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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 12 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5344/2019 R.G.
È comparso, per parte attrice, l'avv. Laura Saetti, per delega dell'avv. Carla Grillo, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per parte convenuta, l'avv. Antonino Fazio, per delega dell'avv. Daniele Fazio, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5344/2019 R.G., promossa da
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Carla Grillo;
Parte_1 C.F._1
attore contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Fazio. convenuta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
avente ad oggetto: assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21 agosto 2019, ha convenuto in giudizio Parte_1 la chiedendone la condanna al pagamento di € 12.397,50, in forza Controparte_1
del contratto di assicurazione polizza n. M29028107/04, a titolo di indennizzo per i danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 29 marzo 2017.
A fondamento della domanda svolta, l'attore ha dedotto: a) che, in detta data, mentre eseguiva un esercizio di allenamento della zona superiore del busto (pettorali) con l'utilizzo dei manubri, presso la propria palestra A.S.D. New Stratosferik Gym, sita in Messina, aveva accusato un forte dolore;
b) che si era recato presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Piemonte di Messina, a seguito del quale gli era stata diagnosticata una “distorsione spalla dx – altri e non specificati traumatismi di spalla e braccio”; c) che dopo una serie di visite, cure mediche e in seguito ad ulteriori accertamenti, gli era stata riscontrata una “lesione massiva del tendine del sovra spinato della spalla destra”, che aveva richiesto un intervento chirurgico, eseguito in data 15 settembre 2017, di
“riparazione funzionale cr spalla dx e Tenotomia Terapeutica CLB” per “rottura massiva cuffia dei rotatori spalla dx, tendinopatia degenerativa CLB”. L'attore ha, pertanto, chiesto la condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto per i danni subiti in forza della convenzione assicurativa n. M29028107/04 su polizza n. 761212398, stipulata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 gennaio 2020, si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande dell'attore.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla compagnia assicuratrice. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Per costante orientamento giurisprudenziale, la nullità di cui all'art. 164 c.p.c., per omissione o assoluta incertezza del petitum espresso nell'atto di citazione, ovvero per mancata esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, comporta una valutazione da parte del Giudice relativa all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto.
Tale interpretazione trova fondamento nella ratio della norma, che è quella di garantire il contraddittorio tra le parti e di permettere al convenuto di apprestare una ponderata difesa (cfr. ex multiis Cassazione civ., sez. III, 15 maggio 2013, n. 11751; Cassazione civ., S.U., 22 maggio 2012,
n. 8077).
Ebbene, ritiene il Giudice che nell'atto introduttivo del presente giudizio sia possibile rinvenire tanto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda (causa petendi), quanto la sufficiente indicazione del petitum. Dalla lettura dell'atto di citazione risulta sufficientemente individuata la domanda attorea, essendo state evidenziate in modo chiaro e specifico le ragioni poste a sostegno della pretesa per quel che riguarda l'esposizione dei fatti (in ordine al sinistro del 29 marzo 2017 che avrebbe causato gli allegati danni) e gli elementi di diritto che sono posti a fondamento della pretesa avanzata (in ordine al proprio diritto all'indennizzo assicurativo).
Tanto premesso, nel merito, la domanda attrice è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Va, in primo luogo, osservato che, in tema di onere probatorio nei rapporti tra danneggiato e la propria compagnia assicurativa, trova applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento
(ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
30.10.2001, n. 13533). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che nella materia dell'assicurazione contro i danni, laddove il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, incombe sul danneggiato ai sensi dell'art. 2697 c.c.
l'onere di provare la verificazione dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa ed il nesso di causalità tra il medesimo e il danno di cui viene chiesto il ristoro (cfr. Cass. Civ., sez. III, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
21.12.2017, n. 30656), specificando che tale onere probatorio resta immutato anche qualora l'assicuratore eccepisca l'esclusione della garanzia secondo i criteri normativi di interpretazione del contratto (cfr. Cass. Civ., sez. III, 02.04.2021, n. 9205, per la quale “in tema di assicurazione, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, costituendo essa una eccezione in senso lato”).
Alla luce della richiama giurisprudenza, la domanda attrice deve essere rigettata.
Va, infatti, rilevato che non ha adeguatamente provato l'esistenza dell'evento in Parte_1 forza del quale ha richiesto a il pagamento dell'indennizzo Controparte_1
assicurativo.
