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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 125/2023 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 1 ottobre 2024 sostituita dal deposito di note, e vertente
TRA
(p iva ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Ilaria Maria MARCONI del foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliata in Castelnuovo né Monti presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ ( p iva rappresentato e difeso dall'avv. Marco DE Controparte_1 P.IVA_2
FLAVIIS dell'ufficio legale ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale Pescara n. 1109/22 del 21 luglio 2022
in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha accolto, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite,
l'opposizione che il di quel centro ha proposto al decreto n. 1393/18 con cui gli è stato ingiunto il CP_1
pagamento, in favore di ( di seguito, e per brevità, , della Parte_1 Parte_2 somma complessiva di € 197.252,62 (oltre interessi moratori ai sensi del d.lvo 231/02) per la somministrazione di pasti negli istituti scolastici nell'arco temporale compreso tra il 30 aprile ed il 31 maggio 2018 in esecuzione del contratto di appalto del 23 gennaio 2017.
L'ente locale ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria lamentando la sussistenza dei requisiti di esigibilità, certezza e liquidità.
1 A tal riguardo, ha evidenziato di aver risolto il rapporto negoziale per gravi inadempienze della controparte e di aver invocato l'applicazione dell'art. 138 comma 2° d.lvo 163/06 (applicabile ratione temporis alla fattispecie).
Per tale ragione, quindi, le 12 fatture emesse non possono valere ai fini della prova del credito.
Inoltre, seppur in via gradata, l'ente (anche al solo fine di paralizzare l'iniziativa della ditta ) ha Pt_2 eccepito l'esistenza di un proprio controcredito stimato nella misura complessiva di € 153.682,32 (di cui una parte, corrispondente ad € 134.200- ivi inclusa- per canone forfetario dovuto secondo l'art. 6 del contratto e l'art. 7 delle condizioni speciali di appalto, e la residua parte, pari ad € 19.489,32 per rimborsi dovuti per l'impiego di personale distaccato).
1.2. La ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione assumendo l'idoneità non solo delle fatture Parte_2
(peraltro anteriori all'avvenuta risoluzione del contratto con conseguente diritto al pagamento del servizio comunque prestato prima del verificarsi dell'episodio che ha portato allo scioglimento del rapporto), ma anche del contratto aggiungendo anche l'assenza di una formale contestazione.
Con riguardo, poi, al controcredito ha rappresentato che per la somma di € 134.200,00 deve sussistere anche la responsabilità dell'altra ditta, IO IA SR mandante dell'ATI che si è aggiudicata l'appalto, mentre per quanto concerne il personale distaccato è stata riconosciuta la debenza di un importo inferiore (pari ad €
9.920,61).
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- le sole fatture (in presenza di contestazione) non possono rivelarsi idonee ai fini della prova del credito;
- le previsioni negoziali (sulle quali meglio si dirà nel prosieguo) imponevano alla ditta appaltatrice di fornire la dimostrazione del proprio diritto;
- nella fattispecie, tale onere probatorio non è stato assolto né mediante produzione documentale né attraverso prove orali;
- in particolare, poi, risulta documentato per tabulas che a fronte della richiesta di pagamento del corrispettivo per il servizio, l'ente locale ha espressamente chiesto ulteriore documentazione a supporto;
- all'accoglimento dell'opposizione consegue la condanna per l'opposta alla restituzione della somma di €
53.131,01 (così ottenuta detraendo da quanto ingiunto il controcredito non contestato) che il CP_1
ha corrisposto in esecuzione dell'ordinanza di concessione della provvisoria parziale esecuzione del
[...]
provvedimento monitorio;
1.4.La pronunzia del giudice adriatico è stata tempestivamente e ritualmente impugnata da Parte_2 mediante l'articolazione di un unico motivo con cui è stata lamentata l'errata valutazione operata dal primo giudice della prova della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
2 Anche, infatti, attraverso riferimenti giurisprudenziali, l'appellante ha ribadito (quanto peraltro già enunciato in primo grado) che l'onere probatorio è stato assolto attraverso la produzione non solo delle fatture, ma anche del contratto di appalto.
L'ente locale ha resistito all'impugnazione eccependone larvatamente l'inammissibilità e comunque evidenziandone l'infondatezza nel merito così insistendo per il suo rigetto.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 1 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa, fatte precisare le conclusioni, è stata, giusta ordinanza riservata del 2 ottobre 2024 che quivi abbiasi per integralmente riportata e trascritta, trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni 40 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per memorie di replica.
