TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/12/2025, n. 6226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6226 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. AB SI GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 14029/2023 promossa da
, in proprio nonché quale erede di e di Parte_1 Persona_1 Per_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Locatelli Emanuele;
[...]
-ATTORE- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e , in Controparte_2 persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Venezia;
-CONVENUTI-
e contro in persona del pro Controparte_3 Controparte_4 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Venezia;
-CONVENUTA-
Oggetto: usucapione.
Il procuratore di parte attrice all'udienza del 13.11.2025 ha precisato che “conclude come da prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e in via istruttoria come da memorie successive”.
Con prima memoria chiedeva:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare che la parte attrice è divenuta proprietaria a titolo originario, per successione e/o usucapione dei beni immobili situati in Venezia, Isola di Murano, distinti catastalmente con il
Foglio 51, Particella 25 del Catasto Terreni, nonché degli edifici (e relativi ampliamenti)
1 qualificati catastalmente come enti urbani con le Particelle dal n. 543 al n. 550, ricomprese all'interno dell'area medesima (Originariamente distinti con il Foglio 3, Particelle 23, 24 e 25 del
Catasto Terreni).
Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio”.
L'Avvocatura dello Stato di Venezia per parti convenute Controparte_1
e all'udienza del 13.11.2025 ha
[...] Controparte_2 precisato che “conclude come da comparsa di costituzione e risposta” e così:
“Rigettarsi le domande attoree, siccome inammissibile ed infondate, con rifusione dei compensi professionali”.
L'Avvocatura dello Stato di Venezia per parte convenuta Controparte_3 all'udienza del 13.11.2025 ha precisato che “conclude come da comparsa di costituzione e risposta”
e così:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezionale disattesa:
- Previo accertamento della nullità della citazione per erronea indicazione del termine di comparizione e della notifica dell'atto stesso per i motivi esposti, in caso di corretta riproposizione della domanda, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
per le ragioni esposte in narrativa e comunque Controparte_3 respingere ogni domanda che risultasse proposta nei suoi confronti;
- Con rifusione delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 27.9.2023, il sig. instaurava il presente giudizio, Parte_1 rappresentando di agire in proprio nonché quale erede universale del proprio padre, sig. Per_1
, e della propria madre, sig.ra
[...] Persona_2
L'attore precisava innanzi tutto che il presente giudizio sarebbe stato introdotto “in via pregiudiziale e preliminare” rispetto a un ricorso in sede amministrativa ex art. 8 D.P.R. 1199/1971 avverso l'ordinanza di rilascio notificatagli il 30.5.2023, avente ad oggetto «l'abitazione, nonché sede lavorativa ed i terreni agricoli ormai divenuti di proprietà a titolo originario (per usucapione
e/o successione) dell'odierno attore, censiti al Catasto del Comune di Venezia (Sez. Murano) al
Foglio 51, particella 25 e particelle dalla n. 543 alla n. 550, c.d. “Compendio ex Batteria
Antiaerea”».
Quanto alla c.d. duplicità della tutela, il sig. attore osservava che se, da un lato, il G.A. non potrebbe accertare l'usucapione ai fini dell'illegittimità del provvedimento di rilascio, dall'altro egli avrebbe comunque un interesse autonomo all'accertamento del proprio diritto soggettivo, a prescindere dall'annullamento dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo.
2 Sui beni oggetto della propria domanda, quindi, parte attrice precisava che:
- originariamente sarebbero stati ricompresi nel demanio pubblico dello Stato, ramo Difesa Marina;
- sarebbero stati oggetto di sdemanializzazione giusta decreto del 6.6.1958 (pubbl. in G.U.R.I. il
12.7.1958), con conseguente passaggio al patrimonio disponibile dello Stato.
Quanto, poi, alla “detenzione (rectius possesso) dei beni da parte della famiglia ”, parte Pt_1 attrice la attribuiva dapprima al proprio nonno, sig. , facendola risalire già agli anni Persona_3
40/50 del secolo scorso (v. coltivazione di terreni, residenza nel compendio, ristrutturazione dell'immobile) e deduceva, quanto al titolo giuridico del sig. , che il primo atto di Persona_3
“concessione” sottoscritto dal medesimo risalirebbe al 1973.
A chiarimento dell'ultima allegazione, l'attore deduceva che gli avrebbe Controparte_1 fornito copia di ulteriori atti di “concessione” da parte di Intendenza di Finanza, in favore del sig.
, relativi al periodo 1955-1973. Persona_3
Si doleva, però, che gli stessi presenterebbero talune criticità, quali: la redazione con finalità retroattiva, di “sanatoria”; la mancanza di registrazione a protocollo e, pertanto, di data certa;
il difetto di sottoscrizione da parte del sig. , salvo che per quello inerente il periodo Persona_3
1.1.1973-31.12.1978 (“anch'esso con finalità parzialmente retroattive”).
Il sig. , figlio del sig. e padre del sig. attore, avrebbe poi iniziato a Persona_1 Persona_3 utilizzare l'immobile oggi censito al n. 545 per la produzione di vetro artistico artigianale all'inizio degli anni '50 mentre i restanti immobili sarebbero stati utilizzati come rifugio dai profughi istriani nel c.d. ”. Controparte_5
Successivamente: il sig. avrebbe conosciuto e poi sposato la sig.ra (il Persona_1 Persona_2
26.3.1951); nel 1952 e nel 1955 sarebbero nati l'attore, sig. , e sua sorella, sig.ra Parte_1
; nel 1960 i coniugi e i figli sarebbero emigrati mentre il sig. Persona_4 Persona_5 Per_3 avrebbe continuato a vivere e a disporre degli immobili;
nel 1975 i coniugi
[...]
e i figli sarebbero rientrati in Italia e, nello stesso anno, sarebbero stati avviati Persona_5 lavori di ristrutturazione sugli immobili, a fini residenziali, proseguiti fino al 1985, nonché riavviata l'attività di produzione di vetro artigianale.
Sul proseguo dei rapporti con la pubblica amministrazione, visto lo «ultimo (apparentemente
l'unico) atto di “concessione” sottoscritto dal sig. », l'attore rappresentava che: Persona_3
- prima della relativa scadenza sarebbe pervenuta una nota dall'Ufficio Registro di Venezia (prot. n.
5711 del 28.10.1978) con cui veniva comunicata, con decorrenza dal 1.11.1978, la sottoposizione della concessione all'equo canone, in misura da comunicarsi con successivo avviso di notifica;
- a seguito della scadenza dell'atto di “concessione” (avvenuta il 31.12.1978) e del decesso del sig.
, l'amministrazione non avrebbe dato seguito al menzionato aggiornamento del Persona_3
3 canone né avrebbe rinnovato la concessione;
- nel 1984, l avrebbe intimato il pagamento di «cifre iperboliche a titolo di Controparte_6
“conguaglio canone” al presunto fine di regolarizzare una concessione che, in realtà, non era mai stata stipulata» e, sul punto, il sig. attore provvedeva a contestare la pretesa, sia nell'an che nel quantum;
- intimazioni analoghe a quelle del 13.3.1984 e del 24.5.1984 di cui supra, sarebbero pervenute anche nel 1987, 1990, 1993, 1999 e, da ultimo, tra il 2021 e il 2023 e non sarebbero state adempiute da parte degli intimati, sig.ri e;
Persona_1 Parte_1
- l'amministrazione non avrebbe compiuto atti di rivendica idonei a interrompere il decorso del termine per l'usucapione quantomeno fino al 30.5.2023, data in cui avrebbe Controparte_1 notificato l'ordinanza di rilascio citata nei confronti del sig. attore e di suo figlio, sig.
[...]
Persona_6
- il 27.1.2021, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo avrebbe dichiarato l'interesse culturale del compendio.
Previa contestazione della legittimità degli atti amministrativi e precisata l'intenzione di proporre autonoma impugnazione avverso gli stessi, l'attore insisteva per la disapplicazione degli stessi nel procedimento de quo, ad opera del G.O..
Nel merito delle proprie ragioni, quindi, il sig. ripercorreva i requisiti necessari Parte_1 per l'acquisto a titolo originario della proprietà di un bene ex artt. 1158 ss c.c. e provvedeva ad argomentare sui medesimi.
Sull'usucapibilità dei beni, parte attrice:
- ribadiva che i beni sarebbero stati oggetto di sdemanializzazione, con conseguente attribuzione al patrimonio disponibile dello Stato;
- avverso quanto allegato stragiudizialmente da in punto di applicabilità degli Controparte_1 artt. 10, primo comma, e 12, settimo comma, d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in combinato disposto con l'art. 822, secondo comma, c.c., replicava che:
a. il termine per l'usucapione sarebbe maturato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs.
42/2004;
b. l'interesse culturale sarebbe stato dichiarato solo il 27.1.2021;
c. i beni rimarrebbero usucapibili, vista l'illegittimità del relativo provvedimento (v. auspicati annullamento in sede amministrativa e disapplicazione nel giudizio de quo).
Concludeva, sul punto, rinnovando le proprie doglianze avverso gli atti amministrativi e dolendosi della condotta della pubblica amministrazione (v. inosservanza degli artt. 14 e 15 d.lgs. 42/2004 e mancata autorizzazione all'accesso alla documentazione).
4 Sull'immunità dello “acquisto della detenzione” dai vizi della violenza e della clandestinità, parte attrice ne sosteneva:
- il carattere pacifico, considerato che, alla fine degli anni '70, quando il sig. attore e i genitori si sarebbero trasferiti nel compendio, i beni sarebbero già stati nella disponibilità del sig. Per_3
[...]
- l'assenza di clandestinità, considerate le dichiarazioni di residenza o le sedi legali stabilite presso gli immobili di cui in causa, provvedendo quindi a precisarle.
Sul possesso uti dominus, parte attrice argomentava:
- quanto al proprio nonno, sig. , ritenendo che sarebbe ravvisabile già dalla fine Persona_3 della Seconda Guerra Mondiale, pure vista la documentazione di e un Controparte_1 contratto di “affittanza”, del sig. in favore di soggetti terzi, della fabbrica per la produzione del vetro artigianale per il periodo 1.6.1974-31.12.1975;
- ritenendo che, anche laddove dovesse essere ravvisata la detenzione da parte del sig. Per_3
il sig. avrebbe svolto interversione del possesso mediante l'esecuzione di
[...] Persona_1 lavori di ristrutturazione degli immobili e la loro destinazione all'uso abitativo e produttivo per il periodo 1975-1985;
- quanto a se stesso, il sig. attore asseriva che, a seguito del decesso del padre (18.3.1985), egli avrebbe continuato a possedere il compendio immobiliare e argomentava sul punto, anche mediante produzione documentale a supporto delle proprie allegazioni.
Sul tempo necessario all'usucapione, parte attrice sosteneva applicarsi l'art. 1159 bis, primo e quarto comma, c.c., ritenendo che si tratterebbe di usucapione speciale per la piccola proprietà contadina che richiederebbe il decorso di 15 anni.
Quanto a tale allegazione, il sig. argomentava: Parte_1
- sul limite reddituale di riferimento, così riferendosi a quello catastale dato dal reddito domenicale ex art. 2 L. 346/1976;
- sulla qualificazione urbanistica del terreno, ritenendo che il “verde privato” sarebbe compatibile con l'uso agricolo svolto dal proprio nonno prima e dalla coltivazione diretta a cura dei relativi discendenti, a fini personali, dal 1978 in poi;
- sulla decorrenza del termine per l'usucapione, distinguendo tra 2 possibili scenari a seconda dell'accertamento del possesso uti dominus del compendio già da parte del sig. o Persona_3 della sua prosecuzione (o interversione) del possesso da parte del sig. . Persona_1
Il sig. argomentava poi in favore dell'avvenuta usucapione per l'ipotesi di Parte_1 adozione del termine ordinario (v. “l'usucapione sarebbe maturata il giorno 1/1/1999, quindi comunque prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 42/2004”), precisando le circostanze rilevanti
5 per l'individuazione del dies a quo del termine ventennale.
Sulla mancata rivendicazione del bene, parte attrice sosteneva che le intimazioni di pagamento a titolo di “conguaglio canoni” o di “indennità per occupazione senza titolo” succedutesi nel tempo non integrerebbero atti idonei all'interruzione della decorrenza del termine per l'usucapione giacché non sarebbero atti concretamente destinati al recupero del possesso da parte del proprietario.
A conclusione del proprio atto introduttivo, il sig. attore argomentava in favore della disapplicazione degli atti amministrativi e, in particolare, si doleva dell'illegittimità della dichiarazione di interesse culturale del 27.1.2021 (v. richiamo al potere di disapplicazione del G.O.)
e dell'ordine di rilascio (v. prospettazione di un'eventuale istanza cautelare in corso di causa per il mantenimento o la reintegrazione del possesso).
Infine, l'attore chiariva che nella procedura amministrativa egli avrebbe potuto chiedere la sospensione dei provvedimenti impugnati (in particolare dell'ordinanza di rilascio) per ragioni di legittimità “diverse ed ulteriori rispetto la proprietà del bene in capo al sig. ”, Parte_1 pur auspicando che “l'amministrazione desista spontaneamente o si raggiunga medio tempore un accordo per mantenere inalterato lo status quo per il tempo del giudizio, senza che ciò comporti pregiudizio per le rispettive posizioni processuali”.
Con nota di deposito del 6.12.2023, parte attrice produceva il verbale negativo del procedimento di mediazione e la prova della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti delle controparti processuali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.1.2024, Controparte_1
e davano innanzi tutto atto che la loro
[...] Controparte_2 costituzione avrebbe sanato il vizio della vocatio in ius per l'erronea indicazione del termine di costituzione.
In punto di fatto, le PPAA convenute provvedevano all'individuazione del compendio immobiliare oggetto della domanda attorea, precisandone i riferimenti catastali, il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato con decreto del 6.6.1958 (pubbl. in G.U.R.I. il 12.7.1958)
e la dichiarazione di interesse culturale, con conseguente assoggettamento alle previsioni del d.lgs. 42/2004.
Parti convenute provvedevano quindi a illustrare i rapporti con i sig.ri e così: Per_3
- allegavano gli atti con cui sarebbero stati assentiti in concessione al sig. i terreni e Persona_3
i fabbricati del compendio, sia anteriormente che successivamente alla sdemanializzazione dello stesso;
- precisavano che, a seguito della scadenza dell'ultimo rapporto concessorio con il nonno dell'odierno attore (per il periodo 1.1.1973-31.12.1978), il sig. avrebbe chiesto Persona_1
6 all'amministrazione finanziaria l'intestazione nei propri confronti dei canoni e della nuova concessione (v. missiva del 28.3.1984) e pure che, all'esito di una richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione inoltratagli dall'amministrazione, il sig. avrebbe chiesto la rateizzazione dell'importo, con l'impegno a corrispondere il canone in misura regolare dal 1.1.1985
(v. missiva del 19.6.1984);
- allegavano che non risulterebbe essere stato sottoscritto alcun ulteriore contratto avente a oggetto il compendio demaniale di cui in causa;
- chiarivano i rapporti e i contatti intercorsi con il sig. a decorrere da quando Parte_1 costui avrebbe chiesto all'amministrazione finanziaria l'intestazione nei propri confronti della concessione e dei canoni a seguito del decesso del padre (v. missiva del 27.11.1987) e sino all'ordinanza di rilascio emessa dalla Direzione Regionale di Agenzia del Demanio (nota prot. n.
7839 del 15.5.2023).
In diritto, e il convenuti eccepivano che il passaggio del compendio Controparte_1 CP_2 ai “beni patrimoniali” non ne comporterebbe automaticamente la perdita del carattere di demanialità, qualora la stessa dovesse risultare dall'applicazione di altre norme, né ne impedirebbe il riacquisto a seguito dell'entrata in vigore di normativa nuova o di modifiche alle caratteristiche dell'immobile.
Svolta tale premessa, le PPAA convenute argomentavano sull'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, richiamando, in particolare, gli artt. 10 e 12 d.lgs. 42/2004.
Considerato che il compendio in esame sarebbe stato riconosciuto di interesse culturale con provvedimento del 27.1.2021, osservavano quindi che farebbe parte del demanio pubblico ex art. 822 c.c. sin dall'entrata in vigore del d.lgs. 42/2004, con conseguente inalienabilità e non usucapibilità dello stesso, richiedendosi l'applicazione delle misure di tutela ex art. 823 c.c..
In ogni caso, le parti convenute contestavano l'applicazione dell'art. 1159 bis c.c. di cui alle allegazioni attoree, ritenendo che ciò postulerebbe specifici requisiti, insussistenti nella fattispecie de qua.
Contestavano altresì la fondatezza della domanda di usucapione con termine ordinario ex art. 1158
c.c., considerato che il bene non sarebbe suscettibile di usucapione (v. supra) e che difetterebbe lo animus rem sibi habendi, visto che:
- il dante causa dell'attore avrebbe iniziato ad occupare il bene giusta provvedimenti concessori
“costituenti atti pubblici, le cui copie fanno fede come l'originale”;
- vi sarebbero state ripetute richieste di formalizzazione del subentro nel rapporto e di rateizzazione delle somme dovute, proposte anche dall'odierno attore, fino alla fine degli anni '90 del secolo scorso;
7 - difetterebbe una successiva ed effettiva interversio possessionis ex art. 1141 c.c..
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 23.2.2024, parte attrice sosteneva che la produzione documentale delle convenute costituite avrebbe corroborato le proprie ragioni e così argomentava in particolare:
- sul doc. 4 conv., giacché non farebbe menzione dei fabbricati, “burocraticamente (oltreché materialmente) inesistenti, giacché sostanzialmente diroccati ed inutilizzabili quando sono entrati nel possesso del sig. ”; Persona_3
- sul doc. 4 conv., giacché avvalorerebbe il difetto di sottoscrizione da parte del sig. Per_3 di atti di “concessione” anteriori al 1973;
[...]
- sul difetto dei requisiti formali per l'attribuzione della pubblica fede in ordine alla sottoscrizione del sig. ex art. 2700 c.c.; Persona_3
- ritenendo che le controparti allegherebbero ma non proverebbero l'esistenza di una concessione relativa ai fabbricati per il periodo 1957-1962, contestando tale circostanza;
- sull'utilità di tale documentazione per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'usucapione (v. anche doc. 23 conv.);
- sui docc. 11-14, 19 e 20 conv., contestandone l'idoneità a escludere l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem poiché “Semplicemente il sig. prima ed il sig. Persona_1 Parte_1
successivamente hanno formulato i predetti scritti come forma di contestazione dei
[...] pagamenti iperbolici richiesti in assenza di concessione”, così che “ogniqualvolta la P.A. nel corso degli anni richiedeva il pagamento di somme a titolo di indennità di occupazione, i sig.ri e Per_1
(che ritenevano illegittime le richieste per i motivi già esposti in citazione) Parte_1 opponevano provocatoriamente l'istanza di intestazione dei canoni e della concessione”.
Il sig. attore, su tale ultimo punto, precisava altresì che egli e il padre non avrebbero avuto a disposizione gli atti di “concessione” (“recentemente forniti dell'Agenzia del Demanio”) e che avrebbero ritenuto che gli stessi concernessero esclusivamente i terreni, non anche i fabbricati (“in origine diroccati ed inutilizzabili”).
