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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/09/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2200/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/5/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CHIARA MAZZEO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pistoia (PT), Galleria Nazionale n.12, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Le figlie minori e saranno affidate in via superesclusiva alla madre, alla quale Per_1 Per_2 spetterà l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per le decisioni ordinarie e straordinarie per le figlie, il che significa che la sig.ra assumerà in via autonoma e esclusiva Parte_1 ogni decisione di natura ordinaria e straordinaria nell'interesse delle due figlie di qualsivoglia natura – scolastica, sanitaria, inerente lo status , ecc. – e, sempre in via autonoma ed esclusiva, intratterrà i rapporti con la PA per ogni questione concernente le figlie, ivi compresa la richiesta e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
2. le figlie saranno collocate in via esclusiva presso la madre;
3. In considerazione del fatto che il periodo scolastico consta di 200 giorni (circa) e quello di
1 sospensione scolastica di 160 giorni (circa), le parti si impegnano a concordare tempi di frequentazione tali da consentire al padre di tenere con sé le figlie per periodi di tempo anche prolungati (15 giorni consecutivi) nel periodo di sospensione scolastica estiva, a far data dal mese di agosto p.v., ferma restando, ovviamente, la possibilità per il padre di tenere con sé le figlie anche nel periodo scolastico, durante il fine settimana, da intendersi dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica alle 21, a settimane alterne, nei periodi di sua permanenza in Italia;
al fine di garantire alle bambine di mantenere un proficuo rapporto con il padre, le parti si impegnano e a programmare entro il 30 aprile di ogni anno le ferie estive;
in considerazione della tenera età delle bambine, i genitori concordano che allo stato attuale sarà il padre a recarsi in Italia a far loro visita;
durante le festività natalizie il padre si impegna a tenere con sé le figlie per sette giorni anche non consecutivi con modalità alternata, un anno dal 28 dicembre al 4 gennaio e l'anno successivo dall'1 al 7 gennaio;
entrambi i genitori si impegnano, altresì, a garantire alla bambine di poter mantenere contatti telefonici a mezzo di una videochiamata con il padre almeno una volta ogni tre giorni in orario previamente concordato in ragione delle esigenze delle bambine.
4. Il Sig. provvederà a contribuire al mantenimento ordinario delle due figlie secondo le Parte_2 seguenti modalità: sostenendo per l'intero il canone di 500 euro mensili del noleggio a lungo termine dell'autovettura in uso esclusivo alla ex moglie e versandole la somma di euro 400 mensili rivalutabile Istat a titolo di mantenimento delle due figlie, fino alla scadenza del noleggio;
a far data da quel momento, il sig. si impegna a sostenere per l'intero le spese di acquisto Parte_2 dell'autovettura da intestare alla sig.ra che ne sosterrà a sua volta le spese di mantenimento Parte_1
(bollo, assicurazione, manutenzione) per l'intero, e contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie a mezzo versamento alla sig.ra dell'importo mensile di Euro 900,00 (Euro 450 Parte_1 caduna), rivalutabile Istat, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente, i cui estremi già conosce entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese;
5. L'assegno unico universale per entrambe le figlie sarà percepito della madre al 100%;
6. Le parti concorreranno pro quota del 50% a tutte le spese, scolastiche, sanitarie e ludiche di volta in volta necessarie per le bambine: per spese scolastiche, che si intendono le spese di acquisto di libri all'inizio dell'anno e di retta/mensa durante l'anno, nonché per tutte le attività extra (gite, percorsi formativi) e per l'abbonamento ai mezzi di trasporto;
per spese sanitarie si intendono le spese per prestazioni scolastiche, anche coperte da ticket, spese ortodontiche e oculistiche;
per spese ludiche si intendono le spese per l'attività sportiva o formativa (scout, musica, ecc.). Tutte queste spese andranno sostenute senza necessità di accordo preventivo. Per le altre, le parti applicheranno Contr le linee guida del da intendersi qui integralmente richiamate.
