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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/05/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
Margherita Urso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 145 del R.A.G.C. relativo all'anno 2021, posta in decisione all'udienza cartolare del 06.02.2025 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
C.F. entrambi elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_2
Palermo, nella via E. De Amicis n. 1 presso lo studio dell'avv. Maurizio
Compagno dal quale sono rappresentati e difesi giusto mandato in atti,
- attori -
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_3 [...]
, ed ivi residente in [...] ed, ai fini del C.F._3
presente giudizio, elettivamente domiciliato in Palermo, C.so Calatafimi n.
589, presso e nello Studio Legale Associato Schimmenti-Dimaggio,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
rappresentato e difeso sia unitamente sia disgiuntamente, dall'Avv. Benedetto
Schimmenti e dall'Avv. Luciana Dimaggio giusto mandato in atti,
-convenuto-
avente oggetto: regolamento confini
valore della controversia: € 26.000,00
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambi i procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 06 febbraio 2025, cui si rinvia integralmente
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa breve premessa, si osserva che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 18 gennaio 2021, i sigg. e , Parte_1 Parte_2
premettendo di essere proprietari di un fabbricato sito in TI (PA) nella via Bellini n. 19, chiedevano al confinante, sig. , la rimozione Parte_3
delle strutture precarie, dell'ancoraggio delle stesse nella parete perimetrale del proprio fabbricato e delle piante, il tutto, dallo stesso posto in essere Pt_3
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senza alcuna autorizzazione ed a distanza inferiore ai limiti di legge, nonché di consentire l'accesso – essendo la parte perimetrale del fabbricato interclusa dal fondo del resistente – per effettuare delle necessarie opere di ripristino dello stesso fabbricato.
Il sig. , costituendosi nel giudizio chiedeva: “Preliminarmente: - Parte_3
dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale in favore della competenza del Giudice di Pace sulle domande di rimozione delle piante così come evidenziato al punto 1) della comparsa;
- Rigettare nel merito le domande avanzate in ricorso perché infondate in fatto ed in diritto, nonché perché sfornite di prova, secondo quanto indicato al punto 2) della comparsa;
- In via subordinata e riconvenzionale - Ritenere e dichiarare che il resistente ha acquisito sia per destinazione del padre di famiglia che in ogni caso per intervenuta usucapione il diritto a mantenere la realizzazione delle opere nonché delle piante nello stato di fatto in cui si trovano ed al di sotto dei limiti imposti dalle distanze legali così come evidenziato al punto 4) della comparsa;
- Ritenere e dichiarare che nella realizzazione del fabbricato i ricorrenti hanno sforato dalla loro area di sedime occupando illegittimamente
l'area di proprietà del resistente lunga tutta la line di confine e per circa mt 2 e conseguentemente condannare i medesimi all'arretramento della porzione di fabbricato insistente sul terreno di proprietà del ricorrente e/o in subordine condannare i medesimi al pagamento del corrispettivo dovuto per l'illegittima occupazione ed entro il valore di €.
26.000,00; In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale: Nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti ritenere e dichiarare che per tutto il periodo in cui i medesimi provvederanno ad accedere presso la proprietà del resistente per l'esecuzione dei lavori di collocamento intonaco gli stessi dovranno corrispondere un indennizzo commisurato
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alla durata di esecuzione dei lavori medesimi e da liquidarsi in sentenza ed in via equitativa, ed entro il valore di €. 26.000,00 In via gradatamente ed ulteriormente subordinata: - Accertato che le difese svolte dalla concludente richiedono un'istruttoria non sommaria, fissare con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa”.
Instauratosi il contraddittorio, disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario, il presente giudizio, assegnato al G.O.P. – Dr.ssa Simona Viola, veniva assegnato alla Dr.ssa Daniela Mauceri e, soltanto, in data 28.02.2022, veniva assegnato a questo G.O.P. la quale, con decreto reso in data
17.05.2022, fissava l'udienza del 26.05.2022, disponendone la trattazione scritta ed assegnava ad entrambe le parti termine sino al 23.05.2022, per il deposito di note scritte.
All'udienza cartolare del 26.05.2022, venivano concessi i termini per lo scambio di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e veniva fissata l'udienza del
13.10.2022, per la prosecuzione.
Con ordinanza riservata del 17 ottobre 2022, il Giudice ammetteva le prove testimoniali disponeva l'esame dei testi ammessi per l'udienza del 9 marzo
2023.
Esaminati i testi ammessi, veniva ammessa la CTU e nominato l'Arch.
[...]
. Per_1
Il Giudice all'udienza del 9 maggio 2024, accogliendo le motivazioni dedotte da parte attrice e ritenuto la relazione peritale non esaustiva in riferimento a
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quesiti posti, disponeva la rinnovazione della CTU sostituendo il CTU già nominato.
Veniva, pertanto, nominato l'Ing. espletata la CTU, la Persona_2
causa, ormai matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza cartolare del
06.02.2025, per la precisazione delle conclusioni.
A scioglimento della riserva, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Inquadramento normativo:
Occorre preliminarmente una breve premessa normativa, richiamando l'art. 950 c.c., in forza del quale: “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso.”
Il confine tra due proprietà è la linea che segna il punto in cui l'estensione di una proprietà finisce e inizia quella dell'altra.
La questione è disciplinata dal Codice civile all'art. 950, secondo cui quando i confini tra due fondi limitrofi sono incerti, ciascuno dei proprietari può rivolgersi ad un giudice, instaurando una causa, nel corso della quale il giudice stesso dovrà stabilire i confini o la linea di demarcazione tra le proprietà, ponendo fine alla situazione di incertezza. Tale azione giudiziale è denominata azione di regolamento di confini.
L'azione a difesa della proprietà, detta petitoria non è diretta alla risoluzione di una lite relativa ai titoli di proprietà dei fondi limitrofi, dal momento che è
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diretta solo all'accertamento dell'estensione dei fondi confinanti al fine di ottenerne un tracciamento preciso.
Per proporre tale azione, quindi: a) i due fondi devono essere confinanti;
b) deve esistere lo stato di incertezza sui confini tra le rispettive proprietà.
Prima di proporre l'azione di regolamento di confini, bisogna instaurare obbligatoriamente il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione stessa.
In particolare, ciascuno dei proprietari può convocare l'altro dinanzi ad un organismo di mediazione affinché quest'ultimo tenti di far giungere loro ad un accordo sulla delimitazione dei confini tra le rispettive proprietà.
Una volta raggiunto l'accordo, viene redatto un documento, denominato verbale di mediazione che pone fine alla questione.
Il verbale di mediazione costituisce titolo esecutivo, ossia può consentire l'esecuzione forzata in caso di mancata osservanza dello stesso da parte dei due proprietari. Se sul verbale di mediazione è apposta la firma anche degli avvocati delle parti non sarà necessario che lo stesso sia omologato dal giudice.
Nel caso in cui, nel corso del procedimento di mediazione, le parti non raggiungano l'accordo e, pertanto, il verbale di mediazione risulti negativo, ciascuno dei proprietari può proporre l'azione di regolamento di confini, con atto di citazione, dinanzi al Tribunale del luogo in cui si trovano i fondi confinanti.
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Il proprietario che propone tale azione, con atto di citazione, chiama in giudizio il proprietario del fondo limitrofo, chiedendo che venga accertata dal giudice l'esatta estensione delle rispettive proprietà che, ovviamente, risulta incerta. Se da tale situazione di incertezza è accaduto che una porzione di fondo di proprietà dell'attore sia detenuta indebitamente dal convenuto,
l'attore può chiedere, oltre al tracciamento del confine tra le rispettive proprietà, anche la restituzione di quella porzione di fondo.
La Corte di Cassazione, ha precisato che con la parola “fondo” si indica qualsiasi tipo di immobile.
Pertanto, quando si parla di fondo ci si riferisce non solo ai terreni agricoli, ma anche a quelli urbani, su cui sono presenti o meno costruzioni. Ne consegue, dunque, che l'azione di regolamento di confini potrà essere proposta per porre fine all'incertezza sull'estensione di tutti i tipi di proprietà confinanti.
L'azione di regolamento di confini, essendo un'azione petitoria e, quindi, a difesa della proprietà, può essere proposta in qualsiasi momento, ossia non è soggetta a prescrizione. L'unico limite è posto dall'usucapione.
In altre parole, se l'attore, nel giudizio di regolamento di confini, ha chiesto che vengano stabiliti i confini e che sia restituita la porzione di fondo, detenuta indebitamente dal convenuto, quest'ultimo può opporsi, sostenendo che su detta zona ha acquistato la proprietà per usucapione, ossia la proprietà per possesso pacifico (vale a dire possesso acquisito senza atti clandestini e di violenza), ininterrotto e continuato per un determinato periodo di tempo,
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stabilito dalla legge. Tale periodo di tempo varia secondo la natura dell'immobile, del possesso (se in buona o mala fede), della presenza di un titolo d'acquisto idoneo e della sua trascrizione nei registri immobiliari.
Se nel giudizio, si dimostra l'acquisto della proprietà per usucapione da parte del convenuto, l'azione di regolamento dei confini verrà rigettata.
Per dimostrare l'esistenza dei confini, nel corso del giudizio instaurato con l'azione di regolamento di confini, sia il proprietario che ha proposto tale giudizio che quello che è stato chiamato in causa, dovranno fornire delle prove. Tali prove possono essere documentali, come per esempio i titoli d'acquisto della proprietà dei fondi.
Altre prove sono quelle per testimoni o, più efficacemente, altri eventuali scritti da cui risultino, in qualche modo, tracce dell'esistenza dei confini.
Anche le mappe catastali costituiscono mezzi di prova da cui il giudice può desumere e stabilire il tracciamento della linea di demarcazione tra le proprietà.
Presupposto per proporre l'azione di regolamento di confini è l'incertezza sull'estensione di due fondi limitrofi.
Qualora invece i confini fossero stati accertati ma non sono più riconoscibili il
Codice civile all'art. 951, prevede in questi casi l'azione di apposizione dei termini.
Ciascuno dei due proprietari dei fondi limitrofi, può instaurare dinanzi al giudice una causa, nel corso della quale, chiedere che siano apposti o ripristinati, a spese comuni, concretamente i segni dei confini, non più visibili.
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L'azione di apposizione dei termini sarà proposta con atto di citazione dinanzi al giudice di pace del luogo dove sono situati i due fondi limitrofi.
Tuttavia, prima di proporre tale azione dinanzi al giudice di pace, è obbligatorio instaurare il procedimento di mediazione, condizione di procedibilità dell'azione stessa.
Come l'azione di regolamento di confini, anche quella di apposizione di termini è un'azione a difesa della proprietà (azione petitoria) e quindi, come tale, non soggetta a prescrizione, ossia proponibile in qualsiasi momento.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Ai sensi dell'art. 873 c.c. “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.”
La Cassazione, al riguardo, ha statuito che: “In materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria o si verifichi una situazione favorevole al costruttore, si consolida -salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, fermo restando, peraltro, il diritto del vicino al risarcimento del danno subìto nel periodo tra l'edificazione e la nuova disposizione normativa o situazione di fatto legittimante.(Fattispecie relativa ad un edificio originariamente sorto in violazione della normativa sulle distanze, prospiciente una strada privata di cui era stato successivamente accertato l'asservimento all'uso pubblico che incideva
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sul computo delle distanze in maniera favorevole per il costruttore.)” (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24844 del 17 agosto 2022).
Con riferimento alla fattispecie in esame, i Sig.ri e Parte_1 [...]
, con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., assumevano di essere Parte_2
comproprietari di un fabbricato sito in TI (PA) nella via Bellini n. 19, identificato al N.C.E.U. dello stesso Comune di TI al Fg. 13 P.lla 708, sub.1-2-3-4-6-8-9-10. In adiacenza allo stesso fabbricato, sul retro-prospetto, risulta essere presente un terreno con annesso magazzino, di proprietà del Sig.
(odierno resistente) identificato al C.T. dello stesso Comune al Parte_3
Fg.13, P.lla 965.
Parte ricorrente lamentava: “(…) che il sig. proprietario dello spezzone Parte_3
di terreno identificato al Fg. 13, p.lla 965 confinante ad ovest con la p.lla 708 di proprietà degli odierni ricorrenti, ha realizzato successivamente alla costruzione del fabbricato
senza alcuna autorizzazione e non rispettando le misure delle distanze Parte_4
tra fabbricati previste dal codice, delle strutture di varia natura poste in parte a contatto con il fabbricato ed in parte distanti circa 2/4 cm dalla parete del fabbricato Parte_4
stesso (…) che tale parete del fabbricato confinante con il lotto di terreno Parte_4
di proprietà del sig. risulta essere interessata da diffusi fenomeni di degrado e Parte_3
vistosi punti ammalorati, sia all'interno del fabbricato nelle parti comuni, sia all'interno delle abitazioni di proprietà ed che all'esterno della parete, causati, sia Pt_1 Pt_2
dalla mancanza dello strato di intonaco esterno che dalle strutture sopra descritte, nonché dalle piante, poste in essere, impropriamente, dal sig. Infatti sia la pendenza Parte_3
dei due orizzontamenti della struttura a sostegno della riserva idrica in polietilene, che
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l'esigua distanza intercorrente tra tutte le strutture con la parete del fabbricato, fanno sì che in caso di precipitazioni si verifichi l'imbibizione dei conci della parete, nonché in caso di precipitazioni nevose si abbia l'imbibizione per contatto neve-muro” ed ancora “(…) che i ricorrenti si sono determinati ad effettuare i necessari interventi di recupero e ripristino delle parti strutturali, in fondazione ed elevazione, nonché di finitura della parete perimetrale esterna, al fine di eliminare i fenomeni di degrado ed hanno più volte chiesto al confinante, sig. la possibilità di aver accesso al terreno dello stesso – essendo che tale Parte_3
parete perimetrale esterna risulta essere interclusa dal fondo di proprietà - per Pt_3
consentire il passaggio sia agli operai che ai mezzi d'opera necessari al trasporto dei materiali e delle attrezzature occorrenti per effettuare i lavori, nonché la rimozione delle strutture presenti (sia in muratura che in acciaio), nonché delle piante poste in aderenza alla parete, (il tutto posto in essere nel mancato rispetto delle distanze di legge e senza alcuna autorizzazione), che non solo causano quanto sopra descritto, ma di fatto, impediscono
l'esecuzione dei lavori (…)”.
