Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4396 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'Alessandro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281/SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 33032/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. SILVANO FILOMENA CP_1 P.IVA_1
e FERRANTI CIRO ( ) VIA RIVIERA DI CHIAIA, 36 80121 C.F._1
NAPOLI, con elezione di domicilio in VIA RIVIERA DI CHIAIA, 36 80121 NAPOLI presso lo studio dell'avv. SILVANO FILOMENA;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
, (C.F. società di Hong Controparte_2
Kong) con il patrocinio dell'avv. IMMORDINO PIERANGELA, con elezione di domicilio in VIA DE' FUSARI, 6 40123 BOLOGNA, presso lo studio dell'avv.
IMMORDINO PIERANGELA;
CONVENUTA - OPPOSTA
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Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 31.3.2025, che qui di seguito intendono richiamate. per parte opponente Il Giudice dà preliminarmente atto che all'udienza del 31 marzo 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281/sexies c.p.c., nessuno è comparso per parte opponente;
nel contempo nel fascicolo telematico è emerso un deposito del 25.2.2025 di parte opponente così titolato: “NOTE SOSTITUTIVE CONCLUSIONALI EX ART. 127 TER CPC”; premesso che l'udienza del 31.3.2025 non era fissata con le modalità di cui all'art. 127/ter c.p.c. e che la predetta nota non è mai stata autorizzata, questa deve esser considerata irrituale e la si dichiara espunta dagli atti.
Ciò premesso, la mancata precisazione delle conclusioni da parte opponente non comporta necessariamente la sua rinuncia alle domande precedenti, e pertanto si presume che la parte voglia mantenere le richieste originarie. Vige però in tale contesto l'onere di reiterazione delle istanze istruttorie, che – se non accolte - devono esser riprodotte, diversamente si presumono abbandonate.
Ciò posto, si riportano le conclusioni riportate in atto di citazione in opposizione, atteso che la 1^ memoria ex art. 183 c.p.c., VI° comma, depositata in data 5.6.2023 non riporta conclusioni:
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta e disattesa ogni avversa eccezione e deduzione per tutte le motivazioni di cui in premessa, così provvedere:
1) In via preliminare, accertata l'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. Civ. , per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, mancando anche la minima motivazione corroborante la clausola e ricorrendone gravi motivi, chiede sospendersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 11492/22 emesso dal Tribunale di Milano, stante la palese coerenza e veridicità dei motivi di opposizione e il grave danno economico derivante all'opponente da un'eventuale escussione forzata, nonché il danno morale e di immagine;
2) Accertare e dichiarare nullo l'intero procedimento monitorio e di esecuzione per i vizi formali di nullità della notifica e di inesistenza del titolo in forma esecutiva, dichiarandone pertanto l'estinzione con revoca del decreto opposto, con rimborso delle spese di lite da attribuirsi ai procuratori costituiti;
3) In linea gradata, ancora in via preliminare, dichiarare la nullità della domanda e del precetto per inefficacia e carenza della procura ad litem;
4) Nel merito, accertare e dichiarare la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e, comunque, perché non provata, ovvero dichiarare l'insussistenza del diritto dell'opposta, per carenza di legittimazione dell'opponente, inesistenza del debito;
5) Condannare la , al ristoro integrale delle spese di lite, da distrarsi in favore dei Controparte_2 procuratori antistatari;
In via istruttoria, ci si riserva di piu' compiutamente provare per titoli e per testi, in seno ai termini di procedura che si andranno a richiedere, anche a seguito del comportamento processuale della controparte. Salvo quant'altro, integrare, modificare e richiedere, anche in via istruttoria nel prosieguo del giudizio.
Napoli, 01.09.2022 Avv. Ciro Ferranti Avv. Filomena Silvano. pagina 2 di 7
per parte opposta CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE
- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa, ivi comprese le circostanze che l'opposizione non è fondata su prova scritta, né certamente di pronta soluzione, né presenta fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto che la creditrice ha fatto valere;
NEL MERITO
- rigettare le istanze tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 11492/22;
- il tutto con vittoria di anticipazioni e compensi professionali, oltre rimb. 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge.
In via istruttoria Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre e richiedere mezzi istruttori. Si allegano
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con azione monitoria la società , in persona Parte_1 del legale rappresentante, il Parte_1 CP_1 pagamento della somma di € 45.000,00. La pretesa creditoria trovava fonte nelle fatture n. 10032022 del 23.3.2022 dell'importo di € 21.000,00 e n. 03042022 del 6.4.2022 dell'importo di € 24.000,00, nei riguardi della società per rispettivamente “consulenza in materia di controllo di gestione CP_1 strategica in risposta alla pandemia e alla guerra Russia-Ucraina” “un'analisi della gestione strategica in merito al progetto New York City dal 1° giugno 2022 al 15 giugno 2022”, il tutto per un importo complessivo di € 45.000,00. La pretesa creditoria si fonda altresì sulla comunicazione di L.G.I. del 6.4.2022 con la quale quest'ultima afferma che avrebbe proceduto al pagamento delle fatture allegate, tra le quali era ricompresa la n. 03042022 (doc. 4). Trattasi per quest'ultima fattura di un riconoscimento di debito.
La ricorrente lamentava che, nonostante il sollecito del pagamento in data 24 aprile 2022 col quale fissava per il pagamento l'ulteriore termine del 2 maggio 2022, la L.G.I. non aveva ottemperato alla propria obbligazione.
Il Tribunale di Milano emetteva decreto ingiuntivo n. 11492/2022 del 14/07/2022, col quale s'ingiungeva ad il pagamento delle somme di € 45.000,00 oltre CP_1 spese del monitorio, a favore della società di Controparte_2 Parte_1
pagina 3 di 7 All'ingiunzione si opponeva la che contestava in fatto ed in diritto la CP_1 pretesa avversaria;
in particolare eccepiva preliminarmente la nullità della notifica di tutti gli atti del decreto ingiuntivo sia perché non avvenuta a “mani proprie presso la sede operativa”, sia per carenza di valida procura ad litem, sia per carenza di ius postulandi nonché l'infondatezza del credito azionato per indeterminatezza dell'oggetto e insussistenza della domanda avversaria per carenza probatoria, oltre che per carenza di legittimazione dell'opponente.
Con comparsa di risposta si costituiva la ricorrente, che contestava la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 28.2.2023, prima udienza di comparazione, parte opponente sollevava un'istanza di proposizione di su generica documentazione Parte_2 avversaria.
Previa concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., VI° comma, le parti depositavano le autorizzate memorie.
La causa veniva istruita sulle produzioni documentali e rinviata all'udienza del 31 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281/sexies c.p.c..
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
In via preliminare, questo Giudicante ritiene non accoglibile l'eccezione di nullità dell'esecuzione. Il procedimento de quo si riferisce ad un'opposizione a decreto pagina 4 di 7 ingiuntivo svolta ai sensi dell'art. 645 c.p.c., mentre l'opposizione all'esecuzione viene normata dagli artt. 615 e ss. c.p.c. in tema di opposizione all'esecuzione, dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Del pari, sempre in via preliminare, occorre rigettare l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo. Tale notificazione è stata eseguita dal procuratore di parte ricorrente all'indirizzo pec – evincibile dal registro delle imprese - della società opponente che risulta perfezionata con attestazione di consegna ex L. 54/1994, così come provato da documentazione depositata nel fascicolo telematico. L'invio della notificazione all'indirizzo pec della società ingiunta corrisponde a notifica presso la sede legale dell'ingiunta, luogo destinato alle notifiche degli atti giudiziari.
In ordine all'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo per carenza di valida procura ad litem, con conseguente carenza di ius postulandi. La procura del procedimento monitorio (allegata in atti) è valida, la stessa è stata infatti rettificata - con l'indicazione della corretta ragione sociale – prima dell'emissione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale, decreto ingiuntivo che è stato notificato con la corretta procura alle liti.
Eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente. Tale eccezione non può esser accolta atteso che la stessa è stata genericamente formulata se non nel limite delle questioni sollevate nel merito, di seguito trattate.
Nel merito. La fattispecie dedotta in giudizio con ricorso monitorio si fonda su un presunto riconoscimento di debito da parte opponente.
In diritto. Il riconoscimento di debito non è di per sé idoneo a costituire un rapporto obbligatorio avente per oggetto il pagamento della somma del debito riconosciuto;
esso costituisce solo, a favore del destinatario della ricognizione un mezzo di prova circa l'esistenza di un'obbligazione, la quale ha altrove la propria fonte. Si ha quindi una presunzione di un rapporto obbligatorio.
Nel caso di specie la società convenuta formale ma attrice sostanziale, a CP_2 sostegno della propria pretesa, richiama il documento (doc.4) prodotto dall'opposta dal quale emerge la circostanza sopra citata. Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il pagina 5 di 7 debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione.
Parte opponente, attrice formale ma convenuta sostanziale, su cui grava l'onere probatorio dell'elemento modificativo o estintivo della pretesa avversaria in seno all'udienza del 28.2.2023 annuncia una querela di falso, che però all'udienza del 31 maggio 2023 veniva dichiarata inammissibile per mancanza della parte querelante o di un suo procuratore speciale incaricato ex art. 221 c.p.c., comma 2. La domanda di querela di falso veniva reiterata con deposito telematico del 5 giugno 2023, ma all'udienza del 15.11.2023 si dava atto dell'assenza del querelante;
analogamente, all'udienza del 23.2.2024 a proporre querela di falso era presente un procuratore privo di procura speciale, ragion per la quale la denuncia veniva dichiarata inammissibile. A fronte di tali reiterate dichiarazioni di inammissibilità per violazione dell'art.221 c.p.c., 2° comma, la causa veniva rinviata per la decisione senza che tale querela, più volte preannunciata, fosse proposta.
Inoltre, occorre dar atto che le prove testimoniali dedotte con memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c., VI° comma, sono finalizzate a supportare le deduzioni relative alla querela di parte, che attesa la sua inammissibilità non possono trovare ingresso nel giudizio.
Quanto sopra con riferimento alla sola fattura n. 03042022 del 6.4.2022 dell'importo di € 24.000,00, la quale è stata allegata al doc. n. 4 è ritenuta da questo Giudicante quale di un riconoscimento di debito, accertando quindi che parte opposta ex art. 2697 c.c., comma 1, ha assolto il proprio onere probatorio degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre parte opponente, ai sensi del 2° comma dell'art. 2697 c.c., su cui grava il contrario onere di prova degli elementi estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria, non ha assolto il proprio onere.
Per quanto concerne la prestazione relativa alla fattura n. 10032022 del 23.3.2022 dell'importo di € 21.000,00, la pretesa creditoria trova fondamento nel doc. 16 relativo all'incarico di procacciatore di affari, sottoscritto tra le parti 1.10.2015 (su carta intestata
, che ad avviso di questo Giudicante costituisce un accordo quadro dei servizi CP_1 oggetto dell'accordo; inoltre, si deve dar atto che parte opponente comunica in data 25 marzo 2022 di aver ricevuto detta fattura, e che ringrazia controparte – seppur genericamente – per i servizi svolti. Pur non trattandosi detta ipotesi di fattispecie relativa a riconoscimento di debito, questo Giudicante ritiene che la prestazione oggetto della fattura ricevuta non sia stata contestata in fase antecedente al presente giudizio.
pagina 6 di 7 Ciò posto anche per quest'ultima pretesa creditoria questo Giudicante ritiwne che parte opponente non abbia dato prova dell'elemento estintivo e/o modificativo della pretesa avversaria.
Infine, emerge dal corpo dell'atto di citazione che parte opponente invoca l'intervenuta prescrizione ex art. 2950 c.c. – domanda non riportata nelle conclusioni del medesimo atto. Tale domanda deve esser rigetta in quanto non solo formulata genericamente ma soprattutto perché l'invocato articolo codicistico norma la “prescrizione del diritto del mediatore”, fattispecie del tutto estranea alla causa in oggetto.
Per quanto sopra questo Giudicante ritiene infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 11492/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 14.7.2022 che per l'effetto viene confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e del DM. 147/2022, tenuto conto del valore di causa e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta: rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 11492/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 14.7.2022, che per l'effetto viene confermato;
condanna
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese processuali in favore di per l'importo di € 4.500,00 (di cui € Controparte_2
1.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria), oltre diritti e spese del giudizio, Iva, CPA e spese generali.
Cosi' deciso in data 29 maggio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.
il Giudice
Dott.ssa Rosmunda D'Alessandro
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