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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18285/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott. Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 18285/2015
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
PULVIRENTI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Montello n.1, CATANIA;
ATTRICE
contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO NON COSTITUITO
(DECEDUTO IN CORSO DI CAUSA)
e contro
(CF ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3
dell'Avv. CLAUDIA PORTESI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Solferino n°
28, BRESCIA;
CONVENUTA
e contro
1
(C.F. ), (CF ), C.F._5 Controparte_5 C.F._6 tutti con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIA PORTESI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Solferino n° 28, BRESCIA;
CONVENUTI
e contro
DOTT. (codice fiscale ), in qualità di CP_6 CodiceFiscale_7 curatore dell'eredità giacente di , con il patrocinio dell'Avv. CRISTIANO CP_1
PERLASCA, giusta autorizzazione alla nomina con decreto del 01/8/2024 del Giudice del
Tribunale di Brescia Dott.ssa Claudia Gheri, ed elettivamente domiciliato in via A. Diaz n. 7,
BRESCIA;
CONVENUTO
e contro
C.F. ), in persona dell'Amministratore Delegato e Controparte_7 P.IVA_1 legale rappresentante, con il patrocinio dell'Avv. DANIELA GULINO, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura di in via Etnea n. 215, CATANIA; CP_7
CONVENUTA
****
Con atto di citazione del 17.11.2015, notificato tra il 17.11.2015 ed il 20.11.2015, Pt_1 conveniva innanzi al Tribunale di Catania il fratello, ,
[...] CP_1 [...]
, in persona del direttore p.t., con sede in Catania, via Etnea, 215, (P. Controparte_8
IV A ), e in persona del Presidente e legale rappresentante P.IVA_1 Controparte_7
p.t, con sede legale in Roma, viale Europa, 190 (00144), (P. IVA ), per ivi sentire P.IVA_1 accogliere le seguenti domande: “1) dire e dichiarare l'obbligo del SI. di CP_1 corrispondere alla attrice la metà delle somme giacenti sul libretto postale n. 16635618 alla data del decesso del de cuius, da lui illecitamente interamente prelevate e la conseguente responsabilità di per avere permesso detto illecito prelievo e, per l'effetto, Controparte_7 condannare essi SI. e in solido tra di loro, a restituire CP_1 Controparte_7 alla SI.ra la metà della somma caduta in successione, portata dal predetto Parte_1 libretto postale n. 16635618, pari, alla data della morte del SI. , a complessivi Persona_1
2 € 97.851,94, oltre interessi;
2) in subordine, nella non temuta ipotesi in cui non dovesse essere ritenuta superata la presunzione legale prevista dall'art. 1298 c.c., condannare il SI. CP_1
e in solido tra di loro, a restituire alla SI.ra la
[...] Controparte_7 Parte_1 quota alla stessa spettante pari alla metà di € 48.925,97, oltre interessi;
3) condannare il SI.
a rifondere all'attrice la metà delle spese di successione pari ad € 284,33, CP_1 oltre interessi;
4) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria del libretto postale n.
25942560, ordinando a di liquidare in favore della SI.ra Controparte_7 Parte_1 la quota alla stessa spettante, pari alla metà della somma portata dal predetto libretto postale di € 12.176,76, oltre interessi successivi maturati;
5) dichiarare altresì lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni immobili caduti in successione e, per l'effetto, disporre la vendita dei due immobili relitti dal de cuius, siti in Catania, via Santa Maria dell'Aiuto, 35, al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 69, particella 23959 rispettivamente sub
1, categoria A/5, classe 7, consistenza 1,5 vani, R.C. 56,55 e sub 2, categoria A/5, consistenza vani 0,5, R.C. 22,21, ed il ricavato distribuito tra gli eredi in ragione della metà per ciascuno di essi. Condannare infine ex art. 96 c.p.c. tanto che il SI. . Controparte_7 Persona_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso delle spese di mediazione pari ad € 60,65.” In via istruttoria, chiedeva ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di ordinare a di produrre agli atti del giudizio tutte le distinte di versamento e di Controparte_7 prelevamento relative al libretto postale n. 16635618; inoltre, in riferimento alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria dei beni immobili caduti in successione sopra identificati, chiedeva disporsi consulenza tecnica d'ufficio per la stima dei predetti immobili.
