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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/09/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.121 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.34/2020 del Tribunale di Matera, in composizione monocratica, pronunciata il
16.1.2020 e pubblicata il 17.1.2020, e vertente tra
(p. iva , in persona dell'amministra-tore unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommaso Maria Betti e Vincenzo Gurrado ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, in Matera, alla Via Cappelluti n. 35; APPELLANTE – RICORRENTE in riassunzione ex art. 303 c.p.c.
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Arata e Giovanna Roggero ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Bureau Plattner, sito in Milano alla Galleria del Corso n.1;
(p. iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Vinciguerra ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla Piazza della Costituzione Italiana n.42, presso lo studio dell'Avv. Emilio Ancarona;
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Teresa Paola Loizzo presso il cui studio C.F._2 legale in Altamura, alla Via Bari n. 110, piano I, int. 56, elettivamente domicilia;
(p. iva , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_4 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Teot presso il cui studio in Altamura, alla Via Maggio 1648 n.24, elettivamente domicilia;
(già , contumace;
Controparte_3 CP_4
APPELLATI – RESISTENTI in riassunzione ex art.303 c.p.c.
trattenuta in decisione il 18.3.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 10.3.2025, 14.3.2025 e 17.3.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione del 24.1.2012 la società conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Matera i sigg. e nonché le società Parte_3 Parte_2 [...]
e (già Controparte_1 Parte_4 CP_2 Controparte_3 CP_4
esercitando un'azione volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica di un contratto
[...]
preliminare di costituzione di un diritto di superficie sul fondo di proprietà dei sigg.ri
[...]
e , la consegna da parte della dell'impianto fotovoltaico Parte_3 Parte_2 CP_2 da quest'ultima ivi realizzato, la nullità del contratto di appalto e della scrittura privata integrativa dello stesso stipulati entrambi il 29.12.2011 con la e, in via subordinata, la condanna CP_4
dei convenuti al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale per mancati guadagni derivanti dallo sfruttamento dell'impianto fotovoltaico.
Si costituivano in giudizio le società convenute (già e Controparte_3 CP_4 [...]
CP_ nonché i sigg.ri e tutti eccependo l'inesistenza di un Parte_2 Parte_3
contratto preliminare avente ad oggetto la costituzione di diritti reali in favore della ed Parte_1
i sigg. spiegando in via riconvenzionale una domanda di risarcimento dei danni derivanti Pt_3
dalla domanda giudiziale proposta da e trascritta il 10.2.2012. Parte_1
La società con ricorso depositato il 27.3.2012 domandava il sequestro conservativo Parte_1 dell'impianto fotovoltaico realizzato sul fondo sito in agro di Tricarico di proprietà dei convenuti e , ma il Tribunale di Matera con ordinanza del 5.7.2012 Parte_3 Parte_2
rigettava il ricorso.
Il Tribunale di Matera con successiva ordinanza del 6.7.2012 dichiarava inammissibile il ricorso, anch'esso depositato il 27.3.2012, con cui i sigg.ri e Parte_2 Parte_3
avevano avanzato istanza cautelare ex art.700 c.p.c. intesa ad ottenere la pronunzia di ordine, rivolto al Conservatore dei Registri Immobiliari, di cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione del 10.2.2012 della essendo stato quest'ultimo trascritto anteriormente alla Parte_1
trascrizione del suddetto contratto di appalto avvenuta il 14.2.2012.
Intervenuto il fallimento della società il Tribunale di Matera dichiarava CP_3
l'interruzione del processo all'udienza del 7.5.2013.