Il Sig. , con la comparsa di costituzione e risposta, ritenendo le Parte_3
domande formulate nel ricorso ex art.702 infondate in fatto ed in diritto, nel merito ed in via riconvenzionale, osservava: “(…) Le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell'art.892 c.c., non devono essere osservate quando confine esista un muro divisorio e le dette piante non lo superino in altezza poiché, in questo caso, il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta (…) Nel caso che ci occupa - oltre alla circostanza che sia la collocazione dei manufatti (che contrariamente a quanto asserito da controparte non risultano affatto ancorati) che l'esistenza delle piante risalgono ad oltre 40 anni (punto sul
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quale si tornerà in sede di riconvenzionale – si evidenzia che come emerge dal fascicolo fotografico, anche prodotto da controparte, non ricorrono i presupposti di cui alle sopracitate norme. Nel merito, peraltro, si osserva che la ricostruzione di controparte non appare corretta, in quanto, peraltro e ad onor del vero, mai alcun ostacolo – dato il rapporto di parentela – era stato inizialmente frapposto e ciò lo si evince anche dalla comunicazione
(scritta da impulso e prodotta agli atti del ricorrente) di riscontro inoltrata dall'odierno comparente”.
Ed ancora “In suddetta materia vige il principio secondo il quale il vicino può chiedere, entro massimo 5 anni, il risarcimento del danno per la pianta, l'albero o la siepe piantato a distanza inferiore a quella regolamentare. L'entità del danno si presume per il solo fatto che il vegetale non era regolamentare, per cui non è necessaria la prova su tale aspetto. La liquidazione del danno avviene in via equitativa, salvo dimostrazione di specifici e ulteriori danni. Oltre il risarcimento del danno, il vicino può chiedere
l'estirpazione della pianta o dell'albero che è nato o è stato piantato a distanza inferiore a quella prevista dai regolamenti o dagli usi oppure, in mancanza, dal codice civile.
La richiesta di estirpazione prescinde dall'esistenza di un danno provocato dalla pianta ed il vicino ha diritto di chiedere che la pianta venga estirpata in qualsiasi momento (diritto imprescrittibile), salvo che l'altro vicino abbia acquisito il diritto a mantenere la pianta a distanza inferiore da quella legale per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Nel caso che ci occupa si verifica detta ultima duplice ipotesi ossia sia la destinazione del padre di famiglia che l'intervenuta maturazione del diritto per usucapione.
Lo stesso dicasi per le distanze relative a strutture precarie.
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A tal fine si osserva che sia le strutture di posizionamento delle cisterne, sia il roseto che i cd. “pali di fichi d'india” si trovano collocati sul posto da oltre 40 anni e precisamente dalla data di completamento dei lavori dell'immobile di proprietà dei ricorrenti.
Oltre alla storicità delle piante (facilmente desumibili) sul punto, ove necessario, detta circostanza verrà ampiamente provata a mezzo prove testimoniali finalizzate ad accertare la presenza sia del manufatto che delle piante già nel lontano 1990 (…) Và, inoltre, evidenziato che i ricorrenti, così come sopra dedotto, in occasione della realizzazione dei lavori dell'immobile in oggetto hanno sforato dalla loro area di sedime occupando illegittimamente l'area di proprietà del resistente lunga tutta la line di confine e per circa mt
2.
Non può, dunque, negarsi l'illegittimità di un simile comportamento e il pregiudizio derivante alla proprietà del resistente, nonchè il conseguente diritto di quest'ultima di chiedere sin da adesso la demolizione della parte di fabbricato insistente sul terreno di sua proprietà nonché il pagamento dell'indennità per tale illegittima occupazione da determinarsi entro il valore di €. 26.000,00”.
Dirimente, a parere di questo Tribunale, è l'accertamento tecnico affidato, in un primo momento all'Arch. e poi all'Ing. Persona_1 Per_2
[...]
Il nominato CTU, l'architetto nel proprio elaborato peritale Persona_1
concludeva: “Dalla documentazione in atti, come anche dalla descrizione dei precedenti punti, non si evince nessuno sconfinamento del fabbricato verso la Parte_5
proprietà e nemmeno il sig. ha fornito prove o documenti di alcun genere Pt_3 Pt_3
comprovanti detto sconfinamento. Il fabbricato edificato dal signor rientra Pt_2
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interamente nella p.lla 708 e risulta allineato con i fabbricati ad esso adiacenti, inoltre come si può constatare nello schema planimetrico allegato (Allegato n. 4), la larghezza della proprietà (p.lle 965 e 964) sia in prossimità della zona mediana al fabbricato Pt_3
e sia sul lato prospiciente via Dante ha una misura maggiore rispetto a quella Pt_2
catastale, di conseguenza, non emerge neppure una minore consistenza reale della proprietà che potrebbe fare pensare ad un eventuale sconfinamento del fabbricato Pt_3 Pt_2
Alla luce delle precedenti evidenze posso affermare che il fabbricato Parte_5
rientra interamente all'interno della p.lla 708 e non si evince nessuno sconfinamento del fabbricato sul terreno di proprietà del resistente.”
L'Ing. nella relazione peritale, concludeva: “…. Dagli accertamenti Per_2
eseguiti, nonché dalla documentazione catastale versata agli atti (estratto di mappa) e dalla documentazione edilizia, la corte del fabbricato, censita al N.C.E.U. del Comune di
TI al sub.1 della P.lla 708 come B.C.N.C. (bene com une non censibile), risulta essere interclusa dalla proprietà in quanto, unicamente, accessibile da quest'ultima. Pt_3
Alla luce di tutto quanto relazionato si può affermare che il fabbricato di proprietà attorea rientra interamente all'interno della P.lla 708, non riscontrandosi alcuno sconfinamento del suddetto fabbricato sul terreno di proprietà del resistente identificato alla P.lla 965”.
Ebbene dall'elaborato peritale redatto dall'Ing. risulta evidente che Per_2
l'eccezione della questione relativa allo sconfinamento nella proprietà del Sig. non merita accoglimento, avendo il CTU accertato che il fabbricato di Pt_3
proprietà attorea rientra interamente all'interno della P.lla 708, non riscontrandosi alcuno sconfinamento sul terreno di proprietà del sig. Pt_3
identificato alla P.lla 965.
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Sull'attività istruttoria:
In corso di causa veniva escusso il teste che dichiarava: Testimone_1
“DR (n. 1): confermo la circostanza;
conosco il Sig. da quando eravamo piccoli;
Pt_3
DR (n 2): confermo la circostanza, ma preciso che conosco i luoghi oggetto di causa, da quando sono andato ad abitare al primo piano, cioè dal 1996, anno in cui mi sono sposato;
posso confermare che ci sono le piante, i fichi d'india ed i roseti;
per quanto riguarda la presenza delle cisterne, posso confermare di averne vista una sola;
riconosco dalle foto che mi vengono esibite, la cisterna che credo esista da circa dieci anni, ma non posso precisare da quale anno;
riconosco la piantagione di OD ed il roseto rappresentati nelle foto che mi vengono esibite, allegate alla comparsa di parte convenuta;
preciso, anzi che le piante già esistevano da prima del 1996, perché quando io e mio fratello eravamo adolescenti e ci capitava di entrare nel fondo e le piantagioni già erano esistenti;
preciso che gli alberi di limone si trovavano e si trovano ancora adesso all'interno del terreno;
DR (n. 3): non posso rispondere, perché non ne sono a conoscenza;
DR (n. 4): non posso rispondere;
DR sulle circostanze di cui alla prova contraria dedotta da parte attrice, sugli stessi articolati di prova dedotti da parte convenuta;
DR: confermo tutto quanto già dichiarato;
”.
La sua testimonianza, provenendo da soggetto che ha conoscenza diretta e risalente dei luoghi, risulta particolarmente attendibile e conferma l'anteriorità delle piantumazioni rispetto al termine necessario per l'usucapione.
