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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/06/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3130/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott. Paola Tanara Presidente
dott. Valentina Paletto Consigliere relatore dott. Anna Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al 3130/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] , residente a Parte_1 C.F._1
Bologna, Via Begatto n. 9 , assistito e difeso dall'avv. Giovanni Arieta del Foro di Roma, presso il cui studio, sito in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 5, ha eletto domicilio APPELLANTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a [...] C.F._2 Carducci n. 12, rappresentata e difesa dall' avv. Oreste Domenico Giambellini del Foro di Milano, presso il cui studio, in Milano, Largo Augusto 1, ha eletto domicilio APPELLATA Con l'intervento del PG, dott. Simonetta Bellaviti
OGGETTO: appello per la riforma della sentenza n. 7585/2024 del Tribunale di Milano, emessa in data 2.8.2024, pubblicata il 5.8.2024, resa nella causa iscritta al numero di R.G. 44254/2022, avente ad oggetto l'accertamento del credito ammontante a 50.727,60 euro vantato da nei Controparte_1 confronti di Parte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 8 Per parte appellante: “ Piaccia alla Corte d'Appello di Milano, previa sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata, in integrale riforma della stessa, respingere la domanda proposta dalla sig.ra erché CP_1 infondata;
condannare la stessa alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado nella misura che sarà precisata in corso di causa. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”. Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così pronunciare: IN VIA PRELIMINARE rigettare l'istanza di inibitoria formulata dall'appellante non sussistendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.; NEL MERITO, rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza resa dal fredini, n. 7585/2024 pubblicata in data 5 agosto 2024. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”. Per il PG: “ Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe, rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età , deduce che non vi è interesse a concludere dal parte di questo Ufficio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza resa in data 2.8.2024 pubblicata in data 5.8.2024, il Tribunale di Milano - decidendo sulla domanda di volta ad ottenere la condanna di della Controparte_1 Parte_1 somma di 36.304,00 euro, oltre interessi, richiestale dall'Agenzia delle Entrate a titolo di imposte evase per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 in relazione alla somma di 2.000,00 euro mensili (per complessivi 24.000,00 euro annui) corrispostale al netto dal marito in forza di accordi separativi e divorzili e dallo stesso portata in detrazione - previo espletamento di istruttoria testimoniale e di interrogatorio formale delle parti, ha condannato al pagamento della somma Parte_1 di 50.727,60 euro, oltre interessi legali dai versamenti all'Agenzia delle Entrate al saldo, importo accertato come dovuto in corso di causa. In particolare, il Tribunale prendendo atto delle distinte prospettazioni difensive (in particolare, assumendo che in sede di accordi di separazione /divorzio le parti avevano Controparte_1 concordato che lo versasse alla moglie la somma di 2.000,00 euro a titolo di rimborso Parte_1 delle spese di affitto, somma concordata al netto del carico fiscale, sicché non avrebbe dovuto essere portata in detrazione dal marito e contro deducendo che detta somma non Parte_1 era da intendersi al netto delle imposte e tasse, bensì, secondo l'intenzione delle parti, quale importo omnicomprensivo distinto dall'assegno divorzile, imputabile a solo contributo alla locazione, con esclusione di ogni altra voce accessoria alla locazione, incluse le spese condominiali) e dell'esito della prova orale espletata, ha affermato che l'unica interpretazione plausibile della clausola inserita negli accordi intervenuti tra le parti, prima in sede di separazione e poi di divorzio, secondo la quale lo avrebbe dovuto versare alla ntro il giorno 5 di ogni mese ..l'ulteriore Parte_1 CP_1 somma men o 2.000 quale contributo al di locazione dell'abitazione della signora
è quella secondo la quale con la dicitura “netta” si intendesse che il versamento era al netto degli CP_1 oneri fiscali e che pertanto la on avrebbe dovuto subire alcuna decurtazione di detta somma in quanto CP_1 destinata per la spesa abitativa. Il Tribunale, a rafforzamento della propria decisione ha richiamato quanto dichiarato dal teste avv.
la quale, dichiarando di avere assistito la all'epoca della separazione e Testimone_1 CP_1 precisando di avere già fornito identica interpretazione della specifica clausola al difensore dello nell'anno 2022, ha affermato che “al netto” significava sotto il profilo fiscale e cioè che Parte_1
di mantenimento era al lordo, vale a dire andava inserito nella dichiarazione dei redditi, il canone di locazione doveva essere al netto e cioè doveva essere una sorta di rimborso spese… La somma non doveva essere dichiarata dalla signora né detratta fiscalmente dal signor Non era un assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento. Il Tribunale ha, quindi, rilevato che lo , nonostante abbia portato in detrazione detta Parte_1 pagina 2 di 8 somma su consiglio del proprio commercialista, non ha mai dato comunicazione di ciò alla la CP_1 quale, pertanto, non ha mai dichiarato la somma aggiuntiva mensile di 2.000,00 euro ricevuta dal marito, ritenendola al netto degli oneri fiscali, a differenza dell'assegno di mantenimento separativo/divorzile pacificamente detraibile ed imponibile;
tale importo era stato, pertanto, utilizzato per pagare anche le spese condominiali, avendolo l' ritenuto un rimborso CP_1 interamente utilizzabile per le spese afferenti la sua abitazione, non soggetto ad imposizione fiscale.
