Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 25/08/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00775/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2024, proposto da
-ALFA-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Assoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di RE, in persona del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di RE prot. n. -OMISSIS-, notificato in data-OMISSIS-, con cui è stata rigettata l'istanza di riesame del provvedimento di divieto detenzione d'armi del-OMISSIS-;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di RE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso tempestivamente notificato al Ministero dell’Interno ed alla Prefettura di RE, successivamente depositato, -ALFA- ha impugnato il decreto con cui quest’ultima ha respinto l’istanza di riesame del decreto prot. -OMISSIS-, emesso nei suoi confronti il -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento.
2.- In precedenza, infatti, la Prefettura gli aveva vietato la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente a seguito della segnalazione della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- del -OMISSIS-“ dalla quale si evince che il sig. -ALFA-…non offre sufficienti garanzie di non abusare delle armi detenute ”.
A ciò aveva fatto seguito la sospensione della licenza di porto d’armi da parte della Questura di RE, con la precisazione che la validità del provvedimento era collegata al precedente divieto prefettizio e, comunque, fino alle definitive determinazioni dell’autorità giudiziaria.
3.- Detta nota – invero non versata in atti da alcuna delle parti – a dire del ricorrente sarebbe basata sulla pendenza di due procedimenti penali avviati nei suoi confronti a seguito di denunce proposte da due vicini di casa: in particolare, del procedimento penale RG nr -OMISSIS- bis per il reato di minaccia ai danni di -BETA-e RG nr -OMISSIS- bis per i reati di lesioni personali, minaccia e danneggiamento ai danni di-GAMMA-, ad istanza del quale il -OMISSIS- era stato altresì emesso un ammonimento orale.
4.- Entrambi i suddetti procedimenti sono stati archiviati: il primo in data -OMISSIS- ed il secondo il -OMISSIS-.
5.- Il ricorrente, quindi, richiamando tali provvedimenti di archiviazione e documentando, mediante produzione del certificato dei carichi pendenti, del casellario giudiziale e dell’attestazione ex art. 335 c.p.p. circa l’assenza di indagini penali a suo carico, nonché sostenendo di aver tenuto una condotta irreprensibile successivamente al divieto emesso nel -OMISSIS-, con istanza dell’-OMISSIS- ha chiesto alla Prefettura di RE la revoca del DDA, riscontrata con preavviso di diniego in data -OMISSIS-, in quanto dall’istruttoria condotta erano emersi “ pregiudizi tali da ritenere non sussistenti la buona condotta e l’affidabilità richieste a chi detenga armi ”, elencati e consistenti in svariati deferimenti, tutti risalenti negli anni.
6.- Nonostante l’inoltro, in data -OMISSIS-, di osservazioni, con provvedimento del -OMISSIS- la Prefettura di RE ha rigettato la richiesta, affermando la permanenza delle ragioni alla base del precedente divieto di detenzione armi e richiamando “ la nota del Comando Provinciale Carabinieri di RE ”, nonché elencando una serie di deferimenti all’autorità giudiziaria del ricorrente tra gli anni 1991 al 2011, oltre ai già menzionati deferimenti relativi alle tensioni con i vicini di casa.
7.- Le Amministrazioni si sono costituite in giudizio con atto di mero stile.
8.- Nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., le parti hanno depositato documenti e memorie e, quanto al ricorrente, altresì repliche.
L’Amministrazione, in particolare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, non potendo il -ALFA- contestare una determinazione che la Prefettura non era tenuta ad adottare in assenza di un obbligo di provvedere sulle istanze di riesame.
9.- All’udienza pubblica dell’11.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Va, in via preliminare, esaminata l’eccezione sollevata dall’Amministrazione nella memoria da ultimo depositata: la stessa è infondata.
Anche a prescindere dalla questione di doverosità o meno per la Prefettura di pronunciarsi su un’istanza di riesame di un precedente DDA, ciò che conta, ai fini di causa, è che la stessa si sia pronunciata emettendo un provvedimento di segno negativo per il ricorrente: e tanto è sufficiente a radicare la legittimazione ad impugnare detta determinazione.
2.- Il ricorso si affida ad un unico motivo di doglianza, ovverosia “ Violazione di legge (Art. 39 R.D. 18/06/1931, n.773; Art. 3 L. 241/1990; Art. 97 Cost.); Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà ”: il ricorrente lamenta che, a distanza di otto anni, nel corso dei quali non è più stato coinvolto in alcuna vicenda penale, la Prefettura di RE abbia ritenuto permanere le ragioni poste a fondamento dell’originario DDA, nonostante i procedimenti penali attivati dalle querele proposte dai vicini siano esitate in provvedimenti di archiviazione.