L'attore, infatti, ha allegato che avrebbe subito un danno a seguito del sinistro 29 marzo 2017, ma di tali circostanze l'attore non ha fornito prova, non emergendo che i danni lamentati siano stati diretta conseguenza del lamentato sinistro.
L'attore, infatti, non ha prodotto documentazione utile a verificare che l'evento del 29 marzo
2017 ha causato il danno di cui reclama il ristoro, né ha fornito sul punto prova testimoniale, la quale, ammessa con provvedimento del 2 febbraio 2023, è stata oggetto di rinuncia da parte dell'attore all'udienza del 12 aprile 2023 (allorquando la parte ha “rinunciato al teste non citato”) e all'udienza del 13 febbraio 2024 (allorquando la parte ha “rinunciato all'escussione dei testi ammessi”), con la conseguenza che non emerge prova che i danni lamentati siano conseguenza dell'evento assicurato, nonostante la specifica contestazione sul punto svolta dalla società convenuta (v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta: “non pare idonea a determinare una lesione tendinea la dinamica dell'evento (spinte con manubri nel corso di allenamento per pettorali), in assenza di preesistenti fatti degenerativi”).
Va, pertanto, evidenziato che non appare condivisibile la deduzione di parte attrice in ordine alla non contestazione dell'evento e del danno, considerato che la società convenuta ha espressamente contestato che i danni lamentati dall'attore possano ritenersi conseguenza del denunciato sinistro, sia, in ogni caso, alla luce del condivisibile orientamento giurisprudenziale per il quale “se il giudice ha ritenuto “contestato” uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte diretta a far valere
l'altrui pregressa “non contestazione” diventa inammissibile (Cass., Sez. 3, n. 4249 del
16/03/2012)” (Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, n. 27490).
Alla luce di quanto dedotto deve rigettarsi la domanda di parte attrice.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al
D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della causa e della natura del giudizio, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'attore deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti della compagnia di assicurazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
contro iscritta al n. 5344/2019 R.G., così provvede:
[...] Controparte_1
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di giudizio, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 12 giugno 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 12 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5344/2019 R.G.
È comparso, per parte attrice, l'avv. Laura Saetti, per delega dell'avv. Carla Grillo, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per parte convenuta, l'avv. Antonino Fazio, per delega dell'avv. Daniele Fazio, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5344/2019 R.G., promossa da
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Carla Grillo;
Parte_1 C.F._1
attore contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Fazio. convenuta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
avente ad oggetto: assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21 agosto 2019, ha convenuto in giudizio Parte_1 la chiedendone la condanna al pagamento di € 12.397,50, in forza Controparte_1
del contratto di assicurazione polizza n. M29028107/04, a titolo di indennizzo per i danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 29 marzo 2017.
A fondamento della domanda svolta, l'attore ha dedotto: a) che, in detta data, mentre eseguiva un esercizio di allenamento della zona superiore del busto (pettorali) con l'utilizzo dei manubri, presso la propria palestra A.S.D. New Stratosferik Gym, sita in Messina, aveva accusato un forte dolore;
b) che si era recato presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Piemonte di Messina, a seguito del quale gli era stata diagnosticata una “distorsione spalla dx – altri e non specificati traumatismi di spalla e braccio”; c) che dopo una serie di visite, cure mediche e in seguito ad ulteriori accertamenti, gli era stata riscontrata una “lesione massiva del tendine del sovra spinato della spalla destra”, che aveva richiesto un intervento chirurgico, eseguito in data 15 settembre 2017, di
“riparazione funzionale cr spalla dx e Tenotomia Terapeutica CLB” per “rottura massiva cuffia dei rotatori spalla dx, tendinopatia degenerativa CLB”. L'attore ha, pertanto, chiesto la condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto per i danni subiti in forza della convenzione assicurativa n. M29028107/04 su polizza n. 761212398, stipulata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 gennaio 2020, si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande dell'attore.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla compagnia assicuratrice. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Per costante orientamento giurisprudenziale, la nullità di cui all'art. 164 c.p.c., per omissione o assoluta incertezza del petitum espresso nell'atto di citazione, ovvero per mancata esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, comporta una valutazione da parte del Giudice relativa all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto.
