Ordinanza cautelare 25 gennaio 2018
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/03/2023
N. 00556/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01811/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Di Feo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, 3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale LE, domiciliataria ex lege in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
U.T.G. - Prefettura di LE, Questura di LE, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico depositato in data 14.09.2017;
- del decreto n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura della Provincia di LE, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 febbraio 2023 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha chiesto all’adito Tribunale l’annullamento degli atti impugnati come in epigrafe, all’uopo allegando e deducendo che: è cittadino senegalese, fratello di cittadino italiano e con lui convivente; è stato destinatario di una proposta di lavoro nella provincia di LE; pertanto, ha provveduto, presso la competente Questura di LE, a rinnovare il titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, allegando alla predetta istanza contratto di lavoro, prospetti paga e reddito conseguito; tuttavia, la Questura di LE, sebbene a conoscenza della circostanza di fatto che fosse fratello di cittadino italiano, lavorasse e producesse reddito adeguato e, dunque, già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ha denegato il permesso di soggiorno, a cagione della condanna penale irrevocabile subita dal ricorrente per il reato previsto dall'art. 73 comma 5 Tu 309/90.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti gravati, eccependo:
1. ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DEL TESTO UNICO IMMIGRAZIONE, VIOLAZIONE ART. 19 COMMA 2 D.LGS 286/98, VIOLAZIONE DELL'ART. 5 COMMI 3 BIS E 5, D.LGS 286/98, ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DECRETO LEGISLATIVO N.30/2007, ARTT. 20 E 23, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE .
Con un’unica censura, il ricorrente ha contestato la legittimità del diniego formatosi sulla sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno poiché il reato addebitatogli con la sentenza irrevocabile sopracitata, sarebbe ostativo, solo in astratto, al rilascio del titolo in questione, considerato il vincolo di parentela, entro il secondo grado, intecorrente con un cittadino italiano con il quale egli convive.
Tali circostanze renderebbero, infatti, operativo il divieto di espulsione di cui all’art. 19 comma 2 D.lgs. n. 286/98, con conseguente diritto al rilascio di un permesso per motivi familiari e/o ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 e 23 del D.lgs. n. 30/07, a norma dei quali lo straniero può essere allontanato soltanto per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, nella specie ritenuti non sussistenti in considerazione della natura del reato commesso e della sanzione inflitta, pari a soli sei mesi di reclusione, con pena sospesa.
Sulla scorta delle predette casuali, il ricorrente ha invocato l’accoglimento del ricorso.
Si è costituto il Ministero dell’Interno, invocando il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto, alla stregua delle eccezioni e deduzioni difensive svolte nella relazione del Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di LE, in atti.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso non sufficientemente assistito da indizi di fondatezza, anche alla luce delle circostanze richiamate nelle premesse del provvedimento impugnato.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 24 febbraio 2023, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Il diniego impugnato è motivato in ragione della sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in data 12.02.2009, divenuta irrevocabile in data 31.03.2009, con la quale l’interessato, identificato dall’alias di -OMISSIS-, è stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed al pagamento di euro 2.000,00 di multa, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 del DPR 309/1990, commessi in Torino in data 21.11.2008.
Orbene, la sopra menzionata condanna costituisce elemento ostativo all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 286 del 1998, così come modificato dalla legge n. 189 del 2002, secondo cui " non è ammesso in Italia lo straniero (...) che sia considerato una minaccia per l'ordine e la sicurezza dello stato (…) o che risulti condannato anche con sentenza non definitiva (…) anche a seguito dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p,c. per reati previsti dall'art. 380 commi i e 2 c.p.p. ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina".
La prevista “ non ammissione ” in Italia implica evidentemente, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, l’individuazione di un requisito permanente, da valutare non solo al momento dell’ingresso, ma anche successivamente e, comunque, anche al momento del rinnovo del titolo.
Depongono in tal senso il significato letterale del verbo utilizzato (che implica un’accettazione o un riconoscimento, ovvero un’attività di valutazione continuativa e non estemporanea), la ratio della disposizione (che mira ad evitare l’ingresso e la successiva permanenza in Italia di soggetti pericolosi, anche mediante la previsione di tassative cause ostative - al contrario, ad esempio, di quanto accade per la previsione del reddito minimo, valore fisiologicamente fluttuante nel tempo e suscettibile di un giudizio dinamico e prognostico), nonché un criterio d’interpretazione sistematico, posto che ai sensi dell'art. 5, quinto comma, del medesimo Testo Unico sull'Immigrazione, “ il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato ".
A tale ultimo riguardo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 148/2008, ha statuito che la condanna per qualsiasi tipo di reato inerente gli stupefacenti è causa ostativa all'ingresso ed alla permanenza dello straniero in Italia, poiché tale delitto spesso implica contatti, a diversi livelli, con appartenenti ad organizzazioni criminali e, comunque, è diretto ad alimentare il mercato della droga, il quale rappresenta una delle maggiori fonti di reddito della criminalità organizzata.
La stessa Corte di Giustizia Europea ha precisato che gli Stati membri possono considerare che i reati di cui all'art. 83, paragrafo 1 del trattato TFUE, tra i quali è compreso il traffico illecito di stupefacenti, costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della società (...) tale da rappresentare una minaccia diretta per la tranquillità e la scurezza fisica della popolazione. Pertanto, possono rientrare nella nozione di motivi imperativi di Pubblica Sicurezza e possono quindi giustificare persino un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell'Unione.
La giurisprudenza amministrativa, dal canto suo, si è parimenti orientata nel senso che i fatti e le attività presupposti ad una condanna per reati afferenti il traffico e lo spaccio di stupefacenti, ovvero per reati di violenza o afferenti la violazione della libertà sessuale, lo sfruttamento della prostituzione o il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, costituiscono un univoco indice di mancata integrazione nel contesto nazionale delle regole e dei valori di tutela della persona e della sua libertà che caratterizzano l’ordinamento costituzionale italiano, denotando un sicuro indice di pericolosità sociale ed imponendo una prioritaria tutela della comunità nazionale.
Occorre, altresì, evidenziare che il provvedimento impugnato non ha operato alcun automatismo rispetto alla suddetta della condanna penale ma, al contrario, ha effettuato una valutazione complessiva dell’attuale pericolosità sociale del soggetto, muovendo dai fatti accertati in sede penale, fino a giungere alle condizioni di inserimento socio-familiare e lavorativo dello straniero, del quale è mancata la dichiarazione di una chiara e stabile occupazione e, dunque, di un reddito sufficiente, con conseguente verosimile approvvigionamento dei relativi mezzi di sostentamento mediante il ricorso ad attività illecite.
Quanto poi alla vita privata del ricorrente ed alla dedotta presenza, sul territorio nazionale, del fratello, cittadino italiano, con lo stesso convivente, tale circostanza, debitamente valutata dalla p.a., è stata ragionevolmente ritenuta recessiva.
Ciò in quanto la convivenza in questione, per un verso, " Non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o di diniego del permesso di soggiorno ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio nazionale” (così Consiglio di Stato, III sezione, del 20 maggio 2019, n. 3227) e, per altro verso, è suscettibile mettere a rischio (se non di pregiudicare direttamente, come nel caso delle violenze o dei maltrattamenti in famiglia) la sopravvivenza dei legami affettivi e di solidarietà parentale presenti in Italia (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 2726, del 12 aprile 2022).
Alla stregua delle pregresse considerazioni, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate. Contributo unificato irripetibile.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Mazzulla, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Roberta Mazzulla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.