2. Avverso la predetta sentenza, con atto d'appello depositato il 22.12.2024, Parte_1 ha chiesto, in totale riforma del provvedimento impugnato, previa sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di , poiché infondata, Controparte_1 con condanna della stessa alle restituzioni di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Con il primo motivo di appello, la difesa ha eccepito l'errata interpretazione della Parte_1 clausola in violazione dei canoni interpretativi ex art. 1362 e ss. c.c. e dei principi giurisprudenziali sulla corretta ricostruzione della volontà delle parti. In particolare, la difesa ha affermato che il Tribunale si è esclusivamente basato sul significato delle dichiarazioni negoziali delle parti, arrestandosi all'elemento letterale dell'accordo, in assenza di una ricostruzione dell'intenzione dei contraenti e di una verifica di coerenza con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta delle parti medesime. A tale riguardo, la difesa ha affermato che il comportamento tenuto per oltre 10 anni dalle parti imponeva di escludere che le stesse avessero voluto trasferire sullo gli oneri fiscali Parte_1 conseguenti allo specifico accordo. In particolare, la difesa ha affermato che è dato pacifico che lo , fin dall'anno 2014, ha Parte_1 inserito nella propria dichiarazione dei redditi, oltre all'importo dell'assegno di mantenimento della moglie, anche il contributo per la locazione, ammontante a 2.000,00 euro mensili ed ha evidenziato che se veramente le parti avessero inteso attribuire all'inciso “somma netta” la natura di contributo al netto di imposte, la non avrebbe avuto difficoltà a denunciare al fisco la somma e a CP_1 richiedere, poi, allo la restituzione dell'importo da lei corrisposto a titolo di imposta, Parte_1 sicché è evidente che le parti abbiano attribuito all'inciso sopra richiamato, la natura di un contributo omnicomprensivo degli oneri per la locazione. Al riguardo, la difesa ha affermato che l' ha omesso di denunciare al fisco detto importo, CP_1 omettendo, a sua volta, di inviare all'ex marito una comunicazione in tal senso. La difesa ha, inoltre, affermato che il Tribunale non ha applicato nemmeno l'ulteriore canone interpretativo previsto dall'art. 1366 c.c. che, nel caso di ambiguità della clausola, impone di preferire l'interpretazione più rispondente alla buona fede, che nel caso in esame, avrebbe dovuto condurre i giudici di prime cure a favorire la prospettazione dello . Parte_1
Con il secondo motivo di appello, la difesa ha censurato la statuizione impugnata Parte_1 nella parte in cui ha affermato che l'appellante avrebbe dovuto dare, secondo buona fede, comunicazione alla della decisione di portare in detrazione la somma di 2.000,00 euro, CP_1 avendo lo , sin dall'anno 2014, inserito tale importo nella propria dichiarazione dei Parte_1 redditi, unitamente all'assegno di mantenimento separativo/divorzile versato a favore della moglie a differenza dell' la quale, invece, ha omesso di denunciare al fisco detto importo e di fornire CP_1 all'ex coniuge i relativi conteggi, sicché nulla si può imputare all'appellante, il quale ha agito nel rispetto della legge fiscale, non avendo, peraltro, l'accordo separativo/divorzile previsto alcun obbligo di comunicazione in capo allo . Parte_1 Con il terzo motivo di appello, la difesa ha contestato l'utilizzazione da parte del Tribunale ai fini della decisione della testimonianza dell'avv. in violazione del divieto posto Testimone_1
pagina 3 di 8 dall'art. 2722 c.c. di provare per testi un patto aggiunto al contenuto del documento, per il quale si allega che la stipulazione sarebbe contestuale al documento. In particolare, la difesa ha affermato che il capitolo di prova sul quale è stato sentito il teste, era diretto a dimostrare che l'indicazione al netto si riferisse all'aspetto fiscale, previsione, tuttavia, non inserita nel testo sottoscritto dalle parti e come tale concernente una pattuizione aggiunta all'accordo, rispetto alla quale vi è espresso divieto di prova per testi, sicché la relativa dichiarazione testimoniale, posta dal Tribunale a fondamento della decisione, è inutilizzabile.
3.Integrato il contraddittorio, con atto del 4.3.2025, si è costituita nel presente giudizio
[...]
, chiedendo, in via preliminare, il rigetto della domanda di sospensiva in quanto infondata CP_1 e nel merito, il rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari. Preliminarmente, la difesa di parte appellata ha riportato che nelle more del procedimento lo ha corrisposto all' l'importo di 71.076,24 euro, come liquidato in sentenza, non Parte_1 CP_1 provvedendo, però, a corrispondere l'ulteriore somma maturata di 9.007,00 euro per le imposte dovute dall'appellata sull'importo di 2.000,00 euro per l'anno 2023. La difesa ha, quindi, evidenziato che la prova acquisita mediante la testimonianza dell'avv. Tes_1 è rimasta priva di contestazione, in quanto il teste citato a prova contraria da controparte,
[...] nella persona dell'avv. Maria Arienti, non è comparsa all'udienza, dando atto del legittimo impedimento a comparire e della volontà di astenersi dalla deposizione. La difesa di parte appellata ha, quindi, dedotto l'erroneità del primo motivo di appello ed ha affermato che il dato testuale del contratto, anche secondo giurisprudenza costante, può essere considerato decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, sicché là ove il senso letterale della convenzione riveli, per le espressioni usate, siffatta volontà, un'ulteriore interpretazione sarebbe inammissibile, in quanto condurrebbe il giudice a sostituirsi all'effettiva volontà dei contraenti. Sullo specifico aspetto, la difesa ha richiamato dottrina e giurisprudenza maggioritarie, in forza delle quali i canoni di ermeneutica contrattuale sono governati dal principio di gerarchia, in base al quale i criteri strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi – integrativi, escludendone l'operatività quando l'applicazione dei primi risulta da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti, sicché il criterio previsto dall'art. 1362 co. 2 c.c., che invita ad identificare il significato dell'atto in base al comportamento complessivo delle parti, va applicato in via sussidiaria, ove l'interpretazione letterale e logica sia insufficiente. La difesa ha, comunque affermato, quanto al comportamento tenuto dalle parti, che la on era CP_1 al corrente del fatto che lo avesse portato in detrazione detta somma nelle proprie Parte_1 dichiarazioni dei redditi (circostanza mai comunicatale dall'ex marito), con conseguente onere per la predetta di versare all'erario il relativo aggravio fiscale, essendo stata convinta , in virtù degli accordi separativi/divorzili, che detto importo non producesse per lei un reddito soggetto a tassazione, trattandosi di un mero rimborso spese, sicché il comportamento successivo tenuto dall'appellata è del tutto conforme all'interpretazione dalla stessa data alla natura della somma ricevuta (essendo, infatti, stata convinta della natura di importo al netto delle imposte, nulla ha dichiarato al fisco, né ha richiesto all'ex marito il versamento del relativo carico fiscale), comportamento, peraltro, dettato da semplice buona fede. Diversamente opinando, non si comprenderebbe perché l non ha richiesto prima il rimborso delle somme portate dall'ex CP_1 marito in detrazione. La difesa ha, infine, contestato l'eccezione sollevata da controparte avente ad oggetto l'erronea valutazione della testimonianza resa dall'avv. in quanto assunta in violazione del Testimone_1
pagina 4 di 8 divieto di cui all'art. 2722 c.c., sia perché improcedibile, non avendo controparte opposto, in sede di precisazione delle conclusioni, eccezioni ai capitoli di prova formulati dall on memoria ex art. CP_1 183 VI co. n. 2 c.p.c. del 29.1.2024, sia perché infondata, trattandosi di capitolo di prova diretto a provare che le parti avevano previsto nel corso delle trattative di separazione che l'indicazione
“netta” si riferisse all'aspetto fiscale, non operando il divieto di cui all'art.2722 c.c. nei casi in cui la prova, come nell'ipotesi in esame, sia diretta a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto e la reale portata del documento, secondo l'intenzione manifestata dalle parti in sede di trattative.
