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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
R.G. N° 865/2021 REPUBBLICA ITALIANA riunito il 991- 2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°________ La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Rep. N°
1) dott. Filippo Labellarte Presidente ________ OGGETTO:
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere Proprietà
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 1232 del 19.5.21 resa dal Giudice del Tribunale di Foggia, comunicata dalla Cancelleria in pari data, a definizione del giudizio iscritto al n. 80000690/2011 R.G.;
tra nato il [...] a [...] ed ivi residente, rappresentato e difeso nel Parte_1
presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco per mandato in calce al presente atto;
-appellante principale-
e rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca De Lucia Parte_2
e avv. M Danila Campanile in forza di procura allegata all'atto di impugnazione;
- appellata e appellante in via principale;
nonché
rappresentata e Controparte_1
difesa nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco per mandato in calce alla comparsa di intervento;
- intervenuta -
1 * * * * * *
All'udienza collegiale del 01.12.2023 la causa è passata in decisione con i termini, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:---------------------------------------------------------------------
per l'appellante: Accertare e dare atto che l'appartamento sito in Lucera alla Via
Giovani XXIII n. 89 ed il potenziale box, sono stati intestati soltanto fiduciariamente
dal sig. alla moglie. Per gli effetti, condannare la Sig.ra Parte_1 Parte_2
al trasferimento in favore del Sig. del box sito in Lucera alla
[...] Parte_1
Via Giovani XXIII n. 89, censito al Catasto al foglio 81, p.lla 869, sub. 14, cat. C/6.
Condannare la appellata al pagamento della somma di € 92.500,00, incassata per la
vendita dell'appartamento sito in Lucera alla Via Giovani XXIII n. 89, intestato soltanto
fiduciariamente alla Sig.ra ; condannare il convenuto al Parte_2
pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in
favore del sottoscritto procuratore antistatario.
per l'appellata e appellante in via incidentale: Dichiarare infondata e comunque
priva di alcun conforto probatorio la domanda del sig. e per l'effetto, Parte_1
in riforma dell'impugnata sentenza, rigettarla integralmente. Condannare l'appellato
al risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per tutto quanto
sopra esposto. Condannare l'appellato, in virtù del principio della soccombenza, alla
rifusione delle spese di lite e competenze del doppio grado di giudizio.
per l'intervenuta : in considerazione della cessione del credito con Controparte_1
contratto del 18.5.23 da parte di nei confronti della Sig.ra Parte_1 [...]
, costituendosi nel presente giudizio ai sensi dell'art. 111 cpc in Parte_2
sostituzione di si riporta a tutte le ragioni di fatto e di diritto Parte_1
rappresentate con i precedenti atti difensivi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.06.2011 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1 2 Tribunale di Foggia – Sez. dist. di Lucera - la moglie per Parte_2
accertare che il fondo in agro di Lucera alla contrada “IL Palmieri”, censito in catasto al fg. 69 p.lle 159,59,167, 169 e 170 - oggetto dell'atto di “compravendita e donazione” per notar del 3.8.1993 n. 27124 rep. 6383 racc. -, nonché Per_1
l'appartamento con annesso box pertinenziale sito in Lucera alla via Giovanni XXIII n.
89, identificato in catasto al fg. 81 p.lla 869 sub 6 (l'appartamento) e sub 14 (il box),
“sono stati intestati soltanto fiduciariamente dal alla moglie”, chiedendo la Pt_1
condanna della al trasferimento della proprietà dei predetti immobili in favore Parte_2
dell'attore, oltre al risarcimento dei danni, da quantificarsi in separato giudizio.
A sostegno delle domande allegava di essere da tempo separato di fatto dalla Pt_1
moglie, e che nel corso del matrimonio, per ragioni legate alla sua attività
imprenditoriale, aveva chiesto alla moglie di “assumere, nel suo esclusivo interesse, la
titolarità” dei predetti immobili, “con l'intesa che la avrebbe dovuto, a Parte_2
richiesta del marito, ritrasferirgli, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, gli
immobili intestatile”.
In particolare, con atto per notar del 3.8.1993, esso attore, unitamente al fratello Per_1
, avevano, “ciascuno nella misura della metà, rispettivamente donato il Parte_3
primo e venduto il secondo, in favore della , il fondo in agro di Lucera alla Parte_2
contrada “IL Palmieri” censito in catasto al fg. 69 p.lle 159,59,167, 169 e 170” e che aveva versato direttamente ed integralmente il prezzo per l'acquisto della Pt_1
quota di proprietà del predetto fondo di pertinenza del fratello , in quanto la Pt_3
, casalinga, non aveva mai prodotto redditi e “non avrebbe potuto permettersi Parte_2
l'esborso di somme ingenti per l'acquisto dei predetti immobili”.
Inoltre, l'attore deduceva che aveva utilizzato il predetto fondo in agro di Lucera
esclusivamente per fini legati alla propria attività imprenditoriale, costruendovi fabbricati, e la , divenuta proprietaria, mai ne aveva chiesto la restituzione o Parte_2
aveva ricevuto compensi per l'utilizzo dell'immobile da parte della società , a cui Pt_1 3 era stato concesso in comodato il fondo.
Infine, allegava che “i documenti attestanti la natura fiduciaria delle intestazioni” erano
“andati smarriti o sottratti”.
La convenuta, rimasta inizialmente contumace, alla udienza del 11.11.2014, dopo che erano state depositate da parte dell'attore le memorie difensive e istruttorie, prodotti i documenti, si costituiva nel giudizio depositando fascicolo di parte.
Nel giudizio compariva personalmente negando la sussistenza di un patto fiduciario relativo all'intestazione dei predetti immobili, disconoscendo espressamente l'autenticità della sottoscrizione allegata ex adverso (con la memoria n. 1 durante la contumacia) e chiedendo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Il giudice del Tribunale, rigettate le richieste istruttorie di prova orale, accoglieva le domande dell'attore per quanto di ragione e, per l'effetto, trasferiva da Parte_2
a la proprietà del fondo sito in Agro di Lucera alla Contrada
[...] Parte_1
“IL Palmieri”, censito in Catasto al foglio 69, p.lle 159, 59, 167, 169 e 170 (ora censito al Catasto Fabbricati al Foglio 69: p.lla 212 sub.2 Località IL snc P.T.
Cat.C/2 cl.6 mq.54 superficie catastale totale mq.64 R.C. euro 214,74, sub.3 Località
IL P.T/1/2/S1 Cat.A/1 cl.U vani 42 R.C. euro 7.700,37 e sub.4 Località IL
P.S1 Cat.C/6 cl.1 mq.550 R.C. euro 994,18; p.lla 213 sub.3 Località IL snc P.T.
Cat.C/6 cl.4 mq.77 superficie catastale totale mq.90 R.C. euro 222,70, sub.4 Località
IL snc P.T. Cat.C/6 cl.4 mq.77 superficie catastale totale mq.90 R.C. euro 222,70,
sub.5 Località IL snc P.1/2 Cat.A/2 cl.2 vani 9 superficie catastale totale mq.203 e totale escluse aree scoperte mq.195 R.C. euro 1.045,83 e sub.6 Località IL snc P.1/2
Cat.A/2 cl.2 vani 9 superficie catastale totale mq.203 e totale escluse aree scoperte mq.195 R.C. euro 1.045,83; p.lla 219 sub.2 Località IL snc P.S1/T Cat.C/6 cl.1
mq.188 superficie catastale totale mq.212 R.C. euro 339,83, sub.3 Località IL snc
P.S1/T Cat.C/2 cl.1 mq.315 superficie catastale totale mq.345 R.C. euro 569,39 e sub.4
Località IL snc P.S1/T/1/2 Cat.A/7 cl.U vani 73 superficie catastale totale mq.1.533 4 e totale escluse aree scoperte mq.
1.505 R.C. euro 9.048,33; p.lla 226 Località IL
snc P.T. Cat.D/7 R.C. euro 10.480,46; ed al Catasto Terreni al Foglio 69 p.lla 224
pascolo cl.2 di are 2.80 R.D. euro 0,58 R.A. euro 0,36 ed in parte in ditta “Area di enti urbani e promiscui” ed ivi descritto al Foglio 69 p.lla 212 ente urbano di are 47.27 senza reddito, p.lla 213 ente urbano di are 7.62 senza reddito, p.lla 219 ente urbano di are
55.23 senza reddito e p.lla 226 ente urbano di Ha 2.51.79 senza reddito); condannava in via generica al risarcimento dei danni in favore di Parte_2 [...]
da accertarsi e liquidarsi in un futuro giudizio;
rigettava le altre domande con Pt_1
condanna della a rimborsare alla controparte la metà delle Parte_2
spese di lite.
Con atto notificato addì 26.05.2021 ha proposto gravame avverso la Parte_1
Sentenza n. 1232/21 resa dal Tribunale Ordinario di Foggia – III Sez.Civ. addì 18-
19.05.2021.
Con autonoma impugnazione ha impugnato la sentenza di Parte_2
primo grado con atto di appello iscritto a ruolo il 25.06.2021 al Nr. di R.G. 991/2021.
Si è costituito l'appellato-convenuto con comparsa del 06.10.2021, Parte_1
deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto con richiesta di declaratoria di rigetto.
Il Collegio con provvedimento reso all'udienza 17.12.2021, ordinava la riunione del procedimento Nr. 991-2021 RGCA a quello iscritto al Nr. 865-2021 RGAC rigettando la richiesta di sospensione.
Nelle more del giudizio, con contratto di cessione del credito del 18.5.23 Parte_1
cedeva alla tutti i diritti Controparte_1
di credito eventualmente riconosciuti al primo nei confronti di Parte_2
a seguito del giudizio in oggetto e, per tale ragione interveniva nel giudizio nei confronti di ai sensi dell'art. 111 cpc in sostituzione di , Parte_4 Parte_1
richiamando tutte le ragioni di fatto e di diritto rappresentate con i precedenti atti 5 difensivi da cui si riportava integralmente. Parte_1
Con le note per l'udienza del 01.12.2023 , in via preliminare, rendeva Parte_2
noto che in data 21.08.2023 la controparte era deceduto ab intestato, Parte_1
formalizzando - ex art. 111 cpc - l'espresso diniego all'estromissione del cedente -
[...]
- e dei suoi successori universali. Pt_1
La dichiarazione di decesso non veniva resa dal suo difensore.
La causa veniva riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione Parte_1
del giudice di primo grado laddove ha rigettato sia la domanda di trasferimento del box sito in Lucera, che quella di pagamento della somma di € 92.500,00, per aver la convenuta venduto a terzi l'immobile sito in Lucera alla Via Controparte_2
Giovani XXIII n. 89, a suo dire, intestatele soltanto fiduciariamente dall'appellante, in quanto la titolarità della proprietà dell'appartamento e del box in capo all'appellata non sarebbe mai stata posta in contestazione dalla stessa.
Quindi, a suo dire, tale circostanza avrebbe dovuto esser dato per pacifico dal giudice di primo grado sollevando l'attore dal relativo onere probatorio, che comunque sarebbe provato dalla visura ipotecaria attestanti l'intestazione dei beni in capo all'appellata.
Il motivo è infondato
L'attore non ha depositato nel processo di primo grado il contratto di acquisto da parte della dell'appartamento e del box, come evidenziato dal Tribunale a pagg.3- Parte_2
4 della sentenza impugnata rilevando: “…che l'attore non ha prodotto il contratto di
acquisto dell'appartamento e del box siti in Lucera alla via Giovanni XXIII n. 89 da
parte della “fiduciaria” .”. Parte_5
L' art. 1350 c.c. richiede la forma scritta per gli atti traslativi.
Poiché l'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, ove tale patto abbia ad oggetto beni immobili, esso deve risultare 6 da un atto avente forma scritta "ad substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile ad un contratto preliminare- (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10163 del
09/05/2011 (Rv. 617627)-.
Quindi, correttamente, il giudice di primo grado mancando la prova incombente sull'attore ai sensi dell'art. 2697 ha disposto il rigetto della domanda.
La mancata produzione del contratto di compravendita nel giudizio di primo grado rendono irrilevanti gli altri elementi richiamati dall'appellante circa l'esistenza del patto fiduciario e la visura catastale relativa all'appartamento sito in Lucera alla Via Giovani
XXIII n. 89 ed al pertinenziale box e della certificazione notarile ipocatastale (in sede di comparsa conclusionale) attestanti l'intestazione dei beni in capo all'appellata non potendosi procedere ad operare un eventuale trasferimento in mancanza di elementi essenziali quali l'atto di provenienza e titoli edilizi, e le altre condizioni previste dalla legge per il trasferimento coattivo.
Mentre, il principio richiamato dall'appellante, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c.,
secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem",
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale,
pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né
la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte ((cfr.
Cass., Sez. 1, 14/01/1981, n. 326; 23/01/1967, n. 198; 27/05/1964, n. 1326; Cass., Sez.
2, 24/11/1980, n. 6231).
Con riferimento al giudizio rg. 991/21 RG. riunito al presente (865/21), Parte_2
ha proposto una autonoma impugnazione lamentando la decisione del giudice
[...] 7 di primo grado, che ha accolto la domanda dell'attore fondando la decisione, a suo dire,
su una inammissibile produzione documentale (due dichiarazioni firmate dalla relativi ai patti fiduciari) depositata solo con la memoria istruttoria ex-art. 183 Parte_2
c.p.c. numero 1, che non sarebbe stata neppure notificata, e comunque disconosciuta nei termini alla prima udienza utile, quella del 14.11.2014, laddove ha disconosciuto formalmente “l'autenticità della sottoscrizione allegata ex adverso”.
Il motivo è infondato.
Nella tradizionale bipartizione delle prove in “precostituite” e “costituende”, la prova documentale integra il primo cono dell'alternativa, contrapponendosi logicamente alla prova costituenda, il cui principale esempio è rappresentato dalla testimonianza.
In particolare, la prova documentale, in quanto precostituita, preesiste al processo e vi trova ingresso con la produzione o l'esibizione, non è caratterizzata né dalla formazione nel processo (peculiari forme di prove sostanzialmente documentali che si formano nel
processo, sono peraltro quelle previste dall'art. 219 c.p.c. in tema di redazione di
scritture di comparazione e dall'art. 261 c.p.c. in tema di riproduzioni), né dalla preordinazione allo stesso, al contrario della prova costituenda che si forma nel corso del processo.
Per le prove costituite alla cui categoria concettuale appartiene il documento, non si pone il problema del preventivo giudizio di “ammissibilità e rilevanza”, così come accade per le prove testimoniali, ma soltanto quello del successivo giudizio di utilizzabilità.
Infatti, la produzione di documenti nel processo, se ritualmente effettuata, non può
essere impedita dal Giudice col divieto di produzione o con l'ordine di espunzione,
potendo il Giudice stesso, successivamente, solo sancire l'inutilizzabilità processuale del documento.
Tale declaratoria di inutilizzabilità processuale del documento potrà avvenire perché, ad esempio, si tratta di un documento prodotto solo successivamente allo spirare delle 8 preclusioni istruttorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., laddove viene individuato il termine ultimo per l'articolazione dei mezzi di prova e la produzione documentale, ma di certo non vietano che un documento possa essere depositato prima della scadenza delle preclusioni.
Nella memoria n. 1 ex art. 183 cpc l'attore ha depositato due dichiarazioni firmate dalla relativi ai patti fiduciari specificando le date dei documenti del 03.08.1993 e Parte_2
del 01.12.1989, sufficienti per la loro utilizzabilità.
Inoltre, il giudice di primo grado ha ritenuto con riferimento ai predetti documenti che il disconoscimento operato dalla convenuta fosse del tutto generico e non idoneo ad infirmare l'efficacia delle dichiarazioni.