2. In assenza di questioni preliminari (quella sull'inammissibilità del gravame deve ritenersi superata dalle considerazioni di seguito riportate), la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
3.1. Ai fini di una migliore disamina dell'unico motivo di impugnazione, occorre procedere ad un preventivo inquadramento, in diritto ed in fatto, della cornice al cui interno deve essere collocata la vicenda che ci occupa.
3.1.1. Sul primo versante, è d'uopo rilevare che l'opposizione al decreto ingiuntivo presenta come noto una struttura latu sensu impugnatoria ma solo in virtù del collegamento con il provvedimento già adottato in fase monitoria.
Per il resto, dunque, essa instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr Cass Civ Sez III, 14.3.2013 n. 6550).
Da ultimo, a comporre definitivamente il contrasto interpretativo, le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito che “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr Cass Civ, S.U.,
13.1.2022 n. 927)
3 La giurisprudenza, come noto, ha poi anche delimitato il perimetro dell'onere probatorio nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione prevedendo, a carico del creditore che agisce, come in questo caso, per l'adempimento, la prova della fonte della propria pretesa ed il relativo termine di scadenza, facendo gravare sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, anche nell'ipotesi in cui egli si avvalga dell'eccezione di inadempimento (cfr Cass Civ S.U, 30.10.2001 n. 13533).
Questa regola trova applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui in definitiva la sola inversione dell'onere dell'iniziativa processuale, non produce alcun mutamento delle posizioni sostanziali delle parti.
Inoltre, “Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sè la piena prova del credito in esse indicato nè comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio”(Cass., civ. sez. VI, del 28 maggio 2019, n. 14473).
3.1.2. Sul versante, invece, della ricostruzione fattuale della cornice al cui interno si è dipanata la controversia merita osservare quanto segue.
Trattandosi di controversia di chiara connotazione documentale, dalla disamina del materiale presente agli atti
è possibile affermare che: Parte
- In data 23 gennaio 2017, da un lato e dall'altro, l' costituito da e Bio Controparte_1 Pt_2
Ristoro IA SR ed aggiudicatario della gara di appalto di cui al bando pubblico del 19 giugno 2015- da qui l'applicazione del d.lvo 163/06) hanno sottoscritto un contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia per il periodo 2016-2021;
- Per quanto di interesse ai fini che qui ci occupano, le principali condizioni contrattuali possono di seguito così sintetizzate: a) all'art. 4 è stato previsto il costo complessivo dell'appalto da porsi, per una parte a carico dell'ente locale e per la restante all'utenza previa specificazione del costo dei pasti somministrati;
b) la determinazione del corrispettivo è stata tuttavia assoggettata ad un regime di revisione assumendo, come parametro di riferimento, l'aumento del costo della vita secondo l'indice
ISTAT; c) secondo l'art. 5 delle condizioni speciali di appalto “….sono a carico del i pasti CP_1
effettivamente erogati presso i nidi d'infanzia comunali determinati dal costo di aggiudicazione del pasto così come indicato nell'art.4 La ditta affidataria emetterà fatture mensili intestate al
[...]
sistema educativo, ristorazione e trasporto. Le fatture Controparte_2
dovranno permettere la verifica del consumo del servizio in concessione per ogni singola scuola e per tipologia di utente e dovranno essere corredate da prospetti di dettaglio. Le prestazioni in appalto dovranno avere una fatturazione separata con dettaglio per tipologia di utente. In ottemperanza alle
4 vigenti normative, in sede di formale liquidazione delle fatture, l'ufficio competente è tenuto all'acquisizione d'ufficio di DURC regolare, in corso di validità, della ditta affidataria. Il pagamento avverrà, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e cioè entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, salvo diverso termine stabilito in sede di contratto. Il pagamento verrà effettuato, ai sensi del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010 esclusivamente a mezzo bonifico bancario
o postale su c/c dedicato anche in via non esclusiva acceso presso banche o presso la società
[...]
. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare al gli estremi CP_3 Controparte_1
identificativi del conti corrente dedicato unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. E' a carico della ditta aggiudicataria l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 .Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio in concessione e in appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010”;
- In data 5 luglio 2018, l'ente locale ha comunicato a l'avvio del procedimento per la risoluzione Pt_2
del contratto lamentando una serie piuttosto ampia di inadempimenti posti (secondo la prospettazione dell'ente) in essere dalla medesima società;
- Il successivo 10 agosto 2018, il contratto è stato definitivamente risolto (per un episodio di tossinfezione verificatosi nel mese di giugno 2018) ed il (per il tramite del RUP) Controparte_1
ha disposto che il Direttore di esecuzione proceda alla redazione dello stato di consistenza del servizio, all'inventario delle attrezzature e dei materiali, alla presa di consegna trattandosi di adempimenti propedeutici alla elaborazione del verbale di accertamento tecnico e contabile;
- Sul finire del mese, ha intimato il pagamento delle 12 fatture relative all'attività svolta nel Pt_2
periodo dal 30 aprile al 31 maggio 2018;
- Con successiva nota del 6 settembre 2018 (quindi successiva allo scioglimento del rapporto), il ha richiesto documentazione consistente nell'elenco del personale retribuito;
Controparte_1
3.2. Dal quadro così come sopra tratteggiato possono, in effetti, trarsi le seguenti considerazioni conclusive:
- costituisce senza dubbio un principio oramai granitico in ambito giurisprudenziale che il soddisfacimento dell'onere probatorio per la parte che agisce per il pagamento di somme di denaro in pendenza di un contratto si determina con la dimostrazione dell'esistenza del titolo e l'allegazione dell'inadempimento;
- tale principio, di portata generale, deve in ogni caso essere coordinato con la peculiarità della fattispecie in esame e nel caso che ci occupa, come anticipato, la quantificazione del credito postula l'analitica descrizione, in fattura, della tipologia di prestazione svolta;
- chiara risulta la motivazione, logica, ancor prima che giuridica, sottesa a tale opzione ermeneutica da ricercarsi nell'indispensabilità che la stazione appaltante possa essere messa nella condizione di effettuare una verifica della tipologia di prestazione in concreto svolta;
5 - in sede monitoria, sono state prodotte fatture elettroniche che recano al contrario una descrizione generica della tipologia di prestazione svolta;
- non può essere condiviso l'assunto sostenuto dall'appellante nel libello introduttivo del presente giudizio secondo cui non vi sarebbe stata contestazione alcuna delle fatture così da superare l'obiezione della limitata valenza probatoria del documento attesa la sua provenienza unilaterale;
-nella nota del 10 agosto 2018 (precedente all'invio delle fatture stesse) il ha espressamente Controparte_1
richiesto della documentazione necessaria per la redazione del verbale di accertamento tecnico e contabile;
- la condotta assunta dall'ente locale si è rivelata conforme a quanto previsto dall'art. 138 codice degli appalti nella versione applicabile ratione temporis (per le ragioni già esposte). In caso di risoluzione del rapporto vi è
l'esigenza di operare una verifica complessiva del contratto nell'ottica di accertare l'esistenza di una piena corrispondenza tra quanto eseguito e quanto previsto in previsto;
- ed infatti in sede di seconda memoria ex art 183 comma VI cpc l'odierna appellante ha insistito per l'ammissione di prove orali finalizzate a dimostrare la fondatezza anche in termini di esigibilità e di certezza del credito;
- le prove non sono state ammesse e sul punto non ha proposto alcuna censura;
Parte_2
-la richiesta di pagamento è stata avanzata quando oramai si era ampiamente palesata la volontà dell'ente locale di sciogliersi dal contratto;
- se una tale circostanza non preclude in linea teorica il diritto al pagamento del compenso per l'attività svolta, non significa esonerare la ditta dall'assolvimento dell'onere probatorio a cui è tenuta;
Per tali essenziali ragioni, quindi, l'appello deve essere rigettato.
4. Al rigetto dell'appello segue il rigetto della domanda formulata dall'appellante di “confermare come dovuta la somma di € 53.132,01 già corrisposta dal a ” e la conferma della Controparte_1 Parte_2
sentenza di primo grado anche nella parte in cui condanna l'opposta (odierna appellante) alla restituzione dell'intero suddetto importo corrisposto dal CP_1
5. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
- valore e natura della pratica;
- importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- pregio dell'opera prestata;
6 Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellato la somma di € 6.993,70 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 52.000,01 a € 260.000 con applicazione valori medi fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta con riduzione per l'assenza di questioni di fatto e diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14), dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 1109/22 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 6,993,70 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie oltre oneri riflessi come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 10 dicembre 2024
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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