All'udienza del 14 dicembre 2023 procedeva all'escussione del teste Tes_2
che dichiarava: “DR (n. 1): confermo la circostanza;
DR (n. 2): posso
[...]
precisare che io non frequento abitualmente casa del Sig. posso tuttavia confermare Pt_3
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che le cisterne si trovano già da più di vent'anni; DR (n. 3): non sono a conoscenza della circostanza;
DR (n. 4): preciso che il Sig. mi ha incaricato per un sopralluogo, Pt_2
ma non ho eseguito alcun lavoro;
DR (n. 5): confermo la circostanza;
DR (n. 6): confermo la circostanza;
DR (n. 7): posso confermare che non è stata mai eseguita alcuna verifica;
DR (n. 8): posso confermare anche se non so precisare con esattezza da quanto tempo, ma penso, almeno da vent'anni; DR (avv. Compagno): posso confermare che le strutture sono esistenti da almeno vent'anni; DR (Avv. Compagno): non sono a conoscenza se tra e vi fosse un accordo di fare eseguire dei saggi;
posso solo Pt_2 Pt_3
precisare che era sorta la necessità di fare eseguire questi saggi anche se non so se effettivamente sono stati eseguiti;
DR (Avv. Compagno): preciso che era necessario eseguire lavori di intonacatura della parete e di predisposizione di adeguata indiana al di sotto del fabbricato di proprietà degli attori”.
I testi hanno, pertanto, confermato la risalenza ultraventennale delle strutture e delle piantumazioni, con conseguente maturazione dell'usucapione, ma anche la disponibilità del sig. a consentire l'accesso per i lavori, Pt_3
subordinatamente alla preventiva verifica tecnica delle reali cause dei problemi di umidità.
Dalle predette dichiarazioni è poi emersa la probabile riconducibilità dei fenomeni di umidità a carenze costruttive originarie del fabbricato (mancanza di indiana).
Sull'an debeatur:
Ai sensi dell'art 2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
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Stante quanto sostenuto dal CTU relativamente alle cause dei danni lamentati la parete perimetrale si presentava al grezzo, priva di qualsiasi strato di finitura, circostanza che contribuiva a generare fenomeni di umidità all'interno stesso della parete. Precisava che non risultava essere stata realizzata un'adeguata impermeabilizzazione della parete
contro
-terra. E che in relazione alle piante i danni riscontrati non risultavano essere direttamente attribuibili alla presenza di radici di piante o alberi.
All'esito delle prove acquisite durante il procedimento è possibile desumere che è provata la risalenza ultraventennale delle strutture e delle piantumazioni e che i danni lamentati non sono riconducibili alle strutture e alle piante del sig. ma che le infiltrazioni dipendono principalmente da carenze Pt_3
costruttive del fabbricato attoreo.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, si osserva che non si ravvisa la responsabilità a carico del convenuto derivante dall'aver impedito la necessaria esecuzione dei lavori di risanamento edilizio in quanto tali danni sono ascrivibili a preesistenti vizi di costruzione.
Si desume dunque l'infondatezza, in merito sia all'an che al quantum debeatur, della domanda risarcitoria.
Le doglianze di parte attrice devono essere pertanto rigettate in quanto, infondate sia in fatto che in diritto.
Sulla domanda di usucapione formulata dal convenuto:
Come documentato in atti e confermato dalla CTU attraverso l'esame dei fotogrammi storici, le strutture e le piante sono presenti da oltre 40 anni. In
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Part particolare, si evidenzia che dal fotogramma n.126 della avente data agosto 1997, si riscontra la presenza di una struttura precaria posta in aderenza al fabbricato di proprietà attorea. Inoltre, si rinviene nel terreno la presenza di alberi;
- dal fotogramma IGM n.496 del 13.09.2000, si riscontra la presenza della tettoia posta in aderenza al fabbricato censito alla P.lla 709
(estraneo al presente procedimento) e per una porzione al fabbricato di
Part proprietà attorea. - dal fotogramma n.35 della dell'agosto 2002, si riscontra, rispetto al precedente fotogramma, la presenza della base in cemento armato su cui poggiano le riserve idriche in fibro-cemento" (pag. 15-
16)
Questa circostanza, unita al prolungato possesso pacifico e incontestato, integra i presupposti per l'usucapione del diritto a mantenere le strutture e le piante nello stato di fatto attuale.
Come documentato in atti e confermato dalla CTU attraverso l'esame dei fotogrammi storici, le strutture e le piante sono presenti da oltre 40 anni.
Tali circostanze hanno trovato valido riscontro probatorio anche nelle dichiarazioni testimoniali rese in corso di causa, come sopra esposto.
Nella fattispecie in esame, trova pertanto applicazione la norma di cui all'art. 1158 c.c., che disciplina l'usucapione ordinaria degli immobili;
per il verificarsi di questa forma di usucapione, nessun altro requisito è richiesto se non il possesso continuato per vent'anni. In particolare, non è necessario che il possesso sia di buona fede né che sia pacifico. In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità che ha precisato: "l'elemento psicologico del possesso
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utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c. Pertanto, quel che rileva ai fini dell'usucapione, non è la convinzione di esercitare un diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio" (cfr. Cass. Civ.
n. 96/5964); mentre per l'elemento oggettivo idoneo ad usucapire, la Suprema
Corte ha precisato che: "il possesso "ad usucapionem" richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario" (cfr: Cass. Civ. n. 4436/96).
La Suprema Corte, con la sentenza n. 9325/2011, ha statuito che “Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus che tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicché allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà”.
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L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione.
Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione (cfr. Corte di Cassazione, n. 10230 del
15.07.2002).
L'animus possidendi, in qualunque suo aspetto, è un elemento intenzionale o psicologico che deve iuris tantum presumersi — in presenza delcorpus possessionis — non mutato nel suo tipo iniziale e sempre iniziato nella specie giuridicamente più efficace, vale a dire come animo di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante.
Secondo la giurisprudenza la prova dell'usucapione si esaurisce, sostanzialmente, nella prova del possesso (Cass. civ., Sez. II, 09.06.2000, n.
7894; Cass. civ., Sez. II, 16.03.2000, n. 3063 ecc.). È dunque onere di colui che assume d'essere il proprietario di un bene provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva che, nel caso di specie è stata ampiamente dimostrato con le prove documentali e orali.
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L'onere probatorio è soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza"
o del "più probabile che non", essendo invece estranea a tale giudizio la regola, propria del processo penale, della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 06.02.2019, n. 3487. La giurisprudenza ha, poi, voluto puntualizzare che il possesso ad usucapionem di un fondo può essere provato per testimoni (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31.01.2019, n.
2977).
I Giudici, con la predetta statuizione hanno chiarito che “La prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni. (cfr. Corte
d'Appello di Sassari, 28.11.2014).”
Stante quanto sopra evidenziato, la domanda di usucapione formulata dal convenuto è fondata e merita accoglimento.
Sulle spese processuali:
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022 – nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate, assumendo a riferimento lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
I compensi liquidati al CTU, con separato decreto, devono essere posti a carico di parte attrice.
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P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande avanzate in ricorso da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
- Dichiara che il convenuto ha acquisito sia per destinazione del padre di famiglia e, in ogni caso, per intervenuta usucapione il diritto a mantenere la realizzazione delle opere nonché delle piante nello stato di fatto in cui si trovano ed al di sotto dei limiti imposti dalle distanze legali così come evidenziato in parte motiva;
- Condanna parte attrice al pagamento, in favore del Sig. delle Parte_3
spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 5.195,50 di cui € 118,50 per spese non imponibili ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari;
- pone definitivamente a carico degli attori i compensi liquidati al CTU, Ing.
con separato decreto. Persona_2
Così deciso in Termini Imerese, il 27.05.2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
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7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
Margherita Urso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 145 del R.A.G.C. relativo all'anno 2021, posta in decisione all'udienza cartolare del 06.02.2025 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
C.F. entrambi elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_2
Palermo, nella via E. De Amicis n. 1 presso lo studio dell'avv. Maurizio
Compagno dal quale sono rappresentati e difesi giusto mandato in atti,
- attori -
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_3 [...]