Mentre, la difesa della sostiene che in assenza dell'istanza di verificazione ex Parte_2
art. 216 cpc, inesistente per entrambe le sottoscrizioni disconosciute, il giudice avrebbe dovuto rigettare tutte le domande avanzate dall'attore in quanto sfornite di elementi probatori ed accogliere le richieste della convenuta.
Anche tale motivo è infondato.
Nel caso di specie il disconoscimento da parte della è stato effettivamente Parte_2
effettuato in modo del tutto generico, ossia senza menzionare quale delle due scritture intendesse disconoscere, ovvero se intendesse operare il disconoscimento di entrambe.
Il disconoscimento formale di scritture prodotte in giudizio non può essere formulato in modo generico, in quanto la dichiarazione di disconoscimento avrebbe dovuto avere un chiaro e specifico riferimento, dal quale fosse agevole desumere la negazione della genuinità della specifica scrittura, senza che possano considerarsi sufficienti contestazioni generiche o onnicomprensive.
La dichiarazione resa dalla nella prima difesa utile non è avvenuta attraverso Parte_2
una dichiarazione valida ad individuare in modo chiaro ed univoco circa il documento specifico che intendeva contestare e, quindi, lo stesso deve ritenersi privo di effetto.
Inoltre, il disconoscimento è persino tardivo in quanto è stato eccepito dalla convenuta 9 dopo la sua comparsa di costituzione, ossia dopo la sua prima difesa, nel quale non ha disconosciuto le sottoscrizioni delle dichiarazioni che erano state prodotte dall'attore in data 05.1.2012, e di cui la stessa costituendosi nel giudizio il 01.11.2014 ne aveva potuto prendere visione.
Il disconoscimento è avvenuto soltanto all'udienza dell'11.11.14 con un generico disconoscimento, oltre la prima difesa utile, che è avvenuta con la comparsa nella quale la non ha operato alcun disconoscimento in merito alle scritture prodotte Parte_2
dall'attore, e presenti nel fascicolo processuale, ex-art. 157 c.p.c. di cui aveva certamente preso visione.
Difatti si ritiene che il disconoscimento di una scrittura deve essere chiaro attesa l'esigenza della immediata conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne
è destinatario, sicchè deve avvenire nella prima difesa utile dopo la conoscenza dello stesso, che in questo caso si deve presumere coincidere con la costituzione in giudizio della convenuta, la quale dopo aver sconfessato l'esistenza di accordo in relazione all'intestazione fiduciaria e l'inesistenza delle trattative nulla ha rilevato in merito alle due dichiarazioni a sua firma presenti e depositate dall'attore nel fascicolo processuale.
Quindi, non si può affermare che il disconoscimento della sottoscrizione fosse chiaro specifico ed univoco rilevabili dalla stessa comparsa di costituzione, e, quindi, in mancanza di un formale disconoscimento non necessitavano per essere utilizzate ai fini della decisione di esserle notificate, come nel caso in cui fosse rimasta contumace per l'intero giudizio.
Con un ulteriore motivo, censura la sentenza di primo grado Parte_2
di ultra-petizione, in quanto il giudice del Tribunale di Foggia avrebbe errato nel pronunciarsi sulla domanda introdotta con la memoria n. ex art. 183/6 c.p.c. dall'attore,
che aveva chiesto il rimborso della somma incassata dalla dalla vendita del Parte_2
bene, in quanto sarebbe stato impossibile chiederne la retrocessione degli immobili avendo venduto a terzi l'appartamento sito in Lucera alla Via Giovani XXIII n. 89 con 10 atto di compravendita trascritto il 3.11.11 (cfr. certificazione ipocatastale, all. 5
fascicolo di primo grado), incassando la somma di € 92.500,00.
Il motivo è inammissibile.
Il giudice di primo grado ha rigettato al capo 3 le altre domante proposte dall'attore,
compresa quella relativa alla domanda introdotta dall'attore ex.art. 183 c.p.c. circa il rimborso della somma incassata in conseguenza della vendita a terzi da parte della di uno dei beni oggetto del patto fiduciario. Parte_2
Quindi, l'impugnazione su tale capo è inammissibile non sussistendo alcuna pronuncia nei suoi confronti al rimborso di tale somma e, quindi, difettando dell'interesse ad impugnare quale insoddisfazione che spinge ad ottenere una nuova pronuncia sul medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del precedente giudizio, e che coincide normalmente con la soccombenza.
