Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/05/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 757/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Margherita Monte - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliera rel
Dott. Irene Lupo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub RG 757/2025
TRA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso P.IVA_1 lo studio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO ., che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA C.BALBO, 4 20825 BARLASSINA presso lo studio dell'avv.
BELLONI ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
BELLONI SILVIA ( ) VIA BALBO, 4 20825 BARLASSINA;
C.F._1
RECLAMATA
Oggetto: Altri istituti di diritto fallimentare
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMANTE:
Voglia la Corte adita in sede di reclamo, ad integrale riforma della pronuncia impugnata, rigettare l'omologazione del concordato in esame e dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
Vinte le spese di lite.
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMATA:
Respingere l'avverso reclamo in quanto inammissibile per carenza di interesse ad agire dell' e, comunque, in quanto infondato in fatto e diritto, confermando la Parte_1 sentenza di omologa del Tribunale di Pavia n. 29/2025 del concordato preventivo della
Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto reclamo avverso la sentenza del tribunale di Pavia che ha Parte_1 omologato il concordato preventivo in continuità aziendale indiretta proposto da
[...]
. Controparte_2
Poiché il concordato, all'esito della votazione, non è stato approvato in quanto non è stato raggiunto il voto favorevole in tutte le classi, (la proposta è stata approvata unicamente da 6 classi su 12),
con ricorso depositato in data 19.11.2024, ha chiesto l'omologazione dello Controparte_2 stesso in base al combinato disposto degli artt. 88, 109, co. 5 e 112, co. 2, CCII.
In particolare, il debitore ha dedotto che con l'applicazione del c.d. cram down (omologazione forzosa) nei confronti degli enti rappresentativi dell'amministrazione finanziaria e dei gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (INPS e ), ai sensi dell'art. 88 Parte_1
CCII, si raggiunge la maggioranza delle classi, e che la proposta di soddisfacimento di detti soggetti risulta conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Ha altresì dedotto la sussistenza di tutti gli estremi di cui all'art. 112 CCII per pervenire all'omologa forzosa.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ha proposto opposizione all'omologazione Pt_1 del concordato preventivo, deducendo in via preliminare che l'omologazione forzosa si applica unicamente al concordato liquidatorio e non al concordato in continuità secondo la normativa vigente (ante correttivo). Ha inoltre rilevato che il concordato proposto non soddisfarebbe la finalità di tutelare l'interesse dei creditori e di preservare nella misura possibile i posti di lavoro. Ha rilevato altresì che il ramo di azienda oggetto di affitto non sarebbe stato adeguatamente valorizzato e che i canoni di locazione sarebbero irrisori. Inoltre, ha rilevato che non sarebbe stata previsto il soddisfacimento nella misura del 20% dei creditori privilegiati degradati.
Il tribunale ha disposto l'omologa, rigettando le allegazioni di opponente, in Parte_1 primo luogo ritenendo ammissibile il cram down fiscale anche nell'ipotesi di concordato in continuità indiretta (così qualificando il concordato proposto), sulla base di un'interpretazione
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sistematica delle norme, che renderebbe incongrua l'esclusione, anche in considerazione del fatto che il correttivo di cui al d.lgs 136/2024 ha espressamente previsto il cram down anche per il concordato in continuità. Nel merito, ha valutato la sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme, e comunque ha ritenuto la maggiore convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, valutando come generiche le contestazioni sollevate dall'opponente.
Il reclamo, riproponendo le questioni già poste in sede di opposizione all'omologa, si articola sui seguenti motivi:
1) Inapplicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità
Sostiene la reclamante che la presente procedura si colloca in un lasso temporale anteriore al correttivo intervenuto con il d.lgs. 136 del 13 settembre 2024, con cui il cd. cram down fiscale previsto dall'art. 88, comma 2-bis CCII è stato esteso dal concordato preventivo liquidatorio al concordato in continuità. Nella fase anteriore non sarebbe ammissibile, come sostenuto da numerosa giurisprudenza di merito.
2) Inammissibilità della procedura di concordato per mancata salvaguardia dei posti di lavoro in violazione dell'art. 84, comma 2, nonché degli artt. 84, co. 2; 87, co. 1, lett. o) e 112, co. 1,lett. f),
CCII
La reclamante deduce che l'art. 84, comma 2, CCII indica quali finalità proprie e qualificanti della continuità aziendale quelle per cui essa “tutela l'interesse dei creditori e persevera, nella misura possibile, i posti di lavoro”, che sarebbe quindi un obiettivo primario nella procedura di concordato in continuità aziendale indiretta, mentre nel caso di specie non si ravvisa alcuna forma di tutela dei posti di lavoro, dal momento che con l'affitto d'azienda non vengono trasferiti i dipendenti della
Società.
3) Incongruità della valutazione effettuata in sede concordataria dalla Società: entità dei canoni di locazione, valutazione del ramo d'azienda e congruità dell'affitto.
ADE ritiene che i canoni di affitto di azienda siano modesti, e sospetta che non si sia tenuto conto di diritti a tutela della proprietà intellettuale (brevetti, disegni, know-how protetto).
