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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3891/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 ELIA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in CORSO LUIGI EINAUDI N. 18 10128 TORINO presso il difensore avv. ELIA MASSIMILIANO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONELLI Controparte_1 C.F._1 GIULIO e dell'avv. TREVISAN DARIO ( VIALE MAJNO 45 20122 C.F._2 MILANO;
FA AE ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente C.F._3 domiciliato in VIALE MAJNO 45 20100 MILANO presso il difensore avv. TONELLI GIULIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08-11-2024, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna in Controparte_2 composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.
pagina 1 di 4 Affermava di avere concluso con il convenuto, in data 15-07-2014, un contratto di agenzia relativo alla promozione finanziaria, avente ad oggetto l'incarico di promuovere la conclusione di contratti finanziari inerenti i prodotti della Banca, nella Provincia di Bologna, secondo le regole disciplinate dall'accordo contrattuale. Affermava poi che, in data 30 31 dicembre 2019, il signor aveva Controparte_2 comunicato alla Banca ricorrente, il proprio recesso ante tempus dal contratto di agenzia, asseritamente per giusta causa, lamentando di avere ricevuto dall'Area Manager della Banca attrice, pressioni volte a favorire, nelle proposte ai clienti, i prodotti della stessa
, rispetto a prodotti diversi e più competitivi. Pt_1
Precisava di avere contestato la sussistenza di giusta causa di recesso in capo all'agente, e di avergli quindi intimato di corrispondere le somme di Euro 59.836,25 e di Euro 134.899,99 a titolo rispettivamente di Indennità Sostitutiva di Preavviso e di Recupero Premi Pagati come dal Regolamento definito “Sistema integrato di Incentivazione 2016/2017”, oltre Euro 214,17 a titolo Canone Ipad, di Euro 12.508,94 a titolo di
“rivalsa portafoglio”, ed Euro 672,00 a titolo Indennità di Valorizzazione portafoglio. Precisava poi che il signor non aveva adempiuto alla richiesta, e chiedeva che il CP_1
Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertata l'insussistenza di giusta causa di recesso in capo al signor condannasse il convenuto al CP_1 pagamento delle predette somme, per i titoli esposti, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza delle domande di Controparte_2 parte ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Ne chiedeva pertanto la reiezione, con vittoria di spese di giudizio. Eccepiva in primo luogo che parte attrice non aveva provato la corresponsione dei bonus incentivanti e delle somme richieste a titolo di rivalsa portafoglio. Eccepiva poi la sussistenza di giusta causa di recesso, dal momento che, nel corso del rapporto di agenzia, l'Area Manager della Banca attrice, aveva sottoposto il convenuto a pressioni indebite, affinchè, nelle proposte ai clienti, promuovesse i prodotti della stessa
, rispetto a prodotti diversi e più competitivi e quindi più vantaggiosi per i clienti. Pt_1
Eccepiva infine la non debenza in ogni caso, delle somme richieste per bonus incentivanti e rivalsa di portafoglio, poiché la clausola contrattuale che ne subordinava il mantenimento alla prosecuzione del rapporto almeno fino al 31-12-2020, si configurava come un anomalo patto di stabilità, integrante tra l'altro una clausola vessatoria necessitante di doppia sottoscrizione. Il processo si svolgeva alle udienze del 10-02-2025, 17-03-2025, 16-06-2025, 02-03- 2025, 15-09-2025 e 22-09-2025. Veniva ammesso ed espletato giuramento decisorio del convenuto Controparte_1 circa l'effettiva percezione da parte dello stesso convenuto, delle somme a titolo di bonus incentivanti e premi di portafoglio erogati dalla banca attrice, come indicato in ricorso. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rifermento alla problematica inerente la sussistenza o meno della giusta causa di recesso in capo all'agente, osserva il Tribunale che parte convenuta ha affermato la sussistenza della giusta causa di recesso, allegando genericamente che, nel corso del rapporto di agenzia, aveva dall'Area Manager della Banca attrice, pressioni volte a favorire, nelle proposte ai clienti, i prodotti della stessa , rispetto a prodotti Pt_1 diversi e più competitivi. Sul punto osserva il Tribunale che le allegazioni del convenuto circa asserite pressioni dell'Area Manager di riferimento, per proporre ai clienti prodotti sponsorizzati dalla banca e non altri più competitivi, sono del tutto vaghe e generiche, e non consentono di valutare l'entità delle asserite pressioni, e le implicazioni dell'eventuale rifiuto, né l'eventuale irragionevolezza del tutto, posto che rientrava comunque nelle prerogative generali della stessa Banca mandataria, valutare la convenienza e congruità dei prodotti venduti dai propri agenti, con la conseguenza che i fatti allegati dal convenuto, non integrano alcun inadempimento del contratto di agenzia tra le parti, né una violazione del vincolo fiduciario. Con rifermento alla problematica inerente l'avvenuta corresponsione, da parte della Banca ricorrente all'Agente, dei bonus incentivanti di cui è stata chiesta la restituzione, osserva il Tribunale che la corresponsione delle suddette somme all'agente, è provata sulla base delle risposte date dal signor alle domande poste nell'esperimento del CP_1
Giuramento Decisorio, in data 15-09-2025. Con riferimento alle ulteriori eccezioni svolte da parte convenuta, aventi in vario modo ad oggetto l'asserita nullità delle clausole che prevedevano il mantenimento dei bonus incentivanti al perdurare del rapporto contrattuale tra le parti, fino al 31-12-2020, osserva il Tribunale che la clausola in oggetto non integra né un improprio patto di stabilità né una clausola penale di danno, ma costituisce solo un'esplicita previsione di restituzione di bonus incentivanti non ancora pienamente maturati, anche se corrisposti in anticipo, e quindi integra un mero obbligo di restituzione di somme anticipate, con la conseguenza che la clausola in esame non può neppure essere sospettata di vessatorietà. Pertanto vengono accolte le domande proposte dalla società ricorrente, con la precisazione che le somme erogate dalla Banca ricorrente, quali compensi per le attività svolte dall'agente, nelle quali la Banca ha rivestito il ruolo di Sostituto di Imposta, dovranno essere restituite dall'agente, al netto delle trattenute fiscali operate dal datore di lavoro, che poi verranno recuperate da quest'ultimo con richiesta all'Agenzia delle Entrate ( Cass. Ord. N°23531/2021). Gli interessi legali seguono come per legge. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 7.500,00 per compensi professionali ed Euro 379,50 per spese vive, oltre spese generali Iva e cpa.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che il recesso esercitato dal dott. dal contratto di Agenzia con la società Controparte_1 ricorrente, in data 30-12-2019, non era assistito da giusta causa. Condanna a corrispondere ad , le Controparte_1 Parte_1 somme di Euro 59.836,25 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, di Euro 134.899,99 a titolo di recupero premi Sistema Integrato di Incentivazione, di Euro 214,17 a titolo di canoni Ipad, di Euro 12.508,94 a titolo di Rivalsa Portafoglio, di Euro 672,00 a titolo di rata indennità Valorizzazione portafoglio. Tali somme, ove corrisposte al lordo degli oneri fiscali, dovranno essere restituite al netto dei predetti oneri fiscali, al cui recupero provvederà parte ricorrente. Le somme capitali al netto da restituire, saranno gravate dagli interessi legali dalla mora al saldo. Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore della società Controparte_1 ricorrente, liquidate in Euro 379,50 per spese vive ed Euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 22-09-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3891/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 ELIA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in CORSO LUIGI EINAUDI N. 18 10128 TORINO presso il difensore avv. ELIA MASSIMILIANO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONELLI Controparte_1 C.F._1 GIULIO e dell'avv. TREVISAN DARIO ( VIALE MAJNO 45 20122 C.F._2 MILANO;
FA AE ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente C.F._3 domiciliato in VIALE MAJNO 45 20100 MILANO presso il difensore avv. TONELLI GIULIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08-11-2024, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna in Controparte_2 composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.
pagina 1 di 4 Affermava di avere concluso con il convenuto, in data 15-07-2014, un contratto di agenzia relativo alla promozione finanziaria, avente ad oggetto l'incarico di promuovere la conclusione di contratti finanziari inerenti i prodotti della Banca, nella Provincia di Bologna, secondo le regole disciplinate dall'accordo contrattuale. Affermava poi che, in data 30 31 dicembre 2019, il signor aveva Controparte_2 comunicato alla Banca ricorrente, il proprio recesso ante tempus dal contratto di agenzia, asseritamente per giusta causa, lamentando di avere ricevuto dall'Area Manager della Banca attrice, pressioni volte a favorire, nelle proposte ai clienti, i prodotti della stessa
, rispetto a prodotti diversi e più competitivi. Pt_1
Precisava di avere contestato la sussistenza di giusta causa di recesso in capo all'agente, e di avergli quindi intimato di corrispondere le somme di Euro 59.836,25 e di Euro 134.899,99 a titolo rispettivamente di Indennità Sostitutiva di Preavviso e di Recupero Premi Pagati come dal Regolamento definito “Sistema integrato di Incentivazione 2016/2017”, oltre Euro 214,17 a titolo Canone Ipad, di Euro 12.508,94 a titolo di
“rivalsa portafoglio”, ed Euro 672,00 a titolo Indennità di Valorizzazione portafoglio. Precisava poi che il signor non aveva adempiuto alla richiesta, e chiedeva che il CP_1
Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertata l'insussistenza di giusta causa di recesso in capo al signor condannasse il convenuto al CP_1 pagamento delle predette somme, per i titoli esposti, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza delle domande di Controparte_2 parte ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Ne chiedeva pertanto la reiezione, con vittoria di spese di giudizio. Eccepiva in primo luogo che parte attrice non aveva provato la corresponsione dei bonus incentivanti e delle somme richieste a titolo di rivalsa portafoglio. Eccepiva poi la sussistenza di giusta causa di recesso, dal momento che, nel corso del rapporto di agenzia, l'Area Manager della Banca attrice, aveva sottoposto il convenuto a pressioni indebite, affinchè, nelle proposte ai clienti, promuovesse i prodotti della stessa
, rispetto a prodotti diversi e più competitivi e quindi più vantaggiosi per i clienti. Pt_1
Eccepiva infine la non debenza in ogni caso, delle somme richieste per bonus incentivanti e rivalsa di portafoglio, poiché la clausola contrattuale che ne subordinava il mantenimento alla prosecuzione del rapporto almeno fino al 31-12-2020, si configurava come un anomalo patto di stabilità, integrante tra l'altro una clausola vessatoria necessitante di doppia sottoscrizione. Il processo si svolgeva alle udienze del 10-02-2025, 17-03-2025, 16-06-2025, 02-03- 2025, 15-09-2025 e 22-09-2025. Veniva ammesso ed espletato giuramento decisorio del convenuto Controparte_1 circa l'effettiva percezione da parte dello stesso convenuto, delle somme a titolo di bonus incentivanti e premi di portafoglio erogati dalla banca attrice, come indicato in ricorso. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rifermento alla problematica inerente la sussistenza o meno della giusta causa di recesso in capo all'agente, osserva il Tribunale che parte convenuta ha affermato la sussistenza della giusta causa di recesso, allegando genericamente che, nel corso del rapporto di agenzia, aveva dall'Area Manager della Banca attrice, pressioni volte a favorire, nelle proposte ai clienti, i prodotti della stessa , rispetto a prodotti Pt_1 diversi e più competitivi. Sul punto osserva il Tribunale che le allegazioni del convenuto circa asserite pressioni dell'Area Manager di riferimento, per proporre ai clienti prodotti sponsorizzati dalla banca e non altri più competitivi, sono del tutto vaghe e generiche, e non consentono di valutare l'entità delle asserite pressioni, e le implicazioni dell'eventuale rifiuto, né l'eventuale irragionevolezza del tutto, posto che rientrava comunque nelle prerogative generali della stessa Banca mandataria, valutare la convenienza e congruità dei prodotti venduti dai propri agenti, con la conseguenza che i fatti allegati dal convenuto, non integrano alcun inadempimento del contratto di agenzia tra le parti, né una violazione del vincolo fiduciario. Con rifermento alla problematica inerente l'avvenuta corresponsione, da parte della Banca ricorrente all'Agente, dei bonus incentivanti di cui è stata chiesta la restituzione, osserva il Tribunale che la corresponsione delle suddette somme all'agente, è provata sulla base delle risposte date dal signor alle domande poste nell'esperimento del CP_1
Giuramento Decisorio, in data 15-09-2025. Con riferimento alle ulteriori eccezioni svolte da parte convenuta, aventi in vario modo ad oggetto l'asserita nullità delle clausole che prevedevano il mantenimento dei bonus incentivanti al perdurare del rapporto contrattuale tra le parti, fino al 31-12-2020, osserva il Tribunale che la clausola in oggetto non integra né un improprio patto di stabilità né una clausola penale di danno, ma costituisce solo un'esplicita previsione di restituzione di bonus incentivanti non ancora pienamente maturati, anche se corrisposti in anticipo, e quindi integra un mero obbligo di restituzione di somme anticipate, con la conseguenza che la clausola in esame non può neppure essere sospettata di vessatorietà. Pertanto vengono accolte le domande proposte dalla società ricorrente, con la precisazione che le somme erogate dalla Banca ricorrente, quali compensi per le attività svolte dall'agente, nelle quali la Banca ha rivestito il ruolo di Sostituto di Imposta, dovranno essere restituite dall'agente, al netto delle trattenute fiscali operate dal datore di lavoro, che poi verranno recuperate da quest'ultimo con richiesta all'Agenzia delle Entrate ( Cass. Ord. N°23531/2021). Gli interessi legali seguono come per legge. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 7.500,00 per compensi professionali ed Euro 379,50 per spese vive, oltre spese generali Iva e cpa.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che il recesso esercitato dal dott. dal contratto di Agenzia con la società Controparte_1 ricorrente, in data 30-12-2019, non era assistito da giusta causa. Condanna a corrispondere ad , le Controparte_1 Parte_1 somme di Euro 59.836,25 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, di Euro 134.899,99 a titolo di recupero premi Sistema Integrato di Incentivazione, di Euro 214,17 a titolo di canoni Ipad, di Euro 12.508,94 a titolo di Rivalsa Portafoglio, di Euro 672,00 a titolo di rata indennità Valorizzazione portafoglio. Tali somme, ove corrisposte al lordo degli oneri fiscali, dovranno essere restituite al netto dei predetti oneri fiscali, al cui recupero provvederà parte ricorrente. Le somme capitali al netto da restituire, saranno gravate dagli interessi legali dalla mora al saldo. Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore della società Controparte_1 ricorrente, liquidate in Euro 379,50 per spese vive ed Euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 22-09-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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