Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/02/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 6665 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 20/02/2025 ; tenuto conto che con decreto del 19.2.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6665/2023 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del
Giudice di Pace n. 4709/2023 – lesioni personali vertente tra
- (P.IVA ) con sede in Milano, Corso Parte_1 P.IVA_1
Sempione 39, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca
Vecchioni (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via C.F._1
Giosuè Carducci n. 6, (PEC: ; FAX 0422 1847144); Email_1
Appellante
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Francesco C.F._3
Serao ( ; PEC: e Ovidio Corvino (C.F. CodiceFiscale_4 Email_2
; PEC: , elettivamente domiciliati con i suddetti C.F._5 Email_3 procuratori in Casal di Principe (CE), alla via Bologna n.9, presso lo studio dell'avv. Ovidio Corvino;
nonché
, , , tutti elett.te Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 domiciliati ex lege in Milano al corso Sempione n. 39, presso la sede dell' ; Parte_1
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premessa sistematica
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
2.Con atto di appello in riassunzione, notificato in data 28.07.2023, l' Parte_1 proponeva gravame avverso la sentenza n. 4709/2023 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria
[...]
Capua Vetere, con la quale veniva accolta la domanda attorea di risarcimento del danno formulata da e , rispettivamente attore principale e interveniente volontaria, per i Controparte_1 Controparte_2 pregiudizi sofferti a seguito del sinistro verificatosi il giorno 12 maggio 2020 in località Caserta, sulla
Strada Provinciale 177 "Cancello ed Arnone - Grazzanise".
Esponevano, al riguardo, gli attori in primo grado che, alle ore 13:30 circa, mentre percorrevano la
SP 177 ciascuno a bordo della propria bicicletta, veniva urtata sul lato destro da Controparte_2 un'autovettura Opel Vectra, targata BH1038AB, immatricolata in Bulgaria, condotta da Persona_1
; adducevano che quest'ultimo, provenendo da una strada campestre, si immetteva sulla strada
[...] provinciale in retromarcia, provocando l'urto; che, a seguito dell'impatto, perdeva il Controparte_2 controllo del mezzo, rovinando al suolo e causando a sua volta la caduta di che entrambi Controparte_1
i danneggiati riportavano lesioni personali e venivano trasportati presso il locale pronto soccorso per le cure del caso. Non avendo ottenuto soddisfazione alle richieste di risarcimento avanzate in via stragiudiziale, notificava un primo atto di citazione nei confronti dell' seguito Controparte_1 Pt_1 dall'intervento volontario di , che formulava analoga domanda risarcitoria. Controparte_2
Nel corso del giudizio, il Giudice di Pace disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo responsabile, in quanto litisconsorte necessario.
Svolte le attività istruttorie, consistenti nell'escussione di testimoni e nell'espletamento di accertamenti medico-legali, il Giudice di Pace accoglieva le domande e condannava l' l risarcimento Pt_1 dei danni sofferti dagli attori e , liquidati rispettivamente in € 14.770,00 e € 12.368,60, CP_1 CP_2 oltre interessi legali dalla data dell'evento fino al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese legali.
3. In sede di gravame, l ha censurato tale decisione, adducendo violazioni di legge e vizi di Pt_1 motivazione, e invocando, tra l'altro, l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio entro i termini perentori disposti. Nel merito, l'appellante ha lamentato un malgoverno delle risultanze istruttorie in primo grado, ritenendo dubbie le dichiarazioni rese dall'unico teste oculare,
la cui attendibilità non sarebbe stata corroborata da riscontri oggettivi. L'appellante Testimone_1 ha contestato, altresì, la liquidazione di un'ulteriore voce di danno morale in favore degli appellati, ritenendo che tale riconoscimento fosse avvenuto in violazione dell'art. 2059 c.c., in assenza di specifica Parte prova della sofferenza psico-fisica patita dai danneggiati. L' ha chiesto dunque, in via principale, dichiararsi l'estinzione del giudizio;
in subordine, il rigetto integrale delle domande attoree;
e, in ulteriore subordine, la riduzione degli importi liquidati, con esclusione del danno morale.
e , costituendosi nel giudizio di appello, hanno contestato le Controparte_1 Controparte_2 argomentazioni dell sostenendo la correttezza della decisione impugnata. Hanno evidenziato come Pt_1
l'integrazione del contraddittorio sia stata disposta e regolarmente eseguita nei termini previsti;
quanto alle prove, hanno sottolineato come il Giudice di Pace abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie e le sofferenze patite in conseguenza dell'incidente, liquidandolo in misura proporzionata al danno biologico accertato. Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, all'udienza del 19.2.2024 svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il Giudice rinviava per la discussione all'udienza del 20.02.2025 ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
4. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
In diritto
5. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 commi 1 e 2
e art. 348-bis c.p.c. sollevata da parte appellata, posto che dal tenore dell'atto risultano chiaramente individuati i punti contestati della sentenza impugnata e, in relazione ad essi, i presupposti fattuali e giuridici alla base delle doglianze sollevate;
pertanto, la relativa eccezione va sicuramente disattesa.
