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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3082/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 con l'Avv. D. Naso giusta procura in atti
APPELLANTI
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante il Ministro pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato, per legge
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 85364/2024, pubblicata il 22 luglio 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e esponevano:
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
- erano dipendenti del , in servizio all'estero a seguito Controparte_2 di procedura di mobilità professionale e di collocamento fuori ruolo presso il
[...]
ai sensi del CCNL Scuola e del D.lgs. n. 64/2017; Controparte_1
- erano in servizio presso le sedi indicate per ciascuna di esse giusta il rispettivo decreto di nomina;
- avevano percepito l'assegno di sede in misura inferiore al dovuto, in quanto l'amministrazione aveva operato su di esso la trattenuta del c.d. “conglobamento”, pari a €
46,52 mensili;
Pertanto, domandavano:
“DICHIARARE ED ACCERTARE l'illegittimità della trattenuta del cd. “Conglobamento” operata sulle somme corrisposte ai ricorrenti a titolo di assegno di sede, per un importo mensile pari ad € 46,52;
-ORDINARE al l'immediata interruzione delle trattenute operate sul cedolino CP_3
I.S.E. a titolo di “Conglobamento”;
-CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore dei ricorrenti di tutte le somme illegittimamente trattenute a titolo di “Conglobamento” pari all'importo mensile di € 46,52, con decorrenza dalla data di destinazione all'estero, nei limiti della prescrizione quinquennale ove eventualmente eccepita.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione o della maggior o minore somma che sarà accertata in giudizio. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente
Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato”.
2. Nel contraddittorio con il , con la sentenza Controparte_1 in oggetto il Tribunale respingeva le domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
2 - in materia di trattamento economico, si applicano a tutte le ricorrenti le disposizioni della sezione II del D.lgs. n. 64/2017 e, in specie, gli artt. 28 e 29, così come stabilito dall'art. 37, co. 4 del detto decreto legislativo;
- la trattenuta di € 46,52 sull'assegno di sede di loro spettanza è stata eseguita in applicazione dell'art. 1, co. 37 della L. n. 549/1995, detraendo dal predetto assegno una quota parte dell'indennità integrativa speciale -IIS percepita, ed è stata indicata nei cedolini stipendiali sotto la voce “conglobamento”;
- le ricorrenti assumono che il trattamento stipendiale dei dipendenti dell'amministrazione scolastica è regolato dalla contrattazione collettiva di settore, che da tempo ha inglobato la
IIS nello stipendio, sicché detta indennità non costituisce più un'autonoma voce retributiva e ha perso l'originaria natura indennitaria, assumendo soltanto una funzione retributiva;
Pa
- tuttavia, la natura retributiva della non è revocata in dubbio dall'amministrazione resistente, che ha invece legittimamente operato detta trattenuta;
- infattti, vengono in rilievo gli artt. 10, 20, 21, 28 e 29 del D.lgs. n. 64/2017, gli ultimi dei quali sono stati richiamati espressamente nei decreti di nomina delle ricorrenti. In forza di tali disposizioni, al personale scolastico in servizio all'estero viene mantenuto il trattamento stipendiale in godimento e viene pure corrisposto un assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. L'assegno di sede si liquida sulla base delle previsioni del D.P.R. n. 18/1967, in specie dell'art. 170, e dell'art. 1 Pa della L. n. 549/1995, che dispongono la detrazione dal suo ammontare di una quota dell' ;
- vale anche precisare che l'art. 170 del D.P.R. n. 18/1967 trova applicazione alle ricorrenti non in via diretta, ossia in quanto dipendenti del ma in forza del richiamo normativo CP_3 operato dal D.lgs. n. 64/2017, mentre non si applica alla fattispecie l'art. 27 del D.lgs. n.
62/1998, in quanto abrogato dal D.lgs. n. 64/2017.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica in data 8 novembre 2024, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e chiedevano che, in riforma della sentenza, Parte_6 Parte_7 Parte_8 le domande fossero accolte. A sostegno, formulavano i seguenti motivi d'impugnazione:
a) error in iudicando in ordine all'applicabilità al personale dipendente del del D.P.R. CP_4
n. 18/1967 e della L. n. 549/1995;
b) illegittimità delle trattenute operate a titolo di “conglobamento” sull'assegno di sede.
Inapplicabilità dell'art. 1, co. 37 della L. n. 549/1995. Inapplicabilità dell'art. 658 del D.lgs.
n. 297/1994, in quanto abrogato per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 64/2017.
3 Applicabilità della normativa contrattuale di cui al CCNL Comparto scuola 2006/09 e ss.mm.ii. Differente normativa applicabile al personale del Controparte_2
e a quello del illegittimità della detrazione operata, per errato presupposto
[...] CP_3 giuridico sulla differente natura dell'IIS e dell'assegno di sede Differente natura dei due emolumenti.
4. Il depositava memoria di Controparte_5 costituzione nel grado e resisteva all'appello.
5. All'udienza del 10 settembre la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante la loro interdipendenza, osserva la Corte che è pacifico che le appellanti sono dipendenti del e del Controparte_2 merito e che sono state collocate fuori ruolo a disposizione del per prestare servizio di CP_3 docenza fuori dal territorio metropolitano.
Le predette, ad eccezione della , hanno prestato servizio di docenza all'estero nella vigenza Parte_7 del D.lgs. n. 64/2017, sicché effettivamente il trattamento economico di loro spettanza deve essere determinato avuto riguardo a tale fonte normativa.
L'appellante , invece, ha cominciato a prestare il servizio all'estero in epoca precedente Parte_7 all'entrata in vigore del D.lgs. n. 64/2017, ma il Tribunale ha affermato che anche il trattamento economico di sua spettanza va determinato secondo detta fonte normativa, stante il disposto dell'art. 37, co.
4. Si tratta di statuizione non devoluta al grado, con gli effetti inevitabili dell'art. 434 cpc.
8. Osserva allora la Corte che il D.lgs. n. 64/2017, che reca “Disciplina della scuola italiana all'estero,
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, all'art. 28 stabilisce che il personale docente in servizio all'estero mantiene il trattamento economico metropolitano, mentre all'art. 29, rubricato “Trattamento economico all'estero” prevede:
“1. Al personale di cui al presente capo ad eccezione di quello di cui all'articolo 24 oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno
è costituito:
a) dall'assegno base di cui al comma 3;
b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto
4 con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti da rilevamenti obiettivi effettuati avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale o dei dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo dei servizi. Agli assegni si applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Controparte_1
in servizio nella stessa sede.
[...]
3. Gli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, lettera a), sono così determinati:
a) dirigente scolastico: euro 800;
b) docente di scuola secondaria di secondo grado: euro 650;
c) docente di scuola secondaria di primo grado / lettore: 600;
d) insegnante di scuola primaria o dell'infanzia: euro 570;
e) direttore dei servizi generali e amministrativi: euro 570;
f) assistente amministrativo: euro 490.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, o all'articolo 12 comma 2, spetta una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente articolo in misura pari a un dodicesimo dell'assegno di sede di cui al comma 1.
5. Per ciascuna ora di insegnamento eccedente l'orario obbligatorio prestata ai sensi dell'articolo 23 spetta una maggiorazione del trattamento di cui al presente articolo in misura pari a un quindicesimo dell'assegno base di cui al comma 3. In alternativa, il docente può fruire, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, di riposi compensativi, in ragione di un giorno ogni quattro ore soprannumerarie effettivamente prestate.
6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, per la durata delle missioni di cui all'articolo 24 comma 1, il Controparte_1 corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Si applica il comma 5.
7. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano i titoli I e II della parte
III, nonché gli articoli 84, 205, 207, 208, 210, 211 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennità di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma
1”.
5 8. Dunque, in virtù del comma 7 la disciplina dell'assegno di sede spettante al personale della scuola in servizio all'estero è quella prevista dal D.lgs. n. 64/2017, integrata da alcune ben individuate disposizioni del D.P.R. n. 18/1967, che -a sua volta- reca l'ordinamento dell'amministrazione degli
CP_1
9. In particolare, tra le norme che si applicano per relationem rientra l'art. 170 del D.P.R. n. 18/1967, in quanto collocata nel titolo I della parte III del testo normativo.
Tale articolo, rubricato “Assegni e indennità”, stabilisce:
“Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto.
Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto.
Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni della presente parte si applicano al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri.
Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7 comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364.
Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179,
196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma dell'articolo 200”.
10. L'interpretazione autentica dell'art. 170 è stata stabilita come segue dall'art.
1-bis, comma 1 del D.L.
n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011:
“L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, si interpreta nel senso che: a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a
6 "stipendio" e "assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno", non include né
l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale;
b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".
11. Circa la portata normativa del citato art. 170 la Suprema Corte si è pronunciata con l'ordinanza n.
11759/2021 in continuità con precedenti conformi (v., ex aliis, sentenza n. 28941/2019), ribadendo quanto segue: “…7. tutti gli esposti motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi non meritevoli di accoglimento;
8. ritiene questa Corte di conformarsi al recente precedente costituito da Cass. 17 dicembre 2019, n.
33395 reso in relazione a fattispecie del tutto sovrapponibile;
9. in detto precedente si è innanzitutto evidenziato che non giovano alla tesi dei ricorrenti le pronunce di questo giudice di legittimità n. 17134 del 10 luglio 2013 e n. 23058 del 30/10/2014, che, intervenute con riferimento a ricorsi proposti da dipendenti appartenenti ai ruoli del
[...]
, posti a disposizione del pur avendo ad Controparte_6 Controparte_1 oggetto la medesima questione della spettanza dell'indennità integrativa speciale al personale in servizio all'estero, hanno avuto quale riferimento la disciplina posta dai contratti collettivi stipulati in successione nell'ambito del diverso comparto Scuola;
a tale vicenda, dunque, sono rimasti del tutto estranei sia l'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967 sia la disposizione sopravvenuta di cui all'art. 1 bis,
d.l. n. 138 del 2011 conv. nella I. n. 148 del 2011, trattandosi di norme espressamente riferite al personale dipendente dal e dunque inapplicabili ad una fattispecie che, Controparte_1 per quanto simile, comunque non riguardava il personale di quella Amministrazione ma di altra;
viceversa è stato ritenuto risolutivo l'intervenuto art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, convertito in I. n.
148 del 2011, secondo cui l'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967 si interpreta nel senso che: «a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a 'stipendio' e 'assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno', non include né l'indennità di amministrazione né
l'indennità integrativa speciale;
b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;
10. Né appaiono fondati i rilievi dei ricorrenti secondo cui detta normativa, oltre che costituzionalmente illegittima, sarebbe inapplicabile per il carattere innovativo della stessa;
l'emolumento rispetto al quale questa Corte si è confrontata nella citata Cass. n. 33395/2019,
l'indennità integrativa speciale, era già noto all'epoca di entrata in vigore del d.P.R. n. 18 del 1967
7 (in quanto istituito dalla L. n. 324 del 1959) e riguardo ad esso il dubbio interpretativo era sorto, a distanza di vari decenni, da due fatti storici sopravvenuti: -il conglobamento della indennità integrativa speciale nella voce 'stipendio' disposto dal c.c.n.l. Ministeri del 12 giugno 2003, che contemplava una disciplina specifica per il personale in servizio all'estero; -la mancanza di una analoga disciplina specifica nella contrattazione del comparto successiva a quel contratto;
tale dubbio aveva determinato, come si evince dalla stessa relazione di accompagnamento alla legge interpretativa, un nutrito contenzioso nei confronti del per iniziativa di Controparte_1 suoi dipendenti ("dal quale si prevede possano derivare ingenti oneri per la finanza pubblica"); ed allora, la disposizione ha chiarito, per quanto rileva nel presente giudizio, che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a 'stipendio' e 'assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno', non include l'indennità integrativa speciale;
il carattere interpretativo della disposizione censurata ha comportato, dunque, che essa si è saldata sulla precedente intervenendo sul significato normativo di questa, dunque lasciandone intatto il dato estuale ed imponendo una delle possibili opzioni ermeneutiche già ricomprese nell'ambito semantico della legge interpretata così da non evidenziare alcun profilo di illegittimità costituzionale (v. tra le molte, Corte cost. n. 425 del 2000; n. 397 del 1994); in sostanza, il suo sopravvenire non ha fatto venire meno le norme interpretate, in quanto le disposizioni si sono congiunte, dando luogo ad un precetto unitario (v. Corte cost. n. 311 del 1995; n. 94 del 1995; n. 397 del 1994); siffatta configurazione conduce ad escludere che il citato art. 1 bis sia sostanzialmente innovativo, con effetti retroattivi, ed assume importanza sotto il profilo del controllo di ragionevolezza, in relazione al quale rileva la funzione di interpretazione autentica che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, in deroga al principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire (v. Corte cost. n. 234 del 2007;
n. 374 del 2002);
11. d'altra parte, il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche
"quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore" (v., ex plurimis Corte cost. n. 274 del 2015; n. 227 del 2014, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007; per questioni di legittimità costituzionale per certi versi analoghe, con riferimento a norme interpretative con efficacia retroattiva concernenti la materia previdenziale, v. Corte cost. n. 15 del 2012 e n. 257 del 2011); la circostanza che la norma censurata, in quanto interpretativa, si è limitata ad assegnare alla disposizione interpretata un significato in esse già contenuto (come confermato dalla
8 giurisprudenza amministrativa, la quale, anche dopo il parziale conglobamento della i.i.s. nello stipendio tabellare, aveva sempre escluso il cumulo della quota conglobata con le somme spettanti a titolo di i.s.e.), riconoscibile come una delle loro possibili varianti di senso;
12. si consideri, infatti, che l'art. 170 del richiamato d.P.R. n. 18 del 1967 prevede che: «il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto.
Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto»; il successivo art. 171, nel disciplinare le modalità di calcolo dell'i.s.e., al comma 5, significativamente aggiunge che: «le indennità base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennità di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità»; a sua volta la già citata I. n.
324 del 1959, istitutiva della indennità integrativa speciale e la cui vigenza è stata ribadita dal legislatore con il d.lgs. n. 179 del 2009 (n. 1628 dell'allegato 1), all'art. 1, dopo aver indicato le modalità di calcolo della i.i.s., alla lettera d) del comma 2 ha stabilito che detta indennità «non è dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951 n. 13 o da disposizioni analoghe»; la incompatibilità fra i.i.s. e i.s.e., affermata con chiarezza dal legislatore, trova giustificazione nel fatto che la determinazione dei coefficienti di sede tiene conto delle variazioni del costo della vita, del corso dei cambi, dei disagi eventuali della sede, nonché dei costi per gli alloggi e per il personale domestico, indici tutti equivalenti all'indice del costo della vita, posto a base dell'aggiornamento annuale dell'indennità integrativa speciale, sicché la giurisprudenza amministrativa ha sempre evidenziato la identità di funzione delle due indennità (v. Cons. Stato 25 maggio 2012, n. 3088; Consiglio di Stato 24 febbraio 2011, n. 1223);
9 13. è, poi, significativo osservare che il divieto di cumulo è stato ribadito dal legislatore con l'art. 1, comma 37, della I. n. 549 del 1995 («Per il personale destinato a prestare servizio all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n.
838, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre
1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 8 R. Gen. N. 18402/2015 aprile
1994, n. 297, la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno
1988, e per il personale dirigente dal 10 gennaio 1989, si intende portata in diminuzione dalle indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze») con il quale è stato escluso ogni effetto sulla determinazione dell'assegno di sede del parziale conglobamento nello stipendio tabellare della quota della indennità integrativa speciale indicata dall'art. 15 del d.P.R. n.
494 del 1987;
14. il c.c.n.l. per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, dopo aver previsto all'art. 20 comma 3 il conglobamento della indennità integrativa speciale nella voce stipendio tabellare, aggiunge che: «Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni» ed all'art. 21, comma 3, prevede che il conglobamento medesimo «non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335»; per il personale in servizio all'estero la nota a verbale stabilisce le modalità di quantificazione dello stipendio mensile, stabilendo che: «Con riferimento all'ultimo periodo dell'art. 20, comma 3, si precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del presente contratto, cui non spetta, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini dell'indennità di buonuscita»; si tratta, all'evidenza, della medesima tecnica già seguita dal legislatore con il richiamato art. 1 della L. n. 549 del 1995, con la quale la quantificazione del trattamento economico del personale in servizio all'estero venne resa insensibile al parziale conglobamento della i.i.s. nel trattamento stipendiale di base;
15. i successivi contratti collettivi per il personale del comparto ministeri 7 dicembre 2005, per il biennio economico 2004-2005, 14 settembre 2007, per il biennio economico 2006-2007, e 23 gennaio
2009, per il biennio economico 2008-2009, non contengono alcuna disposizione relativa agli effetti
10 del conglobamento sul trattamento economico fruito dal personale in servizio all'estero; ciò, però, non significa che non è più consentito scorporare dallo stipendio tabellare la quota di i.i.s. conglobata alla data del 31 dicembre 2002; gli stessi contratti collettivi, infatti, per le materie non diversamente disciplinate e non espressamente disapplicate, rinviano alla precedente contrattazione
(art. 1, comma 3, c.c.n.l. 2004-2005; art. 38 c.c.n.l. 2006-2007 che indica le disapplicazioni fra le quali non è incluso il comma 3 dell'art. 20; art. 1 comma 3 c.c.n.l. 2008-2009); si aggiunga che gli articoli 3, 30 e 5 rispettivamente dei c.c.n.l. 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, con i quali le parti collettive hanno precisato gli effetti dei nuovi stipendi, prevedendone l'incidenza sulle mensilità aggiuntive, sul trattamento ordinario di quiescenza normale privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali, nulla dispongono con riferimento al trattamento economico del personale in servizio all'estero, sicché deve ritenersi che per detto personale i contraenti non abbiano in alcun modo inteso derogare alla disciplina, già convenuta, degli effetti del conglobamento;
per il personale in questione, infatti, la perdurante vigenza dell'art. 1 della I. n. 324 del 1959 e dell'art. 171, comma 5, del d.P.R. n. 18 del 1967, entrambi incentrati sulla distinzione fra stipendio tabellare e i.i.s., avrebbe richiesto una inequivoca manifestazione della asserita volontà, contraria a quella manifestata in occasione della sottoscrizione del c.c.n.l. 2004-2005, di privare di ogni rilevanza la distinzione fra le voci confluite nello stipendio tabellare (distinzione che tra l'altro è stata conservata e ribadita in relazione al trattamento di quiescenza); in definitiva, l'interpretazione dei contratti collettivi di comparto, se condotta tenendo conto delle disposizioni contrattuali succedutesi nel tempo e del quadro normativo di riferimento, già conduceva a ritenere infondata la pretesa degli attuali ricorrenti e ad escludere la asserita inoperatività del comma 3 dell'art. 20 del c.c.n.l. 2002-2003 a decorrere dal 10 gennaio
2004;
16. le suddette considerazioni escludono che possa essere messo in dubbio il profilo della ragionevolezza della disposizione interpretativa di cui si discute (v. Corte cost. n. 234 del 2007; n.
274 del 2006; n. 135 del 2006; n. 409 del 2005; n. 291 del 2003), ovvero quello della lesione dell'affidamento dei destinatari considerato che già il testo interpretato rendeva plausibile una lettura diversa da quella che i destinatari stessi avevano ritenuto di privilegiare (v. Corte cost. n. 229 del 1999; si veda anche sentenza n. 26 del 2003);
17. la norma, dunque, avendo natura interpretativa, ha operato sul piano delle fonti, senza toccare la potestà di giudicare, poiché si è limitata a precisare la regola astratta ed il modello di decisione cui l'esercizio di tale potestà deve attenersi (v. ex plurimis, Corte cost. n. 274 del 2006; n. 282 del
2005; n. 15 del 2005; n. 240 del 2007), definendo e delimitando la fattispecie normativa proprio al
11 fine di assicurare la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (v. Corte cost. n. 209 del 2010), così da non vulnerare le attribuzioni del potere giudiziario e non incorrere in alcuna violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. nella parte in cui impone al legislatore di conformarsi ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e così a quello inerente al principio di preminenza del diritto ed a quello del processo equo, consacrati nell'art. 6 della CEDU, mentre, anche in considerazione delle interpretazioni rese plausibili dalla norma interpretata, difetta ogni elemento per potere desumere che sia stata diretta ad incidere sui giudizi in corso, per determinarne gli esiti (Corte cost.
n. 15 del 1995; n. 397 del 1994);
18. va, quindi, ritenuto che, essendosi la norma limitata ad enucleare una delle possibili opzioni ermeneutiche dell'originario testo normativo, alla quale si sarebbe comunque pervenuti per le ragioni evidenziate ai punti da 12. a 15. che precedono, non può dubitarsi della finalità dell'intervento normativo di rimuovere una situazione di oggettiva incertezza, contribuendo così a realizzare principi d'indubbio interesse generale e di rilievo costituzionale, quali sono la certezza del diritto e l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge;
19. da ultimo va evidenziato che non rileva, ai fini della presente decisione, che questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 27174/2020, abbia ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 Cost., 24 comma 1 Cost., 39 comma 1 Cost., 101, 102, 104 Cost., 111, 117, comma 1 Cost. - in relazione all'articolo 6 della CEDU la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, nella I. n. 148 del 2011, e conseguentemente disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzione, in quanto in tale ordinanza i profili di illegittimità costituzionale sono stati rilevati in relazione alla (differente) indennità di amministrazione, sottolineandosi, anzi, ai punti 19, 20 e 21 la diversità della situazione concernente l'indennità integrativa speciale;
…”.
13. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
Pertanto, la sentenza impugnata è esente da censure, in quanto si è conformata ai menzionati principi di diritto.
14. Restano specularmente prive di efficacia emendativa tutte le difese delle appellanti, giacché:
- si fondano principalmente sul regime normativo, di fonte legale e contrattualcollettiva, che regola il conglobamento dell'IIS nel trattamento retributivo metropolitano dei docenti, ossia il trattamento erogato dal , mentre l'assegno di sede è Controparte_2
12 dovuto ed erogato dal e non costituisce una componente della Controparte_1 retribuzione metropolitana;
- sono volte a far valere l'inapplicabilità alla fattispecie controversa dell'art. 1, co. 37 della L.
n. 549/1995, norma che stabilisce: “Per il personale destinato a prestare servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1 gennaio 1989, si intende portata in detrazione dall'indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze”. Tuttavia, si tratta di disposizione che, in forza di rinvio mobile, è da intendersi applicabile anche nella vigenza del D.lgs. n. 64/2017, che disciplina ora il personale in servizio nelle istituzione estere (a suo tempo regolato dal DPR 215/1967 sostituito dal parimenti richiamato D.lgs. 297/1994 e ora, appunto, dal citato D.lgs. n. 64).
Non a caso, il precedente del Giudice di legittimità sopra riportato fa espresso riferimento a tale disposizione;
- invoca il trattamento retributivo dei docenti disciplinato del CCNL del Comparto Scuola, che ha stabilito il conglobamento della IIS nello stipendio tabellare, ma non tiene presente che l'art. 76 del CCNL del 24 luglio 2003, non modificato nelle successive tornate come chiarito dalla Suprema Corte (v. sopra), stabilisce comunque che: “A decorrere dal 1.1.2003,
l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare.
Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero”.
15. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
16. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito di cui si chiede l'attribuzione.
V. dichiarazione di valore nel ricorso di appello);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che
13 comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso;
- senza aumento per il numero delle parti, considerata la sovrapponibilità delle posizioni processuali delle appellanti.
17. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna le appellanti a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre 15% spese generali e oneri dovuti
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Vito Francesco Nettis
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3082/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 con l'Avv. D. Naso giusta procura in atti
APPELLANTI
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante il Ministro pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato, per legge
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 85364/2024, pubblicata il 22 luglio 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e esponevano:
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
- erano dipendenti del , in servizio all'estero a seguito Controparte_2 di procedura di mobilità professionale e di collocamento fuori ruolo presso il
[...]
ai sensi del CCNL Scuola e del D.lgs. n. 64/2017; Controparte_1
- erano in servizio presso le sedi indicate per ciascuna di esse giusta il rispettivo decreto di nomina;
- avevano percepito l'assegno di sede in misura inferiore al dovuto, in quanto l'amministrazione aveva operato su di esso la trattenuta del c.d. “conglobamento”, pari a €
46,52 mensili;
Pertanto, domandavano:
“DICHIARARE ED ACCERTARE l'illegittimità della trattenuta del cd. “Conglobamento” operata sulle somme corrisposte ai ricorrenti a titolo di assegno di sede, per un importo mensile pari ad € 46,52;
-ORDINARE al l'immediata interruzione delle trattenute operate sul cedolino CP_3
I.S.E. a titolo di “Conglobamento”;
-CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore dei ricorrenti di tutte le somme illegittimamente trattenute a titolo di “Conglobamento” pari all'importo mensile di € 46,52, con decorrenza dalla data di destinazione all'estero, nei limiti della prescrizione quinquennale ove eventualmente eccepita.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione o della maggior o minore somma che sarà accertata in giudizio. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente
Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato”.
2. Nel contraddittorio con il , con la sentenza Controparte_1 in oggetto il Tribunale respingeva le domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
2 - in materia di trattamento economico, si applicano a tutte le ricorrenti le disposizioni della sezione II del D.lgs. n. 64/2017 e, in specie, gli artt. 28 e 29, così come stabilito dall'art. 37, co. 4 del detto decreto legislativo;
- la trattenuta di € 46,52 sull'assegno di sede di loro spettanza è stata eseguita in applicazione dell'art. 1, co. 37 della L. n. 549/1995, detraendo dal predetto assegno una quota parte dell'indennità integrativa speciale -IIS percepita, ed è stata indicata nei cedolini stipendiali sotto la voce “conglobamento”;
- le ricorrenti assumono che il trattamento stipendiale dei dipendenti dell'amministrazione scolastica è regolato dalla contrattazione collettiva di settore, che da tempo ha inglobato la
IIS nello stipendio, sicché detta indennità non costituisce più un'autonoma voce retributiva e ha perso l'originaria natura indennitaria, assumendo soltanto una funzione retributiva;
Pa
- tuttavia, la natura retributiva della non è revocata in dubbio dall'amministrazione resistente, che ha invece legittimamente operato detta trattenuta;
- infattti, vengono in rilievo gli artt. 10, 20, 21, 28 e 29 del D.lgs. n. 64/2017, gli ultimi dei quali sono stati richiamati espressamente nei decreti di nomina delle ricorrenti. In forza di tali disposizioni, al personale scolastico in servizio all'estero viene mantenuto il trattamento stipendiale in godimento e viene pure corrisposto un assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. L'assegno di sede si liquida sulla base delle previsioni del D.P.R. n. 18/1967, in specie dell'art. 170, e dell'art. 1 Pa della L. n. 549/1995, che dispongono la detrazione dal suo ammontare di una quota dell' ;
- vale anche precisare che l'art. 170 del D.P.R. n. 18/1967 trova applicazione alle ricorrenti non in via diretta, ossia in quanto dipendenti del ma in forza del richiamo normativo CP_3 operato dal D.lgs. n. 64/2017, mentre non si applica alla fattispecie l'art. 27 del D.lgs. n.
62/1998, in quanto abrogato dal D.lgs. n. 64/2017.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica in data 8 novembre 2024, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e chiedevano che, in riforma della sentenza, Parte_6 Parte_7 Parte_8 le domande fossero accolte. A sostegno, formulavano i seguenti motivi d'impugnazione:
a) error in iudicando in ordine all'applicabilità al personale dipendente del del D.P.R. CP_4
n. 18/1967 e della L. n. 549/1995;
b) illegittimità delle trattenute operate a titolo di “conglobamento” sull'assegno di sede.
Inapplicabilità dell'art. 1, co. 37 della L. n. 549/1995. Inapplicabilità dell'art. 658 del D.lgs.
n. 297/1994, in quanto abrogato per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 64/2017.
3 Applicabilità della normativa contrattuale di cui al CCNL Comparto scuola 2006/09 e ss.mm.ii. Differente normativa applicabile al personale del Controparte_2
e a quello del illegittimità della detrazione operata, per errato presupposto
[...] CP_3 giuridico sulla differente natura dell'IIS e dell'assegno di sede Differente natura dei due emolumenti.
4. Il depositava memoria di Controparte_5 costituzione nel grado e resisteva all'appello.
5. All'udienza del 10 settembre la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante la loro interdipendenza, osserva la Corte che è pacifico che le appellanti sono dipendenti del e del Controparte_2 merito e che sono state collocate fuori ruolo a disposizione del per prestare servizio di CP_3 docenza fuori dal territorio metropolitano.
Le predette, ad eccezione della , hanno prestato servizio di docenza all'estero nella vigenza Parte_7 del D.lgs. n. 64/2017, sicché effettivamente il trattamento economico di loro spettanza deve essere determinato avuto riguardo a tale fonte normativa.
L'appellante , invece, ha cominciato a prestare il servizio all'estero in epoca precedente Parte_7 all'entrata in vigore del D.lgs. n. 64/2017, ma il Tribunale ha affermato che anche il trattamento economico di sua spettanza va determinato secondo detta fonte normativa, stante il disposto dell'art. 37, co.
4. Si tratta di statuizione non devoluta al grado, con gli effetti inevitabili dell'art. 434 cpc.
8. Osserva allora la Corte che il D.lgs. n. 64/2017, che reca “Disciplina della scuola italiana all'estero,
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, all'art. 28 stabilisce che il personale docente in servizio all'estero mantiene il trattamento economico metropolitano, mentre all'art. 29, rubricato “Trattamento economico all'estero” prevede:
“1. Al personale di cui al presente capo ad eccezione di quello di cui all'articolo 24 oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno
è costituito:
a) dall'assegno base di cui al comma 3;
b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto
4 con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti da rilevamenti obiettivi effettuati avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale o dei dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo dei servizi. Agli assegni si applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Controparte_1
in servizio nella stessa sede.
[...]
3. Gli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, lettera a), sono così determinati:
a) dirigente scolastico: euro 800;
b) docente di scuola secondaria di secondo grado: euro 650;
c) docente di scuola secondaria di primo grado / lettore: 600;
d) insegnante di scuola primaria o dell'infanzia: euro 570;
e) direttore dei servizi generali e amministrativi: euro 570;
f) assistente amministrativo: euro 490.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, o all'articolo 12 comma 2, spetta una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente articolo in misura pari a un dodicesimo dell'assegno di sede di cui al comma 1.
5. Per ciascuna ora di insegnamento eccedente l'orario obbligatorio prestata ai sensi dell'articolo 23 spetta una maggiorazione del trattamento di cui al presente articolo in misura pari a un quindicesimo dell'assegno base di cui al comma 3. In alternativa, il docente può fruire, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, di riposi compensativi, in ragione di un giorno ogni quattro ore soprannumerarie effettivamente prestate.
6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, per la durata delle missioni di cui all'articolo 24 comma 1, il Controparte_1 corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Si applica il comma 5.
7. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano i titoli I e II della parte
III, nonché gli articoli 84, 205, 207, 208, 210, 211 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennità di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma
1”.
5 8. Dunque, in virtù del comma 7 la disciplina dell'assegno di sede spettante al personale della scuola in servizio all'estero è quella prevista dal D.lgs. n. 64/2017, integrata da alcune ben individuate disposizioni del D.P.R. n. 18/1967, che -a sua volta- reca l'ordinamento dell'amministrazione degli
CP_1
9. In particolare, tra le norme che si applicano per relationem rientra l'art. 170 del D.P.R. n. 18/1967, in quanto collocata nel titolo I della parte III del testo normativo.
Tale articolo, rubricato “Assegni e indennità”, stabilisce:
“Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto.
Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto.
Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni della presente parte si applicano al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri.
Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7 comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364.
Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179,
196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma dell'articolo 200”.
10. L'interpretazione autentica dell'art. 170 è stata stabilita come segue dall'art.
1-bis, comma 1 del D.L.
n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011:
“L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, si interpreta nel senso che: a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a
6 "stipendio" e "assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno", non include né
l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale;
b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".
11. Circa la portata normativa del citato art. 170 la Suprema Corte si è pronunciata con l'ordinanza n.
11759/2021 in continuità con precedenti conformi (v., ex aliis, sentenza n. 28941/2019), ribadendo quanto segue: “…7. tutti gli esposti motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi non meritevoli di accoglimento;
8. ritiene questa Corte di conformarsi al recente precedente costituito da Cass. 17 dicembre 2019, n.
33395 reso in relazione a fattispecie del tutto sovrapponibile;
9. in detto precedente si è innanzitutto evidenziato che non giovano alla tesi dei ricorrenti le pronunce di questo giudice di legittimità n. 17134 del 10 luglio 2013 e n. 23058 del 30/10/2014, che, intervenute con riferimento a ricorsi proposti da dipendenti appartenenti ai ruoli del
[...]
, posti a disposizione del pur avendo ad Controparte_6 Controparte_1 oggetto la medesima questione della spettanza dell'indennità integrativa speciale al personale in servizio all'estero, hanno avuto quale riferimento la disciplina posta dai contratti collettivi stipulati in successione nell'ambito del diverso comparto Scuola;
a tale vicenda, dunque, sono rimasti del tutto estranei sia l'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967 sia la disposizione sopravvenuta di cui all'art. 1 bis,
d.l. n. 138 del 2011 conv. nella I. n. 148 del 2011, trattandosi di norme espressamente riferite al personale dipendente dal e dunque inapplicabili ad una fattispecie che, Controparte_1 per quanto simile, comunque non riguardava il personale di quella Amministrazione ma di altra;
viceversa è stato ritenuto risolutivo l'intervenuto art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, convertito in I. n.
148 del 2011, secondo cui l'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967 si interpreta nel senso che: «a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a 'stipendio' e 'assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno', non include né l'indennità di amministrazione né
l'indennità integrativa speciale;
b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;
10. Né appaiono fondati i rilievi dei ricorrenti secondo cui detta normativa, oltre che costituzionalmente illegittima, sarebbe inapplicabile per il carattere innovativo della stessa;
l'emolumento rispetto al quale questa Corte si è confrontata nella citata Cass. n. 33395/2019,
l'indennità integrativa speciale, era già noto all'epoca di entrata in vigore del d.P.R. n. 18 del 1967
7 (in quanto istituito dalla L. n. 324 del 1959) e riguardo ad esso il dubbio interpretativo era sorto, a distanza di vari decenni, da due fatti storici sopravvenuti: -il conglobamento della indennità integrativa speciale nella voce 'stipendio' disposto dal c.c.n.l. Ministeri del 12 giugno 2003, che contemplava una disciplina specifica per il personale in servizio all'estero; -la mancanza di una analoga disciplina specifica nella contrattazione del comparto successiva a quel contratto;
tale dubbio aveva determinato, come si evince dalla stessa relazione di accompagnamento alla legge interpretativa, un nutrito contenzioso nei confronti del per iniziativa di Controparte_1 suoi dipendenti ("dal quale si prevede possano derivare ingenti oneri per la finanza pubblica"); ed allora, la disposizione ha chiarito, per quanto rileva nel presente giudizio, che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a 'stipendio' e 'assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno', non include l'indennità integrativa speciale;
il carattere interpretativo della disposizione censurata ha comportato, dunque, che essa si è saldata sulla precedente intervenendo sul significato normativo di questa, dunque lasciandone intatto il dato estuale ed imponendo una delle possibili opzioni ermeneutiche già ricomprese nell'ambito semantico della legge interpretata così da non evidenziare alcun profilo di illegittimità costituzionale (v. tra le molte, Corte cost. n. 425 del 2000; n. 397 del 1994); in sostanza, il suo sopravvenire non ha fatto venire meno le norme interpretate, in quanto le disposizioni si sono congiunte, dando luogo ad un precetto unitario (v. Corte cost. n. 311 del 1995; n. 94 del 1995; n. 397 del 1994); siffatta configurazione conduce ad escludere che il citato art. 1 bis sia sostanzialmente innovativo, con effetti retroattivi, ed assume importanza sotto il profilo del controllo di ragionevolezza, in relazione al quale rileva la funzione di interpretazione autentica che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, in deroga al principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire (v. Corte cost. n. 234 del 2007;
n. 374 del 2002);
11. d'altra parte, il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche
"quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore" (v., ex plurimis Corte cost. n. 274 del 2015; n. 227 del 2014, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007; per questioni di legittimità costituzionale per certi versi analoghe, con riferimento a norme interpretative con efficacia retroattiva concernenti la materia previdenziale, v. Corte cost. n. 15 del 2012 e n. 257 del 2011); la circostanza che la norma censurata, in quanto interpretativa, si è limitata ad assegnare alla disposizione interpretata un significato in esse già contenuto (come confermato dalla
8 giurisprudenza amministrativa, la quale, anche dopo il parziale conglobamento della i.i.s. nello stipendio tabellare, aveva sempre escluso il cumulo della quota conglobata con le somme spettanti a titolo di i.s.e.), riconoscibile come una delle loro possibili varianti di senso;
12. si consideri, infatti, che l'art. 170 del richiamato d.P.R. n. 18 del 1967 prevede che: «il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto.
Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto»; il successivo art. 171, nel disciplinare le modalità di calcolo dell'i.s.e., al comma 5, significativamente aggiunge che: «le indennità base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennità di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità»; a sua volta la già citata I. n.
324 del 1959, istitutiva della indennità integrativa speciale e la cui vigenza è stata ribadita dal legislatore con il d.lgs. n. 179 del 2009 (n. 1628 dell'allegato 1), all'art. 1, dopo aver indicato le modalità di calcolo della i.i.s., alla lettera d) del comma 2 ha stabilito che detta indennità «non è dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951 n. 13 o da disposizioni analoghe»; la incompatibilità fra i.i.s. e i.s.e., affermata con chiarezza dal legislatore, trova giustificazione nel fatto che la determinazione dei coefficienti di sede tiene conto delle variazioni del costo della vita, del corso dei cambi, dei disagi eventuali della sede, nonché dei costi per gli alloggi e per il personale domestico, indici tutti equivalenti all'indice del costo della vita, posto a base dell'aggiornamento annuale dell'indennità integrativa speciale, sicché la giurisprudenza amministrativa ha sempre evidenziato la identità di funzione delle due indennità (v. Cons. Stato 25 maggio 2012, n. 3088; Consiglio di Stato 24 febbraio 2011, n. 1223);
9 13. è, poi, significativo osservare che il divieto di cumulo è stato ribadito dal legislatore con l'art. 1, comma 37, della I. n. 549 del 1995 («Per il personale destinato a prestare servizio all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n.
838, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre
1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 8 R. Gen. N. 18402/2015 aprile
1994, n. 297, la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno
1988, e per il personale dirigente dal 10 gennaio 1989, si intende portata in diminuzione dalle indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze») con il quale è stato escluso ogni effetto sulla determinazione dell'assegno di sede del parziale conglobamento nello stipendio tabellare della quota della indennità integrativa speciale indicata dall'art. 15 del d.P.R. n.
494 del 1987;
14. il c.c.n.l. per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, dopo aver previsto all'art. 20 comma 3 il conglobamento della indennità integrativa speciale nella voce stipendio tabellare, aggiunge che: «Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni» ed all'art. 21, comma 3, prevede che il conglobamento medesimo «non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335»; per il personale in servizio all'estero la nota a verbale stabilisce le modalità di quantificazione dello stipendio mensile, stabilendo che: «Con riferimento all'ultimo periodo dell'art. 20, comma 3, si precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del presente contratto, cui non spetta, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini dell'indennità di buonuscita»; si tratta, all'evidenza, della medesima tecnica già seguita dal legislatore con il richiamato art. 1 della L. n. 549 del 1995, con la quale la quantificazione del trattamento economico del personale in servizio all'estero venne resa insensibile al parziale conglobamento della i.i.s. nel trattamento stipendiale di base;
15. i successivi contratti collettivi per il personale del comparto ministeri 7 dicembre 2005, per il biennio economico 2004-2005, 14 settembre 2007, per il biennio economico 2006-2007, e 23 gennaio
2009, per il biennio economico 2008-2009, non contengono alcuna disposizione relativa agli effetti
10 del conglobamento sul trattamento economico fruito dal personale in servizio all'estero; ciò, però, non significa che non è più consentito scorporare dallo stipendio tabellare la quota di i.i.s. conglobata alla data del 31 dicembre 2002; gli stessi contratti collettivi, infatti, per le materie non diversamente disciplinate e non espressamente disapplicate, rinviano alla precedente contrattazione
(art. 1, comma 3, c.c.n.l. 2004-2005; art. 38 c.c.n.l. 2006-2007 che indica le disapplicazioni fra le quali non è incluso il comma 3 dell'art. 20; art. 1 comma 3 c.c.n.l. 2008-2009); si aggiunga che gli articoli 3, 30 e 5 rispettivamente dei c.c.n.l. 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, con i quali le parti collettive hanno precisato gli effetti dei nuovi stipendi, prevedendone l'incidenza sulle mensilità aggiuntive, sul trattamento ordinario di quiescenza normale privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali, nulla dispongono con riferimento al trattamento economico del personale in servizio all'estero, sicché deve ritenersi che per detto personale i contraenti non abbiano in alcun modo inteso derogare alla disciplina, già convenuta, degli effetti del conglobamento;
per il personale in questione, infatti, la perdurante vigenza dell'art. 1 della I. n. 324 del 1959 e dell'art. 171, comma 5, del d.P.R. n. 18 del 1967, entrambi incentrati sulla distinzione fra stipendio tabellare e i.i.s., avrebbe richiesto una inequivoca manifestazione della asserita volontà, contraria a quella manifestata in occasione della sottoscrizione del c.c.n.l. 2004-2005, di privare di ogni rilevanza la distinzione fra le voci confluite nello stipendio tabellare (distinzione che tra l'altro è stata conservata e ribadita in relazione al trattamento di quiescenza); in definitiva, l'interpretazione dei contratti collettivi di comparto, se condotta tenendo conto delle disposizioni contrattuali succedutesi nel tempo e del quadro normativo di riferimento, già conduceva a ritenere infondata la pretesa degli attuali ricorrenti e ad escludere la asserita inoperatività del comma 3 dell'art. 20 del c.c.n.l. 2002-2003 a decorrere dal 10 gennaio
2004;
16. le suddette considerazioni escludono che possa essere messo in dubbio il profilo della ragionevolezza della disposizione interpretativa di cui si discute (v. Corte cost. n. 234 del 2007; n.
274 del 2006; n. 135 del 2006; n. 409 del 2005; n. 291 del 2003), ovvero quello della lesione dell'affidamento dei destinatari considerato che già il testo interpretato rendeva plausibile una lettura diversa da quella che i destinatari stessi avevano ritenuto di privilegiare (v. Corte cost. n. 229 del 1999; si veda anche sentenza n. 26 del 2003);
17. la norma, dunque, avendo natura interpretativa, ha operato sul piano delle fonti, senza toccare la potestà di giudicare, poiché si è limitata a precisare la regola astratta ed il modello di decisione cui l'esercizio di tale potestà deve attenersi (v. ex plurimis, Corte cost. n. 274 del 2006; n. 282 del
2005; n. 15 del 2005; n. 240 del 2007), definendo e delimitando la fattispecie normativa proprio al
11 fine di assicurare la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (v. Corte cost. n. 209 del 2010), così da non vulnerare le attribuzioni del potere giudiziario e non incorrere in alcuna violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. nella parte in cui impone al legislatore di conformarsi ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e così a quello inerente al principio di preminenza del diritto ed a quello del processo equo, consacrati nell'art. 6 della CEDU, mentre, anche in considerazione delle interpretazioni rese plausibili dalla norma interpretata, difetta ogni elemento per potere desumere che sia stata diretta ad incidere sui giudizi in corso, per determinarne gli esiti (Corte cost.
n. 15 del 1995; n. 397 del 1994);
18. va, quindi, ritenuto che, essendosi la norma limitata ad enucleare una delle possibili opzioni ermeneutiche dell'originario testo normativo, alla quale si sarebbe comunque pervenuti per le ragioni evidenziate ai punti da 12. a 15. che precedono, non può dubitarsi della finalità dell'intervento normativo di rimuovere una situazione di oggettiva incertezza, contribuendo così a realizzare principi d'indubbio interesse generale e di rilievo costituzionale, quali sono la certezza del diritto e l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge;
19. da ultimo va evidenziato che non rileva, ai fini della presente decisione, che questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 27174/2020, abbia ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 Cost., 24 comma 1 Cost., 39 comma 1 Cost., 101, 102, 104 Cost., 111, 117, comma 1 Cost. - in relazione all'articolo 6 della CEDU la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, nella I. n. 148 del 2011, e conseguentemente disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzione, in quanto in tale ordinanza i profili di illegittimità costituzionale sono stati rilevati in relazione alla (differente) indennità di amministrazione, sottolineandosi, anzi, ai punti 19, 20 e 21 la diversità della situazione concernente l'indennità integrativa speciale;
…”.
13. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
Pertanto, la sentenza impugnata è esente da censure, in quanto si è conformata ai menzionati principi di diritto.
14. Restano specularmente prive di efficacia emendativa tutte le difese delle appellanti, giacché:
- si fondano principalmente sul regime normativo, di fonte legale e contrattualcollettiva, che regola il conglobamento dell'IIS nel trattamento retributivo metropolitano dei docenti, ossia il trattamento erogato dal , mentre l'assegno di sede è Controparte_2
12 dovuto ed erogato dal e non costituisce una componente della Controparte_1 retribuzione metropolitana;
- sono volte a far valere l'inapplicabilità alla fattispecie controversa dell'art. 1, co. 37 della L.
n. 549/1995, norma che stabilisce: “Per il personale destinato a prestare servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1 gennaio 1989, si intende portata in detrazione dall'indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze”. Tuttavia, si tratta di disposizione che, in forza di rinvio mobile, è da intendersi applicabile anche nella vigenza del D.lgs. n. 64/2017, che disciplina ora il personale in servizio nelle istituzione estere (a suo tempo regolato dal DPR 215/1967 sostituito dal parimenti richiamato D.lgs. 297/1994 e ora, appunto, dal citato D.lgs. n. 64).
Non a caso, il precedente del Giudice di legittimità sopra riportato fa espresso riferimento a tale disposizione;
- invoca il trattamento retributivo dei docenti disciplinato del CCNL del Comparto Scuola, che ha stabilito il conglobamento della IIS nello stipendio tabellare, ma non tiene presente che l'art. 76 del CCNL del 24 luglio 2003, non modificato nelle successive tornate come chiarito dalla Suprema Corte (v. sopra), stabilisce comunque che: “A decorrere dal 1.1.2003,
l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare.
Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero”.
15. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
16. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito di cui si chiede l'attribuzione.
V. dichiarazione di valore nel ricorso di appello);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che
13 comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso;
- senza aumento per il numero delle parti, considerata la sovrapponibilità delle posizioni processuali delle appellanti.
17. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna le appellanti a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre 15% spese generali e oneri dovuti
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Vito Francesco Nettis
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