, ed ivi residente in [...] ed, ai fini del C.F._3
presente giudizio, elettivamente domiciliato in Palermo, C.so Calatafimi n.
589, presso e nello Studio Legale Associato Schimmenti-Dimaggio,
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rappresentato e difeso sia unitamente sia disgiuntamente, dall'Avv. Benedetto
Schimmenti e dall'Avv. Luciana Dimaggio giusto mandato in atti,
-convenuto-
avente oggetto: regolamento confini
valore della controversia: € 26.000,00
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambi i procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 06 febbraio 2025, cui si rinvia integralmente
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa breve premessa, si osserva che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 18 gennaio 2021, i sigg. e , Parte_1 Parte_2
premettendo di essere proprietari di un fabbricato sito in TI (PA) nella via Bellini n. 19, chiedevano al confinante, sig. , la rimozione Parte_3
delle strutture precarie, dell'ancoraggio delle stesse nella parete perimetrale del proprio fabbricato e delle piante, il tutto, dallo stesso posto in essere Pt_3
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senza alcuna autorizzazione ed a distanza inferiore ai limiti di legge, nonché di consentire l'accesso – essendo la parte perimetrale del fabbricato interclusa dal fondo del resistente – per effettuare delle necessarie opere di ripristino dello stesso fabbricato.
Il sig. , costituendosi nel giudizio chiedeva: “Preliminarmente: - Parte_3
dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale in favore della competenza del Giudice di Pace sulle domande di rimozione delle piante così come evidenziato al punto 1) della comparsa;
- Rigettare nel merito le domande avanzate in ricorso perché infondate in fatto ed in diritto, nonché perché sfornite di prova, secondo quanto indicato al punto 2) della comparsa;
- In via subordinata e riconvenzionale - Ritenere e dichiarare che il resistente ha acquisito sia per destinazione del padre di famiglia che in ogni caso per intervenuta usucapione il diritto a mantenere la realizzazione delle opere nonché delle piante nello stato di fatto in cui si trovano ed al di sotto dei limiti imposti dalle distanze legali così come evidenziato al punto 4) della comparsa;
- Ritenere e dichiarare che nella realizzazione del fabbricato i ricorrenti hanno sforato dalla loro area di sedime occupando illegittimamente
l'area di proprietà del resistente lunga tutta la line di confine e per circa mt 2 e conseguentemente condannare i medesimi all'arretramento della porzione di fabbricato insistente sul terreno di proprietà del ricorrente e/o in subordine condannare i medesimi al pagamento del corrispettivo dovuto per l'illegittima occupazione ed entro il valore di €.
26.000,00; In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale: Nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti ritenere e dichiarare che per tutto il periodo in cui i medesimi provvederanno ad accedere presso la proprietà del resistente per l'esecuzione dei lavori di collocamento intonaco gli stessi dovranno corrispondere un indennizzo commisurato
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alla durata di esecuzione dei lavori medesimi e da liquidarsi in sentenza ed in via equitativa, ed entro il valore di €. 26.000,00 In via gradatamente ed ulteriormente subordinata: - Accertato che le difese svolte dalla concludente richiedono un'istruttoria non sommaria, fissare con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa”.
Instauratosi il contraddittorio, disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario, il presente giudizio, assegnato al G.O.P. – Dr.ssa Simona Viola, veniva assegnato alla Dr.ssa Daniela Mauceri e, soltanto, in data 28.02.2022, veniva assegnato a questo G.O.P. la quale, con decreto reso in data
17.05.2022, fissava l'udienza del 26.05.2022, disponendone la trattazione scritta ed assegnava ad entrambe le parti termine sino al 23.05.2022, per il deposito di note scritte.
All'udienza cartolare del 26.05.2022, venivano concessi i termini per lo scambio di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e veniva fissata l'udienza del
13.10.2022, per la prosecuzione.
Con ordinanza riservata del 17 ottobre 2022, il Giudice ammetteva le prove testimoniali disponeva l'esame dei testi ammessi per l'udienza del 9 marzo
2023.
Esaminati i testi ammessi, veniva ammessa la CTU e nominato l'Arch.
[...]
. Per_1
Il Giudice all'udienza del 9 maggio 2024, accogliendo le motivazioni dedotte da parte attrice e ritenuto la relazione peritale non esaustiva in riferimento a
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quesiti posti, disponeva la rinnovazione della CTU sostituendo il CTU già nominato.
Veniva, pertanto, nominato l'Ing. espletata la CTU, la Persona_2
causa, ormai matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza cartolare del
06.02.2025, per la precisazione delle conclusioni.
A scioglimento della riserva, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Inquadramento normativo:
Occorre preliminarmente una breve premessa normativa, richiamando l'art. 950 c.c., in forza del quale: “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso.”
Il confine tra due proprietà è la linea che segna il punto in cui l'estensione di una proprietà finisce e inizia quella dell'altra.
La questione è disciplinata dal Codice civile all'art. 950, secondo cui quando i confini tra due fondi limitrofi sono incerti, ciascuno dei proprietari può rivolgersi ad un giudice, instaurando una causa, nel corso della quale il giudice stesso dovrà stabilire i confini o la linea di demarcazione tra le proprietà, ponendo fine alla situazione di incertezza. Tale azione giudiziale è denominata azione di regolamento di confini.
L'azione a difesa della proprietà, detta petitoria non è diretta alla risoluzione di una lite relativa ai titoli di proprietà dei fondi limitrofi, dal momento che è
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diretta solo all'accertamento dell'estensione dei fondi confinanti al fine di ottenerne un tracciamento preciso.
Per proporre tale azione, quindi: a) i due fondi devono essere confinanti;
b) deve esistere lo stato di incertezza sui confini tra le rispettive proprietà.
Prima di proporre l'azione di regolamento di confini, bisogna instaurare obbligatoriamente il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione stessa.
In particolare, ciascuno dei proprietari può convocare l'altro dinanzi ad un organismo di mediazione affinché quest'ultimo tenti di far giungere loro ad un accordo sulla delimitazione dei confini tra le rispettive proprietà.
Una volta raggiunto l'accordo, viene redatto un documento, denominato verbale di mediazione che pone fine alla questione.
Il verbale di mediazione costituisce titolo esecutivo, ossia può consentire l'esecuzione forzata in caso di mancata osservanza dello stesso da parte dei due proprietari. Se sul verbale di mediazione è apposta la firma anche degli avvocati delle parti non sarà necessario che lo stesso sia omologato dal giudice.
Nel caso in cui, nel corso del procedimento di mediazione, le parti non raggiungano l'accordo e, pertanto, il verbale di mediazione risulti negativo, ciascuno dei proprietari può proporre l'azione di regolamento di confini, con atto di citazione, dinanzi al Tribunale del luogo in cui si trovano i fondi confinanti.
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Il proprietario che propone tale azione, con atto di citazione, chiama in giudizio il proprietario del fondo limitrofo, chiedendo che venga accertata dal giudice l'esatta estensione delle rispettive proprietà che, ovviamente, risulta incerta. Se da tale situazione di incertezza è accaduto che una porzione di fondo di proprietà dell'attore sia detenuta indebitamente dal convenuto,
l'attore può chiedere, oltre al tracciamento del confine tra le rispettive proprietà, anche la restituzione di quella porzione di fondo.