4) Criticità in ordine a valori contabili di utile, patrimonio netto e rimanenze di magazzino.
Sostiene la reclamante che sarebbero state effettuate negli ultimi bilanci eccessive svalutazioni delle rimanenze, e questo potrebbe dare luogo ad azioni di responsabilità, lamentando che l'attestatore (e il commissario – ndr -) abbiano in poche parole escluso che vi siano profili di questo tipo.
5) Violazione dell'art. 84, comma 4, CCII. Mancata garanzia creditoria del 20% dei creditori privilegiati degradati
Contr Con questa doglianza deduce che in realtà questo concordato in continuità non sarebbe tale, ma avrebbe un contenuto liquidatorio, e dunque non sarebbe rispettata la percentuale del 20% di pagamento dei creditori privilegiati degradati e l'obbligo di apporto del 10% di finanza esterna.
6) Mancata dimostrazione della convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.
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Ritiene la reclamante che le affermazioni del commissario, ritenute fondate dal tribunale circa la maggiore convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, siano risultate non adeguatamente provate.
Si è costituita la società proponente il concordato, contestando tutte le avverse deduzioni, sia quanto all'ammissibilità del cram down, anche sotto il vigore della normativa ante correttivo, sia sotto il profilo della correttezza delle valutazioni dell'attivo proposte e sulla convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.
Opinione della Corte:
1. In primo luogo deve essere affrontata la questione relativa all'ammissibilità del cram down al concordato in continuità, con riferimento alla normativa applicabile al caso di specie, che è quella anteriore alla modifica introdotta con il “correttivo” di cui al d.lgs. 136 del 13 settembre 2024.
E' noto che la giurisprudenza di merito si è espressa in modo altalenante, a volte in senso restrittivo,
a volte in senso estensivo, nella lettura di un complesso normativo che sicuramente è poco chiaro quanto alle modalità di regolamentazione di questo specifico aspetto della materia.
Sul punto, non può non rilevarsi che il rilievo conclusivo espresso dal tribunale di Pavia, in ordine al fatto che, a fronte di un'interpretazione controvertibile, sia preferibile seguire la linea interpretativa in qualche modo chiarita dal legislatore del correttivo, che ha sciolto i dubbi indicando in modo espresso (art. 88 c. 4 CCII come modificato) che anche il concordato in continuità possa essere soggetto all'omologa forzosa attraverso il cram down, in presenza di dissenso del creditore fiscale, qualora ricorrano tutti i vari presupposti indicati dalla norma di cui all'art. 112 CCII, sia da condividere.
Invero, un'interpretazione sistematica delle norme rendeva difficile giustificare la ratio dell'esclusione del concordato in continuità dal meccanismo del cram down, in quanto tutta la normativa introdotta con il Codice della Crisi, sulla base della direttiva Insolvency, ha disciplinato la materia nel senso di introdurre strumenti per superare ingiustificati dinieghi da parte degli enti finanziari e previdenziali a fronte di soluzioni di carattere transattivo non peggiorative rispetto all'alternativa liquidatoria e che consentano la salvaguardia dei valori aziendali.
A riprova di ciò, le pronunce che hanno escluso l'ammissibilità del cram down fiscale in ipotesi di concordato in continuità si sono attestate su un dato di interpretazione letterale (vedasi in tal senso
Trib Vicenza, 29 ottobre 2024, secondo cui lo stesso non sarebbe ammissibile “in difetto di una norma specifica che lo preveda, considerato che il legislatore sul punto nulla ha stabilito quando con gli art. 109 c 5 CCII e 112 c. 2 CCII ha disciplinato specificatamente l'approvazione del concordato preventivo in continuità aziendale”), senza nulla argomentare in ordine a un'ipotetica ratio di tale esclusione.
In ogni caso, anche partendo dal dato letterale, possono ritenersi convincenti le osservazioni del
Tribunale di Napoli espresse nella sentenza n. 83/2024, richiamate nella pronuncia reclamata, secondo cui le disposizioni di cui all'art. 112 CCII devono intendersi in senso integrativo rispetto a quanto disposto dall'art. 88 CCII, e cioè nel senso per cui l'omologa del concordato – che, a causa dell'esito del voto, debba necessariamente passare anche per l'applicazione del cram down - richiede
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comunque la sussistenza delle condizioni prescritte specificamente per quel tipo di concordato dall'articolo 112 CCII. Il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 112 c. 2, presente nell'art. 88, non avrebbe dunque una funzione escludente, ma indicherebbe un richiamo complessivo alla disciplina del concordato in continuità per tutti gli aspetti non disciplinati dall'art. 88, secondo uno schema che, infatti, è stato integralmente esplicitato nel correttivo, al comma 4 dell'art. 88 come modificato (“ nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'art. 112 comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione…”).
Tale dato, richiama condivisibilmente il tribunale di Napoli, sarebbe confermato dal fatto che “lo stesso art. 88 c. 2 seconda parte prevede che l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve avere ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto per il concordato rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria”: evidentemente in tal modo facendo riferimento alla continuità aziendale, che è l'unica ipotesi che pone un problema di parametrazione con l'alternativa liquidatoria, come espressamente indicato dall'art. 84 c. 1 CCII, che definisce le tipologie di concordato preventivo che il debitore può proporre.
2. Una volta superato positivamente dunque il problema della ammissibilità del cram down nel concordato in continuità, le altre ragioni di doglianza risultano prive di fondamento.
Quanto al fatto che il piano di concordato non assicuri la salvaguardia dei posti di lavoro, ai sensi dell'art. 84 c. 2 CCII, non può che evidenziarsi che la preservazione dei posti di lavoro è indicata dalla norma non come condizione di ammissibilità, ma come finalità da perseguire “nella misura possibile”, dunque da relazionarsi al piano in concreto proposto. Nel caso di specie, poiché la società, per fronteggiare la crisi, ha scelto di ricorrere all'affitto di azienda, avendo all'epoca solo 4 dipendenti, il soggetto subentrante non è stato in condizioni di assumere da subito nessuno dei precedenti dipendenti, anche se risulta che ora sia in grado di riassorbire due dei quattro dipendenti che erano in forza al momento dell'affitto. In altri termini, le doglianze sollevate dalla reclamante sul punto appaiono più di stile che di sostanza, dovendo in ogni caso ritenersi che, “nella misura possibile”, il piano si sia attenuto alla finalità di legge.
3. Quanto ai punti 3 e 4 sollevati dalla reclamante, essi involgono una critica alle valutazioni svolte nel piano, e riscontrate come congrue dal commissario, circa i cespiti aziendali, anche per quanto riguarda la proposta di cessione del ramo di azienda, oltre che circa gli importi dei canoni di affitto, nonché dei valori contabili di utile, e delle rimanenze di magazzino.
Rilevandosi che le critiche sono articolate in modo alquanto generico (non essendo infatti chiaro se siano dirette a contestare la fattibilità del concordato, o la sua convenienza per il ceto creditorio, dato che nulla viene chiaramente esplicitato sotto questi profili), in ogni caso si evidenzia che la cessione del ramo di azienda comprensivo del magazzino è stata soggetta a una procedura di pubblicità, al fine di raccogliere eventuali offerte di acquisto in maggiorazione, che non sono intervenute, ed in ogni caso il valore di realizzo è risultato superiore al valore di stima (vedasi allegati al doc.7, stima azienda € 40.000,00, magazzino € 5.000,00, realizzo complessivo €
130.000,00). Dunque, la doglianza appare infondata.
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Allo stesso modo non pare supportata da elementi chiari la censura sulla congruità del canone di affitto di azienda pattuito, dato che tale affitto si inserisce nell'esigenza, espressa nella relazione del Contro commissario, che fossero portate a termine, da parte della cessionaria, le commesse che non era più in grado di adempiere, con conseguente rischio di ulteriori penalità, di talché non si ravvisa alcun danno per il ceto creditorio derivante dalla strategia seguita con il piano concordatario proposto e in corso di attuazione. Né appare una evidente incongruità del canone, se parametrato al valore dell'azienda, come risultante dal corrispettivo per la cessione della stessa.
4. Un ulteriore elemento di censura è dato dalla circostanza che il piano avrebbe un sostanziale contenuto liquidatorio, e pertanto la sua qualificazione come concordato in continuità avrebbe l'unico scopo di evitare sia l'apporto di finanza esterna in misura pari al 10% dell'attivo, sia il pagamento della percentuale minima del 20% ai creditori chirografari e a quelli degradati.
Anche tale elemento di censura lascia il tempo che trova, dato che pacificamente l'affitto di azienda costituisce la modalità tipica con cui si realizza il concordato in continuità indiretta. Il legislatore, infatti, ha dato rilevanza alla continuità aziendale in quanto tale, e non alla prosecuzione della stessa da parte dell'imprenditore medesimo.
5. Quanto alla convenienza della prospettiva concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, per un verso deve rilevarsi che nel caso di specie la misura di soddisfacimento dei creditori chirografari non si prospetta come irrisoria, dato che in favore di la proposta di Parte_1 percentuale di soddisfo corrisponde al 6,4 %. Tale percentuale non potrebbe essere garantita in caso di liquidazione giudiziale, sia perché la procedura non si gioverebbe dell'apporto di euro 150.000 offerto da uno dei soci in caso di omologa, sia perché in caso di liquidazione giudiziale l'attivo risulterebbe integralmente assorbito dai crediti di grado poziore rispetto a quello avanzato da
. Parte_1
Anche tale profilo di censura risulta quindi infondato.
Conclusivamente, il reclamo deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente reclamo devono essere poste a carico della reclamante, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
Nulla circa il raddoppio contributo unificato, essendo lo stesso stato posto a debito, in considerazione della natura di amministrazione pubblica della reclamante.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando circa il reclamo proposto da avverso la Pt_1 Parte_1 sentenza di omologa di concordato preventivo n. 29/2025 del Tribunale di Pavia, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna alla rifusione a Parte_1 Controparte_1
delle spese della presente procedura, liquidate i complessivi € 3.500,00, oltre
[...] rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.
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Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 8/05/2025
La Consigliera est La Presidente
Anna Mantovani Margherita Monte
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