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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2090/2023
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2090/2023 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ed ivi res.te in Parte_1 C.F._1
C.le Palazzelle Scalonazzo n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Bruno, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi Controparte_1 C.F._2
residente nella C.le Palazzelle Scalonazzo, 5, elettivamente domiciliato a Modica, in Via Sacro
Cuore, 114/a, nello studio dell'Avv. Vincenzo Iozzia, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art 473-bis 28 c.p.c del 02.10.2024 tenutasi in forma cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
Controparte_1
che ha esposto di aver contratto matrimonio in Modica, in data 04.08.1993, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune al n. 95, parte II, Serie A, anno 1993, dall'unione con il quale sono non sono nati figli;
che ha assunto come, a causa di divergenze ed incompatibilità di carattere, si è evidenziata tra i coniugi una crescente disaffezione, nel corso degli anni, acuitasi a seguito di un intervento chirurgico subito dalla medesima ricorrente, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e da indurre la stessa, ad allontanarsi dalla casa coniugale, Parte_1
trasferendosi presso l'abitazione della di lei madre;
che la ricorrente ha riferito, in particolare, di avere sempre svolto in costanza di matrimonio, sin dall'anno 1993 attività lavorativa, anche a tempo indeterminato, presso diverse aziende e imprese, tanto come operaria, quanto come addetta alle pulizie e ciò in modo continuativo sino al luglio del
2022, allorquando non sarebbe più stata in grado di svolgere attività lavorativa per il riacutizzarsi del malessere fisico, intervenuto a seguito dell'intervento chirurgico subito nell'anno 2020; ha precisato, inoltre, che il marito, venditore ambulante di formaggi, sin dall'intervenuta separazione di fatto non aveva corrisposto alla medesima alcuna somma di denaro a titolo di mantenimento e di avere, pertanto, presentato domanda di invalidità, in corso di accertamento. Deduceva, infine, che la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, era gravata da mutuo fondiario rimasto a carico del marito, così come un ulteriore finanziamento contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto di attrezzature occorrenti per lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell' CP_1
che ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, con riconoscimento di un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 mensile, oltre la somma di euro 500,00 quale canone di locazione per il godimento da parte del marito della casa coniugale da assegnare allo stesso, oltre ogni manleva dal pagamento del finanziamento cointestato tra i coniugi, da porsi ad esclusivo carico dell' disponendosi, altresì la chiusura del conto corrente cointestato tra i CP_1
coniugi presso la;
CP_2
che costituitosi in giudizio mentre non si è opposto alla pronuncia di Controparte_1
separazione tra i coniugi, ha chiesto addebitarsene la responsabilità alla moglie, avendo la Pt_1
arbitrariamente abbandonato il tetto coniugale nel giugno del 2022, senza alcuna motivazione, nonché rigettare la domanda di contributo economico avanzata dalla medesima, avendo sempre svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio, anche più remunerativa della propria, e ciò anche successivamente all'intervenuta separazione di fatto tra le parti, e, invece, senza contribuire agli oneri di mutuo e di finanziamento accesi da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio, piuttosto, avendo prelevato la somma di circa 14.700,00 euro dal conto corrente cointestato ai medesimi coniugi;
che il resistente ha dichiarato, inoltre, di avere cessato la propria attività di venditore di formaggi nel dicembre del 2023, chiudendo all'uopo la partita iva, e di svolgere attività saltuaria in agricoltura, trasferendosi a vivere presso l'abitazione della propria madre in S. Giacomo, ed ha eccepito, infine, l'inammissibilità di tutte le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente, nel presente procedimento;
che esperito, inutilmente, il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza di comparizione dei coniugi, ex art. 473-bis.21, dinnanzi al Presidente Relatore di giorno 26.10.2023, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, mentre con separata ordinanza, rilevato che non sono state avanzate dalle parti istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza di decisione del
02.10.2024, con concessi i termini di cui all'473-bis 28 cpc, ed ivi posta in decisione con rimessione al Collegio;
che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che i coniugi vivevano separati già anteriormente al ricorso;
che la responsabilità della separazione è da ritenersi peraltro addebitabile, sulla scorta di quanto emerso in giudizio, all'odierna ricorrente;
che per consolidata giurisprudenza del supremo Collegio la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava, nel senso che sussista un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e ciò nell'ambito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambe le parti ( ad es. Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444); che, nella specie - per come riportato in sede di narrativa- ha richiesto pronunciarsi la CP_1
separazione con addebito a carico della moglie, in ragione della arbitraria condotta posta in essere dalla moglie, senza alcun preavviso e giustificazione, di allontanamento dalla casa coniugale, avendo così interrotto la convivenza matrimoniale tra i coniugi, senza farvi più ritorno per andare a convivere in uno alla di lei madre;
che, la superiore circostanza dell'allontanamento unilaterale dalla casa familiare, è rimasta incontroversa in giudizio (né mette considerare quanto diversamente allegato con le memorie conclusive), ed è stata anzi ammessa dalla stessa in sede di comparizione dinnanzi al Pt_1
Presidente; che -com'è noto- l'abbandono della casa familiare, costituisca di per sé violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, salvo che non si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato da una giusta causa ( vedi Cass. civ., Sez. I, 28/08/1996,
n. 7920); che, in particolare, l'abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto ( vedi ex multis Cass. civ., Sez. I,
11/08/2000, n. 10682). che nel caso in concreto, parte ricorrente, che ne aveva perciò l'onere, nulla ha provato circa una causa giustificatrice dell'avvenuto abbandono della casa coniugale, per come si rileva in atti, adducendo, genericamente, a giustificazione dell'intervenuto allontanamento, l'esistenza di una non meglio specificata incompatibilità caratteriale sussistente tra i coniugi, di una disaffezione accentuatasi in seguito ad un intervento chirurgico subito dalla stessa, il tutto, tuttavia, rimasto a livello di mere allegazioni, andando invece provata che fosse preesistente una crisi irreversibile della coppia, emergendo, piuttosto, a riscontro del fatto di essere di fronte ad una decisione unilaterale e inopinata presa dalla sola lasciando all'oscuro il marito, anche la circostanza Pt_1
dei ripetuti prelievi di somme dal conto cointestato, apparendo poco verosimile, vieppiù alla luce delle modeste condizioni economiche della coppia, quanto riferito dalla stessa , che ha Pt_1
ammesso il prelievo di somme analiticamente indicate in comparsa di quasi 15.000,00 euro, che il marito ne fosse anche qui a conoscenza, o ne dovesse conoscere il motivo, adducendo che “la ragione è che ho conosciuto una famiglia con un bambino. Ho legato con questo bambino e le somme le ho prelevate per aiutare lui e la sua famiglia. Mio marito sapeva tutto”, laddove, quest'ultimo, anche qui senza contestazione alcuna, ha riferito di continuare a pagare i debiti contratti in costanza di matrimonio “con l'aiuto di mia madre: uno è di 450 euro , l'altro di 520; i mutui scadono uno nel 2033, l'altro tra un paio d'anni; il primo è relativo alla casa coniugale,
l'altro all'acquisto delle macchine” ; che va quindi addebita la responsabilità della separazione all'odierna ricorrente;
che, ne consegue de plano, come non possa accogliersi ostandovi quanto previsto dall'art. 156 c.c., la domanda proposta dalla ricorrente di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento in proprio favore, oltre a fare difetto in giudizio la prova, altresì, anche questa a carico della ricorrente dell'esistenza di una situazione di rilevante squilibrio economico tra le parti;
che da ultimo, in merito all'ulteriore domanda avanzata dal ricorrente in ordine alla casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi, nessuna pronuncia circa la relativa assegnazione può essere adottata da Codesta Autorità in merito alla medesima, non essendone sussistente il preminente presupposto della presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, unica circostanza legittimante un provvedimento di relativa assegnazione;
mentre inammissibili vanno dichiarate tutte le ulteriori domande avanzate dalla , volte alla percezione di somme a titolo Pt_1
di locazione per il godimento della casa coniugale da parte del marito, o alla chiusura del conto corrente cointestato ed alla ripartizione degli oneri finanziari gravanti su entrambi i coniugi, essendo tali domande proponibili nelle sole forme del rito ordinario, essendo di contro il presente giudizio retto da un rito speciale;
che relativamente alle spese attesa la natura del giudizio e l'esito complessivo dello stesso, le stesse possono porsi per metà a carico di parte ricorrente e compensate per la restante metà;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Modica, in data 04.08.1993, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune al n. 95, parte II, Serie A, anno 1993;
Addebita a la responsabilità della separazione medesima;
Parte_1
Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
Dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente;
Condanna la ricorrente alla rifusione della metà delle spese processuali che già in questa misura si liquidano in euro 1.800,00, per compensi professionali, oltre accessori di legge e da versarsi in favore dello Stato, essendo parte resistente ammessa al patrocinio a spese dell'Erario.
Così deciso in Ragusa il 20.03.2025
Il Presidente Est. dott. Massimo Pulvirenti
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2090/2023 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ed ivi res.te in Parte_1 C.F._1
C.le Palazzelle Scalonazzo n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Bruno, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi Controparte_1 C.F._2
residente nella C.le Palazzelle Scalonazzo, 5, elettivamente domiciliato a Modica, in Via Sacro
Cuore, 114/a, nello studio dell'Avv. Vincenzo Iozzia, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art 473-bis 28 c.p.c del 02.10.2024 tenutasi in forma cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
Controparte_1
che ha esposto di aver contratto matrimonio in Modica, in data 04.08.1993, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune al n. 95, parte II, Serie A, anno 1993, dall'unione con il quale sono non sono nati figli;
che ha assunto come, a causa di divergenze ed incompatibilità di carattere, si è evidenziata tra i coniugi una crescente disaffezione, nel corso degli anni, acuitasi a seguito di un intervento chirurgico subito dalla medesima ricorrente, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e da indurre la stessa, ad allontanarsi dalla casa coniugale, Parte_1
trasferendosi presso l'abitazione della di lei madre;
che la ricorrente ha riferito, in particolare, di avere sempre svolto in costanza di matrimonio, sin dall'anno 1993 attività lavorativa, anche a tempo indeterminato, presso diverse aziende e imprese, tanto come operaria, quanto come addetta alle pulizie e ciò in modo continuativo sino al luglio del
2022, allorquando non sarebbe più stata in grado di svolgere attività lavorativa per il riacutizzarsi del malessere fisico, intervenuto a seguito dell'intervento chirurgico subito nell'anno 2020; ha precisato, inoltre, che il marito, venditore ambulante di formaggi, sin dall'intervenuta separazione di fatto non aveva corrisposto alla medesima alcuna somma di denaro a titolo di mantenimento e di avere, pertanto, presentato domanda di invalidità, in corso di accertamento. Deduceva, infine, che la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, era gravata da mutuo fondiario rimasto a carico del marito, così come un ulteriore finanziamento contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto di attrezzature occorrenti per lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell' CP_1
che ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, con riconoscimento di un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 mensile, oltre la somma di euro 500,00 quale canone di locazione per il godimento da parte del marito della casa coniugale da assegnare allo stesso, oltre ogni manleva dal pagamento del finanziamento cointestato tra i coniugi, da porsi ad esclusivo carico dell' disponendosi, altresì la chiusura del conto corrente cointestato tra i CP_1
coniugi presso la;
CP_2
che costituitosi in giudizio mentre non si è opposto alla pronuncia di Controparte_1
separazione tra i coniugi, ha chiesto addebitarsene la responsabilità alla moglie, avendo la Pt_1
arbitrariamente abbandonato il tetto coniugale nel giugno del 2022, senza alcuna motivazione, nonché rigettare la domanda di contributo economico avanzata dalla medesima, avendo sempre svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio, anche più remunerativa della propria, e ciò anche successivamente all'intervenuta separazione di fatto tra le parti, e, invece, senza contribuire agli oneri di mutuo e di finanziamento accesi da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio, piuttosto, avendo prelevato la somma di circa 14.700,00 euro dal conto corrente cointestato ai medesimi coniugi;
che il resistente ha dichiarato, inoltre, di avere cessato la propria attività di venditore di formaggi nel dicembre del 2023, chiudendo all'uopo la partita iva, e di svolgere attività saltuaria in agricoltura, trasferendosi a vivere presso l'abitazione della propria madre in S. Giacomo, ed ha eccepito, infine, l'inammissibilità di tutte le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente, nel presente procedimento;
che esperito, inutilmente, il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza di comparizione dei coniugi, ex art. 473-bis.21, dinnanzi al Presidente Relatore di giorno 26.10.2023, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, mentre con separata ordinanza, rilevato che non sono state avanzate dalle parti istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza di decisione del
02.10.2024, con concessi i termini di cui all'473-bis 28 cpc, ed ivi posta in decisione con rimessione al Collegio;
che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che i coniugi vivevano separati già anteriormente al ricorso;
che la responsabilità della separazione è da ritenersi peraltro addebitabile, sulla scorta di quanto emerso in giudizio, all'odierna ricorrente;
che per consolidata giurisprudenza del supremo Collegio la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava, nel senso che sussista un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e ciò nell'ambito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambe le parti ( ad es. Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444); che, nella specie - per come riportato in sede di narrativa- ha richiesto pronunciarsi la CP_1