La Corte di Cassazione, ha precisato che con la parola “fondo” si indica qualsiasi tipo di immobile.
Pertanto, quando si parla di fondo ci si riferisce non solo ai terreni agricoli, ma anche a quelli urbani, su cui sono presenti o meno costruzioni. Ne consegue, dunque, che l'azione di regolamento di confini potrà essere proposta per porre fine all'incertezza sull'estensione di tutti i tipi di proprietà confinanti.
L'azione di regolamento di confini, essendo un'azione petitoria e, quindi, a difesa della proprietà, può essere proposta in qualsiasi momento, ossia non è soggetta a prescrizione. L'unico limite è posto dall'usucapione.
In altre parole, se l'attore, nel giudizio di regolamento di confini, ha chiesto che vengano stabiliti i confini e che sia restituita la porzione di fondo, detenuta indebitamente dal convenuto, quest'ultimo può opporsi, sostenendo che su detta zona ha acquistato la proprietà per usucapione, ossia la proprietà per possesso pacifico (vale a dire possesso acquisito senza atti clandestini e di violenza), ininterrotto e continuato per un determinato periodo di tempo,
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stabilito dalla legge. Tale periodo di tempo varia secondo la natura dell'immobile, del possesso (se in buona o mala fede), della presenza di un titolo d'acquisto idoneo e della sua trascrizione nei registri immobiliari.
Se nel giudizio, si dimostra l'acquisto della proprietà per usucapione da parte del convenuto, l'azione di regolamento dei confini verrà rigettata.
Per dimostrare l'esistenza dei confini, nel corso del giudizio instaurato con l'azione di regolamento di confini, sia il proprietario che ha proposto tale giudizio che quello che è stato chiamato in causa, dovranno fornire delle prove. Tali prove possono essere documentali, come per esempio i titoli d'acquisto della proprietà dei fondi.
Altre prove sono quelle per testimoni o, più efficacemente, altri eventuali scritti da cui risultino, in qualche modo, tracce dell'esistenza dei confini.
Anche le mappe catastali costituiscono mezzi di prova da cui il giudice può desumere e stabilire il tracciamento della linea di demarcazione tra le proprietà.
Presupposto per proporre l'azione di regolamento di confini è l'incertezza sull'estensione di due fondi limitrofi.
Qualora invece i confini fossero stati accertati ma non sono più riconoscibili il
Codice civile all'art. 951, prevede in questi casi l'azione di apposizione dei termini.
Ciascuno dei due proprietari dei fondi limitrofi, può instaurare dinanzi al giudice una causa, nel corso della quale, chiedere che siano apposti o ripristinati, a spese comuni, concretamente i segni dei confini, non più visibili.
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L'azione di apposizione dei termini sarà proposta con atto di citazione dinanzi al giudice di pace del luogo dove sono situati i due fondi limitrofi.
Tuttavia, prima di proporre tale azione dinanzi al giudice di pace, è obbligatorio instaurare il procedimento di mediazione, condizione di procedibilità dell'azione stessa.
Come l'azione di regolamento di confini, anche quella di apposizione di termini è un'azione a difesa della proprietà (azione petitoria) e quindi, come tale, non soggetta a prescrizione, ossia proponibile in qualsiasi momento.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Ai sensi dell'art. 873 c.c. “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.”
La Cassazione, al riguardo, ha statuito che: “In materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria o si verifichi una situazione favorevole al costruttore, si consolida -salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, fermo restando, peraltro, il diritto del vicino al risarcimento del danno subìto nel periodo tra l'edificazione e la nuova disposizione normativa o situazione di fatto legittimante.(Fattispecie relativa ad un edificio originariamente sorto in violazione della normativa sulle distanze, prospiciente una strada privata di cui era stato successivamente accertato l'asservimento all'uso pubblico che incideva
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sul computo delle distanze in maniera favorevole per il costruttore.)” (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24844 del 17 agosto 2022).
Con riferimento alla fattispecie in esame, i Sig.ri e Parte_1 [...]
, con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., assumevano di essere Parte_2
comproprietari di un fabbricato sito in TI (PA) nella via Bellini n. 19, identificato al N.C.E.U. dello stesso Comune di TI al Fg. 13 P.lla 708, sub.1-2-3-4-6-8-9-10. In adiacenza allo stesso fabbricato, sul retro-prospetto, risulta essere presente un terreno con annesso magazzino, di proprietà del Sig.
(odierno resistente) identificato al C.T. dello stesso Comune al Parte_3
Fg.13, P.lla 965.
Parte ricorrente lamentava: “(…) che il sig. proprietario dello spezzone Parte_3
di terreno identificato al Fg. 13, p.lla 965 confinante ad ovest con la p.lla 708 di proprietà degli odierni ricorrenti, ha realizzato successivamente alla costruzione del fabbricato
senza alcuna autorizzazione e non rispettando le misure delle distanze Parte_4
tra fabbricati previste dal codice, delle strutture di varia natura poste in parte a contatto con il fabbricato ed in parte distanti circa 2/4 cm dalla parete del fabbricato Parte_4
stesso (…) che tale parete del fabbricato confinante con il lotto di terreno Parte_4
di proprietà del sig. risulta essere interessata da diffusi fenomeni di degrado e Parte_3
vistosi punti ammalorati, sia all'interno del fabbricato nelle parti comuni, sia all'interno delle abitazioni di proprietà ed che all'esterno della parete, causati, sia Pt_1 Pt_2
dalla mancanza dello strato di intonaco esterno che dalle strutture sopra descritte, nonché dalle piante, poste in essere, impropriamente, dal sig. Infatti sia la pendenza Parte_3
dei due orizzontamenti della struttura a sostegno della riserva idrica in polietilene, che
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l'esigua distanza intercorrente tra tutte le strutture con la parete del fabbricato, fanno sì che in caso di precipitazioni si verifichi l'imbibizione dei conci della parete, nonché in caso di precipitazioni nevose si abbia l'imbibizione per contatto neve-muro” ed ancora “(…) che i ricorrenti si sono determinati ad effettuare i necessari interventi di recupero e ripristino delle parti strutturali, in fondazione ed elevazione, nonché di finitura della parete perimetrale esterna, al fine di eliminare i fenomeni di degrado ed hanno più volte chiesto al confinante, sig. la possibilità di aver accesso al terreno dello stesso – essendo che tale Parte_3
parete perimetrale esterna risulta essere interclusa dal fondo di proprietà - per Pt_3
consentire il passaggio sia agli operai che ai mezzi d'opera necessari al trasporto dei materiali e delle attrezzature occorrenti per effettuare i lavori, nonché la rimozione delle strutture presenti (sia in muratura che in acciaio), nonché delle piante poste in aderenza alla parete, (il tutto posto in essere nel mancato rispetto delle distanze di legge e senza alcuna autorizzazione), che non solo causano quanto sopra descritto, ma di fatto, impediscono
l'esecuzione dei lavori (…)”.
Il Sig. , con la comparsa di costituzione e risposta, ritenendo le Parte_3
domande formulate nel ricorso ex art.702 infondate in fatto ed in diritto, nel merito ed in via riconvenzionale, osservava: “(…) Le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell'art.892 c.c., non devono essere osservate quando confine esista un muro divisorio e le dette piante non lo superino in altezza poiché, in questo caso, il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta (…) Nel caso che ci occupa - oltre alla circostanza che sia la collocazione dei manufatti (che contrariamente a quanto asserito da controparte non risultano affatto ancorati) che l'esistenza delle piante risalgono ad oltre 40 anni (punto sul
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quale si tornerà in sede di riconvenzionale – si evidenzia che come emerge dal fascicolo fotografico, anche prodotto da controparte, non ricorrono i presupposti di cui alle sopracitate norme. Nel merito, peraltro, si osserva che la ricostruzione di controparte non appare corretta, in quanto, peraltro e ad onor del vero, mai alcun ostacolo – dato il rapporto di parentela – era stato inizialmente frapposto e ciò lo si evince anche dalla comunicazione
(scritta da impulso e prodotta agli atti del ricorrente) di riscontro inoltrata dall'odierno comparente”.
Ed ancora “In suddetta materia vige il principio secondo il quale il vicino può chiedere, entro massimo 5 anni, il risarcimento del danno per la pianta, l'albero o la siepe piantato a distanza inferiore a quella regolamentare. L'entità del danno si presume per il solo fatto che il vegetale non era regolamentare, per cui non è necessaria la prova su tale aspetto. La liquidazione del danno avviene in via equitativa, salvo dimostrazione di specifici e ulteriori danni. Oltre il risarcimento del danno, il vicino può chiedere
l'estirpazione della pianta o dell'albero che è nato o è stato piantato a distanza inferiore a quella prevista dai regolamenti o dagli usi oppure, in mancanza, dal codice civile.
La richiesta di estirpazione prescinde dall'esistenza di un danno provocato dalla pianta ed il vicino ha diritto di chiedere che la pianta venga estirpata in qualsiasi momento (diritto imprescrittibile), salvo che l'altro vicino abbia acquisito il diritto a mantenere la pianta a distanza inferiore da quella legale per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Nel caso che ci occupa si verifica detta ultima duplice ipotesi ossia sia la destinazione del padre di famiglia che l'intervenuta maturazione del diritto per usucapione.
Lo stesso dicasi per le distanze relative a strutture precarie.
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A tal fine si osserva che sia le strutture di posizionamento delle cisterne, sia il roseto che i cd. “pali di fichi d'india” si trovano collocati sul posto da oltre 40 anni e precisamente dalla data di completamento dei lavori dell'immobile di proprietà dei ricorrenti.
Oltre alla storicità delle piante (facilmente desumibili) sul punto, ove necessario, detta circostanza verrà ampiamente provata a mezzo prove testimoniali finalizzate ad accertare la presenza sia del manufatto che delle piante già nel lontano 1990 (…) Và, inoltre, evidenziato che i ricorrenti, così come sopra dedotto, in occasione della realizzazione dei lavori dell'immobile in oggetto hanno sforato dalla loro area di sedime occupando illegittimamente l'area di proprietà del resistente lunga tutta la line di confine e per circa mt
2.
Non può, dunque, negarsi l'illegittimità di un simile comportamento e il pregiudizio derivante alla proprietà del resistente, nonchè il conseguente diritto di quest'ultima di chiedere sin da adesso la demolizione della parte di fabbricato insistente sul terreno di sua proprietà nonché il pagamento dell'indennità per tale illegittima occupazione da determinarsi entro il valore di €. 26.000,00”.
Dirimente, a parere di questo Tribunale, è l'accertamento tecnico affidato, in un primo momento all'Arch. e poi all'Ing. Persona_1 Per_2
[...]
Il nominato CTU, l'architetto nel proprio elaborato peritale Persona_1
concludeva: “Dalla documentazione in atti, come anche dalla descrizione dei precedenti punti, non si evince nessuno sconfinamento del fabbricato verso la Parte_5
proprietà e nemmeno il sig. ha fornito prove o documenti di alcun genere Pt_3 Pt_3
comprovanti detto sconfinamento. Il fabbricato edificato dal signor rientra Pt_2
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interamente nella p.lla 708 e risulta allineato con i fabbricati ad esso adiacenti, inoltre come si può constatare nello schema planimetrico allegato (Allegato n. 4), la larghezza della proprietà (p.lle 965 e 964) sia in prossimità della zona mediana al fabbricato Pt_3
e sia sul lato prospiciente via Dante ha una misura maggiore rispetto a quella Pt_2
catastale, di conseguenza, non emerge neppure una minore consistenza reale della proprietà che potrebbe fare pensare ad un eventuale sconfinamento del fabbricato Pt_3 Pt_2
Alla luce delle precedenti evidenze posso affermare che il fabbricato Parte_5
rientra interamente all'interno della p.lla 708 e non si evince nessuno sconfinamento del fabbricato sul terreno di proprietà del resistente.”
L'Ing. nella relazione peritale, concludeva: “…. Dagli accertamenti Per_2
eseguiti, nonché dalla documentazione catastale versata agli atti (estratto di mappa) e dalla documentazione edilizia, la corte del fabbricato, censita al N.C.E.U. del Comune di
TI al sub.1 della P.lla 708 come B.C.N.C. (bene com une non censibile), risulta essere interclusa dalla proprietà in quanto, unicamente, accessibile da quest'ultima. Pt_3
Alla luce di tutto quanto relazionato si può affermare che il fabbricato di proprietà attorea rientra interamente all'interno della P.lla 708, non riscontrandosi alcuno sconfinamento del suddetto fabbricato sul terreno di proprietà del resistente identificato alla P.lla 965”.
Ebbene dall'elaborato peritale redatto dall'Ing. risulta evidente che Per_2
l'eccezione della questione relativa allo sconfinamento nella proprietà del Sig. non merita accoglimento, avendo il CTU accertato che il fabbricato di Pt_3
proprietà attorea rientra interamente all'interno della P.lla 708, non riscontrandosi alcuno sconfinamento sul terreno di proprietà del sig. Pt_3
identificato alla P.lla 965.
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Sull'attività istruttoria:
In corso di causa veniva escusso il teste che dichiarava: Testimone_1
“DR (n. 1): confermo la circostanza;
conosco il Sig. da quando eravamo piccoli;
Pt_3
DR (n 2): confermo la circostanza, ma preciso che conosco i luoghi oggetto di causa, da quando sono andato ad abitare al primo piano, cioè dal 1996, anno in cui mi sono sposato;
posso confermare che ci sono le piante, i fichi d'india ed i roseti;
per quanto riguarda la presenza delle cisterne, posso confermare di averne vista una sola;
riconosco dalle foto che mi vengono esibite, la cisterna che credo esista da circa dieci anni, ma non posso precisare da quale anno;
riconosco la piantagione di OD ed il roseto rappresentati nelle foto che mi vengono esibite, allegate alla comparsa di parte convenuta;
preciso, anzi che le piante già esistevano da prima del 1996, perché quando io e mio fratello eravamo adolescenti e ci capitava di entrare nel fondo e le piantagioni già erano esistenti;
preciso che gli alberi di limone si trovavano e si trovano ancora adesso all'interno del terreno;
DR (n. 3): non posso rispondere, perché non ne sono a conoscenza;
DR (n. 4): non posso rispondere;
DR sulle circostanze di cui alla prova contraria dedotta da parte attrice, sugli stessi articolati di prova dedotti da parte convenuta;
DR: confermo tutto quanto già dichiarato;
”.
La sua testimonianza, provenendo da soggetto che ha conoscenza diretta e risalente dei luoghi, risulta particolarmente attendibile e conferma l'anteriorità delle piantumazioni rispetto al termine necessario per l'usucapione.
