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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/03/2024, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5007/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5007/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Bertilla Lain
ATTORE contro
P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Nicola Maragna
CONVENUTO
e con la chiamata in causa di
P. IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Catia Toninelli
TERZO CHIAMATO
Oggetto: appalto – azione di risoluzione ex art. 1668 c.c. e/o ex art.1453 c.c.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 26.10.2023.
Conclusioni attore:
“CONCLUSIONI DI MERITO NEL MERITO
1) In principalità:
- previo rigetto di ogni domanda ed eccezione di parte attrice e della terza chiamata;
- accertarsi e dichiararsi che i gravi vizi e difetti del camino a pellet sono tali da renderlo inidoneo alla sua destinazione/uso o che, comunque, ne diminuiscono in modo apprezzabile il suo valore e conseguentemente dichiararsi la risoluzione del contratto;
pagina 1 di 11 - conseguentemente condannarsi la convenuta al rimborso del prezzo di acquisto pari ad € 8.580,00 (IVA compresa), maggiorato di interessi moratori dalla data dell'intervenuto pagamento, oltre al risarcimento danni per l'ulteriore somma di € 3.370,00, o nella maggiore o minore che risulterà di giustizia sempre maggiorata di interessi moratori
2) In subordine:
- previo accertamento dell'esistenza dei gravi vizi e difetti, condannarsi la convenuta al risarcimento del danno pari ad € 11.950,00, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia il tutto maggiorato di interessi moratori.
3) Non si accetta contraddittorio su nuove o diverse domande;
4) Spese legali della fase di merito e di A.T.P. in corso di causa rifuse, oltre alle spese di C.T.U. e di C.T.P.”
Conclusioni convenuto:
“Nel merito Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto di garanzia della SI.ra
, per tutto quanto in atti. Parte_1 Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti di
[...] da parte di per i motivi in atti. Controparte_1 Parte_1 Per l'effetto respingere le domande svolte da parte attrice nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del giudizio di ATP.
In subordine: Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, delle domande attoree, accertarsi la responsabilità di corrente in Raffa di Puegnago (BS), Via Nazionale 2, P.IVA Controparte_2
- C.F. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto P.IVA_2 P.IVA_3 condannarsi quest'ultimo in via esclusiva al risarcimento richiesto dalla SI.ra . Parte_1
In via di ulteriore subordine: nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree nei confronti di
[...] ridursi l'importo richiesto nella misura che sarà accertata in corso di causa.” Controparte_1
Conclusioni terzo chiamato:
“Nel merito in via principale
- rigettare tutte le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 Controparte_1
per essere infondate sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa e per Controparte_2 l'effetto dichiarare la carenza di qualsivoglia responsabilità in capo a Controparte_2
Nel merito in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande di
[...] nei confronti di accertare e dichiarare la quota di Controparte_1 Controparte_2 responsabilità della medesima che sarà eventualmente accertata in corso di causa.
- nel denegato caso di condanna, si chiede che non sia condannato alla rifusione delle Controparte_2 spese legali nei confronti delle altre parti in causa, in quanto l'odierna terza chiamata si è resa disponibile, pro bono pacis e senza riconoscimento alcuno, con le note scritte in data 17.09.21, a definire bonariamente la vertenza come indicato dal Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.04.2021. In ogni caso - con vittoria di spese tutte e rifusione del compenso professionale.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 11 1. Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso di aver Parte_1 sottoscritto nella primavera dell'anno 2017 contratto di appalto con Controparte_1 di seguito, per questioni di brevità, anche solo “ ) per la fornitura e posa in opera di un
[...] CP_1 camino a pellet a tre lati, con relativa canna fumaria, da installarsi presso la sua abitazione sita in
Sandrigo (VI), alla via Ippodromo n.23, all'ultimo piano del condominio denominato – Parte_2 conveniva in giudizio la ditta suindicata chiedendo, previo accertamento della gravità dei vizi e dei difetti del detto, dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto con condanna della convenuta al rimborso del prezzo, pari ad € 8.580,00, oltre interessi moratori e risarcimento dei danni ulteriori, quantificati in complessivi € 3.370,00, o diversa somma eventualmente accertata in corso di causa. In subordine, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in complessivi 11.950,00 (corrispondenti a sommatoria di prezzo e oneri economici per il ripristino) o diversa somma eventualmente ritenuta di giustizia.
L'attrice allegava, in fatto, di essersi rivolta a nella primavera del 2017 al fine di CP_1 commissionarle la fornitura e la posa in opera del camino di cui sopra, successivamente identificato nel modello “FraTac 3 vetri M14” prodotto dalla (di seguito, per questioni di Parte_3 brevità, anche solo “ ”), con annessa installazione dell'accessorio per l'aspirazione automatica CP_2 del pellet, come da preventivo di spesa sottoscritto per accettazione in data 8.5.2017; rappresentava, poi, che nel successivo mese di settembre, a lavori ultimati, venivano effettuate le prove di accensione e di funzionalità del camino, cui seguiva l'emissione da parte di della fattura a saldo n. 80 del CP_1
12.10.2017, regolarmente pagata (unitamente alla fattura di acconto emessa in precedenza).
dava, tuttavia, atto che in occasione della prova di accensione, effettuata alla Parte_1 presenza dei tecnici di veniva rilevato un anomalo funzionamento del camino – nello CP_1 specifico, i fumi di combustione non scaricavano attraverso la canna fumaria, ma fuoriuscivano dalle giunture dei cristalli termici posti a chiusura del vano-, oltre al manifestarsi di fastidioso rumore quando il kit di aspirazione automatica del pellet installato era in funzione, come debitamente riscontrato e fatto presente anche dal condomino vicino di casa. Riferiva, quindi, l'attrice di aver tempestivamente segnalato la circostanza ad la quale riconosceva, quale causa, un errore di CP_1 montaggio del Kit di aspirazione, che provvedeva a sostituire nella primavera del 2018 con un impianto di aspirazione a carico manuale, con annesse ulteriori opere di lattoneria e cartongesso.
Persistendo le anomalie e non risultando risolutivi i successivi interventi effettuati da CP_1 contestato formalmente il malfunzionamento con PEC del 21.2.2019, rimasta senza esito, rimasti vani anche gli ulteriori interventi riparatori posti in essere da – tra cui l'intera sostituzione del CP_1 blocco costituito dai tre vetri di cristallo su binario scorrevole – adiva l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo accertare la presenza di vizi e difformità del camino tali da renderla inidonea alla sua destinazione, invocando il rimedio risolutorio di cui all'art. 1668 c.c.; in subordine, nel caso di inquadramento della fattispecie nei termini di una vendita di “aliud pro alio”, invocava l'operatività di quanto dell'art. 1453 c.c. chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio ritenendo inammissibilità o comunque infondata la domanda avversaria e CP_1 chiedendone il rigetto.
In via preliminare, eccepiva il venire meno della garanzia invocata dalla , evidenziando che – Pt_1 nonostante la conoscenza delle difformità e dei vizi emersi in fase di collaudo, come rappresentato nell'atto introduttivo attoreo – la committente aveva accettato l'opera così come consegnatale, come pagina 3 di 11 confermato dall'avvenuto pagamento della fattura emessa da a saldo lavori. Allegava, CP_1 peraltro, come l'unico vizio espressamente riconosciuto da – tale da comportare l'assunzione CP_1 di una nuova obbligazione – riguardasse esclusivamente il difetto di funzionamento del kit di aspirazione automatica del pellet, successivamente sostituito con altro meccanismo (manuale) perfettamente funzionante.
Quanto al riferito difetto del monoblocco camino (ossia delle fessure tra i tre lati di cristallo temperato comportanti la fuoriuscita dei fumi di combustione), eccepiva il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva, ritenendo responsabile di ogni contestazione mossale in relazione ai difetti della struttura in vetro installata sul camino la stessa ditta produttrice del manufatto, formulando istanza di chiamata in causa di L'IC. eccepiva la tardività della denuncia dei vizi in quanto risalente al 21.2.2019, a fronte di CP_1 termine lavori e collaudo risalente al settembre del 2017.
Nel merito, contestava la sussistenza delle difformità contestate dalla – pur sottolineando Pt_1
l'avvenuta risoluzione della problematica al kit di caricamento, effettivamente sostituito, come pure la configurabilità della vendita di aliud pro alio, in ogni caso ritenendo inammissibile la domanda attorea per violazione del disposto di cui all'art. 130 codice consumo, eccependo in ogni caso la decadenza anche da detta garanzia.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda come da conclusioni sopra trascritte.
