TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/06/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. dott.ssa
Eliana Tazzoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1154 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto risarcimento danni da insidia stradale, promossa da:
, con l'avv. Paolo Vinci e l'avv. Angelo Inno Parte_1
attore
Contro
, con l'avv. Francesco Viccari Controparte_1
convenuto
Nonché
, con l'avv. Lucia Maria Teresa Cassano CP_2
convenuta
Avente per oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
Randagismo
All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi a quelle contenute degli atti con i quali s'erano costituite nel presente giudizio, da aversi qui siccome riportate e trascritte, dopo di che la causa veniva rinviata con la concessione dei termini del 190 cpc.
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con il libello introduttivo il signor , adiva dinanzi a Codesto Tribunale, il Parte_1
e la , in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al fine Controparte_3 CP_4
di accertare In via principale, la responsabilità solidale, ai sensi dell'art.2043 c.c., per la condotta colposa da questi tenuta dovuta a negligenza, imprudenza e imperizia e condannarli al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subìti dal Sig. Parte_1
quantificati in €.19.421,75 comprensivi di danno biologico, spese sostenute e danni riportati al motociclo oltre interessi e rivalutazione dal dì della domanda sino al soddisfo, o nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia. •
In via subordinata, accertare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_1
e condannarlo al risarcimento dei danni subìti dal Sig.
[...] Parte_1
quantificati in €.19.421,75 comprensivi di danno biologico, spese sostenute e danni riportati al motociclo oltre interessi e rivalutazione dal dì della domanda sino al soddisfo, o nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite. o.
Assumeva l'attore che “ In data 22/07/2019 alle ore 20:40, percorreva a bordo del suo scooter Gilera GP800 targato DG63935 la Via Comunale San Francesco, sita in
Leporano (TA), in direzione Via Litoranea Salentina, quando, in presenza di testimoni, il suo tragitto veniva turbato dall'imprevedibile attraversamento di un cane randagio proveniente dal terreno incolto posto sulla sua destra;
• Il conducente, a causa della scarsissima visibilità dovuta alla totale mancanza dell'illuminazione pubblica, non riusciva a vedere il randagio che inaspettatamente attraversava la strada scontrandosi con esso;
• A causa dell'impatto, perdeva il controllo del suo motociclo cadendo sull'asfalto, provocandosi lesioni di medio-alta entità e danneggiando anche il mezzo di trasporto;
• Il randagio, sempre in presenza di testimoni, dopo l'impatto scappava pur essendo ferito, facendo perdere le sue tracce;
• Sul posto intervenivano i sanitari del 118 che provvedevano immediatamente a trasportare il Sig. presso Pt_1
l'ospedale Santissima Annunziata di ove, in seguito agli esami x-grafici, veniva CP_2
emessa diagnosi quantificante il periodo di convalescenza in giorni 15 (All.1); • Successivamente, in data 06.08.2019, non essendo guarito, si recava dal Dr. Per_1
, medico chirurgo, che prolungava il periodo di convalescenza di 15 giorni
[...]
(All.2), ulteriormente prolungato di altri 15 in seguito alla visita del 21.08.2019 (All.3).
• In data 30.08.2019, persistendo i dolori, provvedeva ad effettuare risonanza magnetica alla caviglia sinistra, dalla quale emergeva l'aspetto distratto dalla capsula articolare sul versante antero-laterale e del legamento peroniero-astragalico anteriore all'inserzione prossimale, e risonanza magnetica al ginocchio sinistro dalla quale emergeva la lesione distrattiva del crociato anteriore che appariva mal delimitabile all'inserzione prossimale, edematosa slaminato. (All.4) • In data
04.09.2019, in seguito alla visita del Dr. , specialista in ortopedia e Persona_2
traumatologia, veniva diagnosticato il trauma distorsivo alla caviglia ed al ginocchio sinistri, con rottura del crociato anteriore e del menisco (All.5), poi constatati anche dal Dr. urante la visita del 12.09.2019. ura. Per_3
Allegavano gli attori la solidale responsabilità degli enti convenuti trattandosi di
“aggressione avvenuta sul territorio comunale da parte di un cane randagio, dove la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo è di competenza della
Amministrazione Comunale e della .
