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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/10/2025, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2189/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Carmine Controparte_1 C.F._1
MO, elettivamente domiciliata in Angri (SA), C.so Vittorio Emanuele n. 60;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
IL PI, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Sanfelice 24;
CONVENUTA
INL – (C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Luciano Scafidi, della Dott.ssa Rossella Santoro nonché dei funzionari dell' elettivamente domiciliata in Napoli alla via Amerigo Controparte_4
Vespucci n. 172;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.09.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. I c.p.c. proposta da nei confronti dall' (d'ora in Controparte_1 Controparte_2
Con poi e dell' (d'ora in poi ). CP_5 Controparte_6
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
pagina 1 di 4 10020249004643653000 (notificata in data 22.04.2024) dell'importo complessivo di euro
28.159,95, eccependo l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento n. Con 10020140036361701000 (avente ad oggetto sanzioni irrogate dall' ) e la conseguente prescrizione del credito.
Con comparsa depositata il 19.07.2024 si è costituita l eccependo CP_5 preliminarmente l'incompetenza territoriale e funzionale dell'adito Tribunale ed insistendo per la declaratoria di infondatezza dell'opposizione, attesa la regolare notifica degli atti prodromici e la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Con comparsa depositata in data 22.08.2024 si è costituito l eccependo CP_8 preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale ed insistendo per l'inammissibilità nei propri confronti dell'opposizione.
Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di incompetenza territoriale e funzionale, sollevate dalle convenute.
L'opposizione c.d. preventiva, all'esecuzione (art. 615 comma 1 c.p.c.), si propone davanti al giudice individuato ai sensi dell'art. 27 c.p.c.. L'art. 28 stabilisce poi che tale competenza è inderogabile (Cass. n. 7505/1997), senza che possano operare le modificazioni per ragioni di connessione. In particolare: a) per opposizioni esecutive di cui agli artt. 615, comma 2 (opposizione all'esecuzione) e 619 (opposizione di terzo all'esecuzione) è competente il giudice del luogo dell'esecuzione; b) per le cause di opposizione agli atti esecutivi (art. 617) è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione. Il comma 1 fa poi salva la previsione dettata dal comma 3 dell'art. 480, riferito alle opposizioni al precetto
(art. 615, comma 1) le quali si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, ove questo non contenga la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. A tal riguardo occorre rammentare che l'elezione di domicilio contenuta nell'atto di precetto è sempre vincolante per il debitore, ai fini dell'individuazione del luogo di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio a conoscere di tale opposizione, è irrilevante, se il creditore non ha scelto per essa uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione (Cass. n. 16649/2016).
Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di opposizione ex. 615 comma I c.p.c. risulta essere competente il giudice del luogo in cui è avvenuta la notifica dell'atto impugnato (che nello specifico è avvenuta ad Angri), con conseguente competenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore. pagina 2 di 4 Infondata è anche l'eccezione d'incompetenza funzionale, in quanto la Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 2145 del 29 gennaio 2021 a Sezioni Unite, a conferma del proprio precedente orientamento assunto a Sezioni Unite con Sentenza n. 63 del 30 marzo
2000, ha escluso che i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa di competenza dell' rientrino tra le controversie previste dall'art. 409 e 442 c. Controparte_3
p. c..
Tanto premesso, l'appello va accolto in riferimento all'eccezione di prescrizione.
Infatti, bisogna evidenziare che sebbene l abbia dato prova del CP_5 perfezionamento della notifica della cartella di pagamento n. 10020140036361701000
(avvenuto in data 12.11.2014), risulta comunque spirato il termine di prescrizione, risultando decorsi tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione n. 10020249004643653000
(avvenuta in data 22.04.2024 e non contestata) oltre cinque anni (tale termine risulta spirato pur tenendo conto della sospensione dei termini operata dalla disciplina emergenziale ID
19).
Vieppiù da aggiungere che benché l'a.d.e.r. asserisca il perfezionamento della notifica di un'intimazione di pagamento nel 2018, agli atti risulta depositata soltanto una cartolina postale che reca la data del 8.10.2018, non riconducibile alla cartella di pagamento n.
10020140036361701000 e sprovvista del relativo contenuto.
Alla luce di tali argomentazioni, il credito risulta prescritto.
Le spese di giudizio rispetto all'a.d.e.r. vanno poste a carico di quest'ultima e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018 e 147/2022); le spese di giudizio nei confronti dell'
[...] vanno integralmente compensate, stante l'estraneità di Controparte_6 quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva;
2) dichiara la prescrizione del credito di cui all'intimazione di pagamento opposta;
3) condanna l al pagamento, in favore di Controparte_2 CP_1
, delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre
[...] spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Carmine MO dichiaratosi antistatario;
pagina 3 di 4 4) compensa le spese di lite nei confronti dell'
Si comunichi.
01.10.2025.
. Controparte_3
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2189/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Carmine Controparte_1 C.F._1
MO, elettivamente domiciliata in Angri (SA), C.so Vittorio Emanuele n. 60;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
IL PI, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Sanfelice 24;
CONVENUTA
INL – (C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Luciano Scafidi, della Dott.ssa Rossella Santoro nonché dei funzionari dell' elettivamente domiciliata in Napoli alla via Amerigo Controparte_4
Vespucci n. 172;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.09.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. I c.p.c. proposta da nei confronti dall' (d'ora in Controparte_1 Controparte_2
Con poi e dell' (d'ora in poi ). CP_5 Controparte_6
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
pagina 1 di 4 10020249004643653000 (notificata in data 22.04.2024) dell'importo complessivo di euro
28.159,95, eccependo l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento n. Con 10020140036361701000 (avente ad oggetto sanzioni irrogate dall' ) e la conseguente prescrizione del credito.
Con comparsa depositata il 19.07.2024 si è costituita l eccependo CP_5 preliminarmente l'incompetenza territoriale e funzionale dell'adito Tribunale ed insistendo per la declaratoria di infondatezza dell'opposizione, attesa la regolare notifica degli atti prodromici e la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Con comparsa depositata in data 22.08.2024 si è costituito l eccependo CP_8 preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale ed insistendo per l'inammissibilità nei propri confronti dell'opposizione.
Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di incompetenza territoriale e funzionale, sollevate dalle convenute.
L'opposizione c.d. preventiva, all'esecuzione (art. 615 comma 1 c.p.c.), si propone davanti al giudice individuato ai sensi dell'art. 27 c.p.c.. L'art. 28 stabilisce poi che tale competenza è inderogabile (Cass. n. 7505/1997), senza che possano operare le modificazioni per ragioni di connessione. In particolare: a) per opposizioni esecutive di cui agli artt. 615, comma 2 (opposizione all'esecuzione) e 619 (opposizione di terzo all'esecuzione) è competente il giudice del luogo dell'esecuzione; b) per le cause di opposizione agli atti esecutivi (art. 617) è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione. Il comma 1 fa poi salva la previsione dettata dal comma 3 dell'art. 480, riferito alle opposizioni al precetto
(art. 615, comma 1) le quali si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, ove questo non contenga la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. A tal riguardo occorre rammentare che l'elezione di domicilio contenuta nell'atto di precetto è sempre vincolante per il debitore, ai fini dell'individuazione del luogo di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio a conoscere di tale opposizione, è irrilevante, se il creditore non ha scelto per essa uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione (Cass. n. 16649/2016).
Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di opposizione ex. 615 comma I c.p.c. risulta essere competente il giudice del luogo in cui è avvenuta la notifica dell'atto impugnato (che nello specifico è avvenuta ad Angri), con conseguente competenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore. pagina 2 di 4 Infondata è anche l'eccezione d'incompetenza funzionale, in quanto la Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 2145 del 29 gennaio 2021 a Sezioni Unite, a conferma del proprio precedente orientamento assunto a Sezioni Unite con Sentenza n. 63 del 30 marzo
2000, ha escluso che i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa di competenza dell' rientrino tra le controversie previste dall'art. 409 e 442 c. Controparte_3
p. c..
Tanto premesso, l'appello va accolto in riferimento all'eccezione di prescrizione.
Infatti, bisogna evidenziare che sebbene l abbia dato prova del CP_5 perfezionamento della notifica della cartella di pagamento n. 10020140036361701000
(avvenuto in data 12.11.2014), risulta comunque spirato il termine di prescrizione, risultando decorsi tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione n. 10020249004643653000
(avvenuta in data 22.04.2024 e non contestata) oltre cinque anni (tale termine risulta spirato pur tenendo conto della sospensione dei termini operata dalla disciplina emergenziale ID
19).
Vieppiù da aggiungere che benché l'a.d.e.r. asserisca il perfezionamento della notifica di un'intimazione di pagamento nel 2018, agli atti risulta depositata soltanto una cartolina postale che reca la data del 8.10.2018, non riconducibile alla cartella di pagamento n.
10020140036361701000 e sprovvista del relativo contenuto.
Alla luce di tali argomentazioni, il credito risulta prescritto.
Le spese di giudizio rispetto all'a.d.e.r. vanno poste a carico di quest'ultima e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018 e 147/2022); le spese di giudizio nei confronti dell'
[...] vanno integralmente compensate, stante l'estraneità di Controparte_6 quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva;
2) dichiara la prescrizione del credito di cui all'intimazione di pagamento opposta;
3) condanna l al pagamento, in favore di Controparte_2 CP_1
, delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre
[...] spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Carmine MO dichiaratosi antistatario;
pagina 3 di 4 4) compensa le spese di lite nei confronti dell'
Si comunichi.
01.10.2025.
. Controparte_3
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
pagina 4 di 4