3. Medio tempore l'attrice introduceva ricorso ex art. 696 c.p.c. in corso di causa finalizzato alla verifica della sussistenza dei difetti lamentati – sub procedimento che si svolgeva pur nella contumacia di e che esitava nel deposito della relazione peritale a firma del p.i. CP_2 Per_1
in data 13.2.2020.
[...]
4. Con successiva comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata nel presente giudizio di merito, si costituiva la quale contestava quanto asserito da in CP_2 CP_1 relazione alla rumorosità prodotta dal camino quando in funzione, ritenendo tali vibrazioni riconducibili alla errata installazione del monoblocco portante il camino da parte di posto che CP_1 in gase di installazione non veniva utilizzati i piedini antivibranti forniti in serie, bensì ancorato il camino direttamente al pavimento utilizzando materiale indurente.
Riteneva imputabile ad pure l'errato posizionamento dell'impianto di aspirazione automatica CP_1 del pellet rispetto a quanto espressamente indicato nel manuale di installazione del medesimo, come anche l'esecuzione, non a regola d'arte, delle opere relative al posizionamento della canna fumaria, ritenendo tutti i conseguenti costi a tali errori di posa e/o di installazione doversi porre a carico della società convenuta, e in alcun modo alla ditta produttrice.
Rispetto agli asseriti difetti delle lastre di vetro temperato, rappresentava che il camino CP_2 monoblocco FraTac 3 vetri M14, così come originariamente fornito, non presentava alcun vizio di costruzione e/o di funzionamento, sostenendo che la piccola fessurazione presentatasi tra i due vetri dovesse imputarsi all'errata posa del camino nel suo complesso, nonché che l'inconveniente si sarebbe potuto risolvere attraverso l'utilizzo dell'apposito Kit per il fissaggio permanente dei vetri, soluzione che riferiva di aver più volte conSIliato, sia ad che alla committente, in luogo della CP_1 sostituzione dell'intero monoblocco (che dava atto aver fornito gratuitamente su espressa richiesta della controparte). In ogni caso, rappresentava che il tipo di fessurazione creatasi non poteva in ogni caso comportare la fuoriuscita dei lamentati fumi o gas, attesa la presenza nel monoblocco di un apposito sistema di aspirazione in grado di impedirne la fuoriuscita anche con la porta del camino pagina 4 di 11 completamente aperta: sosteneva, in definitiva, che anche tali vizi dovevano inevitabilmente ricondursi ad un'errata installazione dell'opera da parte di CP_1
Contestate, da ultimo, le richieste risarcitorie di parte attrice, ritenute esorbitanti, nonché sfornite di adeguato supporto probatorio, concludeva insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni come sopra rassegnate.
5. Alla prima udienza tenutasi in data 12.11.2020 il G.I., su richiesta dei procuratori delle parti, assegnava i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. rinviando la causa per l'ulteriore trattazione all'udienza del 22.4.2021, tenutasi avanti alla scrivente – medio tempore divenuta assegnataria del ruolo – nelle modalità della trattazione scritta. Esperito, senza esito, il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., il procedimento veniva istruito mediante assunzione di prova orale ed indi rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.10.2023. In tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da rispettive note depositate telematicamente e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6. Interamente spirati i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, si impone la qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti (pacifico e non in contestazione) che va ricondotto al contratto tipico di appalto ex art. 1655 ss c.c. tenuto conto dell'oggetto della prestazione assunta da (di cui al preventivo sottoscritto dalla in CP_1 Pt_1 data 8.5.2017 – doc. 2 attoreo) consistente nella installazione di “camino pellet a tre lati, risanamento e installazione di canna fumaria” da eseguirsi presso l'appartamento adibito ad abitazione dell'attrice, oltre ad interventi di rivestimento in cartongesso, eventuali demolizioni, consolidamenti e rivestimenti, secondo le eSIenze e/o in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'immobile attoreo. Tanto a dimostrazione della prevalenza della prestazione di facere rispetto a quella di dare, che costituisce il criterio discretivo tra contratto di appalto e di compravendita (ex multis si richiama Cass. civ.6925/2001 secondo cui “si ha contratto di appalto e non di vendita quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore, che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche eSIenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dar luogo a un opus perfectum, inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione e configurato in modo che la prestazione d'opera assuma, non tanto per l'aspetto quantitativo, quanto piuttosto sul piano qualitativo e sotto il profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte”). Ne consegue l'applicabilità della disciplina dell'appalto ex artt. 1655 ss. c.c. Va poi ulteriormente sin d'ora precisato come nel caso di specie vi sia spazio per l'applicazione della (sola) disciplina dei vizi e difformità dell'opera, normata dagli artt. 1667 e 1668 c.c., e non della disciplina generale della risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. posto che, quando trattasi di rapporto di appalto, si applica la speciale garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c. nell'ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, residuando applicazione della disciplina generale in tema di inadempimento del contratto nel (solo) caso di opera non ultimata.
(ex multis Cass. civ., 11.2.2022, n. 4527 secondo cui: “In tema di appalto, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli articoli pagina 5 di 11 1667 e 1668 del codice civile, che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera ma, in applicazione della disciplina generale, il committente può esperire le azioni contrattuali, potendo chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno. Le disposizioni previste dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile - applicabili nel caso di opera completa da affetta da vizi o difformità - integrano, infatti, e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali. Operano i principi che disciplinano la responsabilità dell'appaltatore secondo gli articoli 1453 e 1455 del codice civile nel caso in cui
l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla, con esclusione dei termini prescrizionali e di decadenza previsti dalla disciplina della garanzia nell'appalto”).
Nel caso di specie parte attrice ha allegato che l'intervento di installazione del camino per cui è causa veniva completato tra fine luglio e inizio agosto 2017 (e successivamente eseguita prova di accensione nel settembre del 2017), cosicchè si ricade in ipotesti di prestazione (dell'appaltatore) portata a compimento.
7. Ciò posto, vanno vagliate le eccezioni di inoperatività e/o decadenza dalla garanzia come formulate dal patrocinio di parte convenuta che possono essere vagliate congiuntamente. CP_1
Si premette in diritto che in tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice del merito (Cassazione civile, sez. II, 03/06/2020,
n. 10452). Va, poi, chiarito che l'accettazione dell'opera si distingue sia dalla verifica che dal collaudo in quanto la verifica si risolve nelle attività materiali di accertamento della qualità dell'opera, mentre il collaudo consiste nel successivo giudizio sull'opera stessa. L'accettazione è, invece, un atto negoziale che eSIe che il committente esprima, anche per fatti concludenti, il gradimento dell'opera stessa e che, proprio per tale motivo, comporta l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per vizi e difformità.
Nel caso di specie, l'attrice ha allegato di aver rappresentato la sussistenza di problematiche di funzionamento del camino – nello specifico rispetto ai fumi della combustione che anziché incanalarsi verso la canna fumaria, fuoriuscivano dalle giunture dei cristalli della porta a vetri e della rumorosità del camino quanto in funzione – nella stessa occasione della prova di accensione avvenuta nel settembre del 2017: la circostanza è stata oggetto di prova testimoniale, esitante in dichiarazioni de relato actoris posto che la stessa attrice allegava che in tale occasione era presente solamente ella personalmente, unitamente ai tecnici della (si vedano le dichiarazioni rese sub cap. 10 da CP_1
arredatore dell'immobile attoreo e , architetto che supervisionava Tes_1 Testimone_2
l'esecuzione dei lavori presso l'appartamento attoreo, i quali riferivano di averlo saputo dalla stessa attrice).
Ad ogni modo, detti testi rendevano anche ulteriori dichiarazioni.
