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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/05/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Composto dai Signori Magistrati dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al r.g.n. 2710/2023, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 10.04.2025, tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Parte_1 C.F._1
Marini Serra;
ATTRICE
e
(C.F.: ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che, a seguito di convenzione di negoziazione assistita per la Parte_1
separazione personale dei coniugi, la stessa e raggiungevano un accordo in CP_1 data 17.11.2018, con il quale, fra l'altro, veniva stabilito l'affido condiviso dei figli minori e , con collocamento prevalente presso la madre, disponendo a Per_1 Per_2 carico del un assegno di mantenimento nella misura mensile di € 300,00, CP_1
stabilendo il calendario delle visite paterne, che il ometteva il pagamento del CP_1
mantenimento in favore dei minori, mentre, relativamente al diritto di visita come regolamentato, pur non rispettando i tre pomeriggi infrasettimanali e le ore riconosciute
1 nel fine settimana, trascorreva del tempo con i minori secondo il suo discrezionale volere e disponibilità, che, con successiva sentenza di divorzio n. 2049/2020 pubblicata il 20/11/2020, il Tribunale di Cosenza dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti, stabilendo a carico di l'obbligo al CP_1 mantenimento dei minori nella misura di € 200,00 mensili, confermando il diritto di visita per come disciplinato in sede di separazione, che il ha continuato ad CP_1
essere omissivo nel pagamento del contributo al mantenimento dei minori, cessando, inoltre, qualsivoglia incontro con questi ultimi anche telefonico, la ricorrente chiedeva l'affido super esclusivo ovvero esclusivo dei minori, instando per l'aumento del contributo al mantenimento in favore dei minori, nella misura di euro 500,00 mensili, in ragione delle migliorate condizioni economiche del e delle sopravvenute CP_1
maggiori esigenze dei minori.
non si costituiva. CP_1
La domanda deve essere accolta, nei limiti di cui in parte motiva.
Premesso che ha allegato il completo disinteresse del , sia sotto il Parte_1 CP_1
profilo della contribuzione al mantenimento dei minori, sia in ordine alla frequentazione, deve osservarsi che il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Infatti, considerato che, all'esito dell'istruttoria, manca la prova del corretto adempimento, da parte del , dell'obbligo di versamento del contributo al CP_1 mantenimento della prole, va, altresì, considerato, che, dall'audizione della minore
, è emerso che la stessa sente telefonicamente tutti i giorni il padre e lo vede, Per_1
unitamente al fratellino, ogni sabato, differentemente da quanto stabilito, in ordine al regime di visita, congiuntamente dalle parti in sede di separazione, prima, e confermato dal Tribunale nel divorzio, poi.
Tali risultanze inducono a ritenere conforme all'interesse dei minori l'affido esclusivo dei minori alla madre, atteso che è ius receptum che l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento
2 in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26587 del
17/12/2009), ma non nella forma c.d. rafforzata richiesta dalla ricorrente, considerato che non emergono dagli atti situazioni di stallo nelle decisioni riguardanti i minori in ragione di un atteggiamento ostruzionistico del resistente, tali non potendosi intendere le questioni relative alle autorizzazione alle gite, peraltro, da ultimo, superate, e tenuto conto delle dichiarazioni rese della minore in ordine ai rapporti col padre.
Quanto alla richiesta di aumento del contributo al mantenimento dei minori, sebbene la ricorrente non abbia dimostrato quanto dedotto in ordine alle migliorate condizioni economiche del , l'allegazione delle accresciute esigenze dei minori deve CP_1 apprezzarsi all'attualità, considerato che è ius receptum che, a proposito della valutazione delle "attuali" esigenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, l'aumentare delle esigenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione
(Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023), per cui, tenuto conto del lasso di tempo intercorso dalla condivisa statuizione relativa al contributo al mantenimento dei minori, risalente al
2018, detto contributo va stabilito nella misura di euro 400 mensili complessivi, importo che rappresenta il contributo minimo al soddisfacimento delle esigenze di vita dei minori correlate alla loro età.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio, dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre e che versi, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, la somma CP_1
di euro 400,00 mensili, ferme restando le ulteriori statuizioni.