Si costituivano gli Enti convenuti ciascuno chiedendo il rigetto della domanda attorea siccome infondata nell'an e nel quantum
La causa veniva istruita attraverso la acquisizione della documentazione prodotta e la assunzione della prova orale con i testi ammessi;
essendo stato contestato l'an della richiesta risarcitoria veniva disposta Consulenza tecnica d'Ufficio.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti erano state invitate alla definitiva precisazione delle conclusioni.
La domanda proposta dall'attore è stata provata, da questa ne discende la responsabilità degli Enti convenuti e pertanto può essere accolta.
Quanto alla legittimazione dei convenuti. Può affermarsi ius receptum il principio secondo cui la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, disciplinata dall'art. 2043 c.c., trova fondamento nell'accertamento della colpa ed ancor prima dell'esistenza in capo all'ente preposto di un obbligo giuridico.
Or dunque l'accertamento della responsabilità per i danni derivanti dal randagismo deve muovere dalla individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano il compito di controllo e gestione;
per l'ente pubblico può ben configurarsi una responsabilità di tipo omissivo per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nel senso che “l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento”, in conformità al disposto dell'art. 40 c.p., comma 2,
(cfr. Cass. n. 17060 del 2018).
Secondi i Giudici di legittimità, ai fini dell'individuazione dell'ente su cui grava l'obbligo giuridico di "recupero", "cattura" e "ricovero" dei cani randagi occorre fare riferimento alla precipua normativa regionale caso per caso (cfr., Cass. n. 17060 del
2018 e 9671 del 2020, Cass. n. 19404 del 2019 e Cass. n. 32884 del 2021).
Per quel che riguarda la normativa regionale pugliese (L.R. 3 aprile 1995, n. 12: in particolare, artt. 2, 6, 8), l'obbligo risulta attribuito ai Servizi Veterinari delle ai
Comuni residua il diverso compito di provvedere alla gestione dei canili, in funzione dell'accoglienza, custodia e mantenimento degli animali recuperati.
L'obbligo giuridico dei Comuni, avente ad oggetto la costruzione e gestione di canili sanitari ai fini dell'accoglienza, alla custodia e mantenimento dei cani vaganti - fattispecie realizzabile anche attraverso convenzioni con strutture private- pur essendo astrattamente suscettibile di integrare il requisito di antigiuridicità di un contegno omissivo ai fini dell'imputazione causale di un evento dannoso (o anche il requisito soggettivo di una condotta colposa integrata dall'inosservanza di una norma di legge), è estraneo alla funzione tipica della prevenzione dei rischi derivanti dal randagismo, di cui è espressione l'evento dannoso dedotto nel presente giudizio, in quanto non comporta l'obbligo dell'attività di recupero, ma solo quello di accoglienza dei cani randagi (sent. Tr. Taranto 2076/2023).
Il discrimine ai fini della responsabilità civile risiede, dunque, nella differenza fra
"accoglienza" e "ricovero", posto che solo il secondo presuppone l'attività di recupero e cattura.
Non vi è, dunque, un dovere a carico dei Comuni di recupero e cattura dei cani randagi, quale obbligo giuridico la cui violazione possa integrare una fattispecie di responsabilità civile.
Or dunque nello specifico ambito dell'ordinamento regionale pugliese - la legittimazione ad essere convenute con l'azione risarcitoria per i predetti pregiudizi spetta alle cui i ricordati compiti di recupero, cattura e Controparte_5
ricovero, sono affidati dalla L.R. n. 12 del 1995, e non anche ai Comuni, cui la medesima legge attribuisce i diversi compiti di accoglienza, custodia e mantenimento degli animali dopo che sono stati catturati (tra le più recenti, cfr.Cass. sez.III
08.02.2023 n.3737).
Nel caso che occupa l' civico non ha dimostrato efficacemente sia l'attività di CP_6
segnalazione all' degli animali randagi “pericolosi” da recuperare, che l'esistenza di convenzioni con strutture di ricovero, tenute ad accogliere anche animali in esubero quelli normalmente ricoverabili, dato atto che l' , soggetto dotato di soggettività e propria autonomia giuridica, il compito di disporre il servizio di prelievo e accalappiamento dei randagi dalle strade, tramite i propri servizi veterinari.
