TAR Salerno, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 477
TAR
Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
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TAR
Sentenza 6 marzo 2026

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  • Rigettato
    Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e motivazione fondata su dati errati

    Il Tribunale ha ritenuto che la stazione appaltante abbia acquisito gli elementi essenziali, valutato le misure di self-cleaning come sufficienti e che le circostanze ostative valorizzate dalla ricorrente non determinino l'illegittimità della valutazione tecnico-discrezionale. Il ritardo nelle comunicazioni non ha impedito la valutazione e le vicende processuali della misura cautelare sono considerate accessorie.

  • Rigettato
    Violazione dell'articolo 96 del codice dei contratti pubblici

    Il motivo è infondato poiché la durata del procedimento è stata determinata dall'istruttoria necessaria per accertare i presupposti di esclusione dell'operatore economico.

  • Rigettato
    Valutazione inadeguata delle misure di self-cleaning

    Il motivo è infondato poiché la decisione della stazione appaltante di non escludere l'impresa è assistita da congrua motivazione e istruttoria sufficiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 477
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 477
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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