Art. 2.
Per l'esercizio finanziario 1961-62 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 250 000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, numero 522 , modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 , e dalla legge 24 marzo 1958, n. 328 .
Per l'esercizio finanziario 1961-62 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 250 000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, numero 522 , modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 , e dalla legge 24 marzo 1958, n. 328 .