Infine, la si duole dell'accoglimento della richiesta Parte_2
subordinata di condanna generica al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del patto fiduciario mancando la prova né della pregressa inadempienza, essendo assente la prova della costituzione in mora della convenuta, né
della richiesta di restituzione degli immobili.
Il motivo è infondato.
L'attore ha spiegato nel giudizio di primo grado esclusivamente domanda di “condanna generica” al risarcimento e, in questo caso, l'onere specifico di allegazione del danno-
conseguenza viene meno.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la condanna generica attiene esclusivamente al nesso eziologico che lega la condotta all'evento di danno, in quanto tale dotato di potenzialità lesiva e, non contiene, pertanto, l'accertamento dell'ulteriore elemento costitutivo dell'illecito civile, dal nesso eziologico che lega l'evento di danno al danno-conseguenza.
Difatti, ai fini dell'accoglimento della domanda generica sull'an debeatur, è necessario e 11 sufficiente che il danno sia soltanto probabile e, quindi, il danneggiato che abbia circoscritto l'azione a tale domanda non è onerato di indicare analiticamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi nel futuro e separato giudizio sul quantum debeatur, i quali, anzi, ove indicati, non dovrebbero essere ammessi, in quanto irrilevanti (Cass.,
Sez. Un., 12 ottobre 2022, n. 29862).
In altri termini, la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno postula l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto denunciato e non di un accertamento di un effettivo pregiudizio, riservato al procedimento di liquidazione
(Cass. n. 3356/85) ed è a tale giudizio, dunque, che è riservata ogni questione inerente alla concreta sussistenza ed entità del danno stesso, mancando la pronuncia di condanna generica della attitudine alla esecuzione forzata (Cass. n. 8422/87).
Infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20444/16) ha anche chiarito che: "La
sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e sufficiente a
legittimarne l'adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un
giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro
dell'esistenza, in concreto, di questi ultimi, benché già ivi possibile, può anche essere
differito alla fase della loro effettiva liquidazione, ed in tal caso, se una siffatta
pronuncia non sia stata impugnata, il giudicato formatosi non investe la sussistenza
dei danni stessi e del loro rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude la
successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che
i pregiudizi lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento
del responsabile" (cfr., negli stessi termini, Cass. n. 6257/02 e Cass. n. 11651/02)".
Pertanto, se il danneggiato esercita la facoltà processuale di limitare la domanda all'an debeatur, il giudice non può pronunciare la condanna specifica: diversamente,
violerebbe sia il principio dispositivo in senso materiale (art. 112 cod. proc. civ.), che riserva alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, sia il principio dispositivo in senso formale (art. 115 cod. proc. civ.), che riserva alle parti la disponibilità delle prove. 12 Ne discende che l'accertato inadempimento al patto fiduciario costituisce sicuramente una potenzialità dannosa da risarcire in favore dell'attore dei danni derivati dalla perdita dei beni (da accertarsi e liquidarsi in separato giudizio) conseguenti all'inadempimento accertato, e all'inutilizzabilità dei beni.
Pertanto, sia l'appello principale che quello incidentale della non meritano Parte_2
accoglimento.
Trattandosi della c.d. ' soccombenza reciproca' disciplinata dall'art. 92, co. 2, c.p.c. le spese sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con l'intervento della società Parte_1 [...]
nonché sull'appello principale proposto nel giudizio Controparte_1
riunito 991/2021 da avverso la sentenza n. 1232 del Parte_2
19.5.21 resa dal Giudice del Tribunale di Foggia, così provvede:
1) Rigetta l'appello di;
Parte_1
2) Rigetta l'appello di;
Parte_2
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa;
4) Da atto della ricorrenza dei presupposti, ex L.228/2012, per l'imposizione, a carico di ciascuno degli appellanti, e , Parte_1 Parte_2
del pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa di appello.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 28.01.2025 Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente Dott. Filippo Labellarte
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