Parimenti va rigettata l'eccezione, dedotta da parte appellante, secondo cui il giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario entro il termine perentorio fissato dal Giudice di Pace.
Dall'analisi degli atti risulta che il Giudice di Pace, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile civile, ha correttamente autorizzato la rinnovazione della notifica nei confronti di un soggetto che, successivamente, si è rivelato non essere il proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro. Il Giudice di Pace, quindi, autorizzava una nuova notifica che, regolarmente effettuata dall'attore, integrava finalmente in modo corretto il contraddittorio.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 4710/2021, ha chiarito che "in caso di nullità dell'atto di citazione, dopo che la parte ne abbia eseguito la rinnovazione in conformità al provvedimento del giudice, quest'ultimo può rilevare ulteriori cause di nullità, diversa dalla precedente riscontrata, ed emettere un nuovo ordine di rinnovazione".
In tal senso, non sussiste un limite quantitativo al numero di rinnovazioni, purché rispettose del termine perentorio assegnato dal giudice.
Nel caso di specie, la mancata individuazione del litisconsorte necessario non ha impedito agli attori di conformarsi agli ordini del giudice, che ha autorizzato le ulteriori rinnovazioni. Pertanto, l'eccezione di estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. deve essere rigettata, atteso che le prime ( non riuscite ) integrazioni non erano a ben vedere imputabili a inerzia o colpa degli attori, né si sono configurate violazioni dei termini perentori stabiliti dalla legge.
Nel merito
6. Reputa l'intestato Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto per le motivazioni di seguito riportate.
Infatti, a seguito di una approfondita valutazione del materiale probatorio emerso in primo grado dinnanzi al Giudice di Pace, le risultanze dell'istruttoria espletata non consentono di ritenere sufficientemente provata la domanda.
Al riguardo deve evidenziarsi come destino perplessità le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso di parte attrice, evidentemente caratterizzata da un elevato grado di Testimone_1 approssimazione e mancanza di precisione in merito alla indicazione dei soggetti coinvolti, all'individuazione del luogo dell'eventus damni, resa inoltre senza il supporto di riscontri oggettivi.
L'art. 2697 c.c. pone in capo agli attori l'onere di provare i fatti costitutivi della loro pretesa. Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n. 7763/2010), la deposizione resa da un unico teste non può considerarsi sufficiente qualora sia priva di riscontri esterni e presenti elementi di sospetto, come l'assenza di documentazione che colleghi i danneggiati al sinistro narrato.
Nel caso di specie, non sono stati prodotti verbali di autorità, schede di intervento medico, nè i documenti di proprietà dei mezzi danneggiati, né fotografie dei luoghi del sinistro raffiguranti i veicoli coinvolti.
Si evidenzia inoltre l'assenza di prova in ordine all'identità dei soggetti che sarebbero stati collisi dal mezzo straniero o altre prove documentali che possano confermare la presenza degli attori sul luogo dell'incidente nonché la dinamica esposta in citazione.
Nel caso in esame, gli attori non hanno prodotto alcun elemento probatorio idoneo a corroborare la deposizione del testimone, che si è limitato a descrivere la dinamica di un sinistro avvenuto sulla SP 177, senza indicare con certezza l'identità dei soggetti coinvolti.
Alla luce del complesso degli acquisiti elementi provatori risulta non sufficientemente provato, nel suo concreto ed effettivo svolgimento, il fatto storico posto a fondamento della domanda, a causa delle lacune e dell'indeterminatezza che caratterizzano la deposizione testimoniale raccolta.
Ogni altra censura (quale quella inerente il riconoscimento di una voce autonoma di danno morale in aggiunta al danno biologico, ritenuto priva di adeguata motivazione e non supportato da specifica prova) viene assorbita alla luce dell'accoglimento dell'appello.
Pertanto, alla luce della complessiva valutazione degli elementi raccolti e dei principi di diritto enunciati e della giurisprudenza su citata, nell'impossibilità di valorizzare elementi istruttori diversi e maggiormente affidabili, non può che concludersi, in contrasto con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, per l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza di primo grado n. 4709/2023 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
Le spese
7. Il giudice, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Pertanto, le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività processuale svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1.Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza di primo grado sentenza n. 4709/2023, resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, rigetta la domanda avanzata dall'attore CP_1
e dall'interventrice volontaria
[...] Controparte_2
2. Condanna altresì al pagamento delle spese legali Controparte_1 Controparte_2 che si liquidano: a) per il primo grado in euro 346,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
b) per il secondo grado in euro 3.809,00 per onorari, euro 777,00 per spese, oltre al rimborso forfettario, I.V.A.
e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
3. Pone le spese di ctu di prime cure definitamente a carico di e Controparte_1 dall'interventrice volontaria Controparte_2
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 20.02.2025.
Il Giudice dott.ssa Renata Russo