Tale interpretazione trova fondamento nella ratio della norma, che è quella di garantire il contraddittorio tra le parti e di permettere al convenuto di apprestare una ponderata difesa (cfr. ex multiis Cassazione civ., sez. III, 15 maggio 2013, n. 11751; Cassazione civ., S.U., 22 maggio 2012,
n. 8077).
Ebbene, ritiene il Giudice che nell'atto introduttivo del presente giudizio sia possibile rinvenire tanto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda (causa petendi), quanto la sufficiente indicazione del petitum. Dalla lettura dell'atto di citazione risulta sufficientemente individuata la domanda attorea, essendo state evidenziate in modo chiaro e specifico le ragioni poste a sostegno della pretesa per quel che riguarda l'esposizione dei fatti (in ordine al sinistro del 29 marzo 2017 che avrebbe causato gli allegati danni) e gli elementi di diritto che sono posti a fondamento della pretesa avanzata (in ordine al proprio diritto all'indennizzo assicurativo).
Tanto premesso, nel merito, la domanda attrice è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Va, in primo luogo, osservato che, in tema di onere probatorio nei rapporti tra danneggiato e la propria compagnia assicurativa, trova applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento
(ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
30.10.2001, n. 13533). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che nella materia dell'assicurazione contro i danni, laddove il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, incombe sul danneggiato ai sensi dell'art. 2697 c.c.
l'onere di provare la verificazione dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa ed il nesso di causalità tra il medesimo e il danno di cui viene chiesto il ristoro (cfr. Cass. Civ., sez. III, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
21.12.2017, n. 30656), specificando che tale onere probatorio resta immutato anche qualora l'assicuratore eccepisca l'esclusione della garanzia secondo i criteri normativi di interpretazione del contratto (cfr. Cass. Civ., sez. III, 02.04.2021, n. 9205, per la quale “in tema di assicurazione, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, costituendo essa una eccezione in senso lato”).
Alla luce della richiama giurisprudenza, la domanda attrice deve essere rigettata.
Va, infatti, rilevato che non ha adeguatamente provato l'esistenza dell'evento in Parte_1 forza del quale ha richiesto a il pagamento dell'indennizzo Controparte_1
assicurativo.
L'attore, infatti, ha allegato che avrebbe subito un danno a seguito del sinistro 29 marzo 2017, ma di tali circostanze l'attore non ha fornito prova, non emergendo che i danni lamentati siano stati diretta conseguenza del lamentato sinistro.
L'attore, infatti, non ha prodotto documentazione utile a verificare che l'evento del 29 marzo
2017 ha causato il danno di cui reclama il ristoro, né ha fornito sul punto prova testimoniale, la quale, ammessa con provvedimento del 2 febbraio 2023, è stata oggetto di rinuncia da parte dell'attore all'udienza del 12 aprile 2023 (allorquando la parte ha “rinunciato al teste non citato”) e all'udienza del 13 febbraio 2024 (allorquando la parte ha “rinunciato all'escussione dei testi ammessi”), con la conseguenza che non emerge prova che i danni lamentati siano conseguenza dell'evento assicurato, nonostante la specifica contestazione sul punto svolta dalla società convenuta (v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta: “non pare idonea a determinare una lesione tendinea la dinamica dell'evento (spinte con manubri nel corso di allenamento per pettorali), in assenza di preesistenti fatti degenerativi”).
Va, pertanto, evidenziato che non appare condivisibile la deduzione di parte attrice in ordine alla non contestazione dell'evento e del danno, considerato che la società convenuta ha espressamente contestato che i danni lamentati dall'attore possano ritenersi conseguenza del denunciato sinistro, sia, in ogni caso, alla luce del condivisibile orientamento giurisprudenziale per il quale “se il giudice ha ritenuto “contestato” uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte diretta a far valere
l'altrui pregressa “non contestazione” diventa inammissibile (Cass., Sez. 3, n. 4249 del
16/03/2012)” (Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, n. 27490).
Alla luce di quanto dedotto deve rigettarsi la domanda di parte attrice.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al
D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della causa e della natura del giudizio, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'attore deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti della compagnia di assicurazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
contro iscritta al n. 5344/2019 R.G., così provvede:
[...] Controparte_1
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di giudizio, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 12 giugno 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli