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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1535/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R.
G. A. C.) dell'anno 2016, avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 415/2016 pronunciata dal
Giudice di Pace di Vibo Valentia 7 giugno 2016, pubblicata il giorno 11 giugno 2016” e promosso da
DA
(C.F: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosa Pisani;
-appellante–
CONTRO
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio CP C.F._1
Scangiaterra;
-appellato-
NONCHÉ CONTRO
(C.F: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante e difesa dall'avv. Giulia De Caridi;
-appellata-
CONCLUSIONI: all'udienza del 31.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 9.12.2014, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di CP
Pace di Vibo Valentia, l' e la , in Parte_1 Controparte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti, per veder condannare queste ultime al risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura Fiat Punto, in seguito ad un sinistro stradale avvenuto in data
10.7.2014 e causato dall'impatto con un IA che attraversava la strada Provinciale Filogaso –
S. Onofrio. Si costituivano nel giudizio di primo grado l' e la Parte_1 CP_2
che eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque, nel merito,
[...]
chiedevano il rigetto della domanda spiegata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il giudizio di primo grado, istruito con prova documentale e prova testi, si concludeva con la sentenza n. 415/2016 pronunciata dal Giudice di Pace di Vibo Valentia 7 giugno 2016, pubblicata il giorno 11 giugno 2016 che in accoglimento della domanda proposta da così CP provvedeva: “1) dichiara la responsabilità dell'ente convenuto in giudizio, Parte_1
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., 2) Condanna l'ente al risarcimento
[...] danni in favore dell'attore che si liquida in € 1.500,00 iva compresa oltre interessi legali dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna l'ente convenuto alla refusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 916, di cui € 112,00 per spese oltre via cpa ed accessori da distrarsi al procuratore costituito.”
Con atto di citazione in appello notificato il 28.09.2016, l' di Parte_1
Vibo Valentia, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, e la CP
, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di ottenere la riforma della sentenza Controparte_2
n. 415 del 11.06.2016 del giudice di Pace di Vibo Valentia. Parte appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere l'esecuzione dell'impugnata sentenza;
nel merito rigettare la domanda nei confronti dell' per i motivi di Parte_1 cui in premessa e c, conseguentemente, riformare la sentenza appellate.”
A fondamento del gravame proposto, parte appellante richiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità dell'ente convenuto in giudizio dovendosi al contrario affermare la responsabilità della Parte_1 CP_2
tenuto conto della legge 157/02 e della legge regionale n.9/96 secondo cui “la fauna
[...]
selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato che con la legge 157/02 affida alle Regioni
i poteri di gestione, tutela e controllo di essa”.
Si costituiva nel giudizio d'appello con comparsa dell'1.6.2017 che in via CP preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto per tardività, in quanto proposto in data
27.9.2016, mentre la sentenza risultava notificata in data 28.7.2016. In ogni caso parte appellata rilevava l'infondatezza del gravame proposto, chiedendone il rigetto con ogni conseguenza in merito alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio altresì la con comparsa dell'8.5.2017 in cui ribadiva Controparte_2 in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva, in ogni caso l'infondatezza del gravame in fatto ed in diritto.
Dopo una serie di rinvii dovuti alla necessità di acquisire il fascicolo di primo grado e a causa dell'assenza del giudice titolare (applicato per circa due anni presso la Sezione Penale del Tribunale di Vibo Valentia), in data 31.10.2024 la causa, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività come proposta da parte appellata Ed infatti è vero che la sentenza risulta notificata in data CP
28.7.2016, il termine perentorio di trenta giorni per proporre appello sarebbe scaduto in data
27.9.2016 e l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 21.9.2016. Con la conseguenza che deve ritenersi il presente gravame deve ritenersi tempestivo e, pertanto, pienamente ammissibile.
In limine ancora va chiarito che, in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare, va ribadito che nel giudizio di appello (che non è un novum iudicium), la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043; Cassazione civile, sez.
I, 18/09/2017, n. 21566 Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, n. 4695). Nella specie i motivi di impugnazione sono specificamente individuati, con conseguente ammissibilità del gravame.
Tanto premesso, giova brevemente premettere che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c, giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della I. n.
157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (cfr. Corte cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7969 del 20/04/2020), atteso che la disposizione dell'art. 2052 c.c. non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo, prescindendo dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020 ), e tale nuovo indirizzo deve ritenersi ormai in fase di progressiva stabilizzazione (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; id. Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; id. Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 18084 -18087 del 2020; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18107 del 2020; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
19101 del 2020; id. Sez. 3, Ordinanza n. 25280 del 2020; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25466 del 2020).
Nella specie, tuttavia, il nuovo inquadramento della fattispecie illecita nell'ambito disegnato dall'art. 2052 cod. civ., non viene in rilievo, in quanto l'azione venne proposta in primo grado con riferimento alla responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 cod. civ., ed in relazione a detta qualificazione dell'azione (così come in ordine al fatto storico e alla sussistenza del nesso di causalità) si è formato giudicato interno, non risultando proposta alcuna impugnazione avverso tale statuizione del Giudice di Pace.
Quanto alla riproposta eccezione di difetto di legittimazione passiva va rilevato che correttamente il giudice di prime cure ha individuato nell' di Vibo Valentia il Parte_1 legittimato passivo dell'azione proposta da in primo grado. CP
Nella pronuncia impugnata, infatti, si dà atto che l'art. 2 della L.R. della Calabria del 17 maggio
1996 n. 9 ha attribuito alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica, delegandole, altresì, alla formulazione e all'approvazione dei piani faunistico- venatori, nei quali devono essere, in particolare, previsti i criteri per la determinazione e l'erogazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.
La menzionata disposizione prevede, infatti che: “la Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle province e svolge i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio Statuto.
Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica, ai sensi dell'art. 14 L. n. 142/90 e nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge”.
Il successivo art. 6, inoltre, dispone che le Province, sentite le associazioni venatorie riconosciute e quelle agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono i piani faunistico-venatori, approvati dal Consiglio provinciale, su proposta della Giunta provinciale, in attuazione degli indirizzi di cui all'art. 5, che devono prevedere: le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio;
i criteri per la determinazione e l'erogazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole….Le Provincie inoltre predispongono: a) i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica e relativi regolamenti;
b) i piani di immissione di fauna selvatica e relativi criteri per la programmazione e l'attuazione dei ripopolamenti.
Infine, l'art. 22 espressamente prevede che: “…la determina annualmente le risorse CP_2
complessivamente destinate agli interventi seguenti: a) nella misura del 50% a favore delle Province per la realizzazione dei piani faunistici-venatori di cui all'articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l'eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;
b) nella misura del
10/% a favore delle Province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni agricole”.
Peraltro, nel piano faunistico-venatorio, adottato per gli anni 2009-2013 dalla Provincia di Vibo
Valentia, al punto 3.9.1 “danni da fauna selvatica, prevenzione attività di controllo e criteri per
l'erogazione dei risarcimenti” si legge: “al fine di ridurre al minimo le spese a carico dei cittadini per far fronte alla prevenzione dei danni producibili da fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivabili o a pascolo, gli enti interessati provvedano alla fornitura di mezzi di prevenzione, ovvero all'adozione di piani di controllo numerico di specie invasive”.
Nel successivo punto 3.9.2 sono previsti i criteri per la determinazione del risarcimento dei proprietari dei fondi rustici per i danni causati dalla fauna selvatica e le procedure per ottenere il risarcimento.
Infine, viene dato atto che: “il problema dell'impatto sulle produzioni agricole da parte della fauna selvatica si sta rivelando, anche nell'ambito dell'intero territorio Provinciale Vibonese di sempre maggiore gravità in quanto talune specie selvatiche e quali ad esempio il GH e i ID … evidenziano livelli di consistenza in progressivo aumento…il IA costituisce la specie selvatica che arreca attualmente la maggiore entità di danni… in grado di percorrere notevoli distanze, durante la notte, per la ricerca del cibo ed in grado di danneggiare ampie superfici, soprattutto con
l'azione di scavo del terreno, sia per la ricerca del seme che di altre fonti alimentari radici, tuberi…”.
Orbene, alla luce delle suddette disposizioni non vi è alcun dubbio che la ha Controparte_2
trasferito le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica alla
Provincia garantendole autonomia gestionale decisionale ed operativa - anche attraverso le risorse economiche previste - con conseguente effettivo potere di controllo e vigilanza sulla fauna medesima in modo da poter adottare le misure idonee a prevenire, evitare o limitare danni a terzi.
Se ne è occupata di detta materia la Suprema Corte con sentenza n. 26197 del 06.12.11 ove ha specificato che: “sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato e sia tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative al controllo e alla protezione di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3), alle stesse affidando i connessi, necessari poteri gestori. E' peraltro principio generale del nostro ordinamento che le regioni, laddove non vi si oppongano esigenze di carattere unitario, organizzano l'esercizio dei compiti amministrativi a livello locale attraverso i comuni e le province …ora, proprio alle province spettano quelli, in materia di protezione della flora e della fauna, nonché di caccia e pesca, allorché riguardino vaste zone intercomunali o l'intera area provinciale”; pertanto - prosegue il Collegio -
“in un contesto organizzatorio che così disloca le funzioni inerenti al governo del territorio, dei danni cagionati da animali selvatici risponde, in definitiva, a titolo aquiliano, l'ente, sia esso provincia, regione, che dir si voglia, al quale essi risultino in concreto affidati, nel singolo caso, segnatamente evidenziando che il delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043
c.c., a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da potere efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni” (confr. Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 80).
Conclude la Corte ritenendo che, poiché con la L. 17 maggio 1996, n. 9, la ha attribuito CP_3
alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica (art. 2), delegandole alla formulazione e all'approvazione dei piani faunistico-venatori, nei quali devono essere, in particolare, previsti i criteri per la determinazione e l'erogazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole (art. 6), il ristoro dei pregiudizi subiti deve essere reclamato dalla Parte_1
e non dalla
[...] CP_2
Da ultimo, con pronuncia n. 3745/23, la Cassazione ha ribadito che: “la anche in caso di CP_2
delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni
a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni”
Dunque, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve essere rigettata.
Si impone, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata. Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, (scaglione compreso tra 1.101,00 a 5.200,00) in favore delle parti appellate, per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 415/2016 pronunciata dal Giudice di Pace di Vibo Valentia 7 giugno 2016, pubblicata il giorno 11 giugno 2016:
- RIGETTA l'appello proposto e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza appellata;
- CONDANNA parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate che liquida, per ciascuna, in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia, 15.4.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd.
“firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n.
44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1535/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R.
G. A. C.) dell'anno 2016, avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 415/2016 pronunciata dal
Giudice di Pace di Vibo Valentia 7 giugno 2016, pubblicata il giorno 11 giugno 2016” e promosso da
DA
(C.F: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosa Pisani;
-appellante–
CONTRO
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio CP C.F._1
Scangiaterra;
-appellato-
NONCHÉ CONTRO
(C.F: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante e difesa dall'avv. Giulia De Caridi;
-appellata-
CONCLUSIONI: all'udienza del 31.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 9.12.2014, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di CP
Pace di Vibo Valentia, l' e la , in Parte_1 Controparte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti, per veder condannare queste ultime al risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura Fiat Punto, in seguito ad un sinistro stradale avvenuto in data
10.7.2014 e causato dall'impatto con un IA che attraversava la strada Provinciale Filogaso –
S. Onofrio. Si costituivano nel giudizio di primo grado l' e la Parte_1 CP_2
che eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque, nel merito,
[...]
chiedevano il rigetto della domanda spiegata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il giudizio di primo grado, istruito con prova documentale e prova testi, si concludeva con la sentenza n. 415/2016 pronunciata dal Giudice di Pace di Vibo Valentia 7 giugno 2016, pubblicata il giorno 11 giugno 2016 che in accoglimento della domanda proposta da così CP provvedeva: “1) dichiara la responsabilità dell'ente convenuto in giudizio, Parte_1
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., 2) Condanna l'ente al risarcimento
[...] danni in favore dell'attore che si liquida in € 1.500,00 iva compresa oltre interessi legali dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna l'ente convenuto alla refusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 916, di cui € 112,00 per spese oltre via cpa ed accessori da distrarsi al procuratore costituito.”
Con atto di citazione in appello notificato il 28.09.2016, l' di Parte_1
Vibo Valentia, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, e la CP
, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di ottenere la riforma della sentenza Controparte_2
n. 415 del 11.06.2016 del giudice di Pace di Vibo Valentia. Parte appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere l'esecuzione dell'impugnata sentenza;
nel merito rigettare la domanda nei confronti dell' per i motivi di Parte_1 cui in premessa e c, conseguentemente, riformare la sentenza appellate.”
A fondamento del gravame proposto, parte appellante richiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità dell'ente convenuto in giudizio dovendosi al contrario affermare la responsabilità della Parte_1 CP_2
tenuto conto della legge 157/02 e della legge regionale n.9/96 secondo cui “la fauna
[...]
selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato che con la legge 157/02 affida alle Regioni
i poteri di gestione, tutela e controllo di essa”.
Si costituiva nel giudizio d'appello con comparsa dell'1.6.2017 che in via CP preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto per tardività, in quanto proposto in data
27.9.2016, mentre la sentenza risultava notificata in data 28.7.2016. In ogni caso parte appellata rilevava l'infondatezza del gravame proposto, chiedendone il rigetto con ogni conseguenza in merito alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio altresì la con comparsa dell'8.5.2017 in cui ribadiva Controparte_2 in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva, in ogni caso l'infondatezza del gravame in fatto ed in diritto.
Dopo una serie di rinvii dovuti alla necessità di acquisire il fascicolo di primo grado e a causa dell'assenza del giudice titolare (applicato per circa due anni presso la Sezione Penale del Tribunale di Vibo Valentia), in data 31.10.2024 la causa, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività come proposta da parte appellata Ed infatti è vero che la sentenza risulta notificata in data CP
28.7.2016, il termine perentorio di trenta giorni per proporre appello sarebbe scaduto in data
27.9.2016 e l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 21.9.2016. Con la conseguenza che deve ritenersi il presente gravame deve ritenersi tempestivo e, pertanto, pienamente ammissibile.
In limine ancora va chiarito che, in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare, va ribadito che nel giudizio di appello (che non è un novum iudicium), la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043; Cassazione civile, sez.
I, 18/09/2017, n. 21566 Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, n. 4695). Nella specie i motivi di impugnazione sono specificamente individuati, con conseguente ammissibilità del gravame.
Tanto premesso, giova brevemente premettere che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c, giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della I. n.
157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (cfr. Corte cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7969 del 20/04/2020), atteso che la disposizione dell'art. 2052 c.c. non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo, prescindendo dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020 ), e tale nuovo indirizzo deve ritenersi ormai in fase di progressiva stabilizzazione (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; id. Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; id. Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 18084 -18087 del 2020; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18107 del 2020; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
19101 del 2020; id. Sez. 3, Ordinanza n. 25280 del 2020; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25466 del 2020).
Nella specie, tuttavia, il nuovo inquadramento della fattispecie illecita nell'ambito disegnato dall'art. 2052 cod. civ., non viene in rilievo, in quanto l'azione venne proposta in primo grado con riferimento alla responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 cod. civ., ed in relazione a detta qualificazione dell'azione (così come in ordine al fatto storico e alla sussistenza del nesso di causalità) si è formato giudicato interno, non risultando proposta alcuna impugnazione avverso tale statuizione del Giudice di Pace.
Quanto alla riproposta eccezione di difetto di legittimazione passiva va rilevato che correttamente il giudice di prime cure ha individuato nell' di Vibo Valentia il Parte_1 legittimato passivo dell'azione proposta da in primo grado. CP
Nella pronuncia impugnata, infatti, si dà atto che l'art. 2 della L.R. della Calabria del 17 maggio
1996 n. 9 ha attribuito alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica, delegandole, altresì, alla formulazione e all'approvazione dei piani faunistico- venatori, nei quali devono essere, in particolare, previsti i criteri per la determinazione e l'erogazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.
La menzionata disposizione prevede, infatti che: “la Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle province e svolge i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio Statuto.
Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica, ai sensi dell'art. 14 L. n. 142/90 e nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge”.
Il successivo art. 6, inoltre, dispone che le Province, sentite le associazioni venatorie riconosciute e quelle agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono i piani faunistico-venatori, approvati dal Consiglio provinciale, su proposta della Giunta provinciale, in attuazione degli indirizzi di cui all'art. 5, che devono prevedere: le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio;
i criteri per la determinazione e l'erogazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole….Le Provincie inoltre predispongono: a) i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica e relativi regolamenti;
b) i piani di immissione di fauna selvatica e relativi criteri per la programmazione e l'attuazione dei ripopolamenti.
Infine, l'art. 22 espressamente prevede che: “…la determina annualmente le risorse CP_2
complessivamente destinate agli interventi seguenti: a) nella misura del 50% a favore delle Province per la realizzazione dei piani faunistici-venatori di cui all'articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l'eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;
b) nella misura del
10/% a favore delle Province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni agricole”.
Peraltro, nel piano faunistico-venatorio, adottato per gli anni 2009-2013 dalla Provincia di Vibo
Valentia, al punto 3.9.1 “danni da fauna selvatica, prevenzione attività di controllo e criteri per
l'erogazione dei risarcimenti” si legge: “al fine di ridurre al minimo le spese a carico dei cittadini per far fronte alla prevenzione dei danni producibili da fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivabili o a pascolo, gli enti interessati provvedano alla fornitura di mezzi di prevenzione, ovvero all'adozione di piani di controllo numerico di specie invasive”.
Nel successivo punto 3.9.2 sono previsti i criteri per la determinazione del risarcimento dei proprietari dei fondi rustici per i danni causati dalla fauna selvatica e le procedure per ottenere il risarcimento.
Infine, viene dato atto che: “il problema dell'impatto sulle produzioni agricole da parte della fauna selvatica si sta rivelando, anche nell'ambito dell'intero territorio Provinciale Vibonese di sempre maggiore gravità in quanto talune specie selvatiche e quali ad esempio il GH e i ID … evidenziano livelli di consistenza in progressivo aumento…il IA costituisce la specie selvatica che arreca attualmente la maggiore entità di danni… in grado di percorrere notevoli distanze, durante la notte, per la ricerca del cibo ed in grado di danneggiare ampie superfici, soprattutto con
l'azione di scavo del terreno, sia per la ricerca del seme che di altre fonti alimentari radici, tuberi…”.
Orbene, alla luce delle suddette disposizioni non vi è alcun dubbio che la ha Controparte_2
trasferito le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica alla
Provincia garantendole autonomia gestionale decisionale ed operativa - anche attraverso le risorse economiche previste - con conseguente effettivo potere di controllo e vigilanza sulla fauna medesima in modo da poter adottare le misure idonee a prevenire, evitare o limitare danni a terzi.
Se ne è occupata di detta materia la Suprema Corte con sentenza n. 26197 del 06.12.11 ove ha specificato che: “sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato e sia tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative al controllo e alla protezione di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3), alle stesse affidando i connessi, necessari poteri gestori. E' peraltro principio generale del nostro ordinamento che le regioni, laddove non vi si oppongano esigenze di carattere unitario, organizzano l'esercizio dei compiti amministrativi a livello locale attraverso i comuni e le province …ora, proprio alle province spettano quelli, in materia di protezione della flora e della fauna, nonché di caccia e pesca, allorché riguardino vaste zone intercomunali o l'intera area provinciale”; pertanto - prosegue il Collegio -
“in un contesto organizzatorio che così disloca le funzioni inerenti al governo del territorio, dei danni cagionati da animali selvatici risponde, in definitiva, a titolo aquiliano, l'ente, sia esso provincia, regione, che dir si voglia, al quale essi risultino in concreto affidati, nel singolo caso, segnatamente evidenziando che il delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043
c.c., a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da potere efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni” (confr. Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 80).
Conclude la Corte ritenendo che, poiché con la L. 17 maggio 1996, n. 9, la ha attribuito CP_3
alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica (art. 2), delegandole alla formulazione e all'approvazione dei piani faunistico-venatori, nei quali devono essere, in particolare, previsti i criteri per la determinazione e l'erogazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole (art. 6), il ristoro dei pregiudizi subiti deve essere reclamato dalla Parte_1
e non dalla
[...] CP_2
Da ultimo, con pronuncia n. 3745/23, la Cassazione ha ribadito che: “la anche in caso di CP_2
delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni
a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni”
Dunque, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve essere rigettata.
Si impone, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata. Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, (scaglione compreso tra 1.101,00 a 5.200,00) in favore delle parti appellate, per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 415/2016 pronunciata dal Giudice di Pace di Vibo Valentia 7 giugno 2016, pubblicata il giorno 11 giugno 2016:
- RIGETTA l'appello proposto e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza appellata;
- CONDANNA parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate che liquida, per ciascuna, in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia, 15.4.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd.
“firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n.
44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.