CASS
Ordinanza 13 febbraio 2023
Ordinanza 13 febbraio 2023
Massime • 1
La domanda con la quale un terzo invochi la declaratoria dell'invalidità o inefficacia di un contratto di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di tributi locali rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, involgendo unicamente posizioni di diritto soggettivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/02/2023, n. 4419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4419 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 1273-2022 proposto da: IMM.GEN. 84 S.R.L., TRAVERTINO CONVERSI S.R.L., DITTA F.LLI POGGI S.R.L., SOCIETA' DEL TRAVERTINO ROMANO S.P.A., D.S. TRAVERTINI S.R.L., PASCUCCI MICHELE, LI.FI. S.R.L., VA PILELLA S.R.L., SOCIETA' COOPERATIVA QUERCIOLAIE RINASCENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIULIO CACCINI 1, presso lo studio dell'avvocato ANDREA Civile Ord. Sez. U Num. 4419 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 13/02/2023 Ric. 2022 n. 01273 sez. SU - ud. 12-07-2022 -2- GUARINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato IL EL;
- ricorrenti -
contro CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 691, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TINELLI, che la rappresenta e difende;
TRE ESSE ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso lo studio dell'avvocato POMPEO POLITO, che la rappresenta e difende;
- controricorrenti -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 77752/2018 del TRIBUNALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere LUCIO NAPOLITANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPE LOCATELLI, il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di annullamento dei contratti di concessione dei servizi pubblici di accertamento e riscossione dei tributi comunali stipulati all'esito delle procedure di evidenza pubblica;
per il dichiarare la giurisdizione del giudice tributario in relazione alla controversia relativa agli avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento dei tributi comunali. Ric. 2022 n. 01273 sez. SU - ud. 12-07-2022 -3- Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 26 novembre 2018 le società ricorrenti indicate in epigrafe ed il sig. Michele Pascucci, titolare di ditta individuale, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d’impresa – il Comune di IA LI e la concessionaria per l’accertamento e la riscossione dei tributi di detto Comune Tre Esse Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Tre Esse o concessionaria) per sentire: a) accertare “la nullità e/o inesistenza o l’inefficacia” di sette contratti, recanti i nn. 28676/2002; 29046/2002; 34257/2006; 55265/2010; 2307/2012; 2441/2015, 2466/2018 e relative proroghe ed integrazioni, con i quali erano stati di volta in volta affidati dall’ente locale alla concessionaria i compiti di accertamento e riscossione dell’ICI, TARSU, IMU, TASI e TARI;
nonché per: b) “accertare e dichiarare” che le imprese attrici non sono tenute al pagamento delle somme richieste mediante la notificazione, da parte dell’anzidetta concessionaria, di numerosi atti (per l’esattezza 105) tra avvisi di accertamento ed ingiunzioni fiscali emessi dalla concessionaria, riferiti a tributi locali del predetto ente impositore, che trovano il loro fondamento nei contratti oggetto della domanda principale avente ad oggetto l’accertamento della loro nullità. Il Comune Città di IA LI e la Tre Esse, nel costituirsi nel giudizio di merito eccepirono in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, sostenendo la sussistenza in materia della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (cod. proc. amm.), ovvero, in subordine, coinvolgendo la domanda, derivata, di annullamento di atti tributari, la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario. Negli atti successivi (memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., e comparsa conclusionale) le parti attrici ricorrenti replicavano all’avversa eccezione ed infine, con la memoria di replica, Ric. 2022 n. 01273 sez. SU - ud. 12-07-2022 -4- precisavano che, qualora le domande sopra indicate sub b) fossero ritenute interpretabili nel senso che con esse si fosse richiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla validità ed efficacia degli atti tributari, dette domande dovevano intendersi rinunciate. Prima che il giudice adito si pronunciasse, le ricorrenti hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41, primo comma, cod. proc. civ., chiedendo che queste Sezioni Unite dichiarassero l’appartenenza della giurisdizione all’Autorità giudiziaria ordinaria e, segnatamente, al Tribunale delle Imprese. Resistono con controricorso la Città di IA LI e la Tre Esse, eccependo in primis l’inammissibilità per carenza assoluta d’interesse dell’avverso ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e, comunque, la sua infondatezza in relazione alla richiesta di affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, insistendo nell’eccezione proposta quanto al doversi radicare la cognizione della controversia in capo al giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. o, in subordine, in capo al giudice tributario quanto alla domanda avente ad oggetto la dedotta illegittimità degli atti tributari. La società concessionaria ha altresì formulato domanda risarcitoria ex art. 96 cod. proc. civ., deducendo che nella fattispecie in esame le parti ricorrenti abbiano fatto un uso distorto dello strumento del regolamento preventivo di giurisdizione a fini meramente dilatori. Il Procuratore Generale ha reso le proprie conclusioni scritte ex art. 380 ter cod. proc. civ. come trascritte in epigrafe. In prossimità dell’odierna adunanza camerale le parti ricorrenti e la Tre Esse hanno depositato memoria. Ric. 2022 n. 01273 sez. SU - ud. 12-07-2022 -5- Considerato che: 1. Il regolamento preventivo di giurisdizione così come proposto dalle ricorrenti è ammissibile. Va in questa sede richiamato il principio espresso da queste Sezioni Unite secondo cui «[i]l regolamento di giurisdizione è proponibile anche dalla parte che, avendo instaurato il giudizio, abbia poi spontaneamente dubitato della propria iniziativa (ma prima del formarsi di una decisione suscettibile di gravame), atteso l'obiettivo interesse ad ottenere una pronuncia che individui immediatamente e definitivamente la giurisdizione, non solo per considerazioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ma anche in funzione conservativa degli effetti processuali e sostanziali delle attività svolte davanti al giudice preventivamente adito in virtù dell'istituto della "translatio iudicii" ex art. 59 della l. n. 69 del 2009» (cfr., tra le altre, Cass. SU, ord. 26 febbraio 2021, n. 5513; Cass. SU, ord. 15 settembre 2017, n. 21254; Cass. sez. U, 16 dicembre 2013, n. 27997). Orbene, nella fattispecie in esame, a fronte della reiterata contestazione delle controparti, ribadita anche in questa fase, della sussistenza della giurisdizione in capo al giudice ordinario, non vi è dubbio riguardo alla legittimazione delle ricorrenti alla proposizione della relativa istanza. 1.1. Né, peraltro, può essere eccepita in sede di regolamento preventivo di giurisdizione la pretesa carenza d’interesse in relazione alla proposizione dinanzi al Tribunale delle Imprese della domanda di nullità dei contratti sopra indicati, rispetto ai quali le ricorrenti sono dichiaratamente estranei, atteso che lo stabilire se la parte abbia interesse Ric. 2022 n. 01273 sez. SU - ud. 12-07-2022 -6- alla proposizione della domanda è una questione di merito e non di giurisdizione. 1.2. Priva di rilievo è poi, alla stregua delle osservazioni che seguono, la questione circa l’efficacia o meno della rinuncia così come formulata nel giudizio di merito alla domanda relativa all’accertamento della non debenza di quanto preteso con gli atti tributari notificati alle odierne parti ricorrenti. 2. È, infatti, fondata l’istanza con la quale le parti ricorrenti hanno chiesto dichiararsi l’appartenenza della controversia in oggetto alla giurisdizione al giudice ordinario. 2.1. Non è, invero, qui in discussione che l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di tributi locali attenga a pubblico servizio. Ciò che rileva, ai fini della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, quale giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., nelle controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, è che, come correttamente anche da ultimo ribadito in memoria dalle ricorrenti, in tanto può radicarsi la giurisdizione esclusiva in capo al giudice amministrativo (anche, dunque, riguardo alla tutela di diritti soggettivi), in quanto sussista pur sempre la generale giurisdizione di legittimità dello stesso (cfr. Corte cost., n. 204 del 6 luglio 2004) a tutela della sfera degli interessi legittimi coinvolti a fronte dell’esercizio di potere autoritativo da parte della Pubblica Amministrazione. 