Inoltre, il rigetto richiamerebbe anche una serie di deferimenti dei primi anni ’90 ed uno risalente al 2011, tutti già noti all’Amministrazione non soltanto in occasione del rilascio delle autorizzazioni in materia di armi, ma anche all’epoca dell’emissione del DDA, che non ne avrebbe fatto menzione.
Tale modus operandi denoterebbe un difetto istruttorio, non avendo la Prefettura tenuto conto del fatto – evidenziato anche nelle osservazioni presentate nel corso del procedimento – che alcuno dei deferimenti richiamati era esitato in condanne, un vizio motivazionale per mancata considerazione delle condotte del ricorrente successive all’emissione dell’originario DDA quali indici di un giudizio prognostico favorevole ed uno sviamento di potere, essendo stati valorizzati elementi che mai prima d’allora l’Amministrazione aveva ritenuto sintomatici di inaffidabilità.
3.- In stretto diritto, si rammenta che l’art. 39 TULPS, di cui il provvedimento impugnato fa applicazione, prevede “ Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ”.
La consolidata giurisprudenza amministrativa afferma “ l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018)…In materia di autorizzazioni di polizia inerenti il porto e l'uso delle armi, infatti, l'autorità di pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli artt. 10,11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., di una lata discrezionalità nell'apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica (ex plurimis, Con. St., Sez. VI, 06.04.2010, n. 1925)… la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014)…il successivo vaglio del giudice amministrativo deve limitarsi alla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato sez. III, 18 aprile 2016, n.1536) ” (C.d.S., Sez. III, n. 4914 del 31.5.2024).
4.- Venendo alla vicenda concreta, si rileva che l’originario divieto di detenzione del -OMISSIS- ha ritenuto che il -ALFA- non offrisse “ sufficienti garanzie di non abusare delle armi detenute ” sulla base delle informazioni contenute nella nota della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- nr. -OMISSIS-; nota che, tuttavia, non è agli di causa, non essendo quindi dato comprendere dal suo tenore quali specifici elementi la Prefettura abbia valorizzato per l’emissione del DDA.
La tesi del ricorrente – non contestata dall’Amministrazione – è che detta nota sia conseguenza di accuse mosse nei suoi confronti da due vicini di casa, che avevano sporto denunce dalle quali erano scaturiti i procedimenti penali RG nr -OMISSIS- e l’emissione, da parte del Questore di RE, di un ammonimento orale.
Il successivo diniego di revoca del divieto, invece, afferma la permanenza delle ragioni per cui cautelativamente il DDA era stato emesso, richiamando la nota dei Comando provinciale dei Carabinieri di RE, dalla quale emergerebbe “ la rilevanza penale delle vicende giudiziari che hanno visto coinvolto l’interessato ”, che, nel corso degli anni, sarebbe stato “ - deferito il -OMISSIS- per la violazione p. e p. dall'art. 582 c.p. (lesioni personali); - deferito il -OMISSIS-per la violazione p. e p. dall'art. 582 c.p. (lesioni personali); - deferito il 23 -OMISSIS- per la violazione p. e p. dall'art. 6.12 bis c.p. (minaccia); - deferito il 19 -OMISSIS- per le violazioni p. e p. dagli artt. 522 c.p. (ratto a fine matrimonio) e 612 bis c.p. (minaccia aggravata); - deferito il -OMISSIS- per la violazione p. e p. dall'art. 612 bis c.p. (minaccia aggravata); - deferito il -OMISSIS- per la violazione p. e p. dall'art. 341 c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale); - deferito il -OMISSIS-per la violazione p. e p'. dall'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza alcolica); - deferito il -OMISSIS-per la violazione p. e p. dall'art. 73 D.P.R. 309/90 (spaccio di sostanze stupefacenti); - deferito il -OMISSIS- per la violazione p. e p. dall'art. 581 c.p. (percosse); - deferito il -OMISSIS- per la violazione p. e p. dall'art. 73 D.P.R. 309'90 (spaccio di sostanze stupefacenti) ”.