4.Con note conclusive depositate il 4.4.2025, la difesa di parte appellante, riportandosi ai propri motivi di gravame, chiedendone l'accoglimento, ha ulteriormente osservato che il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali, secondo la giurisprudenza, può ritenersi acquisito solo all'esito di un processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi testuali e extratestuali, tenendo, altresì, conto del comportamento successivo delle parti. La difesa ha, poi, nuovamente rilevato l'omessa applicazione da parte del Tribunale del canone ermeneutico della buna fede, nonché l'inutilizzabilità della testimonianza resa nel giudizio di primo grado dall'Avv. in quanto avente ad oggetto una pattuizione aggiunta all'accordo, non Tes_1 riportata nel testo sottoscritto dalle parti ed ha dedotto che la Suprema Corte ha affermato che le spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio sono deducibili fiscalmente, in quanto costituiscono un contributo per il suo mantenimento, sicché correttamente lo le ha Parte_1 riportate nella propria dichiarazione dei redditi fin dall'anno 2014, senza comunicarlo alla ex moglie, non essendo stato previsto alcun obbligo di comunicazione. Con note conclusive depositate il 2.4.2024, la difesa di parte appellata, riportandosi ai propri atti di costituzione, ne ha chiesto l'accoglimento. Con parere del 7.4.2025, il PG sede ha dichiarato l'assenza di interesse a concludere, stante l'assenza di figli minori.
5. Con provvedimento presidenziale dell'11.4.2025, l'udienza del 15.4.2025 è stata rinviata alla data del 19.6.2024, in ragione di sopravvenuto impedimento del giudice relatore alla trattazione della causa e, con successivo provvedimento del 12.6.2025, anticipata alla data del 17.6.2025.
6.L'udienza del 17.6.2025 è stata celebrata alla presenza delle parti costituite. All'esito la Corte, letto il parere del PG e richiamati gli atti difesivi delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
7. Ritiene la Corte che i motivi di appello siano infondati e che, conseguentemente, la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. Osserva, infatti, il Collegio che il Tribunale ha fatto buon governo dei canoni ermeneutici dettati in materia contrattuale dagli artt. 1362 e ss. c.c. Preliminarmente, va ricordato che in giurisprudenza si è affermato che in tema di interpretazione del contratto, le regole contenute negli artt. 1362 e segg. c.c. oltre a distinguersi in norme essenziali o principali (artt.1362 -1365 c.c. – criteri soggettivi ) e norme interpretative integrative o sussidiarie (art.1366 -1371 – criteri oggettivi), sono, altresì, tra loro gerarchizzate. In particolare, si è affermato che i criteri c.d. oggettivi sono sussidiari a quelli soggettivi, in quanto vi è la necessità di dare prevalenza alla ricerca della volontà delle parti, preservando, per quanto è possibile, ciò che i contraenti hanno espresso nel documento contrattuale, sicché solo pagina 5 di 8 quando questa ricerca non conduca ad un risultato utile, è possibile ricorrere ai criteri oggettivi, che operano in modo più standardizzato ed indipendente dalla volontà delle parti. Nell'ambito, poi, dei c.d. criteri soggettivi che devono essere, come detto, prioritariamente valutati dal giudice al fine di determinare la reale volontà delle parti, osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 1362 c.c., il senso letterale delle parole contenute nel testo contrattuale, se pur costituisce l'imprescindibile dato di partenza dell'interpretazione ermeneutica, deve, tuttavia, essere valutato avendo riguardo anche al complessivo comportamento delle parti, soprattutto nei casi in cui le parole utilizzate nel contratto non sono inequivoche o di immediata palmare evidenza, sicché ove l'interpretazione letterale non sia da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione degli stipulanti, occorre ricostruire quest'ultima senza arrestarsi al senso letterale delle parole, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, bensì l'esito di un processo interpretativo che deve considerare tutti gli elementi ulteriori testuali ed extratestuali voluti dal legislatore. Passando all'esame dei motivi di appello, osserva la Corte che contrariamente a quanto affermato dalla difesa appellante, il Tribunale non si è limitato a considerare il solo dato letterale degli accordi intervenuti tra le parti, prima in sede di separazione consensuale, omologata in data 10.2.2024 e poi in sede di accordi divorzile, confluiti nella sentenza del Tribunale di Milano del 15.2017, avendo, di contro, operato una valutazione complessiva di tutti gli elementi in suo possesso. In particolare il Tribunale, partendo dal dato letterale dell'accordo, che prevedeva la dazione da parte dello alla moglie della somma mensile di 2.000,00 euro, indicata come ulteriore somma Parte_1 netta quale contributo al canone di locazione dell'abitazione della signora ha affermato che con tale CP_1 inciso si intendesse indicare un versamento al netto degli oneri fiscali. A tale riguardo, la prospettazione difensiva, volta ad attribuire alla parola netta il significato di un contributo al netto delle altre spese condominiali, non appare convincente, sia perché, in tale prospettiva, le parti avrebbero dovuto utilizzare un termine diverso, maggiormente indicativo della natura omnicomprensiva di tale importo, sia perché l'inciso somma mensile netta, nella prospettiva caldeggiata dalla difesa , si attesta ultroneo alla luce del fatto che dalla lettura degli Parte_1 accordi stipulati sia in sede separativa, che in sede divorzile, non residuavano dubbi circa la possibilità di ulteriori debenze da parte del marito rispetto alle spese legate alla casa, che, inequivocabilmente, si esaurivano con il versamento della somma mensile di 2.000,00 euro, tenuto, altresì, conto del fatto che il pagamento delle spese condominiali, in assenza di accordi in deroga, spetta