All'udienza del 14 dicembre 2023 procedeva all'escussione del teste Tes_2
che dichiarava: “DR (n. 1): confermo la circostanza;
DR (n. 2): posso
[...]
precisare che io non frequento abitualmente casa del Sig. posso tuttavia confermare Pt_3
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che le cisterne si trovano già da più di vent'anni; DR (n. 3): non sono a conoscenza della circostanza;
DR (n. 4): preciso che il Sig. mi ha incaricato per un sopralluogo, Pt_2
ma non ho eseguito alcun lavoro;
DR (n. 5): confermo la circostanza;
DR (n. 6): confermo la circostanza;
DR (n. 7): posso confermare che non è stata mai eseguita alcuna verifica;
DR (n. 8): posso confermare anche se non so precisare con esattezza da quanto tempo, ma penso, almeno da vent'anni; DR (avv. Compagno): posso confermare che le strutture sono esistenti da almeno vent'anni; DR (Avv. Compagno): non sono a conoscenza se tra e vi fosse un accordo di fare eseguire dei saggi;
posso solo Pt_2 Pt_3
precisare che era sorta la necessità di fare eseguire questi saggi anche se non so se effettivamente sono stati eseguiti;
DR (Avv. Compagno): preciso che era necessario eseguire lavori di intonacatura della parete e di predisposizione di adeguata indiana al di sotto del fabbricato di proprietà degli attori”.
I testi hanno, pertanto, confermato la risalenza ultraventennale delle strutture e delle piantumazioni, con conseguente maturazione dell'usucapione, ma anche la disponibilità del sig. a consentire l'accesso per i lavori, Pt_3
subordinatamente alla preventiva verifica tecnica delle reali cause dei problemi di umidità.
Dalle predette dichiarazioni è poi emersa la probabile riconducibilità dei fenomeni di umidità a carenze costruttive originarie del fabbricato (mancanza di indiana).
Sull'an debeatur:
Ai sensi dell'art 2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
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Stante quanto sostenuto dal CTU relativamente alle cause dei danni lamentati la parete perimetrale si presentava al grezzo, priva di qualsiasi strato di finitura, circostanza che contribuiva a generare fenomeni di umidità all'interno stesso della parete. Precisava che non risultava essere stata realizzata un'adeguata impermeabilizzazione della parete
contro
-terra. E che in relazione alle piante i danni riscontrati non risultavano essere direttamente attribuibili alla presenza di radici di piante o alberi.
All'esito delle prove acquisite durante il procedimento è possibile desumere che è provata la risalenza ultraventennale delle strutture e delle piantumazioni e che i danni lamentati non sono riconducibili alle strutture e alle piante del sig. ma che le infiltrazioni dipendono principalmente da carenze Pt_3
costruttive del fabbricato attoreo.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, si osserva che non si ravvisa la responsabilità a carico del convenuto derivante dall'aver impedito la necessaria esecuzione dei lavori di risanamento edilizio in quanto tali danni sono ascrivibili a preesistenti vizi di costruzione.
Si desume dunque l'infondatezza, in merito sia all'an che al quantum debeatur, della domanda risarcitoria.
Le doglianze di parte attrice devono essere pertanto rigettate in quanto, infondate sia in fatto che in diritto.
Sulla domanda di usucapione formulata dal convenuto:
Come documentato in atti e confermato dalla CTU attraverso l'esame dei fotogrammi storici, le strutture e le piante sono presenti da oltre 40 anni. In
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Part particolare, si evidenzia che dal fotogramma n.126 della avente data agosto 1997, si riscontra la presenza di una struttura precaria posta in aderenza al fabbricato di proprietà attorea. Inoltre, si rinviene nel terreno la presenza di alberi;
- dal fotogramma IGM n.496 del 13.09.2000, si riscontra la presenza della tettoia posta in aderenza al fabbricato censito alla P.lla 709
(estraneo al presente procedimento) e per una porzione al fabbricato di
Part proprietà attorea. - dal fotogramma n.35 della dell'agosto 2002, si riscontra, rispetto al precedente fotogramma, la presenza della base in cemento armato su cui poggiano le riserve idriche in fibro-cemento" (pag. 15-
16)
Questa circostanza, unita al prolungato possesso pacifico e incontestato, integra i presupposti per l'usucapione del diritto a mantenere le strutture e le piante nello stato di fatto attuale.
Come documentato in atti e confermato dalla CTU attraverso l'esame dei fotogrammi storici, le strutture e le piante sono presenti da oltre 40 anni.
Tali circostanze hanno trovato valido riscontro probatorio anche nelle dichiarazioni testimoniali rese in corso di causa, come sopra esposto.
Nella fattispecie in esame, trova pertanto applicazione la norma di cui all'art. 1158 c.c., che disciplina l'usucapione ordinaria degli immobili;
per il verificarsi di questa forma di usucapione, nessun altro requisito è richiesto se non il possesso continuato per vent'anni. In particolare, non è necessario che il possesso sia di buona fede né che sia pacifico. In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità che ha precisato: "l'elemento psicologico del possesso
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utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c. Pertanto, quel che rileva ai fini dell'usucapione, non è la convinzione di esercitare un diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio" (cfr. Cass. Civ.
n. 96/5964); mentre per l'elemento oggettivo idoneo ad usucapire, la Suprema
Corte ha precisato che: "il possesso "ad usucapionem" richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario" (cfr: Cass. Civ. n. 4436/96).
La Suprema Corte, con la sentenza n. 9325/2011, ha statuito che “Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus che tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicché allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà”.
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L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione.
Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione (cfr. Corte di Cassazione, n. 10230 del
15.07.2002).
L'animus possidendi, in qualunque suo aspetto, è un elemento intenzionale o psicologico che deve iuris tantum presumersi — in presenza delcorpus possessionis — non mutato nel suo tipo iniziale e sempre iniziato nella specie giuridicamente più efficace, vale a dire come animo di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante.
Secondo la giurisprudenza la prova dell'usucapione si esaurisce, sostanzialmente, nella prova del possesso (Cass. civ., Sez. II, 09.06.2000, n.
7894; Cass. civ., Sez. II, 16.03.2000, n. 3063 ecc.). È dunque onere di colui che assume d'essere il proprietario di un bene provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva che, nel caso di specie è stata ampiamente dimostrato con le prove documentali e orali.
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L'onere probatorio è soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza"
o del "più probabile che non", essendo invece estranea a tale giudizio la regola, propria del processo penale, della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 06.02.2019, n. 3487. La giurisprudenza ha, poi, voluto puntualizzare che il possesso ad usucapionem di un fondo può essere provato per testimoni (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31.01.2019, n.
2977).
I Giudici, con la predetta statuizione hanno chiarito che “La prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni. (cfr. Corte
d'Appello di Sassari, 28.11.2014).”
Stante quanto sopra evidenziato, la domanda di usucapione formulata dal convenuto è fondata e merita accoglimento.
Sulle spese processuali:
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022 – nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate, assumendo a riferimento lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
I compensi liquidati al CTU, con separato decreto, devono essere posti a carico di parte attrice.
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P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande avanzate in ricorso da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
- Dichiara che il convenuto ha acquisito sia per destinazione del padre di famiglia e, in ogni caso, per intervenuta usucapione il diritto a mantenere la realizzazione delle opere nonché delle piante nello stato di fatto in cui si trovano ed al di sotto dei limiti imposti dalle distanze legali così come evidenziato in parte motiva;
- Condanna parte attrice al pagamento, in favore del Sig. delle Parte_3
spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 5.195,50 di cui € 118,50 per spese non imponibili ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari;
- pone definitivamente a carico degli attori i compensi liquidati al CTU, Ing.
con separato decreto. Persona_2
Così deciso in Termini Imerese, il 27.05.2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
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7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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