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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/02/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 12656del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, trattenuto in decisione all'udienza 2.12.2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Gennaro giusta Parte_1
delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Duccio Galimberti
n. 27.
- ATTRICE -
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato
[...]
e difeso dall'avv. Monica Viarengo ed elettivamente domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci
de' Caloboli n°20/E, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, come da procura in atti;
- CONVENUTO -
OGGETTO: opposizione decreto rilascio alloggio RP
CONCLUSIONI: come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto Parte_2
opposizione al decreto di rilascio n. prot 755 del 9.01.2020, emesso dall' del Comune di CP_1 Roma con il quale le è stato intimato il rilascio dell'immobile sito in Roma di Via Tor de Schiavi
n. 253, in quanto occupato senza titolo.
A fondamento della domanda l'attrice ha ritenuto sussistente, in via pregiudiziale, la giurisdizione ordinaria in luogo di quella amministrativa;
l'illegittimità del decreto per difetto di motivazione idonea a giustificare l'occupazione senza titolo dell'alloggio di cui l' CP_1
dichiara di essere il soggetto proprietario dell'alloggio, in assenza di indicazioni specifiche circa la proprietà o gli atti e i titoli comprovanti il supposto diritto;
- difetto di sottoscrizione dell'atto da soggetto privo di potere e, conseguente disapplicazione dell'atto per l'inapplicabilità del DPR n. 1035/1972 all' - violazione degli artt Controparte_1
CP_ 7, 10 e 11 della Legge 241/90 per aver l' di Roma adottato il provvedimento senza la partecipazione del destinatario con lesione del diritto di difesa;
- omessa indicazione dei termini di impugnazioni ex art. 3 Legge 241/90 con lesione del diritto di difesa;
- tutela dell'affidamento a permanere nell'alloggio, con riconoscimento del diritto acquisito a permanere nell'immobile, non avendo posto in essere nessuna occupazione abusiva né mai è
stata contestata alcuna irregolarità ;
Si è costituita in giudizio l che esponeva che l'immobile in questione veniva CP_1
formalmente assegnato a persona sola, la quale stipulava il contratto di Controparte_2
locazione dell'alloggio, a seguito del provvedimento di assegnazione del Comune di Roma
D.D. 34 del 28.11.2000; nel 2019, la nipote, delegata della legittima CP_3
assegnataria, comunicava di voler riconsegnare l'alloggio per il giorno 22.3.2019; che l'immobile veniva reimmesso nella disponibilità dell'Ente gestore, il quale comunicava al la disponibilità del medesimo ad essere riassegnato all'avente titolo CP_1
individuato attraverso la graduatoria del Bando 2000 ai sensi degli artt. 9, co. 4 e 12, r.r. n.
2/2000; che, nel rispetto della normativa di riferimento e della graduatoria, l'alloggio veniva assegnato a con D.D. n. 408 del 1.04.2019; che in corso di consegna, Parte_3
veniva accertata che l'alloggio era stato occupato abusivamente da , Parte_1
dalla figlia e da altri due figli minori e , come risulta CP_4 Per_1 Persona_2
dal verbale di accertamento della Polizia Roma Capitale;
che l'ufficio provvedeva ad inoltrare alla figlia diffida (prot. 30529 del 30.04.2019 e prot. 30529 del CP_4
30.04.2019) per il rilascio dell'immobile ai sensi degli artt. 11 e 18, co. 12 del DPR
1035/1972; che presentava denuncia di reato nei confronti di e della Parte_1
figlia in considerazione di quanto disposto dall'art. 15, comma 1 della L.R. CP_4
n. 12/1999 e dal combinato disposto degli artt. 633 e 639-bis c.; che attrice riscontrava la diffida con controdeduzioni, giustificando la propria presenza nell'alloggio per un grave stato di necessità in quanto si trovava al nono mese di gravidanza e con tre figli da mantenere.
Tanto esposto chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché dichiarare l'inammissibilità delle domande di parte attrice per la mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa, la carenza di interesse di parte attrice e nel merito dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di opposizione avverso il decreto di rilascio.
2 – L'opponente afferma di aver diritto a conservare il godimento dell'alloggio RP , via di
Via Tor de Schiavi n. 253, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 12/99 ed in ultimo per la presentazione della domanda in sanatoria prevista dalla L.R. n. 1/2020.
2.1 - Va premesso che è demandato al giudice ordinario di accertare esclusivamente il diritto soggettivo vantato dall'attrice, senza verificare la legittimità formale del provvedimento emesso (v. Cass. SS. UU. n°9647.2001) qualora l'occupante, contestando il diritto al rilascio faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio”; conf. Cass.