separazione con addebito a carico della moglie, in ragione della arbitraria condotta posta in essere dalla moglie, senza alcun preavviso e giustificazione, di allontanamento dalla casa coniugale, avendo così interrotto la convivenza matrimoniale tra i coniugi, senza farvi più ritorno per andare a convivere in uno alla di lei madre;
che, la superiore circostanza dell'allontanamento unilaterale dalla casa familiare, è rimasta incontroversa in giudizio (né mette considerare quanto diversamente allegato con le memorie conclusive), ed è stata anzi ammessa dalla stessa in sede di comparizione dinnanzi al Pt_1
Presidente; che -com'è noto- l'abbandono della casa familiare, costituisca di per sé violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, salvo che non si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato da una giusta causa ( vedi Cass. civ., Sez. I, 28/08/1996,
n. 7920); che, in particolare, l'abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto ( vedi ex multis Cass. civ., Sez. I,
11/08/2000, n. 10682). che nel caso in concreto, parte ricorrente, che ne aveva perciò l'onere, nulla ha provato circa una causa giustificatrice dell'avvenuto abbandono della casa coniugale, per come si rileva in atti, adducendo, genericamente, a giustificazione dell'intervenuto allontanamento, l'esistenza di una non meglio specificata incompatibilità caratteriale sussistente tra i coniugi, di una disaffezione accentuatasi in seguito ad un intervento chirurgico subito dalla stessa, il tutto, tuttavia, rimasto a livello di mere allegazioni, andando invece provata che fosse preesistente una crisi irreversibile della coppia, emergendo, piuttosto, a riscontro del fatto di essere di fronte ad una decisione unilaterale e inopinata presa dalla sola lasciando all'oscuro il marito, anche la circostanza Pt_1
dei ripetuti prelievi di somme dal conto cointestato, apparendo poco verosimile, vieppiù alla luce delle modeste condizioni economiche della coppia, quanto riferito dalla stessa , che ha Pt_1
ammesso il prelievo di somme analiticamente indicate in comparsa di quasi 15.000,00 euro, che il marito ne fosse anche qui a conoscenza, o ne dovesse conoscere il motivo, adducendo che “la ragione è che ho conosciuto una famiglia con un bambino. Ho legato con questo bambino e le somme le ho prelevate per aiutare lui e la sua famiglia. Mio marito sapeva tutto”, laddove, quest'ultimo, anche qui senza contestazione alcuna, ha riferito di continuare a pagare i debiti contratti in costanza di matrimonio “con l'aiuto di mia madre: uno è di 450 euro , l'altro di 520; i mutui scadono uno nel 2033, l'altro tra un paio d'anni; il primo è relativo alla casa coniugale,
l'altro all'acquisto delle macchine” ; che va quindi addebita la responsabilità della separazione all'odierna ricorrente;
che, ne consegue de plano, come non possa accogliersi ostandovi quanto previsto dall'art. 156 c.c., la domanda proposta dalla ricorrente di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento in proprio favore, oltre a fare difetto in giudizio la prova, altresì, anche questa a carico della ricorrente dell'esistenza di una situazione di rilevante squilibrio economico tra le parti;
che da ultimo, in merito all'ulteriore domanda avanzata dal ricorrente in ordine alla casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi, nessuna pronuncia circa la relativa assegnazione può essere adottata da Codesta Autorità in merito alla medesima, non essendone sussistente il preminente presupposto della presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, unica circostanza legittimante un provvedimento di relativa assegnazione;
mentre inammissibili vanno dichiarate tutte le ulteriori domande avanzate dalla , volte alla percezione di somme a titolo Pt_1
di locazione per il godimento della casa coniugale da parte del marito, o alla chiusura del conto corrente cointestato ed alla ripartizione degli oneri finanziari gravanti su entrambi i coniugi, essendo tali domande proponibili nelle sole forme del rito ordinario, essendo di contro il presente giudizio retto da un rito speciale;
che relativamente alle spese attesa la natura del giudizio e l'esito complessivo dello stesso, le stesse possono porsi per metà a carico di parte ricorrente e compensate per la restante metà;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Modica, in data 04.08.1993, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune al n. 95, parte II, Serie A, anno 1993;
Addebita a la responsabilità della separazione medesima;
Parte_1
Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
Dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente;
Condanna la ricorrente alla rifusione della metà delle spese processuali che già in questa misura si liquidano in euro 1.800,00, per compensi professionali, oltre accessori di legge e da versarsi in favore dello Stato, essendo parte resistente ammessa al patrocinio a spese dell'Erario.
Così deciso in Ragusa il 20.03.2025
Il Presidente Est. dott. Massimo Pulvirenti