Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/05/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2036 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del
27.5.2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Carmela Oriolo;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Roseti;
CP_1
APPELLATO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale, appello avverso sentenza n. 5/2024 del Giudice di
Pace di Cosenza.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha agito dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza per ottenere la condanna di CP_1 [...]
al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 5.000,00, per il Controparte_2
coinvolgimento in un giudizio penale per il reato di furto aggravato di energia elettrica, conclusosi con la sua assoluzione, al quale è stato sottoposto a seguito di denuncia inoltrata dall'odierna appellante che lo ha indicato erroneamente come utilizzatore della fornitura.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice adito, sul presupposto dell'erronea indicazione del quale utilizzatore della fornitura nella denuncia inoltrata da ha CP_1 Parte_1 condannato quest'ultima al risarcimento dei danni subiti dall'attore, quantificati in euro
2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al rimborso delle spese processuali in favore dello Stato.
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c.c., la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 111 Cost., nonché la violazione dell'art. 92 c.p.c..
L'appellante, in particolare, lamenta che il primo giudice abbia ignorato il costante ed univoco orientamento giurisprudenziale secondo il quale la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non determina, anche in caso di assoluzione del denunciato, l'insorgenza di un diritto al risarcimento del danno in favore di quest'ultimo, salvo che non ricorra l'ipotesi della calunnia.
Deduce di non avere indicato il quale autore del reato, ma di avere unicamente portato CP_1 all'attenzione dell'autorità giudiziaria una situazione illecita. Contesta inoltre la liquidazione equitativa del danno, in difetto di prova da parte dell'interessato.
Su tali basi chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda, con condanna dell'attore alla restituzione di quanto incassato in esecuzione della sentenza impugnata.
L'appellato resiste al gravame chiedendone il rigetto con conferma integrale della sentenza impugnata.
L'appello merita accoglimento.
Per costante giurisprudenza, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (cfr., tra le altre, Cass. 30988/18, 13093/24).
Questa deroga al principio della sufficienza, per la responsabilità aquiliana, della sola colpa, si spiega con lo scopo dell'ordinamento di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collaborare con l'autorità giudiziaria, tramite la denuncia dei comportamenti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di incorrere in conseguenze di carattere risarcitorio nel caso di errore (cfr. Cass. 27756/13).
Spetta, pertanto, all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni, dimostrare che la denuncia, ovvero la querela, era calunniosa e, dunque, che il denunciante fosse consapevole dell'innocenza del denunciato (cfr. Cass. 300/12).
pagina 2 di 4 Nella specie, la sentenza impugnata prescinde da tali consolidati principi, muovendo l'affermazione di responsabilità dell'odierna appellante dall'avere la stessa indicato
“erroneamente” il quale utilizzatore della fornitura. CP_1
E del resto, la ricorrenza dei presupposti della calunnia neanche è stata allegata da parte del
, il quale ha dedotto esclusivamente la condotta colposa di (cfr. atto di CP_1 Parte_1 citazione in primo grado in cui si legge, tra l'altro: “se parte convenuta avesse usato maggiore prudenza e diligenza sia nello sporgere denuncia che, conseguentemente, nell'attribuire la responsabilità per il fatto illecito non avrebbe costretto l'attore a vestire i panni dell'imputato
…”; nello stesso senso, nella comparsa di costituzione nel presente grado si legge: “Il sig.
asseriva, infatti, di avere subito un grave pregiudizio a causa del colposo agire di CP_1 controparte”; “Argomentava, quindi, di aver patito un nocumento … causato dalla incauta condotta di parte avversa”), come detto insufficiente a generare responsabilità del denunciante-querelante.
Soltanto in sede di memorie conclusive depositate in primo grado il ha dedotto il CP_1
carattere calunnioso della denuncia e tuttavia, a prescindere da ogni considerazione in punto di tempestività, la deduzione non è sorretta dall'allegazione di alcun elemento di riscontro del dolo tipico del reato, non desumibile dalla sola indicazione, in occasione della denuncia del fatto da parte di , del suo nominativo quale utilizzatore della fornitura abusiva, Parte_1
al più rivelatrice di avventatezza, imprudenza, e, dunque, di condotta colposa.
Si precisa al riguardo che, fini della configurabilità del dolo del reato di calunnia, è necessario che colui che formula la falsa accusa abbia intenzionalmente voluto accusare di un reato altra persona avendo la certezza dell'innocenza di questi. L'intenzionalità dell'incolpazione e la sicura conoscenza della non colpevolezza dell'incolpato sono due dati che vanno tenuti concettualmente distinti e che devono entrambi ricorrere ai fini dell'elemento soggettivo del reato "de quo", che è infatti integrato solo nel caso in cui vi sia esatta corrispondenza tra momento rappresentativo e momento volitivo (cfr. Cass. pen. 7389/05).
A quanto osservato consegue che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda deve essere rigettata.
In difetto di specifica indicazione del pagamento effettuato in esecuzione della sentenza, non può darsi luogo a restituzioni.
Tenuto conto delle peculiarità della vicenda e, in particolare, della erronea indicazione del quale utilizzatore della fornitura abusiva (pur inidonea, di per sé, a dar luogo a CP_1
pagina 3 di 4 responsabilità aquiliana), si reputa conforme a giustizia compensare le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
CP_1
- compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Cosenza, 31.5.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
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