SS. UU. n°3389.2002; Cass. SS. UU. n°1731.2005).
In tema di giurisdizione (v. Cass. SS. UU. n°9647.2001) : l'azione proposta contro l'ordine di
rilascio dell'immobile per occupazione senza valido titolo, reso dal presidente dell'Istituto
dell'Istituto autonomo case popolari ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035,
spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto
di giurisdizione (e non del disposto dell'art. 11, tredicesimo comma, dello stesso d.P.R.,
riguardante esclusivamente il caso dell'opposizione avverso il decreto di decadenza dall'assegnazione) qualora l'occupante, contestando il diritto al rilascio azionato dall'Istituto,
faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio”; conf. Cass.
SS. UU. n°3389.2002; Cass. SS. UU. n°1731.2005).
In altri termini, secondo il criterio del petitum sostanziale che regola il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, deve predicarsi che a fronte del Decreto Parte_4
di Rilascio dell'alloggio emesso dell' abbia contrapposto il suo diritto soggettivo CP_1
(perfetto) a conservare la detenzione dell'alloggio medesimo.
Non rientra nel potere del giudice (né ordinario, né amministrativo) di acclarare la sussistenza delle condizioni ex ante previste dalla normativa regionale, per l'accesso al servizio di assistenza alloggiativa, né di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio dei poteri autoritativi demandatile dalla legge (DPR n°1035.1972, artt. 1 e 11, L. R. n°12/1999, art. 4).
3 - L'attrice ha prospettato di aver diritto al godimento dell'alloggio prospettando la sua posizione di donna sola e madre di tre figli minori senza produrre alcun documento idoneo a dimostrare la legittimità della detenzione dell'alloggio oggetto di causa, oltre che la presentazione della sanatoria ai sensi della L.R. del Lazio n. 1/2020.
In termini normativi, l'art. 12 della L.R. del Lazio n. 12/99, nel disciplinare le modalità del
“Subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblicata destinati
all'assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare”, richiama l'art. 11, comma 5 della medesima Legge con la sola finalità di individuare i soggetti che possano essere ricompresi nella nozione di nucleo familiare.
La previsione normativa regionale non legittima il diritto al subentro a tutti i soggetti legati da un vincolo di parentela con il legittimo assegnatario, ma, mediante l'utilizzo della locuzione
“originariamente assegnatario o ampliato”, circoscrive la possibilità di poter usufruire del diritto ai soggetti facenti parte del nucleo familiare dell'assegnatario (all'art. 11 comma 5),
indicati dallo stesso al momento della sottoscrizione del contratto o a seguito di ampliamento,
mediante la presentazione d'istanza all'ente gestore a cui è rimessa la verifica dei requisiti.
Le modifiche apportate dalla L.R. 10 agosto 2016, n. 12 hanno esteso il diritto al subentro anche a soggetti conviventi con l'assegnatario, componenti il nucleo familiare, purché regolarmente dichiarate all'ente pubblico gestore al momento dell'assegnazione, ovvero entrate successivamente, a comporre ed ampliare l'originario nucleo familiare ( in tal senso Cass. n.
34161/2019 e Ord. 11238/2017). Tale ampliamento non opera in modo automatico con una mera dichiarazione di convivenza da parte dell'assegnatario, peraltro in specie mai intervenuta,
ma - al contrario - solo a seguito di un provvedimento espresso da parte dell'ente gestore
( ) e solo se preventivamente richiesto ed autorizzato. CP_1
Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita dalla , al contrario la Parte_1
documentazione prodotta dall' di Roma attesta l'immissione dell'alloggio nella CP_1
disponibilità dell'Ente gestore, dopo la riconsegna (all. n. 4), e la successiva assegnazione a con D.D. n. 408 del 1.04.2019 (all. n. 6), secondo la procedura pubblica della Parte_3
graduatoria del Bando 2000 ai sensi degli artt. 9, comma 4 e 12, L.R.. n. 2/2000 (all. n. 5).
L'occupazione abusiva da parte dell'attrice è avvenuta nella fase di consegna al legittimo assegnatario come accertato dalla Polizia di Roma Capitale (all. n. 7).
Quanto alla presentazione dell'istanza in sanatoria ex L.R. n. 1/2020 nell'assegnazione dell'alloggio, la stessa non rileva ai fini della domanda, atteso che l'oggetto del presente giudizio attiene al diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio in questione e non al diritto alla sanatoria, della quale l'attrice potrà beneficiarne, eventualmente, con provvedimenti dell' . CP_1
I motivi non esaminati restano assorbiti.
Le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
- Rigetta la domanda e, per l'effetto, conferma il decreto di rilascio;
- Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 12656del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, trattenuto in decisione all'udienza 2.12.2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Gennaro giusta Parte_1
delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Duccio Galimberti
n. 27.
- ATTRICE -
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato
[...]
e difeso dall'avv. Monica Viarengo ed elettivamente domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci
de' Caloboli n°20/E, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, come da procura in atti;
- CONVENUTO -
OGGETTO: opposizione decreto rilascio alloggio RP
CONCLUSIONI: come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto Parte_2
opposizione al decreto di rilascio n. prot 755 del 9.01.2020, emesso dall' del Comune di CP_1 Roma con il quale le è stato intimato il rilascio dell'immobile sito in Roma di Via Tor de Schiavi
n. 253, in quanto occupato senza titolo.
A fondamento della domanda l'attrice ha ritenuto sussistente, in via pregiudiziale, la giurisdizione ordinaria in luogo di quella amministrativa;
l'illegittimità del decreto per difetto di motivazione idonea a giustificare l'occupazione senza titolo dell'alloggio di cui l' CP_1
dichiara di essere il soggetto proprietario dell'alloggio, in assenza di indicazioni specifiche circa la proprietà o gli atti e i titoli comprovanti il supposto diritto;
- difetto di sottoscrizione dell'atto da soggetto privo di potere e, conseguente disapplicazione dell'atto per l'inapplicabilità del DPR n. 1035/1972 all' - violazione degli artt Controparte_1
CP_ 7, 10 e 11 della Legge 241/90 per aver l' di Roma adottato il provvedimento senza la partecipazione del destinatario con lesione del diritto di difesa;
- omessa indicazione dei termini di impugnazioni ex art. 3 Legge 241/90 con lesione del diritto di difesa;
- tutela dell'affidamento a permanere nell'alloggio, con riconoscimento del diritto acquisito a permanere nell'immobile, non avendo posto in essere nessuna occupazione abusiva né mai è
stata contestata alcuna irregolarità ;
Si è costituita in giudizio l che esponeva che l'immobile in questione veniva CP_1
formalmente assegnato a persona sola, la quale stipulava il contratto di Controparte_2
locazione dell'alloggio, a seguito del provvedimento di assegnazione del Comune di Roma
D.D. 34 del 28.11.2000; nel 2019, la nipote, delegata della legittima CP_3
assegnataria, comunicava di voler riconsegnare l'alloggio per il giorno 22.3.2019; che l'immobile veniva reimmesso nella disponibilità dell'Ente gestore, il quale comunicava al la disponibilità del medesimo ad essere riassegnato all'avente titolo CP_1
individuato attraverso la graduatoria del Bando 2000 ai sensi degli artt. 9, co. 4 e 12, r.r. n.
2/2000; che, nel rispetto della normativa di riferimento e della graduatoria, l'alloggio veniva assegnato a con D.D. n. 408 del 1.04.2019; che in corso di consegna, Parte_3
veniva accertata che l'alloggio era stato occupato abusivamente da , Parte_1
dalla figlia e da altri due figli minori e , come risulta CP_4 Per_1 Persona_2
dal verbale di accertamento della Polizia Roma Capitale;
che l'ufficio provvedeva ad inoltrare alla figlia diffida (prot. 30529 del 30.04.2019 e prot. 30529 del CP_4
30.04.2019) per il rilascio dell'immobile ai sensi degli artt. 11 e 18, co. 12 del DPR
1035/1972; che presentava denuncia di reato nei confronti di e della Parte_1
figlia in considerazione di quanto disposto dall'art. 15, comma 1 della L.R. CP_4
n. 12/1999 e dal combinato disposto degli artt. 633 e 639-bis c.; che attrice riscontrava la diffida con controdeduzioni, giustificando la propria presenza nell'alloggio per un grave stato di necessità in quanto si trovava al nono mese di gravidanza e con tre figli da mantenere.
Tanto esposto chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché dichiarare l'inammissibilità delle domande di parte attrice per la mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa, la carenza di interesse di parte attrice e nel merito dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di opposizione avverso il decreto di rilascio.
2 – L'opponente afferma di aver diritto a conservare il godimento dell'alloggio RP , via di
Via Tor de Schiavi n. 253, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 12/99 ed in ultimo per la presentazione della domanda in sanatoria prevista dalla L.R. n. 1/2020.
2.1 - Va premesso che è demandato al giudice ordinario di accertare esclusivamente il diritto soggettivo vantato dall'attrice, senza verificare la legittimità formale del provvedimento emesso (v. Cass. SS. UU. n°9647.2001) qualora l'occupante, contestando il diritto al rilascio faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio”; conf. Cass.
