Articolo 4 della Legge 4 giugno 1991, n. 186
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 luglio 1991
Art. 4. 1. Il Segretariato del CIPET:
a) compie, in raccordo con gli uffici dei Ministeri interessati ai singoli argomenti, il cui eventuale parere e' tenuto a trasmettere al CIPET, l'istruttoria tecnica ed assiste il CIPET nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite;
b) raccoglie, analizza, elabora e conserva i dati e le informazioni tecnico-amministrative concernenti il Piano generale dei trasporti;
c) in collaborazione con gli organi della programmazione economica generale, valuta i progetti previsti dal Piano generale dei trasporti, secondo i criteri dell'analisi costi-benefici e della fattibilita' degli interventi.
2. Il Segretariato del CIPET, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale, qualora sia necessario, di societa' a prevalente partecipazione pubblica quale l'Istituto superiore dei trasporti - ISTRA S.p.a., nonche' di istituti universitari e di enti pubblici di ricerca specializzati nei diversi settori del trasporto.
Entrata in vigore il 6 luglio 1991