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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/04/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile avente numero rg. 13941/2021, avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale” vertente:
TRA
, nato a [...] i 13.11.1963 Parte_1 ed ivi residente a[...] (c.f. : ), C.F._1 elettivamente dom.to in Frattamaggiore alla Via P.M. Vergara n.140, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Tecame dal quale è rapp.to e difeso con procura in calce all' atto di opposizione
OPPONENTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 domiciliato per la carica presso la in TA (NA), CP_2 alla via G. Di Vittorio n. 21, P. IV , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Cardito (NA), al Corso C. Battisti n. 145, presso lo studio dell'Avv. Francesco Castaldo, C.F.: , dal quale è C.F._2 rapp.to e difeso in virtù di procura in atti
OPPOSTO
p.iva , corrente in Napoli, alla Via C. de Meis CP_3 P.IVA_2
n. 575, in persona del suo Amministratore nonché legale rapp.te. p.t. Arch.
, rapp.ta e difesa - congiuntamente e disgiuntamente - in Controparte_4 virtù di procura allegata al presente atto telematico, dagli Avv.ti Francesco
DELFINO (C.F. , pec C.F._3
fax n. 081.2462976) ed Email_1
Alessandro BALZANO (C.F. – C.F._4
1
, con i quali domicilia Email_2 presso il loro studio in Napoli, alla Via Francesco Giordani n. 42
CHIAMATO IN CAUSA da
[...]
[...]
Controparte_5
P. IV , con sede
[...] P.IVA_3 legale e direzione in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, giusta procura per atto del Notaio rep. 45505 racc. 14998 del 13.10.2021, in Persona_1 persona del suo procuratore speciale, , rappresentata e Controparte_6 difesa rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto dall'Avv.
Paolo Garau (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._5 nello studio del medesimo sito in Roma Viale G. Mazzini 145.
CHIAMATO IN CAUSA da CP_3
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 4386/2021 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord, con il quale era stato ingiunto di pagare al
[...]
la somma di € 44.234,25 oltre interessi nonché spese del CP_1 procedimento, compensi professionali e spese generali.
A fondamento dell'opposizione, l'istante deduceva che nulla era dovuto al per gli esborsi versati alla per l'attività di demolizione CP_1 CP_3 di parte del fabbricato dell'opponente, poiché l'attività demolitoria non effettuata a regola d'arte aveva prodotto ingenti danni all'immobile, costringendo l'opponente al trasferimento in altro immobile oggetto di locazione.
Esponeva l'opponente di aver ottenuto dal Comune di il p.d.c. CP_1
n. 85 dell'11.11.2010 per la realizzazione di un sottotetto e la ristrutturazione del piano terra con aumento del 10% della volumetria e di aver richiesto, in corso d'opera, una variante per la realizzazione di un piccolo interrato sottostante l'area oggetto d'intervento presso la porzione di fabbricato sito in alla Via Mazzini n. 30 con presentazione di 2 CP_1
SCIA; che i titoli edilizi venivano impugnati dinanzi al TAR da alcuni confinanti e a seguito della sentenza di annullamento del TAR veniva avviata la procedura di abbattimento in danno, in mancanza di spontaneo adempimento all'ordinanza di demolizione n. 30 del 12.11.2013; che l'arch.
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quale commissario ad acta affidava alla Persona_2 CP_3
l'incarico di procedere alle opere di demolizione;
che la non CP_3 completava le opere di demolizione, non risultando demoliti i pilastri con la relativa trave in calcestruzzo cementizio (pure previsti nell'ordinanza) e le opere di abbattimento rendevano inaccessibile il vano al primo piano - non oggetto di demolizione - costringendo l'opponente a trasferirsi in altro immobile dal giugno 2019, per il quale corrisponde il canone di locazione mensile di € 380,00; che erroneamente la provvedeva alla CP_3 demolizione del balcone al primo piano lato interno cortile non oggetto di alcun abuso edilizio, determinando un ulteriore danno alla restante parte del fabbricato non oggetto di demolizione;
infine che durante l'esecuzione dei lavori, sono stati prodotti i seguenti danni: 1) cedimenti della pavimentazione del vano al piano terra prospiciente Via Mazzini ed in aderenza alla parte di fabbricato demolito;
2) omessa impermeabilizzazione del solaio di copertura del vano al primo piano prospiciente Via Mazzini, a seguito della demolizione del piano secondo sovrastante, causando copiose infiltrazioni 3) lesioni sulle murature di tufo (strutture portanti) della restante parte del fabbricato non oggetto di demolizione.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di ogni effetto e conseguenza giuridica il decreto ingiuntivo n. 4386/2021 (R.G. 9172/2021) reso dal Tribunale di Napoli Nord – dr.ssa Carmela Esposito – in data
2.11.2021 e notificato in data 18.11.2021 ; 2) accogliere la spiegata riconvenzionale e condannare l'opposto al pagamento della somma di Euro condannare l'opposta al pagamento della somma di Euro 23.113,70 oltre le ulteriori mensilità a maturarsi dal 31.12.2021 fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare il al pagamento delle spese ed Controparte_1 onorario del giudizio “.
Si costituiva in giudizio il eccependo la propria Controparte_1 estraneità alle doglianze relative ai vizi delle opere di abbattimento, imputabili unicamente alla di cui chiedeva la chiamata in causa CP_3 al fine di essere manlevato in caso di condanna;
altresì che l'opponente era decaduto dalla garanzia per i vizi delle opere non avendo provveduto a denunciarli nei termini di cui agli art. 1667 e 1669 c.c. essendosi conclusi i lavori nel mese di aprile 2019.
Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima di costituiva CP_3 tempestivamente in giudizio chiedendo preliminarmente di poter chiamare in causa la compagnia RT
, assicuratrice della responsabilità civile e contestando
[...] nel merito ogni avversa deduzione.
Eccepiva la società terza chiamata in causa, in primo luogo la decadenza dell'attore dalla denuncia dei vizi per mancato rispetto dei termini di
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decadenza degli artt. 1667 e 1669 c.c., altresì la infondatezza della chiamata in giudizio da parte del per l'inoperatività della Controparte_1 garanzia per vizi essendo divenuto definitivo il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
ancora l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla mera esecutrice delle opere di abbattimento sotto la CP_3 direzione degli organi tecnici del committente;
infine l'insussistenza di qualsivoglia vizio di esecuzione delle opere di abbattimento, svolte secondo le prescrizioni contenute nella sentenza del TAR e le indicazioni tecniche del commissario ad acta e del direttore dei lavori.
Autorizzata la chiamata in giudizio di questa si RT costituiva in giudizio eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa per omessa denuncia dell'evento; la carenza di legittimazione passiva in capo alla mera esecutrice delle opere di abbattimento, CP_3 chiedendo per l'effetto la propria estromissione dal giudizio;
altresì la nullità dell'atto di citazione in opposizione e la decadenza e/o la prescrizione dall'azione dell'attore per decorso dei termini di cui agli artt. 1667 e 1669
c.c. nonché l'infondatezza in fatto e diritto della domanda.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e in seguito riservata a sentenza con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
Ebbene, il attore sostanziale, ha svolto con il rito Controparte_1 monitorio una domanda di pagamento nei confronti di , Parte_1 deducendo di avere diritto alla restituzione dell'esborso di € 44.234,25 sostenuto per l'attività di demolizione effettuata dalla in CP_3 danno dell'ingiunto il quale non aveva ottemperato spontaneamente all'ordine impartito dall'ente di provvedere alla demolizione delle opere realizzate presso l'immobile sito in , via Mazzini n. 4, in CP_1 conseguenza dell'annullamento dei titoli abilitativi da parte del TAR.
Mette conto evidenziare che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta con il rito monitorio è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di
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avere esattamente adempiuto (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n.
13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n.
11629).
Nel caso di specie, l'opponente non ha minimamente contestato le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda monitoria per cui deve ritenersi dimostrato anche ai sensi dell'art 115 c.p.c., oltre che in virtù della documentazione prodotta in atti, l'affidamento dell'incarico da parte del commissario ad acta alla e la successiva stipula del contratto CP_3 di appalto nonché l'esecuzione da parte della appaltatrice delle opere di abbattimento (all.
1-11 prod. non eseguite spontaneamente CP_3 dall'opponente e l'avvenuto esborso da parte del dell'importo CP_1 oggetto dell'ingiunzione (cfr. doc. 6,7,8 fascicolo monitorio).
Ciò posto, l'opponente al fine di paralizzare la pretesa di pagamento avanzata dal ha eccepito che l'appaltatrice non abbatteva i pilastri CP_1
e la trave di calcestruzzo indicati nell'ordinanza e invece abbattendo la scala esterna, rendeva inaccessibile il vano al primo piano non oggetto di demolizione;
ancora che erroneamente la provvedeva alla CP_3 demolizione del balcone al primo piano lato interno cortile, non oggetto di alcun abuso edilizio e che durante l'esecuzione dei lavori provocava danni alla pavimentazione del vano al piano terra, lesioni sulle murature di tufo
(strutture portanti) e infine non impermeabilizzando il solaio di copertura del vano al primo piano causava copiose infiltrazioni.
L'opposta e i terzi chiamati in causa hanno invece eccepito la decadenza dell'opponente dal diritto di garanzia azionato, per non aver denunciato tempestivamente la presenza dei vizi all'appaltatrice.
L'eccezione di decadenza è fondata.
In proposito giova, anzitutto, premettere che, per costante giurisprudenza, il committente ha l'onere di provare di aver denunciato all'appaltatore i vizi dell'opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia, essendo quegli assolto da tale onere solo per i vizi dolosamente occultati dall'appaltatore, a meno che il predetto committente non provi che per patto intervenuto con l'appaltatore costui si è obbligato ad eliminarli, con l'effetto di novare la sua obbligazione di garanzia "ex lege"
(cfr. ex multis, Cass. Civ. 6774/2001).
Tale principio opera, peraltro, anche nel caso in cui, il committente invochi la garanzia al solo fine di paralizzare la pretesa dell'appaltatore di conseguire il pagamento del prezzo e non anche per ottenerne la condanna ad eliminare i vizi e le difformità ed a risarcire i danni arrecati. Ciò in quanto il terzo comma dell'art. 1667 c.c. stabilisce che “Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le
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difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”. Ciò posto deve, anzitutto, ritenersi che, nella specie, il committente abbia perso il diritto alla garanzia per avere accettato l'opera senza riserve. Invero, in tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non equivale, "ipso facto", ad accettazione della medesima senza riserve, e quindi ad una accettazione tacita pur in difetto di verifica, ex art. 1665, comma 4, c.c., occorrendo in concreto stabilire se nel comportamento delle parti siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera senza riserve (cfr. Cass. Civ. n. 12829/2004). In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica". Bisogna, però, distinguere tra atto di "consegna" e atto di
"accettazione" dell'opera: la "consegna" costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'"accettazione" esige, al contrario, che il committente esprima (anche "per facta concludentia") il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (cfr. Cass. Civ. n. 7260/2003).
Orbene, nell'ipotesi in esame, l'odierno opponente non ha mai contestato né ha provato di aver contestato le opere eseguite, prima della presente opposizione, nonostante le opere di demolizione risultino completate il
19.4.2019 ed emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori il
10.9.2019, essendo la relazione di parte di molto successiva alla data dei lavori e immediatamente prossima alla notifica dell'atto di opposizione. Il tecnico di parte avrebbe, infatti, ricevuto l'incarico di redigere la relazione solo in data 29.09.2021, ben oltre due anni dalla fine dei lavori e senza che prima fosse intervenuto alcun carteggio stragiudiziale tra le parti.
Infatti, dalla documentazione prodotta dall'opponente emerge che quest'ultimo solo dopo aver ricevuto il sollecito di pagamento, quindi, a distanza di anni dall'ultimazione dei lavori, conferiva incarico ad un tecnico, al fine di far verificare la corretta esecuzione dei lavori, senza neppure argomentare in ordine alle eventuali problematiche manifestatesi dopo che l'opera era stata ultimata (cfr. relazione tecnica a firma dell'ing.
allegata alla produzione del convenuto). Controparte_8
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Nella specie, è evidente che la non corrispondenza delle opere di abbattimento a quanto prescritto nell'ordinanza (omesso abbattimento dei pilastri e della trave e abbattimento della scala con inaccessibilità al vano del primo piano e del balcone non oggetto di abuso) così come i danni alla pavimentazione e le lesioni sulla muratura, così come i danni da mancata impermeabilizzazione non costituiscono vizi occulti – avendo peraltro ammesso l'opponente di essersi trasferito in altro immobile locato dal mese di giugno 2019 a causa dell'erroneo abbattimento anche delle parti non abusive dell'immobile – con la conseguenza che il proprietario avrebbe dovuto provvedere alla denuncia nel termine di decadenza decorrente dalla consegna dell'opera.
Giova, poi, rilevare che, in tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, comma 3, c.c., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore. (cfr. Cass. Civ. 18402/2009).
Nel caso di specie, il committente non ha precisato quando abbia avuto contezza dei vizi e delle difformità dei lavori, eseguiti dalla terza chiamata, essendosi limitato solo a dedurre di aver conferito un incarico al tecnico di fiducia che avrebbe poi redatto la relazione a settembre 2019, si ripete a distanza di due anni dalle opere di demolizione, né ha dimostrato che detti vizi non fossero facilmente conoscibili prima di tale data.
Alle medesime conclusioni deve giungersi, pur inquadrando la responsabilità dell'appaltatore nell'ambito dell'art 1669 c.c.
Com'è noto, in tema di rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a durare nel tempo, l'art. 1669 c.c. prescrive, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore
(ricollegabile anche alla posizione del venditore - costruttore), due ulteriori termini: uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla "scoperta" dei vizi o difetti, e l'altro di prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia. I detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente (o dei suoi aventi causa) non può essere fatta valere (cfr. Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14561; Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 1989, n. 903).
Inoltre, dalla documentazione versata in atti dall'opposto e dalla CP_3
è emerso che in data 10.9.2019 veniva rilasciato dall'ing.
[...] [...]
, direttore dei lavori, il certificato di regolare esecuzione dei lavori Pt_2 con attestazione del rispetto della normativa urbanistico-edilizia, delle
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norme contrattuali e della corrispondenza tra i lavori alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.
Quanto, invece, alla omessa demolizione dei pilastri e della trave, risulta comprovato dalla relazione del D.L. e del Commissario ad acta del
31.10.2022 (all. 14 prod. che nel corso dei lavori una volta CP_3 emersa l'impossibilità di demolire i detti elementi per non pregiudicare la staticità del fabbricato e di quelli attigui, è stato ordinato all'impresa appaltatrice di non procedere alla demolizione decurtando le opere non eseguite dal prezzo dell'appalto.
Sempre nella medesima relazione, il direttore dei lavori e il Commissario ad acta ribadivano la necessità di demolire la scala di accesso al primo piano in quanto indicata nella sentenza del TAR e per ragioni strutturali del pianerottolo alla stessa collegata non dotato di autonomia strutturale e quanto alla omessa impermeabilizzazione del solaio del primo piano che le operazioni di demolizione non contemplavano anche le opere di finitura rimesse alla disponibilità dei proprietari.
Da tanto, emerge inequivocabilmente che la impresa si è CP_3 attenuta alle prescrizioni impartite dalla direzione dei lavori e dal commissario ad acta nella esecuzione delle opere di abbattimento.
Neppure nella presente sede potrebbe sostenersi una responsabilità in capo al di per non aver rilasciato un permesso di costruire CP_1 CP_1 in sanatoria al fine di evitare la demolizione, trattandosi di doglianza che l'opponente avrebbe dovuto far valere dinanzi al giudice amministrativo impugnando il diniego o il silenzio rigetto e dimostrando la sussistenza dei presupposti per la sanatoria ai sensi dell'art 36 del D.p.r. 380/2001, nella specie neppure allegati.
In definitiva, non avendo l'opponente dimostrato il momento dell'esatta conoscenza dei difetti dell'opera, tra l'altro contestando detti difetti solo anni dopo l'ultimazione dei lavori e solo in occasione del presente giudizio, la contestazione degli stessi, operata con l'atto di opposizione, deve senz'altro ritenersi tardiva ai sensi dell'art. 1667 c.c. (ma anche dell'art
1669 c.c.) con conseguente fondatezza dell'eccezione di decadenza proposta.
A tutto quanto osservato, segue il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale nonché l'assorbimento delle domande nei confronti dei terzi chiamati in causa.
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del provvedimento monitorio opposto e la declaratoria di esecutività dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 647, 653 e 654 del Codice di Procedura
Civile.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri minimi (attesa la non
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particolare complessità della controversia) stabiliti dal decreto ministeriale n° 147/2022 per le controversie civili tenutesi innanzi al Tribunale e relativi allo scaglione di valore entro il quale rientra il presente contenzioso (quindi, quelli relativi allo scaglione che va da € 26.000,00 fino a € 52.000) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per parte convenuta e per i terzi chiamati in causa, rapportata, altresì, al tenore delle difese svolte dai medesimi.
In forza del principio di causalità – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa
(Cass. Ord. 28.3.2022 n 9941).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale;
• conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 4386/2021 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
• Dichiara assorbite le domande di manleva formulate dal
[...]
nei confronti di e da nei confronti di CP_1 CP_3 CP_3
, per le causali di cui in Controparte_5 motivazione;
• condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore Parte_1 del che liquida in complessivi euro 3.809,00, per Controparte_1 onorari ed € 518,00 per spese oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e cpa come per legge
• Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_3 spese di lite, che si liquidano in € 3809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
• Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_7
delle spese di lite, che si liquidano in € 3809,00 per compenso
[...]
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professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del
15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, lì 8 aprile 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. ssa Dora Alessia Limongelli
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