Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 495/2018 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 3.4.2023 e vertente
T R A
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Reggio Calabria, via Reggio Campi Primo Tronco n. 82, presso lo studio dell'avv.
Carmelo Carlo Palermo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via T.
Campanella n. 46, presso lo studio dell'avv. Maria Leonardo, che lo rappresenta e difende per procura in atti
- APPELLATO -
1
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 746/2017, pronunciata in data 11.5.2017, pubblicata in pari data;
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.4.2023 il procuratore di parte appellante precisa le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiede che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il al Controparte_2
fine di ottenere pronuncia di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subito a seguito del sinistro occorso in data 1.2.2024 presso il complesso sciistico di Gambarie d'Aspromonte, allorquando, mentre sciava sulla pista Nord in compagnia di alcuni amici nell'effettuare, ad andatura moderata, la prima discesa cadeva rovinosamente a terra, nella parte iniziale del tracciato, a causa di una pietra che si trovava sul percorso sporgente dal suolo innevato senza che fosse in alcun modo segnalata.. A seguito del sinistro l'attore veniva soccorso dall'ambulanza del 118 e ricoverato presso lo Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia (IOMI) di Reggio Calabria ove gli veniva diagnostica la frattura scomposta della tibia e del perone destro per la quale si rendeva necessario l'intervento chirurgico per la riduzione della predetta fattura, i cui mezzi di osteosintesi venivano rimossi il 7.6.2004. Successivamente, in data 9.9.2004, l'attore veniva dichiarato guarito con postumi invalidanti permanenti. Aggiungeva che a causa dell'incidente e della malattia che ne derivava era stato bocciato a scuola non potendo frequentare regolarmente le lezioni. Premesso quanto sopra ed individuando nel
Comune di il gestore della pista in cui era avvenuto Controparte_1
l'incidente, concludeva chiedendo che, previa accertamento della responsabilità dell'ente convenuto, quest'ultimo fosse condannato al pagamento della complessiva somma di € 150.000,00 per danno biologico, danno morale e danno esistenziale nonché
2 per danno patrimoniale da lucro cessante e da danno emergente per le cure sostenute e per le future da sostenere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio il contestando Controparte_1
l'avversa domanda e rappresentando che la condotta tenuta dall'attore in occasione dell'incidente fosse stata imprudente e negligente in quanto la pista percorsa dall' Pt_1
al momento dell'occorso era stata interdetta all'uso pubblico mediante regolare e visibile avviso. Rilevava, altresì, che l'attore, al momento della discesa, era sprovvisto di attrezzatura idonea ed indossava degli sci del tipo “big fruit” ossia sci non professionali o comunque non adatti a garantire la sua sicurezza durante la discesa. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese compensi di lite.
Completata l'istruttoria mediante prova per testi e rigettata la richiesta di CTU, la causa veniva rinviata all'udienza del 11.5.2017 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale il Tribunale adito pronunciava la sentenza n. 746/2017, pubblicata in data 11.5.2017, con la quale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite essendo emersa la condotta colposa del danneggiato integrante il fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Avverso la predetta statuizione nterponeva appello lamentando che Parte_1
il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda sulla base di un malgoverno della prova avendo valorizzato la testimonianza de relato a discapito delle testimonianze dirette dalle quali evincere che la pista Nord in cui era avvenuto il sinistro non era chiusa al pubblico al momento dell'occorso. Concludeva chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, il appellato fosse condannato al pagamento dei CP_1
lamentati danni patrimoniali e non patrimoniali con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costitutiva in giudizio il contestando Controparte_1
la fondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Con ordinanza collegiale del 22.10.2019 veniva ammessa CTU medico-legale al
3 fine di valutare i danni alla persona riportati dall'appellante.
Con ordinanza collegiale del 4.4.2022 atteso il mancato deposito della disposta consulenza tecnica, la Corte nominava un nuovo CTU in sostituzione del precedente professionista nominato.
In data 13.10.2022 veniva depositata l'espletata CTU medico-legale.
All'udienza collegiale del 3.4.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022 il procuratore di parte appellante precisava le conclusioni mediante note di trattazione scritta insistendo in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata lamentando il malgoverno della prova da parte del primo giudice avendo quest'ultimo fatto affidamento sulla testimonianza “de relato” resa da un solo teste di parte convenuta in assenza di elementi oggettivi di riscontro.
La doglianza merita condivisione.
E' principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la testimonianza “de relato” ha valore probatorio fortemente attenuato e può assurgere a valido elemento di prova solo quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie che concorrano a confermarne la credibilità (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/10/2020,
n.21568)
Nel caso di specie il testimone , dipendente del Testimone_1 Controparte_1
, ha dichiarato che tale addetto alla pista, gli avrebbe riferito che la “pista
[...] Per_1
Nord”, in cui si è verificato il sinistro il giorno dell'occorso, era chiusa al pubblico e che era stata apposta una rete elasticizzata con la scritta “chiusa al pubblico” (ADR: “Da
quanto mi è stato riferito dal Direttore di Pista, sig. , la posta Nord di Parte_2
Gambarie era chiusa”; ADR “Lo stesso mi ha riferito inoltre che vi era una rete elasticizzata con cartello scritto “Pista chiusa”;
4 Gli ulteriori elementi da quali trarre convincimento al fine di accreditare la superiore testimonianza de relato sarebbero rappresentati da un biglietto di accesso alla seggiovia versato in atti dall'attore e da uno scritto contenente le dichiarazioni di quest'ultimo e dell'amico Tes_2
Quanto al primo documento in esso viene riportata la scritta
[...]
” che, in sé, non appare conducente ai fini che Parte_3
ci occupano atteso che da tale dicitura non si evince che il biglietto potesse essere
Tes_ utilizzato solo dai pedoni, così come asserito dallo stesso teste in quanto quest'ultimo ha pure dichiarato che con quel biglietto si poteva giungere “Puntone Scirocco” dal quale poter imboccare sia la pista Nord, che la pista Sud oppure proseguire per altro impianto
(cfr. “Il biglietto consente di arrivare a “puntone Scirocco da dove si può scendere dalla pista
Nord e dalla pista Sud, oppure ancora proseguire con l'altro impianto…”) senza, però, precisare se anche la pista Sud (o altro impianto) fosse chiusa al pubblico per impraticabilità con l'ovvia conseguenza che, stante l'alternatività del percorso con altra pista, cade il dedotto di parte convenuta secondo cui la specifica “andata e ritorno” (con la seggiovia) fosse necessariamente appannaggio dei pedoni e non anche degli sciatori
(presumendo che costoro non si sarebbero avvalsi del “ritorno” in quanto avrebbero affrontato la discesa con gli sci e non con la seggiovia) posto che vi era la possibilità che lo sciatore si immettesse nella pista Sud scendendo con gli sci avendo pur sempre acquistato un biglietto “andata e ritorno” della seggiovia.
Il secondo documento consiste, invece, in una dichiarazione con la quale l'attore afferma di essere caduto sulla pista Nord “chiusa” versata in atti dall'ente convenuto e la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dallo stesso alla prima difesa utile (cfr. Pt_1
memorie 183, VI co. n.1 c.p.c.).
Invero, il teste , in sede di escussione, ha dichiarato di essere stato Testimone_3
lui ad apporre la firma dell' unitamente alla sua con al qualifica di “amico” (ADR Pt_1
“Ho firmato il documento allegato al fascicolo di parte convenuta mettendo sia la firma
sia la mia con le specificazione “Amico”) per poi aggiungere “tuttavia ricordo Parte_1
5 di aver firmato detto foglio in bianco …”
Il menzionato documento, tuttavia - nonostante il teste abbia avuto qualche titubanza riguardo al contenuto avendo altresì affermato “Preciso che potrebbe anche darsi
che sul foglio ci fosse scritto qualcosa, ma non penso che vi fosse scritto tutto quello che ora vedo …” - non può essere oltremodo valorizzato come elemento dirimente tenuto conto della giovanissima età del sottoscrittore, appena quattordicenne.
Di contro, si evidenzia che lo stesso teste ha dichiarato “Non vi era alcun Tes_2
segnale che indicasse che la pista era chiusa ed infatti anche altre persone la stavano percorrendo”, circostanza, questa, confermata dall'altro teste, , anch'esso Testimone_4
presente sui luoghi in occasione del sinistro, il quale riferiva: “Sono a conoscenza dei fatti
di causa in quanto mi ero recato a sciare insieme al sig. ed altro amico Persona_2 Tes_3
presso il complesso sciistico Gambarie d'Aspromonte”; … omissis … ADR “La pista
[...]
era aperta al pubblico non vi era alcun cartello che indicasse il divieto di accesso;
vi erano
anche altre persone intente a sciare”;
La concordanza delle deposizioni rese dai testi di parte attrice confermano le allegazioni di quest'ultima in ordine alla praticabilità della pista Nord del comprensorio sciistico in questione senza che fosse stato apposto alcun divieto di accesso di talché risulta indimostrato il fatto del danneggiato integrante il fortuito - da intendersi come condotta della vittima avente un'efficacia causale determinante dell'evento dannoso - quale prova liberatoria della responsabilità ascrivibile, ex art. 2051 c.c., in capo al
Comune di posto che la qualifica di custode dell'ente Controparte_1
appellato non risulta essere mai stata oggetto di contestazione da parte di quest'ultimo.
Ed invero, la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, bastando per la sua configurazione la prova da parte dell'attore del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno mentre il custode è tenuto a dare la prova liberatoria del caso fortuito, costituito da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, caratterizzato da inevitabilità ed imprevedibilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza che rilevi la diligenza o meno del custode
6 (ex multis Cassazione civile sez. III, 28/11/2023, n.33074).
Nel caso che ci occupa l'attore ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico poiché, atteso il rapporto di custodia tra la res ed il convenuto (per come sopra CP_1
detto), ha dimostrato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Sotto tale profilo il teste ha dichiarato “… era l'inverno del 2004 non Testimone_4
ricordo con precisione il giorno. Acquistato il biglietto il sig. insieme a me ed ad Pt_1
raggiungeva con la seggiovia la parte Nord e da lì iniziava a sciare. Effettuata la Tes_2
prima discesa, cadeva nella parte iniziale del tracciato. Preciso che l'andatura non era
veloce in quanto era da poco tempo che tutti noi avevamo iniziato a sciare”. ADR “Ho visto che il sig. “volava” sollevandosi da qualcosa. Successivamente mi sono reso conto Pt_1
che c'era una pietra quasi ricoperta interamente di neve che ha fatto da trampolino quando
il sig. vi è andato contro. Durante la discesa, essendoci avvallamenti sulla pista, la Pt_1
pietra non era visibile, anche perché su di essa vi era neve. La pista non era segnalata. Io e
l'altro amico ci siamo subiti avvicinati all' che lamentava forti dolori ad una gamba. Pt_1
Si sono avvicinate altre persone e sono intervenuti i soccorsi mediante una moto slitta e
poiché questa non è stata idonea al trasporto, sopraggiungeva un gatto delle nevi sul quale veniva caricato il sig. …omissis …”. Pt_1
Dello stesso tenore la deposizione del teste “Il giorno 1 febbraio 2004 mi Tes_2
sono recato con l'attore presso il complesso sciistico di Gambarie, abbiamo acquistato un
biglietto ed abbiamo raggiunto una pista, che non sapevo al momento essere la pista Nord.
Abbiamo iniziato la discesa allorché mi sono accorto che l'attore era caduto a terra e vi era
una roccia o, comunque, una pietra rialzata coperta di un sottile strato di neve e che a seguito dell'impatto era rimasta scoperta”; ADR “vi erano altre persone che stavano sciando ed
uno di questi si è subito fermato a soccorrerlo. ADR “la sporgenza non era segnalata” ADR
“Una persona presente è andata a chiedere i soccorsi che sono giunti dopo circa 10 minuti con una moto slitta. Resisi conto della impossibilità di portare a valle l'attore, con tale mezzo,
i soccorritori sono tornati indietro e sono nuovamente giunti con un gatto delle nevi, caricando a bordo l'attore che fino a quel momento, circa mezz'ora, è rimasto sulla neve;
7 …omissis…”
Il danno sofferto dall'appellante è stato poi accertato mediante apposita CTU medico legale - disposta da questa Corte d'Appello dapprima con ordinanza collegiale del 22.10.2019 e successivamente con ordinanza collegiale del 4.4.2022 (atteso il mancato deposito dell'elaborato da parte del primo consulente medico nominato) - che ha avuto modo di appurare la compatibilità delle lesioni subite dall' con la Pt_1
dinamica dell'evento traumatico.
