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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr. Guido Rosa - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 20.3.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1029 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Andrea Ranalli, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Emilio Faà di Bruno 87, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Scarsella.
[...]
[...
Controparte_1
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti a rogito Notaio
[...] Per_1 di Anzio, del 28 luglio 2020, dagli avvocati Patrizia Buontempo e Marco Moretti,
[...] con i quai elettivamente domicilia in Roma, Via Cinque Giornate n. 3, presso l'Avvo- catura Regionale dell'Istituto
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1111/2022 pronunciata dal Tribunale di Fro- sinone sezione lavoro e pubblicata l'8.11.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello e come verbale di udienza del 20.3.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata nella resistenza dell' aderendo alle conclusioni del consulente d'ufficio, ha re- CP_1 spinto il ricorso con il quale chiedeva accogliere le seguenti conclu- Parte_1 sioni: «Accertata la natura professionale della patologia lamentata ed il conseguente danno biologico, procedere all'unificazione dei postumi dichiarando il complessivo danno biologico pari al 26% ovvero ad altra misura di giustizia e comunque superiore all'odierno 16%; Condannare l ad erogare le relative prestazioni sin dalla data CP_1 della domanda amministrativa o da altra ritenuta di giustizia».
In particolare, il primo giudice, dopo aver ritenuto che la documentazione in atti avesse confermato le mansioni lavorative come dedotte in ricorso, in dichiarata ade- sione alle conclusioni del CTU nominato, ha ritenuto non dimostrata la genesi lavoar- tiva della patologia (la spondilodiscopatia lombare con interessamentoradicolare) della quale si assumeva la natura di malattia professionale.
interpone appello contro questa decisione, criticando le con- Parte_1 clusioni del ctu officiato in primo grado (e conseguentemente del primo giudice), alle quali addebita di non aver considerato il principio dell'equivalenza causale e di aver sottovalutato la natura morbigena della propria attività lavoartiva. Chiede, previa rin- novazione della consulenza d'ufficio, la riforma della sentenza appellata, con accogli- mento delle originarie conclusioni.
L' resiste all'appello, ritenendo corretta la valutazione espressa dal CTU e CP_1 ricordando la natura multifattoriale della lamentata patologia. Conclude per la reie- zione dell'appello
Instaurato il contraddittorio in appello, disposta nuova ctu ed espletato l'incom- bente istruttorio, all'udienza del 20.3.2025 l'impugnazione era discussa come da ver- bale e decisa come da dispositivo.
2. La ctu espletata in primo grado, nel suo escludere la natura professionale della lamentata malattia, ha in primo luogo affermato che l'ampia varietà dei compiti insiti nel lavoro del “coltivatore diretto [...] e l'alternarsi dei raccolti in funzione del trascorrere delle stagioni, rende ancor più verosimile la discontinuità dell'esposizione all'invocato rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide, soprattutto ove si con- sideri che siffatta attività, così come concretamente svolta [..] non ha richiesto, per
l'intero turno di lavoro né per parte significativa di esso, attività di movimentazione manuale di gravi tali da comportare il rischio di lesioni dorso-lombari e/o compiti com- portanti l'esposizione a vibrazioni per l'intero corpo.
Tale argomentazione non si sottrae alle censure che le rivolge l'appellante.
Il ctu nominato in primo grado, infatti, nel porre l'accento sul solo approvvigio-
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namento delle materie prime e delle attrezzature di lavoro, fino alla vendita dei pro- dotti e sull'affermare la discontinuità del sovraccarico biomeccanico anche in ragione dell'alternarsi dei raccolti in funzione del trascorrere delle stagioni, ha omesso di con- siderare la molteplicità dei compiti allegati in ricorso (si rinvia per brevità ai §§ 3 e 3a dello stesso), che al contrario avrebbero dovuto necessariamente essere valorizzati, sia perché non contestati dall' assicuratore costituito in primo grado e sia per- CP_1 ché alcuni dei quali (tal è appunto la mungitura di bufale o mucche o l'accudimento dei suini) implicanti un loro svolgimento quotidiano e la movimentazione manuale di carichi non indifferenti.
