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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, alla scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro R.G. nr. 1470/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. NASO DOMENICO
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
IN PUNTO: bonus cultura, carta docenti
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al
2022/2023, e per l'effetto, condannare il resistente all'attribuzione in favore della docente CP_1 della carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ogni anno scolastico, dunque per complessivi € 1.500,00.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Tribunale di Treviso
In relazione alla Sentenza della Cassazione n. 29961/2023, si dichiara che la parte ricorrente è tutt'ora inserita nel sistema scolastico e svolge attività di insegnamento con contratti di lavoro con il
convenuto anche per l'anno scolastico 2024/2025. CP_1
Inoltre, si attesta che parte ricorrente è ancora, ad oggi, interno al sistema scolastico in quanto inserito nelle graduatorie GPS e di Istituto per il conferimento di incarichi di insegnamento.
A tal riguardo si fa presente che le graduatorie GPS per il conferimento degli incarichi di supplenza sono biennali e scadranno solo alla data del 31 agosto 2026, avendo presentato domanda per il biennio 24-26.
Qualora necessario, si chiede, in ogni caso termine per il deposito della documentazione attestante la permanenza all'interno del sistema scolastico anche per l'anno scolastico 24/25.
PARTE RESISTENTE
La resistente Amministrazione, si riporta, a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso e per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria difensiva, ribadendo la legittimità e la correttezza dell'operato di questa
Amministrazione.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, questa
Amministrazione chiede di tenere in considerazione solo la richiesta per l'anno in corso e/o di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente, in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato;
in ogni caso, spese di lite compensate data la serialità della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.12.'23, la ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando di essere docente a tempo determinato in servizio presso l'I.C. di TR (dal 1.9.'23 al 31.8.'24), e di aver in precedenza prestato servizio alle dipendenze del in virtù di Controparte_1 contratti a tempo determinato, senza aver “potuto beneficiare della carta, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»)”.
Ha allegato i contratti a tempo determinato, dai quali emerge che le prestazioni lavorative hanno avuto luogo negli anni scolastici 20/'21 (dal 24/9 al 30/6), '21/'22 (dal 7/9 al 30/6), 22/'23 (dal 2/9 al 31/8).
Da ultimo ha allegato di svolgere “attività di insegnamento con contratti di lavoro con il CP_1 convenuto anche per l'anno scolastico 2024/2025. Inoltre, si attesta che parte ricorrente è ancora, ad oggi, interno al sistema scolastico in quanto inserito nelle graduatorie GPS e di Istituto per il conferimento di incarichi di insegnamento. A tal riguardo si fa presente che le graduatorie GPS per il conferimento degli incarichi di supplenza sono biennali e scadranno solo alla data del 31 agosto 2026, avendo presentato domanda per il biennio 24-26”.
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha avanzato le conclusioni in epigrafe indicate.
- 2 - Tribunale di Treviso
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che Controparte_1 in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_1 della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.20231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Tribunale di Treviso
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.20222, ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_1 rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per Tribunale di Treviso
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. per i quali ha avanzato la domanda, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro CP_1
1.500 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo – vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro
500 annui per gli a.s. dal 2020/21 al 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il CP_1 convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 500,00=, oltre rimborso
- 5 - Tribunale di Treviso
spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
Treviso, 07/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 6 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 3 - 2 Causa C-450/21
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, alla scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro R.G. nr. 1470/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. NASO DOMENICO
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
IN PUNTO: bonus cultura, carta docenti
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al
2022/2023, e per l'effetto, condannare il resistente all'attribuzione in favore della docente CP_1 della carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ogni anno scolastico, dunque per complessivi € 1.500,00.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Tribunale di Treviso
In relazione alla Sentenza della Cassazione n. 29961/2023, si dichiara che la parte ricorrente è tutt'ora inserita nel sistema scolastico e svolge attività di insegnamento con contratti di lavoro con il
convenuto anche per l'anno scolastico 2024/2025. CP_1
Inoltre, si attesta che parte ricorrente è ancora, ad oggi, interno al sistema scolastico in quanto inserito nelle graduatorie GPS e di Istituto per il conferimento di incarichi di insegnamento.
A tal riguardo si fa presente che le graduatorie GPS per il conferimento degli incarichi di supplenza sono biennali e scadranno solo alla data del 31 agosto 2026, avendo presentato domanda per il biennio 24-26.
Qualora necessario, si chiede, in ogni caso termine per il deposito della documentazione attestante la permanenza all'interno del sistema scolastico anche per l'anno scolastico 24/25.
PARTE RESISTENTE
La resistente Amministrazione, si riporta, a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso e per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria difensiva, ribadendo la legittimità e la correttezza dell'operato di questa
Amministrazione.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, questa
Amministrazione chiede di tenere in considerazione solo la richiesta per l'anno in corso e/o di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente, in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato;
in ogni caso, spese di lite compensate data la serialità della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.12.'23, la ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando di essere docente a tempo determinato in servizio presso l'I.C. di TR (dal 1.9.'23 al 31.8.'24), e di aver in precedenza prestato servizio alle dipendenze del in virtù di Controparte_1 contratti a tempo determinato, senza aver “potuto beneficiare della carta, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»)”.
Ha allegato i contratti a tempo determinato, dai quali emerge che le prestazioni lavorative hanno avuto luogo negli anni scolastici 20/'21 (dal 24/9 al 30/6), '21/'22 (dal 7/9 al 30/6), 22/'23 (dal 2/9 al 31/8).
Da ultimo ha allegato di svolgere “attività di insegnamento con contratti di lavoro con il CP_1 convenuto anche per l'anno scolastico 2024/2025. Inoltre, si attesta che parte ricorrente è ancora, ad oggi, interno al sistema scolastico in quanto inserito nelle graduatorie GPS e di Istituto per il conferimento di incarichi di insegnamento. A tal riguardo si fa presente che le graduatorie GPS per il conferimento degli incarichi di supplenza sono biennali e scadranno solo alla data del 31 agosto 2026, avendo presentato domanda per il biennio 24-26”.
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha avanzato le conclusioni in epigrafe indicate.
- 2 - Tribunale di Treviso
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che Controparte_1 in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_1 della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.20231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Tribunale di Treviso
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.20222, ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_1 rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per Tribunale di Treviso
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. per i quali ha avanzato la domanda, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro CP_1
1.500 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo – vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro
500 annui per gli a.s. dal 2020/21 al 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il CP_1 convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 500,00=, oltre rimborso
- 5 - Tribunale di Treviso
spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
Treviso, 07/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 6 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
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