2.2. In proposito va ricordato come queste Sezioni Unite (cfr. Cass. SU, ord. 5 aprile 2019, n. 9682), in fattispecie relativa a rinnovo di concessione di pubblico servizio con affidamento diretto e senza l’esperimento di alcuna selezione pubblica, abbiano affermato l’appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, riguardando essa unicamente «la validità o meno (e quindi l’accertamento dell’invocata nullità) del contratto stipulato tra le parti Ric. 2022 n. 01273 sez. SU - ud. 12-07-2022 -7- […] in difetto di gara» (si veda anche Cass. SU, ord. 27 maggio 2022, n. 17245, quantunque in diversa fattispecie, relativa all’efficacia di un contratto di collar swap concluso dalla P.A. con una banca a seguito dell’illegittimità della delibera poi dichiarata nulla in via di autotutela dalla stessa P.A., che ha ribadito l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario in controversia nella quale – questa volta con riferimento all’invocata ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. e), cod. proc. amm. – la controversia verta ugualmente soltanto su posizione di diritto soggettivo). Ciò è, appunto, quanto è dato rilevare nella fattispecie in esame con riferimento alla domanda con la quale le parti ricorrenti, che non hanno partecipato né, peraltro, avrebbero potuto partecipare, in assenza dei prescritti requisiti, a quelle procedure per le quali una selezione competitiva vi sia stata, hanno richiesto accertare e dichiarare l’inesistenza e/o nullità ovvero l’inefficacia dei sette contratti sopra indicati intercorsi tra l’ente locale e la Tre Esse Italia S.p.A. 3. Va, pertanto, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, essendo dunque stata correttamente introdotta la controversia dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d’impresa. Quanto all’ulteriore domanda proposta in via derivata, la questione di giurisdizione sarà posta e determinata secundum eventum litis;
soltanto se ed in quanto vi sia l’accoglimento della domanda principale, scatterà la riserva in favore della giurisdizione tributaria, ex art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in ordine alla domanda concernente la dedotta illegittimità degli atti tributari, avvisi di accertamento ed ingiunzioni fiscali, che risulterebbero essere stati emessi dalla Tre Esse in totale carenza di potere (cfr. Cass. SU, ord. 14 aprile 2020, n. 7822; Cass. SU, ord. 30 luglio 2020, n. 16458). 4. Infine, avuto riguardo all’esito del presente giudizio, nel quale la prospettazione da parte delle ricorrenti della giurisdizione del giudice ordinario nella controversia pendente per il merito ha trovato Ric. 2022 n. 01273 sez. SU - ud. 12-07-2022 -8- condivisione nella decisione resa da queste Sezioni Unite, va rigettata la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dalla controricorrente Tre Esse. La disciplina delle spese resta riservata al merito.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rigetta la domanda della controricorrente Tre Esse Italia S.p.A. di risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili
- ricorrenti -
contro CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 691, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TINELLI, che la rappresenta e difende;
TRE ESSE ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso lo studio dell'avvocato POMPEO POLITO, che la rappresenta e difende;
- controricorrenti -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 77752/2018 del TRIBUNALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere LUCIO NAPOLITANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPE LOCATELLI, il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di annullamento dei contratti di concessione dei servizi pubblici di accertamento e riscossione dei tributi comunali stipulati all'esito delle procedure di evidenza pubblica;
per il dichiarare la giurisdizione del giudice tributario in relazione alla controversia relativa agli avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento dei tributi comunali. Ric. 2022 n. 01273 sez. SU - ud. 12-07-2022 -3- Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 26 novembre 2018 le società ricorrenti indicate in epigrafe ed il sig. Michele Pascucci, titolare di ditta individuale, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d’impresa – il Comune di IA LI e la concessionaria per l’accertamento e la riscossione dei tributi di detto Comune Tre Esse Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Tre Esse o concessionaria) per sentire: a) accertare “la nullità e/o inesistenza o l’inefficacia” di sette contratti, recanti i nn. 28676/2002; 29046/2002; 34257/2006; 55265/2010; 2307/2012; 2441/2015, 2466/2018 e relative proroghe ed integrazioni, con i quali erano stati di volta in volta affidati dall’ente locale alla concessionaria i compiti di accertamento e riscossione dell’ICI, TARSU, IMU, TASI e TARI;