La convenuta si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione del Controparte_7
11.03.2016, depositata in pari data, contestando la domanda dell'attore e chiedendone il rigetto.
in particolare, eccepiva che: Controparte_7
La stessa aveva ritualmente e puntualmente riscontrato tutte le richieste dell'attrice, fornendo l'elenco dei rapporti, le dichiarazioni di credito e la lista movimenti degli ultimi dieci anni;
Il SI. deteneva con due libretti, uno cointestato con il figlio Persona_1 CP_7
e l'altro intestato solo a sé stesso. CP_1
In relazione al libretto n. 16635618, cointestato , aperto con Persona_2 pari facoltà di rimborso, i rapporti interni erano regolati dall'art. 1292, secondo comma c.c., in forza del quale il cointestatario superstite conserva il potere di disposizione sull'intero saldo
3 attivo fino a che l'erede del defunto non abbia espressamente comunicato all'Istituto di credito la propria opposizione, per cui il cointestatario, in applicazione del principio di solidarietà attiva, poteva legittimamente operare sul residuo in forza dell'art. 1854 c.c., salvo il diritto di ciascun coerede al rimborso delle quote di sua competenza, rimborso da richiedere solo a chi aveva effettuato i prelevamenti e giammai all'Istituto di credito;
Nel caso in esame, nessuna opposizione aveva formulato l'attrice all'atto di comunicazione del decesso (30.01.2014) e l'unica sua opposizione era datata 01.07.2015 e riguardante l'altro rapporto intrattenuto da quale unico titolare;
Persona_1
Relativamente al libretto n. 25942560, intestato solo al de cuius, le somme erano bloccate in attesa che la pratica di successione venisse espletata;
L'unico soggetto chiamato a rispondere dei danni lamentati dall'attrice era , CP_1 autore dei prelevamenti e responsabile della sottrazione delle somme (presuntivamente) spettanti all'attrice nonché unico soggetto nei cui confronti si esplicava la domanda di scioglimento della divisione ereditaria oggetto del presente giudizio.
Il convenuto SI. invece non si costituiva in giudizio nonostante la CP_1 rinnovazione della notificazione.
In corso di causa, l'attrice chiedeva emettersi ex art. 186 bis c.p.c., ordinanza esecutiva ex lege per il pagamento da parte di nella qualità di depositaria, in favore della Controparte_7 SI.ra della intera somma portata dal libretto postale n. 25942560 pari ad € Parte_1
12.176,76 oltre interessi dalla data della morte del SI. (18.12.2013) al Persona_1 soddisfo. I procuratori delle parti altresì insistevano per la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c.
Con ordinanza del 20.06.2018, il precedente Giudice Onorario, Dott. Salvatore Giuffrida, rigettava la richiesta di emissione della ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., e disponeva CTU diretta ad accertare la natura, la consistenza e il valore di mercato di tutti i beni e crediti ereditari indicati in citazione, a predisporre (previa verifica della regolarità urbanistica e catastale o meno degli immobili) un progetto di divisione (con l'eventuale previsione di conguagli in denaro) in natura di tutti i beni e crediti ereditari in porzioni corrispondenti alle quote ideali delle parti;
In data 03.07.2018, la SI.ra depositava istanza di revoca ex art. 177 c.p.c. Parte_1 dell'ordinanza del 06.06.2018, depositata il 20.06.2018, “perché non tiene in alcun conto
4 della domanda attorea di condanna del predetto e in CP_1 Controparte_7 solido tra di loro alla restituzione delle somme illegittimamente prelevate dal libretto postale
n. 16635618, estinto in data 13.03.2014, e si insiste perché vengano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3, c.p.c. al fine di scongiurare la ingiusta limitazione del diritto di difesa della SI.ra , fissando vicina data di udienza”. Parte_1
Con ordinanza del 21.09.2018, depositata in pari data, questo Giudice revocava l'ordinanza del 06.06.2018 e la contestuale nomina del CTU e rinviava la causa al 01.02.2018 per la comparizione delle parti;
Alla detta udienza dell'01/02/2018, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c.
