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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 30/05/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ex art.53, legge 133/2008, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1252 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, discussa e decisa all'udienza del 29.04.2025, e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici effettivamente domicilia in Campobasso (CB), alla via Insorti di Ungheria n.74;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Siravo Mara Maria presso il cui CP_1 studio effettivamente domicilia in Campobasso (CB), alla via Umberto I n.6/c;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n.63/2019 emessa dal Giudice di Pace di Venafro Conclusioni: come da verbale di udienza del 29.04.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 16.07.2018 la adottava nei confronti del sig. Controparte_2
il verbale di contestazione M_IT PR_ISUTG n. 0026585-20180716 CP_1 elevato per la violazione dell'art.2 della legge n. 386/1990, come modificata dall'art. 29 del d.lgs. n. 507/1999 (emissione di assegno senza provvista). Tale verbale veniva spedito a mezzo dell'ufficio postale di in data 25.07.2018 e ritualmente notificato il Pt_1
27.07.2018, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione dell'informativa della banca trattaria avvenuta il 12.07.2018, come previsto dall'art.14 della legge n. 689/1981 e dall'art.8 bis, comma 3 della legge n.386/1990. Successivamente, in data 02.10.2018 la emetteva l'ordinanza n. M_IT PR_ISUTG 0036027- Controparte_2
20181002, notificata il giorno 10.10.2018, con la quale si ingiungeva al sig. di CP_1 pagare la somma di € 516,00 a titolo di sanzione, oltre ad € 15,90 per spese di notifica. Avverso tale ordinanza, quest'ultimo proponeva opposizione, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia; in quella sede si eccepiva il regolare pagamento dell'assegno bancario e dei relativi accessori, avvenuto in data 15.03.2018 e il successivo invio, alla , della dichiarazione liberatoria del prenditore Controparte_2 del titolo, trasmessa in data 20.08.2018. Si costituiva in giudizio la Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso nonché la convalida dell'ordinanza ingiunzione,
[...] deducendo di aver sì ricevuto uno scritto difensivo da parte dell'allora ricorrente che recava anche la quietanza liberatoria del beneficiario dell'assegno, ma oltre i termini previsti dall'art.8, comma 1 della legge n.386/1990 e di aver, pertanto, provveduto a notificare l'ordinanza ingiunzione poi opposta. Tuttavia, il Giudice di Pace di Venafro, con la sentenza n.63/2019 depositata in data 10.06.2019 nell'ambito del procedimento iscritto al RG n.880/2018, accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza ingiunzione ritenendo assorbente il rilievo per il quale «Il ricorrente faceva rilevare che entro 60 giorni dall'emissione dell'assegno del 28.2.2018 provvedeva ad effettuare il pagamento al creditore il 15.3.2018, come risulta dalla quietanza liberatoria, e di averla inviata alla Prefettura con raccomandata AR in data 20.8.2018». Con atto di appello, la chiamava in causa il sig. al fine di CP_2 CP_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per carenza di motivazione, per violazione dell'art.132, comma 2, n.4 c.p.c.; art.118 disposizioni attuative c.p.c.; art.111, comma 6 Costituzione», «Riformare la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt.8, legge 386/1990 e 3, legge 689/1981», «In ogni caso, condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio». Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo il rigetto integrale dell'appello proposto dalla perché infondato in fatto e in diritto. Controparte_2
Esaurita l'attività istruttoria, documentale, all'udienza del 26.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** 2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si espongono. Il Giudice di Pace di Venafro ha errato nell'applicazione della disciplina sulle sanzioni per violazioni in materia di assegni (legge 386/1990) e nell'interpretazione e applicazione della normativa di cui alla legge 689/1981. È vero che l'art. 8 della legge 386/1990, secondo cui le sanzioni amministrative per emissione di assegni senza provvista non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'importo facciale dell'assegno medesimo, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente;