SS. UU. n°3389.2002; Cass. SS. UU. n°1731.2005).
In tema di giurisdizione (v. Cass. SS. UU. n°9647.2001) : l'azione proposta contro l'ordine di
rilascio dell'immobile per occupazione senza valido titolo, reso dal presidente dell'Istituto
dell'Istituto autonomo case popolari ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035,
spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto
di giurisdizione (e non del disposto dell'art. 11, tredicesimo comma, dello stesso d.P.R.,
riguardante esclusivamente il caso dell'opposizione avverso il decreto di decadenza dall'assegnazione) qualora l'occupante, contestando il diritto al rilascio azionato dall'Istituto,
faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio”; conf. Cass.
SS. UU. n°3389.2002; Cass. SS. UU. n°1731.2005).
In altri termini, secondo il criterio del petitum sostanziale che regola il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, deve predicarsi che a fronte del Decreto Parte_4
di Rilascio dell'alloggio emesso dell' abbia contrapposto il suo diritto soggettivo CP_1
(perfetto) a conservare la detenzione dell'alloggio medesimo.
Non rientra nel potere del giudice (né ordinario, né amministrativo) di acclarare la sussistenza delle condizioni ex ante previste dalla normativa regionale, per l'accesso al servizio di assistenza alloggiativa, né di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio dei poteri autoritativi demandatile dalla legge (DPR n°1035.1972, artt. 1 e 11, L. R. n°12/1999, art. 4).
3 - L'attrice ha prospettato di aver diritto al godimento dell'alloggio prospettando la sua posizione di donna sola e madre di tre figli minori senza produrre alcun documento idoneo a dimostrare la legittimità della detenzione dell'alloggio oggetto di causa, oltre che la presentazione della sanatoria ai sensi della L.R. del Lazio n. 1/2020.
In termini normativi, l'art. 12 della L.R. del Lazio n. 12/99, nel disciplinare le modalità del
“Subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblicata destinati
all'assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare”, richiama l'art. 11, comma 5 della medesima Legge con la sola finalità di individuare i soggetti che possano essere ricompresi nella nozione di nucleo familiare.
La previsione normativa regionale non legittima il diritto al subentro a tutti i soggetti legati da un vincolo di parentela con il legittimo assegnatario, ma, mediante l'utilizzo della locuzione
“originariamente assegnatario o ampliato”, circoscrive la possibilità di poter usufruire del diritto ai soggetti facenti parte del nucleo familiare dell'assegnatario (all'art. 11 comma 5),
indicati dallo stesso al momento della sottoscrizione del contratto o a seguito di ampliamento,
mediante la presentazione d'istanza all'ente gestore a cui è rimessa la verifica dei requisiti.
Le modifiche apportate dalla L.R. 10 agosto 2016, n. 12 hanno esteso il diritto al subentro anche a soggetti conviventi con l'assegnatario, componenti il nucleo familiare, purché regolarmente dichiarate all'ente pubblico gestore al momento dell'assegnazione, ovvero entrate successivamente, a comporre ed ampliare l'originario nucleo familiare ( in tal senso Cass. n.
34161/2019 e Ord. 11238/2017). Tale ampliamento non opera in modo automatico con una mera dichiarazione di convivenza da parte dell'assegnatario, peraltro in specie mai intervenuta,
ma - al contrario - solo a seguito di un provvedimento espresso da parte dell'ente gestore
( ) e solo se preventivamente richiesto ed autorizzato. CP_1
Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita dalla , al contrario la Parte_1
documentazione prodotta dall' di Roma attesta l'immissione dell'alloggio nella CP_1
disponibilità dell'Ente gestore, dopo la riconsegna (all. n. 4), e la successiva assegnazione a con D.D. n. 408 del 1.04.2019 (all. n. 6), secondo la procedura pubblica della Parte_3
graduatoria del Bando 2000 ai sensi degli artt. 9, comma 4 e 12, L.R.. n. 2/2000 (all. n. 5).
L'occupazione abusiva da parte dell'attrice è avvenuta nella fase di consegna al legittimo assegnatario come accertato dalla Polizia di Roma Capitale (all. n. 7).
Quanto alla presentazione dell'istanza in sanatoria ex L.R. n. 1/2020 nell'assegnazione dell'alloggio, la stessa non rileva ai fini della domanda, atteso che l'oggetto del presente giudizio attiene al diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio in questione e non al diritto alla sanatoria, della quale l'attrice potrà beneficiarne, eventualmente, con provvedimenti dell' . CP_1
I motivi non esaminati restano assorbiti.
Le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
- Rigetta la domanda e, per l'effetto, conferma il decreto di rilascio;
- Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Eleonora Montesano