- Condanna alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
5.077,00, otre rimborso forfetario, iva e cpa, da versarsi all'Erario, attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
3 Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Composto dai Signori Magistrati dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al r.g.n. 2710/2023, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 10.04.2025, tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Parte_1 C.F._1
Marini Serra;
ATTRICE
e
(C.F.: ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che, a seguito di convenzione di negoziazione assistita per la Parte_1
separazione personale dei coniugi, la stessa e raggiungevano un accordo in CP_1 data 17.11.2018, con il quale, fra l'altro, veniva stabilito l'affido condiviso dei figli minori e , con collocamento prevalente presso la madre, disponendo a Per_1 Per_2 carico del un assegno di mantenimento nella misura mensile di € 300,00, CP_1
stabilendo il calendario delle visite paterne, che il ometteva il pagamento del CP_1
mantenimento in favore dei minori, mentre, relativamente al diritto di visita come regolamentato, pur non rispettando i tre pomeriggi infrasettimanali e le ore riconosciute
1 nel fine settimana, trascorreva del tempo con i minori secondo il suo discrezionale volere e disponibilità, che, con successiva sentenza di divorzio n. 2049/2020 pubblicata il 20/11/2020, il Tribunale di Cosenza dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti, stabilendo a carico di l'obbligo al CP_1 mantenimento dei minori nella misura di € 200,00 mensili, confermando il diritto di visita per come disciplinato in sede di separazione, che il ha continuato ad CP_1
essere omissivo nel pagamento del contributo al mantenimento dei minori, cessando, inoltre, qualsivoglia incontro con questi ultimi anche telefonico, la ricorrente chiedeva l'affido super esclusivo ovvero esclusivo dei minori, instando per l'aumento del contributo al mantenimento in favore dei minori, nella misura di euro 500,00 mensili, in ragione delle migliorate condizioni economiche del e delle sopravvenute CP_1
maggiori esigenze dei minori.
non si costituiva. CP_1
La domanda deve essere accolta, nei limiti di cui in parte motiva.
Premesso che ha allegato il completo disinteresse del , sia sotto il Parte_1 CP_1
profilo della contribuzione al mantenimento dei minori, sia in ordine alla frequentazione, deve osservarsi che il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Infatti, considerato che, all'esito dell'istruttoria, manca la prova del corretto adempimento, da parte del , dell'obbligo di versamento del contributo al CP_1 mantenimento della prole, va, altresì, considerato, che, dall'audizione della minore
, è emerso che la stessa sente telefonicamente tutti i giorni il padre e lo vede, Per_1
unitamente al fratellino, ogni sabato, differentemente da quanto stabilito, in ordine al regime di visita, congiuntamente dalle parti in sede di separazione, prima, e confermato dal Tribunale nel divorzio, poi.
Tali risultanze inducono a ritenere conforme all'interesse dei minori l'affido esclusivo dei minori alla madre, atteso che è ius receptum che l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento
2 in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26587 del
17/12/2009), ma non nella forma c.d. rafforzata richiesta dalla ricorrente, considerato che non emergono dagli atti situazioni di stallo nelle decisioni riguardanti i minori in ragione di un atteggiamento ostruzionistico del resistente, tali non potendosi intendere le questioni relative alle autorizzazione alle gite, peraltro, da ultimo, superate, e tenuto conto delle dichiarazioni rese della minore in ordine ai rapporti col padre.
Quanto alla richiesta di aumento del contributo al mantenimento dei minori, sebbene la ricorrente non abbia dimostrato quanto dedotto in ordine alle migliorate condizioni economiche del , l'allegazione delle accresciute esigenze dei minori deve CP_1 apprezzarsi all'attualità, considerato che è ius receptum che, a proposito della valutazione delle "attuali" esigenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, l'aumentare delle esigenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione
(Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023), per cui, tenuto conto del lasso di tempo intercorso dalla condivisa statuizione relativa al contributo al mantenimento dei minori, risalente al
2018, detto contributo va stabilito nella misura di euro 400 mensili complessivi, importo che rappresenta il contributo minimo al soddisfacimento delle esigenze di vita dei minori correlate alla loro età.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio, dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre e che versi, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, la somma CP_1
di euro 400,00 mensili, ferme restando le ulteriori statuizioni.
- Condanna alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
5.077,00, otre rimborso forfetario, iva e cpa, da versarsi all'Erario, attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
3 Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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