tuttavia, il pagamento tardivo ha effetto estintivo sulla sanzione solo se corredato della specifica prova prevista dal comma 3 della suindicata disposizione. Più nello specifico: “La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della contestazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto, mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto”. Infatti, la quietanza liberatoria va presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno alla banca o, eventualmente, al pubblico ufficiale che ha elevato il protesto. Di conseguenza, anche se il pagamento dell'assegno è avvenuto entro i termini previsti dall'art.8, comma 1 della legge n.386/1990, la trasmissione tardiva della quietanza liberatoria avvenuta oltre i 60 giorni previsti dalla norma comporta comunque delle conseguenze negative per l'emittente dell'assegno quali la mancata esclusione dalla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), l'impossibilità di evitare o cancellare il protesto e il rischio di sanzioni amministrative. Infatti, la trasmissione tardiva di questo importante documento fa perdere i benefici previsti dalla legge in esame e, in particolare l'esclusione dalla CAI e la possibilità di evitare o cancellare il protesto eventualmente levato. Nello specifico contesto del pagamento tardivo di un assegno senza provvista, la data della quietanza è cruciale per dimostrare che il pagamento comprensivo di capitale, penale, interessi e spese è avvenuto entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno, come previsto dalla suddetta legge per evitare l'iscrizione nella CAI e le sanzioni amministrative;
pertanto, la data della quietanza costituisce un elemento probatorio fondamentale per attestare il rispetto del termine. Il principio generale in materia di quietanza è sancito dall'art.1199 del Codice civile secondo il quale «Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore» e, secondo consolidata giurisprudenza, essa ha valore probatorio dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza n.5945 del 28.02.2023). Ciò nonostante, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini di evitare le sanzioni previste per l'emissione di assegni senza provvista, l'emittente ha l'onere di fornire alla banca negoziatrice o al pubblico ufficiale che ha levato il protesto la prova dell'avvenuto pagamento integrale entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno (cfr. Cassaz. civile, sent. 14740/2011 e 16363/2017) ma la quietanza liberatoria depositata in atti riporta la data del 20.08.2018, dimostrando il non rispetto del termine previsto dalla legge n.386/1990 per il pagamento. In questo caso, il valore probatorio della quietanza trasmessa oltre i termini previsti dall'art.8 della legge n.386/1990 è, quindi, limitato ai soli fini della prova del pagamento ma è inefficace per ottenere i benefici specificamente previsti dalla legge in questione. Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione «La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal “nomen” che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo» (cfr. Cassazione civile, ordinanza n.1572 del 22.01.2019). Tale principio è stato confermato da altre ed ulteriori pronunce della Suprema Corte, in particolare nelle sentenze n.18094 del 15.09.2015 e n.9120 del 06.05.2015, nelle quali si può leggere che «La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili
“aliunde”, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti». In merito all'esimente di responsabilità amministrativa di cui all'art.3 della L.689/1981 invocato dalle parti, la Corte di Cassazione si è espressa interpretandolo restrittivamente, richiedendo la rigorosa sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla norma (cfr. Cassazione civile, sez. VI, sent. n.20121 del 24.09.2014) e prevedendo, in capo al presunto trasgressore, l'onere di provare la sussistenza delle condizioni che integrano l'esimente in questione: per la Suprema Corte non è sufficiente una mera allegazione, ma è necessario fornire elementi di fatto concreti e idonei a dimostrare la situazione di pericolo e l'inevitabilità della condotta illecita (cfr. Cassazione civile, sez. III, sent. n.537 del 19.01.2000). Infatti, dimostrare che l'errore sul fatto non è causato dalla colpa dell'agente, ai fini dell'esimente prevista dall'art.3 della legge n.689/1981, richiede la presentazione di prove concrete e circostanziate che convincano l'autorità amministrativa o il giudice che l'errore è stato inevitabile nonostante l'uso della normale diligenza e prudenza. Nel caso di specie la prova dell'avvenuto pagamento tardivo non è stata fornita dal ricorrente e, pertanto, correttamente la ha adottato l'ordinanza in questione;
non Controparte_2 risulta provata la sussistenza delle condizioni che integrano l'esimente prevista dall'articolo prima richiamato e, pertanto, la sentenza resa dal Giudice di Pace di Venafro va riformata poiché l'agente (in questo caso, il convenuto) si è limitato a dedurre di aver ritenuto sufficiente, al momento del pagamento, la sola riconsegna dell'assegno originale non indicando ulteriori elementi di prova a sostegno della tesi secondo cui egli avrebbe agito senza colpa.
3. Per tali ragioni, il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso e riformare la sentenza n. 63/2019 resa dal Giudice di Pace di Venafro, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata. Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Accoglie il ricorso in appello;
- Condanna il sig. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio CP_1 liquidate in € 500,00, oltre IVA, spese generali e CPA come per legge.