In particolare, riferiva di essersi recato presso l'appartamento della la sera dello Tes_1 Pt_1 stesso giorno della prova di accensione del camino per controllare la problematica segnalata dalla pagina 6 di 11 cliente, che riscontrava anch'egli personalmente, riferendo di ricordare – peraltro - che il rumore prodotto dal caminetto acceso era molto forte e disturbante. Rispetto a tale problematica, anche _2
confermava di aver verificato la presenza del rumore mentre il camino era in funzione, come
[...] del resto confermato (quale fatto storico) dal vicino di casa che tra fine ottobre ed inizio Parte_4 novembre 2017 aveva segnalato la problematica alla stessa attrice.
e , poi (rispondendo sub cap. 15 memoria istruttoria attorea) Tes_1 Testimone_2 confermavano entrambi che da ottobre 2017 l'attrice chiedeva ripetutamente l'intervento di CP_1 per la sistemazione del problema del distacco dei vetri e fuoriuscita fumi di combustione, precisando di aver sollecitato la società convenuta anche personalmente quali incaricati e tecnici di fiducia dell'attrice. Si noti che aveva svolto progetto di arredo dell'immobile attoreo, mentre Tes_1 _2
, di professione architetto, aveva seguito la sorella durante l'esecuzione degli interventi presso
[...]
l'appartamento, anche in relazione alla installazione del camino di cui trattasi. Tali dichiarazioni, complessivamente considerate, depongono nel senso di ritenere come l'opera non sia stata accettata dalla in sede di prove di accensione, posto che la medesima, anche mediante Pt_1 la sorella architetto e l'arredatore, nel corso del mese immediatamente successivo (ottobre 2017) richiedeva plurime volte intervento di riparazione da parte di In ogni caso, poi, – a CP_1 CP_1 fronte del quadro istruttorio emerso - non ha offerto prova alcuna da cui desumere una manifestazione di incondizionato gradimento dell'opera da parte della , in sede di prove di accensione del Pt_1 settembre del 2017. Al contrario il breve lasso temporale intercorrente tra le prove di accensione, il manifestarsi delle problematiche di rumore e le provate contestazioni e richieste di intervento per sistemazione rivolte ad depongono nel senso di ritenere come l'opera non sia stata, né possa CP_1 dirsi, tacitamente accettata.
Né vi è prova dell'esecuzione di un (vero e proprio) collaudo, non essendovi in atti alcun documento o elemento da cui risulti l'esecuzione di prove di accensione e funzionamento e il positivo esito delle stesse, condiviso per accettazione dall'attrice. Anzi, depone in senso contrario anche un ulteriore elemento, ovverosia l'omessa consegna all'attrice, da parte di della certificazione di CP_1 conformità del camino installato, obbligatoria per legge (ex art. 7 D.M. 37/2008) trattandosi di impianto termico, che deve essere consegnata al termine dei lavori previa verifica della funzionalità dell'impianto. Di tanto non vi è riscontro in atti – anzi avendo lo stesso CTU accertato la perdurante mancanza della detta certificazione. La mancata consegna di tale documentazione, che di prassi viene consegnata a fine lavori all'esito delle positive verifiche di funzionalità dell'impianto, induce a ritenere
– come effettivamente poi emerso in sede di CTU – che il camino non fosse perfettamente funzionante,
e corrobora (seppur indirettamente) la tesi attorea di immediata contestazione dei vizi. Cosicchè,
l'opera non può dirsi accettata, e quindi non è venuto meno l'obbligo di garanzia gravante sull'appaltatore CP_1
Quanto all'eccezione di tardività della denuncia dei vizi, si richiamano (come già anticipato) le dichiarazioni rese dai testi e sub cap. 15 memoria Testimone_2 Tes_3 istruttoria attorea, secondo cui essi stessi si facevano carico di contattare per richiedere CP_1 intervento di sistemazione delle porte a vetri del camino. Tanto accadeva nel mese di ottobre 2017, a fronte di prova di messa in funzione del caminetto risalente a settembre 2017, e quindi entro il termine di giorni sessanta dalla messa a disposizione dell'opera – e quindi ben prima della PEC di pagina 7 di 11 contestazione del legale attoreo che risale al 21.2.2019 (relativa a “scorretto funzionamento” e camino
“assai rumoroso”).
Ad ogni modo, al riguardo, non può non osservarsi come parte attrice non sarebbe in ogni caso decaduta dalla azionata garanzia.
In primo luogo, difatti, in materia di appalto la decorrenza del termine per la denuncia va valutata con riferimento al momento della scoperta, che notoriamente viene collocato dalla giurisprudenza maggioritaria nel giorno in cui “il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera” (Cass. civ. n. 24486/2017; Cass. civ. 4249/2010), non essendo sufficiente far riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza o a semplici sospetti – quali gli effetti del malfunzionamento come percepiti e percepibili dalla committente in occasione della prova di accensione. E quindi, nel caso di specie, il termine decorre dall'approfondimento peritale demandato dall'attrice al tecnico di fiducia, geom. , la cui relazione risale al giugno del 2019 (cfr. doc. 10 Pt_5 attoreo) e che ha compiutamente messo in luce le cause delle difformità riscontrate.
In secondo luogo, ed in ogni caso, è incontestato che abbia eseguito intervento di CP_1 sostituzione del kit di aspirazione automatica (originariamente previsto nell'ordine sottoscritto dalla
), sostituendolo con uno manuale, allo scopo di ridurre il rumore provocato dal caminetto in Pt_1 funzione;
la medesima appaltatrice si è fatta, poi, carico anche della sostituzione/sistemazione della porta a vetri, richiesta alla produttrice , in relazione all'inconveniente del fumo che CP_2 fuoriusciva dal camino quando in funzione, come si evince dal contenuto del messaggio del 12.2.2018
(di cui al doc. 11 attoreo) – la cui paternità veniva riconosciuta in sede di interpello dal l.r. di CP_1
(cfr. verbale udienza 8.11.2022 sub cap. 20). Messaggio che reca menzione anche di Controparte_1 intervento sulle canalizzazioni per “renderle meno rumorose”. Che poi gli interventi sul caminetto abbiano effettivamente avuto luogo si ricava ulteriormente dal contenuto della missiva del 6.3.2019 di in cui la terza chiamata riferisce di aver fornito “componenti in sostituzione (“serbatoio e CP_2 caricatore di pellet”) oltre ad una nuova porta, già montata il 26.3.2018, data in cui sono state effettuate anche la regolazione dei parametri di combustione e la sostituzione di materiale isolante
(vermiculite)”.
Trattasi indubbiamente di comportamento che esprime la consapevolezza dell'appaltatore dell'esistenza delle difformità e dei vizi dell'opera – ossia delle problematiche di fumo e rumore – seguito da fattivo intervento di sistemazione (pur non rivelatosi risolutivo), che costituisce riconoscimento del vizio ed esonera il committente dalla (prova) della denunzia ex art. 1667, co. 2, c.c.
Pacifico, del resto, che il riconoscimento delle difformità e dei vizi abbia natura di atto confessorio che non richiede alcuna formula sacramentale, potendo estrinsecarsi sia attraverso una dichiarazione espressa, sia tacitamente, per fatti concludenti – da tanto traendosi come la riparazione o sostituzione o intervento equiparabile posto in essere dall'appaltatore costituiscano chiare espressioni (seppur implicite) del riconoscimento del vizio (in questo senso, seppur in tema di vendita, vedasi il principio espresso da Corte Appello Venezia, sez. III, 21.7.2022, n. 1716).
Tanto vale a superare anche l'eccezione di decadenza dalla garanzia per tardività della denuncia come svolta da CP_1
8. Venendo ora al merito della vicenda, si richiamano le risultanze della CTU depositata dal p.i. in seno all'accertamento tecnico disposto in corso di causa, il quale all'esito di Persona_1 sopralluogo ed approfondita indagine tecnica, coerente ed esente da vizi metodologi, riscontrava la pagina 8 di 11 presenza di difformità sul caminetto installato da (e prodotto da , chiamata in CP_1 CP_2 causa in garanzia) presso l'abitazione della . Pt_1
Il tecnico accertava, oltre alla mancanza delle certificazioni di conformità, la presenza sia di vizi di costruzione che di esecuzione.
In particolare, metteva in luce che (cfr. relazione peritale pag. 19 ss):
“2. il camino poggia su blocchetti di cemento che non sono ammessi dal costruttore (l e Controparte_2 che sono stati erroneamente installati dalla ditta forse per garantire una maggiore Controparte_1 stabilità e staticità dell'impianto camino, ma in questo caso contribuendo a creare problemi di vibrazioni e risonanza durante il normale funzionamento;
3. il serbatoio del pellet è stato rattoppato dalla casa costruttrice [...];
4. i tre vetri a cristallo posti a chiusura del bracere si dilatano per un probabile difetto di costruzione del sistema di fissaggio e/o giunzione [...];
6. le aperture di ventilazione del camino sono un vizio di esecuzione imputabile ad che non CP_1 ha eseguito l'opera così come indicato dal costruttore nel manuale tecnico pregiudicando il regolare funzionamento del camino e la sua aerazione interna;
7. la presa d'aria effettivamente mancante nel locale camino è elusa dal fatto che nell'attiguo locale cucina è presente un'altra apertura verso l'esterno. Le dimensioni ridotte ed insufficienti di quest'ultima gravano sulla sicurezza delle persone. La ditta avrebbe dovuto, in fase di CP_1 costruzione del camino, provvedere a modificare ed ampliare la presa d'aria della cucina attigua. Detta presa d'aria, pertanto, dovrà essere modificata nelle minime dimensioni come richiesto dal costruttore”.
Al contrario escludeva alcun vizio relativo al collegamento del camino alla canna fumaria e relativa tubazione (punto 1, pag. 6).
Quanto, infine, al kit di aspirazione automatica il CTU prendeva atto dell'avvenuta sostituzione, da parte di con uno a caricamento manuale, tale da ridurre il valore complessivo dell'opera, pur CP_1 ritenendolo equivalente al costo di sostituzione, invero eseguito da senza spese a carico della CP_1
. Pt_1
Il CTU poi, seppur ritenendo il caminetto non idoneo all'uso in ragione dei difetti riscontrati, non concludeva per una valutazione di totale ed assoluta inadeguatezza alla sua destinazione, tanto che indicava in modo specifico gli interventi di ripristino necessari a garantirne il corretto funzionamento
(in relazione peraltro ai difetti denunciati in termini di dispersione fumi e rumorosità), quantificando i relativi costi. Tanto è certamente sintomatico della sicura emendabilità dei medesimi.
Il che esclude il ricorrere dei presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto secondo il disposto di cui all'art. 1668, co. 2, c.c., trovando al contrario applicazione il comma primo della medesima disposizione, che facoltizza il committente a chiedere l'eliminazione delle difformità e dei vizi a spese dell'appaltatore oppure la proporzionale riduzione del prezzo in relazione all'incidenza del vizio, salva sempre la facoltà di risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore.
Come è stato efficacemente compendiato dalla Suprema Corte, difatti, “a norma dell'articolo 1668, comma 2, del codice civile, la risoluzione del contratto d'appalto può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione. La possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è, pertanto, ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima pagina 9 di 11 sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, laddove, al contrario, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo ottenere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'articolo 1668 citato, e cioè che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore ovvero che il prezzo sia proporzionalmente ridotto
(Cassazione civile, sez. II, 13/12/2022, n. 36246).
A tanto consegue il rigetto della domanda attorea articolata in via principale per difetto di vizi e difformità tali da rendere il caminetto totalmente ed irrimediabilmente inidoneo all'uso (nulla dovendosi statuire ai sensi dell'art. 1668, co. 2, c.c. non avendo l'attrice svolto le relative azioni di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi a cura e spese dell'appaltatore).
Al contrario, la domanda risarcitoria svolta da in via subordinata merita Parte_1 accoglimento.
Dell'effettiva esistenza dei vizi e difetti lamentati si è già dato conto;
la colpa in capo all'appaltatore si ricava direttamente dal contenuto della relazione peritale, laddove il CTU nel ricostruire le CP_1 cause delle difformità riscontrate, evidenziava carenze, negligenza ed imprecisioni in capo ad CP_1 nella fase di installazione del caminetto, che pacificamente deve ritenersi non avvenuta a regola d'arte.
In particolare, il riferimento corre alla avvenuta installazione dei blocchetti di cemento fissati in modo rigido alla struttura del solaio, soluzione sconSIliata nel manuale di istruzioni di L'IC al fine di evitare vibrazioni e fenomeni di risonanza, prediligendo la scelta di ruote in materiale isolante, di fatto non installate e che, secondo giudizio tecnico espresso dal CTU, avrebbero consentito di ammortizzare il movimento meccanico dei motori rendendo l'opera come prescritta dal costruttore del camino;
allo stesso modo dicasi con riferimento agli interventi di adeguamento delle aperture per ventilazione e per ispezione site nel cartongesso di rivestimento del camino, realizzate da con dimensioni CP_1 inferiori a quanto prescritto dal costruttore, come pure per la presa d'aria esterna, di fatto non realizzata da – seppur la funzione poi sia risultata compensata in ragione della presenza di presa d'aria CP_1 nel locale cucina attiguo.
Si osserva, poi, come il kit di aspirazione manuale, installato in sostituzione del kit automatico, risulti funzionante e privo di anomalie o problematiche. Rispetto a tale intervento non si è realizzato quindi alcun danno in capo all'attrice, non necessitandosi alcun intervento di ripristino ulteriore (dopo quanto già eseguito da;
oltretutto, l'attrice non ha svolto azione di riduzione del corrispettivo ex art. CP_1
1668, co. 1, c.c. cosicchè l'intervenuta sostituzione del caricamento automatico con quello manuale non assume ulteriore rilievo.
Quanto invece ai vetri di chiusura del braciere (che a camino spento combaciano, mentre dopo un'ora di funzionamento si distanziano creando una fessura di circa 2-3 mm che provoca fuoriuscita di fumi e gas nell'ambiente abitativo) merita distinguere. Seppur il CTU abbia addebitato la scorretta installazione da parte di allo stesso tempo ha messo in luce come non sia stato previsto dal CP_1 costruttore un “adeguato sistema di fissaggio dei vetri per impedirne il distanziamento durante le fase di funzionamento del camino”, accorgimento che avrebbe permesso “all'aria dell'ambiente di entrare dalle fessure stesse” impedendo l'anomalia del fenomeno di combustione. Il fatto che, ancorchè tali vetri siano stati medio tempore sostituiti - messi a disposizione da ed installati da CP_2 Org_1 quale ditta di assistenza tecnica stufe e caminetti cui si appoggia la terza chiamata (vedasi CP_3 dichiarazioni del teste rese all'udienza del 8.11.2022) –, il problema di Testimone_4 fuoriuscita fumi non si sia risolto, dimostra un limite tecnico nella progettazione di tale sistema di chiusura a vetri. In definitiva, l'imputabilità di tale difetto, in quanto attinente alla fase di progettazione pagina 10 di 11 del caminetto, ricade in capo a , che dovrà rispondere del relativo danno nei confronti CP_2 dell'attrice, giusta la chiamata in garanzia ritualmente e tempestivamente formulata nei suoi confronti da CP_1
In definitiva, i costi per sistemazione delle difformità riscontrate, come quantificati dal
CTU nella tabella a pag. 22 della relazione peritale, rappresentano il danno liquidabile in favore dell'attrice, che corrisponde al costo necessario per la sistemazione dei difetti riscontrati.
Tenuto conto dei criteri di imputazione della responsabilità come testè svolti, va condannata a CP_1 pagare, in favore di la complessiva somma di euro 2.450,00, oltre IVA, Parte_1 corrispondente al costo per l'esecuzione degli interventi n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 indicati nella tabella a pag.
22 della CTU (somma che già comprende i costi per oneri di approntamento di cantiere e oneri di sicurezza, che vanno posti a carico dell'appaltatore quale materiale esecutore delle opere); mentre L'IC dovrà pagare in favore dell'attrice la minor somma di euro 750,00, oltre IVA, corrispondente al costo per sostituzione dei tre vetri anteriori con altri vetri, compresi giunti o guarnizioni di tenuta.
Tenuto conto del tenore letterale delle conclusioni svolte da nella comparsa di costituzione e CP_1 risposta (ossia della richiesta di condanna esclusiva della società al ristoro dei danni Controparte_2 come invocati dall'attrice) ha luogo automatica estensione della domanda risarcitoria attorea nei confronti del terzo chiamato (in questo senso vedasi Cass. civ., 8.11.2023, n. 31136).
9. Quanto alla liquidazione delle spese di lite, sia del giudizio di merito che del giudizio di
ATP in corso di causa, si ravvisano i presupposti per disporne la compensazione integrale in ragione della reciproca soccombenza in capo alle parti odierne contendenti (parte attrice sulla domanda di risoluzione articolata in via principale, mentre parte convenuta e terza chiamata in relazione alla domanda risarcitoria presupponente l'accertamento dei vizi contestati dall'attrice ed effettivamente accertati come sussistenti). Per analogo ordine di ragioni, le spese di CTU, come già liquidate, vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, assorbita o rigettata ogni ulteriore questione, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda articolata in via principale, sub n. 1 delle conclusioni, da Parte_1
2) condanna a pagare in favore di per i titoli Controparte_1 Parte_1 di cui in parte motiva, la somma di euro 2.450,00, oltre IVA, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al saldo effettivo;
3) condanna a pagare in favore di per i titoli di cui in parte motiva, Controparte_2 Parte_1 la somma di euro 750,00, oltre IVA, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al saldo effettivo;
4) compensa integralmente le spese di lite;
5) pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico delle parti in solido.
Vicenza, 29.2.2024
Il Giudice
Dott. Vittoria Cuogo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5007/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Bertilla Lain
ATTORE contro
P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Nicola Maragna
CONVENUTO
e con la chiamata in causa di
P. IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Catia Toninelli
TERZO CHIAMATO
Oggetto: appalto – azione di risoluzione ex art. 1668 c.c. e/o ex art.1453 c.c.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 26.10.2023.
Conclusioni attore:
“CONCLUSIONI DI MERITO NEL MERITO
1) In principalità:
- previo rigetto di ogni domanda ed eccezione di parte attrice e della terza chiamata;
- accertarsi e dichiararsi che i gravi vizi e difetti del camino a pellet sono tali da renderlo inidoneo alla sua destinazione/uso o che, comunque, ne diminuiscono in modo apprezzabile il suo valore e conseguentemente dichiararsi la risoluzione del contratto;
pagina 1 di 11 - conseguentemente condannarsi la convenuta al rimborso del prezzo di acquisto pari ad € 8.580,00 (IVA compresa), maggiorato di interessi moratori dalla data dell'intervenuto pagamento, oltre al risarcimento danni per l'ulteriore somma di € 3.370,00, o nella maggiore o minore che risulterà di giustizia sempre maggiorata di interessi moratori
2) In subordine:
- previo accertamento dell'esistenza dei gravi vizi e difetti, condannarsi la convenuta al risarcimento del danno pari ad € 11.950,00, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia il tutto maggiorato di interessi moratori.
3) Non si accetta contraddittorio su nuove o diverse domande;
4) Spese legali della fase di merito e di A.T.P. in corso di causa rifuse, oltre alle spese di C.T.U. e di C.T.P.”
Conclusioni convenuto:
“Nel merito Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto di garanzia della SI.ra
, per tutto quanto in atti. Parte_1 Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti di
[...] da parte di per i motivi in atti. Controparte_1 Parte_1 Per l'effetto respingere le domande svolte da parte attrice nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del giudizio di ATP.
In subordine: Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, delle domande attoree, accertarsi la responsabilità di corrente in Raffa di Puegnago (BS), Via Nazionale 2, P.IVA Controparte_2
- C.F. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto P.IVA_2 P.IVA_3 condannarsi quest'ultimo in via esclusiva al risarcimento richiesto dalla SI.ra . Parte_1
In via di ulteriore subordine: nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree nei confronti di
[...] ridursi l'importo richiesto nella misura che sarà accertata in corso di causa.” Controparte_1
Conclusioni terzo chiamato:
“Nel merito in via principale
- rigettare tutte le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 Controparte_1
per essere infondate sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa e per Controparte_2 l'effetto dichiarare la carenza di qualsivoglia responsabilità in capo a Controparte_2
Nel merito in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande di
[...] nei confronti di accertare e dichiarare la quota di Controparte_1 Controparte_2 responsabilità della medesima che sarà eventualmente accertata in corso di causa.
- nel denegato caso di condanna, si chiede che non sia condannato alla rifusione delle Controparte_2 spese legali nei confronti delle altre parti in causa, in quanto l'odierna terza chiamata si è resa disponibile, pro bono pacis e senza riconoscimento alcuno, con le note scritte in data 17.09.21, a definire bonariamente la vertenza come indicato dal Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.04.2021. In ogni caso - con vittoria di spese tutte e rifusione del compenso professionale.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 11 1. Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso di aver Parte_1 sottoscritto nella primavera dell'anno 2017 contratto di appalto con Controparte_1 di seguito, per questioni di brevità, anche solo “ ) per la fornitura e posa in opera di un
[...] CP_1 camino a pellet a tre lati, con relativa canna fumaria, da installarsi presso la sua abitazione sita in
Sandrigo (VI), alla via Ippodromo n.23, all'ultimo piano del condominio denominato – Parte_2 conveniva in giudizio la ditta suindicata chiedendo, previo accertamento della gravità dei vizi e dei difetti del detto, dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto con condanna della convenuta al rimborso del prezzo, pari ad € 8.580,00, oltre interessi moratori e risarcimento dei danni ulteriori, quantificati in complessivi € 3.370,00, o diversa somma eventualmente accertata in corso di causa. In subordine, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in complessivi 11.950,00 (corrispondenti a sommatoria di prezzo e oneri economici per il ripristino) o diversa somma eventualmente ritenuta di giustizia.
L'attrice allegava, in fatto, di essersi rivolta a nella primavera del 2017 al fine di CP_1 commissionarle la fornitura e la posa in opera del camino di cui sopra, successivamente identificato nel modello “FraTac 3 vetri M14” prodotto dalla (di seguito, per questioni di Parte_3 brevità, anche solo “ ”), con annessa installazione dell'accessorio per l'aspirazione automatica CP_2 del pellet, come da preventivo di spesa sottoscritto per accettazione in data 8.5.2017; rappresentava, poi, che nel successivo mese di settembre, a lavori ultimati, venivano effettuate le prove di accensione e di funzionalità del camino, cui seguiva l'emissione da parte di della fattura a saldo n. 80 del CP_1
12.10.2017, regolarmente pagata (unitamente alla fattura di acconto emessa in precedenza).
dava, tuttavia, atto che in occasione della prova di accensione, effettuata alla Parte_1 presenza dei tecnici di veniva rilevato un anomalo funzionamento del camino – nello CP_1 specifico, i fumi di combustione non scaricavano attraverso la canna fumaria, ma fuoriuscivano dalle giunture dei cristalli termici posti a chiusura del vano-, oltre al manifestarsi di fastidioso rumore quando il kit di aspirazione automatica del pellet installato era in funzione, come debitamente riscontrato e fatto presente anche dal condomino vicino di casa. Riferiva, quindi, l'attrice di aver tempestivamente segnalato la circostanza ad la quale riconosceva, quale causa, un errore di CP_1 montaggio del Kit di aspirazione, che provvedeva a sostituire nella primavera del 2018 con un impianto di aspirazione a carico manuale, con annesse ulteriori opere di lattoneria e cartongesso.
Persistendo le anomalie e non risultando risolutivi i successivi interventi effettuati da CP_1 contestato formalmente il malfunzionamento con PEC del 21.2.2019, rimasta senza esito, rimasti vani anche gli ulteriori interventi riparatori posti in essere da – tra cui l'intera sostituzione del CP_1 blocco costituito dai tre vetri di cristallo su binario scorrevole – adiva l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo accertare la presenza di vizi e difformità del camino tali da renderla inidonea alla sua destinazione, invocando il rimedio risolutorio di cui all'art. 1668 c.c.; in subordine, nel caso di inquadramento della fattispecie nei termini di una vendita di “aliud pro alio”, invocava l'operatività di quanto dell'art. 1453 c.c. chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio ritenendo inammissibilità o comunque infondata la domanda avversaria e CP_1 chiedendone il rigetto.
In via preliminare, eccepiva il venire meno della garanzia invocata dalla , evidenziando che – Pt_1 nonostante la conoscenza delle difformità e dei vizi emersi in fase di collaudo, come rappresentato nell'atto introduttivo attoreo – la committente aveva accettato l'opera così come consegnatale, come pagina 3 di 11 confermato dall'avvenuto pagamento della fattura emessa da a saldo lavori. Allegava, CP_1 peraltro, come l'unico vizio espressamente riconosciuto da – tale da comportare l'assunzione CP_1 di una nuova obbligazione – riguardasse esclusivamente il difetto di funzionamento del kit di aspirazione automatica del pellet, successivamente sostituito con altro meccanismo (manuale) perfettamente funzionante.
Quanto al riferito difetto del monoblocco camino (ossia delle fessure tra i tre lati di cristallo temperato comportanti la fuoriuscita dei fumi di combustione), eccepiva il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva, ritenendo responsabile di ogni contestazione mossale in relazione ai difetti della struttura in vetro installata sul camino la stessa ditta produttrice del manufatto, formulando istanza di chiamata in causa di L'IC. eccepiva la tardività della denuncia dei vizi in quanto risalente al 21.2.2019, a fronte di CP_1 termine lavori e collaudo risalente al settembre del 2017.
Nel merito, contestava la sussistenza delle difformità contestate dalla – pur sottolineando Pt_1
l'avvenuta risoluzione della problematica al kit di caricamento, effettivamente sostituito, come pure la configurabilità della vendita di aliud pro alio, in ogni caso ritenendo inammissibile la domanda attorea per violazione del disposto di cui all'art. 130 codice consumo, eccependo in ogni caso la decadenza anche da detta garanzia.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda come da conclusioni sopra trascritte.
3. Medio tempore l'attrice introduceva ricorso ex art. 696 c.p.c. in corso di causa finalizzato alla verifica della sussistenza dei difetti lamentati – sub procedimento che si svolgeva pur nella contumacia di e che esitava nel deposito della relazione peritale a firma del p.i. CP_2 Per_1
in data 13.2.2020.
[...]
4. Con successiva comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata nel presente giudizio di merito, si costituiva la quale contestava quanto asserito da in CP_2 CP_1 relazione alla rumorosità prodotta dal camino quando in funzione, ritenendo tali vibrazioni riconducibili alla errata installazione del monoblocco portante il camino da parte di posto che CP_1 in gase di installazione non veniva utilizzati i piedini antivibranti forniti in serie, bensì ancorato il camino direttamente al pavimento utilizzando materiale indurente.
Riteneva imputabile ad pure l'errato posizionamento dell'impianto di aspirazione automatica CP_1 del pellet rispetto a quanto espressamente indicato nel manuale di installazione del medesimo, come anche l'esecuzione, non a regola d'arte, delle opere relative al posizionamento della canna fumaria, ritenendo tutti i conseguenti costi a tali errori di posa e/o di installazione doversi porre a carico della società convenuta, e in alcun modo alla ditta produttrice.
Rispetto agli asseriti difetti delle lastre di vetro temperato, rappresentava che il camino CP_2 monoblocco FraTac 3 vetri M14, così come originariamente fornito, non presentava alcun vizio di costruzione e/o di funzionamento, sostenendo che la piccola fessurazione presentatasi tra i due vetri dovesse imputarsi all'errata posa del camino nel suo complesso, nonché che l'inconveniente si sarebbe potuto risolvere attraverso l'utilizzo dell'apposito Kit per il fissaggio permanente dei vetri, soluzione che riferiva di aver più volte conSIliato, sia ad che alla committente, in luogo della CP_1 sostituzione dell'intero monoblocco (che dava atto aver fornito gratuitamente su espressa richiesta della controparte). In ogni caso, rappresentava che il tipo di fessurazione creatasi non poteva in ogni caso comportare la fuoriuscita dei lamentati fumi o gas, attesa la presenza nel monoblocco di un apposito sistema di aspirazione in grado di impedirne la fuoriuscita anche con la porta del camino pagina 4 di 11 completamente aperta: sosteneva, in definitiva, che anche tali vizi dovevano inevitabilmente ricondursi ad un'errata installazione dell'opera da parte di CP_1
Contestate, da ultimo, le richieste risarcitorie di parte attrice, ritenute esorbitanti, nonché sfornite di adeguato supporto probatorio, concludeva insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni come sopra rassegnate.
5. Alla prima udienza tenutasi in data 12.11.2020 il G.I., su richiesta dei procuratori delle parti, assegnava i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. rinviando la causa per l'ulteriore trattazione all'udienza del 22.4.2021, tenutasi avanti alla scrivente – medio tempore divenuta assegnataria del ruolo – nelle modalità della trattazione scritta. Esperito, senza esito, il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., il procedimento veniva istruito mediante assunzione di prova orale ed indi rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.10.2023. In tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da rispettive note depositate telematicamente e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6. Interamente spirati i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, si impone la qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti (pacifico e non in contestazione) che va ricondotto al contratto tipico di appalto ex art. 1655 ss c.c. tenuto conto dell'oggetto della prestazione assunta da (di cui al preventivo sottoscritto dalla in CP_1 Pt_1 data 8.5.2017 – doc. 2 attoreo) consistente nella installazione di “camino pellet a tre lati, risanamento e installazione di canna fumaria” da eseguirsi presso l'appartamento adibito ad abitazione dell'attrice, oltre ad interventi di rivestimento in cartongesso, eventuali demolizioni, consolidamenti e rivestimenti, secondo le eSIenze e/o in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'immobile attoreo. Tanto a dimostrazione della prevalenza della prestazione di facere rispetto a quella di dare, che costituisce il criterio discretivo tra contratto di appalto e di compravendita (ex multis si richiama Cass. civ.6925/2001 secondo cui “si ha contratto di appalto e non di vendita quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore, che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche eSIenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dar luogo a un opus perfectum, inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione e configurato in modo che la prestazione d'opera assuma, non tanto per l'aspetto quantitativo, quanto piuttosto sul piano qualitativo e sotto il profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte”). Ne consegue l'applicabilità della disciplina dell'appalto ex artt. 1655 ss. c.c. Va poi ulteriormente sin d'ora precisato come nel caso di specie vi sia spazio per l'applicazione della (sola) disciplina dei vizi e difformità dell'opera, normata dagli artt. 1667 e 1668 c.c., e non della disciplina generale della risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. posto che, quando trattasi di rapporto di appalto, si applica la speciale garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c. nell'ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, residuando applicazione della disciplina generale in tema di inadempimento del contratto nel (solo) caso di opera non ultimata.
(ex multis Cass. civ., 11.2.2022, n. 4527 secondo cui: “In tema di appalto, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli articoli pagina 5 di 11 1667 e 1668 del codice civile, che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera ma, in applicazione della disciplina generale, il committente può esperire le azioni contrattuali, potendo chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno. Le disposizioni previste dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile - applicabili nel caso di opera completa da affetta da vizi o difformità - integrano, infatti, e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali. Operano i principi che disciplinano la responsabilità dell'appaltatore secondo gli articoli 1453 e 1455 del codice civile nel caso in cui
l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla, con esclusione dei termini prescrizionali e di decadenza previsti dalla disciplina della garanzia nell'appalto”).
Nel caso di specie parte attrice ha allegato che l'intervento di installazione del camino per cui è causa veniva completato tra fine luglio e inizio agosto 2017 (e successivamente eseguita prova di accensione nel settembre del 2017), cosicchè si ricade in ipotesti di prestazione (dell'appaltatore) portata a compimento.
7. Ciò posto, vanno vagliate le eccezioni di inoperatività e/o decadenza dalla garanzia come formulate dal patrocinio di parte convenuta che possono essere vagliate congiuntamente. CP_1
Si premette in diritto che in tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice del merito (Cassazione civile, sez. II, 03/06/2020,
n. 10452). Va, poi, chiarito che l'accettazione dell'opera si distingue sia dalla verifica che dal collaudo in quanto la verifica si risolve nelle attività materiali di accertamento della qualità dell'opera, mentre il collaudo consiste nel successivo giudizio sull'opera stessa. L'accettazione è, invece, un atto negoziale che eSIe che il committente esprima, anche per fatti concludenti, il gradimento dell'opera stessa e che, proprio per tale motivo, comporta l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per vizi e difformità.
Nel caso di specie, l'attrice ha allegato di aver rappresentato la sussistenza di problematiche di funzionamento del camino – nello specifico rispetto ai fumi della combustione che anziché incanalarsi verso la canna fumaria, fuoriuscivano dalle giunture dei cristalli della porta a vetri e della rumorosità del camino quanto in funzione – nella stessa occasione della prova di accensione avvenuta nel settembre del 2017: la circostanza è stata oggetto di prova testimoniale, esitante in dichiarazioni de relato actoris posto che la stessa attrice allegava che in tale occasione era presente solamente ella personalmente, unitamente ai tecnici della (si vedano le dichiarazioni rese sub cap. 10 da CP_1
arredatore dell'immobile attoreo e , architetto che supervisionava Tes_1 Testimone_2
l'esecuzione dei lavori presso l'appartamento attoreo, i quali riferivano di averlo saputo dalla stessa attrice).
Ad ogni modo, detti testi rendevano anche ulteriori dichiarazioni.
In particolare, riferiva di essersi recato presso l'appartamento della la sera dello Tes_1 Pt_1 stesso giorno della prova di accensione del camino per controllare la problematica segnalata dalla pagina 6 di 11 cliente, che riscontrava anch'egli personalmente, riferendo di ricordare – peraltro - che il rumore prodotto dal caminetto acceso era molto forte e disturbante. Rispetto a tale problematica, anche _2
confermava di aver verificato la presenza del rumore mentre il camino era in funzione, come
[...] del resto confermato (quale fatto storico) dal vicino di casa che tra fine ottobre ed inizio Parte_4 novembre 2017 aveva segnalato la problematica alla stessa attrice.
e , poi (rispondendo sub cap. 15 memoria istruttoria attorea) Tes_1 Testimone_2 confermavano entrambi che da ottobre 2017 l'attrice chiedeva ripetutamente l'intervento di CP_1 per la sistemazione del problema del distacco dei vetri e fuoriuscita fumi di combustione, precisando di aver sollecitato la società convenuta anche personalmente quali incaricati e tecnici di fiducia dell'attrice. Si noti che aveva svolto progetto di arredo dell'immobile attoreo, mentre Tes_1 _2
, di professione architetto, aveva seguito la sorella durante l'esecuzione degli interventi presso
[...]
l'appartamento, anche in relazione alla installazione del camino di cui trattasi. Tali dichiarazioni, complessivamente considerate, depongono nel senso di ritenere come l'opera non sia stata accettata dalla in sede di prove di accensione, posto che la medesima, anche mediante Pt_1 la sorella architetto e l'arredatore, nel corso del mese immediatamente successivo (ottobre 2017) richiedeva plurime volte intervento di riparazione da parte di In ogni caso, poi, – a CP_1 CP_1 fronte del quadro istruttorio emerso - non ha offerto prova alcuna da cui desumere una manifestazione di incondizionato gradimento dell'opera da parte della , in sede di prove di accensione del Pt_1 settembre del 2017. Al contrario il breve lasso temporale intercorrente tra le prove di accensione, il manifestarsi delle problematiche di rumore e le provate contestazioni e richieste di intervento per sistemazione rivolte ad depongono nel senso di ritenere come l'opera non sia stata, né possa CP_1 dirsi, tacitamente accettata.
Né vi è prova dell'esecuzione di un (vero e proprio) collaudo, non essendovi in atti alcun documento o elemento da cui risulti l'esecuzione di prove di accensione e funzionamento e il positivo esito delle stesse, condiviso per accettazione dall'attrice. Anzi, depone in senso contrario anche un ulteriore elemento, ovverosia l'omessa consegna all'attrice, da parte di della certificazione di CP_1 conformità del camino installato, obbligatoria per legge (ex art. 7 D.M. 37/2008) trattandosi di impianto termico, che deve essere consegnata al termine dei lavori previa verifica della funzionalità dell'impianto. Di tanto non vi è riscontro in atti – anzi avendo lo stesso CTU accertato la perdurante mancanza della detta certificazione. La mancata consegna di tale documentazione, che di prassi viene consegnata a fine lavori all'esito delle positive verifiche di funzionalità dell'impianto, induce a ritenere
– come effettivamente poi emerso in sede di CTU – che il camino non fosse perfettamente funzionante,
e corrobora (seppur indirettamente) la tesi attorea di immediata contestazione dei vizi. Cosicchè,
l'opera non può dirsi accettata, e quindi non è venuto meno l'obbligo di garanzia gravante sull'appaltatore CP_1
Quanto all'eccezione di tardività della denuncia dei vizi, si richiamano (come già anticipato) le dichiarazioni rese dai testi e sub cap. 15 memoria Testimone_2 Tes_3 istruttoria attorea, secondo cui essi stessi si facevano carico di contattare per richiedere CP_1 intervento di sistemazione delle porte a vetri del camino. Tanto accadeva nel mese di ottobre 2017, a fronte di prova di messa in funzione del caminetto risalente a settembre 2017, e quindi entro il termine di giorni sessanta dalla messa a disposizione dell'opera – e quindi ben prima della PEC di pagina 7 di 11 contestazione del legale attoreo che risale al 21.2.2019 (relativa a “scorretto funzionamento” e camino
“assai rumoroso”).
Ad ogni modo, al riguardo, non può non osservarsi come parte attrice non sarebbe in ogni caso decaduta dalla azionata garanzia.
In primo luogo, difatti, in materia di appalto la decorrenza del termine per la denuncia va valutata con riferimento al momento della scoperta, che notoriamente viene collocato dalla giurisprudenza maggioritaria nel giorno in cui “il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera” (Cass. civ. n. 24486/2017; Cass. civ. 4249/2010), non essendo sufficiente far riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza o a semplici sospetti – quali gli effetti del malfunzionamento come percepiti e percepibili dalla committente in occasione della prova di accensione. E quindi, nel caso di specie, il termine decorre dall'approfondimento peritale demandato dall'attrice al tecnico di fiducia, geom. , la cui relazione risale al giugno del 2019 (cfr. doc. 10 Pt_5 attoreo) e che ha compiutamente messo in luce le cause delle difformità riscontrate.
In secondo luogo, ed in ogni caso, è incontestato che abbia eseguito intervento di CP_1 sostituzione del kit di aspirazione automatica (originariamente previsto nell'ordine sottoscritto dalla
), sostituendolo con uno manuale, allo scopo di ridurre il rumore provocato dal caminetto in Pt_1 funzione;
la medesima appaltatrice si è fatta, poi, carico anche della sostituzione/sistemazione della porta a vetri, richiesta alla produttrice , in relazione all'inconveniente del fumo che CP_2 fuoriusciva dal camino quando in funzione, come si evince dal contenuto del messaggio del 12.2.2018
(di cui al doc. 11 attoreo) – la cui paternità veniva riconosciuta in sede di interpello dal l.r. di CP_1
(cfr. verbale udienza 8.11.2022 sub cap. 20). Messaggio che reca menzione anche di Controparte_1 intervento sulle canalizzazioni per “renderle meno rumorose”. Che poi gli interventi sul caminetto abbiano effettivamente avuto luogo si ricava ulteriormente dal contenuto della missiva del 6.3.2019 di in cui la terza chiamata riferisce di aver fornito “componenti in sostituzione (“serbatoio e CP_2 caricatore di pellet”) oltre ad una nuova porta, già montata il 26.3.2018, data in cui sono state effettuate anche la regolazione dei parametri di combustione e la sostituzione di materiale isolante
(vermiculite)”.
Trattasi indubbiamente di comportamento che esprime la consapevolezza dell'appaltatore dell'esistenza delle difformità e dei vizi dell'opera – ossia delle problematiche di fumo e rumore – seguito da fattivo intervento di sistemazione (pur non rivelatosi risolutivo), che costituisce riconoscimento del vizio ed esonera il committente dalla (prova) della denunzia ex art. 1667, co. 2, c.c.
Pacifico, del resto, che il riconoscimento delle difformità e dei vizi abbia natura di atto confessorio che non richiede alcuna formula sacramentale, potendo estrinsecarsi sia attraverso una dichiarazione espressa, sia tacitamente, per fatti concludenti – da tanto traendosi come la riparazione o sostituzione o intervento equiparabile posto in essere dall'appaltatore costituiscano chiare espressioni (seppur implicite) del riconoscimento del vizio (in questo senso, seppur in tema di vendita, vedasi il principio espresso da Corte Appello Venezia, sez. III, 21.7.2022, n. 1716).
Tanto vale a superare anche l'eccezione di decadenza dalla garanzia per tardività della denuncia come svolta da CP_1
8. Venendo ora al merito della vicenda, si richiamano le risultanze della CTU depositata dal p.i. in seno all'accertamento tecnico disposto in corso di causa, il quale all'esito di Persona_1 sopralluogo ed approfondita indagine tecnica, coerente ed esente da vizi metodologi, riscontrava la pagina 8 di 11 presenza di difformità sul caminetto installato da (e prodotto da , chiamata in CP_1 CP_2 causa in garanzia) presso l'abitazione della . Pt_1
Il tecnico accertava, oltre alla mancanza delle certificazioni di conformità, la presenza sia di vizi di costruzione che di esecuzione.
In particolare, metteva in luce che (cfr. relazione peritale pag. 19 ss):
“2. il camino poggia su blocchetti di cemento che non sono ammessi dal costruttore (l e Controparte_2 che sono stati erroneamente installati dalla ditta forse per garantire una maggiore Controparte_1 stabilità e staticità dell'impianto camino, ma in questo caso contribuendo a creare problemi di vibrazioni e risonanza durante il normale funzionamento;
3. il serbatoio del pellet è stato rattoppato dalla casa costruttrice [...];
4. i tre vetri a cristallo posti a chiusura del bracere si dilatano per un probabile difetto di costruzione del sistema di fissaggio e/o giunzione [...];
6. le aperture di ventilazione del camino sono un vizio di esecuzione imputabile ad che non CP_1 ha eseguito l'opera così come indicato dal costruttore nel manuale tecnico pregiudicando il regolare funzionamento del camino e la sua aerazione interna;
7. la presa d'aria effettivamente mancante nel locale camino è elusa dal fatto che nell'attiguo locale cucina è presente un'altra apertura verso l'esterno. Le dimensioni ridotte ed insufficienti di quest'ultima gravano sulla sicurezza delle persone. La ditta avrebbe dovuto, in fase di CP_1 costruzione del camino, provvedere a modificare ed ampliare la presa d'aria della cucina attigua. Detta presa d'aria, pertanto, dovrà essere modificata nelle minime dimensioni come richiesto dal costruttore”.
Al contrario escludeva alcun vizio relativo al collegamento del camino alla canna fumaria e relativa tubazione (punto 1, pag. 6).
Quanto, infine, al kit di aspirazione automatica il CTU prendeva atto dell'avvenuta sostituzione, da parte di con uno a caricamento manuale, tale da ridurre il valore complessivo dell'opera, pur CP_1 ritenendolo equivalente al costo di sostituzione, invero eseguito da senza spese a carico della CP_1
. Pt_1
Il CTU poi, seppur ritenendo il caminetto non idoneo all'uso in ragione dei difetti riscontrati, non concludeva per una valutazione di totale ed assoluta inadeguatezza alla sua destinazione, tanto che indicava in modo specifico gli interventi di ripristino necessari a garantirne il corretto funzionamento
(in relazione peraltro ai difetti denunciati in termini di dispersione fumi e rumorosità), quantificando i relativi costi. Tanto è certamente sintomatico della sicura emendabilità dei medesimi.
Il che esclude il ricorrere dei presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto secondo il disposto di cui all'art. 1668, co. 2, c.c., trovando al contrario applicazione il comma primo della medesima disposizione, che facoltizza il committente a chiedere l'eliminazione delle difformità e dei vizi a spese dell'appaltatore oppure la proporzionale riduzione del prezzo in relazione all'incidenza del vizio, salva sempre la facoltà di risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore.
Come è stato efficacemente compendiato dalla Suprema Corte, difatti, “a norma dell'articolo 1668, comma 2, del codice civile, la risoluzione del contratto d'appalto può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione. La possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è, pertanto, ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima pagina 9 di 11 sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, laddove, al contrario, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo ottenere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'articolo 1668 citato, e cioè che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore ovvero che il prezzo sia proporzionalmente ridotto
(Cassazione civile, sez. II, 13/12/2022, n. 36246).
A tanto consegue il rigetto della domanda attorea articolata in via principale per difetto di vizi e difformità tali da rendere il caminetto totalmente ed irrimediabilmente inidoneo all'uso (nulla dovendosi statuire ai sensi dell'art. 1668, co. 2, c.c. non avendo l'attrice svolto le relative azioni di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi a cura e spese dell'appaltatore).
Al contrario, la domanda risarcitoria svolta da in via subordinata merita Parte_1 accoglimento.
Dell'effettiva esistenza dei vizi e difetti lamentati si è già dato conto;
la colpa in capo all'appaltatore si ricava direttamente dal contenuto della relazione peritale, laddove il CTU nel ricostruire le CP_1 cause delle difformità riscontrate, evidenziava carenze, negligenza ed imprecisioni in capo ad CP_1 nella fase di installazione del caminetto, che pacificamente deve ritenersi non avvenuta a regola d'arte.
In particolare, il riferimento corre alla avvenuta installazione dei blocchetti di cemento fissati in modo rigido alla struttura del solaio, soluzione sconSIliata nel manuale di istruzioni di L'IC al fine di evitare vibrazioni e fenomeni di risonanza, prediligendo la scelta di ruote in materiale isolante, di fatto non installate e che, secondo giudizio tecnico espresso dal CTU, avrebbero consentito di ammortizzare il movimento meccanico dei motori rendendo l'opera come prescritta dal costruttore del camino;
allo stesso modo dicasi con riferimento agli interventi di adeguamento delle aperture per ventilazione e per ispezione site nel cartongesso di rivestimento del camino, realizzate da con dimensioni CP_1 inferiori a quanto prescritto dal costruttore, come pure per la presa d'aria esterna, di fatto non realizzata da – seppur la funzione poi sia risultata compensata in ragione della presenza di presa d'aria CP_1 nel locale cucina attiguo.
Si osserva, poi, come il kit di aspirazione manuale, installato in sostituzione del kit automatico, risulti funzionante e privo di anomalie o problematiche. Rispetto a tale intervento non si è realizzato quindi alcun danno in capo all'attrice, non necessitandosi alcun intervento di ripristino ulteriore (dopo quanto già eseguito da;
oltretutto, l'attrice non ha svolto azione di riduzione del corrispettivo ex art. CP_1
1668, co. 1, c.c. cosicchè l'intervenuta sostituzione del caricamento automatico con quello manuale non assume ulteriore rilievo.
Quanto invece ai vetri di chiusura del braciere (che a camino spento combaciano, mentre dopo un'ora di funzionamento si distanziano creando una fessura di circa 2-3 mm che provoca fuoriuscita di fumi e gas nell'ambiente abitativo) merita distinguere. Seppur il CTU abbia addebitato la scorretta installazione da parte di allo stesso tempo ha messo in luce come non sia stato previsto dal CP_1 costruttore un “adeguato sistema di fissaggio dei vetri per impedirne il distanziamento durante le fase di funzionamento del camino”, accorgimento che avrebbe permesso “all'aria dell'ambiente di entrare dalle fessure stesse” impedendo l'anomalia del fenomeno di combustione. Il fatto che, ancorchè tali vetri siano stati medio tempore sostituiti - messi a disposizione da ed installati da CP_2 Org_1 quale ditta di assistenza tecnica stufe e caminetti cui si appoggia la terza chiamata (vedasi CP_3 dichiarazioni del teste rese all'udienza del 8.11.2022) –, il problema di Testimone_4 fuoriuscita fumi non si sia risolto, dimostra un limite tecnico nella progettazione di tale sistema di chiusura a vetri. In definitiva, l'imputabilità di tale difetto, in quanto attinente alla fase di progettazione pagina 10 di 11 del caminetto, ricade in capo a , che dovrà rispondere del relativo danno nei confronti CP_2 dell'attrice, giusta la chiamata in garanzia ritualmente e tempestivamente formulata nei suoi confronti da CP_1
In definitiva, i costi per sistemazione delle difformità riscontrate, come quantificati dal
CTU nella tabella a pag. 22 della relazione peritale, rappresentano il danno liquidabile in favore dell'attrice, che corrisponde al costo necessario per la sistemazione dei difetti riscontrati.
Tenuto conto dei criteri di imputazione della responsabilità come testè svolti, va condannata a CP_1 pagare, in favore di la complessiva somma di euro 2.450,00, oltre IVA, Parte_1 corrispondente al costo per l'esecuzione degli interventi n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 indicati nella tabella a pag.
22 della CTU (somma che già comprende i costi per oneri di approntamento di cantiere e oneri di sicurezza, che vanno posti a carico dell'appaltatore quale materiale esecutore delle opere); mentre L'IC dovrà pagare in favore dell'attrice la minor somma di euro 750,00, oltre IVA, corrispondente al costo per sostituzione dei tre vetri anteriori con altri vetri, compresi giunti o guarnizioni di tenuta.
Tenuto conto del tenore letterale delle conclusioni svolte da nella comparsa di costituzione e CP_1 risposta (ossia della richiesta di condanna esclusiva della società al ristoro dei danni Controparte_2 come invocati dall'attrice) ha luogo automatica estensione della domanda risarcitoria attorea nei confronti del terzo chiamato (in questo senso vedasi Cass. civ., 8.11.2023, n. 31136).
9. Quanto alla liquidazione delle spese di lite, sia del giudizio di merito che del giudizio di
ATP in corso di causa, si ravvisano i presupposti per disporne la compensazione integrale in ragione della reciproca soccombenza in capo alle parti odierne contendenti (parte attrice sulla domanda di risoluzione articolata in via principale, mentre parte convenuta e terza chiamata in relazione alla domanda risarcitoria presupponente l'accertamento dei vizi contestati dall'attrice ed effettivamente accertati come sussistenti). Per analogo ordine di ragioni, le spese di CTU, come già liquidate, vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, assorbita o rigettata ogni ulteriore questione, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda articolata in via principale, sub n. 1 delle conclusioni, da Parte_1
2) condanna a pagare in favore di per i titoli Controparte_1 Parte_1 di cui in parte motiva, la somma di euro 2.450,00, oltre IVA, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al saldo effettivo;
3) condanna a pagare in favore di per i titoli di cui in parte motiva, Controparte_2 Parte_1 la somma di euro 750,00, oltre IVA, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al saldo effettivo;
4) compensa integralmente le spese di lite;
5) pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico delle parti in solido.
Vicenza, 29.2.2024
Il Giudice
Dott. Vittoria Cuogo
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