L'attrice, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., depositata il 28.02.2019, insisteva nell'accoglimento della richiesta di ordinare, ex art. 210 c.p.c., a di Controparte_7 produrre agli atti del giudizio le distinte di versamento e di prelevamento relative al libretto postale n. 16635618 ivi meglio specificate.
Con la successiva memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c. depositata il 28.03.2019, ribadendo ed insistendo nelle istanze istruttorie formulate nei precedenti scritti difensivi,
l'attrice depositava atto di compravendita del 17/06/1971 in notar e Persona_3 certificazione del notaio del 20/02/2019 relativa agli immobili caduti in Persona_4 successione ed in via istruttoria insisteva nell'ordine di esibizione a a Controparte_7 norma dell'art. 210 c.p.c., di produrre i documenti ivi specificatamente indicati oltre che nella richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto sugli CP_1 articolati ivi formulati.
Con ordinanza del 24.02.2020, questo Giudice: 1) rigettava la richiesta di parte attrice di emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. (volta ad ottenere il pagamento in proprio favore della somma portata dal libretto postale n. 25942560 di € 12.176,76, oltre interessi dalla data della morte di al soddisfo o in subordine di € 6.088,38); 2) Ordinava, ex art. Persona_1
210 c.p.c., a di produrre in giudizio, entro il 30/06/2020, relativamente al Controparte_7 libretto postale n. 16635618, copia di tutte le distinte di versamento e di tutte le distinte di prelevamento già richieste dal procuratore dell'attrice con raccomandata del 15/01/2015 non riscontrata, e relative al libretto postale n. 16635618, dal 31/12/2013 alla chiusura del libretto
(13/03/2014); 3) Disponeva che la parte più diligente producesse agli atti del giudizio, entro il 30/06/2020, una copia più leggibile del “contratto di collocamento” relativo al libretto
5 postale n. 16635618; 4) Ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto CP_1 su tutti e tre gli articolati indicati da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c. del 28/03/2019; 5) Invitava parte attrice a depositare agli atti del presente giudizio, entro il 30/06/2020, la documentazione relativa al giudizio penale n. 2599/2015 R.G. notizie di reato, a carico di , ed in particolare agli accertamenti svolti ed ivi CP_1 acquisiti ed attestante la sua attuale pendenza e l'eventuale costituzione di parte civile dell'attrice, nonché l'eventuale emissione della sentenza penale ed attestazione di passaggio in giudicato della stessa.
Alla udienza del 20.10.2020, fissata per l'interrogatorio formale del convenuto contumace,
non compariva. CP_1
In seguito, all'udienza del 05/10/2021, questo Giudice ordinava a , alla luce dei CP_7 documenti da questa prodotti, di documentare ed attestare la continuità tra i due libretti ed il saldo attivo con cui si era aperto il libretto n. 166355618.
Tra il 06.10.2020 ed il 27.09.2021, effettuava produzione documentale ed in CP_7 particolare, il 28/06/2021 depositava le distinte di versamento sul libretto cointestato n.
166355618 dal 20/02/2009 al 14/02/2013.
In data 30.12.2021 depositava l'attestazione di continuità e di titolarità Controparte_7 del libretto postale oggetto di causa.
All'udienza 24.03.2023, il difensore di parte attrice dichiarava l'intervenuto decesso del convenuto contumace , deceduto il 01.06.2022, come da certificato di morte CP_1 prodotto.
Veniva così dichiarata interrotta la causa ai sensi dell'art. 300, comma 4, c.p.c.
Successivamente, il 18.04.23, riassumeva il procedimento con ricorso ex art 303 Parte_1
c.p.c.;
Con istanza depositata il 22.06.2023, l'attrice chiedeva il differimento dell'udienza del
20.10.2023 ad altra udienza successiva, che veniva concesso da questo Giudice il 27/06/2023, con un nuovo termine per procedere alla notificazione del ricorso per riassunzione, del decreto di fissazione udienza del 21.04.2023 e della istanza agli eredi di e, cioè, alla CP_1 moglie, ed ai figli, , e E_ CP_4 Controparte_5 [...]
, per ivi sentire accogliere nei loro confronti le domande già proposte nei Controparte_2 confronti del loro dante causa SI. , per come contenute nell'atto introduttivo CP_1
6 del giudizio e nei successivi scritti difensivi riprodotti e/o indicati in seno al ricorso per riassunzione e comunque formulate negli scritti difensivi, atti di causa e verbali di udienza in atti, al fine di sentire accogliere le conclusioni e richieste tutte già in atti.
In data 05.02.2024, i chiamati all'eredità del SI. , SInori CP_1 CP_9 [...]
, , e , si costituivano in CP_3 Controparte_2 CP_4 Controparte_5 giudizio con due comparse di costituzione con cui dichiaravano di avere rinunciato all'eredità il 18.01.2023, con atto SIlato avanti il Tribunale di Brescia Ufficio di Volontaria Giurisdizione cancelliere in data 18/01/2023 Num. RG 715/2023, num. Cron. 101/2023, Testimone_1
Num. Rep. 00000321, che allegavano (doc. n. 2). Rilevavano come la rinuncia avesse effetti ex tunc e il rinunciante dovesse considerarsi come se non fosse mai stato chiamato all'eredità
(art. 521 c.c.); per tali ragioni, rappresentavano di essere estranei al presente procedimento e chiedevano dichiararsi illegittima e/o nulla la riassunzione proposta nei loro confronti, con rigetto di ogni domanda proposta, in considerazione della rinuncia all'eredità e del difetto di legittimazione passiva e con la refusione delle spese.
Il 19.02.2024, la SI.ra depositava a sua volta agli atti del giudizio atto di Parte_1 rinuncia pura e semplice all'eredità di , eseguita con atto ricevuto in pari data CP_1 dal Notaio , reg. a Catania il 09.02.2024 al n. 5200 serie 1T, rep. n. 21501 racc. Persona_5
14748. Nel medesimo atto rinunciava altresì all'eredità relitta di la SI.ra CP_1
figlia della SI.ra e chiamata all'eredità del SI. Persona_6 Parte_1
per rappresentazione della madre rinunciante. CP_1
L'attrice depositava altresì istanza di nomina di curatore dell'eredità giacente il 19.02.2024 avanti il Tribunale di Brescia ed all'udienza del 20.02.2024, chiedeva rinvio al fine di riassumere ed integrare il contraddittorio nei confronti del nominando curatore dell'eredità giacente del SI. affinché potesse costituirsi nel presente procedimento, per CP_1 sentire accogliere nei confronti dell'eredità giacente le domande tutte già proposte nei confronti del SI. , per come contenute nell'atto introduttivo del giudizio, nei CP_1 successivi scritti difensivi, nel ricorso per riassunzione e comunque formulate negli scritti difensivi, atti di causa e verbali di udienza in atti, concedendo a tal fine termine per la notifica del presente verbale.
Questo Giudice rinviava quindi la causa in attesa della nomina del curatore dell'eredità giacente di . CP_1
7 All'udienza del 25.06.2024, il delegato del procuratore dei convenuti - CP_1 CP_9 insisteva nella richiesta di estromissione degli stessi dal giudizio, attesa la loro rinuncia all'eredità di ed il procuratore di parte attrice non si opponeva. Questo CP_1
Giudice, rilevato che l'istituto della “estromissione” era previsto dalla legge solo in alcuni casi particolari (es. dagli artt. 108 e 109 c.p.c.) e che il difetto di legittimazione passiva dei convenuti andava dichiarato con sentenza, fissava per la precisazione delle conclusioni sulla questione l'udienza del 16.07.2024, salvo poi il prosieguo della causa nei confronti del nominando curatore dell'eredità giacente di . CP_1
All'udienza del 16.07.2024, la SI.ra depositava decreto di nomina di nuovo Parte_1 curatore dell'eredità giacente, reso dal Giudice del Tribunale di Brescia Dott.ssa Claudia Gheri il 24.06.2024; accettazione e giuramento del curatore nominato dell'eredità giacente di CP_1
Dott. del 05.07.2024 e chiedeva rinvio, nel rispetto dei termini a
[...] CP_6 comparire, al fine di riassumere ed integrare il contraddittorio nei confronti del nominato curatore. Questo Giudice, alla medesima udienza del 16.07.2024, autorizzava parte attrice a chiamare in causa il curatore dell'eredità giacente di , Dott. , CP_1 CP_6 nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., fissando allo scopo, anche per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 10.12.2024 h. 9.00.