Così deciso in Isernia, il 29.05.2025 Il Giudice Dott.ssa Elvira Puleio
Il Giudice, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ex art.53, legge 133/2008, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1252 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, discussa e decisa all'udienza del 29.04.2025, e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici effettivamente domicilia in Campobasso (CB), alla via Insorti di Ungheria n.74;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Siravo Mara Maria presso il cui CP_1 studio effettivamente domicilia in Campobasso (CB), alla via Umberto I n.6/c;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n.63/2019 emessa dal Giudice di Pace di Venafro Conclusioni: come da verbale di udienza del 29.04.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 16.07.2018 la adottava nei confronti del sig. Controparte_2
il verbale di contestazione M_IT PR_ISUTG n. 0026585-20180716 CP_1 elevato per la violazione dell'art.2 della legge n. 386/1990, come modificata dall'art. 29 del d.lgs. n. 507/1999 (emissione di assegno senza provvista). Tale verbale veniva spedito a mezzo dell'ufficio postale di in data 25.07.2018 e ritualmente notificato il Pt_1
27.07.2018, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione dell'informativa della banca trattaria avvenuta il 12.07.2018, come previsto dall'art.14 della legge n. 689/1981 e dall'art.8 bis, comma 3 della legge n.386/1990. Successivamente, in data 02.10.2018 la emetteva l'ordinanza n. M_IT PR_ISUTG 0036027- Controparte_2
20181002, notificata il giorno 10.10.2018, con la quale si ingiungeva al sig. di CP_1 pagare la somma di € 516,00 a titolo di sanzione, oltre ad € 15,90 per spese di notifica. Avverso tale ordinanza, quest'ultimo proponeva opposizione, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia; in quella sede si eccepiva il regolare pagamento dell'assegno bancario e dei relativi accessori, avvenuto in data 15.03.2018 e il successivo invio, alla , della dichiarazione liberatoria del prenditore Controparte_2 del titolo, trasmessa in data 20.08.2018. Si costituiva in giudizio la Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso nonché la convalida dell'ordinanza ingiunzione,
[...] deducendo di aver sì ricevuto uno scritto difensivo da parte dell'allora ricorrente che recava anche la quietanza liberatoria del beneficiario dell'assegno, ma oltre i termini previsti dall'art.8, comma 1 della legge n.386/1990 e di aver, pertanto, provveduto a notificare l'ordinanza ingiunzione poi opposta. Tuttavia, il Giudice di Pace di Venafro, con la sentenza n.63/2019 depositata in data 10.06.2019 nell'ambito del procedimento iscritto al RG n.880/2018, accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza ingiunzione ritenendo assorbente il rilievo per il quale «Il ricorrente faceva rilevare che entro 60 giorni dall'emissione dell'assegno del 28.2.2018 provvedeva ad effettuare il pagamento al creditore il 15.3.2018, come risulta dalla quietanza liberatoria, e di averla inviata alla Prefettura con raccomandata AR in data 20.8.2018». Con atto di appello, la chiamava in causa il sig. al fine di CP_2 CP_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per carenza di motivazione, per violazione dell'art.132, comma 2, n.4 c.p.c.; art.118 disposizioni attuative c.p.c.; art.111, comma 6 Costituzione», «Riformare la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt.8, legge 386/1990 e 3, legge 689/1981», «In ogni caso, condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio». Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo il rigetto integrale dell'appello proposto dalla perché infondato in fatto e in diritto. Controparte_2
Esaurita l'attività istruttoria, documentale, all'udienza del 26.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** 2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si espongono. Il Giudice di Pace di Venafro ha errato nell'applicazione della disciplina sulle sanzioni per violazioni in materia di assegni (legge 386/1990) e nell'interpretazione e applicazione della normativa di cui alla legge 689/1981. È vero che l'art. 8 della legge 386/1990, secondo cui le sanzioni amministrative per emissione di assegni senza provvista non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'importo facciale dell'assegno medesimo, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente;