Riassunta la causa da parte di costituitasi la società e Parte_1 Controparte_1
dichiarata la contumacia della Curatela fallimentare della (già Controparte_3 CP_4
, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
[...]
pag. 2 Con sentenza n. 34/2020 pronunciata il 16.1.2020 e pubblicata il 17.1.2020, il Tribunale di Matera rigettava talune delle domande proposte da dichiarava l'incompetenza del Tribunale Parte_1
di Matera in favore del Collegio Arbitrale per la presenza di clausola compromissoria in ordine ad altre domande formulate dall'attrice nelle conclusioni dell'atto di citazione, dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento dei danni avanzata da nella memoria ex art. Parte_1
183 comma 6 n. 1 c.p.c., compensava tra e e Parte_1 Parte_3 Parte_2
le spese della fase di merito per 1/3 e le spese della fase cautelare per intero condannando Pt_1
al pagamento in favore di e delle spese nella misura
[...] Parte_3 Parte_2
dei residui 2/3 e condannava al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
di e di Controparte_1 Parte_4 CP_2
Con atto di citazione notificato il 19.2.2020 la società proponeva appello avverso il Parte_1
capo della suindicata sentenza contemplante la declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla medesima società nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., lamentando l'errata interpretazione ed applicazione delle norme di diritto da parte del
Tribunale di Matera sul rilievo che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, la domanda formulata nella indicata memoria non configurasse una mutatio libelli, ma solo una mera precisazione della pretesa risarcitoria già avanzata, in via subordinata, nella citazione introduttiva.
Pertanto, la società appellante censurava anche il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale delle parti convenute, assumendo che la domanda stessa fosse tempestiva e fondata sugli elementi di giudizio raccolti nel corso dell'istruttoria, elementi dai quali emergeva, in particolare, la malafede caratterizzante la condotta delle parti convenute in seguito al perfezionamento degli accordi contrattuali tra la e la e concretizzatasi Parte_1 CP_2 nell'esecuzione dei lavori appaltati da parte di quest'ultima.
Su tali basi la società conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza i sigg. Parte_1
e nonché le società Parte_3 Parte_2 Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e la Curatela Parte_4 CP_2
fallimentare della (già affinché, previa sospensione Controparte_3 CP_4 dell'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza impugnata e previa ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado, in riforma della pronuncia del Tribunale di Matera fosse accertato l'inadempimento delle parti appellate e fosse pronunciata la condanna delle stesse, in solido o in via alternativa tra loro, al risarcimento integrale di tutti i danni sofferti, con vittoria di spese di lite riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 15.5.2020 si costituiva in giudizio la società Controparte_1
la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame per carenza di specifica
[...]
pag. 3 impugnazione dei capi della sentenza di primo grado contemplanti il rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento delle parti convenute e, nel merito, contestava la fondatezza dei motivi di appello insistendo per la conferma della decisione del Tribunale di Matera in ordine all'inammissibilità delle domande contenute nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. in quanto integranti ipotesi di mutatio libelli. Pertanto, la società Controparte_1 concludeva affinchè l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ovvero fosse integralmente rigettato nel merito e, in via subordinata, chiedeva che fosse pronunciata la condanna dei sigg.ri e e delle società e Parte_3 Parte_2 Parte_4 [...]
CP_ alla rifusione di quanto la stessa fosse eventualmente obbligata a Controparte_1
corrispondere alla società a titolo di risarcimento dei danni;
il tutto con vittoria di Parte_1 spese e compensi di giudizio e condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Parte_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 1.6.2020 si costituiva in giudizio la società
[...]
la quale contestava la fondatezza del gravame sul rilievo che, come Controparte_2
ritenuto dal primo giudice, la domanda risarcitoria formulata da fosse inammissibile Parte_1
perché integrante ipotesi di mutatio libelli e deduceva la competenza del Collegio Arbitrale in ragione dell'efficacia della clausola compromissoria di cui al contratto di appalto stipulato il
29.12.2011. Pertanto, la società concludeva per il rigetto Controparte_2 dell'appello ovvero, in via subordinata, per la riduzione delle somme pretese a titolo di risarcimento, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 6.6.2020 si costituivano in giudizio i sigg. e Parte_3
, i quali eccepivano l'inammissibilità soggettiva ed oggettiva del gravame e Parte_2
contestavano la fondatezza dei motivi di impugnazione, concludendo per il rigetto integrale dell'appello con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata sempre in data 6.6.2020 si costituiva in giudizio la società la quale svolgeva difese analoghe a quelle articolate di sigg. Parte_4 [...]
e e formulava le medesime conclusioni. Parte_3 Parte_2
Non si costituiva in giudizio il (già . Controparte_5 CP_4
Con ordinanza emessa il 20.11.2020 e depositata il 2.12.2020, la Corte di Appello di Potenza rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, istanza avanzata dalla società appellante.
Con ordinanza del 25.6.2024 la Corte di Appello di Potenza, rilevato l'intervenuto decesso dell'Avv. P. Sellitri, procuratore di e dei sigg.ri e Parte_4 Parte_3
, dichiarava l'interruzione del processo. Parte_2
pag. 4 Con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato il 23.9.2024 la società Parte_1 chiedeva la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nell'atto di appello.
Si costituivano nel giudizio riassunto la società ed i sigg.ri Parte_4 Parte_3
e , ciascuna parte con il patrocinio di un nuovo difensore, nonché le società
[...] Parte_2
ed Controparte_2 Controparte_1
Per effetto di decreto presidenziale reso il 25.2.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 18.3.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le conclusioni con note scritte depositate il 10.3.2025,
14.3.2025 e 17.3.2025, con provvedimento emesso il 18.3.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Sull'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle condizioni richieste dall'art. 342
c.p.c., va detto che la lettera della norma non impone alcuna formalità all'appellante nel redigere il suo atto introduttivo, purché esso indichi chiaramente le parti della sentenza che si intendono impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione fatta dal giudice di prime cure e le circostanze da cui derivi la violazione della legge. Nel caso di specie, la società sebbene senza Parte_1
l'utilizzo di formule o schemi formali, ben indica le parti della decisione da modificare. Essa, infatti, chiede la riforma del capo della sentenza del Tribunale di Matera contemplante la declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla medesima società nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., lamentando l'errata interpretazione ed applicazione delle norme di diritto da parte del primo giudice. Tanto sul rilievo che, contrariamente a quanto opinato nella sentenza impugnata, la domanda formulata nella indicata memoria non configuri una mutatio libelli, ma solo una mera precisazione della pretesa risarcitoria già avanzata, in via subordinata, nella citazione introduttiva.
Sul punto deve richiamarsi l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui "non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che
l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto
pag. 5 per l'impugnazione a critica vincolata" (Cass. civ. n. 7675/2019).
Non è valutabile in questa sede l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., come formulata dagli appellati. Invero, come reso manifesto dal combinato disposto degli artt.348 ter co.1 e 350 c.p.c., la declaratoria di inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità che il gravame sia accolto è provvedimento che la Corte può assumere alla prima udienza di trattazione sulla base di una valutazione discrezionale. Superata la fase della prima udienza di trattazione senza che la Corte abbia assunto l'ordinanza di inammissibilità ex art.348 ter c.p.c., è preclusa nel prosieguo del giudizio di impugnazione e, a maggior ragione, nella fase decisoria l'applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
Traendo argomento dai contenuti della sentenza n.12310 del 15.6.2015 emessa dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (l'ulteriore – pure evocata - pronuncia di cui alla sentenza n.22404/2018 ribadisce analoghi principi), a tenore della quale la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e
"causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che perciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali, la società
[...]
ha sostenuto che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale di Matera, nella memoria Parte_1
ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. essa si fosse limitata ad emendare la pretesa risarcitoria già avanzata nella citazione introduttiva del giudizio e ciò sempre in strettissimo collegamento con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Di conseguenza, il Tribunale di Matera, ad avviso dell'appellante, avrebbe commesso un errore macroscopico nel ritenere inammissibile la domanda come modificata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Le argomentazioni spese a sostegno del motivo di gravame non possono essere condivise.
Nell'atto introduttivo del giudizio in primo grado la società ha chiesto, in via Parte_1
subordinata rispetto alle domande principali, che, in caso di mancato accoglimento della domanda volta al trasferimento del diritto di superficie ex art.2932 c.c., fosse pronunciata la condanna in solido delle parti convenute, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale ad esse imputabile, al risarcimento del danno emergente sofferto dalla medesima attrice e del danno da lucro cessante in ragione dei mancati guadagni derivati dall'impossibilità di sfruttamento dell'impianto fotovoltaico.