L'eredità giacente del SI. , in persona del suo curatore Dott. , a seguito CP_1 CP_6 della notificazione di atto di integrazione del contraddittorio, si costituiva il 19.11.2024, precisando come l'inventario provvisorio del patrimonio relitto del de cuius (doc. 4) fosse costituito da:
- quota di proprietà immobiliare in Sicilia, in comunione ereditaria con la sorella sita in Pt_1
Catania, via Santa Maria dell'Aiuto, 35, al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio
69, particella 23959 rispettivamente sub 1, categoria A/5, classe 7, consistenza 1,5 vani, R.C.
56,55 e sub 2, categoria A/5, consistenza vani 0,5, R.C. 22,21;
- quota ereditaria del 50% del libretto postale 25942560 del valore di € 12.176,76;
- nessun altro effetto personale o bene mobile ad oggi rinvenuto.
- Debiti: - scoperto di conto corrente ING Bank € 588,87 - Agenzia Entrate Riscossione: €
27.988,82 - Agenzia Entrate (non cartellizzato) € 5.373,02;
- Quanto ai rapporti intrattenuti con dal IG. , in riferimento ai Controparte_7 CP_1 libretti postali menzionati in atti, evidenziava che questi avrebbero permesso al predetto di disporre della giacenza ivi riportata, trattandosi di libretti cointestati. Era anche da accertare se i prelievi eccedenti la somma nella disponibilità del fossero stati effettuati per CP_1
8 spese personali o per far fronte alle necessità del padre IG. . Dalla presunzione di Persona_1 comproprietà dei denari giacenti sul libretto postale, derivava che legittimamente il CP_1
aveva effettuato le movimentazioni riferite (almeno fino a concorrenza della metà
[...] dell'attivo a credito). Il residuo, al momento della morte dell'ascendente , avrebbe dovuto R_ essere diviso tra i due eredi. I movimenti effettuati dal prima della morte del CP_1 padre, dovevano essere valutati per verificare se fossero stati effettuati dal figlio nell'interesse dell'ascendente o meno. Anche il cespite immobiliare rappresentato dalla casa in Catania doveva essere oggetto di divisione ereditaria, nel rispetto delle quote previste per la successione legittima, con assegnazione della quota del alla curatela. Pertanto, in attesa di ultimare le CP_1 operazioni di inventario, il predetto Dott. , quale curatore dell'eredità giacente CP_6 del IG. , chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni in via principale: CP_1
“accertati i fatti di causa non ci si oppone alla pronuncia dichiarativa della cessazione della comunione ereditaria per morte del coerede e rinuncia da parte degli ulteriori CP_1 chiamati;
in ordine alla ricostruzione del patrimonio relitto dal defunto , si mette CP_1
a disposizione del Tribunale l'inventario predisposto, con riserva di rettifica in esito alla procedura pendente di fronte al Tribunale di Brescia;
nel caso venga ritenuto che l'attrice Pt_1
abbia superato gli oneri probatori che gravano in capo alla medesima ai sensi dell'art.
[...]
2967 c.c. si chiede che la ricostruzione del patrimonio mobiliare del de cuius , sia Persona_1 effettuata tenendo conto delle su esposte considerazioni relative alla contitolarità del deposito postale in capo al figlio;
nulla si può riferire circa i rapporti intercorsi con CP_1 [...]
e sul punto ci si rimette alla decisione del Tribunale adito. Non ci si oppone allo CP_7 scioglimento della comunione ereditaria ed alla divisione chiesta da controparte, anche con riguardo al cespite immobiliare facente parte del patrimonio relitto dell'ascendente IG. R_
. Le somme ricavate in esito allo scioglimento della comunione ereditaria e della vendita
[...] dell'immobile in Catania, dovranno essere assegnate ai sensi di legge tra l'erede ricorrente e la curatela ora costituita in giudizio, nella misura che verrà decisa dal Tribunale adito. Vista la natura della causa e la posizione assunta dalla difesa della curatela dell'eredità giacente, si chiede la compensazione delle spese”.
Alla udienza del 10.12.2024 il procuratore dell'attrice dichiarava di non opporsi alla estromissione dei SInori e , con spese interamente compensate. CP_9 CP_1
Il delegato del procuratore di precisava che la somma giacente sul libretto, di circa CP_7
€ 12.000,00 poteva essere liquidata dietro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, con esatta quantificazione dell'importo.
9 Il delegato del procuratore dei convenuti - si riportava al foglio di precisazione CP_9 CP_1 delle conclusioni depositato il 09/12/2024 (con cui era stato chiesto al Tribunale di “pronunciare
l'estromissione dei SInori , , e E_ CP_4 Controparte_5
dal presente giudizio con rigetto di ogni domanda proposta nei loro Controparte_2 confronti in considerazione della rinuncia all'eredità e del difetto di legittimazione passiva. Spese compensate”).
Le parti precisavano quindi le proprie conclusioni e la causa veniva posta in decisione limitatamente alla domanda relativa alle somme da dividersi tra i comproprietari.
Con comparsa conclusionale del 03/02/2025, l'attrice dichiarava, tra l'altro, in merito alla chiesta estromissione per carenza di legittimazione passiva dei SI.ri SI.ri , E_
, e , che nulla opponeva e si associava Controparte_2 CP_4 Controparte_5 alla richiesta formulata ex adverso con spese compensate tra l'attrice ed i predetti, per come anche richiesto dalla difesa degli stessi, anche in ragione del fatto che, appreso della rinuncia all'eredità, nessuna domanda era stata nei loro confronti spiegata, vista la pacifica e non contestata carenza di legittimazione passiva dei predetti SI.ri , , E_ Controparte_2
e . CP_4 Controparte_5
Chiedeva quindi: “alla luce delle prove, anche presuntive, fornite in corso di causa, l'eredità giacente di dovrà essere condannata a restituire, in solido con CP_1 Controparte_7
alla SI.ra la quota ereditaria alla stessa spettante a norma dell'art. 566 c.c.
[...] Parte_1 che ammonta ad € 48.925,27, pari alla metà dell'intero saldo contabile alla data del decesso del
del libretto postale n. 16635618, oltre interessi che dovranno essere calcolati al Persona_1 tasso legale dalla data del decesso del (18.12.2013) al soddisfo. In subordine e Persona_1 per mero scrupolo difensivo, senza recesso alcuno dalla superiore fondata domanda, l'eredità giacente di dovrà comunque essere condannata a restituire, in solido con CP_1 [...]
alla SI.ra la quota ereditaria alla stessa spettante a norma dell'art. Controparte_7 Parte_1
566 c.c. che ammonta ad € 24.462,64, pari alla metà della metà del saldo contabile alla data del decesso del del libretto postale n. 16635618, oltre interessi che dovranno essere Persona_1 calcolati al tasso legale dalla data del decesso del (18.12.2013) al soddisfo. Persona_1
2.- In merito al libretto postale n. 25942560 si insiste nella domanda di scioglimento della comunione ereditaria, così come anche richiesto dall'eredità giacente di con la CP_1 comparsa di costituzione e con la memoria conclusiva, ordinando a di Controparte_7 liquidare in favore della SI.ra la quota alla stessa spettante, pari alla metà della Parte_1 somma portata dal predetto libretto postale di € 12.176,76, oltre interessi dalla data della morte del e fino al soddisfo. Persona_1
10 3.- L'eredità giacente di dovrà altresì essere condannata a rifondere all'attrice CP_1 la metà delle spese di successione di a suo tempo sostenuto, pari ad € 284,33. Persona_1
4.- Si chiede la condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c. di
[...]
in ragione della pacifica e dimostrata condotta colposa della predetta convenuta Controparte_7
che ha contribuito a causare la lesione del diritto di credito dell'erede odierna concludente,
dovendosi peraltro tenere conto nella determinazione dell'entità del danno, che potrà essere
liquidato anche in via equitativa, della condotta processuale di ostinatamente Controparte_7
dilatoria ed omissiva, per come dimostrano gli atti di causa, a causa della quale peraltro è stato
ulteriormente leso, per le ragione ampiamente avanti spiegate, il diritto di difesa della odierna
concludente”.
