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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2401/2022 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 21.12.2022, vertente
TRA
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Padovani, con domicilio eletto presso il difensore, in Verona, Via
Giardino Giusti n. 2, appellante/attore opponente in primo grado
E
codice fiscale e partita iva n. , e per CO P.IVA_1 essa, quale mandataria, (nuova denominazione assunta da CP_2 CP_3
, codice fiscale partita iva in persona della
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 dott.ssa domiciliata in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata CP_4
e difesa dall'avv. Massimo Botter, con domicilio eletto presso il difensore, in Verona, vicolo San Domenico n. 16, appellata/ricorrente convenuta opposta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2082/2022 del Tribunale di Verona, emessa all'esito del procedimento n. 146/2019 R.G., notificata in data 21 novembre
2022; causa riservata in decisione all'udienza del 10.4.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
1 conclusioni di parte appellante [ ]: Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis e premessa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso, in totale riforma della sentenza n.
2082/2022 in data 21.11.2022 del Tribunale di Verona, notificata in data 21.11.2022: in via preliminare, respingere le eccezioni in rito ex adverso formulate. Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 3687/2018 - n. 4829/2018
R.G. in data 9.10.2018. Respingere tutte le domande svolte nei confronti di PT
, siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi
[...] professionali dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”; conclusioni di parte appellata [ e per essa della mandataria CO
: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e domanda disattesa: in via preliminare:
1. Dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e per l'effetto rigettare il gravame.
2. Dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e per l'effetto rigettare il gravame. In via principale: 3.
Rigettare, per i motivi esposti in atti, l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata:
4. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado e che di seguito si trascrivono: In via preliminare - Per i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare la decadenza di parte opponente dal diritto di contestare gli importi contabilizzati e per l'effetto rigettare le domande tutte ex adverso svolte nei confronti della società opposta. In via principale: - Respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dal sig. nei confronti della società opposta in quanto infondate Parte_1 in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - Condannare comunque il sig. , per le Parte_1 causali di cui in atti, al pagamento in favore della società opposta dell'importo di euro
252.567,21, oppure di quello maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi al tasso convenzionale dal 30 gennaio 2018 fino al saldo effettivo, ed alle spese e competenze del ricorso per ingiunzione. In ogni caso,
5. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Si chiede, infine, che la causa venga trattenuta in decisione e si dichiara di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., riportandosi al contenuto degli scritti conclusionali già depositati”.
I
2
Fatti di causa
e svolgimento del processo.
1. Con ricorso monitorio datato 21.3.2018, e per essa CO la mandataria (ora , chiedeva ingiungersi a CP_3 CP_2 Parte_2
(quale debitrice principale) e a (quale garante) il pagamento della Parte_1 somma di € 252.567,21, “oltre agli interessi di mora al tasso contrattualmente previsto dal dì del dovuto al saldo, oltre compensi ed accessori di legge, spese della presente procedura ed successive occorrende”, deducendo, a fondamento della domanda: “i) che in data 5.5.2006, la società in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, P.I. con sede in 37030 Lavagno (VR), P.IVA_4
Via Galileo Galilei 9, stipulava con il contratto di Controparte_5 conto corrente n. 30063132 (doc. 4); ii) che a seguito del parziale inadempimento da parte della summenzionata società, ad oggi parte ricorrente risulta creditrice in virtù del contratto de quo dell'importo di € 252.567,21 di cui € 200.483,86 per capitale ed € 52.083,35 per interessi al 29.01.2018, come da autentica notarile sull'estratto conto certificato che si produce (doc. 5); iii) che a garanzia dell'obbligazione contratta dal debitore principale, il Sig. C.F. Parte_1
, nato il [...] a [...], residente in [...]
12, 37039, Tregnago (VR), ha prestato fideiussione sino alla concorrenza dell'importo di € 260.000,00, come da documentazione che si produce (doc. 6); iv) che in data
12.05.2008 la inviava lettera raccomandata alla società debitrice con la quale CP_5 comunicava la risoluzione del contratto di conto corrente e la revoca della linea di credito (doc. 7); v) che nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, con efficacia a far data dal 14.7.2017, si è resa cessionaria di CO un portafoglio di crediti pecuniari classificati in sofferenza trasferiti alla società da
e NPL One S.r.l.; vi) che della detta cessione, anche ai fini del Controparte_5 CP_6 disposto di cui agli artt. 4, comma 2, L. 130/99 e 1264 cod. civ., è stato dato avviso nella G.U.R.I. Parte Seconda n. 93 dell'08.08.2017 (doc. 3); vii) che è pertanto interesse della parte ricorrente conseguire il pagamento di quanto dovuto;
viii) che il credito vantato da è liquido, esigibile e fondato su prova CO scritta;
ix) che sussistono nella fattispecie i requisiti di legge per la concessione dell'ingiunzione di pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 e seguenti c.p.c., nonché per il riconoscimento della esecuzione provvisoria del titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 642, I comma c.p.c.., comprovati anche dalla documentazione prodotta in questa sede attestante il riconoscimento di debito con lettera di impegno
a versare quanto dovuto alla non rispettato (doc. 8)”. CP_5
3 2. In data 9 ottobre 2018, il Tribunale di Verona accoglieva il ricorso emettendo il decreto ingiuntivo n. 3687/2018, con il quale ingiungeva a e a Parte_2 PT
di pagare immediatamente (quanto alla prima) ed entro quaranta giorni dalla
[...] notifica (quanto al secondo) “
1. la somma di € 252.567,21; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per esborsi, in € 2.455,25 per compenso e rimborso forfettario, oltre i.v.a. (se dovuta) e
c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”
3. Il decreto veniva notificato in data 22 novembre 2018 unicamente al sig. PT
, presidente del Consiglio di Amministrazione della società debitrice dalla
[...] costituzione e garante della stessa, essendo la società sconosciuta all'indirizzo noto.
4. Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 28 dicembre 2018, entrambi gli ingiunti, e quindi sia Parte_2 che il sig. , convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Verona Parte_1 CP_3
(oggi , quale mandataria di
[...] CP_2 CO chiedendo: “In via preliminare respingere l'istanza di concessione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Concedere termine per l'esperimento del procedimento di cui al D.Lgs. 28/10. In via preliminare di rito dichiarare ex art. 644
c.p.c. l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di Nel merito, Parte_2 revocare il decreto ingiuntivo n. 3687/2018 - n. 4829/2018 R.G. in data 9.10.2018.
Respingere tutte le domande svolte nei confronti della e di Parte_2 Parte_1 siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali”, nello specifico deducendo, a fondamento delle riassunte domande: i) la carenza di legittimazione attiva di non essendovi evidenza che questa fosse Controparte_7 divenuta titolare del credito ingiunto di pagamento;
ii) la prescrizione del diritto azionato in via monitoria e la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per difetto di notifica della relativa procura alle liti;
iii) l'applicazione di tassi di interesse usurari e anatocistici;
iv) l'effettuazione di addebiti in assenza delle relative pattuizioni o in virtù di pattuizioni nulle (atto di citazione di primo grado, pag. 4); v) l'esistenza di un accordo transattivo perfezionatosi nel 2009 (atto di citazione di primo grado, pag.
6); vi) limitatamente alla posizione di l'inefficacia del decreto ai sensi Parte_2 dell'art. 644 c.p.c., siccome a questa non notificato, e quanto alla posizione di PT
, l'intervenuta liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c. (atto di
[...] citazione di primo grado, pag. 7).
5. Si costituiva ritualmente in causa a mezzo della CO mandataria eccependo, in via preliminare, la carenza di CP_2
4 legittimazione attiva di a causa della mancata notifica alla medesima del Parte_2 decreto ingiuntivo opposto, nonché la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, comma 3, c.p.c.; nel merito, contestava le doglianze avversarie, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo
Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, In via preliminare: - per i motivi esposti nel presente atto, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né essendo la causa di pronta soluzione;
- per i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione promossa dalla società Pt_2
e per l'effetto dichiarare l'estromissione della medesima dal giudizio, con
[...] condanna alla rifusione dei compensi di lite in favore dell'esponente; - per tutti i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.,
e per l'effetto, rigettare le domande svolte dalla parte opponente nei confronti della
Banca, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. - Per i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare la decadenza di parte opponente dal diritto di contestare gli importi contabilizzati e per l'effetto rigettare le domande tutte ex adverso svolte nei confronti della Banca. In via principale: respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dalla società e dal sig. nei Parte_2 Parte_1 confronti della Banca in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, - condannare comunque il sig. , per le causali di cui in narrativa, al Parte_1 pagamento in favore della dell'importo di euro 252.567,21, oppure di quello CP_5 maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi al tasso convenzionale dal 30 gennaio 2018 fino al saldo effettivo, ed alle spese e competenze del ricorso per ingiunzione. In ogni caso, - con vittoria di spese e competenze di lite”.
6. La causa, dopo la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, veniva istruita mediante il deposito di memorie ex art. 183 comma 6, c.p.c.,
e documentazione integrativa, e quindi decisa senza lo svolgimento di C.T.U. contabile con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ritenuta soddisfatta la CO condizione di procedibilità del ricorso monitorio stabilita dal decreto legislativo n.
28/2010; respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.; ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione del credito;
ritenuta inesistente le
5 notifica del decreto ingiuntivo a ha dichiarato la relativa opposizione Parte_2 inammissibile e tuttavia inefficace nei confronti di questa il decreto ingiuntivo opposto per non esserle stato notificato nel termine previsto dall'art. 644 c.p.c.; ha rigettato l'opposizione svolta da e per l'effetto confermato nei confronti di questi Parte_1
l'ingiunzione di pagamento di cui al provvedimento monitorio.
7. Ha proposto appello il solo sulla base di sei motivi, attinenti ai Parte_1 seguenti profili:
i) erroneità della sentenza per aver ritenuto che il credito azionato in via monitoria spetti effettivamente a per esserle stato questo validamente ceduto Controparte_7 dalla originaria titolare;
ii) illegittimità della decisione per non essere stata efficacemente esperita la procedura di mediazione;
iii) erroneità della sentenza per non aver ritenuto il credito ingiunto interamente prescritto, non essendovi validi atti interruttivi della prescrizione (decennale) tra il momento in cui il rapporto di c/c di riferimento è stato risolto e il decreto ingiuntivo poi emesso;
iv) erroneità della sentenza per aver ritenuto il credito non specificamente contestato, avendo gli opponenti contestato la pretesa dell'ingiungente compatibilmente agli stretti limiti con cui questa era stata rappresentata e documentata;
v) erroneità della sentenza per aver ritenuto che l'accordo transattivo si fosse risolto per inadempimento di con conseguente integrale reviviscenza Parte_2 della pretesa creditoria originaria;
vi) omessa pronuncia in relazione all'eccezione di mancata notifica della procura da parte della ricorrente opposta, concludendo per la riforma della sentenza nei termini sopra trascritti.
8. Nel giudizio di impugnazione si è costituita l'ingiungente CO
e per essa prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione
[...] CP_2
e chiedendone il rigetto.
9. La causa è venuta in decisione in relazione alle conclusioni trascritte in epigrafe ed è stata decisa nella camera di consiglio sotto indicata nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
10. Va innanzitutto esclusa l'inammissibilità tout-court del gravame.
6 Il vigente testo normativo di cui all'art. 342 c.p.c. non richiede, invero, che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma, o ricalchino la decisione appellata con un diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
In applicazione dei richiamati principi, non può accogliersi la proposta eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., essendo stati articolati dall'appellante specifici motivi di impugnazione, con i quali vengono censurate le statuizioni su cui si fonda la sentenza impugnata e sono indicate le ragioni delle censure e le soluzioni alternative oggetto della richiesta di riforma.
Implicitamente rigettata deve inoltre ritenersi la richiesta di pronuncia di ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c.
11. Esclusa l'inammissibilità dell'appello, venendo alle ragioni dell'impugnazione, con il primo motivo (sub I) viene denunciata l'erroneità della sentenza in relazione alla ritenuta titolarità in capo a del credito azionato in via CO monitoria. Risulterebbe, in particolare, erroneamente valutata dal primo giudice la circostanza per cui non vi sarebbe stata alcuna cessione del credito da CP_5
a nei termini rappresentati nel ricorso originario, e
[...] Controparte_8 questo in quanto il dante causa di nel 2017 doveva ritenersi Controparte_8
la quale, peraltro, non avrebbe mai acquistato da Controparte_9 CP_5 il credito in questione. Pertanto, non essendo mai divenuta titolare del credito,
[...]
non avrebbe potuto chiedere (né quindi ottenere) il rilascio del decreto CP_1 ingiuntivo poi opposto, né esercitare la pretesa creditoria di cui si tratta.
Il primo giudice ha argomentato la decisione in parte qua rilevando che il credito oggetto di causa, a prescindere da quanto esposto da nel ricorso monitorio, CP_1 era in realtà sempre appartenuto a la quale lo aveva poi ceduto a CP_5 [...]
(v. sentenza, pag. 4: “ritenuto, in via pregiudiziale, che l'eccezione di CP_1 difetto di legittimazione attiva di sollevata da parte CO opponente, sia infondata, alla luce delle considerazioni già esposte nell'ordinanza del
18.1.2021”, e ordinanza del 18.1.2021: “ritenuto che possa essere decisa unitamente al merito l'eccezione dell'opponente di difetto di legittimazione attiva di
[...]
[...
[...] [...]
tramite la mandataria tenuto conto: i) del CO0 CP_3 chiarimento di parte opposta circa il refuso contenuto del ricorso monitorio, in cui è erronea l'indicazione del passaggio relativo alla cessione di crediti ad CP_9
poiché i crediti - tra cui quello di causa - sono stati ceduti a
[...] CO esclusivamente da ), donde l'effettiva titolarità del credito in
[...] Controparte_5 capo a questa al momento del deposito del ricorso monitorio.
La decisione è corretta e va anche in questa sede confermata.
Per quanto nel ricorso per ingiunzione vi sia effettivamente un apparente refuso (v. ricorso monitorio, pag. 2 e 3, primo e secondo cpv.) riguardo alla provenienza del credito di cui si tratta, con specifico riferimento alla sua avvenuta cessione ad
[...] nel 2014, ciò in realtà non inficia la legittimazione attiva di CP_9 [...]
(e per essa di – oggi – quale sua CO CP_3 CP_2 mandataria), nella fase monitoria, prima, e quindi in quella di merito incardinata a seguito dell'opposizione.
Invero, come è stato peraltro rilevato dallo stesso attore opponente (oggi appellante), la posizione creditoria è sempre rimasta in capo a Controparte_5
(la quale, mutata la propria denominazione in
[...] CO1
è diventata in data 19 ottobre 2010 con atto di
[...] Controparte_5 fusione n. 19430 rep., n. 12674, Notaio di Torino: v. doc. D del fasc. Persona_1 di primo grado di parte opposta), la quale l'ha poi ceduta a CO che ne è divenuta titolare con decorrenza 14 luglio 2017 unitamente ad un ulteriore portafoglio di crediti pecuniari classificati a “sofferenza” (e quello di specie risultava certamente tale a seguito del recesso della banca dal contratto di c/c disposto con racc. a/r del 12.5.2008, nessun rilievo contrario potendo attribuirsi alla proposta di rientro del 31.3.2009, poi accettata dalla il 24.4.2009) trasferiti da CP_5 CP_5 come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
[...]
93 dell'8 agosto 2017 - Parte II - Foglio Inserzioni (doc. E del fasc. di primo grado di CP_ parte 2).
Tali circostanze erano già contenute nel ricorso per ingiunzione (v. ricorso monitorio, pag. 3, primo e secondo cpv.: “nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, con efficacia a far data dal 14.07.2017, si è resa cessionaria CO di un portafoglio di crediti pecuniari classificati in sofferenza trasferiti alla società da
[e ; della detta cessione, anche ai fini del Controparte_5 Controparte_9 disposto di cui agli artt. 4, comma 2, L. 130/99 e 1264 cod. civ., è stato dato avviso nella G.U.R.I. Parte Seconda n. 93 dell'08.08.2017 (doc. 3)”), sicché, a ben vedere,
8 non può neppure affermarsi la sussistenza di un reale difetto di allegazione da parte di in merito alla propria posizione attiva di titolare del credito, di cui Controparte_7 al momento del deposito del ricorso per ingiunzione doveva ritenersi certamente titolare, essendovi di ciò un apprezzabile riscontro in atti, rinvenibile:
a) nell'elenco delle posizioni cedute da a Controparte_5 CO
reperibile sul sito di all'indirizzo digitale
[...] Controparte_5 https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html: riportato nella Gazzetta Ufficiale, il predetto elenco è presente nella sezione “documentazione a supporto” in cui la posizione in oggetto è indicata con il codice CERI 718520408 (v. doc. F del fascicolo di primo grado di parte;
CP_1
b) nell'estratto del database della stessa in cui la posizione di CP_1 Pt_2
è contraddistinta dal codice CERI 718520408 (v. doc. G del fasc. di primo grado
[...] di parte opposta);
c) nella visura della Centrale Rischi di Bankitalia pertinente alla società Pt_2
da cui emerge la conferma che il codice CERI di tale società è proprio quello n.
[...]
718520408 che si rinviene nell'elenco dei debitori inclusi di cui al doc. F del fasc. di parte ricorrente;
d) nella dichiarazione rilasciata dalla cedente il 31.12.2019 Controparte_5 attestante che la posizione oggetto di causa era stata dalla stessa ceduta a
[...] nel 2017 (v. doc. H del fasc. di primo grado di parte opposta, nel CO quale, significativamente, si legge: “OGGETTO: Ndg 2515872 Codice Parte_2
CE.RI.: 718520408. con sede in Milano, in Piazza Gae Aulenti n. Controparte_5
3 - Tower A, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
Unicredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1 iscrizione al Registro delle imprese di
Milano - Monza - Brianza - Lodi- codice fiscale e P.Iva n. aderente al P.IVA_5
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, premesso che in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, di seguito "T.U.B."), stipulato in data 14 luglio 2017 ha CO acquistato pro soluto da i crediti aventi le caratteristiche indicate Controparte_5 nell'atto di cessione (la "Cartolarizzazione"); nell'ambito della Cartolarizzazione, dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte II n.93 del 08/08/2017; per effetto della Cartolarizzazione, e con
9 riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale delle cessioni, la
[...]
è succeduta, a titolo particolare, in tali diritti di credito già di CO titolarità di subentrando in ogni sua posizione e/o attività Controparte_5 sostanziale e processuale;
dichiara ed attesta che tra i crediti oggetto di cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti della CO
(C.F. , derivante da: Rapporto di conto corrente n. Parte_2 P.IVA_4
30063132”).
12. Con il secondo motivo (sub II), viene contestata la valutazione fatta dal primo giudice in merito al rispetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.L.gs n. 28/2010. La convocazione per la mediazione non sarebbe stata infatti effettuata, né personalmente al , né al suo difensore e comunque lo sarebbe stata in PT maniera intempestiva, in limine di chiusura del giudizio di primo grado (v. atto d'appello, punto II).
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può pertanto essere accolto.
Va in primo luogo rilevato come la relativa questione non sia stata tempestivamente, né eccepita, né rilevata dal giudice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, co.
1-bis,
D.L.gs n. 28/2010 (secondo cui: “
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,((ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,)) per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre
10 la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo
6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”).
Invero, solo all'udienza del 22.6.2021 il procuratore di parte opposta chiedeva che il giudice fissasse un termine per l'esperimento della procedura di mediazione (v. verbale d'udienza: “Successivamente, all'udienza del 22/06/2021, di fronte al Dr.
Eugenia SI di Vignano, sono comparsi per parte opponente l'Avv. Padovani e per parte opposta l'Avv. Botter. Il procuratore di parte opposta chiede che il giudice conceda il termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria, ad oggi non espletata. Il G.I., preso atto, concede a parte opposta il termine di giorni
15 da oggi per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria e rinvia la causa all'udienza del 23/11/21, ore 10:30, per la verifica del suo regolare espletamento”), che veniva successivamente tentata invano, come risulta dalla documentazione allegata alla nota depositata in pct dal difensore di il CP_1
22.11.2021.
E' appena il caso di aggiungere che, oltre a non essere stata tempestivamente sollevata nei termini di legge, la questione di improcedibilità della domanda non lo è stata neppure in occasione della prima udienza successiva, nella quale il difensore degli opponenti si è limitato a dare atto della – a suo avviso – irritualità della convocazione, senza tuttavia sollevare alcuna specifica, corrispondente, doglianza, aderendo, anzi, all'istanza del difensore di parte opposta di fissare senza indugio l'udienza di precisazione delle conclusioni (v. verbale di udienza del 23.11.2021:
“Successivamente, all'udienza del 23/11/2021, di fronte al Dr. Eugenia SI di
Vignano, sono comparsi per parte opponente l'Avv. Padovani e per parte opposta
l'Avv. Botter. Il procuratore di parte opposta da atto di avere depositato in data
22/11/21 per via telematica la documentazione attestante il tentativo di svolgimento della mediazione obbligatoria, alla quale l'opponente non si è presentato, sicché la stessa ha avuto esito negativo. Il procuratore di parte opponente segnala che il proprio assistito non ha ricevuto alcuna comunicazione di avvio della procedura di mediazione obbligatoria, e che nemmeno sé stesso l'ha ricevuta come suo procuratore, né ha potuto prendere visione della documentazione depositata,
11 essendo stato lavorato lo scarico di cancelleria del deposito dei documenti - a quanto riferito dal procuratore di controparte - solo in data odierna. A questo punto, il procuratore di parte opposta chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il procuratore di parte opponente si associa alla richiesta avversaria. Il G.I., preso atto, fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 03/05/22, 10:00”).
Per mera completezza di disamina va comunque sottolineato che la notifica della convocazione in mediazione si è perfezionata correttamente, per cui la relativa procedura si è effettivamente svolta con esito negativo a causa dell'assenza del sig.
, ritualmente convenuto avanti all'Organismo di mediazione, mentre Parte_1 non vi è alcuna disposizione che prescriva la notifica dell'avviso al difensore della parte e non alla parte personalmente.
13. Con il terzo motivo (sub III) viene contestata la valutazione fatta dal giudice in merito all'esistenza di validi ed efficaci atti interruttivi della prescrizione: nessuno degli atti valorizzati dal giudice avrebbe infatti – secondo l'appellante – un'effettiva portata interruttiva, nessuno di questi contenendo l'intimazione al debitore e al garante di procedere al pagamento.
Il giudice ha respinto la corrispondente eccezione di prescrizione così motivando:
“(omissis) ritenuto, poi, in via preliminare di merito, che deve essere disattesa
l'eccezione di prescrizione del credito, formulata da parte opponente sull'assunto che nessun valido atto interruttivo sarebbe stato compiuto nel periodo di dieci anni antecedente la notifica del decreto ingiuntivo opposto (intervenuta nel novembre
2018); osservato, infatti, come dai documenti prodotti in causa (cfr. doc.
4-6 alla comparsa di costituzione e risposta;
docc. 3 e 4 allegati all'atto di citazione in opposizione) si evince l'esistenza di numerosi atti idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione e come, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, gli atti interruttivi della prescrizione contro abbiano effetto Parte_2 anche nei confronti del condebitore alla luce del disposto dell'art. Parte_1
1310, comma 1, c.c.”.
La decisione assunta in parte qua è corretta e va confermata.
e per essa il suo legale rappresentante, , ha invero più Parte_2 Parte_1 volte riconosciuto il debito oggetto di causa nei confronti della banca, senza peraltro,
a ben vedere, mai contestare, né l'esistenza, né la consistenza, del credito dell'istituto.
Risulta invero di tutta evidenza come l'esistenza di una proposta di rientro facente esplicito riferimento al debito richiesto di pagamento, all'esatto numero di ndg e al
12 rapporto di conto corrente estinto (v. doc. 4 del fasc. di primo grado di parte opposta:
“[da] [a] 37121 VERONA. Vago Parte_2 CO2 di Lavagno, li 31 marzo 2009. OGGETTO: Proposta di chiusura nostra posizione debitoria. Con la presente, come da accordi intercorsi nel corrente mese, proponiamo la chiusura della nostra posizione debitoria nei confronti della spettabile
[...]
mediante il versamento della somma di euro 100.000,00. Parte_3
(Centomila/00) a totale chiusura e stralcio dell'intera posizione debitoria. Il pagamento di suddetto importo sarà effettuato, come da accordi, nell'arco temporale di 24 mesi, secondo le seguenti modalità: euro 30.000,00 (Trentamila/00) all'atto del rogito della vendita dell'immobile da parte della società A.D.I. S.r.l. previsto indicativamente entro il 20 aprile 2009: euro 20.000,00 (Ventimila/00) entro il 31-
12-2009; euro 25.000.00 (Venticinquemila/00) entro il 31-10-2010; euro 25.000.00
(Venticinquemila/00) entro il 30-04-2011. Certi di trovare favorevole accoglimento della proposta in oggetto porgiamo distinti saluti”), così come l'accettazione di detta proposta sottoscritta, non solo dalla banca, ma anche dallo stesso (v. Parte_1 doc. 5 del fasc. di primo grado di parte opposta: “[da] CO2
[a] a mani Oggetto: NDG 0000000002515872/UNICREDIT
[...] Parte_2
(da citare sempre nella corrispondenza) - CO1 Parte_2
- Rapporto n. 066110010030063132 EX C/C. Con riferimento alla Vs. proposta in data 31/3/2009, Vi comunichiamo che contro il versamento della somma complessiva di € 100.000,00 (euro centomila/00) considereremo, a disponibilità maturata, definita ogni obbligazione assunta da in relazione alla posizione Parte_2 debitoria in oggetto indicata. La predetta somma dovrà essere versata con le seguenti modalità: 30.000,00≠ (euro trentamila/00) da versarsi entro e non oltre il
30/04/2009; € €. 20.000,00€ (euro ventimila/00) da versarsi entro e non oltre il
31/12/2009; €. 25.000,00≠ (euro venticinquemila/00) da versarsi entro e non oltre il 31/10/2010; €. 25.000,00 (euro venticinquemila/00) da versarsi entro e non oltre il 31/12/2010; L'accordo è condizionato risolutivamente all'utile e puntuale rispetto dei termini sopra indicati, da intendersi come perentori ed improrogabili.
Conseguentemente, in caso di infruttuosa scadenza di detti termini, anche in relazione a ciascuna delle singole tranches previste, il presente accordo dovrà ritenersi automaticamente risolto e saremo pertanto liberi di agire per la miglior tutela dei diritti della nostra Mandante per l'ammontare dell'intero credito, accessori ed interessi ai tassi precedentemente applicati, detratti eventuali versamenti. Fermo restando l'obbligo di rimborsarci le somme che fossero state dalla mandante o da noi,
13 in qualità di mandatari, incassate in pagamento dell'obbligazione garantita e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti o per qualsiasi altro motivo, col pagamento sopra indicato, e limitatamente al predetto credito, la ns. Mandante non avrà nulla più a pretendere nei confronti della così come la nulla potranno CO3 CO3 più eccepire e/o contestare, anche giudizialmente. Per effetto dell'accordo che precede si intendono, altresì, definitivamente transatti tutti i diritti e pretese che potessero riguardare eventuali effetti anatocistici e/o mancate pattuizioni scritte di interessi ultralegali che abbiano concorso a determinare i crediti oggetto del presente accordo a stralcio. Il versamento concordato potrà essere effettuato direttamente tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate (omissis)”), ed ancora la richiesta di proroga dell'accordo sottoscritta dal il 26.7.2001 (v. doc. 6 del fasc. di PT primo grado di parte opposta: “Vago di Lavagno, li 26 luglio 2011. Oggetto: richiesta di proroga dei termini alla proposta di chiusura nostra posizione debitoria NDG
0000000002515872 del 24-04-2009. Con riferimento alla NDG 0000000002515872 del 24-04-2009, con la quale c'eravamo impegnati a versare la somma di euro
100.000,00 (Centomila/00) a saldo e stralcio della nostra posizione debitoria, nei confronti spettabile , e che rispetto a tale impegno, alla Parte_3 data odierna abbiamo provveduto a versare euro 50.000,00. (cinquantamila/00), con la presente siamo a chiedervi una proroga per il versamento dell'importo rimanente di euro 50.000,00. (cinquantamila/00) a chiusura della nostra posizione debitoria. Il motivo che ci costringe a richiedervi questa proroga, è che, come ben sapete, la nostra società non sta più svolgendo alcuna attività da quasi due anni, e quindi, non essendovi alcuna entrata, e non avendo alcun altro bene immobile o mobile da vendere, il solo mezzo per adempiere gli impegni assunti sopra, é il finanziamento da parte dei soci. Il sottoscritto si è impegnato di persona in tale senso, avendo dei crediti personali da incassare. Purtroppo, finora questo non è avvenuto perché il creditore non ha rispettato i termini a suo tempo concordati. Perciò siamo costretti, nostro malgrado, a richiedervi una proroga al pagamento dei rimanenti euro
50.000,00 (Cinquantamila/00), fino alla data del 5 agosto 2011, termine entro cui ci impegniamo a versarvi il suddetto importo aumentato di euro 1.000,00 (mille/00), a titolo di interessi per il ritardato pagamento, per un importo complessivo quindi di euro 51.000,00. (Cinquantunomila/00). Chiedo inoltre che una volta avvenuto il pagamento ci sia rilasciata debita quietanza. Vorrei, inoltre, che eventuali comunicazioni mi fossero inviate al seguente indirizzo mail: Certi Email_1
14 di trovare favorevole accoglimento della proposta in oggetto porgiamo distinti saluti.
Il Presidente del C.d.A. ”), costituiscano fatti che hanno interrotto più Parte_1 volte il corso della prescrizione, siccome effettuati da un soggetto ( ), al Parte_1 contempo legale rappresentante di (come tale dotato dei poteri dispositivi Parte_2 del diritto) e garante della stessa, con specifica intenzione ricognitiva e con la piena consapevolezza del riconoscimento, di talché va escluso che la relativa dichiarazione possa avere avuto finalità diverse o che il riconoscimento sia stato condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore.
Deve inoltre – e comunque – sottolinearsi che la banca (e segnatamente CP_3 quale mandataria di aveva inviato in data 11/21 giugno 2017, Controparte_5 all'indirizzo della società indicato nella pertinente visura Cerved dimessa Parte_2 da parte opposta sub doc. 3, una ulteriore, specifica, intimazione di pagamento
(avente il seguente contenuto: “[a] Via Galileo Galilei 9 37030 Lavagno Parte_2
(Vr) RACCOMANDATA A.R. Oggetto: NDG 0000000002515872 - CP_5
Esposizione di Euro 252.439,94 al 11/06/2017, con riserva di esigere Parte_2 le maggiori spese ed interessi eventualmente maturandi. Poiché non risulta che la posizione debitoria in oggetto sia stata definita, con la presente, anche ai fini interruttivi della prescrizione, La/Vi intimiamo di procedere al pagamento di quanto dovuto in dipendenza del rapporto anzidetto, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della presente. Tale versamento potrà essere effettuato presso i nostri uffici ovvero, mediante bonifico bancario in favore di presso qualunque CP_5 sportello bancario, utilizzando il modello allegato. Se la definizione del debito fosse nel frattempo già avvenuta, o fosse incorso di adempimento sulla base degli accordi intercorsi con una nostra Filiale ed in esecuzione degli stessi, La/Vi preghiamo di darcene pronta comunicazione ai riferimenti sotto indicati, citando l'oggetto della presente. Fatti salvi i diritti derivanti dall'eventuale pendenza o promovimento di azioni giudiziali. Distinti saluti. In qualità di mandataria di CP_3 [...]
), restituita al mittente per irreperibilità del CO4 destinatario a tale indirizzo.
Tale richiesta ha certamente interrotto la prescrizione, gravando sulla società destinataria l'onere di dimostrare che la propria sede risultasse trasferita e che la circostanza fosse stata resa conoscibile ai terzi. Ai fini dell'interruzione della prescrizione, infatti, la dichiarazione diretta a un determinato soggetto si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
15 Pertanto, per il prodursi dell'effetto interruttivo della prescrizione, la conoscenza dell'atto non deve necessariamente essere effettiva, essendo sufficiente da parte del destinatario la sua conoscenza legale.
Nel caso di specie, la banca ha inviato la diffida del 2017 all'indirizzo della sede legale risultante dal R.I.; non vi può essere, pertanto, dubbio in merito al fatto che la prescrizione sia stata interrotta, sia nei confronti della società, che del suo garante, ai sensi dell'art. 1310 c.c.
14. Con il quarto motivo (sub IV-V) viene contestata la statuizione per cui le doglianze di merito sollevate dagli opponenti con riguardo alla mancata prova delle pattuizioni contrattuali di spese, commissioni e interessi, anche usurari, sarebbero generiche, e parimenti infondate quelle relative al difetto di prova del credito. L'errore di valutazione nel quale sarebbe incorso il giudice sarebbe evidente alla luce dei principi in materia di distribuzione dell'onere della prova, per cui bastava agli opponenti contestare la mancanza di prova di valide pattuizioni contrattuali giustificanti le richieste avversarie di spese, commissioni ed interessi, spettando alla banca creditrice provare il fonte del rapporto e le pattuizioni giustificanti l'esistenza e la consistenza del credito.
Il motivo è infondato.
La ricorrente creditrice ( ha invero prodotto a giustificazione della Controparte_7 propria pretesa creditoria: i) il contratto di c/c n. 000030063132; ii) il contratto di affidamento in c/c datato 27.2.2007 con le relative condizioni economiche (doc. 4 allegato al ricorso per ingiunzione); iii) gli e/c completi dall'apertura del conto corrente al passaggio a sofferenza;
iv) gli estratti conto scalari dall'apertura del conto corrente al passaggio a sofferenza (doc. 9 e 10 allegati alla seconda memoria istruttoria); v) il contratto di fideiussione (allegato al ricorso monitorio).
Così stando le cose, risulta pienamente provata la pretesa creditoria della banca, atteso che l'istituto di credito il quale prospetti una propria ragione di credito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente assolve all'onere di dare piena prova del suo credito, secondo il disposto della norma generale dell'art. 2697 c.c., attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto, consentendo in tal modo la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura.
A fronte della integrale illustrazione, da parte della banca, del rapporto di conto corrente era onere degli opponenti dedurre la specifica invalidità delle clausole
16 negoziali, ovvero dettagliare quali annotazioni presenti nel conto non trovassero una puntuale, corrispondente, fonte nei contratti in atti. Ciò però non è stato fatto, sicché, risultando incontestata, ex art. 1832 c.c., la realtà contabile delle movimentazioni del conto e non specificamente censurata la loro validità, deve confermarsi la debenza della somma ingiunta.
Va da ultimo ulteriormente evidenziato che, oltre che a-specifica, la pretesa invalidità delle appostazioni per interessi siccome inficiate da usurarietà, anatocismo ed illegalità, risulta inammissibile in quanto rinunciata per effetto dell'accordo del 24 aprile 2009, nel quale si legge: “Per effetto dell'accordo che precede, si intendono, altresì, definitivamente transatti tutti i diritti e pretese che potessero riguardare eventuali effetti anatocistici e/o mancate pattuizioni scritte di interessi ultralegali che abbiano concorso a determinare i crediti oggetto del presente accordo a stralcio”
(doc. 5 del fasc. di primo grado di parte opponente).
15. Con il quinto motivo (sub VI) la sentenza viene contestata nella parte in cui ritiene che l'accordo transattivo del 24.4.2009 si sia risolto per inadempimento della debitrice e che la pretesa creditoria della banca abbia quindi riassunto la propria consistenza originaria: niente, infatti, documenterebbe in atti l'avvenuta risoluzione dell'accordo e la conseguente riviviscenza del credito insoluto.
Il motivo è infondato.
Come risulta dal chiaro dato testuale della transazione, l'accordo del 24.4.2009 era espressamente “condizionato risolutivamente all'utile e puntuale rispetto dei termini indicati, da intendersi come perentori ed improrogabili”, con l'espressa intesa che “in caso di infruttuosa scadenza di detti termini, anche in relazione a ciascuna delle singole tranches previste, il presente accordo dovrà ritenersi automaticamente risolto
e saremo pertanto liberi di agire per la miglior tutela dei diritti della nostra Mandante per l'ammontare dell'intero credito, accessori ed interessi ai tassi precedentemente applicati, detratti eventuali versamenti”.
Erano state, quindi, le parti a convenire espressamente quale sarebbe stato l'effetto del mancato adempimento dell'accordo nei termini stabiliti.
Poiché – pacificamente – l'accordo transattivo non ha avuto regolare esecuzione nei termini concordati, lo stesso deve intendersi risolto ipso iure.
In ogni caso la condotta tenuta dalla banca successivamente alla scadenza è in questo senso significativa, avendo l'istituto diffidato la società a provvedere al pagamento integrale del debito così come era originariamente maturato, il che implica l'avvenuta rimozione degli effetti dipendenti dall'accordo transattivo (cfr. la già richiamata nota
17 di messa in mora dell'11.6.2017: “ VIA GALILEO GALILEI 9 37030 Parte_2
LAVAGNO (VR). RACCOMANDATA A.R. Oggetto: NDG CP_5
0000000002515872 - Esposizione di euro 252.439,94 al 11/06/2017, Parte_2 con riserva di esigere le maggiori spese ed interessi eventualmente maturandi. Poiché non risulta che la posizione debitoria in oggetto sia stata definita, con la presente, anche ai fini interruttivi della prescrizione, La/Vi intimiamo di procedere al pagamento di quanto dovuto in dipendenza del rapporto anzidetto, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della presente. Tale versamento potrà essere effettuato presso
i nostri uffici ovvero, mediante bonifico bancario in favore di presso CP_5 qualunque sportello bancario, utilizzando il modello allegato”).
16. Con il sesto motivo (sub VII) viene infine contestato il vizio di omessa pronuncia in relazione alla contestazione di nullità della citazione per mancata notifica della procura (v. atto d'appello, pag. 16: “Gli opponenti hanno eccepito la nullità della citazione per mancata notifica della procura. Nulla in sentenza è stato detto in proposito ed il vizio di omessa pronuncia è conseguente. Non si può in questa sede che ribadire l'assunto e chiedere che la ricostruzione in fatto venga modificata in tal senso, con accertamento della violazione di legge (art. 83 c.p.c.) intervenuta”).
Il motivo è infondato.
In disparte il rilievo che è la creditrice ricorrente e che la citazione in CP_1 opposizione è atto dell'attuale appellante, donde la non pertinenza della doglianza, è appena il caso di osservare che l'art. 83 c.p.c. non prevede affatto che la procura alle liti debbia essere notificata unitamente al ricorso e al decreto, neppure nel caso di notificata telematica (v. a tale ultimo riguardo quanto affermato da Cass., sez. III,
Ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27154).
Ad ogni modo, la procura alle liti è stata depositata dalla ricorrente nel fascicolo telematico della fase monitoria sub doc. A) e al riguardo dagli opponenti non sono state sollevate contestazioni.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico dell'appellante e a favore di e per Parte_1 CO essa a favore della mandataria con riferimento al D.M. n. 55/2014 e CP_2 succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle fasi in cui si è
18 concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento, da
€ 52.001 a € 260.000.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 2401/2022 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 2082/2022 del Tribunale di Verona;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 [...]
e per essa alla mandataria le spese di lite CO CP_2 del presente secondo grado, che liquida, per compensi, in € 9.900, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti Parte_4 di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2401/2022 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 21.12.2022, vertente
TRA
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Padovani, con domicilio eletto presso il difensore, in Verona, Via
Giardino Giusti n. 2, appellante/attore opponente in primo grado
E
codice fiscale e partita iva n. , e per CO P.IVA_1 essa, quale mandataria, (nuova denominazione assunta da CP_2 CP_3
, codice fiscale partita iva in persona della
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 dott.ssa domiciliata in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata CP_4
e difesa dall'avv. Massimo Botter, con domicilio eletto presso il difensore, in Verona, vicolo San Domenico n. 16, appellata/ricorrente convenuta opposta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2082/2022 del Tribunale di Verona, emessa all'esito del procedimento n. 146/2019 R.G., notificata in data 21 novembre
2022; causa riservata in decisione all'udienza del 10.4.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
1 conclusioni di parte appellante [ ]: Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis e premessa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso, in totale riforma della sentenza n.
2082/2022 in data 21.11.2022 del Tribunale di Verona, notificata in data 21.11.2022: in via preliminare, respingere le eccezioni in rito ex adverso formulate. Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 3687/2018 - n. 4829/2018
R.G. in data 9.10.2018. Respingere tutte le domande svolte nei confronti di PT
, siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi
[...] professionali dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”; conclusioni di parte appellata [ e per essa della mandataria CO
: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e domanda disattesa: in via preliminare:
1. Dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e per l'effetto rigettare il gravame.
2. Dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e per l'effetto rigettare il gravame. In via principale: 3.
Rigettare, per i motivi esposti in atti, l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata:
4. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado e che di seguito si trascrivono: In via preliminare - Per i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare la decadenza di parte opponente dal diritto di contestare gli importi contabilizzati e per l'effetto rigettare le domande tutte ex adverso svolte nei confronti della società opposta. In via principale: - Respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dal sig. nei confronti della società opposta in quanto infondate Parte_1 in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - Condannare comunque il sig. , per le Parte_1 causali di cui in atti, al pagamento in favore della società opposta dell'importo di euro
252.567,21, oppure di quello maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi al tasso convenzionale dal 30 gennaio 2018 fino al saldo effettivo, ed alle spese e competenze del ricorso per ingiunzione. In ogni caso,
5. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Si chiede, infine, che la causa venga trattenuta in decisione e si dichiara di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., riportandosi al contenuto degli scritti conclusionali già depositati”.
I
2
Fatti di causa
e svolgimento del processo.
1. Con ricorso monitorio datato 21.3.2018, e per essa CO la mandataria (ora , chiedeva ingiungersi a CP_3 CP_2 Parte_2
(quale debitrice principale) e a (quale garante) il pagamento della Parte_1 somma di € 252.567,21, “oltre agli interessi di mora al tasso contrattualmente previsto dal dì del dovuto al saldo, oltre compensi ed accessori di legge, spese della presente procedura ed successive occorrende”, deducendo, a fondamento della domanda: “i) che in data 5.5.2006, la società in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, P.I. con sede in 37030 Lavagno (VR), P.IVA_4
Via Galileo Galilei 9, stipulava con il contratto di Controparte_5 conto corrente n. 30063132 (doc. 4); ii) che a seguito del parziale inadempimento da parte della summenzionata società, ad oggi parte ricorrente risulta creditrice in virtù del contratto de quo dell'importo di € 252.567,21 di cui € 200.483,86 per capitale ed € 52.083,35 per interessi al 29.01.2018, come da autentica notarile sull'estratto conto certificato che si produce (doc. 5); iii) che a garanzia dell'obbligazione contratta dal debitore principale, il Sig. C.F. Parte_1
, nato il [...] a [...], residente in [...]
12, 37039, Tregnago (VR), ha prestato fideiussione sino alla concorrenza dell'importo di € 260.000,00, come da documentazione che si produce (doc. 6); iv) che in data
12.05.2008 la inviava lettera raccomandata alla società debitrice con la quale CP_5 comunicava la risoluzione del contratto di conto corrente e la revoca della linea di credito (doc. 7); v) che nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, con efficacia a far data dal 14.7.2017, si è resa cessionaria di CO un portafoglio di crediti pecuniari classificati in sofferenza trasferiti alla società da
e NPL One S.r.l.; vi) che della detta cessione, anche ai fini del Controparte_5 CP_6 disposto di cui agli artt. 4, comma 2, L. 130/99 e 1264 cod. civ., è stato dato avviso nella G.U.R.I. Parte Seconda n. 93 dell'08.08.2017 (doc. 3); vii) che è pertanto interesse della parte ricorrente conseguire il pagamento di quanto dovuto;
viii) che il credito vantato da è liquido, esigibile e fondato su prova CO scritta;
ix) che sussistono nella fattispecie i requisiti di legge per la concessione dell'ingiunzione di pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 e seguenti c.p.c., nonché per il riconoscimento della esecuzione provvisoria del titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 642, I comma c.p.c.., comprovati anche dalla documentazione prodotta in questa sede attestante il riconoscimento di debito con lettera di impegno
a versare quanto dovuto alla non rispettato (doc. 8)”. CP_5
3 2. In data 9 ottobre 2018, il Tribunale di Verona accoglieva il ricorso emettendo il decreto ingiuntivo n. 3687/2018, con il quale ingiungeva a e a Parte_2 PT
di pagare immediatamente (quanto alla prima) ed entro quaranta giorni dalla
[...] notifica (quanto al secondo) “
1. la somma di € 252.567,21; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per esborsi, in € 2.455,25 per compenso e rimborso forfettario, oltre i.v.a. (se dovuta) e
c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”
3. Il decreto veniva notificato in data 22 novembre 2018 unicamente al sig. PT
, presidente del Consiglio di Amministrazione della società debitrice dalla
[...] costituzione e garante della stessa, essendo la società sconosciuta all'indirizzo noto.
4. Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 28 dicembre 2018, entrambi gli ingiunti, e quindi sia Parte_2 che il sig. , convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Verona Parte_1 CP_3
(oggi , quale mandataria di
[...] CP_2 CO chiedendo: “In via preliminare respingere l'istanza di concessione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Concedere termine per l'esperimento del procedimento di cui al D.Lgs. 28/10. In via preliminare di rito dichiarare ex art. 644
c.p.c. l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di Nel merito, Parte_2 revocare il decreto ingiuntivo n. 3687/2018 - n. 4829/2018 R.G. in data 9.10.2018.
Respingere tutte le domande svolte nei confronti della e di Parte_2 Parte_1 siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali”, nello specifico deducendo, a fondamento delle riassunte domande: i) la carenza di legittimazione attiva di non essendovi evidenza che questa fosse Controparte_7 divenuta titolare del credito ingiunto di pagamento;
ii) la prescrizione del diritto azionato in via monitoria e la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per difetto di notifica della relativa procura alle liti;
iii) l'applicazione di tassi di interesse usurari e anatocistici;
iv) l'effettuazione di addebiti in assenza delle relative pattuizioni o in virtù di pattuizioni nulle (atto di citazione di primo grado, pag. 4); v) l'esistenza di un accordo transattivo perfezionatosi nel 2009 (atto di citazione di primo grado, pag.
6); vi) limitatamente alla posizione di l'inefficacia del decreto ai sensi Parte_2 dell'art. 644 c.p.c., siccome a questa non notificato, e quanto alla posizione di PT
, l'intervenuta liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c. (atto di
[...] citazione di primo grado, pag. 7).
5. Si costituiva ritualmente in causa a mezzo della CO mandataria eccependo, in via preliminare, la carenza di CP_2
4 legittimazione attiva di a causa della mancata notifica alla medesima del Parte_2 decreto ingiuntivo opposto, nonché la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, comma 3, c.p.c.; nel merito, contestava le doglianze avversarie, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo
Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, In via preliminare: - per i motivi esposti nel presente atto, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né essendo la causa di pronta soluzione;
- per i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione promossa dalla società Pt_2
e per l'effetto dichiarare l'estromissione della medesima dal giudizio, con
[...] condanna alla rifusione dei compensi di lite in favore dell'esponente; - per tutti i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.,
e per l'effetto, rigettare le domande svolte dalla parte opponente nei confronti della
Banca, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. - Per i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare la decadenza di parte opponente dal diritto di contestare gli importi contabilizzati e per l'effetto rigettare le domande tutte ex adverso svolte nei confronti della Banca. In via principale: respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dalla società e dal sig. nei Parte_2 Parte_1 confronti della Banca in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, - condannare comunque il sig. , per le causali di cui in narrativa, al Parte_1 pagamento in favore della dell'importo di euro 252.567,21, oppure di quello CP_5 maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi al tasso convenzionale dal 30 gennaio 2018 fino al saldo effettivo, ed alle spese e competenze del ricorso per ingiunzione. In ogni caso, - con vittoria di spese e competenze di lite”.
6. La causa, dopo la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, veniva istruita mediante il deposito di memorie ex art. 183 comma 6, c.p.c.,
e documentazione integrativa, e quindi decisa senza lo svolgimento di C.T.U. contabile con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ritenuta soddisfatta la CO condizione di procedibilità del ricorso monitorio stabilita dal decreto legislativo n.
28/2010; respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.; ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione del credito;
ritenuta inesistente le
5 notifica del decreto ingiuntivo a ha dichiarato la relativa opposizione Parte_2 inammissibile e tuttavia inefficace nei confronti di questa il decreto ingiuntivo opposto per non esserle stato notificato nel termine previsto dall'art. 644 c.p.c.; ha rigettato l'opposizione svolta da e per l'effetto confermato nei confronti di questi Parte_1
l'ingiunzione di pagamento di cui al provvedimento monitorio.
7. Ha proposto appello il solo sulla base di sei motivi, attinenti ai Parte_1 seguenti profili:
i) erroneità della sentenza per aver ritenuto che il credito azionato in via monitoria spetti effettivamente a per esserle stato questo validamente ceduto Controparte_7 dalla originaria titolare;
ii) illegittimità della decisione per non essere stata efficacemente esperita la procedura di mediazione;
iii) erroneità della sentenza per non aver ritenuto il credito ingiunto interamente prescritto, non essendovi validi atti interruttivi della prescrizione (decennale) tra il momento in cui il rapporto di c/c di riferimento è stato risolto e il decreto ingiuntivo poi emesso;
iv) erroneità della sentenza per aver ritenuto il credito non specificamente contestato, avendo gli opponenti contestato la pretesa dell'ingiungente compatibilmente agli stretti limiti con cui questa era stata rappresentata e documentata;
v) erroneità della sentenza per aver ritenuto che l'accordo transattivo si fosse risolto per inadempimento di con conseguente integrale reviviscenza Parte_2 della pretesa creditoria originaria;
vi) omessa pronuncia in relazione all'eccezione di mancata notifica della procura da parte della ricorrente opposta, concludendo per la riforma della sentenza nei termini sopra trascritti.
8. Nel giudizio di impugnazione si è costituita l'ingiungente CO
e per essa prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione
[...] CP_2
e chiedendone il rigetto.
9. La causa è venuta in decisione in relazione alle conclusioni trascritte in epigrafe ed è stata decisa nella camera di consiglio sotto indicata nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
10. Va innanzitutto esclusa l'inammissibilità tout-court del gravame.
6 Il vigente testo normativo di cui all'art. 342 c.p.c. non richiede, invero, che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma, o ricalchino la decisione appellata con un diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
In applicazione dei richiamati principi, non può accogliersi la proposta eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., essendo stati articolati dall'appellante specifici motivi di impugnazione, con i quali vengono censurate le statuizioni su cui si fonda la sentenza impugnata e sono indicate le ragioni delle censure e le soluzioni alternative oggetto della richiesta di riforma.
Implicitamente rigettata deve inoltre ritenersi la richiesta di pronuncia di ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c.
11. Esclusa l'inammissibilità dell'appello, venendo alle ragioni dell'impugnazione, con il primo motivo (sub I) viene denunciata l'erroneità della sentenza in relazione alla ritenuta titolarità in capo a del credito azionato in via CO monitoria. Risulterebbe, in particolare, erroneamente valutata dal primo giudice la circostanza per cui non vi sarebbe stata alcuna cessione del credito da CP_5
a nei termini rappresentati nel ricorso originario, e
[...] Controparte_8 questo in quanto il dante causa di nel 2017 doveva ritenersi Controparte_8
la quale, peraltro, non avrebbe mai acquistato da Controparte_9 CP_5 il credito in questione. Pertanto, non essendo mai divenuta titolare del credito,
[...]
non avrebbe potuto chiedere (né quindi ottenere) il rilascio del decreto CP_1 ingiuntivo poi opposto, né esercitare la pretesa creditoria di cui si tratta.
Il primo giudice ha argomentato la decisione in parte qua rilevando che il credito oggetto di causa, a prescindere da quanto esposto da nel ricorso monitorio, CP_1 era in realtà sempre appartenuto a la quale lo aveva poi ceduto a CP_5 [...]
(v. sentenza, pag. 4: “ritenuto, in via pregiudiziale, che l'eccezione di CP_1 difetto di legittimazione attiva di sollevata da parte CO opponente, sia infondata, alla luce delle considerazioni già esposte nell'ordinanza del
18.1.2021”, e ordinanza del 18.1.2021: “ritenuto che possa essere decisa unitamente al merito l'eccezione dell'opponente di difetto di legittimazione attiva di
[...]
[...
[...] [...]
tramite la mandataria tenuto conto: i) del CO0 CP_3 chiarimento di parte opposta circa il refuso contenuto del ricorso monitorio, in cui è erronea l'indicazione del passaggio relativo alla cessione di crediti ad CP_9
poiché i crediti - tra cui quello di causa - sono stati ceduti a
[...] CO esclusivamente da ), donde l'effettiva titolarità del credito in
[...] Controparte_5 capo a questa al momento del deposito del ricorso monitorio.
La decisione è corretta e va anche in questa sede confermata.
Per quanto nel ricorso per ingiunzione vi sia effettivamente un apparente refuso (v. ricorso monitorio, pag. 2 e 3, primo e secondo cpv.) riguardo alla provenienza del credito di cui si tratta, con specifico riferimento alla sua avvenuta cessione ad
[...] nel 2014, ciò in realtà non inficia la legittimazione attiva di CP_9 [...]
(e per essa di – oggi – quale sua CO CP_3 CP_2 mandataria), nella fase monitoria, prima, e quindi in quella di merito incardinata a seguito dell'opposizione.
Invero, come è stato peraltro rilevato dallo stesso attore opponente (oggi appellante), la posizione creditoria è sempre rimasta in capo a Controparte_5
(la quale, mutata la propria denominazione in
[...] CO1
è diventata in data 19 ottobre 2010 con atto di
[...] Controparte_5 fusione n. 19430 rep., n. 12674, Notaio di Torino: v. doc. D del fasc. Persona_1 di primo grado di parte opposta), la quale l'ha poi ceduta a CO che ne è divenuta titolare con decorrenza 14 luglio 2017 unitamente ad un ulteriore portafoglio di crediti pecuniari classificati a “sofferenza” (e quello di specie risultava certamente tale a seguito del recesso della banca dal contratto di c/c disposto con racc. a/r del 12.5.2008, nessun rilievo contrario potendo attribuirsi alla proposta di rientro del 31.3.2009, poi accettata dalla il 24.4.2009) trasferiti da CP_5 CP_5 come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
[...]
93 dell'8 agosto 2017 - Parte II - Foglio Inserzioni (doc. E del fasc. di primo grado di CP_ parte 2).
Tali circostanze erano già contenute nel ricorso per ingiunzione (v. ricorso monitorio, pag. 3, primo e secondo cpv.: “nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, con efficacia a far data dal 14.07.2017, si è resa cessionaria CO di un portafoglio di crediti pecuniari classificati in sofferenza trasferiti alla società da
[e ; della detta cessione, anche ai fini del Controparte_5 Controparte_9 disposto di cui agli artt. 4, comma 2, L. 130/99 e 1264 cod. civ., è stato dato avviso nella G.U.R.I. Parte Seconda n. 93 dell'08.08.2017 (doc. 3)”), sicché, a ben vedere,
8 non può neppure affermarsi la sussistenza di un reale difetto di allegazione da parte di in merito alla propria posizione attiva di titolare del credito, di cui Controparte_7 al momento del deposito del ricorso per ingiunzione doveva ritenersi certamente titolare, essendovi di ciò un apprezzabile riscontro in atti, rinvenibile:
a) nell'elenco delle posizioni cedute da a Controparte_5 CO
reperibile sul sito di all'indirizzo digitale
[...] Controparte_5 https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html: riportato nella Gazzetta Ufficiale, il predetto elenco è presente nella sezione “documentazione a supporto” in cui la posizione in oggetto è indicata con il codice CERI 718520408 (v. doc. F del fascicolo di primo grado di parte;
CP_1
b) nell'estratto del database della stessa in cui la posizione di CP_1 Pt_2
è contraddistinta dal codice CERI 718520408 (v. doc. G del fasc. di primo grado
[...] di parte opposta);
c) nella visura della Centrale Rischi di Bankitalia pertinente alla società Pt_2
da cui emerge la conferma che il codice CERI di tale società è proprio quello n.
[...]
718520408 che si rinviene nell'elenco dei debitori inclusi di cui al doc. F del fasc. di parte ricorrente;
d) nella dichiarazione rilasciata dalla cedente il 31.12.2019 Controparte_5 attestante che la posizione oggetto di causa era stata dalla stessa ceduta a
[...] nel 2017 (v. doc. H del fasc. di primo grado di parte opposta, nel CO quale, significativamente, si legge: “OGGETTO: Ndg 2515872 Codice Parte_2
CE.RI.: 718520408. con sede in Milano, in Piazza Gae Aulenti n. Controparte_5
3 - Tower A, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
Unicredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1 iscrizione al Registro delle imprese di
Milano - Monza - Brianza - Lodi- codice fiscale e P.Iva n. aderente al P.IVA_5
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, premesso che in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, di seguito "T.U.B."), stipulato in data 14 luglio 2017 ha CO acquistato pro soluto da i crediti aventi le caratteristiche indicate Controparte_5 nell'atto di cessione (la "Cartolarizzazione"); nell'ambito della Cartolarizzazione, dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte II n.93 del 08/08/2017; per effetto della Cartolarizzazione, e con
9 riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale delle cessioni, la
[...]
è succeduta, a titolo particolare, in tali diritti di credito già di CO titolarità di subentrando in ogni sua posizione e/o attività Controparte_5 sostanziale e processuale;
dichiara ed attesta che tra i crediti oggetto di cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti della CO
(C.F. , derivante da: Rapporto di conto corrente n. Parte_2 P.IVA_4
30063132”).
12. Con il secondo motivo (sub II), viene contestata la valutazione fatta dal primo giudice in merito al rispetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.L.gs n. 28/2010. La convocazione per la mediazione non sarebbe stata infatti effettuata, né personalmente al , né al suo difensore e comunque lo sarebbe stata in PT maniera intempestiva, in limine di chiusura del giudizio di primo grado (v. atto d'appello, punto II).
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può pertanto essere accolto.
Va in primo luogo rilevato come la relativa questione non sia stata tempestivamente, né eccepita, né rilevata dal giudice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, co.
1-bis,
D.L.gs n. 28/2010 (secondo cui: “
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,((ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,)) per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre
10 la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo
6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”).
Invero, solo all'udienza del 22.6.2021 il procuratore di parte opposta chiedeva che il giudice fissasse un termine per l'esperimento della procedura di mediazione (v. verbale d'udienza: “Successivamente, all'udienza del 22/06/2021, di fronte al Dr.
Eugenia SI di Vignano, sono comparsi per parte opponente l'Avv. Padovani e per parte opposta l'Avv. Botter. Il procuratore di parte opposta chiede che il giudice conceda il termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria, ad oggi non espletata. Il G.I., preso atto, concede a parte opposta il termine di giorni
15 da oggi per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria e rinvia la causa all'udienza del 23/11/21, ore 10:30, per la verifica del suo regolare espletamento”), che veniva successivamente tentata invano, come risulta dalla documentazione allegata alla nota depositata in pct dal difensore di il CP_1
22.11.2021.
E' appena il caso di aggiungere che, oltre a non essere stata tempestivamente sollevata nei termini di legge, la questione di improcedibilità della domanda non lo è stata neppure in occasione della prima udienza successiva, nella quale il difensore degli opponenti si è limitato a dare atto della – a suo avviso – irritualità della convocazione, senza tuttavia sollevare alcuna specifica, corrispondente, doglianza, aderendo, anzi, all'istanza del difensore di parte opposta di fissare senza indugio l'udienza di precisazione delle conclusioni (v. verbale di udienza del 23.11.2021:
“Successivamente, all'udienza del 23/11/2021, di fronte al Dr. Eugenia SI di
Vignano, sono comparsi per parte opponente l'Avv. Padovani e per parte opposta
l'Avv. Botter. Il procuratore di parte opposta da atto di avere depositato in data
22/11/21 per via telematica la documentazione attestante il tentativo di svolgimento della mediazione obbligatoria, alla quale l'opponente non si è presentato, sicché la stessa ha avuto esito negativo. Il procuratore di parte opponente segnala che il proprio assistito non ha ricevuto alcuna comunicazione di avvio della procedura di mediazione obbligatoria, e che nemmeno sé stesso l'ha ricevuta come suo procuratore, né ha potuto prendere visione della documentazione depositata,
11 essendo stato lavorato lo scarico di cancelleria del deposito dei documenti - a quanto riferito dal procuratore di controparte - solo in data odierna. A questo punto, il procuratore di parte opposta chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il procuratore di parte opponente si associa alla richiesta avversaria. Il G.I., preso atto, fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 03/05/22, 10:00”).
Per mera completezza di disamina va comunque sottolineato che la notifica della convocazione in mediazione si è perfezionata correttamente, per cui la relativa procedura si è effettivamente svolta con esito negativo a causa dell'assenza del sig.
, ritualmente convenuto avanti all'Organismo di mediazione, mentre Parte_1 non vi è alcuna disposizione che prescriva la notifica dell'avviso al difensore della parte e non alla parte personalmente.
13. Con il terzo motivo (sub III) viene contestata la valutazione fatta dal giudice in merito all'esistenza di validi ed efficaci atti interruttivi della prescrizione: nessuno degli atti valorizzati dal giudice avrebbe infatti – secondo l'appellante – un'effettiva portata interruttiva, nessuno di questi contenendo l'intimazione al debitore e al garante di procedere al pagamento.
Il giudice ha respinto la corrispondente eccezione di prescrizione così motivando:
“(omissis) ritenuto, poi, in via preliminare di merito, che deve essere disattesa
l'eccezione di prescrizione del credito, formulata da parte opponente sull'assunto che nessun valido atto interruttivo sarebbe stato compiuto nel periodo di dieci anni antecedente la notifica del decreto ingiuntivo opposto (intervenuta nel novembre
2018); osservato, infatti, come dai documenti prodotti in causa (cfr. doc.
4-6 alla comparsa di costituzione e risposta;
docc. 3 e 4 allegati all'atto di citazione in opposizione) si evince l'esistenza di numerosi atti idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione e come, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, gli atti interruttivi della prescrizione contro abbiano effetto Parte_2 anche nei confronti del condebitore alla luce del disposto dell'art. Parte_1
1310, comma 1, c.c.”.
La decisione assunta in parte qua è corretta e va confermata.
e per essa il suo legale rappresentante, , ha invero più Parte_2 Parte_1 volte riconosciuto il debito oggetto di causa nei confronti della banca, senza peraltro,
a ben vedere, mai contestare, né l'esistenza, né la consistenza, del credito dell'istituto.
Risulta invero di tutta evidenza come l'esistenza di una proposta di rientro facente esplicito riferimento al debito richiesto di pagamento, all'esatto numero di ndg e al
12 rapporto di conto corrente estinto (v. doc. 4 del fasc. di primo grado di parte opposta:
“[da] [a] 37121 VERONA. Vago Parte_2 CO2 di Lavagno, li 31 marzo 2009. OGGETTO: Proposta di chiusura nostra posizione debitoria. Con la presente, come da accordi intercorsi nel corrente mese, proponiamo la chiusura della nostra posizione debitoria nei confronti della spettabile
[...]
mediante il versamento della somma di euro 100.000,00. Parte_3
(Centomila/00) a totale chiusura e stralcio dell'intera posizione debitoria. Il pagamento di suddetto importo sarà effettuato, come da accordi, nell'arco temporale di 24 mesi, secondo le seguenti modalità: euro 30.000,00 (Trentamila/00) all'atto del rogito della vendita dell'immobile da parte della società A.D.I. S.r.l. previsto indicativamente entro il 20 aprile 2009: euro 20.000,00 (Ventimila/00) entro il 31-
12-2009; euro 25.000.00 (Venticinquemila/00) entro il 31-10-2010; euro 25.000.00
(Venticinquemila/00) entro il 30-04-2011. Certi di trovare favorevole accoglimento della proposta in oggetto porgiamo distinti saluti”), così come l'accettazione di detta proposta sottoscritta, non solo dalla banca, ma anche dallo stesso (v. Parte_1 doc. 5 del fasc. di primo grado di parte opposta: “[da] CO2
[a] a mani Oggetto: NDG 0000000002515872/UNICREDIT
[...] Parte_2
(da citare sempre nella corrispondenza) - CO1 Parte_2
- Rapporto n. 066110010030063132 EX C/C. Con riferimento alla Vs. proposta in data 31/3/2009, Vi comunichiamo che contro il versamento della somma complessiva di € 100.000,00 (euro centomila/00) considereremo, a disponibilità maturata, definita ogni obbligazione assunta da in relazione alla posizione Parte_2 debitoria in oggetto indicata. La predetta somma dovrà essere versata con le seguenti modalità: 30.000,00≠ (euro trentamila/00) da versarsi entro e non oltre il
30/04/2009; € €. 20.000,00€ (euro ventimila/00) da versarsi entro e non oltre il
31/12/2009; €. 25.000,00≠ (euro venticinquemila/00) da versarsi entro e non oltre il 31/10/2010; €. 25.000,00 (euro venticinquemila/00) da versarsi entro e non oltre il 31/12/2010; L'accordo è condizionato risolutivamente all'utile e puntuale rispetto dei termini sopra indicati, da intendersi come perentori ed improrogabili.
Conseguentemente, in caso di infruttuosa scadenza di detti termini, anche in relazione a ciascuna delle singole tranches previste, il presente accordo dovrà ritenersi automaticamente risolto e saremo pertanto liberi di agire per la miglior tutela dei diritti della nostra Mandante per l'ammontare dell'intero credito, accessori ed interessi ai tassi precedentemente applicati, detratti eventuali versamenti. Fermo restando l'obbligo di rimborsarci le somme che fossero state dalla mandante o da noi,
13 in qualità di mandatari, incassate in pagamento dell'obbligazione garantita e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti o per qualsiasi altro motivo, col pagamento sopra indicato, e limitatamente al predetto credito, la ns. Mandante non avrà nulla più a pretendere nei confronti della così come la nulla potranno CO3 CO3 più eccepire e/o contestare, anche giudizialmente. Per effetto dell'accordo che precede si intendono, altresì, definitivamente transatti tutti i diritti e pretese che potessero riguardare eventuali effetti anatocistici e/o mancate pattuizioni scritte di interessi ultralegali che abbiano concorso a determinare i crediti oggetto del presente accordo a stralcio. Il versamento concordato potrà essere effettuato direttamente tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate (omissis)”), ed ancora la richiesta di proroga dell'accordo sottoscritta dal il 26.7.2001 (v. doc. 6 del fasc. di PT primo grado di parte opposta: “Vago di Lavagno, li 26 luglio 2011. Oggetto: richiesta di proroga dei termini alla proposta di chiusura nostra posizione debitoria NDG
0000000002515872 del 24-04-2009. Con riferimento alla NDG 0000000002515872 del 24-04-2009, con la quale c'eravamo impegnati a versare la somma di euro
100.000,00 (Centomila/00) a saldo e stralcio della nostra posizione debitoria, nei confronti spettabile , e che rispetto a tale impegno, alla Parte_3 data odierna abbiamo provveduto a versare euro 50.000,00. (cinquantamila/00), con la presente siamo a chiedervi una proroga per il versamento dell'importo rimanente di euro 50.000,00. (cinquantamila/00) a chiusura della nostra posizione debitoria. Il motivo che ci costringe a richiedervi questa proroga, è che, come ben sapete, la nostra società non sta più svolgendo alcuna attività da quasi due anni, e quindi, non essendovi alcuna entrata, e non avendo alcun altro bene immobile o mobile da vendere, il solo mezzo per adempiere gli impegni assunti sopra, é il finanziamento da parte dei soci. Il sottoscritto si è impegnato di persona in tale senso, avendo dei crediti personali da incassare. Purtroppo, finora questo non è avvenuto perché il creditore non ha rispettato i termini a suo tempo concordati. Perciò siamo costretti, nostro malgrado, a richiedervi una proroga al pagamento dei rimanenti euro
50.000,00 (Cinquantamila/00), fino alla data del 5 agosto 2011, termine entro cui ci impegniamo a versarvi il suddetto importo aumentato di euro 1.000,00 (mille/00), a titolo di interessi per il ritardato pagamento, per un importo complessivo quindi di euro 51.000,00. (Cinquantunomila/00). Chiedo inoltre che una volta avvenuto il pagamento ci sia rilasciata debita quietanza. Vorrei, inoltre, che eventuali comunicazioni mi fossero inviate al seguente indirizzo mail: Certi Email_1
14 di trovare favorevole accoglimento della proposta in oggetto porgiamo distinti saluti.
Il Presidente del C.d.A. ”), costituiscano fatti che hanno interrotto più Parte_1 volte il corso della prescrizione, siccome effettuati da un soggetto ( ), al Parte_1 contempo legale rappresentante di (come tale dotato dei poteri dispositivi Parte_2 del diritto) e garante della stessa, con specifica intenzione ricognitiva e con la piena consapevolezza del riconoscimento, di talché va escluso che la relativa dichiarazione possa avere avuto finalità diverse o che il riconoscimento sia stato condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore.
Deve inoltre – e comunque – sottolinearsi che la banca (e segnatamente CP_3 quale mandataria di aveva inviato in data 11/21 giugno 2017, Controparte_5 all'indirizzo della società indicato nella pertinente visura Cerved dimessa Parte_2 da parte opposta sub doc. 3, una ulteriore, specifica, intimazione di pagamento
(avente il seguente contenuto: “[a] Via Galileo Galilei 9 37030 Lavagno Parte_2
(Vr) RACCOMANDATA A.R. Oggetto: NDG 0000000002515872 - CP_5
Esposizione di Euro 252.439,94 al 11/06/2017, con riserva di esigere Parte_2 le maggiori spese ed interessi eventualmente maturandi. Poiché non risulta che la posizione debitoria in oggetto sia stata definita, con la presente, anche ai fini interruttivi della prescrizione, La/Vi intimiamo di procedere al pagamento di quanto dovuto in dipendenza del rapporto anzidetto, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della presente. Tale versamento potrà essere effettuato presso i nostri uffici ovvero, mediante bonifico bancario in favore di presso qualunque CP_5 sportello bancario, utilizzando il modello allegato. Se la definizione del debito fosse nel frattempo già avvenuta, o fosse incorso di adempimento sulla base degli accordi intercorsi con una nostra Filiale ed in esecuzione degli stessi, La/Vi preghiamo di darcene pronta comunicazione ai riferimenti sotto indicati, citando l'oggetto della presente. Fatti salvi i diritti derivanti dall'eventuale pendenza o promovimento di azioni giudiziali. Distinti saluti. In qualità di mandataria di CP_3 [...]
), restituita al mittente per irreperibilità del CO4 destinatario a tale indirizzo.
Tale richiesta ha certamente interrotto la prescrizione, gravando sulla società destinataria l'onere di dimostrare che la propria sede risultasse trasferita e che la circostanza fosse stata resa conoscibile ai terzi. Ai fini dell'interruzione della prescrizione, infatti, la dichiarazione diretta a un determinato soggetto si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
15 Pertanto, per il prodursi dell'effetto interruttivo della prescrizione, la conoscenza dell'atto non deve necessariamente essere effettiva, essendo sufficiente da parte del destinatario la sua conoscenza legale.
Nel caso di specie, la banca ha inviato la diffida del 2017 all'indirizzo della sede legale risultante dal R.I.; non vi può essere, pertanto, dubbio in merito al fatto che la prescrizione sia stata interrotta, sia nei confronti della società, che del suo garante, ai sensi dell'art. 1310 c.c.
14. Con il quarto motivo (sub IV-V) viene contestata la statuizione per cui le doglianze di merito sollevate dagli opponenti con riguardo alla mancata prova delle pattuizioni contrattuali di spese, commissioni e interessi, anche usurari, sarebbero generiche, e parimenti infondate quelle relative al difetto di prova del credito. L'errore di valutazione nel quale sarebbe incorso il giudice sarebbe evidente alla luce dei principi in materia di distribuzione dell'onere della prova, per cui bastava agli opponenti contestare la mancanza di prova di valide pattuizioni contrattuali giustificanti le richieste avversarie di spese, commissioni ed interessi, spettando alla banca creditrice provare il fonte del rapporto e le pattuizioni giustificanti l'esistenza e la consistenza del credito.
Il motivo è infondato.
La ricorrente creditrice ( ha invero prodotto a giustificazione della Controparte_7 propria pretesa creditoria: i) il contratto di c/c n. 000030063132; ii) il contratto di affidamento in c/c datato 27.2.2007 con le relative condizioni economiche (doc. 4 allegato al ricorso per ingiunzione); iii) gli e/c completi dall'apertura del conto corrente al passaggio a sofferenza;
iv) gli estratti conto scalari dall'apertura del conto corrente al passaggio a sofferenza (doc. 9 e 10 allegati alla seconda memoria istruttoria); v) il contratto di fideiussione (allegato al ricorso monitorio).
Così stando le cose, risulta pienamente provata la pretesa creditoria della banca, atteso che l'istituto di credito il quale prospetti una propria ragione di credito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente assolve all'onere di dare piena prova del suo credito, secondo il disposto della norma generale dell'art. 2697 c.c., attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto, consentendo in tal modo la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura.
A fronte della integrale illustrazione, da parte della banca, del rapporto di conto corrente era onere degli opponenti dedurre la specifica invalidità delle clausole
16 negoziali, ovvero dettagliare quali annotazioni presenti nel conto non trovassero una puntuale, corrispondente, fonte nei contratti in atti. Ciò però non è stato fatto, sicché, risultando incontestata, ex art. 1832 c.c., la realtà contabile delle movimentazioni del conto e non specificamente censurata la loro validità, deve confermarsi la debenza della somma ingiunta.
Va da ultimo ulteriormente evidenziato che, oltre che a-specifica, la pretesa invalidità delle appostazioni per interessi siccome inficiate da usurarietà, anatocismo ed illegalità, risulta inammissibile in quanto rinunciata per effetto dell'accordo del 24 aprile 2009, nel quale si legge: “Per effetto dell'accordo che precede, si intendono, altresì, definitivamente transatti tutti i diritti e pretese che potessero riguardare eventuali effetti anatocistici e/o mancate pattuizioni scritte di interessi ultralegali che abbiano concorso a determinare i crediti oggetto del presente accordo a stralcio”
(doc. 5 del fasc. di primo grado di parte opponente).
15. Con il quinto motivo (sub VI) la sentenza viene contestata nella parte in cui ritiene che l'accordo transattivo del 24.4.2009 si sia risolto per inadempimento della debitrice e che la pretesa creditoria della banca abbia quindi riassunto la propria consistenza originaria: niente, infatti, documenterebbe in atti l'avvenuta risoluzione dell'accordo e la conseguente riviviscenza del credito insoluto.
Il motivo è infondato.
Come risulta dal chiaro dato testuale della transazione, l'accordo del 24.4.2009 era espressamente “condizionato risolutivamente all'utile e puntuale rispetto dei termini indicati, da intendersi come perentori ed improrogabili”, con l'espressa intesa che “in caso di infruttuosa scadenza di detti termini, anche in relazione a ciascuna delle singole tranches previste, il presente accordo dovrà ritenersi automaticamente risolto
e saremo pertanto liberi di agire per la miglior tutela dei diritti della nostra Mandante per l'ammontare dell'intero credito, accessori ed interessi ai tassi precedentemente applicati, detratti eventuali versamenti”.
Erano state, quindi, le parti a convenire espressamente quale sarebbe stato l'effetto del mancato adempimento dell'accordo nei termini stabiliti.
Poiché – pacificamente – l'accordo transattivo non ha avuto regolare esecuzione nei termini concordati, lo stesso deve intendersi risolto ipso iure.
In ogni caso la condotta tenuta dalla banca successivamente alla scadenza è in questo senso significativa, avendo l'istituto diffidato la società a provvedere al pagamento integrale del debito così come era originariamente maturato, il che implica l'avvenuta rimozione degli effetti dipendenti dall'accordo transattivo (cfr. la già richiamata nota
17 di messa in mora dell'11.6.2017: “ VIA GALILEO GALILEI 9 37030 Parte_2
LAVAGNO (VR). RACCOMANDATA A.R. Oggetto: NDG CP_5
0000000002515872 - Esposizione di euro 252.439,94 al 11/06/2017, Parte_2 con riserva di esigere le maggiori spese ed interessi eventualmente maturandi. Poiché non risulta che la posizione debitoria in oggetto sia stata definita, con la presente, anche ai fini interruttivi della prescrizione, La/Vi intimiamo di procedere al pagamento di quanto dovuto in dipendenza del rapporto anzidetto, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della presente. Tale versamento potrà essere effettuato presso
i nostri uffici ovvero, mediante bonifico bancario in favore di presso CP_5 qualunque sportello bancario, utilizzando il modello allegato”).
16. Con il sesto motivo (sub VII) viene infine contestato il vizio di omessa pronuncia in relazione alla contestazione di nullità della citazione per mancata notifica della procura (v. atto d'appello, pag. 16: “Gli opponenti hanno eccepito la nullità della citazione per mancata notifica della procura. Nulla in sentenza è stato detto in proposito ed il vizio di omessa pronuncia è conseguente. Non si può in questa sede che ribadire l'assunto e chiedere che la ricostruzione in fatto venga modificata in tal senso, con accertamento della violazione di legge (art. 83 c.p.c.) intervenuta”).
Il motivo è infondato.
In disparte il rilievo che è la creditrice ricorrente e che la citazione in CP_1 opposizione è atto dell'attuale appellante, donde la non pertinenza della doglianza, è appena il caso di osservare che l'art. 83 c.p.c. non prevede affatto che la procura alle liti debbia essere notificata unitamente al ricorso e al decreto, neppure nel caso di notificata telematica (v. a tale ultimo riguardo quanto affermato da Cass., sez. III,
Ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27154).
Ad ogni modo, la procura alle liti è stata depositata dalla ricorrente nel fascicolo telematico della fase monitoria sub doc. A) e al riguardo dagli opponenti non sono state sollevate contestazioni.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico dell'appellante e a favore di e per Parte_1 CO essa a favore della mandataria con riferimento al D.M. n. 55/2014 e CP_2 succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle fasi in cui si è
18 concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento, da
€ 52.001 a € 260.000.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 2401/2022 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 2082/2022 del Tribunale di Verona;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 [...]
e per essa alla mandataria le spese di lite CO CP_2 del presente secondo grado, che liquida, per compensi, in € 9.900, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti Parte_4 di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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