tuttavia, il pagamento tardivo ha effetto estintivo sulla sanzione solo se corredato della specifica prova prevista dal comma 3 della suindicata disposizione. Più nello specifico: “La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della contestazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto, mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto”. Infatti, la quietanza liberatoria va presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno alla banca o, eventualmente, al pubblico ufficiale che ha elevato il protesto. Di conseguenza, anche se il pagamento dell'assegno è avvenuto entro i termini previsti dall'art.8, comma 1 della legge n.386/1990, la trasmissione tardiva della quietanza liberatoria avvenuta oltre i 60 giorni previsti dalla norma comporta comunque delle conseguenze negative per l'emittente dell'assegno quali la mancata esclusione dalla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), l'impossibilità di evitare o cancellare il protesto e il rischio di sanzioni amministrative. Infatti, la trasmissione tardiva di questo importante documento fa perdere i benefici previsti dalla legge in esame e, in particolare l'esclusione dalla CAI e la possibilità di evitare o cancellare il protesto eventualmente levato. Nello specifico contesto del pagamento tardivo di un assegno senza provvista, la data della quietanza è cruciale per dimostrare che il pagamento comprensivo di capitale, penale, interessi e spese è avvenuto entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno, come previsto dalla suddetta legge per evitare l'iscrizione nella CAI e le sanzioni amministrative;
pertanto, la data della quietanza costituisce un elemento probatorio fondamentale per attestare il rispetto del termine. Il principio generale in materia di quietanza è sancito dall'art.1199 del Codice civile secondo il quale «Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore» e, secondo consolidata giurisprudenza, essa ha valore probatorio dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza n.5945 del 28.02.2023). Ciò nonostante, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini di evitare le sanzioni previste per l'emissione di assegni senza provvista, l'emittente ha l'onere di fornire alla banca negoziatrice o al pubblico ufficiale che ha levato il protesto la prova dell'avvenuto pagamento integrale entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno (cfr. Cassaz. civile, sent. 14740/2011 e 16363/2017) ma la quietanza liberatoria depositata in atti riporta la data del 20.08.2018, dimostrando il non rispetto del termine previsto dalla legge n.386/1990 per il pagamento. In questo caso, il valore probatorio della quietanza trasmessa oltre i termini previsti dall'art.8 della legge n.386/1990 è, quindi, limitato ai soli fini della prova del pagamento ma è inefficace per ottenere i benefici specificamente previsti dalla legge in questione. Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione «La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal “nomen” che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo» (cfr. Cassazione civile, ordinanza n.1572 del 22.01.2019). Tale principio è stato confermato da altre ed ulteriori pronunce della Suprema Corte, in particolare nelle sentenze n.18094 del 15.09.2015 e n.9120 del 06.05.2015, nelle quali si può leggere che «La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili
“aliunde”, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti». In merito all'esimente di responsabilità amministrativa di cui all'art.3 della L.689/1981 invocato dalle parti, la Corte di Cassazione si è espressa interpretandolo restrittivamente, richiedendo la rigorosa sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla norma (cfr. Cassazione civile, sez. VI, sent. n.20121 del 24.09.2014) e prevedendo, in capo al presunto trasgressore, l'onere di provare la sussistenza delle condizioni che integrano l'esimente in questione: per la Suprema Corte non è sufficiente una mera allegazione, ma è necessario fornire elementi di fatto concreti e idonei a dimostrare la situazione di pericolo e l'inevitabilità della condotta illecita (cfr. Cassazione civile, sez. III, sent. n.537 del 19.01.2000). Infatti, dimostrare che l'errore sul fatto non è causato dalla colpa dell'agente, ai fini dell'esimente prevista dall'art.3 della legge n.689/1981, richiede la presentazione di prove concrete e circostanziate che convincano l'autorità amministrativa o il giudice che l'errore è stato inevitabile nonostante l'uso della normale diligenza e prudenza. Nel caso di specie la prova dell'avvenuto pagamento tardivo non è stata fornita dal ricorrente e, pertanto, correttamente la ha adottato l'ordinanza in questione;
non Controparte_2 risulta provata la sussistenza delle condizioni che integrano l'esimente prevista dall'articolo prima richiamato e, pertanto, la sentenza resa dal Giudice di Pace di Venafro va riformata poiché l'agente (in questo caso, il convenuto) si è limitato a dedurre di aver ritenuto sufficiente, al momento del pagamento, la sola riconsegna dell'assegno originale non indicando ulteriori elementi di prova a sostegno della tesi secondo cui egli avrebbe agito senza colpa.
3. Per tali ragioni, il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso e riformare la sentenza n. 63/2019 resa dal Giudice di Pace di Venafro, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata. Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Accoglie il ricorso in appello;
- Condanna il sig. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio CP_1 liquidate in € 500,00, oltre IVA, spese generali e CPA come per legge.
Così deciso in Isernia, il 29.05.2025 Il Giudice Dott.ssa Elvira Puleio