Con memoria conclusiva del 15/02/2025, i convenuti , , E_ CP_4
e ribadivano di essersi costituiti nel presente Controparte_5 Controparte_2 procedimento al fine di sentire dichiarare il difetto di legittimazione passiva per intervenuta rinuncia all'eredità, avendo gli stessi rinunciato all'eredità con atto SIlato avanti il Tribunale di
Brescia prodotto quale allegato agli atti di causa. Ribadivano che la rinuncia ha effetti ex tunc e il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità (art. 521 c.c.), per tali ragioni i detti SInori erano estranei al presente procedimento. Insistevano quindi per l'accoglimento delle già precisate conclusioni, ossia: “pronunciare l'estromissione dei SInori dal presente giudizio con rigetto di ogni domanda proposta nei loro confronti in considerazione della rinuncia all'eredità e quindi del difetto di legittimazione passiva. Spese compensate”.
Con comparsa conclusionale del 17/01/2025, l'eredità giacente di , in persona del CP_1 curatore Dott. , dichiarava di non opporsi alla pronuncia dichiarativa della cessazione della CP_6 comunione ereditaria per morte del coerede e rinuncia da parte degli ulteriori CP_1 chiamati;
dichiarava inoltre: “in ordine alla ricostruzione del patrimonio relitto dal defunto
, si mette a disposizione del Tribunale l'inventario predisposto, con riserva di CP_1 rettifica in esito alla procedura pendente di fronte al Tribunale di Brescia;
nel caso venga ritenuto che l'attrice abbia superato gli oneri probatori che gravano in capo alla medesima Parte_1 ai sensi dell'art. 2967 c.c. si chiede che la ricostruzione del patrimonio mobiliare del de cuius
, sia effettuata tenendo conto delle considerazioni relative alla contitolarità del Persona_1 deposito postale in capo al figlio;
nulla si può riferire circa i rapporti intercorsi con CP_1
e sul punto ci si rimette alla decisione del Tribunale adito. Non ci si oppone allo CP_7
11 scioglimento della comunione ereditaria ed alla divisione chiesta da controparte, anche con riguardo al cespite immobiliare facente parte del patrimonio relitto dell'ascendente IG. R_
. Le somme ricavate in esito allo scioglimento della comunione ereditaria e della vendita
[...] dell'immobile in Catania, dovranno essere assegnate ai sensi di legge tra l'erede ricorrente e la curatela ora costituita in giudizio, nella misura che verrà decisa dal Tribunale adito. Vista la natura della causa e la posizione assunta dalla difesa della curatela dell'eredità giacente, si chiede la compensazione delle spese”.
Con comparsa conclusionale del 21/01/2025, si rendeva disponibile alla Controparte_7 liquidazione del dovuto in presenza di un provvedimento facente stato tra le parti. Ribadiva che il saldo attivo giacente sul libretto, pari ad € 12.202,07, poteva essere liquidato con apposito provvedimento del Tribunale adito contenente la quota esatta da riconoscere alla e Parte_1
l'importo residuo da accantonare in favore della curatela. Ciò premesso e ritenuto, concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - rigettare tutte le domande avanzate nei confronti di
[...]
, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto ritenere e dichiarare che CP_7 alcun risarcimento dei danni è dovuto dalla Società alla SI.ra , Controparte_7 Parte_1 nemmeno ai sensi dell'art. 96 cpc., come invocato in citazione;
- giusta compensazione delle spese e dei compensi, ritenere e dichiarare che nulla deve nemmeno per il Controparte_7 rimborso delle spese di mediazione, richieste come in atti”.
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Preliminarmente, occorre dare atto che la presente sentenza non definitiva
viene pronunciata per la decisione della questione relativa al difetto di
legittimazione passiva dei chiamati all'eredità di , convenuti CP_1
in giudizio, ossia dei SInori , E_ Controparte_2
, e , i quali hanno rinunciato
[...] CP_4 Controparte_5
all'eredità.
La causa, quindi, dovrà essere poi ulteriormente istruita, previa rimessione sul ruolo con contestuale separata ordinanza.
Con la presente sentenza non definitiva va quindi pronunciato il difetto di legittimazione passiva dei detti convenuti.
12 Gli stessi, rispettivamente coniuge e figli del convenuto , deceduto CP_1
in corso di causa, chiamati in giudizio da parte attrice in qualità di eredi del SI.
, hanno, sin dalla di comparsa e costituzione, eccepito il loro difetto CP_1
di legittimazione passiva ed hanno documentalmente provato di avere rinunciato all'eredità (cfr. atto SIlato avanti il Tribunale di Brescia Ufficio di Volontaria
Giurisdizione, cancelliere del 18/01/2023, Num. RG 715/2023 num. Testimone_1
Cron. 101/2023 Num. Rep. 00000321) e conseguentemente hanno dimostrato il loro difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio, del resto riconosciuto esplicitamente anche da parte attrice in atti e verbali di causa.
Sebbene non vi sia stata contestazione di alcuna delle parti in proposito, va comunque evidenziato che la costituzione in giudizio dei detti convenuti non prova l'avvenuta accettazione dell'eredità, anzi, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, i chiamati all'eredità, se citati in giudizio in qualità di eredi, hanno l'onere di costituirsi contestando l'avvenuta accettazione dell'eredità, al solo fine di eccepire e far valere la carenza di legittimazione passiva in capo a ciascun convenuto, diversamente si considerano legittimati passivi alla lite (Corte di
Cassazione, sentenza 17445/19; cfr. anche cfr. Tribunale di Salerno, Sentenza n.
1108/2023 del 14.03.2023).
Ancora, secondo la giurisprudenza, l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità
di erede” (Cass. n. 6479/2002; n. 2849/1992; n. 1885/1988; n. 2489/1987; n.
5105/1985; n. 4520/1984; n. 125/1983).
13 Ed ancora, in merito alla retroattività della rinuncia all'eredità di cui all'art. 521
c.c., statuisce la giurisprudenza: “Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa
validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure
per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche
se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di
successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto
retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione
e non deve più essere annoverato tra i successibili (Cass. civile, sez. V, ordinanza n. 15871 del 24/07/2020).
Nel presente giudizio quindi i suddetti convenuti, a seguito della intervenuta rinuncia all'eredità, sono estranei alle domande oggetto di causa e va dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva.
Non va invece pronunciata in questa sede alcuna divisione delle sole somme di denaro indivise, atteso che la massa da dividere va formata in maniera unitaria e le porzioni devono ricomprendere sia mobili, sia immobili sia crediti.
Ed invero, ai sensi dell'art. 727 c.c.: “Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e
722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una
quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione
dell'entità di ciascuna quota”;
In proposito, la giurisprudenza precisa che:
“Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione
delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di
ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi
essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra
quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una
porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste
14 nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti
alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre
categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo
frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto
preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione
una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa
ereditaria, o comunque del complesso da dividere (Cass. civile, ordinanza n. 17862
del 27/08/2020).
La causa va quindi rimessa sul ruolo al fine di pronunciare ordinanza relativa all'espletamento di CTU per la corretta ricostruzione e stima del patrimonio ereditario mobiliare ed immobiliare e per la formazione di un progetto di divisione che tenga conto dei beni ed anche dei crediti.
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La definizione in rito della causa, con pronuncia di difetto di legittimazione passiva limitatamente ai convenuti , , E_ Controparte_2
e , preclude l'accertamento, nel merito, della CP_4 Controparte_5
fondatezza delle pretese attoree nei loro confronti e giustifica la compensazione delle spese di lite rispetto ai rapporti processuali tra l'attrice e i detti convenuti,
compensazione, peraltro, da ultimo richiesta sia dall'una che dagli altri.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, nella causa civile n. 18285/2015
R.G., così dispone:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio dei convenuti
, , e E_ Controparte_2 CP_4 [...]
; CP_5
2) Compensa le spese di lite tra gli stessi convenuti e l'attrice;
15 3) Dispone come da separata Ordinanza quanto alla prosecuzione della causa.
Catania, 01/04/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
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