Si legge nelle conclusioni dell'atto di citazione del 24.1.2012:
“Nell'ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito non dovesse ritenere accoglibile la richiesta di
pag. 6 emissione di sentenza ex art.2932 c.c. previa declaratoria di inadempimento contrattuale dei convenuti,
1) condannare i convenuti in solido tra loro e/o nella misura che sarà rispettivamente determinata dall'On.le Tribunale adito, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, da quantificarsi in corso di causa utilizzando come parametro di riferimento il mancato guadagno dell'attrice nello sfruttamento dell'impianto fotovoltaico, per la durata di venticinque anni, realizzato sul suindicato fondo in agro di Tricarico di proprietà dei convenuti Sigg.ri e Parte_3 Pt_2
, ovvero in quella somma da liquidarsi in via equitativa da parte dell'On.le Giudicante”.
[...]
Sulla menzionata pretesa risarcitoria il Tribunale di Matera si è pronunciato nel merito, rigettandola sul rilievo della insussistenza di un inadempimento contrattuale ascrivibile ai convenuti. In particolare, il primo giudice ha messo in evidenza che dagli atti processuali emerge che la società abbia stipulato un contratto esclusivamente con la e con la Parte_1 CP_2 CP_4
di tal chè solo a carico di queste ultime società avrebbe potuto in astratto configurarsi un
[...]
inadempimento di natura contrattuale. Tuttavia, escluso il potere del giudice adito di conoscere del contratto stipulato con la – fallita in corso di causa – in ragione della rilevata CP_4
incompetenza del medesimo giudice, il Tribunale di Matera ha ritenuto non comprovato in atti nessun inadempimento, imputabile alla della specie di quella di cui all'inadempimento CP_2
dedotto in citazione ed ha aggiunto che, in ogni caso, non avendo la società fatto Parte_1
luogo a nessuna controprestazione in favore di la stessa non era CP_2 Parte_1 legittimata ad avanzare nessuna pretesa stante l'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. sollevata da CP_2
Le esposte motivazioni rese dal primo giudice non hanno formato oggetto di specifica impugnazione ad opera della società appellante. Pertanto, la domanda di risarcimento dei danni
(danno emergente e lucro cessante) da inadempimento contrattuale è stata rigettata con pronuncia divenuta irrevocabile.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. depositata il 24.4.2014 (unico atto processuale con il quale alla parte era concessa la facoltà di precisare o modificare le domande già articolate nella citazione introduttiva, non essendo al medesimo fine utile la successiva memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c.) la società ha così riformulato (nella parte che in questa sede rileva) le Parte_1
proprie conclusioni:
“6) in via gradata, dichiarare l'inadempimento dei convenuti alle proprie obbligazioni contrattuali ed in conseguenza condannare i medesimi convenuti, in solido od in via alternativa tra di loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a titolo di mancato guadagno nello sfruttamento dell'impianto fotovoltaico, per la durata di venticinque anni;
dei danni derivanti dalla violazione
pag. 7 degli artt.2043, 1398, 1338 c.c.; di tutte le spese dalla stessa sostenute per impostare e portare avanti le attività indispensabili all'iniziativa imprenditoriale oggetto del presente giudizio;
di tutte le perdite ed i mancati guadagni derivanti dall'impossibilità di investire diversamente tali somme
e le relative energie, fino alla concorrenza rispettivamente di € 700.000,00 (settecentomila/00); €
2.275.794,00 (duemilioni275.794/00); € 150.000,00 (centocinquantamila/00); così per complessivi
€ 3.125.794,00 (tremilioni125.794/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà ad esito del giudizio, anche secondo l'equo apprezzamento del Giudice”.
Emerge evidente già dal tenore letterale delle conclusioni come sopra riprodotte che nella prima parte del punto 6) la società abbia sostanzialmente reiterato la domanda avanzata in Parte_1
via subordinata nella citazione introduttiva, pretendendo, appunto, che fosse preliminarmente accertata la responsabilità da inadempimento contrattuale dei convenuti e che fosse pronunciata la condanna degli stessi convenuti al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, danni individuati nella somma corrispondente al “mancato guadagno nello sfruttamento dell'impianto fotovoltaico, per la durata di venticinque anni”.
Quindi, la suddetta domanda, come già articolata nella citazione introduttiva, è rimasta ferma nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. depositata il 24.4.2014, cioè non è stata fatta oggetto di nessun intervento di precisazione o modificazione.
È altrettanto evidente, peraltro, che nella memoria in esame alla suddetta domanda se ne sia aggiunta un'altra, del tutto nuova quanto a petitum e causa petendi, mai formulata nella citazione introduttiva.
Infatti, la società ha chiesto ANCHE la condanna dei convenuti al risarcimento “dei Parte_1 danni derivanti dalla violazione degli artt.2043, 1398, 1338 c.c.”, domanda questa implicante il preventivo accertamento di una responsabilità (non più contrattuale, ma invece) extracontrattuale e, segnatamente, precontrattuale, danni che sono stati fatti consistere in “tutte le spese dalla stessa sostenute per impostare e portare avanti le attività indispensabili all'iniziativa imprenditoriale oggetto del presente giudizio” ed in “tutte le perdite ed i mancati guadagni derivanti dall'impossibilità di investire diversamente tali somme e le relative energie”.
Vale ribadire che, come articolata, la pretesa risarcitoria appena enunciata non è stata dalla società formulata a fini di precisazione/sostituzione o di modificazione di quella risarcitoria Parte_1
già spiegata nella citazione introduttiva oppure in via subordinata alla stessa, ma in aggiunta a quest'ultima.
Con la sentenza n.12310 del 15/06/2015 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha delineato in modo chiaro i confini tra mutatio ed ementatio libelli ed ha stabilito che integra gli estremi di una pag. 8 ammissibile emendatio libelli la modifica della causa petendi ove rimangano immutate le parti e la vicenda sostanziale sia uguale o almeno connessa a vario titolo con quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo.
Intervenendo sul dettato dell'art.183 c.p.c. – e, in particolare, sui concetti di “precisazione” e
“modificazione” delle domande “già formulate” o “già proposte”, di cui al comma 5, ultima parte, ed al comma 6 n.1) della disposizione processuale – la Suprema Corte ha concentrato l'attenzione esclusivamente sulle ipotesi in cui la domanda originariamente proposta in citazione venga
“modificata” (anche con riguardo ad uno o ad entrambi gli elementi oggettivi della stessa: petitum e causa petendi) all'udienza di trattazione o con le memorie ex art.183 co.6 n.1) c.p.c.
Non è stata, invece, scrutinata la diversa ipotesi in cui alla domanda originariamente proposta in citazione venga aggiunta, in sede di udienza di trattazione o nelle memorie ex art.183 co.6 n.1)
c.p.c., una domanda del tutto nuova di cui sia invocato l'accoglimento insieme a quella già formulata e non in via alternativa o subordinata a quest'ultima.
Ed è anche comprensibile che siffatta ipotesi non abbia meritato l'interesse della Suprema Corte in quanto essa non è affatto contemplata dalla surrichiamata disposizione processuale, non potendo all'evidenza configurarsi una vicenda di “precisazione” o “modificazione” di una domanda originaria nella articolazione di una domanda nuova che vada ad aggiungersi alla prima senza sostituirla e senza neppure prospettare la seconda come pretesa alternativa o subordinata alla prima.
Quindi, non è messo in discussione il principio che la domanda “nuova” sia per definizione inammissibile ove siano superati i limiti preclusivi previsti dal codice di rito.
Orbene, nella sentenza n.12310 del 15/06/2015 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che: “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali”.
In particolare, l'appena menzionata decisione è pervenuta, all'esito del proprio iter motivazionale, alle seguenti conclusioni: a) la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della stessa, a condizione che essa riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque sia a questa collegata, regola, questa, ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo e in particolare al rapporto di connessione per "alternatività" o "per incompatibilità";
b) una siffatta interpretazione risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, posto che, non solo non incide negativamente sulla durata del pag. 9 processo nel quale la modificazione interviene, ma determina, anzi, una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia, in quanto è idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto, invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi;
c) la concentrazione favorita da tale interpretazione risulta inoltre maggiormente rispettosa della stabilità delle decisioni giudiziarie, anche in relazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti, nonchè della effettività della tutela assicurata, sempre messa in pericolo da pronunce meramente formalistiche;
d) una simile interpretazione non determina alcuna "sorpresa" per la controparte nè mortifica le sue potenzialità difensive, in quanto l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento ed in connessione alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio ed a tale parte è, in ogni caso, assegnato un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.
Focalizzando l'attenzione sul menzionato rapporto di connessione per "alternatività" o per
“incompatibilità" tra vicende sostanziali, rapporto la cui esistenza rende ammissibile la modifica della domanda iniziale anche ove tale modifica riguardi gli elementi identificativi oggettivi della domanda stessa, in una più recente pronuncia la Corte di Cassazione (Cass. sez. 6 - 1, Ordinanza n.
18546 del 07/09/2020) ha sostenuto che, in linea generale, ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. e, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica "complanarità": il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e, dunque, risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio. In altre parole, le domande formulate in tempi successivi dalla parte devono: 1) riferirsi alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale;
2) essere attinenti al medesimo bene della vita (es., il pagamento di una somma di denaro), tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale;
3) essere legate da un evidente rapporto di connessione per "alternatività" o "incompatibilità" logica, che giustifica il ricorso al simultaneus processus.
Facendo applicazione degli illustrati principi al caso di specie, può ragionevolmente dubitarsi che l'intervenuta articolazione della nuova pretesa risarcitoria nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. depositata il 24.4.2014 si riferisca comunque ad una stessa vicenda sostanziale, nel senso pag. 10 appena indicato, o comunque sia proiettata a far valere un diritto incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio.
Invero, nella citazione introduttiva del giudizio in primo grado la “vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale”, in riferimento alla domanda di risarcimento dei danni, è stata fatta consistere nel comportamento doloso tenuto da (società del CP_4 CP_2 Controparte_6
e in occasione della stipulazione con la società
[...] Controparte_7 Pt_1
del contratto di appalto in data 29.12.2011 e della sottoscrizione di una scrittura privata in pari
[...]
data, comportamento sostanziatosi nel carpire con inganno il consenso della medesima società attrice al perfezionamento dei due negozi onde eludere e neutralizzare gli accordi contrattuali tra e conclusi nel settembre 2011 ed aventi ad oggetto l'esecuzione, ad opera Parte_1 CP_2
di di tutti i lavori di realizzazione di sei impianti fotovoltaici nella provincia di Matera CP_2
e la cessione per 25 anni, in favore di o di società da essa controllata, dei diritti di Parte_1
superficie sui fondi interessati dalla realizzazione degli impianti.
Pertanto, la società ha chiesto al giudice adito: a) che, accertato l'inadempimento di Parte_1
e nonché delle società e Parte_3 Parte_2 Controparte_1 all'obbligo di concludere il contratto di costituzione, in favore di Parte_4 Pt_1
di un diritto di superficie della durata di venticinque anni sul fondo in agro di Tricarico
[...]
distinto in catasto al fol.23 p.lla 137, fosse emessa sentenza ex art.2932 c.c. producente gli effetti del contratto di costituzione del diritto di superficie non concluso;
b) che fosse ordinato alla
[...] di consegnare all'attrice l'impianto fotovoltaico realizzato sul fondo in agro di Tricarico CP_2
distinto in catasto al fol.23 p.lla 137; c) che fosse dichiarata la nullità del contratto di appalto in data
29.12.2011 e della sottoscrizione della scrittura privata in pari data in quanto per entrambi negozi il consenso della società era stato carpito con dolo;
d) che in via subordinata, Parte_1
“Nell'ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito non dovesse ritenere accoglibile la richiesta di emissione di sentenza ex art.2932 c.c. previa declaratoria di inadempimento contrattuale dei convenuti”, fossero “condannati i convenuti in solido tra loro e/o nella misura che sarà rispettivamente determinata dall'On.le Tribunale adito, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, da quantificarsi in corso di causa utilizzando come parametro di riferimento il mancato guadagno dell'attrice nello sfruttamento dell'impianto fotovoltaico, per la durata di venticinque anni, realizzato sul suindicato fondo in agro di Tricarico di proprietà dei convenuti
Sigg.ri e , ovvero in quella somma da liquidarsi in via Parte_3 Parte_2 equitativa da parte dell'On.le Giudicante”.
Per converso, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. depositata il 24.4.2014 la vicenda sostanziale posta a base della nuova pretesa risarcitoria ivi articolata è stata fatta consistere nei pag. 11 comportamenti fraudolenti di tutte le parti convenute in giudizio, comportamenti in verità non meglio definiti in dettaglio per ciascuno dei convenuti, per effetto dei quali la società Parte_1 sarebbe stata indotta a confidare “sulla reale consistenza dell'affare e sulla effettiva capacità di rappresentanza”. In sede di conclusioni, sganciata completamente la nuova pretesa risarcitoria dall'eventuale mancato accoglimento della domanda di emissione di sentenza ex art.2932 c.c. e collegata la pretesa stessa ad una responsabilità extracontrattuale ex art.2043-1398-1338 c.c. a carico di tutti i convenuti, la società ha richiesto il risarcimento di danni per € Parte_1
700.000,00 a titolo di spese “sostenute per impostare e portare avanti le attività indispensabili all'iniziativa imprenditoriale oggetto del presente giudizio” (spese – oltretutto nella misura di €
700.000,00 – di cui non è fatta menzione specifica alcuna nella ricostruzione della vicenda operata nella citazione introduttiva), per € 2.275.794,00 a titolo di “perdite” non meglio precisate quanto a tipologia e consistenza (delle quali parimenti non vi è traccia nella citazione introduttiva, neppure con riguardo soltanto all'indicazione di un importo inferiore a quello esposto) e per € 150.000,00 a titolo di “mancati guadagni derivanti dall'impossibilità di investire diversamente tali somme e le relative energie” (ancora una volta si tratta di voci di danno mai illustrate, quanto ad elementi fattuali costitutivi ed alla loro entità, nella citazione introduttiva).
È evidente, dunque, che con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. depositata il 24.4.2014 non sia stata operata nessuna “precisazione” o “modificazione” della originaria domanda di risarcimento dei danni azionata con l'atto di citazione e che, in ogni caso, la nuova pretesa risarcitoria riguardi profili fattuali mai esplorati e denunciati della vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo.
Neppure potrebbe configurarsi tra i diritti fatti valere nei due menzionati atti un rapporto di connessione per "alternatività" o "incompatibilità" logica, che giustifica il ricorso al simultaneus processus e, in coerenza con i principi giurisprudenziali sopra enunciati, rende ammissibile la modifica della domanda iniziale anche se tale modifica investa la causa petendi e/o il petitum della domanda stessa. Ed invero, come già messo in risalto, la domanda di risarcimento dei danni formulata ex novo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. depositata il 24.4.2014 non è stata proposta in via alternativa a quella spiegata nella citazione introduttiva e neppure è collegata a quest'ultima da un evidente rapporto di connessione per "incompatibilità" logica, giacchè ciascuna pretesa risarcitoria trae giustificazione da un autonomo titolo di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) e da diversi presupposti fattuali. A ben vedere, la stessa vicenda sostanziale può in astratto valere a configurare, a carico delle parti convenute: a) una responsabilità da inadempimento contrattuale per non avere costoro adempiuto all'obbligo contrattuale di concludere con il contratto di costituzione, in favore di quest'ultima società, del diritto di Parte_1
pag. 12 superficie della durata di venticinque anni sul fondo in agro di Tricarico distinto in catasto al foglio
23 p.lla 137, con conseguente pretesa di di ottenere il risarcimento dei danni derivati Parte_1
da siffatto inadempimento contrattuale;
b) una responsabilità extracontrattuale (nella forma di responsabilità precontrattuale) per avere portato avanti in mala fede con trattative Parte_1 negoziali con l'intento esclusivo di indurre in inganno quest'ultima società “sulla reale consistenza dell'affare e sulla effettiva capacità di rappresentanza”, con conseguente pretesa della stessa
[...]
di ottenere il risarcimento dei danni scaturiti dal comportamento illecito delle controparti. Parte_1
Si tratta, all'evidenza, di diritti (al risarcimento dei danni) tra loro non contrastanti o logicamente incompatibili, di tal ché la domanda risarcitoria avanzata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. depositata il 24.4.2014 non è legata da un evidente rapporto di connessione per
"incompatibilità" logica con quella formulata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
In conclusione, deve escludersi che nel caso in esame abbiano modo di operare i principi enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.12310 del 15/06/2015, in quanto non si verte in materia di pretesa risarcitoria avanzata dalla società a fini di Parte_1
precisazione/sostituzione o di modificazione di quella già spiegata nella citazione introduttiva oppure in via subordinata alla stessa, ma di domanda risarcitoria formulata ex novo in aggiunta a quella originaria contemplata nella citazione introduttiva, come correttamente messo in risalto dal
Tribunale di Matera nella sentenza impugnata (v. pag.12).
L'appello va pertanto rigettato.
Segue per legge la condanna della società parte appellante risultata soccombente, al Parte_1
pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto Ministeriale
13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (valore indeterminabile;
scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00).
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 18.3.2025 e le ultime attività processuali rese dai procuratori delle parti consistono nella redazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La norma appena evocata va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da
Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez.
pag. 13 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio
2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
Non va accolta la richiesta di condanna della società al pagamento di una somma Parte_1 equitativamente determinata ai sensi dell'art.96 co.3 c.p.c., richiesta avanzata dalla società
[...]
con la comparsa di costituzione in giudizio depositata il 15.5.2020, in sede di Controparte_1
conclusioni.
In disparte la considerazione che la società istante non ha inteso illustrare le motivazioni poste a base della formulata richiesta, deve osservarsi che la fattispecie di cui all'art. 96 co.3 c.p.c. è una figura iuris estranea alla responsabilità aquiliana.
La norma - come ha rilevato la dottrina più avvertita - configura una "sanzione di ordine pubblico", dettata, con finalità di deflazione del contenzioso, nell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso del processo e di quelle condotte processuali che determinano una violazione delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata. Con l'istituto previsto nell'art. 96 co.3 c.p.c. il legislatore ha inteso affidare al giudice uno strumento per reprimere, nell'interesse generale della collettività, il c.d. "abuso del processo"; abuso che ricorre quando lo strumento processuale venga piegato a finalità devianti rispetto alla "tutela dei diritti e degli interessi legittimi" per il quale l'art. 24 Cost., comma 1, garantisce il ricorso al giudice.
Nel caso di specie, non pare che si configurino i presupposti applicativi dell'art. 96 co.3 c.p.c., non potendosi addebitare alla società appellante una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
"abuso del processo" per avere agito, in sede di impugnazione, pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione. Né la società Controparte_1
ha speso argomentazioni a supporto di conclusioni di segno contrario.
[...]
Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
pag. 14 Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 28.2.2020 e l'appello proposto dalla società è stato riconosciuto infondato ed è stato respinto Parte_1
integralmente.
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228.
Ne consegue che la società sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.34/2020 del Tribunale di Matera, in composizione monocratica, pronunciata il
16.1.2020 e pubblicata il 17.1.2020, proposto dalla società in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 19.2.2020 nei confronti di Parte_3
e nonché delle società
[...] Parte_2 Controparte_1 Parte_4
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e del Controparte_2
(già , in persona del curatore, ogni altra istanza, Controparte_8 CP_4
difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dalla società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 19.2.2020 e, per l'effetto, conferma la sentenza n.34/2020 del Tribunale di Matera, in composizione monocratica, pronunciata il 16.1.2020 e pubblicata il 17.1.2020;
- Condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento, a titolo di refusione delle spese processuali relative al presente grado di giudizio:
1) in favore della società in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., della somma complessiva di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
2) in favore della società in persona del legale rappresentante Parte_4
p.t., della somma complessiva di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre pag. 15 maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
3) in favore della società in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., della somma complessiva di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
4) in favore di e , della somma complessiva di € Parte_3 Parte_2
9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Rigetta la richiesta di condanna della società al pagamento di una somma Parte_1 equitativamente determinata ai sensi dell'art.96 co.3 c.p.c., richiesta avanzata dalla società con la comparsa di costituzione in giudizio Controparte_1
depositata il 15.5.2020.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante -
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. - sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo Parte_1
di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso a Potenza, nella camera di consiglio del giorno 9.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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