A ulteriore supporto di tale allegazione, l'attore osservava che «fra i documenti dimessi dall del Demanio 3 i fabbricati non compaiono fino al 1971, anno in cui sarebbero state CP_1 registrate le c.d. “concessioni” datate 1967, peraltro relative retroattivamente al periodo dal 1958 al 1964 (!)» e precisava che tanto integrerebbe una “costruzione documentale svolta ex post, di tutta evidenza tesa ad escludere i diritti della famiglia sui fabbricati sostanzialmente costruiti o Pt_1 comunque ricostruiti dalla medesima su terreni facenti parte del patrimonio disponibile dello stato
a far corso dal 1958”.
A conclusione della propria memoria, il sig. contestava le dichiarazioni Parte_1
8 attribuitegli al doc. 23 conv., punto n. 12.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata l'8.3.2024, a replica della prima memoria attorea, e producevano CP_1 CP_1 Controparte_2 documentazione (v. copia degli atti di concessione e delle richieste per ottenere la concessione e documentazione relativa ai pagamenti per concessioni o canoni), allegando che dalla stessa si evincerebbero la qualità di detentore del sig. attore e la mancanza di animus rem sibi habendi.
Sempre sull'animus possidendi per l'usucapione, le convenute si dolevano altresì dell'insufficienza della relativa prova, onere del sig. attore, e contestavano le allegazioni di quest'ultimo secondo cui
“nel corso di vent'anni, fra il 1950 ed il 1973 l'allora Intendenza di finanza e l'Ufficio del registro
e vari funzionari ivi addetti si siano adoperati per realizzare atti falsi per impedire in capo al
l'acquisto per usucapione”. Per_3
Quanto ai successori del sig. , le PPAA convenute sostenevano che: Persona_3
- il contenuto delle dichiarazioni rese non potrebbe essere travisato e che le stesse non verrebbero contestate in quanto tali;
- anche i successivi “occupanti abusivi” (così riferendosi alla ditta F.lli Pagnin) avrebbero riconosciuto la proprietà demaniale, provvedendo al pagamento pro quota di parte degli importi richiesti a tutti coloro che risultavano occupare l'immobile.
A conclusione della propria memoria, e Controparte_1 CP_2 Controparte_2 provvedevano al deposito di ulteriore documentazione.
[...]
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 14.3.2024, parte attrice chiedeva l'ammissione alla prova testimoniale sui capitoli precisati (concernenti il sig. , il Persona_3 sig. e la sua famiglia, il sig. attore e la sua famiglia, gli atti di concessione demaniale Persona_1
e la “conferma della collocazione temporale e del contenuto rappresentativo della documentazione fotografica prodotta”).
Provvedeva, poi, alla produzione documentale, riservandosi di replicare e formulare eventuali istanze istruttorie in merito alle eccezioni svolte con la seconda memoria avversaria, in sede di terza memoria ex art. 171 ter c.p.c..
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 22.3.2024, parte attrice replicava alle PPAA dolendosi che gli atti “denominati di concessione” non avrebbero i requisiti di legge per attribuire agli stessi pubblica fede, non risulterebbero sottoscritti dal sig. e che sarebbero Persona_3 stati datati successivamente ai periodi di riferimento, così ritenendo che «sono stati predisposti con finalità giustificative (forse controparte preferirebbe il termine giuridico di “autotutela amministrativa”) e non al fine di istituire gli effetti giuridici propri della concessione in favore del sig. ». Persona_3
9 Preso atto della produzione documentale delle controparti, il sig. attore si doleva che la stessa non gli sarebbe stata nota (“nonostante le plurime richieste di accesso svolte dal 2020”) e provvedeva a disconoscere le sottoscrizioni che risulterebbero ivi apposte dal sig. (v. docc. 3, 6, Persona_3
8, 10 e 13 seconda memoria conv.).
Quanto agli altri documenti prodotti dalle parti convenute, l'odierno attore:
- per i docc. 16-23, contestava che gli stessi proverebbero il “regolare pagamento dei canoni da parte del sig. ” considerati gli incassi registrati negli estratti del libro debitori Persona_3 dell'Ufficio del Registro;
- per il doc. 22, contestava che confermerebbe la predisposizione delle “concessioni giustificative” degli anni trascorsi, visto che il valore dell'importo indicato a titolo di “conguaglio” corrisponderebbe al valore locatizio di poco più di 1 anno pur essendo riferito al periodo
1966-1971;
- allegava che non risulterebbe alcun pagamento successivo all'atto di concessione del 28.12.1973
[v. pure come “si deve dubitare e disconoscere anche tale sottoscrizione in quanto non collimante con le altre asseritamente attribuite al sig. (cfr all.ti 3, 6, 8 e 10 di Persona_3 controparte)”];
- per i docc. 26 e 27, contestava che «gli stessi contengano un'espressa “contemplatio domini”, intesa non come semplice consapevolezza dell'altrui proprietà, bensì come volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare» ritenendo, semmai, che comproverebbero il proprio animus possidendi o che sarebbero inconferenti ai fini della valutazione dello stesso.
In via istruttoria, il sig. : Parte_1
- chiedeva l'ammissione alla prova testimoniale sui capitoli di prova precisati (vertenti su
[...]
nonché l'escussione dei sig.ri già indicati in atto di citazione su un altro capitolo di Parte_2 prova testimoniale;
- provvedeva alla produzione documentale;
- chiedeva disporsi c.t.u. calligrafica in ordine alla sottoscrizione attribuita al sig. Persona_3 nei documenti in atti, per verificare:
a. l'attribuibilità delle sottoscrizioni nei documenti a un unico individuo e/o ad altre calligrafie presenti negli atti di causa;
b. se la calligrafia del doc. 13 coincida con una o più calligrafia tra quelle sub docc. 3, 6, 8 e 10 conv..
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 22.3.2024, e Controparte_1 [...]
ribadivano quanto eccepito circa la mancanza di idonea prova Controparte_2 dell'animus rem sibi habendi, individuandola nella prova del pagamento delle imposte fondiarie
10 relative all'immobile.
Avverso la prova orale capitolata dall'attore, le convenute si richiamavano alla propria documentazione e sostenevano l'irrilevanza delle circostanze ivi dedotte, atteso che: il sig. Per_3 avrebbe iniziato ad occupare gli immobili in qualità di concessionario, detentore
[...] dell'immobile demaniale;
i sig.ri e avrebbero riconosciuto la proprietà in Persona_1 Parte_1 capo allo Stato del compendio;
anche in tempi relativamente recenti sarebbero state corrisposte le indennità di occupazione richieste.
Insistevano, poi, nel ritenere non dimostrata alcuna interversione del possesso ex art. 1141, secondo comma, c.c., pure citando giurisprudenza a tale riguardo.
Sul punto, le PPAA convenute evidenziavano che:
- le concessioni dei fabbricati (per il periodo 1956-1962 e sub docc. 7, 11 e 14 propria seconda memoria) avrebbero previsto che quanto realizzato dal concessionario sull'immobile sarebbe stato acquisito gratuitamente in proprietà allo Stato, ritenendo dunque che, dal punto di vista della legittimità “demaniale”, l'attività di ristrutturazione sarebbe stata prevista e regolata dalle concessioni medesime;
- nel tempo, l'occupazione da parte di vari membri della famiglia avrebbe giustificato la Per_3 richiesta di del corrispettivo per l'occupazione senza titolo e l'ordinanza di Controparte_1 rilascio, deducendone che “ciò che è controverso in questa sede non è tanto il fatto in sé ma la qualificazione giuridica dello stesso, e l'idoneità a produrre gli effetti invocati da parte attrice” e ciò anche prescindendo, in questa sede, dalle questioni sull'idoneità del bene a formare oggetto di usucapione.
Avverso i capitoli testimoniali attorei, e Controparte_1 Controparte_2 eccepivano altresì che sarebbero inammissibili in quanto vertenti su circostanze da provare
[...] documentalmente, valutative o generiche.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.3.2024, Controparte_3 rilevava preliminarmente un vizio della vocatio in ius vista l'erronea indicazione del
[...] termine di costituzione (60 giorni, anziché 70) nonché la nullità della notifica effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato anziché l'Avvocatura distrettuale di Venezia.
“In via preliminare ed assorbente”, eccepiva, comunque, il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato che dall'atto introduttivo risulterebbe la proprietà statale del compendio, che il compendio immobiliare sarebbe stato dichiarato di interesse culturale, che nell'ordinamento interno lo Stato italiano si manifesterebbe attraverso le singole articolazioni ministeriali e che gli immobili di proprietà statale, demaniali e patrimoniali, apparterrebbero al Controparte_2
e verrebbero gestiti da .
[...] Controparte_1
11 Viste le proprie competenze ex d.lgs. 300/1999 e ritenuto che nessuna riguarderebbe la proprietà o la gestione di beni statali, Presidenza del Consiglio dei Ministri insisteva per la propria estraneità alla controversia e contestava la fondatezza di qualsiasi pretesa svolta nei propri confronti, richiamando quanto dedotto e prodotto dalle PPAA costituite (“competente”).
Con nota di deposito del 22.3.2024, parte attrice provvedeva al deposito di ulteriore documentazione, a integrazione della propria terza memoria ex art. 171 ter c.p.c..
All'udienza del 4.4.2024, l'avvocato di parte attrice citava:
- il precedente Consiglio di Stato n. 237 del 2015, per dimostrare che la costituzione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato sanerebbe il vizio di notifica all'Avvocatura generale dello
Stato;
- Tribunale di Pavia del 18.2.2012, per dimostrare che l'errata indicazione del termine a costituirsi per controparte non determinerebbe nullità della citazione e che la costituzione, ancorché tardiva, semmai giustificherebbe la rimessione in termini.
Per il resto, si riportava agli atti e insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie ivi formulate.
Il procuratore dello Stato si riportava agli atti e si opponeva alle istanze istruttorie di controparte, rilevando che la causa sarebbe documentale, trattandosi di bene demaniale e quindi non usucapibile.
Il Giudice si riservava, anche sulle questioni preliminari.
Con nota depositata il 5.4.2024, previo aggiornamento circa il procedimento instaurato dinanzi al
G.A. ex art. 8 D.P.R. 1199/1971, considerato che l'illegittimità degli atti amministrativi avrebbe natura pregiudiziale rispetto alla decorrenza dei termini di usucapione nonché che all'udienza celebrata il 4.4.2024 non sarebbe stata discussa l'eccezione preliminare di legittimazione passiva di
(“questione peraltro rilevata anche avanti al TAR e Controparte_3 CP_1 sulla quale il medesimo non si è al momento pronunciato”), parte attrice chiedeva:
- la remissione in termini per il deposito di documentazione del procedimento amministrativo;
- la concessione di un termine per il deposito di memorie volte a integrare il contraddittorio in punto di legittimazione passiva di salvo per il caso in cui il Giudice CP_3 Controparte_3 avesse ritenuto di disporre il rinnovo della citazione o il rinvio della questione alla decisione sul merito del giudizio (con riserva, in tal caso, di argomentare sui motivi di infondatezza dell'eccezione in sede di memoria conclusionale).
Con nota depositata il 15.7.2024, previo aggiornamento circa i fatti sopravvenuti nel procedimento instaurato dinanzi al G.A., parte attrice chiedeva la remissione in termini per il deposito di documentazione del procedimento amministrativo.
Con ordinanza del 5.11.2024, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice:
- quanto alla documentazione prodotta da parte attrice dopo l'ultima udienza, riteneva che la stessa
12 sarebbe stata o avrebbe dovuto essere nota alle PPAA convenute;
- quanto al procedimento amministrativo, osservava, comunque, che nella specie, il G.A. avrebbe adottato decisioni cautelari improntate a profili istruttori/processuali su un piano (se non in via prevalente) di opportunità e precisava che anche l'emananda sentenza avrebbe dovuto essere letta con attenzione (v. eventuali diversità degli oggetti dei processi ed eventuali motivazioni non rilevanti ai fini della decisione del presente processo);
- quanto all'istruzione della causa, riteneva non necessaria l'assunzione di prove costituende, potendosi decidere sulla base del quadro istruttorio/assertivo delineatosi, chiaro;
- quanto al difetto di legittimazione passiva di dichiarava che Controparte_3 si sarebbe pronunciato in sentenza, comunque essendo l'errore sui giorni di costituzione prima dell'udienza lieve e non avendo pregiudicato le occasioni di contraddittorio.
Il Giudice, pertanto, autorizzava il deposito dei documenti di cui alle istanze attoree di rimessione in termini e fissava udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Con nota di deposito del 22.7.2025, vista l'avvenuta definizione del giudizio amministrativo, le convenute e chiedevano Controparte_1 Controparte_2
l'autorizzazione al deposito della relativa sentenza (TAR Veneto n. 1148/2025).
All'udienza del 13.11.2025, l'avvocato di parte attrice illustrava la posizione, citava Cass.
13153/2021 e precisava le proprie conclusioni.
Il procuratore dello Stato per le parti convenute precisava le rispettive conclusioni.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, anticipando le conclusioni, la domanda attorea va rigettata.
In via preliminare, quanto a Presidenza del Consiglio dei Ministri, rammentato quanto già osservato con ordinanza del 5.11.2024, si ritiene fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla convenuta in comparsa.
Come ivi delineato, infatti, vista la pretesa attorea, il contraddittorio risultava già correttamente integrato, con la citazione in giudizio dell'amministrazione competente. Nel nostro ordinamento, infatti, il contraddittorio va instaurato nei confronti dell'organo rappresentativo dello Stato in relazione all'oggetto del contendere e, considerate le competenze spettanti a CP_3 [...] sotto il profilo dell'ordinamento interno dello Stato ex d.lgs. 300/1999, si Controparte_3 ravvisa l'estraneità della convenuta alla presente vertenza.
Nel merito della vertenza, poi, la causa ha natura documentale.
Con le loro allegazioni, le PPAA convenute delineano uno scenario chiaro, dal quale emerge in maniera manifesta l'insussistenza dei presupposti per l'usucapione del compendio immobiliare di cui in causa.
13 Nella propria narrativa, parte attrice argomenta in merito alla detenzione/possesso dei beni da parte di 2 familiari, oltre a sé: il proprio nonno, sig. e il proprio padre, sig. Persona_3 Per_1
.
[...]
Sostiene, in particolare, che il compendio sarebbe stato occupato dalla famiglia sin dagli Per_3 anni 40/50 del secolo scorso.
Dalle allegazioni delle PPAA convenute, suffragate dalla produzione documentale, emerge che tale occupazione del compendio immobiliare sia stata assentita con concessioni al sig. Persona_3 da inizio anni '50 e sino al 1978 (cfr. docc.
7-10 conv. e v. pure docc. allegati alla seconda memoria conv.) e così, dunque, sia anteriormente che successivamente alla sdemanializzazione dei beni, pacificamente avvenuta nel 1958.
E' altresì pacifico in causa che, successivamente al 1978, non vi siano ulteriori atti di concessione dei beni in parola in favore della famiglia . Per_3
In ogni caso, le PPAA comprovano sub doc. 11 conv. la richiesta svolta dal sig. a Persona_1 seguito del decesso del padre, volta a ottenere l'intestazione della concessione. In tale istanza, datata 28.3.1984, si legge che “sin dal Novembre 1974 venne presentata istanza dalla quale risultava che la concessione venisse intestata a me stesso” e che “dovendo pagare l'importo del convaglio del canone richiesto e nulla eccependo in merito al relativo ammontare”.
Analoga richiesta viene prodotta sub doc. 13 conv..
Si tratta di un'istanza successiva al decesso del sig. , datata 27.11.1987, questa volta a Persona_1 firma dell'odierno attore: il sig. , “dovendo pagare l'importo del convaglio del Parte_1 canone e interessi”, chiede l'intestazione a proprio nome di arretrati, canoni e relativa concessione.
Adottando una visione d'insieme, non convince, sul punto, la replica di cui alla prima memoria attorea (pagg. 4 ss) che qualificherebbe tale condotta dei sig.ri come “forma di contestazione Per_3 dei pagamenti iperbolici richiesti in assenza di concessione”.
Vengono poi dedotte in causa rivendicazioni statali anche successive agli atti poc'anzi citati (v. pag. 4 ss comparsa conv. e docc. 17-24 conv., ove, peraltro, si rinviene una seconda istanza a firma del sig. attore, a replica dell'invito rivoltogli dell'amministrazione pubblica, datata 1993, sub doc. 18 conv.).
Anche l'attore, con l'atto introduttivo dà atto di intimazioni pervenute in tempi comunque recenti da parte dell'amministrazione (v. pag. 8, “Intimazioni di pagamento simili sono pervenute anche nel
1987, 1990, 1993, 1999 (all.9) e, da ultimo, tra il 2021 ed il 2023; per i motivi già suesposti le richieste economiche svolte dalle diverse amministrazioni pubbliche che si sono succedute negli anni non sono mai state adempiute né dal sig. né, in seguito, dal sig. Persona_1 Parte_1
”).
[...]
14 Insomma, alla luce di quanto finora rappresentato non risulta provato l'animus possidendi richiesto per il perfezionamento di un acquisto a titolo originario, non emergendo il compimento, da parte dei sig.ri , di atti di opposizione all'amministrazione statale ai fini dell'interversione del Per_3 possesso.
Semmai, appare che, nota l'altrui titolarità del compendio, nel tempo gli occupanti dello stesso si siano adoperati di conseguenza.
Quanto alla dichiarazione di interesse culturale del compendio immobiliare denominato “ex batteria di Murano adiacente Sacca S. Mattia”, si prende atto della decisione del , intervenuta CP_7 medio tempore (v. dep. conv. 22.7.2025).
Il G.A. non ravvisa profili di illegittimità amministrativa della dichiarazione del 27.1.2021 e, valutate le doglianze attoree, lo scrivente Giudice non ravvisa profili che ne giustifichino la disapplicazione nel presente giudizio.
Nella propria motivazione, correttamente il G.A. argomenta circa la disciplina del Codice dei beni culturali e il rilievo che la stessa assume per il compendio in parola.
Visti gli artt. 10, primo comma, e 12 d.lgs. 42/2004, risulta infatti che, già con l'entrata in vigore del d.lgs., gli immobili hanno acquisito la natura di beni del demanio culturale (seppur in via provvisoria) e che la stessa è poi stata definitivamente acquisita in forza della verifica di interesse culturale citata.
Ne consegue l'infondatezza della pretesa attorea con riferimento a tale periodo.
D'altronde, non potrebbe essere diversamente: nonostante la prima sdemanializzazione del compendio, con l'introduzione del Codice dei beni culturali, gli immobili sono ritornati ad essere demaniali, non alienabili né usucapibili ex art. 823, primo comma, c.c. (v. pagg. 12 ss. sentenza
TAR; a pagg. 8 ss. il TAR prende pure posizione sulla questione dell'acquisto per usucapione, non ritenendolo sussistente).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
In favore di e di , le spese di lite Controparte_1 Controparte_2 sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione € 26.000,01-€ 52.000,00 del D.M. 55/2014, Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
Consideratane la costituzione in causa solo a seguito del deposito delle memorie ex art. 171 ter
c.p.c., in favore di le spese di lite sono liquidate come da Controparte_3 dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione € 26.000,01-€ 52.000,00 del D.M. 55/2014, Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza,
15 eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 14029/2023:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di parte convenuta CP_3 Controparte_3
[...]
- condanna parte attrice a rimborsare ad e a Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre il 15% per spese
[...] forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore;
- condanna parte attrice a rimborsare a le spese di lite che si Controparte_3 liquidano in complessivi € 5.810,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 24.12.2025.
