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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/06/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre NZ, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2949 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
, nata a [...] il [...] – , nato a Parte_1 Parte_2
Boscotrecase (NA) il 07/09/1973, in qualità di eredi di , nato a [...] il Persona_1
28/05/1971 e deceduto in data 25/05/2016, nonché in qualità di eredi di nata Persona_2 in Torre NZ (NA) il 12.02.1944 e deceduta in data 01.03.2017, rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv.
Raffaele De Luca, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trecase (NA) al Piazza San
Gennaro n. 11
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 in virtù di procura generale alle liti, dagli avv.ti Riccardo Lorini e Stefania Lorini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Castellammare di Stabia (NA) alla via Tavernola n.
133;
APPELLATA
NONCHE'
residente in [...]P – Controparte_2
, residente in [...]P Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10/03/2025
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio innanzi al Giudice di Persona_1
Pace di Torre NZ, la , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
e e per sentirli condannare, in solido, al risarcimento delle Controparte_2 Controparte_3 lesioni patite a seguito al sinistro verificatosi in Boscotrecase (NA) alla via Cardinal Prisco il giorno
21.07.2012 alle ore 12.15 circa.
Più precisamente, l'attore deduceva che, nelle dette circostanze di tempo e luogo, si trovava a percorrere la summenzionata via sul marciapiede posto a destra della carreggiata con direzione di marcia monte-mare; giunto nei pressi dell'ufficio postale ivi esistente, si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali allorquando veniva investito dall'autovettura Seat Leon tg.
DA785YL, che percorreva la medesima strada con direzione monte-mare. L'attore allegava che il predetto autoveicolo era di proprietà di e di e risultava Controparte_2 Controparte_3 assicurato al dì del sinistro per la r.c. auto con la compagnia;
che a seguito Controparte_1 dell'impatto rovinava al suolo, cadendo sul proprio lato destro, riportando lesioni personali per le quali veniva ricoverato presso il presidio ospedaliero di Boscotrecase, ove gli veniva diagnosticato dapprima una “frattura patologica sede non specificata” (vd. Rapporto p.s. n. 2012/42247 del
21.07.2021) e successivamente, in data 23.07.2012, recatosi nuovamente presso il pronto soccorso, veniva refertata la “frattura del capitello radiale dx” (vd. Rapporto p.s. n. 2012/422595).
deduceva di aver inoltrato richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa con Persona_1 lettera raccomandata ricevuta in data 13.02.2013 e, successivamente, invito alla negoziazione assistita ai convenuti con raccomandata ricevuta in data 20.05.2015; tuttavia, qualsiasi tentativo di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia non sortiva alcun effetto né la CP_1 presentava alcuna offerta di risarcimento per le lesioni patite dell'attore.
Per tali ragioni, l'attore, chiedeva, previo accertamento della esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro di e – quali proprietari del veicolo Controparte_2 Controparte_3 investitore –, il risarcimento delle lesioni patite, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo, il tutto da contenersi nel limite di euro 5.160,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., la quale eccepiva preliminarmente l'improponibilità e la inammissibilità della domanda per violazione degli artt. 145 – 148 dlg.vo. n. 209/05, poiché l'attore non aveva consentito al medico legale incaricato dalla compagnia di eseguire l'accertamento peritale;
ancora, eccepiva la nullità della domanda e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa attorea. Pertanto, la convenuta instava per il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Nelle more del giudizio, decedeva in Napoli in data 25.05.2016 e, pertanto, Persona_1
, e , quali eredi dell'originario attore, Parte_3 Parte_1 Parte_2 spiegavano comparsa di intervento volontario, reiterando tutte le difese, deduzioni, eccezioni ed istanze espletate in precedenza dal de cuius.
I responsabili civili pur se regolarmente citati, non si costituivano in giudizio.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice – Tes_1
e nel deposito di documentazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle
[...] conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza.
Con la sentenza n. 9278/2018 il Giudice di Pace adito rigettava la domanda per difetto di prova di legittimazione attiva ad agire, non ritenendo sufficiente la documentazione prodotta dagli intervenuti in giudizio ai fini della dimostrazione della loro qualità di eredi dell'attore; in virtù della pronuncia in rito e alla luce del recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite in materia di legittimazione attiva e passiva, il giudice riteneva di compensare interamente le spese di giudizio tra le parti.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e , eredi di Parte_1 Parte_2
e di , quest'ultima costituitasi nel procedimento di prime cure Persona_1 Persona_2 nella qualità di erede del figlio ed a sua volta deceduta in data 01.03.2017 in Persona_1
Trecase (NA).
Gli appellanti a sostegno del gravame, e nel censurare la sentenza impugnata, hanno dedotto che la loro legittimazione attiva era stata dimostrata mediante la produzione del certificato di morte di e dello stato di famiglia integrale;
inoltre, evidenziano che la carenza di Persona_1 legittimazione attiva non era stata eccepita dalla convenuta compagnia assicurativa e veniva rilevata d'ufficio dal giudice, senza prima sollecitare il contraddittorio sul punto, in violazione dell'art. 101
c.p.c. Nel merito, gli odierni appellanti hanno dedotto di aver correttamente fornito la prova in giudizio circa l'evento storico, le conseguenze lesive e i danni patiti dal danneggiato, nonché relativamente all'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autovettura convenuta.
Per tali ragioni, e hanno chiesto, in accoglimento dell'appello ed Parte_1 Parte_2 in riforma della sentenza impugnata, di accertare l'esclusiva responsabilità di e Controparte_2
nella causazione del sinistro di cui è causa e, per l'effetto, condannare i convenuti, Controparte_3 in solido tra loro, al risarcimento delle lesioni personali patite, quantificate nella misura massima di euro 5.160,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3 Gli appellanti hanno altresì chiesto di ordinare la correzione della gravata sentenza nella parte in cui veniva riportato erroneamente il nome ”, dovendosi leggersi ed intendersi ”, Persona_2 Per_2 nome di battesimo corretto della de cuius.
Instaurato il contraddittorio in appello, si è costituita in giudizio la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 348bis, e nel merito contestandone la fondatezza, ed instando per il suo rigetto e conseguentemente, la conferma della sentenza gravata, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.03.2025 e in tale data, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di giorni 20 per il deposito della memoria di replica.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (la sentenza n. 9278/2018 è stata depositata in data 31.10.2018 e l'appello notificato in data 29.04.2019).
L'appello è anche procedibile, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 08.05.2019.
e pur se regolarmente evocati in giudizio, non si Controparte_2 Controparte_4 costituivano, per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
Sempre, in via preliminare, e posto che nella fattispecie non è mai stato acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio, va chiarito che nel “giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del
4 procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte ( Cassazione civile sez. III,
17/04/2023, n.10202 Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto
l'appello, nonostante la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, contenente la citazione, dal quale il giudice di appello avrebbe potuto trarre elementi decisivi ai fini della fondatezza del motivo di appello).
Nel caso in esame parte appellante nel costituirsi in giudizio ha provveduto al deposito della produzione di parte del primo grado di giudizio, nonché alla ricostruzione di quello di ufficio, depositando in copia i relativi verbali in allegato alle note di trattazione scritta depositate in data
07.11.2024, per l'udienza dell'11.11.2024.
Parte appellante solo alla successiva udienza del 10.03.2025, sempre trattata in modalità cartolare, ha impugnato “ i verbali depositati dalla controparte perche' difficilmente decifrabili relativamente alla udienza di raccoglimento della prova. Dichiara in ogni caso di non accettare il contraddittorio sugli stessi chiedendone contestualmente lo stralcio, perche' mancanti della conformita' accertata dall'Ufficio Giudiziario del Giudice di Pace di Torre Ann.ta”.
Orbene in ordine all'utilizzabilità dei verbali relativi al fascicolo di primo grado prodotti in copia informe dagli odierni appellanti, si osserva che la contestazione di difformità rispetto agli originali è stata formulata dall'appellata in modo del tutto generico laddove la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive ma va effettuata -a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, mediante l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare che degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
Peraltro gli odierni appellanti anche in sede di atto di citazione in appello hanno riportato in virgolettato (cfr pag. 11-12 dell'atto di appello) le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in giudizio, all'udienza del 12.12.2016, e la compagnia appellata non ha rilevato alcunché in sede di comparsa di costituzione e risposta in ordine alla corrispondenza tra quanto dichiarato dal teste e quanto riportato in appello.
Ancora in ordine all'istanza di correzione materiale contenuta nell'atto di appello in relazione al nome dell'attrice indicata con il nome , anziché quello corretto di , Per_2 Persona_2 Per_2 si osserva che la pronunzia resa in questa sede assorbe ogni correzione di errori materiali in cui sia
5 caduto il primo giudice, rientrando la correzione degli errori materiali nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame (cfr Cass. Sentenza n. 951 del 18/02/1986 (Rv. 444474 - 01)
Merito.
L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi e nei limiti di seguito indicati.
Gli odierni appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che “Deve subito rilevarsi che i sigg.ri , ed Persona_2 Parte_1
, i quali si sono costituiti in giudizio, in data 13.02.2017, in qualità di eredi Parte_2 dell'originario attore , deceduto in data 25.05.2016, non hanno provato di essere Persona_1 eredi del dante causa e, conseguentemente, la loro legittimazione attiva ad agire. Il certificato di morte e quello di stato di famiglia, prodotti in atti, non si ritengono validi e sufficienti a dimostrare la loro qualità di eredi del de cuius, nonché la loro conseguente capacità di agire in giudizio.
Secondo la recente Sentenza della Suprema Corte, resa a S.U., n. 2951 del 16.02.2016, “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice….” Consegue il rigetto della domanda per mancanza di prova sulla legittimazione attiva ad agire da parte dei sigg.ri , Persona_2
ed . Parte_1 Parte_2
Le spese di giudizio, in virtù della pronuncia in rito, nonché della recente pronuncia della Suprema
Corte, devono essere interamente compensate fra le parti in causa.”
I ricorrenti rilevano che la legittimazione ad agire di , e Persona_2 Parte_1
veniva correttamente dimostrata in primo grado mediante l'allegazione del Parte_2 certificato di morte di , rilasciato dal Comune di Trecase il 03.02.2017 e dal Persona_1 certificato di stato di famiglia integrale del 06.02.2017; che, pertanto, il giudice di pace non ha valutato correttamente circostanze e documenti comprovanti la qualità di eredi degli appellanti, considerato che nel caso di specie si era in presenza di una successione legittima e che la costituzione in giudizio degli eredi di integrava un'attività costituente prova di Persona_1 accettazione implicita.
Gli appellanti lamentano altresì la violazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui vieta di porre a fondamento della decisione fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite in giudizio e la violazione dell'art. 101 c.p.c., norma che impone di provocare il contraddittorio delle parti nel caso in cui il giudice decida di porre a fondamento della propria decisione una questione rilevata d'ufficio.
A tali rilievi, la convenuta compagnia assicurativa oppone la correttezza della decisione del giudice di pace poiché gli attori depositavano, all'atto della loro costituzione in giudizio, documentazione insufficiente.
6 Il motivo di appello in esame è fondato.
Difatti, occorre evidenziare che, in seguito alla pronuncia resa a Sezioni Unite n. 2951/2016 – citata anche dallo stesso giudice di pace- costituisce un principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio;
ovvero, ciò che rileva ai fini del riconoscimento della sussistenza della legittimazione ad agire dipende dalla mera prospettazione contenuta nella domanda ove l'attore afferma di essere titolare del diritto dedotto, mentre, in relazione alla legittimazione passiva, è necessaria l'allegazione che il soggetto convenuto sia titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Per tale ragione, l'azione dovrà ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva o passiva, nel solo caso in cui manchi nell'atto introduttivo del giudizio l'indicazione dell'attore quale titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione, così come quella del convenuto quale titolare della relativa posizione passiva;
giova rilevare che il difetto di legittimazione può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Differentemente, la titolarità del diritto attiene il merito della causa e conseguentemente, alla fondatezza della domanda;
tale elemento rappresenta un fatto costitutivo del diritto e per tale ragione, deve essere provata in giudizio dal soggetto che propone la domanda, così come disposto dall'articolo 2697 c.c.
In applicazione dei suddetti principi di diritto, dunque, deve ritenersi che il giudice rigettava la domanda attorea non per carenza di legittimazione attiva degli attori sotto il profilo processuale ma poiché gli stessi non avevano dimostrato in giudizio la titolarità attiva del rapporto dedotto in lite, il cui onere probatorio ricade in capo a chi esercita l'azione.
Ciò chiarito, si rileva che nel caso di specie - contrariamente rispetto a quanto affermato dal giudice di prime cure- risulta comprovato lo status di eredi degli intervenuti in primo grado, nonché odierni appellanti. Difatti, gli attori producevano all'atto di intervento in giudizio il certificato di morte di
(cfr. doc. 4 all. comparsa di costituzione per intervento degli eredi), lo stato di Persona_1 famiglia rilasciato dal Comune competente (cfr. doc. 3) e la procura speciale a firma del dott.
[...]
per la prosecuzione del giudizio di primo grado (cfr. doc. 2). Persona_3
Sulla valenza probatoria di tale documentazione si è pronunciata la Corte di cassazione che con l'ordinanza n. 22730 dell'11.08.2021 ha ribadito che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (…) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c. c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede;
per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione
7 della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. sez. II, ord. n. n. 22730 dell'11.08.2021)
Inoltre, l'unanime giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (Cass. 16184/2018).
Pertanto, la documentazione prodotta, unitamente alla decisione degli eredi di costituirsi in giudizio, nella dedotta qualità, in assenza di contestazione sul punto da parte della convenuta - la quale non forniva alcuna prova contraria in merito – consentono di ritenere raggiunta da parte degli istanti la positiva dimostrazione in giudizio della titolarità attiva del diritto dedotto in lite.
Nè è revocabile in dubbio che se la vittima di lesioni personali, prima o dopo la guarigione, muore il diritto al risarcimento del danno biologico si trasferisce nel patrimonio degli eredi.
Dunque in accoglimento del motivo di appello in esame ed in riforma della gravata sentenza va affermata la legittimazione attiva di , ed , Persona_2 Parte_1 Parte_2 rispettivamente madre e germani dell'originario attore , nato a [...] il Persona_1
28/05/1971 e deceduto in data 25/05/2016, nonché degli odierni appellanti quali eredi anche della madre , nata in [...] il [...] e deceduta in data Persona_2
01.03.2017.
Ciò rilevato, in ragione del principio devolutivo dell'appello, occorre quindi esaminare nel merito la domanda spiegata dagli odierni appellanti, nella dedotta qualità di eredi di . Persona_1
Preliminarmente, la domanda deve essere dichiarata proponibile ed ammissibile ai sensi degli artt.
145 e 148 del d.l.vo. n. 209/2005, atteso che inoltrava a mezzo di posta Persona_1 raccomandata richiesta di risarcimento del danno alla Compagnia assicurativa convenuta, ricevuta in data 06.02.2013; inoltrava altresì invito alla negoziazione assistita, ricevuta in data 20.05.2015
(cfr. produzione attorea di primo grado).
Si osserva che la eccepiva nella comparsa di costituzione e risposta l'impossibilità Controparte_1 di formulare una proposta transattiva poiché l'attore, sebbene fosse stato ritualmente invitato, non consentiva al medico legale incaricato dalla compagnia assicurativa di eseguire l'accertamento
8 peritale;
tuttavia, si rileva che tale assunto è rimasto sfornito di prova, considerato che l'odierna appellata produceva in giudizio copia dell'invito a perizia medico-legale (cfr. produzione di parte convenuta di primo grado, all. n. 3), alla quale non risulta allegata alcuna prova relativa all'invio e alla ricezione della suddetta comunicazione da parte del danneggiato.
Al fine di vagliare la fondatezza della pretesa attorea nel merito occorre vagliare il materiale probatorio acquisito nel corso del procedimento di primo grado.
Preliminarmente, appare opportuno soffermarsi sulle dichiarazioni rese dal teste attoreo Tes_1
indifferente alle parti, escusso all'udienza del 12.12.2016.
[...]
Il testimone riferiva: “Ricordo che era il periodo di fine luglio dell'anno 2012, verso le ore
12:00/12:15 circa, mi trovavo in Boscotrecase (NA) alla Via Cardinal Prisco, all'esterno dell'Ufficio Postale ivi esistente. Ricordo che un uomo percorreva la detta Via Cardinal Prisco a piedi sul marciapiedi destro, per chi percorre detta via, come lui, con direzione di marcia monte>mare. Preciso che l'uomo aveva direzione di marcia monte>mare. Ricordo che detto uomo, giunto all'altezza dell'Ufficio Postale, a pochi metri da me, si fermava e si accingeva ad attraversare la strada, per raggiungere l'altro lato della strada, sulle strisce pedonali ivi esistenti.
Ricordo che l'uomo iniziava l'attraversamento della strada sulle dette strisce pedonali, e mentre stava attraversando la strada, veniva investito da una autovettura Seat leon di colore scuro che percorreva la Via Cardinal Prisco con direzione di marcia monte>mare. Preciso che l'autovettura
Seat Leon investiva l'uomo, che in quel momento attraversava la Via Cardinal Prisco sulle strisce pedonali, sul lato sinistro dello stesso, il quale uomo, a seguito dell'impatto, rovinava al suolo sul suo lato destro. A seguito dell'investimento, il conducente della Seat Leon si fermò e si avvicinò all'uomo investito per soccorrerlo, e scusandosi dell'accaduto. Anche io e le altre persone presenti all'altezza dell'Ufficio Postale ci avvicinammo per soccorrere l'uomo investito. Ricordo che l'uomo investito lamentava forti dolori al braccio ed al gomito destri. Ricordo che i presenti si offrirono subito di portare l'uomo investito in Ospedale, quindi io, a quel punto, atteso che altri si impegnarono di portarlo in Ospedale, lasciai i miei dati e recapiti ad una donna ivi presente, e mi allontanai. Fino a quando sono rimasto io, non arrivarono autorità. Preciso che l'uomo investito rovinava, a seguito dell'impatto, al suolo sul suo lato destro. Preciso che ci trovavamo nel Comune di Boscotrecase alla Via Cardinal Prisco …”.
Ebbene, da un'attenta analisi delle dichiarazioni testimoniali, le informazioni rese da Tes_1 appaiono specifiche e dettagliate, avendo il testimone riportato informazioni, oltre che
[...] sulle modalità del sinistro, anche sul tipo e sul colore del veicolo investitore, sui soggetti coinvolti, sulle lesioni patite da e sul contegno delle parti subito dopo l'impatto. Persona_1
9 La dinamica descritta dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio trova sostanziale corrispondenza nella deposizione testimoniale, così come nelle dichiarazioni rese da e dallo Controparte_2 stesso ai fiduciari incaricati dalla compagnia assicurativa. Persona_1
In particolare, le dichiarazioni fornite appaiono sovrapponibili tra loro e non può essere attribuito valore dirimente all'apparente discrasia evidenziata dalla compagnia assicurativa;
la circostanza che il Settembre riferiva di aver accompagnato l'investito all'Ospedale non entra in contraddizione con il racconto del , secondo il quale alcuni suoi conoscenti lo trasportavano presso il più Per_1 vicino Ospedale;
difatti, ben è ipotizzabile la presenza contestuale presso il presidio ospedaliero sia dei conoscenti dell'attore che del responsabile civile.
Il fatto storico posto alla base della pretesa risarcitoria rinviene ulteriore conferma nel verbale di pronto soccorso allegati agli atti, nel quali veniva attestato che si recava il Persona_1
21.07.2012, alle ore 15:32 presso il locale nosocomio di Boscotrecase, dunque, nelle immediatezze del sinistro;
inoltre, si legge nel documento che le lesioni erano conseguenza di un incidente stradale verificatosi alle 13:30 a Boscotrecase.
Pertanto, alla luce del predetto materiale probatorio, deve ritenersi provato l'accadimento storico di cui è causa.
Venendo ora all'accertamento dei profili di responsabilità nella causazione del sinistro, giova osservare che l'articolo 2054, primo comma del codice civile, contempla una presunzione di colpa in capo al conducente in caso di investimento di pedone, statuendo il suo obbligo “a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Senza dubbio il pedone, come l'automobilista, è tenuto al rispetto delle norme contenute nel Codice della strada che, peraltro, all'art. 190 elenca una serie di comportamenti che questi è tenuto ad adottare al fine di evitare situazioni di pericolo per sé o per altri, ossia: “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la
10 carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri” e così via. È dalla violazione delle dette disposizioni, oltre che delle comuni regole di diligenza e prudenza, che la condotta del pedone può integrare il concorso di colpa di cui all'art. 1227 I co. c.c. se non addirittura, nei casi più gravi, una sua responsabilità esclusiva, a fronte di un comportamento imprevisto, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. civ., 18 giugno 2015
n. 12595).
In relazione al caso oggetto di lite, nel caso di investimento sulle strisce pedonali o in prossimità delle stesse, è più difficile - secondo la giurisprudenza consolidata - attribuire al pedone una responsabilità concorsuale o esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso. In questi casi, il conducente di un veicolo è tenuto a maggior ragione a osservare la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da “consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze” (Cass.
Pen. Sez. IV n. 47290/2014).
Il pedone pone in atto un comportamento colposo se è dimostrata l'improvvisa e imprevedibile comparsa che ha reso inevitabile l'urto con il veicolo, tenuto conto della breve distanza di avvistamento insufficiente per attuare una manovra di emergenza. (Cass. civ. Sez. III Sent. n.
14064/2010).
In applicazione dei suesposti principi di diritto, si osserva che il teste riferiva che l'investimento avveniva dopo che aveva già impegnato la carreggiata, attraversando sulle strisce Persona_1 pedonali poste in prossimità dell'ufficio postale;
pertanto, non appare ipotizzabile alcun profilo di colpa in capo al pedone e deve ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del conducente della
Seat Leon tg. DA785YL nella causazione del sinistro dedotto in lite.
In relazione al quantum debeatur, in ordine alle lesioni personali patite da , si rileva Persona_1 che risulta depositata in atti la seguente documentazione: 1) Rapporto di P.S. n. 2012/42247 dell'Ospedale di Boscotrecase del 21.07.2012; 2) Rapporto di P.S. n. 2012/42595 dell'Ospedale di
Boscotrecase del 23.07.2012; 3) Certificato medico ospedaliero del 27.07.2012; 4) Certificato medico a firma del dott. del 22.08.2012; 5) Certificato medico di avvenuta Persona_4 guarigione del 18.09.2012; 6) Certificato medico valutativo a firma della dott.ssa Persona_5
[...]
In particolare, nel verbale di pronto soccorso del 21.07.2012, veniva refertata una “frattura patologica, sede non specificata”, guaribile il 15 gg. s.c., mentre in data 23.07.2012 veniva accertata “frattura chiusa del capitello del radio” al braccio destro, per la quale si rendeva necessaria l'immobilizzazione dell'arto con gesso.
11 Il certificato medico valutativo a firma della dott.ssa datato 03.05.2013, alla Persona_5 luce della documentazione medica, determinava l'inabilità temporanea in 33 giorni di I.T.T., 20 giorni di I.T.P. al 50% e 15 giorni di I.T.P. al 25%; i postumi lesivi, ritenuti ormai stabilizzati, venivano valutati con una percentuale di danno biologico pari al 3,5%.
La suddetta documentazione ad avviso del giudicante appare idonea a dimostrare l'esistenza di un danno biologico permanente e transitorio patito da , quale conseguenza del sinistro, Persona_1 sicchè ben può stimarsi l'inabilità temporanea in giorni 33 di ITT;
20 giorni di ITP al 50%; 15 giorni di ITP al 25 % ed il danno biologico in una misura pari a 3%
Ciò posto, è' consolidato, nella giurisprudenza della Suprema Corte, il principio secondo cui la liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio va correlata al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica (Cass.13723\2022; Cass. n. 2297/2011; Cass. n.
23739/2011; Cass. n. 13331/2015; Cass. n. 4551/2019; Cass. n. 41933/2021).
Per ciò che attiene alla concreta applicazione del detto principio, il giudicante ritiene di aderire al recente orientamento espresso dalla Corte Suprema, con la pronuncia n.41933\2021.
Si osserva, da parte della Corte Regolatrice, quanto al danno in questione, che "..ragionando in astratto, le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare preferibile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità..". (cfr altresì Corte appello Milano sez. II, 30/03/2023, (ud. 18/01/2023, dep. 30/03/2023), n.1080 Cassazione civile sez. III, 31/03/2025,
n.8481
Dunque nato il [...], è deceduto il 25.05.2016, per cause estranee al sinistro, Persona_1 avvenuto il 21.07.2012.
Nella specie, quindi, trattandosi di lesioni cd. micropermanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139, co. 1°, lett. b), del D.L.vo n. 209/2005 e dall'ultimo Decreto del
Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornata al
12 2024 (d.m. 16-7-2024, sicchè tenuto conto dell'età del danneggiato (anni 41 al momento del sinistro), e della percentuale (3) di invalidità permanente il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale è pari ad euro €
2.881,69
Per il danno biologico, occorre procedere ad un calcolo proporzionale, tenuto conto che, secondo le tabelle di mortalità, relative agli individui di sesso maschile, pubblicate dall'Istat, relative al 2012, anno del sinistro, l'aspettativa di vita residua di un uomo, al momento del sinistro, che abbia raggiunto l'età di 41 anni è pari ad anni 39.
Considerato come nella fattispecie in esame è sopravvissuto per circa 46 mesi, si ha Persona_6 il seguente calcolo: euro € 2.881,69 : 39 anni (aspettativa di sopravvivenza) = euro 73,88 per ogni anno;
euro 73,88 : 12 mesi x 46 mesi = euro 283,00.
Il danno biologico permanente che spetta agli eredi del danneggiato è pari pertanto ad euro 283,00, sempre in valori attuali.
A tale danno, va aggiunto quello transitorio di euro € 1.822,92 (giorni 33 di ITT); € 552,40 (20 giorni 20 di ITP al 50%) ; € 207,15 (giorni 15 giorni di ITP al 25 %.), per un totale di euro €
2.582,47
Può dunque riconoscersi all'attore per i danni in oggetto, la somma complessiva di euro 2.865,67.
Nulla può essere riconosciuto a a titolo di risarcimento del danno morale. Persona_1
Secondo il più recente insegnamento della Corte di cassazione (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Dunque, secondo recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (cfr. altresì Cass. 25164/2020, § 4.1.), l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
di conseguenza, se per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei "fatti" in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.). Né tale allegazione può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto a tal fine non è sufficiente l'adozione di ampie formule definitorie o "etichette" ma è necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte dell'attore danneggiato. In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, non può essere riconosciuto alcunché a titolo di ristoro del danno morale, ove l'appellato si è limitato a richiedere il risarcimento di tale
13 voce senza allegare l'incidenza della lesione circa la sofferenza patita né ha dimostrato in giudizio di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica
L'attore non ha documentato spese di pertinenza sanitaria.
Ne discende un danno complessivo di euro 2.865,67 per danno non patrimoniale.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-
2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass.
27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla devalutazione al momento dell'incidente (21/07/2012) di euro 2.865,67.
Sulla predetta somma, previamente devalutata, vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 21/07/2012 all'attualità.
Sulla somma totale così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
Spese di lite
Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello, pertanto, la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza al pari delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, valori medi per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'assenza di istruttoria in grado di appello) da distrarsi per il primo grado in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre NZ, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
14 accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9278/18 del
Giudice di Pace di Torre NZ,
a) in via preliminare dà atto che tutte volte in cui nella gravata sentenza in essa si legge deve leggersi ed intendersi;
Persona_2
b) accerta e dichiara la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro dell'autovettura Seat
Leon tg. DA785YL di proprietà di e e condanna la Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., in solido con e CP_1 Controparte_2
al pagamento in favore di e – quali eredi di Controparte_3 Parte_1 Parte_2
e - a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della Persona_2 Persona_1 somma di euro 2.865,67, oltre interessi come in parte motiva;
b) condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., in solido con Controparte_1
e , al pagamento in favore di e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 Pt_2
delle spese di lite, che per il primo grado del giudizio, si liquidano in euro 1.265,00 per
[...] competenze ed euro 125,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e C.p.a, e per il secondo grado di giudizio, si liquidano in complessivi euro 2.127,00 per compensi, oltre euro 174,50, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a., con attribuzione al difensore antistatario.
Torre NZ, 28.06.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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