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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/11/2025, n. 4704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4704 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23210/24 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, (CF: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EL ZO;
RICORRENTE
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Voglia in via preliminare disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato stante la manifesta fondatezza dell'opposizione e/o la sussistenza del periculum.
Fissata l'udienza di comparizione parti, confermare all'udienza il provvedimento cautelare ed accogliere la presente
OPPOSIZIONE
E per l'effetto dichiarare la nullità, e/o annullare, revocare ovvero dichiarare privo di qualsivoglia effetto giuridico, anche previa declaratoria di prescrizione del credito azionato, l'avviso di accertamento /accertamento esecutivo n. 604 oggetto di impugnazione.
Vinte le spese di lite con distrazione a favore del difensore.. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 19.12.2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio il
.I.T.) evidenziando di aver ricevuto il 20.11.2024 la Controparte_1 notifica dell'avviso di pagamento/avviso di accertamento esecutivo n. 604 con il quale il resistente richiedeva il pagamento della somma di euro 1.678,70 a titolo di CP_1 canoni di locazione relativi all'anno 1999 alla propria madre, Sig.ra con Persona_1 riferimento ad n contratto di locazione concluso dal proprio padre . CP_2
L'avviso di pagamento era stato preceduto dall'intimazione di pagamento notificata il
27.8.2024 e contestata dalla sig.ra con pec del 14.9.2024. Per_1
Dopo aver argomentato in merito alla competenza del Tribunale di Torino e alla propria legittimazione attiva, quale erede della sig.ra deceduta il 10.11.2024, Persona_1
eccepiva 1) la nullità dell'atto impugnato indeterminatezza del credito (è indicata la sola voce canoni locazione 1999 facenti capo a per € 1635,85); 2) la prescrizione CP_2 dei crediti azionati per essere interamente decorso il termine quinquennale di prescrizione indicato dall'art 2948 n. 3 c.c. per i crediti derivanti dai corrispettivi delle locazioni.
Concludeva richiamando le conclusioni in epigrafe indicate chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia dell'avviso impugnato.
Non si costituiva in giudizio il resistente nonostante la regolare notifica di ricorso CP_1
e decreto di fissazione udienza perfezionata in data 14.1.2025.
Dopo aver sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e dichiarato la contumacia di parte resistente all'udienza del 31.10.2025 la parte ricorrente discuteva la causa e il giudice riservava la decisione ex art 429 c.p..c
2. Il ricorso è fondato.
L'avviso di pagamento/accertamento esecutivo n. 604 del C.I.T. è impugnato ai sensi dell'art 3 RD 639/1910 come modificato dal D.Lgs n. 150/2011.
Si tratta quindi di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione avente ad oggetto le entrate patrimoniali di enti, di natura diversa da quelle tributarie, perché riferite ad un contratto di locazione e al pagamento dei relativi canoni dovuti per l'anno 1999.
L'art 32 D.Lgs n. 150/11 stabilisce che “Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione” che per le locazioni è il rito locatizio ex art 447 bis c.p.c.
Con l'avviso di pagamento il C.I.T., ha ingiunto alla Controparte_1 sig.ra il pagamento della somma di € 1.678,70 dovuti dal coniuge Persona_1 CP_2
originario debitore indicato come de cuius, a titolo di canoni relativi al 1999 dovuti
[...] per un contratto di locazione concluso con l'Ente convenuto, oltre alle spese.
L'ordinanza ingiunzione ex art. 2 R.D. n.639/2011 è la forma alternativa all'iscrizione a ruolo per la formazione di un titolo esecutivo in materia di riscossione delle entrate patrimoniali e non patrimoniali dello Stato o degli Enti pubblici (cfr. Cass n. 20361/2006).
Il ricorrente in opposizione dichiara di agire in qualità di erede dell'ingiunta, sig.ra Per_1
e documenta la sua qualità con la produzione n. 1 (dichiarazione sostitutiva di atto
[...]
notorio dalla quale emerge che egli è unico erede e che l'eredità si devolve per legge).
Sussiste, pertanto, la legittimazione ad impugnare l'ingiunzione notificata al debitore defunto in quanto il debito in oggetto si trasmette agli eredi facendo parte del passivo dell'eredità.
L'opposizione del ricorrente si articola in due motivi:1) nullità dell'atto per indeterminatezza del credito;
2) estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale per i canoni di locazione riferiti al 1999.
Il primo motivo di opposizione è infondato poiché, dalla lettura complessiva degli atti notificati dall'ente creditore, emerge chiaramente che il credito azionato si riferisca all'esecuzione di un contratto di locazione avente ad oggetto un alloggio sito in Torino strada della Verna n. 20/9 sig nel periodo compreso tra il Parte_2 CP_2
1.1.1999 e il 30.6.2011.
E' sufficiente, per la corretta individuazione della natura del credito, l'indicazione del titolo e del periodo di durata della locazione poiché nella ripartizione dell'onere della prova in materia contrattuale spetta al conduttore la prova del pagamento o di altro fatto impeditivo, estintivo o modificativo.
Con un secondo motivo di opposizione il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto indicando il termine quinquennale e la sua decorrenza dal 1999: il credito ingiunto sarebbe prescritto alla data del 31.12.2004.
Il motivo è fondato. La ripartizione dell'onere di allegazione e della prova in caso di eccezione di prescrizione è la seguente: il debitore deve indicare il termine di decorrenza della prescrizione e l'individuazione del termine applicabile;
il creditore deve indicare il diverso termine o produrre gli atti con efficacia interruttiva dello stesso.
Anche a voler indicare il termine di decorrenza quinquennale, applicabile ai canoni di locazione per il disposto dell'art 2948 co 1 n. 3 c.c.( “si prescrivono in cinque anni… le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”), dal 2011 ovvero da quando il creditore ha indicato nell'ingiunzione la risoluzione degli effetti del contratto di locazione, il credito per canoni è interamente prescritto alla data della prima notifica del 2022 (avviso n. 306 emesso il 2.11.2022 nei confronti di CP_2
indicato nell'avviso n. 604 notificato il 27.8.2024.
Nel caso in esame la parte resistente, pur regolarmente citata, non si è costituita e non ha potuto indicare gli atti interruttivi della prescrizione: il credito portato dall'intimazione di pagamento risulta, pertanto, interamente prescritto.
L'opposizione va accolta e l'ordinanza ingiunzione annullata.
3. Le spese seguono il criterio della soccombenza (art 91 c.p.c.) e sono poste a carico della parte resistente soccombente;
sono liquidate ai valori medi del d.m. 147/22 per lo scaglione di riferimento ad esclusione della fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone:
1. Annulla, per intervenuta prescrizione del credito azionato, l'avviso di accertamento
/accertamento esecutivo n. 604 oggetto di impugnazione;
2. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese processuali che liquida per l'intero (1/1) in euro 125,00 per esposti e in € 1701,00 per compensi professionali (fase studio euro 425,00, fase introduttiva euro 425,00 e fase decisionale euro 851,00) oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Indica in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Torino mediante lettura del dispositivo all'udienza del 31.10.2025
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris