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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/07/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. R.G. n. 3221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Massera Presidente
dott. Marco Valecchi Giudice
dott. Angelo Baffa Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio - iscritta al R.G. V.G. n. 3221/2024 promossa da Parte_1
(C.F ) nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nato ad [...] il [...], entrambi
[...] C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Muzzolon;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il Visto al ricorso;
esaminate le note in sostituzione dell'udienza del 19.3.2025;
rilevato che le parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 473 bis. 51 co. II c.p.c., hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni: “- Dichiarare
lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Playa – Città dell'Avana (CUBA) in data
23.01.2008, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Anzio al n. 17 P. 2 S. C.
nell'anno 2008, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
- la regolamentazione della responsabilità genitoriale seguirà le modalità dell'affidamento condiviso;
tuttavia, in revisione dell'accordo per la separazione personale (all.to n.2), la collocazione di TH
viene stabilita presso il padre nella casa familiare di Anzio (RM) Via delle Calcare n. 54
dove risulta già collocato che al momento della separazione sceglieva di restare con Per_1
il sig. - il mutamento della collocazione è giustificato dalle esigenze Parte_2
lavorative della sig.ra , che accettava l'offerta lavorativa della Parte_1
“Gedem Muebles S.L. Mondo Convenienza” e pertanto dovrà a breve stabilirsi in
Barcellona, cap 08174, Sant Cugat del Valles Calle Victor Hugo n°6; - la Sig.ra
[...]
potrà vedere e tenere con sé i figli preferibilmente il sabato e la domenica Parte_1
per due volte al mese, in modo alternato e salvo diverso accordo delle parti,
compatibilmente con le esigenze dei ragazzi e con quelle proprie di lavoro;
la permanenza della madre con i figli avverrà preferibilmente in Italia ed a spese della stessa;
diversamente la sig.ra potrà portare con sé i figli nella residenza di Barcellona Parte_1
purché autorizzata dal padre, in tal caso la stessa provvederà a prelevare i figli dall'Italia
e a riaccompagnarli a casa a propria cura e spese;
l'autorizzazione si intende concessa,
senza necessità di formalità, per le vie brevi purché risulti per iscritto;
- il genitore collocatario dovrà favorire ed incentivare costantemente le videochiamate dei figli alla madre in orari compatibili con le esigenze di scuola dei ragazzi e di lavoro della madre;
-
La casa coniugale resta assegnata al sig. e le rate del mutuo acceso per Parte_2
la ristrutturazione della stessa di € 638,36 (euroseicentotrentotto/36) mensili continueranno a gravare interamente sul medesimo, che si impegna altresì a liberare la Sig.ra
[...] dall'obbligazione assunta con la sottoscrizione del mutuo contratto, così Parte_1
come già previsto nell'accordo di separazione allegato al presente atto;
- La sig.ra
[...]
sosterrà interamente le restanti rate del prestito contratto con la Parte_1 CP_1
per un importo mensile pari ad € 240,00 (euroduecentoquaranta/00), ciò
[...]
diversamente da quanto pattuito nel ridetto accordo di separazione (all.to n.2); - Il conto corrente cointestato aperto presso la verrà mantenuto sino Controparte_2
all'estinzione del mutuo;
- Ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento godendo di reddito autonomo;
- la Sig.ra , poiché dovrà sostenere le rate del Parte_1
prestito contratto per esigenze familiari, per i primi due anni e sino all'agosto 2026,
provvederà al mantenimento di entrambi i figli versando mensilmente l'importo complessivo di € 250,00 oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%; - a decorrere dal settembre
2026, la sig.ra verserà a titolo di mantenimento della prole, la Parte_1
maggiore somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%; - il mantenimento così come fissato è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e verrà versato a mezzo bonifico bancario via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal successivo mese di settembre. - In via del tutto eccezionale per il mese di settembre c.a. la Sig.ra verserà per il Parte_1
mantenimento di entrambi i figli la sola somma di € 125,00 poiché dovrà pagare la rata del prestito con scadenza 4.09.2024; - le spese straordinarie documentate sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50% dovranno essere preventivamente concordate ovvero se urgenti assunte immediatamente e per l'intero dal genitore al momento competente e di seguito rimborsate previa esibizione della relativa ricevuta fiscale;
- per il riparto delle spese ordinarie e straordinarie le parti richiamano il Protocollo del Tribunale di Velletri;
-
In ogni caso il sig. continuerà a percepire gli assegni al nucleo familiare Parte_2
come per legge;
- durante le festività natalizie, i figli trascorreranno le giornate dal 23
dicembre al 30 dicembre con un genitore e le giornate dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro genitore, in forma alternata di anno in anno, così come alternate saranno le festività di Pasqua e Pasquetta;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno dai 15/30
gg - anche non consecutivi - con la madre da stabilirsi, salva diversa pattuizione, entro il
31 maggio di ogni anno, tenendo conto del piano di ferie di ciascuno genitore. Le altre festività da calendario saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza annuale. Si
precisa in ogni caso che la permanenza presso la residenza della madre in Barcellona, dovrà
comunque essere autorizzata dal padre e quantomeno coincidente con le ferie della Sig.ra
- I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso per Parte_1
l'eventuale rilascio e/o rinnovo del passaporto”;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse delle parti e dei figli minori nato ad [...] il [...], e nato ad [...] il Persona_2 Persona_3
29.09.2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Playa – Città dell'Avana
(CUBA) in data 23.01.2008 (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Anzio al n. 17, P. 2, S. C, nell'anno 2008), alle condizioni di cui al ricorso e riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Spese irripetibili.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 17.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Angelo Baffa
IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Massera 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1970 n. 898 e successive modificazioni;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Massera Presidente
dott. Marco Valecchi Giudice
dott. Angelo Baffa Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio - iscritta al R.G. V.G. n. 3221/2024 promossa da Parte_1
(C.F ) nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nato ad [...] il [...], entrambi
[...] C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Muzzolon;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il Visto al ricorso;
esaminate le note in sostituzione dell'udienza del 19.3.2025;
rilevato che le parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 473 bis. 51 co. II c.p.c., hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni: “- Dichiarare
lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Playa – Città dell'Avana (CUBA) in data
23.01.2008, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Anzio al n. 17 P. 2 S. C.
nell'anno 2008, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
- la regolamentazione della responsabilità genitoriale seguirà le modalità dell'affidamento condiviso;
tuttavia, in revisione dell'accordo per la separazione personale (all.to n.2), la collocazione di TH
viene stabilita presso il padre nella casa familiare di Anzio (RM) Via delle Calcare n. 54
dove risulta già collocato che al momento della separazione sceglieva di restare con Per_1
il sig. - il mutamento della collocazione è giustificato dalle esigenze Parte_2
lavorative della sig.ra , che accettava l'offerta lavorativa della Parte_1
“Gedem Muebles S.L. Mondo Convenienza” e pertanto dovrà a breve stabilirsi in
Barcellona, cap 08174, Sant Cugat del Valles Calle Victor Hugo n°6; - la Sig.ra
[...]
potrà vedere e tenere con sé i figli preferibilmente il sabato e la domenica Parte_1
per due volte al mese, in modo alternato e salvo diverso accordo delle parti,
compatibilmente con le esigenze dei ragazzi e con quelle proprie di lavoro;
la permanenza della madre con i figli avverrà preferibilmente in Italia ed a spese della stessa;
diversamente la sig.ra potrà portare con sé i figli nella residenza di Barcellona Parte_1
purché autorizzata dal padre, in tal caso la stessa provvederà a prelevare i figli dall'Italia
e a riaccompagnarli a casa a propria cura e spese;
l'autorizzazione si intende concessa,
senza necessità di formalità, per le vie brevi purché risulti per iscritto;
- il genitore collocatario dovrà favorire ed incentivare costantemente le videochiamate dei figli alla madre in orari compatibili con le esigenze di scuola dei ragazzi e di lavoro della madre;
-
La casa coniugale resta assegnata al sig. e le rate del mutuo acceso per Parte_2
la ristrutturazione della stessa di € 638,36 (euroseicentotrentotto/36) mensili continueranno a gravare interamente sul medesimo, che si impegna altresì a liberare la Sig.ra
[...] dall'obbligazione assunta con la sottoscrizione del mutuo contratto, così Parte_1
come già previsto nell'accordo di separazione allegato al presente atto;
- La sig.ra
[...]
sosterrà interamente le restanti rate del prestito contratto con la Parte_1 CP_1
per un importo mensile pari ad € 240,00 (euroduecentoquaranta/00), ciò
[...]
diversamente da quanto pattuito nel ridetto accordo di separazione (all.to n.2); - Il conto corrente cointestato aperto presso la verrà mantenuto sino Controparte_2
all'estinzione del mutuo;
- Ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento godendo di reddito autonomo;
- la Sig.ra , poiché dovrà sostenere le rate del Parte_1
prestito contratto per esigenze familiari, per i primi due anni e sino all'agosto 2026,
provvederà al mantenimento di entrambi i figli versando mensilmente l'importo complessivo di € 250,00 oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%; - a decorrere dal settembre
2026, la sig.ra verserà a titolo di mantenimento della prole, la Parte_1
maggiore somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%; - il mantenimento così come fissato è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e verrà versato a mezzo bonifico bancario via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal successivo mese di settembre. - In via del tutto eccezionale per il mese di settembre c.a. la Sig.ra verserà per il Parte_1
mantenimento di entrambi i figli la sola somma di € 125,00 poiché dovrà pagare la rata del prestito con scadenza 4.09.2024; - le spese straordinarie documentate sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50% dovranno essere preventivamente concordate ovvero se urgenti assunte immediatamente e per l'intero dal genitore al momento competente e di seguito rimborsate previa esibizione della relativa ricevuta fiscale;
- per il riparto delle spese ordinarie e straordinarie le parti richiamano il Protocollo del Tribunale di Velletri;
-
In ogni caso il sig. continuerà a percepire gli assegni al nucleo familiare Parte_2
come per legge;
- durante le festività natalizie, i figli trascorreranno le giornate dal 23
dicembre al 30 dicembre con un genitore e le giornate dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro genitore, in forma alternata di anno in anno, così come alternate saranno le festività di Pasqua e Pasquetta;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno dai 15/30
gg - anche non consecutivi - con la madre da stabilirsi, salva diversa pattuizione, entro il
31 maggio di ogni anno, tenendo conto del piano di ferie di ciascuno genitore. Le altre festività da calendario saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza annuale. Si
precisa in ogni caso che la permanenza presso la residenza della madre in Barcellona, dovrà
comunque essere autorizzata dal padre e quantomeno coincidente con le ferie della Sig.ra
- I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso per Parte_1
l'eventuale rilascio e/o rinnovo del passaporto”;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse delle parti e dei figli minori nato ad [...] il [...], e nato ad [...] il Persona_2 Persona_3
29.09.2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Playa – Città dell'Avana
(CUBA) in data 23.01.2008 (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Anzio al n. 17, P. 2, S. C, nell'anno 2008), alle condizioni di cui al ricorso e riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Spese irripetibili.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 17.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Angelo Baffa
IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Massera 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1970 n. 898 e successive modificazioni;