Atteso che la nota dei Carabinieri di -OMISSIS-, cui la motivazione del DDA si richiama per relationem , come già rilevato, non è versata agli atti, non v’è contezza del fatto che tali risalenti deferimenti fossero stati precedentemente già valorizzati dalla Prefettura.
In ogni caso, le censure del ricorrente colgono nel segno, sia a voler ritenere che l’Amministrazione avesse, solo nel rigetto di riesame gravato in questa sede, fatto menzione dei precedenti deferimenti, sia, comunque, laddove gli stessi fossero già stati considerati nel 2015.
Nella prima ipotesi, infatti, il rigetto dell’istanza di revoca si fonderebbe su ragioni ulteriori rispetto a quelle enucleate nell’originario provvedimento di divieto (ovverosia i deferimenti del 2015), più precisamente su sette deferimenti non menzionati in precedenza: gli stessi risalgono agli anni ’90 (precisamente uno al 1992, due al 1994, uno al 1995, uno al 1996, uno al 1999) ed uno al 2011. Trattasi di circostanze risalenti negli anni e, quindi, già note all’Amministrazione, che, però, non li ha prima di quel momento valorizzate, di tal che il loro richiamo in sede di riesame appare contrastare con la ratio sottesa all’istituto revisionale.
In proposito, la giurisprudenza riconosce il dovere dell’Amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di revoca di un precedente divieto presentata dal privato proprio in considerazione della limitazione, dalla durata indeterminata, della sua sfera giuridica, riconoscendo “ in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell'atto inibitorio ” (questa Sezione, sentenza n. 776 del 2.10.2024).
Lo scopo dell’istituto è, quindi, quello di consentire la rivalutazione del giudizio di inaffidabilità, precedentemente espresso, sottoponendo all’Amministrazione il mutamento delle circostanze che avevano fondato detta valutazione: la stessa ben potrà rideterminarsi negativamente, anche richiamando elementi sopravvenuti, ma non già facendo leva su vicende risalenti nel tempo, per come tali non ritenute in precedenza sintomatiche ai fini de quibus .
In definitiva, l’avere – genericamente - richiamato nel corpo del diniego dei deferimenti molto risalenti negli anni e non considerate né nel divieto del -OMISSIS-, né nelle precedenti autorizzazioni in materia di armi (il ricorrente infatti risultava altresì titolare di porto d’armi), appare sintomatico di eccesso di potere.
Tale affermazione, peraltro, trova conferma nella ratio sottesa al terzultimo periodo dell’art. 10 bis L 241/1990, così come novellato nel 2020, secondo cui “ nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato ”: mutatis mutandis , non pare possibile che in sede di riesame di un precedentemente provvedimento l’Amministrazione fondi il rigetto della richiesta su circostanze già note, ma mai prima d’ora valorizzate.
Quand’anche, invece, l’Amministrazione avesse, già all’atto di emissione del DDA, valutato i deferimenti riferiti all’arco temporale 1992 – 2011, sintomatici dell’inaffidabilità del -ALFA- all’uso delle armi, comunque il provvedimento che ha rigettato la richiesta di sua revisione sarebbe affetto da vizio istruttorio, ancora prima che motivazionale: infatti, anche all’esito delle osservazioni presentate dal ricorrente successivamente alla comunicazione ex art. 10 bis Legge 241/1990, la Prefettura si è limitata ad affermare che le sopravvenute archiviazioni dei procedimenti penali e l’assenza di condanne non costituirebbero “ elementi concreti che permettano a quest’ufficio di archiviare il procedimento amministrativo ” e che, comunque, “ la rilevanza penale delle vicende giudiziarie ” sarebbero “ elementi rilevatori di una condotta sintomatica di un pericolo di abuso delle armi ”, senza argomentare in alcun modo circa la dovuta attualizzazione dell’inaffidabilità all’uso delle armi desunta dalle remote condotte, né – ferma restando l’autonomia tra giudizio penale ed amministrativo - circa l’assenza di esiti penalmente rilevanti.
In conseguenza di quanto precede, pertanto, il ricorso va accolto.
La Prefettura di RE dovrà, quindi, rideterminarsi sull’istanza del ricorrente tenendo conto esclusivamente di circostanze sopravvenute all’originario divieto di detenzioni armi, fornendo una congrua motivazione in ordine alla valutazione di pericolo di abuso delle stesse da parte del -ALFA-.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annullando l’atto impugnato, con le conseguenze di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, -BETA-e-GAMMA-, sostituendo i loro nomi con Alfa, Beta e Gamma.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.