensi professionali è costante l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale: “In materia questa Suprema Corte ha chiarito che “Nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tenere conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva” (Cass. n. 30840/2018)” (Cass. Civ. n.
2769/2020, in parte motiva).
A parere di questo Collegio le domande risarcitorie proposte in via riconvenzionale dall'allora opponente -convenuto in senso sostanziale-, oggi appellante principale, in primo grado e oggi riproposte, hanno allargato l'oggetto del giudizio di primo grado con la conseguente disamina di ulteriori e diversi aspetti rispetto alla richiesta di quote condominiale oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Anche la domanda riconvenzionale svolta dall'allora opposto Condominio diretta a ottenere il pagamento di ulteriori quote condominiali ha comportato un ulteriore indagine sul punto con il compimento di ulteriori attività.
Conseguentemente lo scaglione di riferimento da prendere in considerazione era quello ricompreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
In considerazione di quanto appena espresso, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite di primo grado verranno liquidate in applicazione del DM.
n. 147/22, ratione temporis applicabile, secondo lo scaglione di riferimento (€
52.001,00 ed € 260.000,00) con applicazione dei valori minimi in ragione del fatto che il valore complessivo delle domande svolte in primo grado sia di poco superiore ad € 52.001,00, rappresentando che: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione», per cui «l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura» (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12537 del
10/05/2019, Rv. 653760 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv.
642544 - 01; . Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017, Rv. 646828 - 01; Sez.
L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
29606 del 11/12/2017, Rv. 647183 – 01”)” (Cass. Civ. Ord. n. 89/2021, in parte motiva;
Cass. Civ. ord. n. 8884/2024)”.
L'appello incidentale deve essere accolto nei termini appena espressi. 10. A seguito del rigetto dell'appello principale e dell'accoglimento di quello proposto in via incidentale, le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto,
l'appellante principale deve essere condannato alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di giudizio del presente grado.
Essendo il valore della domanda compreso tra i 52.001,00 ed i 260.000,00 euro, esse vengono liquidate nei valori medi avuto riguardo a ciascuna fase, fatta eccezione che per quella istruttoria non espletata nel presente giudizio – non avendo nemmeno le parti formulate istanze in tal senso-, quindi, in euro 9.991,00, oltre spese generali,
Cap e Iva – se dovuta- come per legge.
Va infine dato atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020) da porre in capo dell'appellante principale.
PQM
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1) Rigetta l'appello principale;
2) In accoglimento dell'appello proposto in via incidentale, condanna l'appellante a rifondere in favore del € 7.052,00 per compensi CP_1 professionali, oltre Spese generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge, ed €
43 per contributo unificato;
3) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio pari ad € 9.991,00, oltre Spese generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge;
4) Dichiara l'appellante principale tenuto al versamento di un importo pari a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta da remoto il 06.02. 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono