TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/09/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 429/2024 promossa da
- (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. PISCITELLO
LAURA SALVATRICE MARUSSIA, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Comunale sita in , Piazza Marina n. 39; Pt_1
- parte appellante - contro
- C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. DE NISCO VINCENZO, presso il cui studio in Roma, Piazza
Cola di Rienzo n. 92, è elettivamente domiciliata;
- parte appellata -
e
- (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
1 legale rappresentante pro tempore;
- parte appellata contumace - con oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 239/2023, depositata in data 12.07.2023.
CONCLUSIONI del procuratore di parte appellante: come in atto di citazione in appello d.d. 08.02.2024
“VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI BOLZANO
Contrariis reiectis
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 239/2023 resa Giudice di Pace
Civile di Bolzano, dott.ssa Demetz, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4117/2022, depositata in cancelleria l'8/3/2023, pubblicata il 12/7/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “Preliminarmente si eccepisce il difetto di competenza per materia e valore del Giudice di Pace di Bolzano in favore del Tribunale Civile di Bolzano, con vittoria di spese di questa fase.
In via subordinata dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi esposti in narrativa, con vittoria di spese.
- Nel merito, rigettare integralmente l'atto di opposizione di controparte per assoluta infondatezza ed inammissibilità.
- Dichiarare conseguentemente legittimo l'operato dell'Amministrazione nella vicenda di
che trattasi, e confermare tutti gli atti impugnati.
- Col favore delle spese, competenze ed onorari del giudizio e con salvezza di ogni altro diritto.
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione proposta dalla [...]
[... [...]
si chiede la compensazione delle spese legali ex art. Controparte_3
96, comma 2 c.p.c., ricorrendo l'ipotesi del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinnanzi al Giudice di Pace Civile di Bolzano pe tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre in rimborso forfettario per spese generali oltre
INAIL e CPDEL relativi a d entrambi i gradi di giudizio.” del procuratore di parte appellata Controparte_1
[...]
come in memoria d.d. 08.07.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto: in via preliminare/pregiudiziale
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tardività;
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per omessa specificità del motivo di appello relativo alla incompetenza per materia e valore;
In via subordinata nel merito
• rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e diritto e Parte_1
pertanto confermare la sentenza impugnata.
• condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento Parte_1
delle spese, spese generali (15%), diritti ed onorari del presente grado di giudizio come da
nota spese che si deposita in uno al presente atto.”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 239/2023, depositata in data 12.07.2023, il Giudice di Pace di Bolzano
3 ha deciso come segue sull'opposizione proposta da Controparte_1
avverso la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti
[...]
dall' : “accoglie l'atto di citazione in opposizione a Controparte_4
cartella di pagamento e per l'effetto annulla la cartella di pagamento
02120210000116601/000 per il ruolo emesso dall'ente convenuto, relativo a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, notificata il 28.03.2022 nei capi da 1
a 597, limitatamente alla somma di € 47.831,17. Spese di lite compensate.”
Con atto di citazione in appello notificato in data 08.02.2024 il Parte_1
ha interposto appello avverso la predetta decisione, deducendo, in sintesi, un error in iudicando da parte del Giudice di prime cure: sarebbe invero del tutto irrilevante la comunicazione, da parte della società di autonoleggio, dei nominativi dei presunti trasgressori, rimanendo la stessa obbligata con questi ultimi al pagamento delle sanzioni amministrative poste a fondamento della cartella di pagamento;
l'operato dell'odierno appellante non sarebbe in ogni caso censurabile, essendosi lo stesso conformato al consolidato orientamento della Corte di Cassazione sull'interpretazione dell'art. 196 del codice della strada e non essendo prevista la retroattività della modifica di tale articolo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.06.2024 si è costituita nel grado di appello chiedendo in Controparte_1
primis la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività e difetto di specificità dei motivi e, in subordine, nel merito il rigetto dello stesso per infondatezza in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
L regolarmente citata, è rimasta Controparte_4
contumace nel presente grado di giudizio.
Alla prima udienza d.d. 05.09.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione in decisione l'udienza dell'11.09.2025, assegnando alle parti i
4 termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
All'udienza d.d. 11.09.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2. L'eccezione di tardività dell'impugnazione è fondata, con conseguente inammissibilità dell'appello stesso e dei motivi di appello formulati.
La presente vertenza va sussunta infatti nell'ambito delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (si veda in proposito il tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, recante tale esplicita qualificazione).
Secondo giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione “L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma,
n. 1, cod. proc. civ.).” (Cass. civ., Sez. VI, ord. 22.10.2014, n. 22484; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. VI, ord. 13.02.2020, n. 3542; Cass. civ., Sez. III, ord. 18.07.2023, n. 20953; Cass. civ.,
Sez. III, ord. 20.02.2024, n. 4572).
Nel caso di specie, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data
12.07.2023, la notifica dell'atto di citazione in appello si è perfezionata nei confronti degli appellati in data 08.02.2024, ovvero ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327
c.p.c. Quanto precede comporta l'inammissibilità dall'impugnazione per tardività
dell'appello, stante l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali alla fattispecie in esame.
Risultano quindi assorbite tutte le ulteriori domande e questioni proposte dalle parti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
5 L'appellante va dunque condannato alla rifusione in favore della dell'appellata costituita delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014 (tab. n.
2 - scaglione di valore: da € 26.000,01 ad € 52.000,00) in € 851,00 per la fase di studio, €
602,00 per la fase introduttiva ed € 1.453,00 per la fase decisionale, e dunque in complessivi € 2.906,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie.
4. In considerazione della declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Bolzano n. 239/2023, depositata in data 12.07.2023, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 [...]
le spese del presente grado giudizio, Controparte_1
liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie;
3) dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della appellante Parte_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Bolzano, 16.09.2025 Il Giudice dott. Michael Grossmann
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 429/2024 promossa da
- (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. PISCITELLO
LAURA SALVATRICE MARUSSIA, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Comunale sita in , Piazza Marina n. 39; Pt_1
- parte appellante - contro
- C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. DE NISCO VINCENZO, presso il cui studio in Roma, Piazza
Cola di Rienzo n. 92, è elettivamente domiciliata;
- parte appellata -
e
- (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
1 legale rappresentante pro tempore;
- parte appellata contumace - con oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 239/2023, depositata in data 12.07.2023.
CONCLUSIONI del procuratore di parte appellante: come in atto di citazione in appello d.d. 08.02.2024
“VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI BOLZANO
Contrariis reiectis
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 239/2023 resa Giudice di Pace
Civile di Bolzano, dott.ssa Demetz, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4117/2022, depositata in cancelleria l'8/3/2023, pubblicata il 12/7/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “Preliminarmente si eccepisce il difetto di competenza per materia e valore del Giudice di Pace di Bolzano in favore del Tribunale Civile di Bolzano, con vittoria di spese di questa fase.
In via subordinata dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi esposti in narrativa, con vittoria di spese.
- Nel merito, rigettare integralmente l'atto di opposizione di controparte per assoluta infondatezza ed inammissibilità.
- Dichiarare conseguentemente legittimo l'operato dell'Amministrazione nella vicenda di
che trattasi, e confermare tutti gli atti impugnati.
- Col favore delle spese, competenze ed onorari del giudizio e con salvezza di ogni altro diritto.
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione proposta dalla [...]
[... [...]
si chiede la compensazione delle spese legali ex art. Controparte_3
96, comma 2 c.p.c., ricorrendo l'ipotesi del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinnanzi al Giudice di Pace Civile di Bolzano pe tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre in rimborso forfettario per spese generali oltre
INAIL e CPDEL relativi a d entrambi i gradi di giudizio.” del procuratore di parte appellata Controparte_1
[...]
come in memoria d.d. 08.07.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto: in via preliminare/pregiudiziale
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tardività;
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per omessa specificità del motivo di appello relativo alla incompetenza per materia e valore;
In via subordinata nel merito
• rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e diritto e Parte_1
pertanto confermare la sentenza impugnata.
• condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento Parte_1
delle spese, spese generali (15%), diritti ed onorari del presente grado di giudizio come da
nota spese che si deposita in uno al presente atto.”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 239/2023, depositata in data 12.07.2023, il Giudice di Pace di Bolzano
3 ha deciso come segue sull'opposizione proposta da Controparte_1
avverso la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti
[...]
dall' : “accoglie l'atto di citazione in opposizione a Controparte_4
cartella di pagamento e per l'effetto annulla la cartella di pagamento
02120210000116601/000 per il ruolo emesso dall'ente convenuto, relativo a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, notificata il 28.03.2022 nei capi da 1
a 597, limitatamente alla somma di € 47.831,17. Spese di lite compensate.”
Con atto di citazione in appello notificato in data 08.02.2024 il Parte_1
ha interposto appello avverso la predetta decisione, deducendo, in sintesi, un error in iudicando da parte del Giudice di prime cure: sarebbe invero del tutto irrilevante la comunicazione, da parte della società di autonoleggio, dei nominativi dei presunti trasgressori, rimanendo la stessa obbligata con questi ultimi al pagamento delle sanzioni amministrative poste a fondamento della cartella di pagamento;
l'operato dell'odierno appellante non sarebbe in ogni caso censurabile, essendosi lo stesso conformato al consolidato orientamento della Corte di Cassazione sull'interpretazione dell'art. 196 del codice della strada e non essendo prevista la retroattività della modifica di tale articolo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.06.2024 si è costituita nel grado di appello chiedendo in Controparte_1
primis la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività e difetto di specificità dei motivi e, in subordine, nel merito il rigetto dello stesso per infondatezza in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
L regolarmente citata, è rimasta Controparte_4
contumace nel presente grado di giudizio.
Alla prima udienza d.d. 05.09.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione in decisione l'udienza dell'11.09.2025, assegnando alle parti i
4 termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
All'udienza d.d. 11.09.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2. L'eccezione di tardività dell'impugnazione è fondata, con conseguente inammissibilità dell'appello stesso e dei motivi di appello formulati.
La presente vertenza va sussunta infatti nell'ambito delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (si veda in proposito il tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, recante tale esplicita qualificazione).
Secondo giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione “L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma,
n. 1, cod. proc. civ.).” (Cass. civ., Sez. VI, ord. 22.10.2014, n. 22484; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. VI, ord. 13.02.2020, n. 3542; Cass. civ., Sez. III, ord. 18.07.2023, n. 20953; Cass. civ.,
Sez. III, ord. 20.02.2024, n. 4572).
Nel caso di specie, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data
12.07.2023, la notifica dell'atto di citazione in appello si è perfezionata nei confronti degli appellati in data 08.02.2024, ovvero ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327
c.p.c. Quanto precede comporta l'inammissibilità dall'impugnazione per tardività
dell'appello, stante l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali alla fattispecie in esame.
Risultano quindi assorbite tutte le ulteriori domande e questioni proposte dalle parti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
5 L'appellante va dunque condannato alla rifusione in favore della dell'appellata costituita delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014 (tab. n.
2 - scaglione di valore: da € 26.000,01 ad € 52.000,00) in € 851,00 per la fase di studio, €
602,00 per la fase introduttiva ed € 1.453,00 per la fase decisionale, e dunque in complessivi € 2.906,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie.
4. In considerazione della declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Bolzano n. 239/2023, depositata in data 12.07.2023, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 [...]
le spese del presente grado giudizio, Controparte_1
liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie;
3) dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della appellante Parte_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Bolzano, 16.09.2025 Il Giudice dott. Michael Grossmann
6