nonché per: b) “accertare e dichiarare” che le imprese attrici non sono tenute al pagamento delle somme richieste mediante la notificazione, da parte dell’anzidetta concessionaria, di numerosi atti (per l’esattezza 105) tra avvisi di accertamento ed ingiunzioni fiscali emessi dalla concessionaria, riferiti a tributi locali del predetto ente impositore, che trovano il loro fondamento nei contratti oggetto della domanda principale avente ad oggetto l’accertamento della loro nullità. Il Comune Città di IA LI e la Tre Esse, nel costituirsi nel giudizio di merito eccepirono in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, sostenendo la sussistenza in materia della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (cod. proc. amm.), ovvero, in subordine, coinvolgendo la domanda, derivata, di annullamento di atti tributari, la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario. Negli atti successivi (memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., e comparsa conclusionale) le parti attrici ricorrenti replicavano all’avversa eccezione ed infine, con la memoria di replica, Ric. 2022 n. 01273 sez. SU - ud. 12-07-2022 -4- precisavano che, qualora le domande sopra indicate sub b) fossero ritenute interpretabili nel senso che con esse si fosse richiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla validità ed efficacia degli atti tributari, dette domande dovevano intendersi rinunciate. Prima che il giudice adito si pronunciasse, le ricorrenti hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41, primo comma, cod. proc. civ., chiedendo che queste Sezioni Unite dichiarassero l’appartenenza della giurisdizione all’Autorità giudiziaria ordinaria e, segnatamente, al Tribunale delle Imprese. Resistono con controricorso la Città di IA LI e la Tre Esse, eccependo in primis l’inammissibilità per carenza assoluta d’interesse dell’avverso ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e, comunque, la sua infondatezza in relazione alla richiesta di affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, insistendo nell’eccezione proposta quanto al doversi radicare la cognizione della controversia in capo al giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. o, in subordine, in capo al giudice tributario quanto alla domanda avente ad oggetto la dedotta illegittimità degli atti tributari. La società concessionaria ha altresì formulato domanda risarcitoria ex art. 96 cod. proc. civ., deducendo che nella fattispecie in esame le parti ricorrenti abbiano fatto un uso distorto dello strumento del regolamento preventivo di giurisdizione a fini meramente dilatori. Il Procuratore Generale ha reso le proprie conclusioni scritte ex art. 380 ter cod. proc. civ. come trascritte in epigrafe. In prossimità dell’odierna adunanza camerale le parti ricorrenti e la Tre Esse hanno depositato memoria. Ric. 2022 n. 01273 sez. SU - ud. 12-07-2022 -5- Considerato che: 1. Il regolamento preventivo di giurisdizione così come proposto dalle ricorrenti è ammissibile. Va in questa sede richiamato il principio espresso da queste Sezioni Unite secondo cui «[i]l regolamento di giurisdizione è proponibile anche dalla parte che, avendo instaurato il giudizio, abbia poi spontaneamente dubitato della propria iniziativa (ma prima del formarsi di una decisione suscettibile di gravame), atteso l'obiettivo interesse ad ottenere una pronuncia che individui immediatamente e definitivamente la giurisdizione, non solo per considerazioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ma anche in funzione conservativa degli effetti processuali e sostanziali delle attività svolte davanti al giudice preventivamente adito in virtù dell'istituto della "translatio iudicii" ex art. 59 della l. n. 69 del 2009» (cfr., tra le altre, Cass. SU, ord. 26 febbraio 2021, n. 5513; Cass. SU, ord. 15 settembre 2017, n. 21254; Cass. sez. U, 16 dicembre 2013, n. 27997). Orbene, nella fattispecie in esame, a fronte della reiterata contestazione delle controparti, ribadita anche in questa fase, della sussistenza della giurisdizione in capo al giudice ordinario, non vi è dubbio riguardo alla legittimazione delle ricorrenti alla proposizione della relativa istanza. 1.1. Né, peraltro, può essere eccepita in sede di regolamento preventivo di giurisdizione la pretesa carenza d’interesse in relazione alla proposizione dinanzi al Tribunale delle Imprese della domanda di nullità dei contratti sopra indicati, rispetto ai quali le ricorrenti sono dichiaratamente estranei, atteso che lo stabilire se la parte abbia interesse Ric. 2022 n. 01273 sez. SU - ud. 12-07-2022 -6- alla proposizione della domanda è una questione di merito e non di giurisdizione. 1.2. Priva di rilievo è poi, alla stregua delle osservazioni che seguono, la questione circa l’efficacia o meno della rinuncia così come formulata nel giudizio di merito alla domanda relativa all’accertamento della non debenza di quanto preteso con gli atti tributari notificati alle odierne parti ricorrenti. 2. È, infatti, fondata l’istanza con la quale le parti ricorrenti hanno chiesto dichiararsi l’appartenenza della controversia in oggetto alla giurisdizione al giudice ordinario. 2.1. Non è, invero, qui in discussione che l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di tributi locali attenga a pubblico servizio. Ciò che rileva, ai fini della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, quale giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., nelle controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, è che, come correttamente anche da ultimo ribadito in memoria dalle ricorrenti, in tanto può radicarsi la giurisdizione esclusiva in capo al giudice amministrativo (anche, dunque, riguardo alla tutela di diritti soggettivi), in quanto sussista pur sempre la generale giurisdizione di legittimità dello stesso (cfr. Corte cost., n. 204 del 6 luglio 2004) a tutela della sfera degli interessi legittimi coinvolti a fronte dell’esercizio di potere autoritativo da parte della Pubblica Amministrazione. 2.2. In proposito va ricordato come queste Sezioni Unite (cfr. Cass. SU, ord. 5 aprile 2019, n. 9682), in fattispecie relativa a rinnovo di concessione di pubblico servizio con affidamento diretto e senza l’esperimento di alcuna selezione pubblica, abbiano affermato l’appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, riguardando essa unicamente «la validità o meno (e quindi l’accertamento dell’invocata nullità) del contratto stipulato tra le parti Ric. 2022 n. 01273 sez. SU - ud. 12-07-2022 -7- […] in difetto di gara» (si veda anche Cass. SU, ord. 27 maggio 2022, n. 17245, quantunque in diversa fattispecie, relativa all’efficacia di un contratto di collar swap concluso dalla P.A. con una banca a seguito dell’illegittimità della delibera poi dichiarata nulla in via di autotutela dalla stessa P.A., che ha ribadito l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario in controversia nella quale – questa volta con riferimento all’invocata ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. e), cod. proc. amm. – la controversia verta ugualmente soltanto su posizione di diritto soggettivo). Ciò è, appunto, quanto è dato rilevare nella fattispecie in esame con riferimento alla domanda con la quale le parti ricorrenti, che non hanno partecipato né, peraltro, avrebbero potuto partecipare, in assenza dei prescritti requisiti, a quelle procedure per le quali una selezione competitiva vi sia stata, hanno richiesto accertare e dichiarare l’inesistenza e/o nullità ovvero l’inefficacia dei sette contratti sopra indicati intercorsi tra l’ente locale e la Tre Esse Italia S.p.A. 3. Va, pertanto, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, essendo dunque stata correttamente introdotta la controversia dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d’impresa. Quanto all’ulteriore domanda proposta in via derivata, la questione di giurisdizione sarà posta e determinata secundum eventum litis;
soltanto se ed in quanto vi sia l’accoglimento della domanda principale, scatterà la riserva in favore della giurisdizione tributaria, ex art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in ordine alla domanda concernente la dedotta illegittimità degli atti tributari, avvisi di accertamento ed ingiunzioni fiscali, che risulterebbero essere stati emessi dalla Tre Esse in totale carenza di potere (cfr. Cass. SU, ord. 14 aprile 2020, n. 7822; Cass. SU, ord. 30 luglio 2020, n. 16458). 4. Infine, avuto riguardo all’esito del presente giudizio, nel quale la prospettazione da parte delle ricorrenti della giurisdizione del giudice ordinario nella controversia pendente per il merito ha trovato Ric. 2022 n. 01273 sez. SU - ud. 12-07-2022 -8- condivisione nella decisione resa da queste Sezioni Unite, va rigettata la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dalla controricorrente Tre Esse. La disciplina delle spese resta riservata al merito.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rigetta la domanda della controricorrente Tre Esse Italia S.p.A. di risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili