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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 08/03/2024, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1796/2020 R.G. avente ad OGGETTO: Vendita di cose immobili promossa da
Parte_1
attrice-opponente
Rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Volpi
Contro
Controparte_1
convenuto-opposto
Rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Forcieri
Conclusioni:
Per parte attrice-opponente:
"Voglia il Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dell'opposizione proposta dichiarare il Decreto Ingiuntivo n. 421/2020 inefficace, illegittimo e/o nullo e per l'effetto revocarlo con conseguente condanna di Controparte 1 sia al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sia alla restituzione della somma di euro 13.346,06, oltre spese successive ed interessi maturati e maturandi, a lui versata in forza della provvisoria esecutorietà del
D.I.n.421/20210 messo in esecuzione con la procedura esecutiva mobiliare iscritta al
R.G.n.359/2020 del Tribunale Della Spezia.
Vinte spese e competenze di lite, oltre accessori di legge". Per parte convenuta-opposta:
"Piaccia al Tribunale ill.mo, disattesa ogni diversa allegazione, istanza, eccezione o domanda confermare il D.I. opposto con la vittoria delle spese di giudizio di opposizione".
FATTO E DIRITTO
Parte attrice opponente notificava atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei suoi confronti da per il pagamento della Controparte_1 somma di € 10.000,00, che il medesimo affermava avere versato a favore della convenuta sostanziale, a titolo di caparra confirmatoria, all'atto della stipula del contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto in data 14/11/2017, cui non aveva fatto seguito il definitivo, le parti avevano infatti proceduto ad una diversa regolamentazione della compravendita ad un prezzo differente e con l'acquisto della proprietà da parte del CP 1 non più singolarmente, ma insieme ad altri soggetti, senza che la caparra fosse restituita, né imputata al pagamento del prezzo.
La Società opponente si costituiva confermando l'avvenuto versamento della somma di € 10.000,00 da parte del CP 1 ma unitamente ad altri due soggetti ed in occasione della stipula del precedente contratto preliminare del 4/1/2017, affermava infatti che nel contratto in data 14/11/2017 era stato unicamente dato atto del versamento già effettuato in precedenza.
In particolare parte attrice opponente affermava e documentava quanto segue:
-Il preliminare del 14 gennaio 2017 ed il contratto di compravendita del 3 ottobre 2017 non erano stati gli unici atti aventi ad oggetto il fabbricato in Sarzana che erano intercorsi fra le parti.
ノunitamente alla sorella Parte 2 In data 4 gennaio 2017 il Controparte 1 ed al cognato Persona 1 avevano infatti stipulato un contratto preliminare di compravendita in
,
cui si erano impegnati ad acquistare quattro unità immobiliari ( doc. 2):
GA 1) accollandosi e/o estinguendo i mutui in sofferenza in essere con del valore di Euro 255.000
e cancellando altresì l'ipoteca iscritta da Org 2 sugli immobili per Euro 23.000, ovvero quelle più esatte cifre che sarebbero risultate essere dovute al momento del rogito;
2) corrispondendo direttamente ad Parte 1 la somma di Euro 40.000,00 di cui Euro 10.000,00 alla firma dello stesso preliminare del 4 gennaio 2017; Euro 20.000,00 al momento del rogito ed
Euro 10.000,00 entro la data del 30 novembre 2017.
-La somma di Euro 10.000,00 (la cui richiesta di restituzione è stata azionata in via monitoria) veniva quindi versata al momento della sottoscrizione del preliminare del 4 gennaio 2017 da parte dei tre promissari acquirenti ed Persona 1 in acconto si ' Parte 2 Controparte_1
40.000,00 euro pattuiti da versarsi direttamente ad Parte_1
-Il successivo preliminare del 14 gennaio 2017 non ebbe a modificare in alcun modo le pattuizioni originarie siglate dalle parti in data 4 gennaio 2017. Il preliminare del 14 gennaio 2017 ebbe semplicemente a fotografare che Euro 10.000,00 erano già stati versati, mentre la parte del prezzo legata ai mutui ed all'ipoteca indicata a gennaio 2017 in
Euro 278.000 avrebbe dovuto essere ricalcolata al momento del rogito.
Il ricalcolo del prezzo -infatti in sede di rogito venne effettuato in Euro 293.000,00, necessari nell'ottobre 2017, per estinguere i due mutui ed Euro 25.000,00 per l'ipoteca di G_ . Fermi gli
Euro 10.000,00 già versati (la cui corresponsione era stata già tacitata in sede di compromesso del
14 gennaio 2017) e che facevano parte della somma di Euro 40.000 che avrebbe dovuto essere pagata direttamente ad Parte 1
-a conferma di quanto sopra, parte attrice rilevava che le pattuizioni del 4 gennaio 2017 afferenti la debenza dei 40.000,00 euro vennero ripetute e confermate anche in data 3 ottobre 2017, come indicato dalla stessa integrazione al compromesso (cd nota g) apportata dalle parti in forza della quale alla data del 3 ottobre 2017 Controparte 1 ed Per 1 Parte 2
[...] avrebbero dovuto ancora versare la somma di Euro 12.500,00 ( quale somma residua dei
40.000,00 euro).
- parte attrice eccepiva inoltre che non fosse vera l'affermazione relativa al mancato adempimento del contratto preliminare del 14 gennaio 2017 perchè: la parte venditrice aveva taciuto la circostanza che tutti i beni fossero già stati fatti oggetto di
-
GA pignoramento immobiliare da parte di in quanto il pignoramento immobiliare nel mese di gennaio 2017 non esisteva, in quanto venne eseguito solo nel successivo mese di marzo (doc.n.3).
In ogni caso l'opposto era perfettamente a conoscenza che i due mutui erano in dichiarata sofferenza da parte della CA (come espressamente indicato nel contratto preliminare del 4 gennaio) e che vi era ipoteca giudiziale da parte di G_ .
- furono coinvolte persone nuove diverse dal Controparte_1 Parte attrice opponente eccepiva che le quattro unità immobiliari già oggetto del preliminare erano state trasferite in sede di ai suoi parenti ( Parte 2 ed Persona 1 ) definitivo al Controparte_1
ed alla società ( di cui il CP 1 è titolare delle partecipazioni insieme alla Controparte_2 sorella), pertanto ai soggetti che avevano partecipato al preliminare del 4 gennaio 2017, le cui pattuizioni erano state per tale motivo rispettate.
Il prezzo complessivo dei beni nel definitivo è stato diverso dal preliminare. Parte attrice opponente eccepiva che anche tale affermazione non fosse corretta in quanto l'esatto calcolo delle somme per l'accollo/estinzione dei mutui e per la cancellazione dell'ipoteca con G_ erano stati espressamente convenuti come approssimativi e da ricalcolarsi esattamente al momento del rogito. Eccepiva ancora l'attrice opponente che il contratto preliminare del 14 gennaio 2017 a mezzo scrittura privata autenticata era stato formalizzato al sol fine di poter “ripulire" il fabbricato dalle ipoteche ed in particolare il fondo commerciale al piano sottostrada che, al termine dell'intera operazione, sarebbe dovuto tornare in capo ad Parte 1 (come stabilito nel preliminare del 4 gennaio 2017) ed evitare che potesse essere aggredito da pretese creditorie di terzi.
Ed infatti in data 03.10.2017, mentre i ricorrenti acquistavano “formalmente” con il definitivo di compravendita anche il fondo commerciale dall' contestualmente si impegnavano Parte 1
a ritrasferirne la proprietà alla figlia del legale rappresentante, (doc.n.4). CiòPersona 2
nel rispetto e nelle previsione di quanto pattuito nel preliminare del 4 gennaio 2017.
Nel merito.
Dall'esame della documentazione agli atti e dalle sentenze emesse all'esito degli altri due giudizi richiamati da parte attrice opponenti ( Sent. 79/2020 riguardante i rapporti tra Parte 1
Controparte_2 ed Persona 1 e Sent. 356/2022 emessa all'esito della causa N. 311/2018 tra e Persona_1 quali attori, CP_3 Controparte_1 Parte_2
[...] convenuta ed quale terza chiamata ), si evince come la ricostruzione dei Parte 1
rapporti economici tra le parti, effettuata dalla difesa di Parte 1 sia da ritenere corretta.
Non è stato in alcun modo dimostrato da parte convenuta opposta che il CP 1 abbia effettivamente versato ulteriori € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria alla data del
14/11/2017.
La somma di Euro 10.000,00 versata al momento della sottoscrizione del contratto preliminare del 4 gennaio 2017 rappresentava invece il parziale pagamento della somma di Euro 40.0000 convenuta fra le parti in data 4 gennaio 2017 e poi ripetuta in data 3 ottobre 2017 con l'integrazione apportata a detta scrittura a latere del contratto definitivo di compravendita.
Tale ricostruzione dei fatti appare dimostrata dal documento “nota g del 3/10/2017" alla scrittura del 4/1/2017, depositato da parte attrice opponente, dal quale risultano esattamente i conteggi indicati.
Le due sentenze citate fanno inoltre chiarezza sui complessi rapporti economici intercorsi tra le parti, in particolare nel corso del giudizio 311/2018 - la stessa parte attrice aveva sostenuto di avere versato la somma di € 10.000,00 in data 4/1/2017 e non ha mai fatto menzione né richiesta di un ulteriore importo di € 10.000,00 versato dal solo Controparte_1 alla successiva data del
14/11/2017.
Si deve pertanto conclusivamente ritenere che le pattuizioni economiche del preliminare del
4.1.2017 (doc.2) aventi ad oggetto il pagamento di euro 40.000,00 non siano mai state superate da una diversa e contraria volontà delle parti, le quali risultano avere sempre riconosciuto come fonte dei loro obblighi e delle loro posizioni di dare/avere la scrittura del 4.1.2017, così come comprovato dalle sottoscrizioni ed integrazioni apportate in data 3 ottobre 2017 dalle parti (clausola g) (doc.n.2) in forza delle quali si ribadiva ed aggiornava da euro 40.000,00 ad euro 12.500,00 la somma residua che i Parte 3 avrebbero dovuto corrispondere entro il 30 novembre 2017.
La sottoscrizione del successivo contratto preliminare di acquisto del 14.01.2017 (doc.n.2) fra ed il solo con la forma di scrittura privataParte 1 Controparte_1
autenticata non fece dunque venir emeno le regolamentazioni economiche aventi ad oggetto la debenza dei
40.000,00 euro da parte dei Parte 3 indicate nel preliminare del 4.1.2017 ed aggiornate poi in data 3.10.17 in occasione del rogito ( clausola g).
Lo scopo di tale complessa operazione economica era infatti rappresentato dalla necessità di GA estinguere le posizioni debitorie con facenti capo alla società ed G_ Parte_1
all'esito delle quali quest'ultima avrebbe comunque ottenuto l'importo di € 40.000,00, mentre i
Sigg.ri Parte 3 avrebbero avuto il trasferimento delle proprietà immobiliari.
Persona 2 sarebbe invece dovutoIl fondo commerciale oggetto del preliminare con ritornare alla famiglia Persona 2 libero da trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli e non più aggredibile da parte di eventuali creditori della società Parte 1
Risulta altresì confermato dalla documentazione agli atti che gli acquirenti ( compreso il CP 1 )
fossero al corrente della situazione debitoria gravante su che i beni immobili siano Parte 1
stati effettivamente trasferiti ai soggetti già indicati nel contratto preliminare del 4/1/2017 e che il prezzo complessivo di acquisto corrisponda a quanto stabilito nel preliminare, ove le somme necessarie ai fini dell'accollo/estinzione dei mutui e per la cancellazione dell'ipoteca con G_ erano stati espressamente convenuti come approssimativi e da ricalcolarsi esattamente al momento del rogito. Si deve pertanto ritenere che il compromesso fu adempiuto.
E' altresì risultato dimostrato che il contratto preliminare del 14 gennaio 2017 a mezzo scrittura privata autenticata venne formalizzato al solo fine di liberare il fabbricato dalle ipoteche ed in particolare il fondo commerciale al piano sottostrada che al termine dell'intera operazione avrebbe dovuto tornare in capo ad Parte 1 (come stabilito nel preliminare del 4 gennaio 2017) ed evitare che potesse essere aggredito da pretese creditorie di terzi. In data 03.10.2017 infatti i
Parte_3 acquistavano "formalmente" con il definitivo di compravendita anche il fondo commerciale dall' Parte 1 e contestualmente si impegnavano a ritrasferirne la proprietà alla figlia del legale rappresentante, (doc.n.4). Ciò nel rispetto e nelle previsionePersona 2 di quanto pattuito nel preliminare del 4 gennaio 2017. Si deve pertanto conclusivamente ritenere che la somma di € 10.000,00 chiesta ed ottenuta da
Controparte_1 non fosse dovuta.
Alla luce di quanto esposto il decreto ingiuntivo deve essere revocato, ne consegue che CP 1
[...] debba essere condannato a restituire alla società Parte 1 la somma di euro
13.346,06, oltre interessi nella misura legale, decorrenti dalla data dell'assegnazione del credito al saldo effettivo, pacificamente ottenuta tramite atto di pignoramento presso terzi notificato alla debitrice dell'attuale parte opponente, società Controparte 2 ( ( doc. 9).
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/di trattazione.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la richiesta condanna ex art 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Controparte_1 non è Accerta che la somma di € 10.000,00 richiesta da dovuta da parte di Parte 1 per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.421/2020 emesso in data 231/7/2020 dal Tribunale della
Spezia,
Controparte_1 alla restituzione a favore di condanna della somma di € 13.346,00, oltre interessi nella misura legale dalla data Parte 1
dell'assegnazione del credito, al saldo effettivo;
condanna Controparte 1 al pagamento a favore di delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4237,00 per Parte 1
compenso professionale, € 145,50 per spese, oltre accessori di legge.
La Spezia, 8/3/2024
Il Giudice
Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1796/2020 R.G. avente ad OGGETTO: Vendita di cose immobili promossa da
Parte_1
attrice-opponente
Rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Volpi
Contro
Controparte_1
convenuto-opposto
Rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Forcieri
Conclusioni:
Per parte attrice-opponente:
"Voglia il Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dell'opposizione proposta dichiarare il Decreto Ingiuntivo n. 421/2020 inefficace, illegittimo e/o nullo e per l'effetto revocarlo con conseguente condanna di Controparte 1 sia al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sia alla restituzione della somma di euro 13.346,06, oltre spese successive ed interessi maturati e maturandi, a lui versata in forza della provvisoria esecutorietà del
D.I.n.421/20210 messo in esecuzione con la procedura esecutiva mobiliare iscritta al
R.G.n.359/2020 del Tribunale Della Spezia.
Vinte spese e competenze di lite, oltre accessori di legge". Per parte convenuta-opposta:
"Piaccia al Tribunale ill.mo, disattesa ogni diversa allegazione, istanza, eccezione o domanda confermare il D.I. opposto con la vittoria delle spese di giudizio di opposizione".
FATTO E DIRITTO
Parte attrice opponente notificava atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei suoi confronti da per il pagamento della Controparte_1 somma di € 10.000,00, che il medesimo affermava avere versato a favore della convenuta sostanziale, a titolo di caparra confirmatoria, all'atto della stipula del contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto in data 14/11/2017, cui non aveva fatto seguito il definitivo, le parti avevano infatti proceduto ad una diversa regolamentazione della compravendita ad un prezzo differente e con l'acquisto della proprietà da parte del CP 1 non più singolarmente, ma insieme ad altri soggetti, senza che la caparra fosse restituita, né imputata al pagamento del prezzo.
La Società opponente si costituiva confermando l'avvenuto versamento della somma di € 10.000,00 da parte del CP 1 ma unitamente ad altri due soggetti ed in occasione della stipula del precedente contratto preliminare del 4/1/2017, affermava infatti che nel contratto in data 14/11/2017 era stato unicamente dato atto del versamento già effettuato in precedenza.
In particolare parte attrice opponente affermava e documentava quanto segue:
-Il preliminare del 14 gennaio 2017 ed il contratto di compravendita del 3 ottobre 2017 non erano stati gli unici atti aventi ad oggetto il fabbricato in Sarzana che erano intercorsi fra le parti.
ノunitamente alla sorella Parte 2 In data 4 gennaio 2017 il Controparte 1 ed al cognato Persona 1 avevano infatti stipulato un contratto preliminare di compravendita in
,
cui si erano impegnati ad acquistare quattro unità immobiliari ( doc. 2):
GA 1) accollandosi e/o estinguendo i mutui in sofferenza in essere con del valore di Euro 255.000
e cancellando altresì l'ipoteca iscritta da Org 2 sugli immobili per Euro 23.000, ovvero quelle più esatte cifre che sarebbero risultate essere dovute al momento del rogito;
2) corrispondendo direttamente ad Parte 1 la somma di Euro 40.000,00 di cui Euro 10.000,00 alla firma dello stesso preliminare del 4 gennaio 2017; Euro 20.000,00 al momento del rogito ed
Euro 10.000,00 entro la data del 30 novembre 2017.
-La somma di Euro 10.000,00 (la cui richiesta di restituzione è stata azionata in via monitoria) veniva quindi versata al momento della sottoscrizione del preliminare del 4 gennaio 2017 da parte dei tre promissari acquirenti ed Persona 1 in acconto si ' Parte 2 Controparte_1
40.000,00 euro pattuiti da versarsi direttamente ad Parte_1
-Il successivo preliminare del 14 gennaio 2017 non ebbe a modificare in alcun modo le pattuizioni originarie siglate dalle parti in data 4 gennaio 2017. Il preliminare del 14 gennaio 2017 ebbe semplicemente a fotografare che Euro 10.000,00 erano già stati versati, mentre la parte del prezzo legata ai mutui ed all'ipoteca indicata a gennaio 2017 in
Euro 278.000 avrebbe dovuto essere ricalcolata al momento del rogito.
Il ricalcolo del prezzo -infatti in sede di rogito venne effettuato in Euro 293.000,00, necessari nell'ottobre 2017, per estinguere i due mutui ed Euro 25.000,00 per l'ipoteca di G_ . Fermi gli
Euro 10.000,00 già versati (la cui corresponsione era stata già tacitata in sede di compromesso del
14 gennaio 2017) e che facevano parte della somma di Euro 40.000 che avrebbe dovuto essere pagata direttamente ad Parte 1
-a conferma di quanto sopra, parte attrice rilevava che le pattuizioni del 4 gennaio 2017 afferenti la debenza dei 40.000,00 euro vennero ripetute e confermate anche in data 3 ottobre 2017, come indicato dalla stessa integrazione al compromesso (cd nota g) apportata dalle parti in forza della quale alla data del 3 ottobre 2017 Controparte 1 ed Per 1 Parte 2
[...] avrebbero dovuto ancora versare la somma di Euro 12.500,00 ( quale somma residua dei
40.000,00 euro).
- parte attrice eccepiva inoltre che non fosse vera l'affermazione relativa al mancato adempimento del contratto preliminare del 14 gennaio 2017 perchè: la parte venditrice aveva taciuto la circostanza che tutti i beni fossero già stati fatti oggetto di
-
GA pignoramento immobiliare da parte di in quanto il pignoramento immobiliare nel mese di gennaio 2017 non esisteva, in quanto venne eseguito solo nel successivo mese di marzo (doc.n.3).
In ogni caso l'opposto era perfettamente a conoscenza che i due mutui erano in dichiarata sofferenza da parte della CA (come espressamente indicato nel contratto preliminare del 4 gennaio) e che vi era ipoteca giudiziale da parte di G_ .
- furono coinvolte persone nuove diverse dal Controparte_1 Parte attrice opponente eccepiva che le quattro unità immobiliari già oggetto del preliminare erano state trasferite in sede di ai suoi parenti ( Parte 2 ed Persona 1 ) definitivo al Controparte_1
ed alla società ( di cui il CP 1 è titolare delle partecipazioni insieme alla Controparte_2 sorella), pertanto ai soggetti che avevano partecipato al preliminare del 4 gennaio 2017, le cui pattuizioni erano state per tale motivo rispettate.
Il prezzo complessivo dei beni nel definitivo è stato diverso dal preliminare. Parte attrice opponente eccepiva che anche tale affermazione non fosse corretta in quanto l'esatto calcolo delle somme per l'accollo/estinzione dei mutui e per la cancellazione dell'ipoteca con G_ erano stati espressamente convenuti come approssimativi e da ricalcolarsi esattamente al momento del rogito. Eccepiva ancora l'attrice opponente che il contratto preliminare del 14 gennaio 2017 a mezzo scrittura privata autenticata era stato formalizzato al sol fine di poter “ripulire" il fabbricato dalle ipoteche ed in particolare il fondo commerciale al piano sottostrada che, al termine dell'intera operazione, sarebbe dovuto tornare in capo ad Parte 1 (come stabilito nel preliminare del 4 gennaio 2017) ed evitare che potesse essere aggredito da pretese creditorie di terzi.
Ed infatti in data 03.10.2017, mentre i ricorrenti acquistavano “formalmente” con il definitivo di compravendita anche il fondo commerciale dall' contestualmente si impegnavano Parte 1
a ritrasferirne la proprietà alla figlia del legale rappresentante, (doc.n.4). CiòPersona 2
nel rispetto e nelle previsione di quanto pattuito nel preliminare del 4 gennaio 2017.
Nel merito.
Dall'esame della documentazione agli atti e dalle sentenze emesse all'esito degli altri due giudizi richiamati da parte attrice opponenti ( Sent. 79/2020 riguardante i rapporti tra Parte 1
Controparte_2 ed Persona 1 e Sent. 356/2022 emessa all'esito della causa N. 311/2018 tra e Persona_1 quali attori, CP_3 Controparte_1 Parte_2
[...] convenuta ed quale terza chiamata ), si evince come la ricostruzione dei Parte 1
rapporti economici tra le parti, effettuata dalla difesa di Parte 1 sia da ritenere corretta.
Non è stato in alcun modo dimostrato da parte convenuta opposta che il CP 1 abbia effettivamente versato ulteriori € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria alla data del
14/11/2017.
La somma di Euro 10.000,00 versata al momento della sottoscrizione del contratto preliminare del 4 gennaio 2017 rappresentava invece il parziale pagamento della somma di Euro 40.0000 convenuta fra le parti in data 4 gennaio 2017 e poi ripetuta in data 3 ottobre 2017 con l'integrazione apportata a detta scrittura a latere del contratto definitivo di compravendita.
Tale ricostruzione dei fatti appare dimostrata dal documento “nota g del 3/10/2017" alla scrittura del 4/1/2017, depositato da parte attrice opponente, dal quale risultano esattamente i conteggi indicati.
Le due sentenze citate fanno inoltre chiarezza sui complessi rapporti economici intercorsi tra le parti, in particolare nel corso del giudizio 311/2018 - la stessa parte attrice aveva sostenuto di avere versato la somma di € 10.000,00 in data 4/1/2017 e non ha mai fatto menzione né richiesta di un ulteriore importo di € 10.000,00 versato dal solo Controparte_1 alla successiva data del
14/11/2017.
Si deve pertanto conclusivamente ritenere che le pattuizioni economiche del preliminare del
4.1.2017 (doc.2) aventi ad oggetto il pagamento di euro 40.000,00 non siano mai state superate da una diversa e contraria volontà delle parti, le quali risultano avere sempre riconosciuto come fonte dei loro obblighi e delle loro posizioni di dare/avere la scrittura del 4.1.2017, così come comprovato dalle sottoscrizioni ed integrazioni apportate in data 3 ottobre 2017 dalle parti (clausola g) (doc.n.2) in forza delle quali si ribadiva ed aggiornava da euro 40.000,00 ad euro 12.500,00 la somma residua che i Parte 3 avrebbero dovuto corrispondere entro il 30 novembre 2017.