Quanto alla prova ed all'oggetto della stessa il paradigma è nell'art. 2697 c.c. che pone a carico del soggetto che lamenti l'attuazione di una condotta illecita a suo danno l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, oggettivi e soggettivi.
Ne deriva che nel caso di specie è in capo all'attore l'onere di provare sia il comportamento colposo ascritto alla Pubblica Amministrazione per il risarcimento dei danni cagionati da animali randagi, sia la riconducibilità di tale evento dannoso al mancato adempimento degli obblighi legali secondo il criterio della causalità omissiva.
La Suprema Corte, (tra le altre: Cass. n. 12495 del 2017; Cass. n. 15167 del 2017; Cass.
n. 17060 del 2018) ha affermato che l'illecito si configura tale rispetto un precipuo obbligo giuridico -quello che impone alla pubblica amministrazione il compimento di una attività (non discrezionale ma) vincolata- il quale fonda l'antigiuridicità della condotta omissiva dell'Ente e l'imputazione causale dell'evento dannoso ad essa conseguente.
Ciò vale a dire che in presenza di uno specifico obbligo giuridico di impedire un evento,
l'omissione dell'attività imposta assurge giuridicamente rilevante sul piano causale ai fini dell'imputazione dell'evento medesimo, ove esso si verifichi.
In tale accezione, che postula evidentemente in primis la individuazione dell'Ente cui la normativa regionale attribuisce i compiti di recupero, cattura e ricovero dei cani randagi, che come visto è l' dovrà accertarsi la natura colposa dell'omissione posta in essere dall'ente, e ciò in quanto la responsabilità per i danni derivanti dal randagismo resta pur sempre una responsabilità per colpa regolata dall'art. 2043 c.c., poichè non integra una responsabilità oggettiva da custodia ai sensi degli artt.
2051,2052 e 2053 c.c., (ex multis Cass. n. 18954 del 2017; Cass. n. 18060 del 2018;
Cass. n. 11591 del 2018; Cass. n. 19404 del 2019).
Come si legge nella sentenza 2076/2023 Tribunale di Taranto, estensore la dott.ssa
Lenti “I Giudici di legittimità, di recente, nel ribadire l'aggancio normativo, hanno svolto una diversa esegesi che sembra contraddire quella “consolidata” in punto di onere della prova da parte del danneggiato, ma che, in realtà, consente:
1) di evitare un carico probatorio per il soggetto danneggiato così gravoso da elidere la possibilità di tutela in presenza di un fatto dannoso per beni fondamentali, come
l'integrità fisica, il cui accadimento – spesso – è così repentino ed imprevedibile da non consentire una pronta azione di salvataggio (per comune esperienza, in disparte “la fuga” se realmente possibile, appare difficile sottrarsi all'aggressione di un cane randagio, se improvvisa);
2) di valutare il quadro probatorio con prudente apprezzamento (art.116 primo comma cpc), senza rigidismi, considerando nel loro complesso le allegazioni e le prove, sul presupposto che ogni elemento, a prescindere dalla parte che lo alleghi, può essere utile per l'accertamento dei fatti;
3) di esaminare e valutare la fattispecie dedotta in giudizio non solo in base alle regole astratte di riferimento, ma anche sulla scorta della concreta dialettica processuale, ben potendo accadere ad es. che l'attore possa beneficiare di un alleggerimento probatorio di fronte alle deduzioni di controparte e/o agli elementi di prova confluiti nel processo”.
Ricorda a tutti l'estensore di quella decisione, che la Suprema Corte avesse affermato che: ” (…) Fermo restando il presupposto generale secondo cui, ai fini della formulazione del giudizio di colpa sulla condotta della pubblica amministrazione non basta la mera inosservanza dell'obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell'animale randagio (atteso che la prevenzione totale del fenomeno del randagismo si sottrae ai parametri della condotta esigibile, non potendosi del tutto impedire che un animale randagio possa comunque trovarsi, in un certo momento, sul territorio:
Cass. n. 17060 del 2018), va però anche ricordato che il predetto giudizio si innesta, appunto, in una fattispecie in cui è stato già preliminarmente individuato il soggetto pubblico titolare dell'obbligo giuridico rimasto inadempiuto, sicché l'evento dannoso costituisce la concretizzazione del rischio che la norma cautelare restata inosservata tendeva a prevenire e che viene presuntivamente imputato, sul piano causale, alla predetta violazione, ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2. Muovendo da tale rilievo, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo (cfr. Cass. n. 9671 del 2020; Cass. n.
32884 del 2021; Cass. n. 9621 del 2022). Ne deriva, dunque, che l'onere del danneggiato di provare, anche presuntivamente, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani randagi, si colloca "a valle" rispetto all'onere del soggetto pubblico tenuto per legge alla predisposizione del servizio di recupero degli animali, di provare di essersi attivato in funzione del rispetto dell'obbligo cautelare di condotta impostogli dalla normativa regionale (cfr., ancora, in termini, Cass. n. 9671 del 2020, cit.; Cass. n. 32884 del 2021, cit.; Cass. n. 9621 del
2022, cit.). Pertanto, allorché, come nella fattispecie in esame, l'erogazione del servizio di recupero e cattura dei cani randagi spetti alla e la domanda risarcitoria sia fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare, grava sull'ente l'onere di allegare e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità
e di responsabilità colposa;
solo ove questa prova venga fornita, spetterà al danneggiato allegare e dimostrare che, ad es., il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché vi erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito
(Cass. n. 9671 del 2020, cit.; Cass. n. 32884 del 2021, cit.; Cass. n. 9621 del 2022, cit.)”.
S'annota anche la pronuncia di Cass.Sez.VI 24 marzo 2022 n.9621 ove si afferma che:
”la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c., che non sono applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent28 giugno 2018, n.
17060, RRv. 649513-01, che richiama Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio 2017, n. 18954, Rv. 645379-01, nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018, n.
31957, Rv. 651948-01).
Tanto premesso, aderendo alle considerazioni svolte nella sentenza n. 2076/2023 del
Tribunale tarantino, può affermarsi che con riferimento alla normativa regionale pugliese (L.R. 3 aprile 1995, n. 12, in particolare art. 6), funzione tipica dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi a carico dei Servizi veterinari delle è quella di prevenire eventi dannosi quale quello per cui è causa, salvo appurare se, ancorchè
a diverso titolo, concorra altrettanto l'obbligo giuridico a carico del la cui CP_1
responsabilità è connessa all'obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti e di gestione degli stessi", ex art. 8 della ridetta legge regionale
(nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit.). La citata sentenza prosegue poi chiarendo che una volta individuato il soggetto titolare dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi, quanto alla prova della imputabilità - e, dunque, della colpa
- per non avervi ottemperato, a fronte di obblighi normativi non è ammissibile alcuna la discrezionalità amministrativa, poiché l'ente è tenuto ad evitare o ridurre i rischi connessi all'attività di attuazione della funzione attribuitale" (così, in motivazione,
Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n. 9671, Rv. 661740-01; nello stesso anche Cass.
Sez. 6-3, ord. 9 novembre 2021, n. 32884, Rv. 662964-01), così che ogni qualvolta in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso di causalità che astringe a quest'ultimo i danni conseguenti, rimane presuntivamente provato" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.), non rilevando, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo" (cfr. ancora una volta, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.). L'onere per il danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18954 del 2017, cit.) - si collocherebbe a "a valle" rispetto a quello "del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale" (Cass. Sez. 6-3, ord. n.
9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.).
Nel caso di specie, come si è detto, "il servizio di recupero dei cani randagi grava sulle e la domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce, come teste' rimarcato, concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare", sicché, visto che "l'osservanza della norma cautelare implica l'approntamento di un servizio organizzato, spettava alla dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa" (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme,
Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.).
L'emergenza di un diffuso fenomeno di randagismo nel Comune di quale CP_1
quello che ha voluto segnalare parte attrice, e la mancanza di strutture per il ricovero sono riscontabili con la produzione documentale rassegnata dalla convenuta “ ordinanza del Sindaco del Comune di che espressamente ordina la CP_1
reimmissione in libertà di cani sterilizzati in quanto il Comune risulta privo di strutture di recupero degli animali catturati.”
In ordine al contenuto e “qualità” della prova offerta dall'attore, le deposizioni rese dai testi escussi non sono apparse del tutto coincidenti con le allegazioni contenute nell'atto di citazione, ove è ragionevolmente probabile la presenza di animali incustoditi o scossi.
In ogni caso provato il fatto -ossia l'attraversamento dell'animale randagio, la cui natura randagia, però, è presunta in ragione della descrizione delle condizioni dell'animale riferite dai testi ( privo di collare) poiché non è stata accertata la presenza di un microchip idoneo a consentire di individuarne la proprietà- e l'evento -ossia le conseguenze riportate dall'attore confermate nella loro compatibilità in sede di CTU- non è stata allegata ne una tempestiva denuncia agli organi di Polizia Municipale del
, ne risultano analoghe segnalazioni di presenze di quell'animale Controparte_1
randagio nei giorni antecedenti e successivi a quello dell'evento.
Ma vieppiù è stato dimostrato che quel tratto di strada era privo di illuminazione pubblica . Da questo ne discende che l'attore sicuramente avrebbe dovuto nel condurre la moto usare una maggiore cautela , essendo a conoscenza della presenza di un cane randagio e della scarsa illuminazione.
Da quanto detto consegue che non può dirsi a raggiunta la prova di un nesso di causalità tra l'evento ed una condotta omissiva (già) intrinsecamente colposa addebitabile alla posto che, a contrario, il teste escusso dott. addotto Tes_1
dalla difesa della ha confermato che nessuna segnalazione era stata effettuata dal e che quest'ultimo non risulta dotato di strutture di ricovero Controparte_1
per animali randagi.
Per le suesposte ragioni non può riconoscersi nella fattispecie una condotta omissiva e colposa da parte dell' e l'omissione da parte di questa dell'adempimento degli obblighi ex lege in modo da evitare “la concretizzazione del rischio” siccome rimarcata nelle indicate pronunce della Suprema Corte.
Ne discende pertanto un concorso di colpa tra l'attore e il convenuto CP_1
nella misura del cinquanta per cento.
[...]
Il quantum della richiesta risarcitoria, viene determinato sulle risultanze della ctu: “
1.Le lesioni refertate e successivamente certificate risultano essere in rapporto causale diretto con il fatto lesivo del 22 luglio 2019. La dinamica dell'incidente descritta negli atti, unitamente alla documentazione medica e diagnostica, conferma che i traumi riportati (lesioni al ginocchio sinistro, alla caviglia sinistra, al volto e altre escoriazioni) sono conseguenti alla caduta causata dall'impatto con il cane randagio.
2. ITT per 15 gg ITP al 50% per 30 gg ITP al 25% per10 gg 3. SI esiste rapporto causale tra la lesione del legamento crociato anteriore con l'evento 4. 5% complessivo (4% codice 277 e 2% cicatrici cutanee non interessanti il volto discromiche) 5. Sì, i danni refertati sono compatibili con l'utilizzo del casco.
6. Si le spese sono congrue nell'ordine di 323,50.
Per un totale complessivo con applicazione delle Tabelle di Milano di €.
7.838 da ridurre alla metà oltre alle spese di €. 323, 50.
Nulla viene riconosciuto per il danno materiale al motoveicolo in quanto privo di valore commerciale vista la vetustà dello stesso.
Quanto alle spese del giudizio vengono determinate nella stessa misura del risarcimento del danno
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
e della , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...] CP_4
ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda per le ragioni di cui alla parte motiva e di conseguenza condanna il al pagamento in favore dell'attore a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno della somma di €.
3.919 oltre alla metà delle spese sostenute.
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento, tra l'attore il e la , Controparte_1 CP_4
3. Pone definitivamente a carico della parte convenuta della Controparte_1
metà delle spese della espletata CTU.
Così deciso in Taranto oggi 16 giugno 2025.
Il Giudice Unico
G.O.T. Dott. ssa Eliana Tazzoli