Tale imprecisa ricognizione dell'attività lavorativa e della sua portata morbigena vizia l'intera ctu - anche nella sua considerazione meramente confermativa circa lo sfumato quadro clinico - e conseguentemente la sentenza appellata che l'ha integral- mente recepita, soprattutto ove si consideri, di qui anche la denunciata contradditto- rietà della motivazione, che il ricorrente è già titolare di rendita per la malattia CP_1 professionale costituita da esiti disfunzionali conseguenti a sindrome della cuffia dei rotatori bilaterale, sicché appare arduo escludere che l'espleta attività lavorativa non fosse fonte di un importante sovraccarico biomeccanico.
Di qui la necessità di rinnovazione delle operazioni peritali, alla quale la Corte ha provveduto con ordinanza del 25.1.2024.
Il ctu officiato in appello, correttamente valutata l'intera attività lavorativa come descritta in primo grado, la già riconosciuta malattia professionale e la totalità dei rischi conseguenti alle lavorazioni in agricoltura, ha affermato che: (I) l'appellante è affetto da sindrome algo - disfunzionale del rachide lombo-sacrale con segni RM di discopatia e protrusione discale ad impegno funzionale di grado lieve;
(II) detta pa- tologia ha genesi professionale;
(III) essa ha prodotto un grado di minorazione del
6%.
Trattasi di conclusioni condivisibili perché si fondano sulla completa valutazione della natura dell'attività lavorativa svolta e su di una esaustiva e corretta ricognizione dei rischi connessi alle lavorazioni agricole, perché si basano su seri ed approfonditi esami specialistici, perché tengono conto anche delle osservazioni critiche dell' e CP_1 perché congruamente motivate e scevre da vizi logico-giuridici.
3. L'appello deve essere pertanto accolto.
L'appellante chiede l'unificazione dei postumi tra quelli (pari al 16%) derivanti dalla rendita già in godimento - riconosciuta per esito disfunzionali da sindrome bila- terale della cuffia dei rotatori e per i postumi di tre distinti infortuni (cfr. fascicolo
I grado) – e quelli oggi riconosciuti per patologia dedotta in questo giudizio. CP_1
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Ne consegue che, in riforma della sentenza gravata, deve affermarsi che la spon- diloartrosi del rachide lombo sacrale dalla quale è affetto l'appellante costituisce ma- lattia professionale e che essa ha determinato postumi pari al 6%, così condannandosi l' ad unificare detti postumi con quelli relativi alla già riconosciuta patologia pro- CP_1 fessionale e conseguentemente ad erogare all'appellante i maggiori ratei di rendita a far data dal 13.11.2017 – data in cui la nuova patologia professionale a carico del rachide fu denunciata all'Istituto assicuratore - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 16, comma 6 l. 412/1991, su detti maggior ratei con decorrenza dal 121mo giorno successivo alla presentazione della domanda ammini- strativa:
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
Gravano sull' anche le spese di ctu di primo e secondo grado, come già CP_1 liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, accerta e dichiara che la spondiloartrosi del rachide lombo sacrale dalla quale è affetto l'appel- lante costituisce malattia professionale e che essa ha determinato postumi pari al 6%
e, per l'effetto condanna l' ad unificare detti postumi con quelli relativi alla già CP_1 riconosciuta patologia professionale e conseguentemente ad erogare all'appellante i maggiori ratei di rendita a far data dal 13.11.2017, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 16, comma 6 l. 412/1991, su detti maggior ratei con decorrenza dal 121mo giorno successivo alla presentazione della domanda ammini- strativa:
B) condanna l' alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, che CP_1 liquida in € 4.700,00 per il giudizio di primo grado ed in € 5.000,00 per l'appello; il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
C) condanna l' al pagamento delle spese di ctu di primo e secondo grado, CP_1 come già liquidate con separati decreti.
Roma il 20.3.2025.
Il Consigliere estensore IL Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr. Guido Rosa
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