Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9121 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 9121 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. OSLER MASSIMO , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. BERGO ANDREA , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti :
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il CP_1 signor a Selvazzano Dentro (PD) in data 20 Settembre 2013, trascritto nel Parte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto comune al trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 15, Parte I, Anno 2013, Ufficio 1 (Cfr. Doc. 3), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, alle seguenti CONDIZIONI
1) Statuire che la figlia minore venga affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale verrà
esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad assumere di
e alla salute della figlia, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni
di ordinaria amministrazione, fintantoché la figlia permarrà presso ciascuno di loro;
in ogni
caso, i genitori s'impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della
vita della figlia rilevanti per un'equilibrata crescita psicofisica, scambiandosi reciprocamente
ogni informazione e comunicazione scolastica di cui il padre o la madre non siano stati
singolarmente destinatari da parte degli istituti scolastici.
2) Statuire la prosecuzione della presa in carico dei genitori presso il Servizio Sociale
competente e il Consultorio familiare, al fine di favorire la riflessione sulle dinamiche
comunicative e su uno stile genitoriale condiviso e, altresì, l'individuazione della miglior
progettualità per il benessere della minore; statuire, altresì, la prosecuzione della presa in
carico di presso il Servizio di Età Evolutiva al fine di monitorare lo stato di salute Per_1
psicologia della minore, così come indicato nelle conclusioni della relazione dei Servizi
Sociali del 07 Maggio 2024.
3) Statuire che ciascuno dei genitori possa continuare a tenere con sé la figlia, a settimane
alternate, secondo il seguente calendario: - nelle settimane di competenza del padre, Per_1
starà con il signor dal lunedì all'uscita di scuola fino alla domenica sera, ad Parte_1
eccezione del venerdì pomeriggio, quando la madre andrà a prendere la figlia a scuola e la
riporterà dal padre intorno alle 20:00; - nelle settimane di competenza della madre, Per_1
stara con la signora dal lunedì all'uscita di scuola fino alla domenica sera. CP_1
La residenza Anagrafica della minore sarà stabilita presso l'abitazione della madre.
Quanto alle vacanze invernali, le trascorrerà con entrambi dei genitori, ad anni Per_1
alterni, secondo i seguenti periodi: un genitore trascorrerà con la figlia il periodo che va
dall'ultimo giorno di scuola al 31 Dicembre mattina;
l'altro genitore trascorrerà con la figlia
il periodo che va dal 31 Dicembre pomeriggio al giorno di rientro a scuola.
Quanto alle vacanze di carnevale e alle vacanze pasquali, le trascorrerà con ciascuno Per_1
dei genitori, ad anni alterni. Quanto ai ponti scolastici e alle altre festività scolastiche, li trascorrerà con ciascuno Per_1
dei genitori, ad anni alterni.
Quanto alle vacanze estive, trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane, Per_1
consecutive o non consecutive, che i genitori concorderanno ogni anno entro il 31 Maggio.
Infine, trascorrerà il giorno del suo compleanno, ad anni alterni, con ciascuno dei Per_1
genitori, mentre trascorrerà con la madre il giorno del di lei compleanno e il giorno della
Festa della Mamma e con il padre il giorno del di lui compleanno e il giorno della festa del
papà.
4) Statuire che ciascuno dei genitori continui a mantenere in via diretta la figlia Per_1
secondo i rispettivi periodi di permanenza, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie
così come disciplinate dal Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova.
5) Spese compensate.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
civile in data 20 Settembre 2013 a Selvazzano Dentro (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 15, Parte I, Anno 2013, Ufficio 1;
dall'unione matrimoniale è nata una figlia: nata il [...]; Persona_2
Nel giudizio di separazione con sentenza non definitiva di status n. 691/2022
pubblicata in data 07 Aprile 2022, il Tribunale di Padova, riunito in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. La sentenza è
passata in giudicato;
con la successiva sentenza datata 27.5.24 è stata decisa la causa e fissate le condizioni della separazione su conclusioni congiunte delle parti.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti allegano di essere nate in Moldavia), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE)
n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”,
che, come allegato dalle parti è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_2 Parte_3
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, e, nel entrambi i coniugi risiedono ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett.
A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita
l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti risiedono in Italia e,
pertanto, si applica la legge italiana. In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una
certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata,
della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato
membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e
delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle
relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25
giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, la figlia minore della coppia risiede in Italia, pertanto,
sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo la figlia minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della figlia minore, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento
CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In
particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale
del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditrice è la figlia minore che risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3,
lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale
competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità
genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta
azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla figlia stessa.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in data 20 Settembre 2013 a Selvazzano Dentro (PD),
[...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 15, Parte
I, Anno 2013, Ufficio 1;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 26.11.2024
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti