Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8302/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Domizia Sabina Goretti,
e
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Serafina Gallo;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 7-26.2.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 30.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
1
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in AN (GE) il 14.5.2011, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale in forza di accordo del 2.11.2022 raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore (nato dall'unione coniugale il 24.6.2012), e non ponendosi in contrasto con Per_1
norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto a AN (GE) il 14.5.2011;
OMOLOGA
2 l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) la casa già coniugale, con relative pertinenze, sita in AN (Genova), Via della Colletta
n° 54 interno 11, la cantina e il posto auto scoperto, di cui i coniugi sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno (quota di 1/2 dell'intero cadauno), ma sui quali la sig.ra Parte_1
ha già, comunque, il diritto di abitazione sul 100% dell'appartamento e il diritto d'uso sul 100% delle pertinenze, restano assegnati alla sig.ra la quale continuerà ad abitare la Parte_1
già casa coniugale unitamente al figlio, ad accollarsi il pagamento della quota residua del mutuo fondiario contratto dai coniugi gravante su tale immobile, secondo gli accordi prima d'ora intercorsi, nonché a pagare le spese di amministrazione ordinaria e straordinaria gravanti sull'immobile. Tutti i mobili, le suppellettili, gli arredi e i corredi in essa contenuti restano assegnati alla sig.ra Parte_1
2) il figlio minore nato a [...] il [...], viene affidato ad entrambi i Persona_2
genitori secondo il regime di affido condiviso, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, sig.ra in AN (Genova), Via della Colletta n° 54 interno 11; Parte_1
3) i IG.ri convengono che, qualora ciò sia di gradimento del Parte_1 Controparte_1
figlio stesso, il padre potrà vedere e frequentare il figlio con ogni libertà, previo Persona_2
accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del figlio e con gli impegni lavorativi della sig.ra Pertanto, quando deciderà di rivedere e Parte_1 Per_1
frequentare il padre, i IG.ri stabiliranno, di comune accordo Parte_1 Controparte_1
e di volta in volta, i giorni e gli orari in cui il padre terrà seco il figlio Per_1
4) il sig. si impegna ed obbliga a continuare a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
il contributo di mantenimento per il figlio previsto nell'accordo di separazione, e,
[...]
pertanto, il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 05 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo mensile di Persona_2
Euro 300,00 (leggasi trecento/00), per dodici mensilità all'anno, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT come per legge, senza necessità di esplicita richiesta, fintanto che il figlio non sarà divenuto economicamente autosufficiente;
5) in considerazione del fatto che il sig. , attualmente non sta vedendo e Controparte_1
frequentando il figlio il quale, quindi, è, con riferimento alla gestione ordinaria a Per_1
3 totale carico della madre, i IG.ri concordano che il sig. Parte_1 Controparte_1 [...]
, a partire dal mese di novembre 2024, corrisponderà alla sig.ra ogni CP_1 Parte_1
mese, l'ulteriore importo di Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili. Pertanto, a partire dal mese di novembre 2024, il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla Controparte_1
sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di ulteriore contributo al Parte_1
mantenimento del figlio l'importo mensile aggiuntivo di Euro 150,00 Persona_2
(centocinquanta/00), per dodici mensilità all'anno. Il suddetto importo mensile di € 150,00
(centocinquanta/00) andrà ad aggiungersi al contributo mensile per il mantenimento del figlio
, di cui al precedente punto 4). Persona_2
Ciò fintanto che il figlio non riprenderà le frequentazioni con il padre come previste in sede di separazione consensuale, o comunque fintantoché non riprenderà un regime di frequentazione regolare, costante e con tempi congrui con il padre, anche con modalità e tempi diversi rispetto alle previsioni dell'accordo di separazione, che potranno essere concordati tra i genitori e con il figlio stesso.
Qualora dette frequentazioni del figlio con il padre non dovessero riprendere, la contribuzione aggiuntiva di € 150,00 mensili sarà mantenuta fintanto che il figlio non sarà divenuto economicamente autosufficiente, ed il suddetto importo mensile di € 150,00
(centocinquanta/00) continuerà ad aggiungersi al contributo mensile ordinario per il mantenimento del figlio , di cui al precedente punto 4); Persona_2
6) Nel momento in cui il figlio riprenderà le frequentazioni con il padre come previste in sede di separazione personale consensuale o con le diverse modalità e tempistiche che Per_1
desidererà, e purchè non si tratti di incontri occasionali, ma venga instaurato un regime costante e regolare, che comporti regolarità delle permanenze del giovane presso il padre e tempi congrui con il padre, il sig. non verserà più alla sig.ra a somma CP_1 Parte_1
aggiuntiva di € 150,00 mensili prevista al punto 5) e l'assegno mensile, a carico del sig.
[...]
, per il mantenimento del figlio ritornerà ad essere di € 300,00 CP_1 Persona_2
mensili, oltre alla rivalutazione Istat nel frattempo maturata con riferimento alla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione personale ex art. 6 D.L. 132/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita e, pertanto, con riferimento al 02 novembre 2022. Pertanto, solo a decorrere dal momento in cui il figlio riprenderà le frequentazioni con il padre come previste in sede di separazione personale consensuale o con le diverse modalità e tempistiche
4 che desidererà, e purchè non si tratti di incontri occasionali, ma venga instaurato un Per_1
regime costante e regolare, che comporti regolarità delle permanenze del giovane presso il padre e tempi congrui con il padre, il sig. non verserà più alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
la somma aggiuntiva di € 150,00 mensili prevista al punto 5) e verserà alla sig.ra
[...] Pt_1
, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] [...]
solo l'importo mensile di Euro 300,00 (leggasi trecento/00), oltre alla rivalutazione Per_2
Istat nel frattempo maturata con riferimento alla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione personale ex art. 6 D.L. 132/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita e, pertanto, con riferimento al 02 novembre 2022, per dodici mensilità all'anno, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT come per legge, senza necessità di esplicita richiesta, fintanto che il figlio non sarà divenuto economicamente autosufficiente;
7) il padre, sig. , altresì, si impegna ed obbliga a sostenere il 50% di tutte le Controparte_1
spese straordinarie mediche, sanitarie, dentistiche, farmaceutiche, sportive, scolastiche, extrascolastiche e ludico-ricreative, relative al figlio da intendersi come Persona_2
elencate e descritte nel documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova sez. IV redatto nel corso della riunione del 15.09.2016, ex art. 47 quater dell'Ordinamento Giudiziario
e capo IV punto 35.1 della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 27 luglio
2011 in materia di formazione delle tabelle, da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamato, di cui i IG.ri hanno acquisito copie tramite i Parte_1 Controparte_1
propri legali. Tali spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i IG.ri Pt_1
e e documentate secondo quanto stabilito, in materia, dal suddetto
[...] Controparte_1
documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova sez. IV redatto nel corso della riunione del 15.09.2016, da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamato e successive eventuali integrazioni e/o modifiche del Tribunale di Genova, che i genitori si impegnano a rispettare.
Con particolare riferimento alle frequentazioni sportive del figlio i IG.ri Per_1 Pt_1
e effettueranno previsione mensile delle attività da svolgersi nel
[...] Controparte_1
corso del mese e della relativa spesa, onde concordare tra loro in anticipo l'onere economico correlato.
Il conguaglio delle spese straordinarie sarà effettuato ogni mese, sulla base delle ricevute presentate da ciascun genitore, con saldo entro i sette giorni successivi;
5 8) i IG.ri concordano che l'Assegno Unico ed Universale Parte_1 Controparte_1
corrisposto da INPS per il figlio a carico verrà equamente diviso tra i genitori e, pertanto,
l'Assegno Unico ed Universale verrà percepito e trattenuto dai IG.ri Parte_1 [...]
nella misura del 50% ciascuno;
CP_1
9) i coniugi si impegnano ed obbligano a rispettarsi reciprocamente ed a collaborare nelle scelte relative all'educazione del figlio;
10) i coniugi, IG.ri , dichiarano di avere entrambi reddito Parte_1 Controparte_1
sufficiente al proprio mantenimento e di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiarano di non richiedere reciprocamente alcunché a titolo di assegno divorzile. I coniugi, IG.ri , quindi, rinunciano reciprocamente ad assegni Parte_1 Controparte_1
divorzili per se stessi, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
11) l'autovettura, tipo Renault Captur, targata GF 508ZZ e il motoveicolo, tipo Kymco Agility, targato FF 64165, entrambi intestati e di proprietà della sig.ra rimangono nella Parte_1
disponibilità e proprietà di quest'ultima;
12) l'autovettura, tipo Renault Megane, targata EP778ZE e il motoveicolo, tipo Kymco, targato
EV83285, entrambi intestati e di proprietà del sig. , rimangono nella Controparte_1
disponibilità e proprietà di quest'ultimo;
13) il sig. riconosce che tutte le somme attualmente esistenti sulla polizza Controparte_1
“Premium Plan New Edition” Num. 00040312370, a sé intestata presso Banca Mediolanum
S.p.A., sono di competenza del figlio e sono state apportate da entrambi i Persona_2
genitori, con versamenti mensili di Euro 100,00. I IG.ri Parte_1 Controparte_1
decideranno di comune accordo se continuare a versare ulteriori somme e, al compimento della maggiore età di come utilizzare il denaro presente sulla polizza, nell'interesse del Per_1
figlio;
14) i coniugi, IG.ri , si concedono, sin d'ora, reciproco assenso Parte_1 Controparte_1
al rilascio e/o rinnovo del passaporto per il personale espatrio, obbligandosi a compiere insieme tutte le pratiche necessarie presso i competenti uffici per il rilascio del documento di identità del figlio minore, anche valido per l'espatrio e del suo passaporto;
6 15) le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti. La sig.ra agherà, per intero, i compensi del proprio difensore e il sig. Parte_1 [...]
pagherà, per intero, i compensi del proprio difensore”. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 5, parte II, serie A, anno 2011), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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