7. Spese legali compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1
e di , nate (rispettivamente il 9/9/2015 e il 17/6/2018) - hanno congiuntamente richiesto di Per_2 ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
2 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/5/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CHIARA MAZZEO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pistoia (PT), Galleria Nazionale n.12, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Le figlie minori e saranno affidate in via superesclusiva alla madre, alla quale Per_1 Per_2 spetterà l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per le decisioni ordinarie e straordinarie per le figlie, il che significa che la sig.ra assumerà in via autonoma e esclusiva Parte_1 ogni decisione di natura ordinaria e straordinaria nell'interesse delle due figlie di qualsivoglia natura – scolastica, sanitaria, inerente lo status , ecc. – e, sempre in via autonoma ed esclusiva, intratterrà i rapporti con la PA per ogni questione concernente le figlie, ivi compresa la richiesta e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
2. le figlie saranno collocate in via esclusiva presso la madre;
3. In considerazione del fatto che il periodo scolastico consta di 200 giorni (circa) e quello di
1 sospensione scolastica di 160 giorni (circa), le parti si impegnano a concordare tempi di frequentazione tali da consentire al padre di tenere con sé le figlie per periodi di tempo anche prolungati (15 giorni consecutivi) nel periodo di sospensione scolastica estiva, a far data dal mese di agosto p.v., ferma restando, ovviamente, la possibilità per il padre di tenere con sé le figlie anche nel periodo scolastico, durante il fine settimana, da intendersi dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica alle 21, a settimane alterne, nei periodi di sua permanenza in Italia;
al fine di garantire alle bambine di mantenere un proficuo rapporto con il padre, le parti si impegnano e a programmare entro il 30 aprile di ogni anno le ferie estive;
in considerazione della tenera età delle bambine, i genitori concordano che allo stato attuale sarà il padre a recarsi in Italia a far loro visita;
durante le festività natalizie il padre si impegna a tenere con sé le figlie per sette giorni anche non consecutivi con modalità alternata, un anno dal 28 dicembre al 4 gennaio e l'anno successivo dall'1 al 7 gennaio;
entrambi i genitori si impegnano, altresì, a garantire alla bambine di poter mantenere contatti telefonici a mezzo di una videochiamata con il padre almeno una volta ogni tre giorni in orario previamente concordato in ragione delle esigenze delle bambine.
4. Il Sig. provvederà a contribuire al mantenimento ordinario delle due figlie secondo le Parte_2 seguenti modalità: sostenendo per l'intero il canone di 500 euro mensili del noleggio a lungo termine dell'autovettura in uso esclusivo alla ex moglie e versandole la somma di euro 400 mensili rivalutabile Istat a titolo di mantenimento delle due figlie, fino alla scadenza del noleggio;
a far data da quel momento, il sig. si impegna a sostenere per l'intero le spese di acquisto Parte_2 dell'autovettura da intestare alla sig.ra che ne sosterrà a sua volta le spese di mantenimento Parte_1
(bollo, assicurazione, manutenzione) per l'intero, e contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie a mezzo versamento alla sig.ra dell'importo mensile di Euro 900,00 (Euro 450 Parte_1 caduna), rivalutabile Istat, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente, i cui estremi già conosce entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese;
5. L'assegno unico universale per entrambe le figlie sarà percepito della madre al 100%;
6. Le parti concorreranno pro quota del 50% a tutte le spese, scolastiche, sanitarie e ludiche di volta in volta necessarie per le bambine: per spese scolastiche, che si intendono le spese di acquisto di libri all'inizio dell'anno e di retta/mensa durante l'anno, nonché per tutte le attività extra (gite, percorsi formativi) e per l'abbonamento ai mezzi di trasporto;
per spese sanitarie si intendono le spese per prestazioni scolastiche, anche coperte da ticket, spese ortodontiche e oculistiche;
per spese ludiche si intendono le spese per l'attività sportiva o formativa (scout, musica, ecc.). Tutte queste spese andranno sostenute senza necessità di accordo preventivo. Per le altre, le parti applicheranno Contr le linee guida del da intendersi qui integralmente richiamate.
7. Spese legali compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1
e di , nate (rispettivamente il 9/9/2015 e il 17/6/2018) - hanno congiuntamente richiesto di Per_2 ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
2 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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