La sottoscrizione del successivo contratto preliminare di acquisto del 14.01.2017 (doc.n.2) fra ed il solo con la forma di scrittura privataParte 1 Controparte_1
autenticata non fece dunque venir emeno le regolamentazioni economiche aventi ad oggetto la debenza dei
40.000,00 euro da parte dei Parte 3 indicate nel preliminare del 4.1.2017 ed aggiornate poi in data 3.10.17 in occasione del rogito ( clausola g).
Lo scopo di tale complessa operazione economica era infatti rappresentato dalla necessità di GA estinguere le posizioni debitorie con facenti capo alla società ed G_ Parte_1
all'esito delle quali quest'ultima avrebbe comunque ottenuto l'importo di € 40.000,00, mentre i
Sigg.ri Parte 3 avrebbero avuto il trasferimento delle proprietà immobiliari.
Persona 2 sarebbe invece dovutoIl fondo commerciale oggetto del preliminare con ritornare alla famiglia Persona 2 libero da trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli e non più aggredibile da parte di eventuali creditori della società Parte 1
Risulta altresì confermato dalla documentazione agli atti che gli acquirenti ( compreso il CP 1 )
fossero al corrente della situazione debitoria gravante su che i beni immobili siano Parte 1
stati effettivamente trasferiti ai soggetti già indicati nel contratto preliminare del 4/1/2017 e che il prezzo complessivo di acquisto corrisponda a quanto stabilito nel preliminare, ove le somme necessarie ai fini dell'accollo/estinzione dei mutui e per la cancellazione dell'ipoteca con G_ erano stati espressamente convenuti come approssimativi e da ricalcolarsi esattamente al momento del rogito. Si deve pertanto ritenere che il compromesso fu adempiuto.
E' altresì risultato dimostrato che il contratto preliminare del 14 gennaio 2017 a mezzo scrittura privata autenticata venne formalizzato al solo fine di liberare il fabbricato dalle ipoteche ed in particolare il fondo commerciale al piano sottostrada che al termine dell'intera operazione avrebbe dovuto tornare in capo ad Parte 1 (come stabilito nel preliminare del 4 gennaio 2017) ed evitare che potesse essere aggredito da pretese creditorie di terzi. In data 03.10.2017 infatti i
Parte_3 acquistavano "formalmente" con il definitivo di compravendita anche il fondo commerciale dall' Parte 1 e contestualmente si impegnavano a ritrasferirne la proprietà alla figlia del legale rappresentante, (doc.n.4). Ciò nel rispetto e nelle previsionePersona 2 di quanto pattuito nel preliminare del 4 gennaio 2017. Si deve pertanto conclusivamente ritenere che la somma di € 10.000,00 chiesta ed ottenuta da
Controparte_1 non fosse dovuta.
Alla luce di quanto esposto il decreto ingiuntivo deve essere revocato, ne consegue che CP 1
[...] debba essere condannato a restituire alla società Parte 1 la somma di euro
13.346,06, oltre interessi nella misura legale, decorrenti dalla data dell'assegnazione del credito al saldo effettivo, pacificamente ottenuta tramite atto di pignoramento presso terzi notificato alla debitrice dell'attuale parte opponente, società Controparte 2 ( ( doc. 9).
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/di trattazione.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la richiesta condanna ex art 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Controparte_1 non è Accerta che la somma di € 10.000,00 richiesta da dovuta da parte di Parte 1 per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.421/2020 emesso in data 231/7/2020 dal Tribunale della
Spezia,
Controparte_1 alla restituzione a favore di condanna della somma di € 13.346,00, oltre interessi nella misura legale dalla data Parte 1
dell'assegnazione del credito, al saldo effettivo;
condanna Controparte 1 al pagamento a favore di delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4237,00 per Parte 1
compenso professionale, € 145,50 per spese, oltre accessori di legge.
La Spezia, 8/3/2024
Il Giudice
Adriana Gherardi