Va dunque affermata la responsabilità del appellato ex art. 2051 c.c. per CP_1
il sinistro occorso all'appellante.
Il nominato CTU ha riscontrato che, a seguito dell'evento lesivo, residuano postumi invalidanti permanenti in capo al periziando nella misura del 15% ed una invalidità parziale assoluta per la durata di 125 giorni, del 75% per la durata di 30 giorni, del 50% per la durata di ulteriori 30 giorni e del 25% per la durata di giorni 32.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale va fatta applicazione delle vigenti Tabelle di Milano comprensive tanto del danno biologico quanto del danno morale che nel caso di specie è da ritenersi provato sulla base di presunzioni semplici tenuto conto dell'entità delle lesioni (c.d. macropermantenti) e della giovane età della vittima.
E pertanto, avuto riguardo alla età del danneggiato al momento del sinistro:
Età del danneggiato alla data del sinistro 15 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 2.763,15
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 856,58
Punto danno non patrimoniale € 3.619,73
P Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 125
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 32
8 Danno biologico risarcibile € 38.546,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 50.495,00
Invalidità temporanea totale € 12.375,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.227,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.485,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 792,00
Totale danno biologico temporaneo € 16.879,50
Totale generale: € 67.374,50
Non va liquidato il danno esistenziale in quanto non vi è riscontro di un impatto modificativo in peius con la vita quotidiana conseguente alle lesioni subite trattandosi di soggetto ben integrato nel sociale ed in assenza di evidenze contrarie così come non va riconosciuto alcun danno da perdita di capacità lavorativa atteso che il CTU ha rilevato che “In considerazione dell'attività lavorativa del soggetto, impiegato amministrativo, si
ritiene che i postumi permanenti riscontrati non incidano sulla capacità del periziando di produrre reddito”
L'appello va pertanto accolto ed in riforma della sentenza impugnata liquida, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore dell'appellante la somma di
€ 67.374,50, oltre interessi nella misura legale, da computarsi sulla somma di
€ 67.374,50 devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Per il principio della soccombenza e tenuto conto dell'unitarietà del giudizio nonché della bassa complessità della controversia, regolamenta le spese di lite come segue:
- condanna il , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite afferenti al primo grado che liquida in favore di in complessivi € 7.560,00 di cui € 508,00 per spese documentate ed € Parte_1
7.052,00 per compensi (oltre spese generali come per legge, Iva e Cpa se dovute) secondo i parametri minimi del DM n. 147/2022 previsti per lo scaglione di valore della
9 causa compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 (avuto riguardo al risarcimento accordato) così come di seguito specificati: € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase di istruzione/trattazione; € 2.127,00 per la fase decisionale;
- condanna il in persona del Sindaco Controparte_1
p.t. al pagamento delle spese di lite afferenti al secondo grado che liquida in favore di parte appellante in complessivi € 8.325,50 di cui € 1.165,50 per spese documentate ed
€ 7.160,00 per compensi (oltre accessori di legge) sulla base dei criteri sopra indicati, così di seguito specificati: € 1.489,00 per la fase di studio;
€ 956,00 per la fase introduttiva;
€ 2.163,00 per la fase di istruzione/trattazione; € 2.552,00 per la fase decisionale;
- pone a carico del le spese di CTU così Controparte_1
come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, udito il procuratore di parte appellante, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 495/2018 Rg. A.C. proposto da contro Persona_2 [...]
, così dispone: Controparte_1
1) Accoglie l'appello;
2) Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato al pagamento della somma di € 67.374,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui in parte motiva;
3) Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte appellata in € 7.560,00 (oltre accessori di legge) per il giudizio di primo grado ed € 8.325,50 (oltre accessori di legge) per il giudizio d'appello; pone a carico del le spese di C.t.u. così Controparte_1
come liquidate da separato decreto;
10 Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 3.1.2025.
Il Giudice Ausiliare estensore La Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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