per legge al soggetto utilizzatore dell'immobile. Va, in ogni caso, osservato che il Tribunale, nel fornire la propria interpretazione della clausola inserita negli accordi separativi/divorzili, ha valutato il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla sottoscrizione di tali accordi, valorizzando anche il canone interpretativo della buona fede, in particolare rilevando, quanto alla una totale coerenza rispetto al senso CP_1 attributo alla specifica clausola, atteso che la donna, essendo stata convinta, in virtù degli accordi separativi/divorzili, che detto importo non producesse per lei un reddito soggetto a tassazione, avendo natura di mero rimborso spese, non ha provveduto a dichiararlo fiscalmente, né ha mai richiesto all'ex marito il versamento del relativo importo. Appare, al riguardo, inverosimile che l' benché consapevole di percepire dal marito una CP_1 somma fiscalmente imponibile, dall'anno della separazione (2014) non l' abbia mai dichiarata al fisco, rischiando, così, sanzioni aventi indiscusse ed onerose ricadute economiche. A fronte di ciò, non pare il comportamento tenuto dallo - segnatamente all'avere Parte_1 portato in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, fin dall'anno 2014, l' importo di 2.000,00 euro corrisposto alla peraltro in assenza di alcuna comunicazione alla ex moglie - dirimente CP_1 ai fini di una diversa interpretazione della comune volontà delle parti, avendo il predetto operato nel modo a lui più conveniente dal punto di vista fiscale. pagina 6 di 8 A fronte di ciò, rileva la Corte, che da una lettura sistematica degli accordi di separazione/divorzio intervenuti tra le parti, si evince che l'inciso somma netta fosse stato inteso al netto delle imposte, sia perché nella clausola n. 2 degli accordi separativi veniva chiaramente precisato che lo Parte_1 avrebbe provveduto al pagamento delle spese condominiali della casa coniugale fino alla data del 31.1.2014 (sicché non sarebbe stato necessario ribadire tale accordo anche nella successiva clausola 3), sia perché le parti hanno inserito l'impegno dello al versamento dell'importo di Parte_1 2.000,00 euro alla nelle clausole n. 3 dell'accordo separativo e n. 2 dell'accordo divorzile e CP_1 pertanto all'interno di clausole diverse da quelle relative al mantenimento della moglie (segnatamente alle n. 5 degli accordi separativi e alla n. 1 degli accordi divorzili), così implicitamente dimostrando di volere attribuire un diverso regime fiscale agli emolumenti versati a diverso titolo dal marito alla ex moglie, che ove realmente imputati a contributo per il mantenimento del coniuge (e pertanto suscettibili di tassazione per la sarebbero stati riportati nella CP_1 clausola relativa a tale voce . Deve, infine, osservarsi che correttamente il Tribunale, nell'addivenire alla decisione in questa sede impugnata, ha valorizzato, quale ulteriore elemento interpretativo della volontà delle parti, le dichiarazioni rese, nel corso dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, dal teste avv.
la quale, avendo assistito l nel giudizio di separazione, ha affermato che Testimone_1 CP_1 nella volontà comune delle parti l'inciso somma netta riportato negli accordi di separazione era da intendersi al netto fiscale, a differenza dell'assegno di mantenimento, che intendendosi al lordo, doveva essere inserito nella dichiarazione annuale dei redditi. Sullo specifico aspetto non si ritengono fondate le eccezioni avanzate dalla difesa appellante di inutilizzabilità della testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado in quanto assunta in violazione dell'art. 2722 c.c.. Al riguardo va, innanzi tutto osservato che, come correttamente rilevato dalla difesa di parte appellata, la violazione del divieto di cui all'art. 2722 c.c. avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita dalla controparte prima dell'esecuzione della prova e che comunque, non avendo la difesa né proposto reclamo avverso l'ordinanza di ammissione della prova, né chiesto la revoca di Pt_1 detto provvedimento in sede di conclusioni, la questione relativa all'ammissibilità della prova espletata in primo grado, non può essere sollevata in grado di appello. Osserva, in ogni caso, il Collegio che il divieto di cui all'art.2722 c.c. non pare attagliarsi al caso in esame, atteso che la prova testimoniale non è stata assunta in relazione ad un patto aggiunto, bensì in relazione allo stesso accordo contrattuale (ancorché sostanziatosi in più punti contenuti in distinte clausole), sicché il divieto previsto dalla norma citata non opera nei casi in cui la prova, come nell'ipotesi in esame, sia diretta a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto e la reale portata del documento, secondo l'intenzione manifestata dalle parti in sede di trattative. E', infatti, pacifico che ai fini dell'interpretazione del documento, sia ammissibile la prova testimoniale quando le espressioni usate e le varie clausole, valutate in connessione tra loro, determinino uno stato di incertezza , anche parziale sulla volontà delle parti, essendo in tale caso diretta non già a contraddire il contenuto della scrittura, ma a precisarne la reale ed originaria essenza. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata. Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, conseguono alla soccombenza. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'atto di appello promosso da avverso la sentenza n. 7585/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in Parte_1 data 2.8.2024, pubblicata il 5.8.204, così dispone
- rigetta i motivi di appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere le spese di lite sostenuta dalla controparte, Parte_1
, nel presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi 3.500,00 euro, Controparte_1 oltre spese forfetarie, IVA e CPA.
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Milano il 17.6.2025
Il Consigliere rel.
Valentina Paletto
Il Presidente
Paola Tanara
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott. Paola Tanara Presidente
dott. Valentina Paletto Consigliere relatore dott. Anna Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al 3130/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] , residente a Parte_1 C.F._1
Bologna, Via Begatto n. 9 , assistito e difeso dall'avv. Giovanni Arieta del Foro di Roma, presso il cui studio, sito in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 5, ha eletto domicilio APPELLANTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a [...] C.F._2 Carducci n. 12, rappresentata e difesa dall' avv. Oreste Domenico Giambellini del Foro di Milano, presso il cui studio, in Milano, Largo Augusto 1, ha eletto domicilio APPELLATA Con l'intervento del PG, dott. Simonetta Bellaviti
OGGETTO: appello per la riforma della sentenza n. 7585/2024 del Tribunale di Milano, emessa in data 2.8.2024, pubblicata il 5.8.2024, resa nella causa iscritta al numero di R.G. 44254/2022, avente ad oggetto l'accertamento del credito ammontante a 50.727,60 euro vantato da nei Controparte_1 confronti di Parte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 8 Per parte appellante: “ Piaccia alla Corte d'Appello di Milano, previa sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata, in integrale riforma della stessa, respingere la domanda proposta dalla sig.ra erché CP_1 infondata;
condannare la stessa alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado nella misura che sarà precisata in corso di causa. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”. Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così pronunciare: IN VIA PRELIMINARE rigettare l'istanza di inibitoria formulata dall'appellante non sussistendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.; NEL MERITO, rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza resa dal fredini, n. 7585/2024 pubblicata in data 5 agosto 2024. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”. Per il PG: “ Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe, rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età , deduce che non vi è interesse a concludere dal parte di questo Ufficio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza resa in data 2.8.2024 pubblicata in data 5.8.2024, il Tribunale di Milano - decidendo sulla domanda di volta ad ottenere la condanna di della Controparte_1 Parte_1 somma di 36.304,00 euro, oltre interessi, richiestale dall'Agenzia delle Entrate a titolo di imposte evase per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 in relazione alla somma di 2.000,00 euro mensili (per complessivi 24.000,00 euro annui) corrispostale al netto dal marito in forza di accordi separativi e divorzili e dallo stesso portata in detrazione - previo espletamento di istruttoria testimoniale e di interrogatorio formale delle parti, ha condannato al pagamento della somma Parte_1 di 50.727,60 euro, oltre interessi legali dai versamenti all'Agenzia delle Entrate al saldo, importo accertato come dovuto in corso di causa. In particolare, il Tribunale prendendo atto delle distinte prospettazioni difensive (in particolare, assumendo che in sede di accordi di separazione /divorzio le parti avevano Controparte_1 concordato che lo versasse alla moglie la somma di 2.000,00 euro a titolo di rimborso Parte_1 delle spese di affitto, somma concordata al netto del carico fiscale, sicché non avrebbe dovuto essere portata in detrazione dal marito e contro deducendo che detta somma non Parte_1 era da intendersi al netto delle imposte e tasse, bensì, secondo l'intenzione delle parti, quale importo omnicomprensivo distinto dall'assegno divorzile, imputabile a solo contributo alla locazione, con esclusione di ogni altra voce accessoria alla locazione, incluse le spese condominiali) e dell'esito della prova orale espletata, ha affermato che l'unica interpretazione plausibile della clausola inserita negli accordi intervenuti tra le parti, prima in sede di separazione e poi di divorzio, secondo la quale lo avrebbe dovuto versare alla ntro il giorno 5 di ogni mese ..l'ulteriore Parte_1 CP_1 somma men o 2.000 quale contributo al di locazione dell'abitazione della signora
è quella secondo la quale con la dicitura “netta” si intendesse che il versamento era al netto degli CP_1 oneri fiscali e che pertanto la on avrebbe dovuto subire alcuna decurtazione di detta somma in quanto CP_1 destinata per la spesa abitativa. Il Tribunale, a rafforzamento della propria decisione ha richiamato quanto dichiarato dal teste avv.
la quale, dichiarando di avere assistito la all'epoca della separazione e Testimone_1 CP_1 precisando di avere già fornito identica interpretazione della specifica clausola al difensore dello nell'anno 2022, ha affermato che “al netto” significava sotto il profilo fiscale e cioè che Parte_1
di mantenimento era al lordo, vale a dire andava inserito nella dichiarazione dei redditi, il canone di locazione doveva essere al netto e cioè doveva essere una sorta di rimborso spese… La somma non doveva essere dichiarata dalla signora né detratta fiscalmente dal signor Non era un assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento. Il Tribunale ha, quindi, rilevato che lo , nonostante abbia portato in detrazione detta Parte_1 pagina 2 di 8 somma su consiglio del proprio commercialista, non ha mai dato comunicazione di ciò alla la CP_1 quale, pertanto, non ha mai dichiarato la somma aggiuntiva mensile di 2.000,00 euro ricevuta dal marito, ritenendola al netto degli oneri fiscali, a differenza dell'assegno di mantenimento separativo/divorzile pacificamente detraibile ed imponibile;
tale importo era stato, pertanto, utilizzato per pagare anche le spese condominiali, avendolo l' ritenuto un rimborso CP_1 interamente utilizzabile per le spese afferenti la sua abitazione, non soggetto ad imposizione fiscale.
2. Avverso la predetta sentenza, con atto d'appello depositato il 22.12.2024, Parte_1 ha chiesto, in totale riforma del provvedimento impugnato, previa sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di , poiché infondata, Controparte_1 con condanna della stessa alle restituzioni di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Con il primo motivo di appello, la difesa ha eccepito l'errata interpretazione della Parte_1 clausola in violazione dei canoni interpretativi ex art. 1362 e ss. c.c. e dei principi giurisprudenziali sulla corretta ricostruzione della volontà delle parti. In particolare, la difesa ha affermato che il Tribunale si è esclusivamente basato sul significato delle dichiarazioni negoziali delle parti, arrestandosi all'elemento letterale dell'accordo, in assenza di una ricostruzione dell'intenzione dei contraenti e di una verifica di coerenza con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta delle parti medesime. A tale riguardo, la difesa ha affermato che il comportamento tenuto per oltre 10 anni dalle parti imponeva di escludere che le stesse avessero voluto trasferire sullo gli oneri fiscali Parte_1 conseguenti allo specifico accordo. In particolare, la difesa ha affermato che è dato pacifico che lo , fin dall'anno 2014, ha Parte_1 inserito nella propria dichiarazione dei redditi, oltre all'importo dell'assegno di mantenimento della moglie, anche il contributo per la locazione, ammontante a 2.000,00 euro mensili ed ha evidenziato che se veramente le parti avessero inteso attribuire all'inciso “somma netta” la natura di contributo al netto di imposte, la non avrebbe avuto difficoltà a denunciare al fisco la somma e a CP_1 richiedere, poi, allo la restituzione dell'importo da lei corrisposto a titolo di imposta, Parte_1 sicché è evidente che le parti abbiano attribuito all'inciso sopra richiamato, la natura di un contributo omnicomprensivo degli oneri per la locazione. Al riguardo, la difesa ha affermato che l' ha omesso di denunciare al fisco detto importo, CP_1 omettendo, a sua volta, di inviare all'ex marito una comunicazione in tal senso. La difesa ha, inoltre, affermato che il Tribunale non ha applicato nemmeno l'ulteriore canone interpretativo previsto dall'art. 1366 c.c. che, nel caso di ambiguità della clausola, impone di preferire l'interpretazione più rispondente alla buona fede, che nel caso in esame, avrebbe dovuto condurre i giudici di prime cure a favorire la prospettazione dello . Parte_1
Con il secondo motivo di appello, la difesa ha censurato la statuizione impugnata Parte_1 nella parte in cui ha affermato che l'appellante avrebbe dovuto dare, secondo buona fede, comunicazione alla della decisione di portare in detrazione la somma di 2.000,00 euro, CP_1 avendo lo , sin dall'anno 2014, inserito tale importo nella propria dichiarazione dei Parte_1 redditi, unitamente all'assegno di mantenimento separativo/divorzile versato a favore della moglie a differenza dell' la quale, invece, ha omesso di denunciare al fisco detto importo e di fornire CP_1 all'ex coniuge i relativi conteggi, sicché nulla si può imputare all'appellante, il quale ha agito nel rispetto della legge fiscale, non avendo, peraltro, l'accordo separativo/divorzile previsto alcun obbligo di comunicazione in capo allo . Parte_1 Con il terzo motivo di appello, la difesa ha contestato l'utilizzazione da parte del Tribunale ai fini della decisione della testimonianza dell'avv. in violazione del divieto posto Testimone_1
pagina 3 di 8 dall'art. 2722 c.c. di provare per testi un patto aggiunto al contenuto del documento, per il quale si allega che la stipulazione sarebbe contestuale al documento. In particolare, la difesa ha affermato che il capitolo di prova sul quale è stato sentito il teste, era diretto a dimostrare che l'indicazione al netto si riferisse all'aspetto fiscale, previsione, tuttavia, non inserita nel testo sottoscritto dalle parti e come tale concernente una pattuizione aggiunta all'accordo, rispetto alla quale vi è espresso divieto di prova per testi, sicché la relativa dichiarazione testimoniale, posta dal Tribunale a fondamento della decisione, è inutilizzabile.
3.Integrato il contraddittorio, con atto del 4.3.2025, si è costituita nel presente giudizio
[...]
, chiedendo, in via preliminare, il rigetto della domanda di sospensiva in quanto infondata CP_1 e nel merito, il rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari. Preliminarmente, la difesa di parte appellata ha riportato che nelle more del procedimento lo ha corrisposto all' l'importo di 71.076,24 euro, come liquidato in sentenza, non Parte_1 CP_1 provvedendo, però, a corrispondere l'ulteriore somma maturata di 9.007,00 euro per le imposte dovute dall'appellata sull'importo di 2.000,00 euro per l'anno 2023. La difesa ha, quindi, evidenziato che la prova acquisita mediante la testimonianza dell'avv. Tes_1 è rimasta priva di contestazione, in quanto il teste citato a prova contraria da controparte,
[...] nella persona dell'avv. Maria Arienti, non è comparsa all'udienza, dando atto del legittimo impedimento a comparire e della volontà di astenersi dalla deposizione. La difesa di parte appellata ha, quindi, dedotto l'erroneità del primo motivo di appello ed ha affermato che il dato testuale del contratto, anche secondo giurisprudenza costante, può essere considerato decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, sicché là ove il senso letterale della convenzione riveli, per le espressioni usate, siffatta volontà, un'ulteriore interpretazione sarebbe inammissibile, in quanto condurrebbe il giudice a sostituirsi all'effettiva volontà dei contraenti. Sullo specifico aspetto, la difesa ha richiamato dottrina e giurisprudenza maggioritarie, in forza delle quali i canoni di ermeneutica contrattuale sono governati dal principio di gerarchia, in base al quale i criteri strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi – integrativi, escludendone l'operatività quando l'applicazione dei primi risulta da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti, sicché il criterio previsto dall'art. 1362 co. 2 c.c., che invita ad identificare il significato dell'atto in base al comportamento complessivo delle parti, va applicato in via sussidiaria, ove l'interpretazione letterale e logica sia insufficiente. La difesa ha, comunque affermato, quanto al comportamento tenuto dalle parti, che la on era CP_1 al corrente del fatto che lo avesse portato in detrazione detta somma nelle proprie Parte_1 dichiarazioni dei redditi (circostanza mai comunicatale dall'ex marito), con conseguente onere per la predetta di versare all'erario il relativo aggravio fiscale, essendo stata convinta , in virtù degli accordi separativi/divorzili, che detto importo non producesse per lei un reddito soggetto a tassazione, trattandosi di un mero rimborso spese, sicché il comportamento successivo tenuto dall'appellata è del tutto conforme all'interpretazione dalla stessa data alla natura della somma ricevuta (essendo, infatti, stata convinta della natura di importo al netto delle imposte, nulla ha dichiarato al fisco, né ha richiesto all'ex marito il versamento del relativo carico fiscale), comportamento, peraltro, dettato da semplice buona fede. Diversamente opinando, non si comprenderebbe perché l non ha richiesto prima il rimborso delle somme portate dall'ex CP_1 marito in detrazione. La difesa ha, infine, contestato l'eccezione sollevata da controparte avente ad oggetto l'erronea valutazione della testimonianza resa dall'avv. in quanto assunta in violazione del Testimone_1
pagina 4 di 8 divieto di cui all'art. 2722 c.c., sia perché improcedibile, non avendo controparte opposto, in sede di precisazione delle conclusioni, eccezioni ai capitoli di prova formulati dall on memoria ex art. CP_1 183 VI co. n. 2 c.p.c. del 29.1.2024, sia perché infondata, trattandosi di capitolo di prova diretto a provare che le parti avevano previsto nel corso delle trattative di separazione che l'indicazione
“netta” si riferisse all'aspetto fiscale, non operando il divieto di cui all'art.2722 c.c. nei casi in cui la prova, come nell'ipotesi in esame, sia diretta a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto e la reale portata del documento, secondo l'intenzione manifestata dalle parti in sede di trattative.
4.Con note conclusive depositate il 4.4.2025, la difesa di parte appellante, riportandosi ai propri motivi di gravame, chiedendone l'accoglimento, ha ulteriormente osservato che il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali, secondo la giurisprudenza, può ritenersi acquisito solo all'esito di un processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi testuali e extratestuali, tenendo, altresì, conto del comportamento successivo delle parti. La difesa ha, poi, nuovamente rilevato l'omessa applicazione da parte del Tribunale del canone ermeneutico della buna fede, nonché l'inutilizzabilità della testimonianza resa nel giudizio di primo grado dall'Avv. in quanto avente ad oggetto una pattuizione aggiunta all'accordo, non Tes_1 riportata nel testo sottoscritto dalle parti ed ha dedotto che la Suprema Corte ha affermato che le spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio sono deducibili fiscalmente, in quanto costituiscono un contributo per il suo mantenimento, sicché correttamente lo le ha Parte_1 riportate nella propria dichiarazione dei redditi fin dall'anno 2014, senza comunicarlo alla ex moglie, non essendo stato previsto alcun obbligo di comunicazione. Con note conclusive depositate il 2.4.2024, la difesa di parte appellata, riportandosi ai propri atti di costituzione, ne ha chiesto l'accoglimento. Con parere del 7.4.2025, il PG sede ha dichiarato l'assenza di interesse a concludere, stante l'assenza di figli minori.
5. Con provvedimento presidenziale dell'11.4.2025, l'udienza del 15.4.2025 è stata rinviata alla data del 19.6.2024, in ragione di sopravvenuto impedimento del giudice relatore alla trattazione della causa e, con successivo provvedimento del 12.6.2025, anticipata alla data del 17.6.2025.
6.L'udienza del 17.6.2025 è stata celebrata alla presenza delle parti costituite. All'esito la Corte, letto il parere del PG e richiamati gli atti difesivi delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
7. Ritiene la Corte che i motivi di appello siano infondati e che, conseguentemente, la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. Osserva, infatti, il Collegio che il Tribunale ha fatto buon governo dei canoni ermeneutici dettati in materia contrattuale dagli artt. 1362 e ss. c.c. Preliminarmente, va ricordato che in giurisprudenza si è affermato che in tema di interpretazione del contratto, le regole contenute negli artt. 1362 e segg. c.c. oltre a distinguersi in norme essenziali o principali (artt.1362 -1365 c.c. – criteri soggettivi ) e norme interpretative integrative o sussidiarie (art.1366 -1371 – criteri oggettivi), sono, altresì, tra loro gerarchizzate. In particolare, si è affermato che i criteri c.d. oggettivi sono sussidiari a quelli soggettivi, in quanto vi è la necessità di dare prevalenza alla ricerca della volontà delle parti, preservando, per quanto è possibile, ciò che i contraenti hanno espresso nel documento contrattuale, sicché solo pagina 5 di 8 quando questa ricerca non conduca ad un risultato utile, è possibile ricorrere ai criteri oggettivi, che operano in modo più standardizzato ed indipendente dalla volontà delle parti. Nell'ambito, poi, dei c.d. criteri soggettivi che devono essere, come detto, prioritariamente valutati dal giudice al fine di determinare la reale volontà delle parti, osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 1362 c.c., il senso letterale delle parole contenute nel testo contrattuale, se pur costituisce l'imprescindibile dato di partenza dell'interpretazione ermeneutica, deve, tuttavia, essere valutato avendo riguardo anche al complessivo comportamento delle parti, soprattutto nei casi in cui le parole utilizzate nel contratto non sono inequivoche o di immediata palmare evidenza, sicché ove l'interpretazione letterale non sia da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione degli stipulanti, occorre ricostruire quest'ultima senza arrestarsi al senso letterale delle parole, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, bensì l'esito di un processo interpretativo che deve considerare tutti gli elementi ulteriori testuali ed extratestuali voluti dal legislatore. Passando all'esame dei motivi di appello, osserva la Corte che contrariamente a quanto affermato dalla difesa appellante, il Tribunale non si è limitato a considerare il solo dato letterale degli accordi intervenuti tra le parti, prima in sede di separazione consensuale, omologata in data 10.2.2024 e poi in sede di accordi divorzile, confluiti nella sentenza del Tribunale di Milano del 15.2017, avendo, di contro, operato una valutazione complessiva di tutti gli elementi in suo possesso. In particolare il Tribunale, partendo dal dato letterale dell'accordo, che prevedeva la dazione da parte dello alla moglie della somma mensile di 2.000,00 euro, indicata come ulteriore somma Parte_1 netta quale contributo al canone di locazione dell'abitazione della signora ha affermato che con tale CP_1 inciso si intendesse indicare un versamento al netto degli oneri fiscali. A tale riguardo, la prospettazione difensiva, volta ad attribuire alla parola netta il significato di un contributo al netto delle altre spese condominiali, non appare convincente, sia perché, in tale prospettiva, le parti avrebbero dovuto utilizzare un termine diverso, maggiormente indicativo della natura omnicomprensiva di tale importo, sia perché l'inciso somma mensile netta, nella prospettiva caldeggiata dalla difesa , si attesta ultroneo alla luce del fatto che dalla lettura degli Parte_1 accordi stipulati sia in sede separativa, che in sede divorzile, non residuavano dubbi circa la possibilità di ulteriori debenze da parte del marito rispetto alle spese legate alla casa, che, inequivocabilmente, si esaurivano con il versamento della somma mensile di 2.000,00 euro, tenuto, altresì, conto del fatto che il pagamento delle spese condominiali, in assenza di accordi in deroga, spetta per legge al soggetto utilizzatore dell'immobile. Va, in ogni caso, osservato che il Tribunale, nel fornire la propria interpretazione della clausola inserita negli accordi separativi/divorzili, ha valutato il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla sottoscrizione di tali accordi, valorizzando anche il canone interpretativo della buona fede, in particolare rilevando, quanto alla una totale coerenza rispetto al senso CP_1 attributo alla specifica clausola, atteso che la donna, essendo stata convinta, in virtù degli accordi separativi/divorzili, che detto importo non producesse per lei un reddito soggetto a tassazione, avendo natura di mero rimborso spese, non ha provveduto a dichiararlo fiscalmente, né ha mai richiesto all'ex marito il versamento del relativo importo. Appare, al riguardo, inverosimile che l' benché consapevole di percepire dal marito una CP_1 somma fiscalmente imponibile, dall'anno della separazione (2014) non l' abbia mai dichiarata al fisco, rischiando, così, sanzioni aventi indiscusse ed onerose ricadute economiche. A fronte di ciò, non pare il comportamento tenuto dallo - segnatamente all'avere Parte_1 portato in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, fin dall'anno 2014, l' importo di 2.000,00 euro corrisposto alla peraltro in assenza di alcuna comunicazione alla ex moglie - dirimente CP_1 ai fini di una diversa interpretazione della comune volontà delle parti, avendo il predetto operato nel modo a lui più conveniente dal punto di vista fiscale. pagina 6 di 8 A fronte di ciò, rileva la Corte, che da una lettura sistematica degli accordi di separazione/divorzio intervenuti tra le parti, si evince che l'inciso somma netta fosse stato inteso al netto delle imposte, sia perché nella clausola n. 2 degli accordi separativi veniva chiaramente precisato che lo Parte_1 avrebbe provveduto al pagamento delle spese condominiali della casa coniugale fino alla data del 31.1.2014 (sicché non sarebbe stato necessario ribadire tale accordo anche nella successiva clausola 3), sia perché le parti hanno inserito l'impegno dello al versamento dell'importo di Parte_1 2.000,00 euro alla nelle clausole n. 3 dell'accordo separativo e n. 2 dell'accordo divorzile e CP_1 pertanto all'interno di clausole diverse da quelle relative al mantenimento della moglie (segnatamente alle n. 5 degli accordi separativi e alla n. 1 degli accordi divorzili), così implicitamente dimostrando di volere attribuire un diverso regime fiscale agli emolumenti versati a diverso titolo dal marito alla ex moglie, che ove realmente imputati a contributo per il mantenimento del coniuge (e pertanto suscettibili di tassazione per la sarebbero stati riportati nella CP_1 clausola relativa a tale voce . Deve, infine, osservarsi che correttamente il Tribunale, nell'addivenire alla decisione in questa sede impugnata, ha valorizzato, quale ulteriore elemento interpretativo della volontà delle parti, le dichiarazioni rese, nel corso dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, dal teste avv.
la quale, avendo assistito l nel giudizio di separazione, ha affermato che Testimone_1 CP_1 nella volontà comune delle parti l'inciso somma netta riportato negli accordi di separazione era da intendersi al netto fiscale, a differenza dell'assegno di mantenimento, che intendendosi al lordo, doveva essere inserito nella dichiarazione annuale dei redditi. Sullo specifico aspetto non si ritengono fondate le eccezioni avanzate dalla difesa appellante di inutilizzabilità della testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado in quanto assunta in violazione dell'art. 2722 c.c.. Al riguardo va, innanzi tutto osservato che, come correttamente rilevato dalla difesa di parte appellata, la violazione del divieto di cui all'art. 2722 c.c. avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita dalla controparte prima dell'esecuzione della prova e che comunque, non avendo la difesa né proposto reclamo avverso l'ordinanza di ammissione della prova, né chiesto la revoca di Pt_1 detto provvedimento in sede di conclusioni, la questione relativa all'ammissibilità della prova espletata in primo grado, non può essere sollevata in grado di appello. Osserva, in ogni caso, il Collegio che il divieto di cui all'art.2722 c.c. non pare attagliarsi al caso in esame, atteso che la prova testimoniale non è stata assunta in relazione ad un patto aggiunto, bensì in relazione allo stesso accordo contrattuale (ancorché sostanziatosi in più punti contenuti in distinte clausole), sicché il divieto previsto dalla norma citata non opera nei casi in cui la prova, come nell'ipotesi in esame, sia diretta a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto e la reale portata del documento, secondo l'intenzione manifestata dalle parti in sede di trattative. E', infatti, pacifico che ai fini dell'interpretazione del documento, sia ammissibile la prova testimoniale quando le espressioni usate e le varie clausole, valutate in connessione tra loro, determinino uno stato di incertezza , anche parziale sulla volontà delle parti, essendo in tale caso diretta non già a contraddire il contenuto della scrittura, ma a precisarne la reale ed originaria essenza. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata. Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, conseguono alla soccombenza. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'atto di appello promosso da avverso la sentenza n. 7585/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in Parte_1 data 2.8.2024, pubblicata il 5.8.204, così dispone
- rigetta i motivi di appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere le spese di lite sostenuta dalla controparte, Parte_1
, nel presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi 3.500,00 euro, Controparte_1 oltre spese forfetarie, IVA e CPA.
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Milano il 17.6.2025
Il Consigliere rel.
Valentina Paletto
Il Presidente
Paola Tanara
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