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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 954/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 954/2025 V.G. posta in decisione il 15.04.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...] (avv. Giorgia Toschi)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...] (avv. Giorgia Toschi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 05.03.2025; preso atto che l'udienza del 08.04.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli nato a [...] il Persona_1
24.04.1994, e nata a [...] il [...]; Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
, e C.F. ), celebrato con rito C.F._1 Controparte_1 C.F._2
concordatario in data 06.10.1991 a Bagnacavallo (RA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.22, parte II, serie A, anno
1991;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Bagnacavallo (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari della Provincia di Ravenna di procedere alla cancellazione della trascrizione del diritto di assegnazione a favore di sull'immobile Parte_1
sito a Villanova di Bagnacavallo (RA), via Superiore n. 192;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
“2) Dichiarare cessato l'obbligo di contributo al mantenimento della figlia da parte del signor
con decorrenza dal mese di gennaio 2025, considerata l'intervenuta condizione di Controparte_1
autosufficienza economica di Persona_2
3) Dare atto che le parti convengono che, a seguito della cessazione dell'obbligo di contributo al
mantenimento a carico del signor e, conseguentemente, del diritto della signora Controparte_1
all'assegnazione del domicilio coniugale sito a Villanova di Bagnacavallo, via Superiore n. Pt_1
192, la stessa potrà permanere all'interno di detta abitazione sino al 30.09.2025, data in cui dovrà
rilasciare l'immobile, recando con sé i propri beni ed effetti personali;
4) Dare atto che le parti concordano altresì che, dal giorno in cui la signora avrà rilasciato Pt_1
l'immobile sito a Villanova di Bagnacavallo per trasferirsi altrove, la stessa non sarà più tenuta a
rimborsare al signor la quota del 50% delle utenze domestiche relative a detto Controparte_1 immobile, compresi gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria dell'abitazione e dell'area
cortilizia;
5) Dichiarare che le spese del presente procedimento sono compensate integralmente fra le parti.”
Ravenna, 05/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 954/2025 V.G. posta in decisione il 15.04.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...] (avv. Giorgia Toschi)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...] (avv. Giorgia Toschi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 05.03.2025; preso atto che l'udienza del 08.04.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli nato a [...] il Persona_1
24.04.1994, e nata a [...] il [...]; Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
, e C.F. ), celebrato con rito C.F._1 Controparte_1 C.F._2
concordatario in data 06.10.1991 a Bagnacavallo (RA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.22, parte II, serie A, anno
1991;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Bagnacavallo (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari della Provincia di Ravenna di procedere alla cancellazione della trascrizione del diritto di assegnazione a favore di sull'immobile Parte_1
sito a Villanova di Bagnacavallo (RA), via Superiore n. 192;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
“2) Dichiarare cessato l'obbligo di contributo al mantenimento della figlia da parte del signor
con decorrenza dal mese di gennaio 2025, considerata l'intervenuta condizione di Controparte_1
autosufficienza economica di Persona_2
3) Dare atto che le parti convengono che, a seguito della cessazione dell'obbligo di contributo al
mantenimento a carico del signor e, conseguentemente, del diritto della signora Controparte_1
all'assegnazione del domicilio coniugale sito a Villanova di Bagnacavallo, via Superiore n. Pt_1
192, la stessa potrà permanere all'interno di detta abitazione sino al 30.09.2025, data in cui dovrà
rilasciare l'immobile, recando con sé i propri beni ed effetti personali;
4) Dare atto che le parti concordano altresì che, dal giorno in cui la signora avrà rilasciato Pt_1
l'immobile sito a Villanova di Bagnacavallo per trasferirsi altrove, la stessa non sarà più tenuta a
rimborsare al signor la quota del 50% delle utenze domestiche relative a detto Controparte_1 immobile, compresi gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria dell'abitazione e dell'area
cortilizia;
5) Dichiarare che le spese del presente procedimento sono compensate integralmente fra le parti.”
Ravenna, 05/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi