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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/12/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. GI SA, ha pronunciato, all'esito dell'udienza tenutasi con le forme della trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 2254/2022, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Piero Parte_1
Gobetti n. 13, presso lo studio dell'avv. Massimo Pizzarda, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Pietro
Piroli, in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Cassino, Via S. Pasquale snc, presso la propria sede e rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cavaliere, in virtù di delega in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha sostenuto: Parte_1
1 - di essere in servizio a tempo indeterminato presso l' Parte_2
sede di Cassino, inquadrato nella Categoria
[...] economica D, con profilo di infermiere presso UOC Cardiologia /
UTIC Cassino;
- di aver partecipato alla PEO di cui all'atto deliberativo n. 839 del
10.12.2021 per beneficiare di uno scatto di fascia da D4 a D5 con decorrenza 1.1.2021;
- che la valutazione totale si determinava attraverso la sommatoria di sotto-punteggi, fra cui la valutazione sulla professionalità relativa all'anno 2020 (max 42 punti), l'anzianità di servizio (max
35 punti) valutata nella misura di 1 punto per ogni anno di servizio,
i titoli e l'aggiornamento professionale;
- di avere a tal fine presentato apposita domanda, indicando la sua anzianità di servizio e allegando documentazione a sostegno dei titoli posseduti e rilevanti;
- che è stata stilata una graduatoria a luglio 2022 in cui al ricorrente, come ai colleghi di reparto, è stato assegnato il punteggio 0 sulla specifica voce della valutazione da parte del primario;
- che, alla sua richiesta di spiegazioni in merito, l'Azienda ha risposto di non aver ricevuto la valutazione professionale in tempo utile, essendo stata trasmessa solo in data 2.2.2022;
- che nel mese di Novembre 2022, è stata pubblicata la graduatoria definitiva, rettificata a seguito dei reclami di altri dipendenti, e anche in questo caso non gli è stato attribuito alcun punteggio per la valutazione professionale;
- che la valutazione, pur tardivamente inviata, gli ha riconosciuto il punteggio massimo e tale da essere valutata 42 punti ai fini della procedura, e che tale circostanza, qualora fosse stata correttamente considerata dall'azienda, avrebbe determinato a suo favore l'attribuzione di un punteggio totale di 70,815 ai fini della procedura concorsuale, sufficiente per ottenere la fascia D5, atteso
2 che l'ultima beneficiaria dello scatto ha ricevuto un punteggio totale di 62,43.
Ha dunque precisato che la valutazione professionale è un atto interno, da acquisire d'ufficio, per cui non grava sul dipendente alcun onere di inoltro o sollecito. Ha, inoltre, evidenziato le disposizioni regolamentari che impongono, in caso di mancata ricezione della valutazione per l'anno 2020, di considerare la valutazione per l'anno precedente, e la violazione di tali disposizioni da parte dell'azienda che ha invece considerato la valutazione come assente non attribuendo alcun punteggio.
Premesse tali circostanze, ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto a beneficiare della progressione, quantificando il credito maturato fino a ottobre del 2022, o in via subordinata il risarcimento del danno conseguente all'illegittimo punteggio attribuito, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, accertata e dichiarata la legittimità della valutazione sulla professionalità espressa in equivalenti punti 42, ai fini della PEO 2021, ordinare alla Pt_3 di utilizzare tale punteggio e di correggere il posizionamento del Pt_1
, nella corrispondente graduatoria D4-D5, assegnandogli un totale di
[...] punti 70,41. Per l'effetto ordinare alla , in persona del l.r.p.t., di Pt_3 assegnare lo scatto di fascia D4-D5 all'istante, con decorrenza 1.1.2021 e/o altra data ritenuta di giustizia.
2. Conseguentemente ordinare alla , Pt_3 in persona del l.r.p.t., di corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturare, a decorrere dal giorno 1.1.2021 e/o altro periodo di giustizia sino all'attualità, e quantificate in euro 1.497,51 e/o oltre interessi e rivalutazione come per legge 3. In ogni caso, previa disapplicazione di ogni atto o normativa interna ed accertata la discriminazione/disparità di trattamento economico azionata dall'azienda resistente nei confronti dell'istante, con il mancato riconoscimento di uno scatto retributivo (con decorrenza 1.1.2021) legato alla valutazione della professionalità, invece riconosciuta ai colleghi del ricorrente, condannare l'azienda resistente, in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno (anche in ordine alla perdita di chance) di euro 1.497,51 e/o altra somma ritenuta di giustizia, pari alle differenze retributive arretrate mai
3 percepite, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. Per l'effetto condannare
l'azienda, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante di euro
1.497,51 e/o altra somma ritenuta di giustizia oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
4. In via subordinata, accertare il diritto al risarcimento del danno del ricorrente per le ragioni di cui in premessa secondo una valutazione di giustizia, ai sensi degli art. 1126 c.c. e 432 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 1223
c.c. e per l'effetto condannare l'azienda resistente al pagamento della somma individuata secondo canoni di giustizia ed equità.
5. In via alternativa, accertata la illegittima e mancata valutazione della professionale, quale atto interno e dovuto ai fini della PEO 2021, considerata la certezza e/o alta probabilità di conseguimento dello scatto retributivo D4-D5 dal parte del ricorrente con l'assegnazione del punteggio 42 (sulla specifica voce) e considerata tale condotta aziendale idonea a privare il ricorrente della concreta possibilità di accedere e beneficiare della PEO 2021, con decorrenza
1.1.2021, per l'effetto ordinare alla in persona del l.r.p.t., il Pt_3 pagamento a titolo risarcitorio, in favore del ricorrente, del danno quantificabile nelle differenze retributive non percepite a decorrere dal giorno
1.1.2021 sino al 31.10.2022 pari ad euro 1.497,51 oltre interessi o rivalutazione o altra somma ritenuta di giustizia.
6. Con vittoria di spese, onorari e cpa come per legge da distrarsi ai sottoscritti procuratori”.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente
[...]
che ha eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione di Parte_2 ogni diritto e/o credito precedente alla data del 29 novembre 2017.
Nel merito, ha sostenuto la illegittimità della richiesta del ricorrente, atteso che, come risulta dalla nota prot. n. 75053 del 6.12.2022, la scheda di valutazione del ricorrente, unico atto con il quale può effettuarsi la selezione e la relativa attribuzione del punteggio, è pervenuta alla UOC
Sviluppo e Valorizzazione Risorse Umane, in data 2.2.2022, oltre il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande, essendo la PEO una procedura concorsuale con termine di chiusura previsto al 23.12.2021.
Ha quindi evidenziato l'onere del dipendente attivarsi affinché la valutazione arrivi in tempo utile al competente Ufficio del Personale, con la
4 conseguenza per cui in caso di tardiva comunicazione non può essere valutato alcunchè. Ha dunque concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, all'esito dell'integrazione del contraddittorio disposta nei confronti degli ulteriori partecipanti alla procedura concorsuale, che non si sono costituiti in giudizio pur a fronte della regolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 15 c.p.c. con le modalità indicate dal giudice, è stata istruita in via documentale e mediante l'escussione di testimoni. A seguito di rinvio d'ufficio per la gestione provvisoria del ruolo e poi del carico del ruolo, all'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa con la presente pronuncia.
***
In via preliminare, occorre rilevare che è priva di pregio l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, avendo la domanda ad oggetto crediti successivi al 29 novembre del 2017, data indicata nella memoria difensiva, e per cui alcuna prescrizione è maturata.
Giova nel merito richiamare le norme che disciplinano l'attribuzione delle progressioni economiche nel comparto sanità, e in particolare:
- l'art. 23 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n.150 (c.d. decreto Brunetta), per cui le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione;
- l'art. 40 del d.lgs. 165 del 2001 così come modificato dal già citato decreto “Brunetta”, per cui: “(…) le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
5 rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'art. 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione (…)”.
Alla luce di quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, le progressioni orizzontali sono attribuite secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati, e tale attribuzione è da intendersi vincolata al rispetto del principio di selettività. Le progressioni orizzontali sono attribuite ad una quota limitata di dipendenti e in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. In tale direzione, la Suprema Corte di
Cassazione ha chiarito che, nel rapporto di pubblico impiego, l'istituto della progressione economica orizzontale è uno degli strumenti organizzativi cardine del processo di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
esso si fonda essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore;
l'effetto di tale progressione è di consentire, al lavoratore meritevole, una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza
6 alcun mutamento delle mansioni;
così, attraverso l'istituto della progressione economica orizzontale si riconoscono differenziali retributivi,
a parità di mansioni, fondati sull'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici, come l'anzianità di servizio, da attribuire solo a una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori, e sempre nel rispetto delle disponibilità di bilancio e contemperando le aspettative dei dipendenti con tali vincoli (v. ex multis, Cass., n. 27932 del 7 dicembre 2020).
Va inoltre precisato che la procedura in questione, per l'attribuzione della progressione economica, pur essendo improntata a principi di selettività, non costituisce procedura concorsuale in senso tecnico e che una volta definiti i criteri di valutazione la progressione è attribuita in modo automatico secondo la graduatoria, nel limite delle risorse disponibili. Ne consegue che il giudice può accertare direttamente il diritto alla progressione economica a fronte dell'allegazione e della prova della sussistenza, in capo al dipendente, di un punteggio tale da rientrare nel novero dei soggetti a cui poi tale progressione, nell'ambito delle risorse disponibili, è stata effettivamente riconosciuta.
***
Ciò detto in termini generali, va rilevato che il ricorrente ha partecipato alla procedura per l'assegnazione della PEO 2021, che nel bando allegato alla Deliberazione in atti n. 839/2021 (cfr. doc. 3 all. fasc ric.) è previsto che
“il punteggio finale espresso in centesimi (fino al terzo decimale) viene assegnato secondo i seguenti criteri: 1) Esperienza lavorativa/professionale
(..); 2) Titoli culturali (..); 3) Aggiornamento professionale, Attività di
Docenza/Incarichi di Insegnamento (..); 4) Valutazione. Giudizio formulato dal
Responsabile dell'U.O. presso la quale il lavoratore presta la propria attività di servizio espresso attraverso la scheda di valutazione di cui all'art. 10
CCI/2000, in relazione all'anno 2020. Il punteggio da attribuire per le fasce
è rapportato al massimo punteggio ottenibile secondo quanto indicato all'art.
6 (..); 5) Anzianità nella fascia in godimento (..)”.
7 Il punto 4) del medesimo bando specifica anche che “solo ed esclusivamente per i dipendenti che non abbiano ricevuto valutazione nell'anno 2020 in quanto beneficiari di aspettativa (e specificando i motivi per cui sia possibile) potrà essere utilizzato il punteggio relativo all'ultima valutazione effettuata”.
All'art 6 titolato “Ripartizione dei punteggi e massimali per categoria e fascia”, poi, si legge: “Per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento si farà riferimento ad una scala di 100 punti complessivi, ripartiti tra categorie e fasce come nelle tabelle seguenti
(..)”. Il bando, dunque, non prevede margini di discrezionalità da parte dell'azienda nell'attribuzione del punteggio o nella valutazione di specifici requisiti, ma prevede un sistema automatico di conversione dei singoli requisiti in punteggi, secondo tabelle predeterminate, per cui la valutazione positiva – per ciò che rileva ai fini della presente controversia – comporta l'attribuzione di 42 punti.
Il ricorrente ha presentato domanda in data 22.12.2021 (cfr. doc. n. 2 all. fasc. ric.) indicando la propria anzianità nella fascia e i propri titoli culturali e di aggiornamento professionale, senza allegare la valutazione di cui al punto 4).
Tale valutazione, tuttavia, secondo quanto può evincersi dalle previsioni del bando e quanto emerso dall'istruttoria testimoniale, deve essere compilata a cura del Responsabile dell'U.O. presso cui il lavoratore presta la propria attività, e viene trasmessa direttamente dallo stesso, senza transitare nella disponibilità dello stesso dipendente interessato.
Sul punto si veda quanto dichiarato con riferimento alla specifica procedura dal teste impiegato addetto all'ufficio Testimone_1 personale dell' convenuta, per cui: “la valutazione si Parte_4 acquisiva d'ufficio, e veniva trasmessa all'ufficio competente, il cui responsabile era per tutti gli altri accadde così, mentre per Persona_1 il reparto di tale valutazione fu trasmessa oltre il termine dal Pt_1 responsabile. Anche io ho partecipato alla PEO e non ho direttamente allegato la valutazione, ma questa è stata redatta dal mio responsabile e poi inviata
8 all'ufficio di e pertanto il punteggio è stato acquisito nel mio caso. Nel Per_1 caso di io dunque provai a sollecitare il responsabile, che Pt_1 Per_1 mi confermò il mancato invio della valutazione da parte del primario competente per l'unità di che mi pare fosse cardiologia”. Anche il Pt_1 teste ex dipendente dell' con mansioni di Tes_2 Parte_4 collaboratore amministrativo, ha riferito in senso concorde: “ho partecipato alla procedura per l'attribuzione delle PEO del 2021. Io ho proposto la domanda quando ero già in quiescenza, la procedura fu bandita entro la fine dell'anno 2021, e così nel corso dell'anno del 2021 era previsto un termine per presentare le domande, antecedente alla fine dell'anno, e sempre entro
l'anno 2021 fu pubblicata la prima graduatoria di merito. Io non ho dovuto allegare alla domanda la valutazione del dirigente, che è stata acquisita direttamente dall'ufficio, e che è stata valutata con l'attribuzione di parte sostanziale del punteggio. A fronte della pubblicazione della prima graduatoria, era prassi consolidata e comunque sono certo che accadde nel
2022, fu pubblicata una nuova graduatoria aggiornata a fronte delle richieste di rettifica del personale. Forse ne fu pubblicata anche una terza ma di questo non sono sicuro, così come non sono sicuro di quanto tempo trascorse tra la prima graduatoria e quella definitiva. A me fu attribuito il massimo punteggio per la valutazione del dirigente, pari a 42 punti.”.
Deve ritenersi pertanto confermata la natura di atto interno all'amministrazione della valutazione, così come è provato che la stessa fosse trasmessa internamente dal Responsabile dell'U.O. competente all'Ufficio risorse umane.
Non sono invece emersi elementi tali da far ritenere che tale valutazione dovesse essere allegata alla domanda a cura del singolo partecipante, né alcuna previsione regolamentare o presente nel bando pare disporre un obbligo del partecipante di sollecitare la tempestiva valutazione ai fini dell'allegazione.
Ancora, non sono emersi elementi di prova in merito alla sussistenza - neanche in via di fatto - di un obbligo del lavoratore di sollecitare l'emissione
9 della valutazione nei confronti del responsabile e di allegarla puntualmente alla domanda di partecipazione.
Non può dunque ritenersi imputabile al ricorrente il ritardo nell'invio della valutazione, che costituisce invece un inadempimento imputabile al proprio responsabile. Emerge inoltre che la valutazione è stata effettivamente trasmessa (non dal ricorrente ma dal competente responsabile), anche se oltre il termine, e che tale valutazione positiva era tale da far maturare al ricorrente il massimo punteggio possibile (42 punti), come non contestato neanche dalla parte resistente.
Va da ultimo valorizzato il contegno tenuto dalla parte resistente, che non ha valutato la documentazione sopravvenuta neanche in sede di rettifica della graduatoria, in violazione dei principi di correttezza e buona fede che imporrebbero di non far ricadere sul dipendente partecipante alla procedura le conseguenze del ritardo a lui non imputabile, oltre che dei principi di ragionevolezza e non discriminazione, che a fronte di tale condotta non imputabile al dipendente hanno ingiustificatamente avvantaggiato altri dipendenti i cui responsabili hanno tempestivamente inviato la valutazione.
In conclusione, va accolta la domanda principale e va accertato il diritto del ricorrente ad essere collocato in posizione utile nella graduatoria per le
PEO anno 2021, e per l'effetto l'Azienda convenuta va condannata al riconoscimento della progressione economica PEO2021 al ricorrente – previa riformulazione della graduatoria complessiva alla luce del nuovo punteggio riconosciuto – e al pagamento di quanto dovuto con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per il riconoscimento della progressione spettante, da quantificarsi in € 1.497,51 per il periodo dal 1.1.2021 e fino a ottobre del
2022 (come indicato nel ricorso introduttivo e non specificamente contestato dalla parte resistente), oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, vertendosi in materia di pubblico impiego privatizzato.
***
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014, in considerazione del valore della controversia (da
10 ricomprendersi nello scaglione tra € 1.101 ed € 5.200 con riferimento alla pronuncia di condanna), seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, da distrarsi.
Non sussistono presupposti per il riconoscimento della temerarietà nella resistenza in giudizio, non potendosi desumere dal contegno tenuto dalla resistente alcun profilo di scorrettezza o colpa grave, pur a fronte di eccezioni non fondate e della soccombenza nel merito, tale da giustificare la sanzione civile di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- accerta la legittimità della valutazione sulla professionalità espressa in equivalenti punti 42, ai fini della PEO 2021 e accerta il diritto di di ottenere il riconoscimento da parte dell' Parte_1 [...] della progressione alla fascia economica D5 con Parte_5 decorrenza 1.1.2021;
- per l'effetto, condanna la parte resistente dell' Parte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ad quanto spettante in conseguenza della progressione Parte_1 economica orizzontale alla fascia D5, da quantificarsi in € 1.497,51 per il periodo a decorrere dal 1.1.2021 e fino a ottobre del 2022, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 2.626,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 09/12/2025
IL GIUDICE
GI SA
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