Il Giudice
AB SI GA
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. AB SI GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 14029/2023 promossa da
, in proprio nonché quale erede di e di Parte_1 Persona_1 Per_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Locatelli Emanuele;
[...]
-ATTORE- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e , in Controparte_2 persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Venezia;
-CONVENUTI-
e contro in persona del pro Controparte_3 Controparte_4 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Venezia;
-CONVENUTA-
Oggetto: usucapione.
Il procuratore di parte attrice all'udienza del 13.11.2025 ha precisato che “conclude come da prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e in via istruttoria come da memorie successive”.
Con prima memoria chiedeva:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare che la parte attrice è divenuta proprietaria a titolo originario, per successione e/o usucapione dei beni immobili situati in Venezia, Isola di Murano, distinti catastalmente con il
Foglio 51, Particella 25 del Catasto Terreni, nonché degli edifici (e relativi ampliamenti)
1 qualificati catastalmente come enti urbani con le Particelle dal n. 543 al n. 550, ricomprese all'interno dell'area medesima (Originariamente distinti con il Foglio 3, Particelle 23, 24 e 25 del
Catasto Terreni).
Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio”.
L'Avvocatura dello Stato di Venezia per parti convenute Controparte_1
e all'udienza del 13.11.2025 ha
[...] Controparte_2 precisato che “conclude come da comparsa di costituzione e risposta” e così:
“Rigettarsi le domande attoree, siccome inammissibile ed infondate, con rifusione dei compensi professionali”.
L'Avvocatura dello Stato di Venezia per parte convenuta Controparte_3 all'udienza del 13.11.2025 ha precisato che “conclude come da comparsa di costituzione e risposta”
e così:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezionale disattesa:
- Previo accertamento della nullità della citazione per erronea indicazione del termine di comparizione e della notifica dell'atto stesso per i motivi esposti, in caso di corretta riproposizione della domanda, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
per le ragioni esposte in narrativa e comunque Controparte_3 respingere ogni domanda che risultasse proposta nei suoi confronti;
- Con rifusione delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 27.9.2023, il sig. instaurava il presente giudizio, Parte_1 rappresentando di agire in proprio nonché quale erede universale del proprio padre, sig. Per_1
, e della propria madre, sig.ra
[...] Persona_2
L'attore precisava innanzi tutto che il presente giudizio sarebbe stato introdotto “in via pregiudiziale e preliminare” rispetto a un ricorso in sede amministrativa ex art. 8 D.P.R. 1199/1971 avverso l'ordinanza di rilascio notificatagli il 30.5.2023, avente ad oggetto «l'abitazione, nonché sede lavorativa ed i terreni agricoli ormai divenuti di proprietà a titolo originario (per usucapione
e/o successione) dell'odierno attore, censiti al Catasto del Comune di Venezia (Sez. Murano) al
Foglio 51, particella 25 e particelle dalla n. 543 alla n. 550, c.d. “Compendio ex Batteria
Antiaerea”».
Quanto alla c.d. duplicità della tutela, il sig. attore osservava che se, da un lato, il G.A. non potrebbe accertare l'usucapione ai fini dell'illegittimità del provvedimento di rilascio, dall'altro egli avrebbe comunque un interesse autonomo all'accertamento del proprio diritto soggettivo, a prescindere dall'annullamento dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo.
2 Sui beni oggetto della propria domanda, quindi, parte attrice precisava che:
- originariamente sarebbero stati ricompresi nel demanio pubblico dello Stato, ramo Difesa Marina;
- sarebbero stati oggetto di sdemanializzazione giusta decreto del 6.6.1958 (pubbl. in G.U.R.I. il
12.7.1958), con conseguente passaggio al patrimonio disponibile dello Stato.
Quanto, poi, alla “detenzione (rectius possesso) dei beni da parte della famiglia ”, parte Pt_1 attrice la attribuiva dapprima al proprio nonno, sig. , facendola risalire già agli anni Persona_3
40/50 del secolo scorso (v. coltivazione di terreni, residenza nel compendio, ristrutturazione dell'immobile) e deduceva, quanto al titolo giuridico del sig. , che il primo atto di Persona_3
“concessione” sottoscritto dal medesimo risalirebbe al 1973.
A chiarimento dell'ultima allegazione, l'attore deduceva che gli avrebbe Controparte_1 fornito copia di ulteriori atti di “concessione” da parte di Intendenza di Finanza, in favore del sig.
, relativi al periodo 1955-1973. Persona_3
Si doleva, però, che gli stessi presenterebbero talune criticità, quali: la redazione con finalità retroattiva, di “sanatoria”; la mancanza di registrazione a protocollo e, pertanto, di data certa;
il difetto di sottoscrizione da parte del sig. , salvo che per quello inerente il periodo Persona_3
1.1.1973-31.12.1978 (“anch'esso con finalità parzialmente retroattive”).
Il sig. , figlio del sig. e padre del sig. attore, avrebbe poi iniziato a Persona_1 Persona_3 utilizzare l'immobile oggi censito al n. 545 per la produzione di vetro artistico artigianale all'inizio degli anni '50 mentre i restanti immobili sarebbero stati utilizzati come rifugio dai profughi istriani nel c.d. ”. Controparte_5
Successivamente: il sig. avrebbe conosciuto e poi sposato la sig.ra (il Persona_1 Persona_2
26.3.1951); nel 1952 e nel 1955 sarebbero nati l'attore, sig. , e sua sorella, sig.ra Parte_1
; nel 1960 i coniugi e i figli sarebbero emigrati mentre il sig. Persona_4 Persona_5 Per_3 avrebbe continuato a vivere e a disporre degli immobili;
nel 1975 i coniugi
[...]
e i figli sarebbero rientrati in Italia e, nello stesso anno, sarebbero stati avviati Persona_5 lavori di ristrutturazione sugli immobili, a fini residenziali, proseguiti fino al 1985, nonché riavviata l'attività di produzione di vetro artigianale.
Sul proseguo dei rapporti con la pubblica amministrazione, visto lo «ultimo (apparentemente
l'unico) atto di “concessione” sottoscritto dal sig. », l'attore rappresentava che: Persona_3
- prima della relativa scadenza sarebbe pervenuta una nota dall'Ufficio Registro di Venezia (prot. n.
5711 del 28.10.1978) con cui veniva comunicata, con decorrenza dal 1.11.1978, la sottoposizione della concessione all'equo canone, in misura da comunicarsi con successivo avviso di notifica;
- a seguito della scadenza dell'atto di “concessione” (avvenuta il 31.12.1978) e del decesso del sig.
, l'amministrazione non avrebbe dato seguito al menzionato aggiornamento del Persona_3
3 canone né avrebbe rinnovato la concessione;
- nel 1984, l avrebbe intimato il pagamento di «cifre iperboliche a titolo di Controparte_6
“conguaglio canone” al presunto fine di regolarizzare una concessione che, in realtà, non era mai stata stipulata» e, sul punto, il sig. attore provvedeva a contestare la pretesa, sia nell'an che nel quantum;
- intimazioni analoghe a quelle del 13.3.1984 e del 24.5.1984 di cui supra, sarebbero pervenute anche nel 1987, 1990, 1993, 1999 e, da ultimo, tra il 2021 e il 2023 e non sarebbero state adempiute da parte degli intimati, sig.ri e;
Persona_1 Parte_1
- l'amministrazione non avrebbe compiuto atti di rivendica idonei a interrompere il decorso del termine per l'usucapione quantomeno fino al 30.5.2023, data in cui avrebbe Controparte_1 notificato l'ordinanza di rilascio citata nei confronti del sig. attore e di suo figlio, sig.
[...]
Persona_6
- il 27.1.2021, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo avrebbe dichiarato l'interesse culturale del compendio.
Previa contestazione della legittimità degli atti amministrativi e precisata l'intenzione di proporre autonoma impugnazione avverso gli stessi, l'attore insisteva per la disapplicazione degli stessi nel procedimento de quo, ad opera del G.O..
Nel merito delle proprie ragioni, quindi, il sig. ripercorreva i requisiti necessari Parte_1 per l'acquisto a titolo originario della proprietà di un bene ex artt. 1158 ss c.c. e provvedeva ad argomentare sui medesimi.
Sull'usucapibilità dei beni, parte attrice:
- ribadiva che i beni sarebbero stati oggetto di sdemanializzazione, con conseguente attribuzione al patrimonio disponibile dello Stato;
- avverso quanto allegato stragiudizialmente da in punto di applicabilità degli Controparte_1 artt. 10, primo comma, e 12, settimo comma, d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in combinato disposto con l'art. 822, secondo comma, c.c., replicava che:
a. il termine per l'usucapione sarebbe maturato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs.
42/2004;
b. l'interesse culturale sarebbe stato dichiarato solo il 27.1.2021;
c. i beni rimarrebbero usucapibili, vista l'illegittimità del relativo provvedimento (v. auspicati annullamento in sede amministrativa e disapplicazione nel giudizio de quo).
Concludeva, sul punto, rinnovando le proprie doglianze avverso gli atti amministrativi e dolendosi della condotta della pubblica amministrazione (v. inosservanza degli artt. 14 e 15 d.lgs. 42/2004 e mancata autorizzazione all'accesso alla documentazione).
4 Sull'immunità dello “acquisto della detenzione” dai vizi della violenza e della clandestinità, parte attrice ne sosteneva:
- il carattere pacifico, considerato che, alla fine degli anni '70, quando il sig. attore e i genitori si sarebbero trasferiti nel compendio, i beni sarebbero già stati nella disponibilità del sig. Per_3
[...]
- l'assenza di clandestinità, considerate le dichiarazioni di residenza o le sedi legali stabilite presso gli immobili di cui in causa, provvedendo quindi a precisarle.
Sul possesso uti dominus, parte attrice argomentava:
- quanto al proprio nonno, sig. , ritenendo che sarebbe ravvisabile già dalla fine Persona_3 della Seconda Guerra Mondiale, pure vista la documentazione di e un Controparte_1 contratto di “affittanza”, del sig. in favore di soggetti terzi, della fabbrica per la produzione del vetro artigianale per il periodo 1.6.1974-31.12.1975;
- ritenendo che, anche laddove dovesse essere ravvisata la detenzione da parte del sig. Per_3
il sig. avrebbe svolto interversione del possesso mediante l'esecuzione di
[...] Persona_1 lavori di ristrutturazione degli immobili e la loro destinazione all'uso abitativo e produttivo per il periodo 1975-1985;
- quanto a se stesso, il sig. attore asseriva che, a seguito del decesso del padre (18.3.1985), egli avrebbe continuato a possedere il compendio immobiliare e argomentava sul punto, anche mediante produzione documentale a supporto delle proprie allegazioni.
Sul tempo necessario all'usucapione, parte attrice sosteneva applicarsi l'art. 1159 bis, primo e quarto comma, c.c., ritenendo che si tratterebbe di usucapione speciale per la piccola proprietà contadina che richiederebbe il decorso di 15 anni.
Quanto a tale allegazione, il sig. argomentava: Parte_1
- sul limite reddituale di riferimento, così riferendosi a quello catastale dato dal reddito domenicale ex art. 2 L. 346/1976;
- sulla qualificazione urbanistica del terreno, ritenendo che il “verde privato” sarebbe compatibile con l'uso agricolo svolto dal proprio nonno prima e dalla coltivazione diretta a cura dei relativi discendenti, a fini personali, dal 1978 in poi;
- sulla decorrenza del termine per l'usucapione, distinguendo tra 2 possibili scenari a seconda dell'accertamento del possesso uti dominus del compendio già da parte del sig. o Persona_3 della sua prosecuzione (o interversione) del possesso da parte del sig. . Persona_1
Il sig. argomentava poi in favore dell'avvenuta usucapione per l'ipotesi di Parte_1 adozione del termine ordinario (v. “l'usucapione sarebbe maturata il giorno 1/1/1999, quindi comunque prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 42/2004”), precisando le circostanze rilevanti
5 per l'individuazione del dies a quo del termine ventennale.
Sulla mancata rivendicazione del bene, parte attrice sosteneva che le intimazioni di pagamento a titolo di “conguaglio canoni” o di “indennità per occupazione senza titolo” succedutesi nel tempo non integrerebbero atti idonei all'interruzione della decorrenza del termine per l'usucapione giacché non sarebbero atti concretamente destinati al recupero del possesso da parte del proprietario.
A conclusione del proprio atto introduttivo, il sig. attore argomentava in favore della disapplicazione degli atti amministrativi e, in particolare, si doleva dell'illegittimità della dichiarazione di interesse culturale del 27.1.2021 (v. richiamo al potere di disapplicazione del G.O.)
e dell'ordine di rilascio (v. prospettazione di un'eventuale istanza cautelare in corso di causa per il mantenimento o la reintegrazione del possesso).
Infine, l'attore chiariva che nella procedura amministrativa egli avrebbe potuto chiedere la sospensione dei provvedimenti impugnati (in particolare dell'ordinanza di rilascio) per ragioni di legittimità “diverse ed ulteriori rispetto la proprietà del bene in capo al sig. ”, Parte_1 pur auspicando che “l'amministrazione desista spontaneamente o si raggiunga medio tempore un accordo per mantenere inalterato lo status quo per il tempo del giudizio, senza che ciò comporti pregiudizio per le rispettive posizioni processuali”.
Con nota di deposito del 6.12.2023, parte attrice produceva il verbale negativo del procedimento di mediazione e la prova della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti delle controparti processuali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.1.2024, Controparte_1
e davano innanzi tutto atto che la loro
[...] Controparte_2 costituzione avrebbe sanato il vizio della vocatio in ius per l'erronea indicazione del termine di costituzione.
In punto di fatto, le PPAA convenute provvedevano all'individuazione del compendio immobiliare oggetto della domanda attorea, precisandone i riferimenti catastali, il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato con decreto del 6.6.1958 (pubbl. in G.U.R.I. il 12.7.1958)
e la dichiarazione di interesse culturale, con conseguente assoggettamento alle previsioni del d.lgs. 42/2004.
Parti convenute provvedevano quindi a illustrare i rapporti con i sig.ri e così: Per_3
- allegavano gli atti con cui sarebbero stati assentiti in concessione al sig. i terreni e Persona_3
i fabbricati del compendio, sia anteriormente che successivamente alla sdemanializzazione dello stesso;
- precisavano che, a seguito della scadenza dell'ultimo rapporto concessorio con il nonno dell'odierno attore (per il periodo 1.1.1973-31.12.1978), il sig. avrebbe chiesto Persona_1
6 all'amministrazione finanziaria l'intestazione nei propri confronti dei canoni e della nuova concessione (v. missiva del 28.3.1984) e pure che, all'esito di una richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione inoltratagli dall'amministrazione, il sig. avrebbe chiesto la rateizzazione dell'importo, con l'impegno a corrispondere il canone in misura regolare dal 1.1.1985
(v. missiva del 19.6.1984);
- allegavano che non risulterebbe essere stato sottoscritto alcun ulteriore contratto avente a oggetto il compendio demaniale di cui in causa;
- chiarivano i rapporti e i contatti intercorsi con il sig. a decorrere da quando Parte_1 costui avrebbe chiesto all'amministrazione finanziaria l'intestazione nei propri confronti della concessione e dei canoni a seguito del decesso del padre (v. missiva del 27.11.1987) e sino all'ordinanza di rilascio emessa dalla Direzione Regionale di Agenzia del Demanio (nota prot. n.
7839 del 15.5.2023).
In diritto, e il convenuti eccepivano che il passaggio del compendio Controparte_1 CP_2 ai “beni patrimoniali” non ne comporterebbe automaticamente la perdita del carattere di demanialità, qualora la stessa dovesse risultare dall'applicazione di altre norme, né ne impedirebbe il riacquisto a seguito dell'entrata in vigore di normativa nuova o di modifiche alle caratteristiche dell'immobile.
Svolta tale premessa, le PPAA convenute argomentavano sull'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, richiamando, in particolare, gli artt. 10 e 12 d.lgs. 42/2004.
Considerato che il compendio in esame sarebbe stato riconosciuto di interesse culturale con provvedimento del 27.1.2021, osservavano quindi che farebbe parte del demanio pubblico ex art. 822 c.c. sin dall'entrata in vigore del d.lgs. 42/2004, con conseguente inalienabilità e non usucapibilità dello stesso, richiedendosi l'applicazione delle misure di tutela ex art. 823 c.c..
In ogni caso, le parti convenute contestavano l'applicazione dell'art. 1159 bis c.c. di cui alle allegazioni attoree, ritenendo che ciò postulerebbe specifici requisiti, insussistenti nella fattispecie de qua.
Contestavano altresì la fondatezza della domanda di usucapione con termine ordinario ex art. 1158
c.c., considerato che il bene non sarebbe suscettibile di usucapione (v. supra) e che difetterebbe lo animus rem sibi habendi, visto che:
- il dante causa dell'attore avrebbe iniziato ad occupare il bene giusta provvedimenti concessori
“costituenti atti pubblici, le cui copie fanno fede come l'originale”;
- vi sarebbero state ripetute richieste di formalizzazione del subentro nel rapporto e di rateizzazione delle somme dovute, proposte anche dall'odierno attore, fino alla fine degli anni '90 del secolo scorso;
7 - difetterebbe una successiva ed effettiva interversio possessionis ex art. 1141 c.c..
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 23.2.2024, parte attrice sosteneva che la produzione documentale delle convenute costituite avrebbe corroborato le proprie ragioni e così argomentava in particolare:
- sul doc. 4 conv., giacché non farebbe menzione dei fabbricati, “burocraticamente (oltreché materialmente) inesistenti, giacché sostanzialmente diroccati ed inutilizzabili quando sono entrati nel possesso del sig. ”; Persona_3
- sul doc. 4 conv., giacché avvalorerebbe il difetto di sottoscrizione da parte del sig. Per_3 di atti di “concessione” anteriori al 1973;
[...]
- sul difetto dei requisiti formali per l'attribuzione della pubblica fede in ordine alla sottoscrizione del sig. ex art. 2700 c.c.; Persona_3
- ritenendo che le controparti allegherebbero ma non proverebbero l'esistenza di una concessione relativa ai fabbricati per il periodo 1957-1962, contestando tale circostanza;
- sull'utilità di tale documentazione per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'usucapione (v. anche doc. 23 conv.);
- sui docc. 11-14, 19 e 20 conv., contestandone l'idoneità a escludere l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem poiché “Semplicemente il sig. prima ed il sig. Persona_1 Parte_1
successivamente hanno formulato i predetti scritti come forma di contestazione dei
[...] pagamenti iperbolici richiesti in assenza di concessione”, così che “ogniqualvolta la P.A. nel corso degli anni richiedeva il pagamento di somme a titolo di indennità di occupazione, i sig.ri e Per_1
(che ritenevano illegittime le richieste per i motivi già esposti in citazione) Parte_1 opponevano provocatoriamente l'istanza di intestazione dei canoni e della concessione”.
Il sig. attore, su tale ultimo punto, precisava altresì che egli e il padre non avrebbero avuto a disposizione gli atti di “concessione” (“recentemente forniti dell'Agenzia del Demanio”) e che avrebbero ritenuto che gli stessi concernessero esclusivamente i terreni, non anche i fabbricati (“in origine diroccati ed inutilizzabili”).
A ulteriore supporto di tale allegazione, l'attore osservava che «fra i documenti dimessi dall del Demanio 3 i fabbricati non compaiono fino al 1971, anno in cui sarebbero state CP_1 registrate le c.d. “concessioni” datate 1967, peraltro relative retroattivamente al periodo dal 1958 al 1964 (!)» e precisava che tanto integrerebbe una “costruzione documentale svolta ex post, di tutta evidenza tesa ad escludere i diritti della famiglia sui fabbricati sostanzialmente costruiti o Pt_1 comunque ricostruiti dalla medesima su terreni facenti parte del patrimonio disponibile dello stato
a far corso dal 1958”.
A conclusione della propria memoria, il sig. contestava le dichiarazioni Parte_1
8 attribuitegli al doc. 23 conv., punto n. 12.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata l'8.3.2024, a replica della prima memoria attorea, e producevano CP_1 CP_1 Controparte_2 documentazione (v. copia degli atti di concessione e delle richieste per ottenere la concessione e documentazione relativa ai pagamenti per concessioni o canoni), allegando che dalla stessa si evincerebbero la qualità di detentore del sig. attore e la mancanza di animus rem sibi habendi.
Sempre sull'animus possidendi per l'usucapione, le convenute si dolevano altresì dell'insufficienza della relativa prova, onere del sig. attore, e contestavano le allegazioni di quest'ultimo secondo cui
“nel corso di vent'anni, fra il 1950 ed il 1973 l'allora Intendenza di finanza e l'Ufficio del registro
e vari funzionari ivi addetti si siano adoperati per realizzare atti falsi per impedire in capo al
l'acquisto per usucapione”. Per_3
Quanto ai successori del sig. , le PPAA convenute sostenevano che: Persona_3
- il contenuto delle dichiarazioni rese non potrebbe essere travisato e che le stesse non verrebbero contestate in quanto tali;
- anche i successivi “occupanti abusivi” (così riferendosi alla ditta F.lli Pagnin) avrebbero riconosciuto la proprietà demaniale, provvedendo al pagamento pro quota di parte degli importi richiesti a tutti coloro che risultavano occupare l'immobile.
A conclusione della propria memoria, e Controparte_1 CP_2 Controparte_2 provvedevano al deposito di ulteriore documentazione.
[...]
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 14.3.2024, parte attrice chiedeva l'ammissione alla prova testimoniale sui capitoli precisati (concernenti il sig. , il Persona_3 sig. e la sua famiglia, il sig. attore e la sua famiglia, gli atti di concessione demaniale Persona_1
e la “conferma della collocazione temporale e del contenuto rappresentativo della documentazione fotografica prodotta”).
Provvedeva, poi, alla produzione documentale, riservandosi di replicare e formulare eventuali istanze istruttorie in merito alle eccezioni svolte con la seconda memoria avversaria, in sede di terza memoria ex art. 171 ter c.p.c..
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 22.3.2024, parte attrice replicava alle PPAA dolendosi che gli atti “denominati di concessione” non avrebbero i requisiti di legge per attribuire agli stessi pubblica fede, non risulterebbero sottoscritti dal sig. e che sarebbero Persona_3 stati datati successivamente ai periodi di riferimento, così ritenendo che «sono stati predisposti con finalità giustificative (forse controparte preferirebbe il termine giuridico di “autotutela amministrativa”) e non al fine di istituire gli effetti giuridici propri della concessione in favore del sig. ». Persona_3
9 Preso atto della produzione documentale delle controparti, il sig. attore si doleva che la stessa non gli sarebbe stata nota (“nonostante le plurime richieste di accesso svolte dal 2020”) e provvedeva a disconoscere le sottoscrizioni che risulterebbero ivi apposte dal sig. (v. docc. 3, 6, Persona_3
8, 10 e 13 seconda memoria conv.).
Quanto agli altri documenti prodotti dalle parti convenute, l'odierno attore:
- per i docc. 16-23, contestava che gli stessi proverebbero il “regolare pagamento dei canoni da parte del sig. ” considerati gli incassi registrati negli estratti del libro debitori Persona_3 dell'Ufficio del Registro;
- per il doc. 22, contestava che confermerebbe la predisposizione delle “concessioni giustificative” degli anni trascorsi, visto che il valore dell'importo indicato a titolo di “conguaglio” corrisponderebbe al valore locatizio di poco più di 1 anno pur essendo riferito al periodo
1966-1971;
- allegava che non risulterebbe alcun pagamento successivo all'atto di concessione del 28.12.1973
[v. pure come “si deve dubitare e disconoscere anche tale sottoscrizione in quanto non collimante con le altre asseritamente attribuite al sig. (cfr all.ti 3, 6, 8 e 10 di Persona_3 controparte)”];
- per i docc. 26 e 27, contestava che «gli stessi contengano un'espressa “contemplatio domini”, intesa non come semplice consapevolezza dell'altrui proprietà, bensì come volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare» ritenendo, semmai, che comproverebbero il proprio animus possidendi o che sarebbero inconferenti ai fini della valutazione dello stesso.
In via istruttoria, il sig. : Parte_1
- chiedeva l'ammissione alla prova testimoniale sui capitoli di prova precisati (vertenti su
[...]
nonché l'escussione dei sig.ri già indicati in atto di citazione su un altro capitolo di Parte_2 prova testimoniale;
- provvedeva alla produzione documentale;
- chiedeva disporsi c.t.u. calligrafica in ordine alla sottoscrizione attribuita al sig. Persona_3 nei documenti in atti, per verificare:
a. l'attribuibilità delle sottoscrizioni nei documenti a un unico individuo e/o ad altre calligrafie presenti negli atti di causa;
b. se la calligrafia del doc. 13 coincida con una o più calligrafia tra quelle sub docc. 3, 6, 8 e 10 conv..
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 22.3.2024, e Controparte_1 [...]
ribadivano quanto eccepito circa la mancanza di idonea prova Controparte_2 dell'animus rem sibi habendi, individuandola nella prova del pagamento delle imposte fondiarie
10 relative all'immobile.
Avverso la prova orale capitolata dall'attore, le convenute si richiamavano alla propria documentazione e sostenevano l'irrilevanza delle circostanze ivi dedotte, atteso che: il sig. Per_3 avrebbe iniziato ad occupare gli immobili in qualità di concessionario, detentore
[...] dell'immobile demaniale;
i sig.ri e avrebbero riconosciuto la proprietà in Persona_1 Parte_1 capo allo Stato del compendio;
anche in tempi relativamente recenti sarebbero state corrisposte le indennità di occupazione richieste.
Insistevano, poi, nel ritenere non dimostrata alcuna interversione del possesso ex art. 1141, secondo comma, c.c., pure citando giurisprudenza a tale riguardo.
Sul punto, le PPAA convenute evidenziavano che:
- le concessioni dei fabbricati (per il periodo 1956-1962 e sub docc. 7, 11 e 14 propria seconda memoria) avrebbero previsto che quanto realizzato dal concessionario sull'immobile sarebbe stato acquisito gratuitamente in proprietà allo Stato, ritenendo dunque che, dal punto di vista della legittimità “demaniale”, l'attività di ristrutturazione sarebbe stata prevista e regolata dalle concessioni medesime;
- nel tempo, l'occupazione da parte di vari membri della famiglia avrebbe giustificato la Per_3 richiesta di del corrispettivo per l'occupazione senza titolo e l'ordinanza di Controparte_1 rilascio, deducendone che “ciò che è controverso in questa sede non è tanto il fatto in sé ma la qualificazione giuridica dello stesso, e l'idoneità a produrre gli effetti invocati da parte attrice” e ciò anche prescindendo, in questa sede, dalle questioni sull'idoneità del bene a formare oggetto di usucapione.
Avverso i capitoli testimoniali attorei, e Controparte_1 Controparte_2 eccepivano altresì che sarebbero inammissibili in quanto vertenti su circostanze da provare
[...] documentalmente, valutative o generiche.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.3.2024, Controparte_3 rilevava preliminarmente un vizio della vocatio in ius vista l'erronea indicazione del
[...] termine di costituzione (60 giorni, anziché 70) nonché la nullità della notifica effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato anziché l'Avvocatura distrettuale di Venezia.
“In via preliminare ed assorbente”, eccepiva, comunque, il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato che dall'atto introduttivo risulterebbe la proprietà statale del compendio, che il compendio immobiliare sarebbe stato dichiarato di interesse culturale, che nell'ordinamento interno lo Stato italiano si manifesterebbe attraverso le singole articolazioni ministeriali e che gli immobili di proprietà statale, demaniali e patrimoniali, apparterrebbero al Controparte_2
e verrebbero gestiti da .
[...] Controparte_1
11 Viste le proprie competenze ex d.lgs. 300/1999 e ritenuto che nessuna riguarderebbe la proprietà o la gestione di beni statali, Presidenza del Consiglio dei Ministri insisteva per la propria estraneità alla controversia e contestava la fondatezza di qualsiasi pretesa svolta nei propri confronti, richiamando quanto dedotto e prodotto dalle PPAA costituite (“competente”).
Con nota di deposito del 22.3.2024, parte attrice provvedeva al deposito di ulteriore documentazione, a integrazione della propria terza memoria ex art. 171 ter c.p.c..
All'udienza del 4.4.2024, l'avvocato di parte attrice citava:
- il precedente Consiglio di Stato n. 237 del 2015, per dimostrare che la costituzione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato sanerebbe il vizio di notifica all'Avvocatura generale dello
Stato;
- Tribunale di Pavia del 18.2.2012, per dimostrare che l'errata indicazione del termine a costituirsi per controparte non determinerebbe nullità della citazione e che la costituzione, ancorché tardiva, semmai giustificherebbe la rimessione in termini.
Per il resto, si riportava agli atti e insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie ivi formulate.
Il procuratore dello Stato si riportava agli atti e si opponeva alle istanze istruttorie di controparte, rilevando che la causa sarebbe documentale, trattandosi di bene demaniale e quindi non usucapibile.
Il Giudice si riservava, anche sulle questioni preliminari.
Con nota depositata il 5.4.2024, previo aggiornamento circa il procedimento instaurato dinanzi al
G.A. ex art. 8 D.P.R. 1199/1971, considerato che l'illegittimità degli atti amministrativi avrebbe natura pregiudiziale rispetto alla decorrenza dei termini di usucapione nonché che all'udienza celebrata il 4.4.2024 non sarebbe stata discussa l'eccezione preliminare di legittimazione passiva di
(“questione peraltro rilevata anche avanti al TAR e Controparte_3 CP_1 sulla quale il medesimo non si è al momento pronunciato”), parte attrice chiedeva:
- la remissione in termini per il deposito di documentazione del procedimento amministrativo;
- la concessione di un termine per il deposito di memorie volte a integrare il contraddittorio in punto di legittimazione passiva di salvo per il caso in cui il Giudice CP_3 Controparte_3 avesse ritenuto di disporre il rinnovo della citazione o il rinvio della questione alla decisione sul merito del giudizio (con riserva, in tal caso, di argomentare sui motivi di infondatezza dell'eccezione in sede di memoria conclusionale).
Con nota depositata il 15.7.2024, previo aggiornamento circa i fatti sopravvenuti nel procedimento instaurato dinanzi al G.A., parte attrice chiedeva la remissione in termini per il deposito di documentazione del procedimento amministrativo.
Con ordinanza del 5.11.2024, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice:
- quanto alla documentazione prodotta da parte attrice dopo l'ultima udienza, riteneva che la stessa
12 sarebbe stata o avrebbe dovuto essere nota alle PPAA convenute;
- quanto al procedimento amministrativo, osservava, comunque, che nella specie, il G.A. avrebbe adottato decisioni cautelari improntate a profili istruttori/processuali su un piano (se non in via prevalente) di opportunità e precisava che anche l'emananda sentenza avrebbe dovuto essere letta con attenzione (v. eventuali diversità degli oggetti dei processi ed eventuali motivazioni non rilevanti ai fini della decisione del presente processo);
- quanto all'istruzione della causa, riteneva non necessaria l'assunzione di prove costituende, potendosi decidere sulla base del quadro istruttorio/assertivo delineatosi, chiaro;
- quanto al difetto di legittimazione passiva di dichiarava che Controparte_3 si sarebbe pronunciato in sentenza, comunque essendo l'errore sui giorni di costituzione prima dell'udienza lieve e non avendo pregiudicato le occasioni di contraddittorio.
Il Giudice, pertanto, autorizzava il deposito dei documenti di cui alle istanze attoree di rimessione in termini e fissava udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Con nota di deposito del 22.7.2025, vista l'avvenuta definizione del giudizio amministrativo, le convenute e chiedevano Controparte_1 Controparte_2
l'autorizzazione al deposito della relativa sentenza (TAR Veneto n. 1148/2025).
All'udienza del 13.11.2025, l'avvocato di parte attrice illustrava la posizione, citava Cass.
13153/2021 e precisava le proprie conclusioni.
Il procuratore dello Stato per le parti convenute precisava le rispettive conclusioni.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, anticipando le conclusioni, la domanda attorea va rigettata.
In via preliminare, quanto a Presidenza del Consiglio dei Ministri, rammentato quanto già osservato con ordinanza del 5.11.2024, si ritiene fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla convenuta in comparsa.
Come ivi delineato, infatti, vista la pretesa attorea, il contraddittorio risultava già correttamente integrato, con la citazione in giudizio dell'amministrazione competente. Nel nostro ordinamento, infatti, il contraddittorio va instaurato nei confronti dell'organo rappresentativo dello Stato in relazione all'oggetto del contendere e, considerate le competenze spettanti a CP_3 [...] sotto il profilo dell'ordinamento interno dello Stato ex d.lgs. 300/1999, si Controparte_3 ravvisa l'estraneità della convenuta alla presente vertenza.
Nel merito della vertenza, poi, la causa ha natura documentale.
Con le loro allegazioni, le PPAA convenute delineano uno scenario chiaro, dal quale emerge in maniera manifesta l'insussistenza dei presupposti per l'usucapione del compendio immobiliare di cui in causa.
13 Nella propria narrativa, parte attrice argomenta in merito alla detenzione/possesso dei beni da parte di 2 familiari, oltre a sé: il proprio nonno, sig. e il proprio padre, sig. Persona_3 Per_1
.
[...]
Sostiene, in particolare, che il compendio sarebbe stato occupato dalla famiglia sin dagli Per_3 anni 40/50 del secolo scorso.
Dalle allegazioni delle PPAA convenute, suffragate dalla produzione documentale, emerge che tale occupazione del compendio immobiliare sia stata assentita con concessioni al sig. Persona_3 da inizio anni '50 e sino al 1978 (cfr. docc.
7-10 conv. e v. pure docc. allegati alla seconda memoria conv.) e così, dunque, sia anteriormente che successivamente alla sdemanializzazione dei beni, pacificamente avvenuta nel 1958.
E' altresì pacifico in causa che, successivamente al 1978, non vi siano ulteriori atti di concessione dei beni in parola in favore della famiglia . Per_3
In ogni caso, le PPAA comprovano sub doc. 11 conv. la richiesta svolta dal sig. a Persona_1 seguito del decesso del padre, volta a ottenere l'intestazione della concessione. In tale istanza, datata 28.3.1984, si legge che “sin dal Novembre 1974 venne presentata istanza dalla quale risultava che la concessione venisse intestata a me stesso” e che “dovendo pagare l'importo del convaglio del canone richiesto e nulla eccependo in merito al relativo ammontare”.
Analoga richiesta viene prodotta sub doc. 13 conv..
Si tratta di un'istanza successiva al decesso del sig. , datata 27.11.1987, questa volta a Persona_1 firma dell'odierno attore: il sig. , “dovendo pagare l'importo del convaglio del Parte_1 canone e interessi”, chiede l'intestazione a proprio nome di arretrati, canoni e relativa concessione.
Adottando una visione d'insieme, non convince, sul punto, la replica di cui alla prima memoria attorea (pagg. 4 ss) che qualificherebbe tale condotta dei sig.ri come “forma di contestazione Per_3 dei pagamenti iperbolici richiesti in assenza di concessione”.
Vengono poi dedotte in causa rivendicazioni statali anche successive agli atti poc'anzi citati (v. pag. 4 ss comparsa conv. e docc. 17-24 conv., ove, peraltro, si rinviene una seconda istanza a firma del sig. attore, a replica dell'invito rivoltogli dell'amministrazione pubblica, datata 1993, sub doc. 18 conv.).
Anche l'attore, con l'atto introduttivo dà atto di intimazioni pervenute in tempi comunque recenti da parte dell'amministrazione (v. pag. 8, “Intimazioni di pagamento simili sono pervenute anche nel
1987, 1990, 1993, 1999 (all.9) e, da ultimo, tra il 2021 ed il 2023; per i motivi già suesposti le richieste economiche svolte dalle diverse amministrazioni pubbliche che si sono succedute negli anni non sono mai state adempiute né dal sig. né, in seguito, dal sig. Persona_1 Parte_1
”).
[...]
14 Insomma, alla luce di quanto finora rappresentato non risulta provato l'animus possidendi richiesto per il perfezionamento di un acquisto a titolo originario, non emergendo il compimento, da parte dei sig.ri , di atti di opposizione all'amministrazione statale ai fini dell'interversione del Per_3 possesso.
Semmai, appare che, nota l'altrui titolarità del compendio, nel tempo gli occupanti dello stesso si siano adoperati di conseguenza.
Quanto alla dichiarazione di interesse culturale del compendio immobiliare denominato “ex batteria di Murano adiacente Sacca S. Mattia”, si prende atto della decisione del , intervenuta CP_7 medio tempore (v. dep. conv. 22.7.2025).
Il G.A. non ravvisa profili di illegittimità amministrativa della dichiarazione del 27.1.2021 e, valutate le doglianze attoree, lo scrivente Giudice non ravvisa profili che ne giustifichino la disapplicazione nel presente giudizio.
Nella propria motivazione, correttamente il G.A. argomenta circa la disciplina del Codice dei beni culturali e il rilievo che la stessa assume per il compendio in parola.
Visti gli artt. 10, primo comma, e 12 d.lgs. 42/2004, risulta infatti che, già con l'entrata in vigore del d.lgs., gli immobili hanno acquisito la natura di beni del demanio culturale (seppur in via provvisoria) e che la stessa è poi stata definitivamente acquisita in forza della verifica di interesse culturale citata.
Ne consegue l'infondatezza della pretesa attorea con riferimento a tale periodo.
D'altronde, non potrebbe essere diversamente: nonostante la prima sdemanializzazione del compendio, con l'introduzione del Codice dei beni culturali, gli immobili sono ritornati ad essere demaniali, non alienabili né usucapibili ex art. 823, primo comma, c.c. (v. pagg. 12 ss. sentenza
TAR; a pagg. 8 ss. il TAR prende pure posizione sulla questione dell'acquisto per usucapione, non ritenendolo sussistente).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
In favore di e di , le spese di lite Controparte_1 Controparte_2 sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione € 26.000,01-€ 52.000,00 del D.M. 55/2014, Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
Consideratane la costituzione in causa solo a seguito del deposito delle memorie ex art. 171 ter
c.p.c., in favore di le spese di lite sono liquidate come da Controparte_3 dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione € 26.000,01-€ 52.000,00 del D.M. 55/2014, Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza,
15 eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 14029/2023:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di parte convenuta CP_3 Controparte_3
[...]
- condanna parte attrice a rimborsare ad e a Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre il 15% per spese
[...] forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore;
- condanna parte attrice a rimborsare a le spese di lite che si Controparte_3 liquidano in complessivi € 5.810,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 24.12.2025.
Il Giudice
AB SI GA
16