Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 14/05/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 13 maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b – 00187 Roma;
RICORRENTE
Contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, col patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici, in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria n. 74, ope legis domicilia;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05/01/2024, , dipendente del Parte_1 [...]
in forza di Contratto di Lavoro a Tempo Indeterminato stipulato in Controparte_1 data 1 settembre 2007, nella qualifica di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, attualmente in servizio presso l'I.C. “V. Cuoco” di Petacciato, ha adito l'intestato Tribunale al fine di contestare le determinazioni contenute nel Decreto di Ricostruzione di Carriera di cui al doc. 1 del relativo fascicolo, elaborato secondo le indicazioni ministeriali dall'
[...]
1.2. L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio eccependo, in primo luogo, la prescrizione decennale della richiesta di ricostruzione della carriera e la prescrizione quinquennale degli importi rivendicati e contestando, nel merito, il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e discussa con trattazione scritta.
2. In via preliminare, l'eccezione di prescrizione dei diritti connessi alla richiesta ricostruzione della carriera, sollevata dal , è infondata e Controparte_1 va respinta.
Invero, la domanda formulata da , con la quale l'odierna ricorrente, nella Parte_1 qualifica di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato a partire dall'A.S. 2007/2008, ha agito in giudizio al fine di ottenere l'esatta ricostruzione di carriera, ha ad oggetto il diritto alla corresponsione delle differenze stipendiali non percepite dalla data del 25/11/2019 e dunque – alla luce della circostanza che il presente ricorso è stato introdotto in data 05/01/2024 – non può dirsi decorso il termine quinquennale utile ai fini del maturare dell'asserita prescrizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
La ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riallineamento della carriera in ossequio al principio di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione della normativa interna contrastante e del decreto di ricostruzione di carriera citato, e dunque l'accertamento del diritto al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, con diritto alle relative differenze retributive.
In altri termini, la ricorrente ritiene che - ai fini della ricostruzione della carriera - il servizio dalla stessa prestato debba essere valutato ai fini giuridici ed economici nella sua integralità e non parzialmente, in quanto la disciplina normativa interna, il D.lgs n. 297 del 16/04/1994, si porrebbe in contrasto con il divieto di discriminazione sancito dalla direttiva
1999/70/CE.
La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale
ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché, oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
Il legislatore ha, però, previsto che la decurtazione in carriera di una parte del servizio pre- ruolo espletato venga integralmente recuperata al compimento del diciottesimo anno di servizio, maturato da parte dei dipendenti assunti nella qualità di coordinatori amministrativi
(cfr. art. 4, comma 3, d.P.R. n. 399/1988).
È pacifico che, nel caso di specie, il , al momento Controparte_1 dell'immissione in ruolo della parte ricorrente, abbia ricostruito la carriera della medesima, valutando il periodo pregresso conformemente alla sopra riportata normativa, inserendolo tempo per tempo nella corrispondente fascia stipendiale.
Orbene, risulta che la ricorrente abbia lavorato come Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi dal 01/09/2007 (con effetti economici dal 01/09/2008) in base a contratto di lavoro a tempo indeterminato e che, a tale data di effettiva assunzione in servizio a tempo indeterminato, il MI riconosceva come anzianità il periodo di anni 7, mesi 9 e giorni 6. Tale calcolo veniva elaborato facendo applicazione della normativa nazionale di cui al D.lgs.
n.297/1994 e, dunque, computato parzialmente il servizio effettivamente prestato.
Di converso, facendo riferimento al servizio concretamente svolto, la ricorrente deduce di aver maturato un'anzianità di anni 19, mesi 4 e giorni 19, atteso che, dal compimento del diciottesimo anno di anzianità di servizio (dunque dal 25/11/2019), la stessa aveva diritto al riallineamento della carriera, con restituzione dell'anzianità di servizio decurtata in sede di ricostruzione della carriera. Dalla comparazione delle anzianità valutate si evince che l'anzianità calcolata dal CP_1 resistente ai sensi del D.lgs. n. 297/94 è inferiore a quella maturata dalla ricorrente sulla base del servizio effettivo, sicché alla luce del principio di diritto espresso dalla Cassazione e ai sensi del'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 399/1988, il decreto di ricostruzione carriera emesso dalla resistente deve considerarsi illegittimo nei confronti della ricorrente e va riformato.
In definitiva sintesi, l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto riconoscere alla ricorrente l'anzianità ai fini giuridici ed economici nei termini sopra precisati, con tutte le relative conseguenze in ordine alla determinazione dello scaglione di riferimento ed alle relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione decennale e quinquennale come sopra specificata ed è in tali termini che la domanda è accolta.
Ne consegue che alla ricorrente dovrà essere riconosciuto l'integrale servizio svolto a partire dal 01/09/2008, tenuto conto che alla data del 25/11/2019 ha maturato il diciottesimo anno di anzianità di servizio, in applicazione del C.C.N.L. di riferimento, con conseguente riconoscimento dell'incidenza dell'anzianità maturata sulla retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto godere e che invece non ha percepito, a titolo di risarcimento del danno.
La domanda va, pertanto, accolta come da dispositivo.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste devono essere poste a carico del
, secondo il principio di soccombenza, e liquidate in base al valore della domanda CP_1 con esclusione della fase istruttoria e – stante il carattere seriale e non complesso della causa
– in applicazione dei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 8/2024, così provvede:
• In accoglimento della domanda, condanna l'Amministrazione resistente ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della parte ricorrente, in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, e per l'effetto a corrispondere, in favore della ricorrente, le differenze tra quanto percepito attualmente e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto
Scuola di riferimento, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo e fino al saldo;
• Condanna il , in persona del al pagamento, in favore Controparte_1 CP_4 di delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per compensi, € 49,00 per Parte_1
spese documentate, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con distrazione al procuratore antistatario.
Larino, 13 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cucchiella